15.2023.117
Minimo di esistenza. Partecipazioni alle spese mediche. Contributi d’assistenza a parenti. Spese per l’esercizio del diritto di visita. Costi di una baby-sitter. Spese di trasferta mediante il veicolo privato
13 marzo 2024Italiano17 min
n. __________ promossa dal RI 1 nei confronti di PI 1, il 31 agosto 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.117
Lugano
13 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 ottobre 2023 del
RI 1
(rappresentato dalla RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei
confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa dal RI 1 nei confronti di PI 1, il 31 agosto 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile
a carico dell’escusso:
Redditi
Debitore
fr.
4'588.60
64%
Coniuge
fr.
2'543.75
36%
Totale
fr.
7'132.35
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Suppl. figlio minorenne
fr.
400.00
PI 3
Suppl. figlio minorenne
fr.
400.00
PI 4
Affitto
fr.
1'800.00
Spese accessorie CHF 100.00
Assicurazione malattia figli
fr.
145.45
Premio mensile per entrambi i figli – beneficiano
della riduzione cantonale dei premi
Altri
fr.
1'919.20
Babysitter (PI 2) per i figli
Altri
fr.
50.00
Partecipazione spese mediche per i figli (x visite
mediche, medicamenti)
Assicurazione malattia debitore
fr.
222.10
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Non riesce a far rientro al proprio domicilio per la
poca pausa
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
437.00
C__________ – B__________ 1'222 km/mese a 0.358
fr./km = fr. 437.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023
aggiornata al rincaro carburante)
Altri
fr.
200.00
Contributo di mantenimento per la madre dell’escusso,
che vive all’estero dove non dispone di reddito né di altri aiuti sociali.
Essendo la madre dell’escusso ammalata, l’interessato ha un obbligo morale
nei suoi confronti (art. 328 CC)
Altri
fr.
160.00
Diritto di visita figlio PI 5, ogni weekend (CHF
600:30gg x 8gg = CHF 160.00)
Assicurazione malattia coniuge
fr.
64.75
Totale
fr.
7'709.50
100%
B. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del
predetto computo, il 29 settembre 2023 l’Ufficio ha emesso l’attestato di carenza
beni per fr. 4'391.55.
C. Con
“reclamo” (recte: ricorso) del 5 ottobre 2023 il RI 1 si
aggrava contro tale provvedimento, chiedendo che il calcolo del minimo d’esistenza
venga rettificato.
D. Con
osservazioni del 1° novembre 2023 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si
è rimesso al giudizio della Camera, pur aderendo parzialmente alle
contestazioni del ricorrente.
Considerando
Considerandi
in
diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro
dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 29 settembre 2023
dall’UE, il ricorso presentato il 5 ottobre 2023 è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93
LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data
dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d;
108.
III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio
2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93
cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.
Il
ricorrente si duole anzitutto dei fr. 50.– riconosciuti come
partecipazione alle spese mediche dei figli, ricordando che le deduzioni
mensili sono ammissibili solo dietro presentazione di giustificativi. A mente
sua ogni mese il debitore dovrà presentare le spese da pagare per il mese
successivo e il pignoramento verrà adeguato ai costi reali.
Da
parte sua, il resistente osserva che è stata decisa una spesa forfettaria
mensile media delle spese mediche dei suoi figli e che fr. 50.– al mese
per due bambini non pare una cifra esagerata.
L’organo
esecutivo aderisce alla censura del ricorrente, precisando che in caso di
pignoramento dell’eventuale eccedenza dei redditi PI 1 potrà consegnare le
fatture di ogni spesa non rimborsata dall’assicurazione malattia all’Ufficio,
il quale, a dipenden-za della disponibilità delle trattenute già incassate,
provvederà direttamente al relativo pagamento.
3.1
Secondo il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve
riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute
(spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i
suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del
pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque
prevedibili) al momento del pignoramento, ritenuto che solo le spese di
automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129
III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3). Anche l’ammontare
della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella
parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64
LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il
pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare
della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23
ottobre 2019, consid. 5.2; Ochsner, op. cit., n. 144 e
145.
ad art. 93). Come già rilevato, possono però essere prese in
considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e
regolare è dimostrato (consid. 2 i.f.).
3.2
Nel
caso in esame, l’UE ha ammesso la spesa in questione, fondandosi sulle
fotocopie di due schermate del telefonino dell’escusso da cui si evincono bonifici
bancari a favore della PI 6 di fr. 48.– del 25 maggio 2023 e di fr. 13.10
del 23 giugno 2023. Tuttavia, siffatti
documenti non dimostrano che l’escusso paghi effettivamente ogni mese fr. 50.–
né che spese equivalenti siano da prevedere durante il periodo di validità del
pignoramento. Come ammesso dall’UE, tale spesa non può quindi essere aggiunta
al minimo esistenziale dell’escusso e della sua famiglia, ma nulla osta a che
questi chieda all’UE, durante il periodo di pignoramento, di pagare o
rimborsare eventuali spese mediche poste a suo carico dalla cassa malati come
franchigia o partecipazione, facoltà di cui egli non può però prevalersi per i
bonifici del 25 maggio e 23 giugno 2023, che
riguardano spese anteriori al pignoramento. Su questo punto il ricorso è dunque
fondato.
4.
L’insorgente
contesta pure il contributo di mantenimento alla madre del debitore di fr. 200.–,
mettendo in dubbio ch’egli abbia fornito la prova dei reali versamenti e
facendo valere che solo in condizioni agiate l’escusso sarebbe tenuto a
soccorrere i parenti secondo l’art. 328 CC.
Dal
canto suo, PI 1 spiega di aver comprovato i versamenti a favore di sua madre
ogni qual volta gli è stato chiesto. Specifica anche di avere un solo fratello,
il quale pure versa fr. 200.– al mese alla madre. Rileva altresì che
quest’ultima vive in Serbia e con soli fr. 400.– al mese a malapena riesce
a sopravvivere, poiché non percepisce alcuna pensione. Afferma di sentirsi come
figlio in dovere morale di aiutare sua madre in difficoltà.
L’Ufficio
aderisce, anche in tal caso, alla critica del ricorrente, osservando che,
malgrado l’escusso abbia prodotto i giustificativi del versamento del
contributo d’assistenza, le sue attuali condizioni finanziarie non gli
permettono di assistere persone al di fuori del suo nucleo famigliare.
4.1
Contributi
di assistenza a favore dei parenti giusta l’art. 328 CC possono essere presi in
considerazione nel minimo esistenziale soltanto se l’escusso vive “in condizioni agiate”, ovvero se i suoi redditi eccedono
notevolmente il suo minimo d’esistenza “accresciuto”, che corrisponde al fabbisogno minimo così come stabilito per la
determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio, pari generalmente
al 120% della somma del minimo vitale LEF e
delle imposte (sentenza della CEF 15.2005.20 del 9 giugno 2005, RtiD
2006.
I 761 n. 80c, consid. 4.3). In linea di massima, un eventuale mero obbligo
morale oggi non basta più (sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022,
RtiD 2023 I 673 n. 42c consid. 4.1.2; vonder
Mühll, op. cit., n. 29a ad art. 93, che rileva che la Tabella [ad n.
II/5] ora non lo menziona più).
4.2
Nella
fattispecie, il minimo esistenziale calcolato dall’UE, che PI 1 ritiene
corretto, supera i redditi della coppia anche senza tenere conto della
maggiorazione del 20% e delle imposte. La situazione non muta anche deducendo
le spese che non rientrano nel minimo esistenziale, ovvero le spese mediche di fr. 50.– (sopra consid.
3) e le spese del diritto di
visita di fr. 160.– (sotto consid. 5). Le spese di baby-sitting dovranno ancora essere controllate (sotto consid.
6), ma non potranno essere completamente azzerate, sicché il minimo
esistenziale continuerà a eccedere l’80% dei redditi della coppia (pari a fr. 5'705.90),
pur senza considerare le imposte. In queste circostanze, secondo la
giurisprudenza testé ricordata (consid. 4.1) PI 1 non può pretendere che il
mantenimento della madre sia finanziato dai creditori (in tal senso: vonder Mühll, op. cit., n. 29a ad art.
93). Il ricorso va pertanto accolto anche su questo punto, stralciando dal
minimo di esistenza la posta di fr. 200.–.
5.
L’insorgente
chiede pure la decurtazione delle spese per l’esercizio del diritto di visita
al figlio di primo letto del debitore, mettendo in dubbio ch’egli abbia presentato
prove tangibili di ospitare il figlio ogni fine settimana. Nelle osservazioni l’UE
spiega che non esiste una sentenza o un accordo scritto che regola il diritto
di visita, ragione per cui la spesa è stata riconosciuta secondo il suo potere
di apprezzamento. Il resistente, da parte sua, si è invece detto perplesso su
quali prove dovrebbe produrre.
5.1
Non si disconosce che l’UE disponga di un
certo potere d’apprezzamento, che va però esercitato nei limiti definiti dalla
legge. In particolare, l’UE può computare nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili
il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (sopra consid. 2 i.f.), ciò che vale anche per l’esercizio del
diritto di visita dei figli dell’escusso (sentenza della CEF 15.2022.91 del 18
novembre 2022, consid. 4.1).
5.2
Nel
caso di specie, l’UE ha considerato che il figlio sedicenne (nato nel 2007) PI
5.
trascorre tutti i weekend dal padre e ha computato pertanto nel minimo
esistenziale gli 8⁄30 della
base mensile di fr. 600.– per i figli di oltre 10 anni, ossia fr. 160.–.
In sé il calcolo è corretto, ma di fronte
alla contestazione del ricorrente, PI 1 avrebbe dovuto dimostrare che il
figlio vive effettivamente da lui due giorni alla settimana, per esempio
producendo una dichiarazione della madre di PI 5 o del figlio medesimo, specie
perché il diritto di visita abituale è di un weekend ogni due settimane
(sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021 consid. 4.2). Il ricorso
merita pertanto accoglimento anche sotto questo profilo.
6.
Il
RI 1 contesta inoltre le spese per la baby-sitter,
che reputa eccessive rispetto al reddito della famiglia dell’escusso. S’interroga
in particolare su come siano state calcolate, sulla quantità di ore per cui è
impiegata la baby-sitter, sull’età dei figli e sul motivo per cui essi non
possano, ad esempio, andare all’asilo nido, in modo da ottenere un eventuale
sussidio.
Nelle osservazioni, il resistente fa notare che sia
lui sia sua moglie lavorano e nelle vicinanze non hanno parenti in grado di
badare ai figli. Rileva inoltre che i bambini hanno 4 e 3 anni e frequentano
entrambi la scuola dell’infanzia, il maggiore a tempo pieno (8.30 – 15.30) e il
minore a tempo parziale (8.30 – 13.15), dal momento che si trova ancora nella
fase d’inserimento dell’anno facoltativo. Osserva pure che l’alternativa a una baby-sitter
poteva essere una mamma diurna, ma nel
comune di C__________ ci sono solo tre collaboratrici, che nei mesi di
giugno e agosto erano già al completo. Ciò posto, PI 1 sostiene che, sebbene il
costo della baby-sitter, assunta con regolare contratto su chiamata, sia
elevato, non vi erano altre opzioni, salvo smettere di lavorare.
L’UE
specifica nelle proprie osservazioni di aver riconosciuto la spesa in
questione, considerate le difficoltà a breve termine per la famiglia dell’escusso
di trovare una soluzione più economica. Fa notare che anche una riduzione del
tempo di lavoro dei coniugi per ragioni di accudimento avrebbe comportato l’impignorabilità
del salario.
6.1
Giusta
l’art. 276 cpv. 2 CC, i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura
delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le
spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.
Secondo l’art. 285 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento serve anche a
garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi. In base a tale
norma, le spese di accudimento dei figli del debitore da parte di terzi, come
quelle di una baby-sitter, possono entrare in linea di conto nel minimo
d’esistenza, qualora si tratti di spese indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF e in capo al debitore sussista
un obbligo di mantenimento legale o
– del tutto eccezionalmente (sopra consid. 4.1) – morale (DTF 106
III 11 consid. 3/a; Ochsner, Le minimum
vital, SJ 2012 II 143 seg.; Vonder Mühll,
op. cit., n. 20 ad art. 93 LEF; Ochsner,
in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 86 ad art. 93 LEF).
6.2
Nel
caso in rassegna, emerge dagli atti che PI 1 è sposato con PI 7, che è padre di
PI 3 (nato il 16 marzo 2019) e PI 4 (nato il 21 luglio 2020), che i figli
vivono nella stessa economia domestica dei
genitori e che frequentano la scuola dell’infanzia del Comune di C__________,
ove sono domiciliati. Risulta altresì che l’escusso lavora a B__________ con un
grado d’occupazione del 100%, mentre la moglie a C__________ al 50% (v.
conteggi di stipendio agli atti). Nel verbale interno delle operazioni di
pignoramento del 31 agosto 2023 l’Ufficio ha pure indicato di aver “verificato la questione relativa alla
babysitter” e che “l’escusso ci ha fatto avere sia il contratto
di lavoro che l’unica busta paga (agosto 2023) in quanto la signora PI 2
ha iniziato la sua attività il 01.08.2023”. Non sono però menzionati quali accertamenti ha svolto l’UE. In particolare non è dato di sapere se
è stato verificato l’orario di lavoro della moglie dell’escusso, che è
impiegata al 50% presso l’ufficio postale del suo stesso comune di domicilio
(v. verbale interno del 31 agosto 2023, pag. 3), né se sia effettivamente
incompatibile con gli orari scolastici dei figli. Non è indicato se la coppia ha
dovuto far capo a una baby-sitter già prima di agosto del 2023 né in quale misura. Dagli atti si evince che secondo un precedente
calcolo del 21 febbraio 2023 nell’esecuzione n. __________ al debitore
erano stati riconosciuti fr. 800.– per la baby-sitter. Non sono noti i motivi che hanno portato a un aumento della stessa
spesa sino a fr. 1'919.20. Il contratto agli atti prevede ad ogni modo un’occupazione “su chiamata”, sicché le ore
fatturate in quel mese (ben 88
pari a 4 ore/giorno), durante le vacanze scolastiche, non può considerarsi rappresentativo. Nemmeno è possibile determinare
se sono stati fatti approfondimenti su soluzioni alternative alla baby-sitter, a titolo d’esempio, a
parte le madri diurne citate dal resistente, i diversi servizi offerti dall’Associazione
Famiglie Diurne S__________ (c__________.ch/Servizi-per-le-famiglie-365b 5100?vis=2), segnatamente il “Centro extrascolastico l’A__________ a M__________”,
le cui tariffe, inferiori al costo della baby-sitter, sono basate sul reddito della famiglia (famigliediurne.ch/centro/centro-extrascolastico-laquilone-a-m__________/).
6.3
In
mancanza di tali accertamenti, non è possibile stabilire se tale costo sia eccessivo, come pretende il ricorrente.
È necessario dunque retrocedere l’incarto all’Ufficio perché proceda a
ulteriori accertamenti, in particolare un nuovo interrogatorio dell’escusso, in
cui gli porrà domande puntuali segnatamente sulle spese legate alla baby-sitter. A tal uopo, l’Ufficio verificherà anzitutto se la famiglia
di PI 1 fa capo ancora alla baby-sitter PI 2 e in che misura, e si farà consegnare i
conteggi di salario e le relative ricevute di pagamento. L’organo esecutivo
verificherà la necessità delle ore fatturate in rapporto agli orari di lavoro
dei genitori e determinerà altresì con la collaborazione del debitore se
esistono concrete soluzioni alternative e più economiche alla baby-sitter. In base ai nuovi accertamenti, stabilirà la media
mensile di quelle spese da computare nel minimo esistenziale, riservando la
possibilità di eventuali supplementi per i periodi di vacanze scolastiche.
7.
L’Ufficio
stabilirà inoltre se le spese di trasferta tramite l’uso del veicolo privato di fr. 437.–, anch’esse
contestate dal ricorrente, sono assolutamente indispensabili, giacché l’escusso
ne motiva la necessità onde evitare l’aumento dei costi di accudimento dei
figli mediante la baby-sitter, l’uso dei mezzi
pubblici comportando un’ora di
viaggio anziché 20 minuti per recarsi dal lavoro a casa (v. osservazioni al
ricorso, pag. 2).
8.
In
parziale accoglimento del ricorso (sopra, consid. 3.2, 4.2, 5, 6.2 e 7), la
decisione impugnata va annullata e l’incarto retrocesso all’UE, che svolte le
nuove indagini e tenuto conto delle attuali circostanze di fatto, ne darà atto
nel verbale di pignoramento e stabilirà nuovamente il minimo d’esistenza del
debitore.
9.
Per
legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di
conseguenza è annullato l’attestato di carenza beni emesso il 29 settembre
2023 nell’esecuzione n. __________ ed è fatto ordine alla sede di Bellinzona
dell’Ufficio d’esecuzione di procedere agli accertamenti indicati nei
considerandi n. 6.3 e 7 e a una nuova determinazione della quota pignorabile,
stralciando dal minimo esistenziale la partecipazione alle spese mediche per i
figli (consid. 3.2), il
contributo di mantenimento della madre dell’escusso (consid. 4.2) e il costo
del diritto di visita del figlio PI 5 (consid. 5.2), fatte salve sopraggiunte nuove circostanze.
2. Non si prelevano spese né si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.