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Decisione

15.2023.121

Esecuzione del sequestro fiscale di conti bancari intestati a due società di cui il debitore è azionista all’80 e al 100%. Mancata indicazione del nome delle società nei decreti di sequestro

17 gennaio 2024Italiano8 min

il 22 dicembre 2023 l’UEC ha confermato le proprie osservazioni nel merito, postulando nuovamente la reiezione

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Incarto

n.

15.2023.121

Lugano

17 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 novembre 2023 delle società

RI 1, __________

RI 2, __________

(patrocinate dagli avv. PA 1 e __________, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro l’esecuzione dei sequestri n. __________, __________,

__________ e __________ avvenuta il 9 novembre 2023 anche su conti bancari

delle ricorrenti in adempimento dei decreti emessi in stessa data da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

Comune di __________ __________

Comune di __________, __________

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

nei

confronti di

PI

1, __________

(rappresentato

dalla RA 1, __________)

Ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 9 novembre 2023 l’Ufficio

esazione e condoni (UEC) ha emes­so quattro richieste di garanzie nei

confronti di PI 1 per il conto dello Stato del Cantone Ticino (imposte cantonali

2016-2021 e multe di fr. 875'000.– oltre ad accessori), della

Confederazione Svizzera (imposte federali dirette e multe di fr. 850'000.–

oltre ad accessori), del Comune di __________ (imposte comunali 2016-2021 di fr. 670'000.–

oltre ad accessori) e del Comune di __________ (imposte comunali 2019-2021 e

multe di fr. 20'000.– oltre ad accessori);

che

nello stesso tempo l’UEC ha anche emesso quattro decreti di sequestro,

indicando in ognuno diversi fondi, beni mobili e crediti, vantati segnatamente

contro la sede di __________ PI 2 (a pag.

3) e tutte le sue succursali, compresa quella di Lu­gano (a pag. 4), “a dipendenza di tutti gli averi, somme,

titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori,

beni di ogni tipo, che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie

[,”tesori”, oppure in cassette di sicurezza], dei quali il debitore sia

titolare, comunque nulla escluso intestato e/o appartenente al debitore o di

cui ne sia l’avente diritto economico, sostanzialmente tutto quanto la banca

sa, deve o possa sapere, appartenere al debitore sequestrato malgrado la

diversa intestazione”, in particolare tre conti presso

la sede centrale, di cui sono stati riportati i numeri IBAN;

che

lo stesso giorno la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito i

sequestri (con i n. __________, __________, __________ e __________),

notificandoli in particolare alla succursale di Lugano dell’PI 2;

che

Fatti

il 10 novembre 2023, PI 2 ha trasmesso alla RI 1 e alla RI 2 copia dei quattro

decreti di sequestro e dei relativi verbali dell’UE e le ha informate di essere

costretta a bloccare gli averi presenti sulle loro relazioni (n. __________,

rispettivamente n. __________);

che il 22 novembre 2023, la RI 1 e la RI 2 hanno

presentato ricorso a questa Camera, chiedendo, previa con­cessione dell’effetto

sospensivo, di accertare la nullità dei quattro decreti di sequestro

relativamente ai conti presso PI 2 non intestati a PI 1 e di sbloccare le

relazioni a loro intestate;

che

entro il termine impartito dal presidente per presentare eventuali osservazioni

alla domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo, con scritto del 4

dicembre 2023 l’UEC ha chiesto la reiezione del ricorso e della domanda di

effetto sospensivo;

che

il 13 dicembre 2023 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo;

che

il 22 dicembre 2023 l’UEC ha confermato le proprie osservazioni nel merito, postulando nuovamente la reiezione

del ricorso, mentre PI 1 è rimasto silente;

che nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 2024 l’UE

si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton

Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla comunicazione delle copie degli atti

impugnati, ritirati il 13 novembre 2023 dalla fiduciaria __________ (doc. 5),

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che

le ricorrenti, pur rilevando che il debitore PI 1 è azionista della RI 1 all’80%

e della RI 2 al 100%, refutano l’esistenza di un abuso manifesto della

distinzione tra persone fisica e giuridiche, che gli enti sequestranti non

hanno né provato né reso verosimile, ciò che esclude l’applicazione del

cosiddetto principio della trasparenza (“Durchgriff”);

che

le ricorrenti sostengono che PI 2 si è trovata costretta a dar seguito a un ordine dell’autorità fiscale fin

troppo generico, in quan­to mira anche a beni di cui il debitore è solo

avente diritto economico, causando loro gravi problemi di operatività;

che

l’UEC ritiene da parte sua che l’autorità di vigilanza non è competente per

valutare i presupposti materiali del sequestro, sicché la procedura di ricorso

non è la sede per dibattere dell’appli­cazione al caso concreto del principio

di trasparenza, mentre dal profilo formale i decreti di sequestro non

contengono alcuna imprecisione o lacuna;

che

– è vero – l’esame dei presupposti del sequestro, compreso quello della

verosimile appartenenza al debitore dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3

LEF), compete esclusivamente al giudice o all’autorità del sequestro, sicché la

loro contestazione non può essere fatta valere con il ricorso all’autorità di

vigilanza, il quale ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria

(art. 17 cpv. 1 LEF; DTF 129 III 203 consid. 2.2 e 2.4; sentenze della CEF

15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c consid. 3; 15.2014.75 del

30 settembre 2014 consid. 2.1);

che

l’esecuzione vera e propria del sequestro rientra invece nella

competenza delle autorità esecutive, che oltre alle questioni di pignorabilità,

di stima, di ordine di sequestro, di conservazione e di rivendicazione dei beni

da sequestrare (art. 92 segg. per il rinvio dell’art. 275 LEF) si estende anche

al controllo della regolarità formale del decreto di sequestro, sicché esse non

Considerandi

devono dare seguito a un decreto di sequestro lacunoso, impreciso o inficiato

da nullità, segnatamente ove non designi i beni da sequestrare con sufficiente

precisione, non contenga tutte le informazioni richieste dall’art. 274 LEF o

sia reso da un giudice manifestamente incompetente (DTF 143 III 573 consid.

4.1.2; 142 III 291 consid. 2.1; 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203

consid. 2.3);

che

verificare se la formulazione del verbale di sequestro è sufficientemente

chiara e precisa rientra nella competenza di questa Camera nella sua veste di

autorità di vigilanza (DTF 142 III 294 consid. 2.2; sentenza della CEF

15.2020.45-48 del 10 luglio 2020, RtiD 2021 I 790 n. 52, consid. 2.3);

che

in caso di sequestro di crediti o immobili formalmente

intestati a terzi o di beni in possesso di terzi, nel decreto dev’essere

menzionato almeno il nome del terzo creditore o proprietario (DTF 130 III 579

consid. 2.2.1; 126 III 95 consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2005.115

del 26 gennaio 2006 consid. 3.3);

che

spetta al creditore sequestrante fornire tali indicazioni (art. 272 cpv. 1 n. 3

LEF) – le quali devono figurare anche nel decreto di sequestro (cfr. art.

274.

cpv. 2 n. 4 LEF) – e non all’organo esecutivo reperirle d’ufficio al

momento dell’esecuzione del sequestro, segnatamente interrogando il debitore

sequestrato o i terzi detentori dei beni da sequestrare (cfr. DTF

130.

III 579 consid. 2.2.3; Stoffel,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29, 33 e 36 ad art. 272

LEF), come avviene invece in caso di pignoramento;

che,

nel caso in esame, nella misura in cui non indicano nominativamente le società

ricorrenti come titolari dei conti sequestrati, i decreti di sequestro sono ineseguibili

e pertanto nulli (già citata 15.2020.45-48, consid. 3.4), anche quando sono

stati emessi dall’autorità fiscale (sentenze del Tribunale federale 5A_730/2016

del 20 dicembre 2016 consid. 3.2.2 e 5A_615/2014 dell’11 dicembre 2014 consid.

3.2, cui rinvia la DTF 143 III 573 consid. 4.1.2);

che

in accoglimento del ricorso, la loro esecuzione va di conseguenza annullata

limitatamente alle due relazioni bancarie intestate alle ricorrenti;

che

all’autorità fiscale rimane la possibilità di emanare nuovi decreti di

sequestro che indichino il nome delle ricorrenti, ma ciò pre-suppone che

esamini la questione della sequestrabilità di beni intestati a terzi e motivi

la sua decisione al riguardo;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i sequestri n. __________, __________,

__________ e __________ eseguiti dalla sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione il 9 novembre 2023 sono

annullati limitatamen­te ai conti n. __________ e __________ presso PI 2,

intestati rispettivamente alla RI 1 e alla RI 2.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona;

– __________, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.