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Decisione

15.2023.117

Minimo di esistenza. Partecipazioni alle spese mediche. Contributi d’assistenza a parenti. Spese per l’esercizio del diritto di visita. Costi di una baby-sitter. Spese di trasferta mediante il veicolo privato

13 marzo 2024Italiano17 min

n. __________ promossa dal RI 1 nei confronti di PI 1, il 31 agosto 2023 la sede di Bellinzona del­l’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.117

Lugano

13 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 ottobre 2023 del

RI 1

(rappresentato dalla RA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei

confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa dal RI 1 nei confronti di PI 1, il 31 agosto 2023 la sede di Bellinzona del­l’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha allestito il seguente calcolo dell’ec­cedenza pignorabile

a carico dell’escusso:

Redditi

Debitore

fr.

4'588.60

64%

Coniuge

fr.

2'543.75

36%

Totale

fr.

7'132.35

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Suppl. figlio minorenne

fr.

400.00

PI 3

Suppl. figlio minorenne

fr.

400.00

PI 4

Affitto

fr.

1'800.00

Spese accessorie CHF 100.00

Assicurazione malattia figli

fr.

145.45

Premio mensile per entrambi i figli – beneficiano

della riduzione cantonale dei premi

Altri

fr.

1'919.20

Babysitter (PI 2) per i figli

Altri

fr.

50.00

Partecipazione spese mediche per i figli (x visite

mediche, medicamenti)

Assicurazione malattia debitore

fr.

222.10

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Non riesce a far rientro al proprio domicilio per la

poca pausa

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

437.00

C__________ – B__________ 1'222 km/mese a 0.358

fr./km = fr. 437.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023

aggiornata al rincaro carburante)

Altri

fr.

200.00

Contributo di mantenimento per la madre dell’escusso,

che vive all’e­­stero dove non dispone di reddito né di altri aiuti sociali.

Essendo la madre dell’escusso ammalata, l’in­­teressato ha un obbligo morale

nei suoi confronti (art. 328 CC)

Altri

fr.

160.00

Diritto di visita figlio PI 5, ogni weekend (CHF

600:30gg x 8gg = CHF 160.00)

Assicurazione malattia coniuge

fr.

64.75

Totale

fr.

7'709.50

100%

B. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del

predetto computo, il 29 settembre 2023 l’Ufficio ha emesso l’attestato di caren­za

beni per fr. 4'391.55.

C. Con

“reclamo” (recte: ricorso) del 5 ottobre 2023 il RI 1 si

aggrava contro tale provvedimento, chiedendo che il calcolo del minimo d’esistenza

venga rettificato.

D. Con

osservazioni del 1° novembre 2023 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si

è rimesso al giudizio della Camera, pur aderendo parzialmente alle

contestazioni del ricorrente.

Considerando

Considerandi

in

diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro

dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 29 settembre 2023

dall’UE, il ricorso presentato il 5 ottobre 2023 è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93

LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data

dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d;

108.

III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio

2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione

potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93

cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

Il

ricorrente si duole anzitutto dei fr. 50.– riconosciuti come

partecipazione alle spese mediche dei figli, ricordando che le deduzioni

mensili sono ammissibili solo dietro presentazione di giustificativi. A mente

sua ogni mese il debitore dovrà presentare le spese da pagare per il mese

successivo e il pignoramento verrà adeguato ai costi reali.

Da

parte sua, il resistente osserva che è stata decisa una spesa forfettaria

mensile media delle spese mediche dei suoi figli e che fr. 50.– al mese

per due bambini non pare una cifra esagerata.

L’organo

esecutivo aderisce alla censura del ricorrente, precisan­do che in caso di

pignoramento dell’eventuale eccedenza dei redditi PI 1 potrà consegnare le

fatture di ogni spesa non rimborsata dall’assicurazione malattia all’Ufficio,

il quale, a dipenden-za della disponibilità delle trattenute già incassate,

provvederà direttamente al relativo pagamento.

3.1

Secondo il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve

riconoscere all’e­­scusso un importo medio mensile per spese legate alla salute

(spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i

suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del

pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque

prevedibili) al momento del pignoramento, ritenuto che solo le spese di

automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129

III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3). Anche l’ammontare

della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella

parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64

LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il

pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare

della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23

ottobre 2019, consid. 5.2; Ochsner, op. cit., n. 144 e

145.

ad art. 93). Come già rilevato, possono però essere prese in

considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e

regolare è dimostrato (consid. 2 i.f.).

3.2

Nel

caso in esame, l’UE ha ammesso la spesa in questione, fondandosi sulle

fotocopie di due schermate del telefonino dell’escus­so da cui si evincono bonifici

bancari a favore della PI 6 di fr. 48.– del 25 maggio 2023 e di fr. 13.10

del 23 giugno 2023. Tuttavia, siffatti

documenti non dimostrano che l’escus­­so paghi effettivamente ogni mese fr. 50.–

né che spese equivalenti siano da prevedere durante il periodo di validità del

pignoramento. Come ammesso dall’UE, tale spesa non può quindi essere aggiunta

al minimo esistenziale dell’escusso e della sua famiglia, ma nulla osta a che

questi chieda all’UE, durante il periodo di pignoramento, di pagare o

rimborsare eventuali spese mediche poste a suo carico dalla cassa malati come

franchigia o partecipazione, facoltà di cui egli non può però prevalersi per i

bonifici del 25 maggio e 23 giugno 2023, che

riguardano spese anteriori al pignoramento. Su questo punto il ricorso è dunque

fondato.

4.

L’insorgente

contesta pure il contributo di mantenimento alla madre del debitore di fr. 200.–,

mettendo in dubbio ch’egli abbia fornito la prova dei reali versamenti e

facendo valere che solo in condizioni agiate l’escusso sarebbe tenuto a

soccorrere i parenti secondo l’art. 328 CC.

Dal

canto suo, PI 1 spiega di aver comprovato i versamenti a favore di sua madre

ogni qual volta gli è stato chiesto. Specifica anche di avere un solo fratello,

il quale pure versa fr. 200.– al me­se alla madre. Rileva altresì che

quest’ultima vive in Serbia e con soli fr. 400.– al mese a malapena riesce

a sopravvivere, poiché non percepisce alcuna pensione. Afferma di sentirsi come

figlio in dovere morale di aiutare sua madre in difficoltà.

L’Ufficio

aderisce, anche in tal caso, alla critica del ricorrente, osservando che,

malgrado l’escusso abbia prodotto i giustificativi del versamento del

contributo d’assistenza, le sue attuali condizioni finanziarie non gli

permettono di assistere persone al di fuori del suo nucleo famigliare.

4.1

Contributi

di assistenza a favore dei parenti giusta l’art. 328 CC possono essere presi in

considerazione nel minimo esistenziale soltanto se l’escusso vive “in condizioni agiate”, ovvero se i suoi redditi eccedono

notevolmente il suo minimo d’esistenza “accresciuto”, che corrisponde al fabbisogno minimo così come stabilito per la

determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio, pari generalmente

al 120% della somma del minimo vitale LEF e

delle imposte (sentenza della CEF 15.2005.20 del 9 giu­gno 2005, RtiD

2006.

I 761 n. 80c, consid. 4.3). In linea di massi­ma, un eventuale mero obbligo

morale oggi non basta più (sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022,

RtiD 2023 I 673 n. 42c consid. 4.1.2; vonder

Mühll, op. cit., n. 29a ad art. 93, che rileva che la Tabella [ad n.

II/5] ora non lo menziona più).

4.2

Nella

fattispecie, il minimo esistenziale calcolato dall’UE, che PI 1 ritiene

corretto, supera i redditi della coppia anche senza tenere conto della

maggiorazione del 20% e delle imposte. La situazione non muta anche deducendo

le spese che non rientrano nel minimo esistenziale, ovvero le spese mediche di fr. 50.– (sopra consid.

3) e le spese del diritto di

visita di fr. 160.– (sotto consid. 5). Le spese di baby-sitting dovranno ancora essere controlla­te (sotto consid.

6), ma non potranno essere completamente azzerate, sicché il minimo

esistenziale continuerà a eccedere l’80% dei redditi della coppia (pari a fr. 5'705.90),

pur senza considerare le imposte. In queste circostanze, secondo la

giurisprudenza testé ricordata (consid. 4.1) PI 1 non può pretendere che il

mantenimento della madre sia finanziato dai creditori (in tal senso: vonder Mühll, op. cit., n. 29a ad art.

93). Il ricorso va pertanto accolto anche su questo punto, stralciando dal

minimo di esisten­za la posta di fr. 200.–.

5.

L’insorgente

chiede pure la decurtazione delle spese per l’eserci­­zio del diritto di visita

al figlio di primo letto del debitore, mettendo in dubbio ch’egli abbia presentato

prove tangibili di ospitare il figlio ogni fine settimana. Nelle osservazioni l’UE

spiega che non esiste una sentenza o un accordo scritto che regola il diritto

di visita, ragione per cui la spesa è stata riconosciuta secondo il suo potere

di apprezzamento. Il resistente, da parte sua, si è invece detto perplesso su

quali prove dovrebbe produrre.

5.1

Non si disconosce che l’UE disponga di un

certo potere d’apprez­zamento, che va però esercitato nei limiti definiti dalla

legge. In particolare, l’UE può computare nel calcolo del minimo di esisten­za solo le spese indispensabili

il cui pagamento effettivo e regola­re è dimostrato (sopra consid. 2 i.f.), ciò che vale anche per l’eser­cizio del

diritto di visita dei figli dell’escusso (sentenza della CEF 15.2022.91 del 18

novembre 2022, consid. 4.1).

5.2

Nel

caso di specie, l’UE ha considerato che il figlio sedicenne (na­to nel 2007) PI

5.

trascorre tutti i weekend dal padre e ha computato pertanto nel minimo

esistenziale gli 8⁄30 della

base mensile di fr. 600.– per i figli di oltre 10 anni, ossia fr. 160.–.

In sé il calcolo è corretto, ma di fronte

alla contestazione del ricorrente, PI 1 avrebbe dovuto dimostrare che il

figlio vive effettivamente da lui due giorni alla settimana, per esempio

producendo una dichiarazione della madre di PI 5 o del figlio medesimo, specie

perché il diritto di visita abituale è di un weekend ogni due settimane

(sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021 consid. 4.2). Il ricorso

merita pertanto accoglimento anche sotto questo profilo.

6.

Il

RI 1 contesta inoltre le spese per la baby-sitter,

che reputa eccessive rispetto al reddito della famiglia dell’escus­­so. S’interroga

in particolare su come siano state calcolate, sulla quantità di ore per cui è

impiegata la baby-sitter, sull’età dei figli e sul motivo per cui essi non

possano, ad esempio, andare all’asilo nido, in modo da ottenere un eventuale

sussidio.

Nelle osservazioni, il resistente fa notare che sia

lui sia sua moglie lavorano e nelle vicinanze non hanno parenti in grado di

badare ai figli. Rileva inoltre che i bambini hanno 4 e 3 anni e frequentano

entrambi la scuola dell’infanzia, il maggiore a tempo pieno (8.30 – 15.30) e il

minore a tempo parziale (8.30 – 13.15), dal momento che si trova ancora nella

fase d’inserimento dell’anno facoltativo. Osserva pure che l’alternativa a una baby-sitter

poteva essere una mamma diurna, ma nel

comune di C__________ ci sono solo tre col­laboratrici, che nei mesi di

giugno e agosto erano già al completo. Ciò posto, PI 1 sostiene che, sebbene il

costo della baby-sitter, assunta con regolare contratto su chiamata, sia

elevato, non vi erano altre opzioni, salvo smettere di lavorare.

L’UE

specifica nelle proprie osservazioni di aver riconosciuto la spesa in

questione, considerate le difficoltà a breve termine per la famiglia dell’escusso

di trovare una soluzione più economica. Fa notare che anche una riduzione del

tempo di lavoro dei coniugi per ragioni di accudimento avrebbe comportato l’impignorabilità

del salario.

6.1

Giusta

l’art. 276 cpv. 2 CC, i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura

delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le

spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

Secondo l’art. 285 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento serve anche a

garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi. In base a tale

nor­ma, le spese di accudimento dei figli del debitore da parte di terzi, come

quelle di una baby-sitter, possono entrare in linea di conto nel minimo

d’esistenza, qualora si tratti di spese indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF e in capo al debitore sussista

un obbligo di mantenimento legale o

– del tutto eccezionalmente (sopra consid. 4.1) – morale (DTF 106

III 11 consid. 3/a; Ochsner, Le minimum

vital, SJ 2012 II 143 seg.; Vonder Mühll,

op. cit., n. 20 ad art. 93 LEF; Ochsner,

in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 86 ad art. 93 LEF).

6.2

Nel

caso in rassegna, emerge dagli atti che PI 1 è sposato con PI 7, che è padre di

PI 3 (nato il 16 marzo 2019) e PI 4 (nato il 21 luglio 2020), che i figli

vivono nella stessa economia domestica dei

genitori e che frequentano la scuo­la dell’infanzia del Comune di C__________,

ove sono domiciliati. Risulta altresì che l’escusso lavora a B__________ con un

grado d’occu­pazione del 100%, mentre la moglie a C__________ al 50% (v.

conteggi di stipendio agli atti). Nel verbale interno delle operazioni di

pignoramento del 31 agosto 2023 l’Ufficio ha pure indicato di aver “verificato la questione relativa alla

babysitter” e che “l’escusso ci ha fatto avere sia il contratto

di lavoro che l’unica busta paga (agosto 2023) in quanto la signora PI 2

ha iniziato la sua attività il 01.08.2023”. Non sono però menzionati quali accertamenti ha svol­to l’UE. In particolare non è dato di sapere se

è stato verificato l’orario di lavoro della moglie dell’escusso, che è

impiegata al 50% presso l’ufficio postale del suo stesso comune di domicilio

(v. verbale interno del 31 agosto 2023, pag. 3), né se sia effettivamente

incompatibile con gli orari scolastici dei figli. Non è indicato se la coppia ha

dovuto far capo a una baby-sitter già prima di agosto del 2023 né in quale misura. Dagli atti si evince che secondo un pre­cedente

calcolo del 21 febbraio 2023 nell’esecuzione n. __________ al debitore

erano stati riconosciuti fr. 800.– per la baby-sitter. Non sono noti i motivi che hanno portato a un aumento della stessa

spesa sino a fr. 1'919.20. Il contratto agli atti prevede ad ogni mo­do un’occupazione “su chiamata”, sicché le ore

fatturate in quel mese (ben 88

pari a 4 ore/giorno), durante le vacanze scolastiche, non può considerarsi rappresentativo. Nemmeno è possibile deter­minare

se sono stati fatti approfondimenti su soluzioni alternative alla baby-sitter, a titolo d’esempio, a

parte le madri diurne citate dal resistente, i diversi servizi offerti dall’Associazione

Famiglie Diurne S__________ (c__________.ch/Servizi-per-le-famiglie-365b 5100?vis=2), segna­tamente il “Centro extrascolastico l’A__________ a M__________”,

le cui tariffe, inferiori al costo della baby-sitter, sono basate sul reddito della famiglia (famigliediurne.ch/centro/centro-extrascolastico-laquilone-a-m__________/).

6.3

In

mancanza di tali accertamenti, non è possibile stabilire se tale costo sia eccessivo, come pretende il ricorrente.

È necessario dunque retrocedere l’incarto all’Ufficio perché proceda a

ulteriori accertamenti, in particolare un nuovo interrogatorio dell’escusso, in

cui gli porrà domande puntuali segnatamente sulle spese legate alla baby-sitter. A tal uopo, l’Ufficio verificherà anzitutto se la famiglia

di PI 1 fa capo ancora alla baby-sitter PI 2 e in che misura, e si farà consegnare i

conteggi di salario e le relative ricevute di pagamento. L’organo esecutivo

verificherà la necessità delle ore fatturate in rapporto agli orari di lavoro

dei genitori e determinerà altresì con la collaborazione del debitore se

esistono concrete soluzioni alternative e più economiche alla baby-sitter. In base ai nuovi accertamenti, stabilirà la media

mensile di quelle spese da computare nel minimo esistenziale, riservando la

possibilità di eventuali supplementi per i periodi di vacanze scolastiche.

7.

L’Ufficio

stabilirà inoltre se le spese di trasferta tramite l’uso del veicolo privato di fr. 437.–, anch’esse

contestate dal ricorrente, so­no assolutamente indispensabili, giacché l’escusso

ne motiva la necessità onde evitare l’aumento dei costi di accudimento dei

figli mediante la baby-sitter, l’uso dei mezzi

pubblici comportando un’ora di

viaggio anziché 20 minuti per recarsi dal lavoro a casa (v. osservazioni al

ricorso, pag. 2).

8.

In

parziale accoglimento del ricorso (sopra, consid. 3.2, 4.2, 5, 6.2 e 7), la

decisione impugnata va annullata e l’incarto retrocesso all’UE, che svolte le

nuove indagini e tenuto conto delle attuali circostanze di fatto, ne darà atto

nel verbale di pignoramento e stabilirà nuovamente il minimo d’esistenza del

debitore.

9.

Per

legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di

conseguenza è annullato l’at­testato di carenza beni emesso il 29 settembre

2023 nell’esecu­zione n. __________ ed è fatto ordine alla sede di Bellinzona

dell’Uf­ficio d’esecuzione di procedere agli accertamenti indicati nei

considerandi n. 6.3 e 7 e a una nuova determinazione della quota pignorabile,

stralciando dal minimo esistenziale la partecipazione alle spese mediche per i

figli (consid. 3.2), il

contributo di mantenimento della madre dell’escusso (consid. 4.2) e il costo

del diritto di visita del figlio PI 5 (consid. 5.2), fatte salve sopraggiunte nuove circostanze.

2. Non si prelevano spese né si assegnano

indennità.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.