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Decisione

15.2023.122

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in due comunioni ereditarie. Attuazione del contratto di divisione già firmato dagli eredi nella causa di divisione delle successioni. Vigilanza sull’autorità ex CC 609. Anticipo delle spese

25 settembre 2024Italiano27 min

2021, il 9 gennaio e 4 settembre 2023 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.122

Lugano

25 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente,

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sull’istanza

presentata il 25 maggio 2023 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca,

con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza

spettante a

PI

1, __________

nella

comunione ereditaria del padre fu PI 2 († 2018), composta, oltreché dall’e­­scusso, anche

della sorella

PI

3, __________

nelle 14 esecuzioni dei gruppi n. da 1 a

3 promosse nei confronti di PI 1 da

Comune di PI 4, __________

(rappresentato dai suoi

Servizi Finanziari, __________)

Stato del Cantone

Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona,

e dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,

Bellinzona)

PI 7, __________

(rappresentata dal

suo Forderungsmanagement, __________)

PI 8, __________

Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG,

Bellinzona

PI 9, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI

2 è deceduto il 12 novembre 2018. Gli sono succeduti in comunione ereditaria

(CE) la vedova PI 10 e i figli PI 3 e PI 1. La vedova è deceduta il 29 maggio

2021. I suoi unici eredi sono i due figli.

B. Nelle

14 esecuzioni (formanti i gruppi n. da 1 a 3) promosse dal 2020 al 2023 nei

confronti di PI 1 per fr. 24'301.80 (al 16 luglio 2024), il 2 settembre

2021, il 9 gennaio e 4 settembre 2023 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre. In tutti

i verbali di pignoramento, l’UE ha indicato

che la comunione ereditaria è com­posta, oltreché dell’escusso, anche della

sorella e ha elencato quali beni

appartenenti alla comunione “in particolare” il fondo

n. __________2 RFD __________, stimato in fr. 397'736.–. Alla

quota ereditaria dell’escusso è stata attribuita la metà di quel valore, o

meglio fr. 198'868.–.

C. Nel

frattempo PI 1 ha promosso contro la

sorella pres­so la Pretura del Distretto di Riviera un’istanza di conciliazione vol­ta alla

divisione delle successioni dei genitori (CM.__________). In pendenza della

procedura il 16 dicembre 2021 gli eredi hanno stipulato un contratto di

divisione ereditaria delle successioni del padre e della madre, che prevede l’attribuzione

in proprietà individu­ale del fondo

n. __________2 RFD __________, già di proprietà del padre, al fratello

escusso, meno uno scorporo di 135 m2, su cui sorge un garage (18 m2)

e un ripostiglio (9 m2), da accorpare al fondo n. __________9

di proprietà della sorella, la parte di

aggravi ipotecari relativa alla superficie scorporata essendo mantenuta

soltanto sul fondo n. __________2 e il fratello assumendosi tutti i debiti

garantiti da pegni su quel fondo o a esso collegati, previa deduzione di fr. 6'378.75

quale conguaglio delle imposte del 2020. Gli averi sui conti bancari intestati

alla defunta madre e il capitale derivante da un’assicurazione sulla vi­ta, da lei sottoscritta, per il caso della sua

morte, sono stati assegnati alla sorella nella misura di fr. 127'800.– e i

restanti fr. 39'386.67 al fratello. Pattuiti anche accordi su due

diritti di passo e sulla ripartizione delle spese, le parti si sono date

vicendevolmente atto di aver liquidato ogni

e qualsiasi pendenza in essere tra loro a dipendenza delle successioni

dei genitori. Il 22 dicembre 2021 il Segretario assessore ha “omologato” il

contratto e stralciato la procedura di conciliazione.

D. Avendo

i creditori di PI 1 chiesto la realizzazione del­l’interessenza pignorata, l’Ufficio

li ha convocati a un’udienza te-nutasi il 2 novembre 2023 a norma dell’art. 9

dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione

della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo

presenti solo l’escusso e la sorella. Il

verbale indica il valore di stima del fondo in fr. 397'736.–, l’importo

complessivo degli oneri fondiari in fr. 101'000.– e il valore netto del

fondo in fr. 296'736.–, menzionato quale valore di stima della quota

ereditaria dell’escusso.

E. Il

3 novembre 2023, l’UE ha quindi assegnato agl’interessati un termine di dieci

giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. È pervenuta una proposta

di PI 3 del 20 novembre 2023, che, in via principale, ha chiesto che la Camera

intervenga per riaprire le trattative con la PI 11, titolare di due cartelle

ipotecarie gravanti il fondo assegnato a PI 1 a garanzia di un credito nominale

di fr. 142'800.– (ma effettivo di fr. 101'000.–), oltre agl’interessi

del 10%, affinché la banca acconsenta all’iscrizione dello scorporo pattuito

nel registro fondiario; in via subordinata, ha chiesto che la Camera decreti la

liquidazione delle due comunioni ereditarie

(o se del caso una modifica dell’accordo di divisione), or­dinando all’UE di mettere in esecuzione il contratto di

divisione, in particolare con l’iscrizione del frazionamento del fondo n. __________2

e l’assegnazione dello scorporo al proprio fondo,

se del caso median­te un’azione giudiziaria contro la banca fondata sull’art.

811 CC.

F. Il

24 novembre 2023, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo

di realizzazione dell’interessenza di PI 1.

G. Nelle

7 esecuzioni (formanti il gruppo n. 4) promosse sempre in via di pignoramento

nel 2023 nei confronti di PI 1 per fr. 5'413.55 (sempre al 16 luglio

2024), il 1° febbraio 2024 l’UE ha

nuovamente pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre.

H. Con scritto del 31 maggio 2024, il Presidente

della Camera ha domandato alla PI 11 il motivo per cui essa si oppone

allo scorporo e, onde evitare di dover ordinare all’UE di postulare lo

scioglimento giudiziario delle comunioni ereditarie, le ha chiesto se fosse

disponibile a una soluzione transattiva con gli eredi, quale ad esempio il

pagamento o una garanzia del credito cartolare effettivo, in misura

proporzionata al valore dello scorporo. Il 14 giugno 2024, la banca ha chiarito

che avrebbe acconsentito allo scorporo, soltanto se PI 3, pur non essendo più

proprietaria del fondo n. __________2, avesse acconsentito a restare debitrice

solidale dei crediti garantiti dalle cartelle ipotecarie gravanti sullo stesso.

Considerato

in diritto: 1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca

tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando

poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10

cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione

dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la

messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10

cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF

96 III 16, consid. 3; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un

simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota

supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta

ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a

rilanciare quando l’of­­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste

quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo

ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento

garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare

un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.116 del 9

febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).

2. Vanno

invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori

a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti

ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un

gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di

quei diritti prima dell’in­­vito all’udienza di conciliazione. Appare però

opportuno che l’uffi­­cio d’esecuzione impartisca il termine per proporre

misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto

di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione

(citata 15.2023.116 consid. 2, e i rinvii).

Nel

caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 4 è stato eseguito il 1° febbraio 2024 (sopra ad G), vale a

dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi il 2 novembre 2023 (sopra ad D).

Considerandi

I creditori partecipanti a questo gruppo non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento di

conciliazione. Non sareb­be stato neppure possibile invitarli, quello

stesso giorno, a propor­re misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). Si sarebbe

forse dovuto sentirli nella presente procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella citata

15.2023.116

consid. 2 e in quelle anteriori). Da ciò si può tuttavia

prescindere, siccome l’UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione

stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito

il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati,

notificando loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3;

sentenza della CEF 15.2022.113/114 del 16 dicembre 2022, RtiD 2023 II 733 n.

49c, consid. 2.4-2.5), sicché avranno pur sempre la possibilità, mediante

ricorso, di proporre un modo di realizzazione alternativo a quello deciso dalla

Camera, la quale potrà se del caso tenerne conto come istanza di revisione

(art. 26 lett. c LPR).

3.

Quale

valore di stima del fondo n. __________2 RFD __________, in tutti i verbali di

pignoramento, tranne il primo, l’Ufficio d’esecuzione ha riportato fr. 397'736.–

lordi e, in quello dell’udienza di conciliazione, fr. 296'736.– netti,

pari al valore di stima ufficiale del fondo dedotto il debito ipotecario. Tale

valore non corrisponde per esperienza al valore di realizzazione del fondo.

Tanto vale, in queste circostan­ze, fondarsi sul valore di stima di fr. 850'000.–

(+/- 10%) stabilito dal fiduciario immobiliare __________, al quale gli eredi

si sono affidati per giungere alla divisione delle successioni (doc. 2 acclu­so

alla proposta 20 novembre 2023 di PI 3). Tolto il debito ipotecario di fr. 101'000.–

nei confronti della Banca dello Stato (doc. 8 annesso alla menzionata

proposta), si può ritenere che il fondo valga almeno fr. 660'000.– e fr. 575'000.–

senza lo scorporo che nelle intenzioni degli eredi verrebbe attribuito alla sorella

(v. doc. 3 allegato alla nota proposta).

3.1

Poiché

il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione

sia la divisione dell’eredità dei genitori dell’escusso, sia la vendita all’asta

della sua quota ereditaria.

3.2

Nella

fattispecie, il primo modo di realizzazione – la divisione delle successioni

dei genitori – appare quello più indicato, da una parte perché l’importo totale

dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza a favore

dei gruppi da n. 1 a 3 (oltre fr. 24'000.–), sommato a quello per il

gruppo n. 4 (di fr. 5'000.– circa) è nettamente inferiore al valore

spettante all’escusso nella divisione

convenuta con la sorella (almeno fr. 575'000.–, sopra con­sid. 3),

sicché con la licitazione delle sue quote si rischierebbe una vendita a vil

prezzo (sopra consid. 1), e dall’altra poiché gli eredi sono già giunti a un

accordo di divisione, di cui manca solo l’attuazione.

3.3

Il

contratto di divisione, invero, non vincola i creditori dell’escusso, che non

ne sono parte (principio res inter alios acta),

neppure ove sia stato concluso come transazione nel quadro di una procedura

giudiziaria conciliativa (come nella fattispecie) o di merito, sicco­me la

transazione, benché abbia per legge l’effetto di una decisio­ne passata in

giudicato (art. 208 cpv. 2 e 241 cpv. 2 CPC) sia formale (DTF 143 III 564

consid. 4.2.1) sia materiale (sentenza del

Tribunale federale 4A_254/2016

del 10 luglio 2017, consid. 4.1.1), senza peraltro necessità di un’“omologazione”

del giudice laddove il diritto materiale (in particolare successoria) non lo

esiga, è vincolante unicamente per le parti, e non per i terzi che non hanno

partecipato al procedimento (DTF 105 II 273 consid. 3/a; sentenze del Tribunale

federale 5A_77/2012 del 14 marzo 2012, consid. 4.2.1 e della CEF 14.2016.288

del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 881 n. 45c, consid. 5.4/b). Nel caso in esame,

tuttavia, il contratto di divisione appare a prima vista equo e nell’interesse

di tutti i partecipanti alla procedura di

realizzazione. Gli eredi l’hanno infatti fir­mato sotto la supervisione

dei rispettivi patrocinatori e la realizzazione

del fondo n. __________2, anche

senza lo scorporo, dovrebbe per­mettere

di soddisfare interamente i creditori pignoranti (sopra consid. 3.2). L’attuazione del contratto di

divisione, con l’intervento del­l’Ufficiale d’esecuzione quale autorità ai

sensi dell’art. 609 CC (art. 96 cpv. 2 della legge di applicazione e

complemento del Codice civile svizzero [LAC, RL 211.100]) agente in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono

state pignorate e nell’interesse di lui e dei suoi creditori (citata

15.2023.116

consid. 5.1 e i rinvii),

risulta pertanto il modo di realizzazione migliore nella fattispecie, perlomeno

se la divisione verrà attuata nel senso del considerando 4.4.

4.

Nella

sua proposta sul modo di realizzare la quota del fratello, PI 3 sostiene che le

CE dei genitori sono già state sciolte con il contratto di divisione

ereditaria, ma che rimane ancora da

liquidare quella del padre nel modo previsto dal contrat­to, ciò che non

è ancora stato fatto, perché la PI 11, in virtù dell’art. 964 CC, si è opposta

allo svincolo del debito ipotecario dai 135 m2 da scorporare dal

fondo assegnato a PI 1. La banca

acconsentirebbe infatti a det­to svincolo e, previo scorporo, all’iscrizione

del fondo in proprietà individuale del fratello, soltanto se ella ne assumesse

il debito ipotecario in solido con lui o, meglio, se esso andasse a gravare

anche il fondo n. __________9 RFD __________ di sua proprietà, ciò a cui ella però non acconsente, perché, così facendo, si

esporrebbe alla rea­lizzazione (anche) del proprio fondo.

PI

3.

ritiene che il comportamento della PI 11

costituisca un abuso di diritto e precisa che, nonostante l’opposizione della

banca, gli eredi potrebbero adire il giudice per ottenere giudizialmente lo

svincolo del debito dai 135 m2. Al riguardo, in primo luogo, ella

asserisce che il valore venale del fondo n. __________2 è di almeno fr. 850'000.–

e che quello della superficie da scorporare è di fr. 58'200.–, e rileva

che il debito ipotecario residuo è di fr. 101'000.–. Ne deduce che anche

senza la superficie da scorporare, la banca sarebbe ampiamente garantita dal

fondo. In secondo luogo, ella ricorda che giusta l’art. 811 CC, il creditore

pignoratizio non può opporsi all’alienazione parziale di un fondo gravato da un

pegno immobiliare, se il valore della parte da alienare è inferiore a 1⁄20 del credito garantito, cioè in concreto fr. 7'140.–

(fr. 143'200.– [valore complessivo dei due crediti, di nominali fr. 35'000.–

e 107'800.–, garantiti dalle due cartelle ipotecarie] ÷ 20) e, delle due, o gli

viene pagato un’equivalente parte del credito o il resto del fondo gli offre

una garanzia sufficiente. Ora, sebbene in concreto il valore della superficie

da scorporare sia eccessivo (fr. 58'200.–), poiché comunque il resto del

fondo offrirebbe alla banca una garanzia sufficiente, ritiene che lei e il

fratello potrebbero ottenere lo svincolo

obtorto collo in applicazione (analogica) dell’art. 811 CC. Ella

ammette però che il consenso della banca accelererebbe alquanto la procedura.

A

fronte della semplicità del caso e dell’autorevolezza della Camera, PI 3 chiede

pertanto, in via principa­le, che la Camera riapra le trattative, per

convincere la PI 11 ad acconsentire allo svincolo.

4.1

Contrariamente

a quanto vale nel caso in cui l’autorità di vigilanza, in virtù dell’art. 12

ODiC, ha designato un amministratore per procedere allo scioglimento della

comunione e alla divisione dei beni comuni,

nel quale tale autorità è competente anche per vigilare sul­l’operato

dell’amministratore, dargli istruzioni e statuire sui ricorsi diretti contro i

suoi provvedimenti (art. 17 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_727/2017

dell’8 gennaio 2018 consid. 4.1), in ambito successorio l’autorità competente

giusta l’art. 609 CC non è sottoposta alla sorveglianza dell’autorità di vigilanza

ai sensi del­l’art. 13 LEF (sentenze del

Tribunale federale 7B.131/2003 dell’8 agosto 2003 consid. 3.4 e della CEF

15.2013.124

dell’8 maggio 2014, consid. 1, e 15.2001.287/311 dell’11 gennaio

2002; Spahr

in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad art. 609 CC), bensì, se il Cantone ha designato un’autorità

di tipo amministrativo, all’autorità gerarchicamente superiore stabilita dal

diritto cantonale (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2016 del 10 gennaio

2017.

consid. 1; Minnig in:

Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 16 ad art. 609 CC; Spahr, op. cit., n. 13 ad art. 609).

4.1.1

Nel

Cantone Ticino, la LAC, all’art. 96 cpv. 2, si

limita a designare l’Ufficiale delle esecuzioni quale autorità competente

secondo l’art. 609 CC, ma non menziona quale sia l’autorità superiore

competente per sorvegliare il suo operato. In assenza d’indicazioni al riguardo

nella legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF, RL 280. 100), la Camera ha

finora considerato di non avere potere

disciplinare sull’autorità istituita dall’art. 609 CC, giacché l’ufficiale delle esecuzioni non interviene nella

procedura di divisione come autorità di esecuzione o fallimenti, bensì come

autorità con compiti di diritto civile (specie di curatore dell’erede le cui

ragioni successorie sono state pignorate o cedute oppure contro il quale è

stato emesso un attestato di carenza di beni), anche all’infuori di ogni

procedura esecutiva (nelle ultime due ipotesi) (citate 15.2013.124 e 15.2001.287/311, confermate nella sentenza 15.2021.72 dell’8 marzo 2022, consid.

3.1).

4.1.2

Un

riesame della questione conduce a riconsiderare la giurisprudenza appena

citata. In effetti, nel designare l’Ufficiale delle esecuzioni quale autorità

ai sensi dell’art. 609 CC il legislatore cantonale non ha indicato

alcuna autorità gerarchicamente superiore, sicché

è da ritenere che per affinità tale autorità è la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello nella sua veste di autorità di vigilanza nel

senso dell’art. 13 LEF applicato quale diritto cantonale suppletivo. Vista la

funzione di curatore dell’Ufficia­le delle esecuzioni in ambito civile

(successorio), è del resto sensato assegnarne la sorveglianza a un’autorità giudiziaria

piuttosto che al Consiglio di Stato, ove si dovesse invece assimilare l’Ufficiale

delle esecuzioni a un “organismo incaricato di compiti di diritto pubblico” giusta

Dispositivo

l’art. 80 lett. b LPAmm. Per questi motivi alla scrivente Camera va

riconosciuta la facoltà di vigilare

sull’operato dell’Ufficiale delle esecuzioni, dargli istruzioni e

statuire sui ricorsi diretti contro i suoi provvedimenti.

4.1.3 Ne

segue che la Camera è competente non solo per verificare che la soluzione dell’intervento

dell’UE nella divisione, per il tramite del

suo Ufficiale, sia quella più adeguata, ma anche per esaminare la

proposta di PI 3 e modificarla, dando se

del caso le necessarie istruzioni all’Ufficiale delle esecuzioni.

4.2 Va ricordato anzitutto che la Camera ha richiesto

invano alla PI 11 di acconsentire a svincolare i propri pegni in caso d’i­­scrizione

dello scorporo pattuito dagli eredi oppure alla soluzione alternativa del

pagamento o della garanzia della somma del suo credito, o del pegno,

proporzionata al valore dello scorporo. Non si può negare il suo interesse,

nell’ottica della continuazione del mutuo ipotecario, di avere una controparte

solvibile per il pagamento degl’interessi ipotecari. Ad ogni modo, la proposta

di avviare una causa contro la banca non appare una via percorribile, non solo

perché si porrebbe il problema dell’anticipazione delle spese giudiziarie e di

patrocinio, giacché l’UE non dispone delle liquidità necessarie, ma anche

perché la causa avrebbe scarse possibilità di successo, il limite quantitativo

dell’art. 811 CC non essendo adempiuto per stessa ammissione di PI 3, e la tesi

dell’abuso di diritto essendo insufficientemente manifesta, dal momento che gli

eredi non sono tenuti a adottare la soluzione pattuita e dispongono, comunque

sia, di alternative per attuarla senza modificare i diritti della banca, in

particolare chiedendo il frazionamento del fondo e la ripartizione

proporzionale del pegno in virtù dell’art. 833 CC (così l’autore citato da lei:

Dürr/Zollinger in: Zürcher

Kommentar, vol. IV/2b/2, 2a ed. 2013, n. 8 ad art. 811 CC;

sotto consid. 4.3.2).

4.3 Rammentato

che se l’autorità di vigilanza ordina lo scioglimento e la liquidazione della

comunione, l’ufficio d’esecuzione prende i “provvedimenti legali occorrenti” (art. 12 ODiC), __________ propone, in

via subordinata, che l’UE attui il contratto di divisione concluso dagli eredi anche senz’accordo della PI 11.

4.3.1 PI

3 misconosce però che tali “provvedimen­ti” sono quelli normalmente di competenza

dell’ufficio d’esecuzio­­ne per la realizzazione di beni pignorati secondo il

modo deciso dall’autorità di vigilanza (art. 11 e 14 cpv. 1 ODiC). L’ufficio

non si vede attribuire poteri giudiziari che gli consentirebbero di attuare d’imperio

lo scioglimento della comunione e la divisione. Si sostituisce solo di diritto

all’escusso nella procedura di divisione,

in ambito successorio per il tramite dell’autorità competente secondo l’art.

609 CC (art. 12 ODiC), senza vedersi attribuire in quella

procedura più diritti di quelli spettanti all’escusso. Se non ottiene il

consenso degli altri eredi, tale autorità deve adire il giudice civile con un’azione

di divisione (art. 604 CC; Minnig,

op. cit.,

n. 11 ad art. 604; Spahr, op. cit., n. 6 ad art. 604), o meglio con un’azione

volta alla divisione – azione di scioglimento della comunione – se intende far

accertare il principio della divisione (ossia l’assenza di cause d’impedimento

o di differimento giusta gli art. 604 e 605 CC) e con un’azione di divisione in

senso stretto, intesa alla definizione delle modalità della divisione, le due

azioni potendosi cumulare o vertere su quesiti più limitati, come la stima dei

beni successori, le quote degli eredi ecc. (Spahr,

op. cit., n. 19 segg. ad art. 604; cfr. pure Minnig, op. cit., n. 26-27 ad art. 604). L’autorità non può né

effettuare la divisione né dirigerla (DTF 129 III 316 consid. 3); ciò vale a fortiori per l’ufficio

d’esecuzione e per l’autorità di vigilanza, l’art. 12 ODiC, laddove recita che

quest’ultima “ordina lo scioglimento e la liquidazione della comunione”,

dovendosi intendere come l’ordine dato all’ufficio di fare i passi necessari, se del caso giudiziari, per

ottenere lo scioglimento e la liquidazione della comunione (nella DTF

134 III 133 consid. 1.5, il Tribunale federale ha invero ammesso, contro il

parere di una parte della dottrina, che l’autorità di vigilanza potesse

ordinare lo scioglimen­to della società semplice, ma l’ha giustificato con il

rinvio all’art. 545 cpv. 1 n. 3 CO, che prescrive già lo scioglimento legale

della società in caso di realizzazione di una quota sociale pignorata; una

norma analoga non esiste nel diritto successorio).

4.3.2 L’ufficio

d’esecuzione non è quindi abilitato a imporre d’imperio a persone estranee alla

procedura esecutiva, come coeredi oppure creditori o debitori della comunione,

modifiche dei propri diritti. Ne segue che l’UE non può modificare

unilateralmente i diritti della PI 11. Deve semmai agire in via giudiziaria,

per il tramite dell’autorità dell’art. 609 CC, ma già si è detto dell’inopportu­­nità

di una simile soluzione (sopra consid. 4.2).

4.4 A

mente di questa Camera, l’accordo di divisione può essere attuato in un altro modo. È infatti pacifico che

l’unico attivo succes­sorio suscettibile

di essere attribuito a PI 1, con o senza scorporo, è il fondo

n. __________2, sicché dovrà necessariamente essere realizzato (art. 14 cpv. 1

ODiC) per soddisfare le pretese dei creditori, dal momento ch’egli non ha altri

attivi pignorabili.

4.4.1 Ciò

posto, la via più indicata è che l’Ufficiale, nella sua funzione di autorità ai

sensi dell’art. 609 CC, provi a trovare un accordo con la banca, che preveda il

suo consenso allo scorporo pattuito dagli eredi e la disdetta del mutuo ipotecario, il quale verrà poi estinto con

il provento della realizzazione del

fondo rimanente (art. 135 cpv. 1, ultimo periodo LEF e 14 cpv. 3 ODiC),

di modo che ambe-due gli eredi verrebbero liberati dall’onere ipotecario, mentre, secondo i dati a

disposizione, i creditori di PI 1 potrebbero essere integralmente soddisfatti

con il ricavo residuo (sopra consid. 3.2 e 3.3).

4.4.2 Ove

non riuscisse a ottenere il consenso della banca, l’Ufficiale, insieme a PI 3,

potrà in alternativa postulare l’iscrizione dello scorporo nel registro

fondiario insieme alla suddivisione dell’onere ipotecario esistente tra la

parte del fondo n. __________2 incorporata

nella particella n. __________9 di

lei e la parte residua assegnata al

fratello in proporzione del valore di quelle parti in virtù dell’art. 833 cpv.

1 CC. Egli potrà convenire con lei un eventuale compenso, da prelevare sul

provento della realizzazione del fondo del fratello, per il modesto aggravio

ipotecario rimanente sul suo fondo. Qualora, fondandosi sull’art. 833

cpv. 2 CC, la banca dovesse esigere, da

entrambi gli eredi che ne rispondono solidalmen­te (art. 603 cpv. 1 CC),

il rimborso del mutuo entro un anno, ciò che

avrebbe per effetto di permetterle di essere rimessa nella stes­sa

posizione in cui si trovava prima dello scorporo (sentenza della CEF

14.2023.133 del 27 maggio 2024 consid. 7.2.4), il debito ipotecario potrà essere estinto secondo le modalità

già esposte in ca­so di accordo della banca (consid. 4.4.1).

5. Le

spese connesse con la procedura di divisione, limitatamente a quanto attiene

alla rappresentanza dell’escusso e alla prestazione degli anticipi a carico di

lui, devono essere anticipate dai creditori, pena la vendita agl’incanti pubblici dei diritti in comunione

pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC). Secondo la giurisprudenza di questa

Camera, la conseguenza del mancato anticipo delle spese deve invece essere la

rinuncia alla realizzazione dei diritti in questione e la decadenza del

pignoramento conformemente all’art. 68 cpv. 1 LEF qualora l’applicazione dell’art.

10 cpv. 4 ODiC (o dell’art. 13 cpv. 1 ODiC nel caso particolare del rifiuto di

un comunista di sciogliere la comunione) permettesse ai creditori di aggirare

la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore dell’escusso (sentenze

della CEF 15.2022.121-123 del 3 febbraio 2023, consid. 5.1, e, tra altre,

15.2008.8 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 760 n. 57c, consid. 3).

5.1 L’art.

10 cpv. 4 ODiC, introdotto il 1° gennaio 1997 con decreto del Tribunale

federale (DTF 135 III 179 consid. 2.4), si riferisce invero all’ipotesi in cui uno o più creditori hanno domandato lo scio­glimento

della comunione. Se poi non anticipano le relative spese, è coerente che venga

attuata l’altra soluzione principale prevista dall’ordinanza – l’asta – qualora

l’autorità di vigilanza non ritenga più giusta quella dello scioglimento e della divisione dell’eredità (art. 10 cpv. 2 ODiC)

in considerazione del rischio di una vendita all’asta a vil prezzo (sopra

consid. 1). Pur ammettendo tale rischio, la

cui realizzazione lede sia i creditori di somme modeste, non incentivati ad

assumere il rischio dell’aggiudicazione della quota, sia l’escusso, il

Tribunale federale considera tuttavia che il sistema legale non prevede altra

alternativa se non la vendita all’incanto (DTF

135 III 179 consid. 2.4; pure: Gilliéron,

op. cit., n. 35 ad art. 132).

5.2 In

realtà, tale alternativa risulta non dalla legge, ma da un’ordinan­­za,

e la conseguenza del mancato anticipo delle spese di un provvedimento è secondo

la legge o, meglio, giusta l’art. 68 cpv. 1

LEF, la sua sospensione. Siffatta conseguenza costituisce un forte

incentivo per i “grossi” creditori ad anticipare le spese connesse con la

divisione anziché speculare sull’acquisto dell’intera parte in comunione a

minor costo. Un’ulteriore possibilità, più equa dell’asta, sarebbe una

“cessione” della quota nel senso dell’art. 131 cpv. 2 LEF, soluzione però

vietata in ambito successorio se l’escusso partecipa pacificamente alla

comunione ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). È ammesso solo l’intervento dell’autorità

prevista dall’art. 609 CC, i cui costi (tasse e spese della divisione) devono

essere anticipati dai creditori con il privilegio di poterseli far rimborsare,

unitamente al proprio credito, in priorità sul ricavo della quota pignorata

(art. 13 cpv. 2, 2° periodo ODiC, con rinvio all’art. 132 cpv. 2, 3° periodo

LEF).

5.3 Non

si disconosce che la vendita all’asta dei diritti pignorati quale conseguenza

del mancato anticipo delle spese (art. 10 cpv. 4 ODiC) o dell’assenza di una

domanda di assegnazione giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (art. 13 cpv. 1 ODiC) sia

conforme allo scopo del diritto esecutivo quando la via dello scioglimento

della comunione e della divisione del patrimonio comune presenti rischi

patrimoniali o procedurali evidenti per i creditori (cfr. DTF 80 III 117

consid. 2). L’ufficio d’esecuzione non è del resto di principio tenuto a

promuovere esecuzioni o azioni contro terzi per incassare crediti o diritti

pignorati se non sono esigibili o se sono contestati (cfr. art. 100 LEF;

sentenza della CEF 15.2009.113 del 20 novembre 2009, massimata in RtiD 2010 II

725 n. 69c, consid. 3).

Quando

invece il valore di stima del patrimonio comune permette di ritenere che la

quota spettante all’escusso coprirà le spese della divisione a suo carico e una

parte rilevante delle pretese degli escutenti, mentre l’asta rischierebbe di

consentire all’aggiudicata­­rio non solo la copertura integrale della propria

pretesa e delle spese, ma anche la realizzazione di un indebito utile, l’ampio

potere di apprezzamento conferito dall’art. 132 LEF all’autorità di vi-gilanza non dev’essere limitato da un’interpretazione

restrittiva del­l’ODiC in contrasto con lo scopo di tale norma. In una

simile configurazione l’autorità di vigilanza può statuire quale

conseguenza della mancata anticipazione delle spese la rinuncia alla

realizzazione dei diritti in comunione pignorati (art. 68 cpv. 1 LEF).

5.4 Nel

caso in esame, le spese della procedura di divisione sono già state pagate

dagli eredi. A prescindere dalla soluzione che verrà trovata per l’attuazione

della convenzione di divisione, pare a pri­ma vista che gli unici costi saranno

le tasse per le iscrizioni nel registro fondiario, comunque da anticipare per

metà, se non per intero dalla coerede, e le tasse e spese connesse con l’intervento

dell’Ufficiale quale autorità ai sensi dell’art. 609 LEF. La questione delle

conseguenze di un eventuale mancato anticipo risulta quindi prematura e forse

senza oggetto, sicché può rimanere indecisa. Visto che la quota dell’escusso

dovrebbe consentire l’integrale soddisfacimento dei creditori (sopra consid 3.2), la via degl’incanti pubblici in caso di mancata

anticipazione delle spese di divisione dovrebbe essere evitata (sopra consid.

5.3). All’anticipazione del­le spese di realizzazione del fondo n. __________2 si applica invece indubbiamente l’art.

68 cpv. 1 LEF e non gli art. 10 cpv. 4 o 13 cpv. 1, 2° periodo ODiC.

6. Nei

limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine

dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito

dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei

creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la

domanda di realizzazione pri­ma del riparto (v. sopra consid. 2).

7. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza

è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’ese­­cuzione di far intervenire l’Ufficiale, in qualità

di autorità giusta l’art. 609 CC, perché si sostituisca a PI 1 nella procedura

di divisione dell’eredità fu PI 2 e proceda all’attuazione della

convenzione di divisione sottoscritta dagli ere­di

il 16 dicembre 2021 nel senso di quanto indicato nei considerandi 4.4.1

o 4.4.2.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, sede di Biasca, e, per il suo tramite, all’escusso,

all’altro membro della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte

di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.