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Decisione

15.2023.12

Comminatoria di fallimento. Foro esecutivo. Prosecuzione dell’esecuzione in caso di cambio di domicilio

5 aprile 2023Italiano4 min

invece al momento dell’emissione della comminatoria di fallimento, il 21 giugno 2022, PI 2 risultava,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.12

Lugano

5 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sulle segnalazioni di possibile nullità sporte il 9 febbraio 2023 dalla

IS 1

in merito all’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o

meglio alla notifica delle comminatorie di fallimento emesse il 21 giugno e il

31 agosto 2022 nelle esecuzioni n. __________55 e __________40 promosse dalla

PI 1, (BL)

contro

PI 2, (AG)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che adito con due domande di fallimento presentate dall’PI 1 contro PI

Fatti

2 sulla scorta delle comminatorie di fallimento appena citate, con decisioni

ordinatorie del 9 febbraio 2023 il Pretore della Giurisdizione di

Locarno-Campagna ha differito le sue decisioni in virtù dell’art. 173 cpv. 2

LEF e trasmesso gl’incarti alla scrivente Camera, nella sua veste di autorità

di vigilanza cantonale, affinché esaminasse la validità delle comminatorie di

fallimento;

che

entro il termine di dieci giorni assegnato dalla Camera il 13 febbraio 2023, le

parti non si sono espresse sulle segnalazioni;

che

– ha rilevato il Pretore – al momento dell’avvio della prima esecuzione, il 23

febbraio 2022, l’escusso era ancora

domiciliato a G__________, sicché appariva data la competenza territoriale

dell’UE (estesa all’intero Cantone Ticino dal 2015, art. 1 cpv. 1 LALEF);

che

invece al momento dell’emissione della comminatoria di fallimento, il 21 giugno 2022, PI 2 risultava,

dal 12 aprile 2022, aver trasferito il suo domicilio a A__________ (ZH) (che avrebbe poi lasciato per K__________ [AG] il 30 novembre 2022),

di modo che, secondo il Pretore, l’UE non sembrava competente;

che,

in effetti, è nulla la prosecuzione dell’esecuzione da parte di un

ufficio di esecuzione territorialmente incompetente (DTF 130 III 655 consid.

2.1, 105 III 61, consid. 1, con rinvii; sentenza della CEF 15.2004.120 del 25

novembre 2004 consid. 2.1; Schmid in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 53 LEF),

perlomeno se l’escusso è domiciliato in Svizzera (cfr. DTF 59 III 6

consid. 2; sentenze della CEF 15.2021.16 del 28 giugno 2021, RtiD 2022 I 649 n.

32c, consid. 3.1; 15.2018.50 del 3 dicembre 2018 consid. 3.2);

che

al momento dell’avvio della seconda esecuzione, il 22 giugno 2022, PI 2 si era già trasferito a A__________

(ZH), ma – rileva il Pretore – l’escusso non ha presentato ricorso contro il

secondo precetto esecutivo;

che tale atto rimane pertanto

Considerandi

valido, ma non crea un foro esecutivo per il proseguimento dell’esecuzione,

poiché il foro esecutivo del domicilio (art. 46 LEF) è imperativo e non ammette

pertanto né proroghe (fuori dall’ipotesi dell’art. 50 cpv. 2 LEF) né accettazione tacita del foro errato per

la continuazione dell’esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.189 del 2 giugno 2021 consid. 6.1.2;

15.2015.25

del 19 maggio 2015 consid. 2; Schmid,

op.

cit., n. 8 ad art. 46 LEF);

che

anche la seconda comminatoria di fallimento risulta dunque

nulla siccome al momento in cui l’UE l’ha emessa, il 31 agosto 2022, l’escusso

era già domiciliato a A__________;

che

deve di conseguenza essere accertata la nullità di ambedue le comminatorie di

fallimento (art. 22 cpv. 1 e 173 cpv. 2 LEF);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. È accertato che la comminatoria di fallimento emessa nell’esecu­zione n. __________55 è nulla.

2.

È

accertato che la comminatoria di fallimento emessa nell’esecu­zione

n. __________40 è nulla.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.