15.2023.121
Esecuzione del sequestro fiscale di conti bancari intestati a due società di cui il debitore è azionista all’80 e al 100%. Mancata indicazione del nome delle società nei decreti di sequestro
17 gennaio 2024Italiano8 min
il 22 dicembre 2023 l’UEC ha confermato le proprie osservazioni nel merito, postulando nuovamente la reiezione
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Incarto
n.
15.2023.121
Lugano
17 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 novembre 2023 delle società
RI 1, __________
RI 2, __________
(patrocinate dagli avv. PA 1 e __________, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro l’esecuzione dei sequestri n. __________, __________,
__________ e __________ avvenuta il 9 novembre 2023 anche su conti bancari
delle ricorrenti in adempimento dei decreti emessi in stessa data da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
Comune di __________ __________
Comune di __________, __________
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
nei
confronti di
PI
1, __________
(rappresentato
dalla RA 1, __________)
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 9 novembre 2023 l’Ufficio
esazione e condoni (UEC) ha emesso quattro richieste di garanzie nei
confronti di PI 1 per il conto dello Stato del Cantone Ticino (imposte cantonali
2016-2021 e multe di fr. 875'000.– oltre ad accessori), della
Confederazione Svizzera (imposte federali dirette e multe di fr. 850'000.–
oltre ad accessori), del Comune di __________ (imposte comunali 2016-2021 di fr. 670'000.–
oltre ad accessori) e del Comune di __________ (imposte comunali 2019-2021 e
multe di fr. 20'000.– oltre ad accessori);
che
nello stesso tempo l’UEC ha anche emesso quattro decreti di sequestro,
indicando in ognuno diversi fondi, beni mobili e crediti, vantati segnatamente
contro la sede di __________ PI 2 (a pag.
3) e tutte le sue succursali, compresa quella di Lugano (a pag. 4), “a dipendenza di tutti gli averi, somme,
titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori,
beni di ogni tipo, che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie
[,”tesori”, oppure in cassette di sicurezza], dei quali il debitore sia
titolare, comunque nulla escluso intestato e/o appartenente al debitore o di
cui ne sia l’avente diritto economico, sostanzialmente tutto quanto la banca
sa, deve o possa sapere, appartenere al debitore sequestrato malgrado la
diversa intestazione”, in particolare tre conti presso
la sede centrale, di cui sono stati riportati i numeri IBAN;
che
lo stesso giorno la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito i
sequestri (con i n. __________, __________, __________ e __________),
notificandoli in particolare alla succursale di Lugano dell’PI 2;
che
Fatti
il 10 novembre 2023, PI 2 ha trasmesso alla RI 1 e alla RI 2 copia dei quattro
decreti di sequestro e dei relativi verbali dell’UE e le ha informate di essere
costretta a bloccare gli averi presenti sulle loro relazioni (n. __________,
rispettivamente n. __________);
che il 22 novembre 2023, la RI 1 e la RI 2 hanno
presentato ricorso a questa Camera, chiedendo, previa concessione dell’effetto
sospensivo, di accertare la nullità dei quattro decreti di sequestro
relativamente ai conti presso PI 2 non intestati a PI 1 e di sbloccare le
relazioni a loro intestate;
che
entro il termine impartito dal presidente per presentare eventuali osservazioni
alla domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo, con scritto del 4
dicembre 2023 l’UEC ha chiesto la reiezione del ricorso e della domanda di
effetto sospensivo;
che
il 13 dicembre 2023 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo;
che
il 22 dicembre 2023 l’UEC ha confermato le proprie osservazioni nel merito, postulando nuovamente la reiezione
del ricorso, mentre PI 1 è rimasto silente;
che nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 2024 l’UE
si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton
Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla comunicazione delle copie degli atti
impugnati, ritirati il 13 novembre 2023 dalla fiduciaria __________ (doc. 5),
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che
le ricorrenti, pur rilevando che il debitore PI 1 è azionista della RI 1 all’80%
e della RI 2 al 100%, refutano l’esistenza di un abuso manifesto della
distinzione tra persone fisica e giuridiche, che gli enti sequestranti non
hanno né provato né reso verosimile, ciò che esclude l’applicazione del
cosiddetto principio della trasparenza (“Durchgriff”);
che
le ricorrenti sostengono che PI 2 si è trovata costretta a dar seguito a un ordine dell’autorità fiscale fin
troppo generico, in quanto mira anche a beni di cui il debitore è solo
avente diritto economico, causando loro gravi problemi di operatività;
che
l’UEC ritiene da parte sua che l’autorità di vigilanza non è competente per
valutare i presupposti materiali del sequestro, sicché la procedura di ricorso
non è la sede per dibattere dell’applicazione al caso concreto del principio
di trasparenza, mentre dal profilo formale i decreti di sequestro non
contengono alcuna imprecisione o lacuna;
che
– è vero – l’esame dei presupposti del sequestro, compreso quello della
verosimile appartenenza al debitore dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3
LEF), compete esclusivamente al giudice o all’autorità del sequestro, sicché la
loro contestazione non può essere fatta valere con il ricorso all’autorità di
vigilanza, il quale ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria
(art. 17 cpv. 1 LEF; DTF 129 III 203 consid. 2.2 e 2.4; sentenze della CEF
15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c consid. 3; 15.2014.75 del
30 settembre 2014 consid. 2.1);
che
l’esecuzione vera e propria del sequestro rientra invece nella
competenza delle autorità esecutive, che oltre alle questioni di pignorabilità,
di stima, di ordine di sequestro, di conservazione e di rivendicazione dei beni
da sequestrare (art. 92 segg. per il rinvio dell’art. 275 LEF) si estende anche
al controllo della regolarità formale del decreto di sequestro, sicché esse non
Considerandi
devono dare seguito a un decreto di sequestro lacunoso, impreciso o inficiato
da nullità, segnatamente ove non designi i beni da sequestrare con sufficiente
precisione, non contenga tutte le informazioni richieste dall’art. 274 LEF o
sia reso da un giudice manifestamente incompetente (DTF 143 III 573 consid.
4.1.2; 142 III 291 consid. 2.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203
consid. 2.3);
che
verificare se la formulazione del verbale di sequestro è sufficientemente
chiara e precisa rientra nella competenza di questa Camera nella sua veste di
autorità di vigilanza (DTF 142 III 294 consid. 2.2; sentenza della CEF
15.2020.45-48 del 10 luglio 2020, RtiD 2021 I 790 n. 52, consid. 2.3);
che
in caso di sequestro di crediti o immobili formalmente
intestati a terzi o di beni in possesso di terzi, nel decreto dev’essere
menzionato almeno il nome del terzo creditore o proprietario (DTF 130 III 579
consid. 2.2.1; 126 III 95 consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2005.115
del 26 gennaio 2006 consid. 3.3);
che
spetta al creditore sequestrante fornire tali indicazioni (art. 272 cpv. 1 n. 3
LEF) – le quali devono figurare anche nel decreto di sequestro (cfr. art.
274.
cpv. 2 n. 4 LEF) – e non all’organo esecutivo reperirle d’ufficio al
momento dell’esecuzione del sequestro, segnatamente interrogando il debitore
sequestrato o i terzi detentori dei beni da sequestrare (cfr. DTF
130.
III 579 consid. 2.2.3; Stoffel,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29, 33 e 36 ad art. 272
LEF), come avviene invece in caso di pignoramento;
che,
nel caso in esame, nella misura in cui non indicano nominativamente le società
ricorrenti come titolari dei conti sequestrati, i decreti di sequestro sono ineseguibili
e pertanto nulli (già citata 15.2020.45-48, consid. 3.4), anche quando sono
stati emessi dall’autorità fiscale (sentenze del Tribunale federale 5A_730/2016
del 20 dicembre 2016 consid. 3.2.2 e 5A_615/2014 dell’11 dicembre 2014 consid.
3.2, cui rinvia la DTF 143 III 573 consid. 4.1.2);
che
in accoglimento del ricorso, la loro esecuzione va di conseguenza annullata
limitatamente alle due relazioni bancarie intestate alle ricorrenti;
che
all’autorità fiscale rimane la possibilità di emanare nuovi decreti di
sequestro che indichino il nome delle ricorrenti, ma ciò pre-suppone che
esamini la questione della sequestrabilità di beni intestati a terzi e motivi
la sua decisione al riguardo;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i sequestri n. __________, __________,
__________ e __________ eseguiti dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione il 9 novembre 2023 sono
annullati limitatamente ai conti n. __________ e __________ presso PI 2,
intestati rispettivamente alla RI 1 e alla RI 2.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona;
– __________, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.