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Decisione

15.2023.119

Ricorso contro la notifica irregolare di due precetti esecutivi. Assenza d’interesse degno di protezione a una nuova notifica

8 marzo 2024Italiano5 min

la PI 1 ha escusso in via solidale i coniugi RI 2 e RI 1 per l’incasso di fr. 242'000.–

Source ti.ch

Incarti n.

15.2023.119

15.2023.120

Lugano

8 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi presentati il 20 novembre 2023

da

RI 1 US-

RI 2, US-__________

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 23 agosto 2023 nelle

esecuzioni n. __________ e __________ promosse in via solidale nei confronti

dei ricorrenti dalla

PI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dei precetti esecutivi n. 3462557 e 3462558 in realizzazione di pegno

emessi il 23 agosto 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE),

la PI 1 ha escusso in via solidale i coniugi RI 2 e RI 1 per l’incasso di fr. 242'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 16 agosto 2023, indicando quali pegni l’unità

di proprietà per piani (PPP) n. 8274 del fondo n. 498

RFD Paradiso appartenente in comproprietà dei coniugi in ragione di ½ ciascuno,

e la PPP n. 8278 del fondo n. 498 RFD Paradiso, la cui quota "G" di 1⁄14 è intestato al marito e la quota "I" pure di 1⁄14 alla moglie.

B. Fallito

il tentativo di notificare i precetti esecutivi all’avv. __________ nel suo

ufficio di Zurigo, che ha comunicato di non essere autorizzato a ricevere atti

esecutivi, la sede di Lugano dell’UE ha incaricato quella di Mendrisio,

competente per la gestione delle esecuzioni invia di realizzazione di pegno del

Sottoceneri, di notificare i precetti all’indirizzo indicato dall’avv. Geiser,

in __________ (California). Per un disguido, il 13 settembre 2023 l’UE li ha

però fatti notificare, tramite l’Ufficio federale di giustizia, al precedente

indirizzo degli escussi a __________ (sempre a Los Angeles). Fallito anche quel

tentativo, l’UE ha pubblicato i precetti esecutivi sul Foglio uficiale

cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________.

C. Con

ricorsi del 20 novembre 2023, RI 2 e RI 1 chiedono, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, di accerta­re l’inammissibilità della notifica edittale a causa

dell’errata notificazione internazionale al loro precedente indirizzo, di

annullare la notifica edittale e di ordinare la notifica degli atti al loro

indirizzo attuale, direttamente o tramite l’UE, protestate tasse e ripetibili.

D. Con

ordinanza del 29 novembre 2023, il presidente di questa Camera ha ordinato la

congiunzione delle due procedure ricorsuali e dichiarato senza oggetto le domande

di conferimento dell’effetto sospensivo stante la sospensione delle esecuzioni

per legge (art. 78 LEF) in seguito all’interposizione da parte dei ricorrenti

di un’opposizione “cautelativa”.

E. Entro

il termine impartitole, la PI 1 non ha presentato osservazioni ai ricorsi,

mentre nelle sue del 5 marzo 2024 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica degli atti impugnati, i

ricorsi sono sotto questo aspetto ricevibili (art. 17 LEF).

2.

I

ricorrenti si dolgono, pare a ragione, dell’irregolarità della notifica

edittale, ma non hanno contestato di aver avuto conoscenza dei precetti

esecutivi in occasione dell’assunzione di parte dei documenti dell’UE prodotti

con i reclami e in ogni caso dei loro elementi essenziali figuranti sulla

pubblicazione del 9 novembre 2023 (doc. C accluso ai reclami), né di aver

interposto opposizione “cautelativa”, come comunicato dall’UE nelle sue osservazioni preliminari del 21

novembre 2023 e ribadito nell’ordinanza di non concessio­-ne dell’effetto

sospensivo. Una loro nuova notifica si rivelerebbe così inutile (cfr. sentenza della CEF 15.2023.17 del 3 luglio 2023

consid. 5). Va infatti ricordato che l’atto

esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è

efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla

notificazio­ne (DTF

132.

I 253 consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116

consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022

consid. 4.1; Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,

n. 23 ad art. 54 LEF; Jeanneret/Lembo in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 64 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26-28

ad art. 64-66 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza

fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la

comunicazione effettiva dell’atto al destinatario (sentenza della CEF

15.2023.38

del 9 giugno 2023 consid. 3.1). I ricorsi sono quindi irricevibili

in quan­to senza interesse degno di protezione.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.

2.

Il

ricorso di RI 2 è irricevibile.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.