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Decisione

15.2023.118

Minimo di esistenza. Specificazione e prova del pagamento delle spese indispensabili. Conseguenze del mancato ritiro di un’ordinanza dell’autorità di vigilanza

19 gennaio 2024Italiano6 min

poi annullato il successivo 7 giugno in seguito alla comparsa volontaria dell’escusso;

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.118

Lugano

19 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 novembre 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Mendrisio, o meglio contro la decisione di pignoramento di

salario del ricorrente emessa il 7 novembre 2023 a favore dei creditori del

gruppo n. 1, ossia:

PI 1, __________ (es. n. __________)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________ e __________)

(rappresentato dall’Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative

e dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

PI 4, __________ (es. n. __________)

(rappresentato dal proprio Municipio)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nelle esecuzioni appena citate, la sede di Mendrisio dell’Uffi­cio

d’esecuzione (UE) ha emesso il 22 novembre 2022, il 17 e il 26 gennaio 2023

quattro avvisi di pignoramento per il 16 febbraio 2023;

che l’escusso RI 1 non essendosi presentato per

Fatti

il pignoramento, neppure dopo una diffida del 3 aprile 2023, il 20 aprile l’UE

ne ha ordinato l’accompagnamento forzato tramite la polizia comunale, ordine

poi annullato il successivo 7 giugno in seguito alla comparsa volontaria dell’escusso;

che

in quell’occasione l’UE ha richiesto da lui la produzione degli ultimi tre

conteggi di salario, del contratto di locazione e della prova del pagamento

delle ultime tre pigioni (di cui ha detto di pagare la metà alla compagna) e

degli ultimi tre contributi alimentari per i figli (a suo dire di fr. 650.–);

che

l’UE ha poi sollecitato quei documenti il 27 giugno e il 17 luglio 2023;

che

in assenza di reazione dell’escusso, il 6 settembre 2023 l’UE ha notificato al

suo datore di lavoro il pignoramento della parte del suo salario eccedente il

minimo esistenziale stabilito in fr. 1'300.– (base mensile di fr. 1'200.–

e spese personali di fr. 100.–);

che

scaduto il termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114 LEF), l’UE ha

emesso il verbale di pignoramento il 22 settembre 2023;

che

il 2 novembre 2023, l’UE ha sentito nuovamente l’escusso e ricalcolato il suo

minimo esistenziale aggiungendo alla base mensile di fr. 1'200.– la metà

della pigione di fr. 1'200.– versata dalla compagna, fr. 100.– per le

trasferte fino al luogo di lavoro con il mezzo di trasporto privato e gli

assegni famigliari di fr. 450.– versati alla madre dei suoi figli;

che

l’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escus­­so, l’agenzia

di collocamento __________, la quota del salario eccedente fr. 2'350.– (fr. 1'200+600+100+450);

che

a fronte della produzione di nuovi documenti, il 7 novembre 2023 l’UE ha

aumentato il minimo esistenziale a fr. 3'205.– secondo il seguente calcolo:

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'200.00

Pasto consumato fuori domicilio

fr.

105.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

250.00

Altri

fr.

450.00

Versa assegni AFI (CHF 450.– alla madre dei figli)

Totale

fr.

3'205.00

che

il giorno successivo l’UE ha informato l’escusso per e-mail di avergli

ritornato sul conto fr. 2'005.–, ossia la differenza tra la nuo­va

trattenuta e quella già incassata;

che

con ricorso del 17 novembre 2023, RI 1 ha contestato il pignoramento di

salario facendo valere di avere “spese da

sostenere e pagamenti dilazionati da rispettare”, e lamentando che

Considerandi

con quanto lasciatogli dall’UE degli ultimi due salari non è riuscito a pagare

nemmeno l’affitto, malgrado avesse fornito al­l’UE i “documenti delle spese da sostenere del mese e nemmeno tutte”;

che

nelle sue osservazioni del 27 novembre 2023 l’UE ha chiesto alla Camera di

valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori

atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, viste le contestazioni superficiali

e non dimostrate del ricorrente e la restituzione di fr. 2'005.– sulla

trattenuta di settembre, da ripetere su quella di ottobre incrociatasi con la

nuova decisione di pignoramento;

che

tenuto conto delle nuove circostanze, in virtù dell’art. 7 cpv. 5 della

legge cantonale sulla procedura di ricorso

in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) il presidente della Came­ra, con ordinanza del 29 novembre 2023, ha impartito

al ricorrente un termine di dieci giorni per prendere posizione per scritto

sulle osservazioni presentate dall’UE e confermare se avesse mantenuto il

ricorso e per quali motivi, producendo se del caso i relativi giustificativi,

con l’avvertenza che in caso di mancata risposta entro il termine

assegnato, il suo ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile per carenza di

motivazione;

che

RI 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l’ordinanza, recapitata all’indirizzo

da lui indicato sul ricor­so;

che

siccome il ricorrente doveva aspettarsi comunicazioni di questa Camera, da lui

stesso adita (cfr. art. 14 cpv. 3 LPR), l’ordinan­­za va considerata

validamente notificata alla scadenza del termi­ne di giacenza postale di sette

giorni a contare dall’avviso di ricevimento (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, per

il rinvio degli art. 31 LEF e 14 cpv. 1 LPR);

che

come preavvisato nell’ordinanza, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b

LPR), RI 1 non avendo spiegato perché il sup­plemento di fr. 1'200.–

riconosciuto dall’UE nella decisione del 7 novembre 2023 per le

spese di locazione sarebbe insufficiente né specificato (e ancora meno

dimostrato) quali fossero le “spese da

sostenere” e i “pagamenti

dilazionati da rispettare” suscettibili di essere considerati spese

indispensabili giusta l’art. 93 LEF;

che

infatti possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le

spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF

121.

III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93

LEF), tra cui non rientrano le somme pagate per l’estinzione di debiti (DTF 102 III 19; sentenze del Tribunale

federale 5A_222/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.3, e della CEF

15.2019.29

del 14 agosto 2019 consid. 5.2);

che

stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificare agli escutenti

né il ricorso né la decisione;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.