15.2023.118
Minimo di esistenza. Specificazione e prova del pagamento delle spese indispensabili. Conseguenze del mancato ritiro di un’ordinanza dell’autorità di vigilanza
19 gennaio 2024Italiano6 min
poi annullato il successivo 7 giugno in seguito alla comparsa volontaria dell’escusso;
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.118
Lugano
19 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 novembre 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Mendrisio, o meglio contro la decisione di pignoramento di
salario del ricorrente emessa il 7 novembre 2023 a favore dei creditori del
gruppo n. 1, ossia:
PI 1, __________ (es. n. __________)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________ e __________)
(rappresentato dall’Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative
e dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
PI 4, __________ (es. n. __________)
(rappresentato dal proprio Municipio)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni appena citate, la sede di Mendrisio dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha emesso il 22 novembre 2022, il 17 e il 26 gennaio 2023
quattro avvisi di pignoramento per il 16 febbraio 2023;
che l’escusso RI 1 non essendosi presentato per
Fatti
il pignoramento, neppure dopo una diffida del 3 aprile 2023, il 20 aprile l’UE
ne ha ordinato l’accompagnamento forzato tramite la polizia comunale, ordine
poi annullato il successivo 7 giugno in seguito alla comparsa volontaria dell’escusso;
che
in quell’occasione l’UE ha richiesto da lui la produzione degli ultimi tre
conteggi di salario, del contratto di locazione e della prova del pagamento
delle ultime tre pigioni (di cui ha detto di pagare la metà alla compagna) e
degli ultimi tre contributi alimentari per i figli (a suo dire di fr. 650.–);
che
l’UE ha poi sollecitato quei documenti il 27 giugno e il 17 luglio 2023;
che
in assenza di reazione dell’escusso, il 6 settembre 2023 l’UE ha notificato al
suo datore di lavoro il pignoramento della parte del suo salario eccedente il
minimo esistenziale stabilito in fr. 1'300.– (base mensile di fr. 1'200.–
e spese personali di fr. 100.–);
che
scaduto il termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114 LEF), l’UE ha
emesso il verbale di pignoramento il 22 settembre 2023;
che
il 2 novembre 2023, l’UE ha sentito nuovamente l’escusso e ricalcolato il suo
minimo esistenziale aggiungendo alla base mensile di fr. 1'200.– la metà
della pigione di fr. 1'200.– versata dalla compagna, fr. 100.– per le
trasferte fino al luogo di lavoro con il mezzo di trasporto privato e gli
assegni famigliari di fr. 450.– versati alla madre dei suoi figli;
che
l’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, l’agenzia
di collocamento __________, la quota del salario eccedente fr. 2'350.– (fr. 1'200+600+100+450);
che
a fronte della produzione di nuovi documenti, il 7 novembre 2023 l’UE ha
aumentato il minimo esistenziale a fr. 3'205.– secondo il seguente calcolo:
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'200.00
Pasto consumato fuori domicilio
fr.
105.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
250.00
Altri
fr.
450.00
Versa assegni AFI (CHF 450.– alla madre dei figli)
Totale
fr.
3'205.00
che
il giorno successivo l’UE ha informato l’escusso per e-mail di avergli
ritornato sul conto fr. 2'005.–, ossia la differenza tra la nuova
trattenuta e quella già incassata;
che
con ricorso del 17 novembre 2023, RI 1 ha contestato il pignoramento di
salario facendo valere di avere “spese da
sostenere e pagamenti dilazionati da rispettare”, e lamentando che
Considerandi
con quanto lasciatogli dall’UE degli ultimi due salari non è riuscito a pagare
nemmeno l’affitto, malgrado avesse fornito all’UE i “documenti delle spese da sostenere del mese e nemmeno tutte”;
che
nelle sue osservazioni del 27 novembre 2023 l’UE ha chiesto alla Camera di
valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori
atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, viste le contestazioni superficiali
e non dimostrate del ricorrente e la restituzione di fr. 2'005.– sulla
trattenuta di settembre, da ripetere su quella di ottobre incrociatasi con la
nuova decisione di pignoramento;
che
tenuto conto delle nuove circostanze, in virtù dell’art. 7 cpv. 5 della
legge cantonale sulla procedura di ricorso
in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) il presidente della Camera, con ordinanza del 29 novembre 2023, ha impartito
al ricorrente un termine di dieci giorni per prendere posizione per scritto
sulle osservazioni presentate dall’UE e confermare se avesse mantenuto il
ricorso e per quali motivi, producendo se del caso i relativi giustificativi,
con l’avvertenza che in caso di mancata risposta entro il termine
assegnato, il suo ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile per carenza di
motivazione;
che
RI 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l’ordinanza, recapitata all’indirizzo
da lui indicato sul ricorso;
che
siccome il ricorrente doveva aspettarsi comunicazioni di questa Camera, da lui
stesso adita (cfr. art. 14 cpv. 3 LPR), l’ordinanza va considerata
validamente notificata alla scadenza del termine di giacenza postale di sette
giorni a contare dall’avviso di ricevimento (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, per
il rinvio degli art. 31 LEF e 14 cpv. 1 LPR);
che
come preavvisato nell’ordinanza, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b
LPR), RI 1 non avendo spiegato perché il supplemento di fr. 1'200.–
riconosciuto dall’UE nella decisione del 7 novembre 2023 per le
spese di locazione sarebbe insufficiente né specificato (e ancora meno
dimostrato) quali fossero le “spese da
sostenere” e i “pagamenti
dilazionati da rispettare” suscettibili di essere considerati spese
indispensabili giusta l’art. 93 LEF;
che
infatti possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le
spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF
121.
III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93
LEF), tra cui non rientrano le somme pagate per l’estinzione di debiti (DTF 102 III 19; sentenze del Tribunale
federale 5A_222/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.3, e della CEF
15.2019.29
del 14 agosto 2019 consid. 5.2);
che
stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificare agli escutenti
né il ricorso né la decisione;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.