15.2023.12
Comminatoria di fallimento. Foro esecutivo. Prosecuzione dell’esecuzione in caso di cambio di domicilio
5 aprile 2023Italiano4 min
invece al momento dell’emissione della comminatoria di fallimento, il 21 giugno 2022, PI 2 risultava,
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Incarto n.
15.2023.12
Lugano
5 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sulle segnalazioni di possibile nullità sporte il 9 febbraio 2023 dalla
IS 1
in merito all’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o
meglio alla notifica delle comminatorie di fallimento emesse il 21 giugno e il
31 agosto 2022 nelle esecuzioni n. __________55 e __________40 promosse dalla
PI 1, (BL)
contro
PI 2, (AG)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che adito con due domande di fallimento presentate dall’PI 1 contro PI
Fatti
2 sulla scorta delle comminatorie di fallimento appena citate, con decisioni
ordinatorie del 9 febbraio 2023 il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna ha differito le sue decisioni in virtù dell’art. 173 cpv. 2
LEF e trasmesso gl’incarti alla scrivente Camera, nella sua veste di autorità
di vigilanza cantonale, affinché esaminasse la validità delle comminatorie di
fallimento;
che
entro il termine di dieci giorni assegnato dalla Camera il 13 febbraio 2023, le
parti non si sono espresse sulle segnalazioni;
che
– ha rilevato il Pretore – al momento dell’avvio della prima esecuzione, il 23
febbraio 2022, l’escusso era ancora
domiciliato a G__________, sicché appariva data la competenza territoriale
dell’UE (estesa all’intero Cantone Ticino dal 2015, art. 1 cpv. 1 LALEF);
che
invece al momento dell’emissione della comminatoria di fallimento, il 21 giugno 2022, PI 2 risultava,
dal 12 aprile 2022, aver trasferito il suo domicilio a A__________ (ZH) (che avrebbe poi lasciato per K__________ [AG] il 30 novembre 2022),
di modo che, secondo il Pretore, l’UE non sembrava competente;
che,
in effetti, è nulla la prosecuzione dell’esecuzione da parte di un
ufficio di esecuzione territorialmente incompetente (DTF 130 III 655 consid.
2.1, 105 III 61, consid. 1, con rinvii; sentenza della CEF 15.2004.120 del 25
novembre 2004 consid. 2.1; Schmid in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 53 LEF),
perlomeno se l’escusso è domiciliato in Svizzera (cfr. DTF 59 III 6
consid. 2; sentenze della CEF 15.2021.16 del 28 giugno 2021, RtiD 2022 I 649 n.
32c, consid. 3.1; 15.2018.50 del 3 dicembre 2018 consid. 3.2);
che
al momento dell’avvio della seconda esecuzione, il 22 giugno 2022, PI 2 si era già trasferito a A__________
(ZH), ma – rileva il Pretore – l’escusso non ha presentato ricorso contro il
secondo precetto esecutivo;
che tale atto rimane pertanto
Considerandi
valido, ma non crea un foro esecutivo per il proseguimento dell’esecuzione,
poiché il foro esecutivo del domicilio (art. 46 LEF) è imperativo e non ammette
pertanto né proroghe (fuori dall’ipotesi dell’art. 50 cpv. 2 LEF) né accettazione tacita del foro errato per
la continuazione dell’esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.189 del 2 giugno 2021 consid. 6.1.2;
15.2015.25
del 19 maggio 2015 consid. 2; Schmid,
op.
cit., n. 8 ad art. 46 LEF);
che
anche la seconda comminatoria di fallimento risulta dunque
nulla siccome al momento in cui l’UE l’ha emessa, il 31 agosto 2022, l’escusso
era già domiciliato a A__________;
che
deve di conseguenza essere accertata la nullità di ambedue le comminatorie di
fallimento (art. 22 cpv. 1 e 173 cpv. 2 LEF);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. È accertato che la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________55 è nulla.
2.
È
accertato che la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione
n. __________40 è nulla.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.