15.2023.122
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in due comunioni ereditarie. Attuazione del contratto di divisione già firmato dagli eredi nella causa di divisione delle successioni. Vigilanza sull’autorità ex CC 609. Anticipo delle spese
25 settembre 2024Italiano27 min
2021, il 9 gennaio e 4 settembre 2023 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.122
Lugano
25 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente,
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sull’istanza
presentata il 25 maggio 2023 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca,
con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza
spettante a
PI
1, __________
nella
comunione ereditaria del padre fu PI 2 († 2018), composta, oltreché dall’escusso, anche
della sorella
PI
3, __________
nelle 14 esecuzioni dei gruppi n. da 1 a
3 promosse nei confronti di PI 1 da
Comune di PI 4, __________
(rappresentato dai suoi
Servizi Finanziari, __________)
Stato del Cantone
Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona,
e dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,
Bellinzona)
PI 7, __________
(rappresentata dal
suo Forderungsmanagement, __________)
PI 8, __________
Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG,
Bellinzona
PI 9, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI
2 è deceduto il 12 novembre 2018. Gli sono succeduti in comunione ereditaria
(CE) la vedova PI 10 e i figli PI 3 e PI 1. La vedova è deceduta il 29 maggio
2021. I suoi unici eredi sono i due figli.
B. Nelle
14 esecuzioni (formanti i gruppi n. da 1 a 3) promosse dal 2020 al 2023 nei
confronti di PI 1 per fr. 24'301.80 (al 16 luglio 2024), il 2 settembre
2021, il 9 gennaio e 4 settembre 2023 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre. In tutti
i verbali di pignoramento, l’UE ha indicato
che la comunione ereditaria è composta, oltreché dell’escusso, anche della
sorella e ha elencato quali beni
appartenenti alla comunione “in particolare” il fondo
n. __________2 RFD __________, stimato in fr. 397'736.–. Alla
quota ereditaria dell’escusso è stata attribuita la metà di quel valore, o
meglio fr. 198'868.–.
C. Nel
frattempo PI 1 ha promosso contro la
sorella presso la Pretura del Distretto di Riviera un’istanza di conciliazione volta alla
divisione delle successioni dei genitori (CM.__________). In pendenza della
procedura il 16 dicembre 2021 gli eredi hanno stipulato un contratto di
divisione ereditaria delle successioni del padre e della madre, che prevede l’attribuzione
in proprietà individuale del fondo
n. __________2 RFD __________, già di proprietà del padre, al fratello
escusso, meno uno scorporo di 135 m2, su cui sorge un garage (18 m2)
e un ripostiglio (9 m2), da accorpare al fondo n. __________9
di proprietà della sorella, la parte di
aggravi ipotecari relativa alla superficie scorporata essendo mantenuta
soltanto sul fondo n. __________2 e il fratello assumendosi tutti i debiti
garantiti da pegni su quel fondo o a esso collegati, previa deduzione di fr. 6'378.75
quale conguaglio delle imposte del 2020. Gli averi sui conti bancari intestati
alla defunta madre e il capitale derivante da un’assicurazione sulla vita, da lei sottoscritta, per il caso della sua
morte, sono stati assegnati alla sorella nella misura di fr. 127'800.– e i
restanti fr. 39'386.67 al fratello. Pattuiti anche accordi su due
diritti di passo e sulla ripartizione delle spese, le parti si sono date
vicendevolmente atto di aver liquidato ogni
e qualsiasi pendenza in essere tra loro a dipendenza delle successioni
dei genitori. Il 22 dicembre 2021 il Segretario assessore ha “omologato” il
contratto e stralciato la procedura di conciliazione.
D. Avendo
i creditori di PI 1 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio
li ha convocati a un’udienza te-nutasi il 2 novembre 2023 a norma dell’art. 9
dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione
della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo
presenti solo l’escusso e la sorella. Il
verbale indica il valore di stima del fondo in fr. 397'736.–, l’importo
complessivo degli oneri fondiari in fr. 101'000.– e il valore netto del
fondo in fr. 296'736.–, menzionato quale valore di stima della quota
ereditaria dell’escusso.
E. Il
3 novembre 2023, l’UE ha quindi assegnato agl’interessati un termine di dieci
giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. È pervenuta una proposta
di PI 3 del 20 novembre 2023, che, in via principale, ha chiesto che la Camera
intervenga per riaprire le trattative con la PI 11, titolare di due cartelle
ipotecarie gravanti il fondo assegnato a PI 1 a garanzia di un credito nominale
di fr. 142'800.– (ma effettivo di fr. 101'000.–), oltre agl’interessi
del 10%, affinché la banca acconsenta all’iscrizione dello scorporo pattuito
nel registro fondiario; in via subordinata, ha chiesto che la Camera decreti la
liquidazione delle due comunioni ereditarie
(o se del caso una modifica dell’accordo di divisione), ordinando all’UE di mettere in esecuzione il contratto di
divisione, in particolare con l’iscrizione del frazionamento del fondo n. __________2
e l’assegnazione dello scorporo al proprio fondo,
se del caso mediante un’azione giudiziaria contro la banca fondata sull’art.
811 CC.
F. Il
24 novembre 2023, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo
di realizzazione dell’interessenza di PI 1.
G. Nelle
7 esecuzioni (formanti il gruppo n. 4) promosse sempre in via di pignoramento
nel 2023 nei confronti di PI 1 per fr. 5'413.55 (sempre al 16 luglio
2024), il 1° febbraio 2024 l’UE ha
nuovamente pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre.
H. Con scritto del 31 maggio 2024, il Presidente
della Camera ha domandato alla PI 11 il motivo per cui essa si oppone
allo scorporo e, onde evitare di dover ordinare all’UE di postulare lo
scioglimento giudiziario delle comunioni ereditarie, le ha chiesto se fosse
disponibile a una soluzione transattiva con gli eredi, quale ad esempio il
pagamento o una garanzia del credito cartolare effettivo, in misura
proporzionata al valore dello scorporo. Il 14 giugno 2024, la banca ha chiarito
che avrebbe acconsentito allo scorporo, soltanto se PI 3, pur non essendo più
proprietaria del fondo n. __________2, avesse acconsentito a restare debitrice
solidale dei crediti garantiti dalle cartelle ipotecarie gravanti sullo stesso.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca
tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando
poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10
cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione
dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la
messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in:
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10
cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF
96 III 16, consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un
simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota
supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta
ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a
rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste
quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo
ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento
garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare
un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.116 del 9
febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).
2. Vanno
invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori
a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti
ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un
gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di
quei diritti prima dell’invito all’udienza di conciliazione. Appare però
opportuno che l’ufficio d’esecuzione impartisca il termine per proporre
misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto
di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione
(citata 15.2023.116 consid. 2, e i rinvii).
Nel
caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 4 è stato eseguito il 1° febbraio 2024 (sopra ad G), vale a
dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi il 2 novembre 2023 (sopra ad D).
Considerandi
I creditori partecipanti a questo gruppo non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento di
conciliazione. Non sarebbe stato neppure possibile invitarli, quello
stesso giorno, a proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). Si sarebbe
forse dovuto sentirli nella presente procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella citata
15.2023.116
consid. 2 e in quelle anteriori). Da ciò si può tuttavia
prescindere, siccome l’UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione
stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito
il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati,
notificando loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3;
sentenza della CEF 15.2022.113/114 del 16 dicembre 2022, RtiD 2023 II 733 n.
49c, consid. 2.4-2.5), sicché avranno pur sempre la possibilità, mediante
ricorso, di proporre un modo di realizzazione alternativo a quello deciso dalla
Camera, la quale potrà se del caso tenerne conto come istanza di revisione
(art. 26 lett. c LPR).
3.
Quale
valore di stima del fondo n. __________2 RFD __________, in tutti i verbali di
pignoramento, tranne il primo, l’Ufficio d’esecuzione ha riportato fr. 397'736.–
lordi e, in quello dell’udienza di conciliazione, fr. 296'736.– netti,
pari al valore di stima ufficiale del fondo dedotto il debito ipotecario. Tale
valore non corrisponde per esperienza al valore di realizzazione del fondo.
Tanto vale, in queste circostanze, fondarsi sul valore di stima di fr. 850'000.–
(+/- 10%) stabilito dal fiduciario immobiliare __________, al quale gli eredi
si sono affidati per giungere alla divisione delle successioni (doc. 2 accluso
alla proposta 20 novembre 2023 di PI 3). Tolto il debito ipotecario di fr. 101'000.–
nei confronti della Banca dello Stato (doc. 8 annesso alla menzionata
proposta), si può ritenere che il fondo valga almeno fr. 660'000.– e fr. 575'000.–
senza lo scorporo che nelle intenzioni degli eredi verrebbe attribuito alla sorella
(v. doc. 3 allegato alla nota proposta).
3.1
Poiché
il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione
sia la divisione dell’eredità dei genitori dell’escusso, sia la vendita all’asta
della sua quota ereditaria.
3.2
Nella
fattispecie, il primo modo di realizzazione – la divisione delle successioni
dei genitori – appare quello più indicato, da una parte perché l’importo totale
dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza a favore
dei gruppi da n. 1 a 3 (oltre fr. 24'000.–), sommato a quello per il
gruppo n. 4 (di fr. 5'000.– circa) è nettamente inferiore al valore
spettante all’escusso nella divisione
convenuta con la sorella (almeno fr. 575'000.–, sopra consid. 3),
sicché con la licitazione delle sue quote si rischierebbe una vendita a vil
prezzo (sopra consid. 1), e dall’altra poiché gli eredi sono già giunti a un
accordo di divisione, di cui manca solo l’attuazione.
3.3
Il
contratto di divisione, invero, non vincola i creditori dell’escusso, che non
ne sono parte (principio res inter alios acta),
neppure ove sia stato concluso come transazione nel quadro di una procedura
giudiziaria conciliativa (come nella fattispecie) o di merito, siccome la
transazione, benché abbia per legge l’effetto di una decisione passata in
giudicato (art. 208 cpv. 2 e 241 cpv. 2 CPC) sia formale (DTF 143 III 564
consid. 4.2.1) sia materiale (sentenza del
Tribunale federale 4A_254/2016
del 10 luglio 2017, consid. 4.1.1), senza peraltro necessità di un’“omologazione”
del giudice laddove il diritto materiale (in particolare successoria) non lo
esiga, è vincolante unicamente per le parti, e non per i terzi che non hanno
partecipato al procedimento (DTF 105 II 273 consid. 3/a; sentenze del Tribunale
federale 5A_77/2012 del 14 marzo 2012, consid. 4.2.1 e della CEF 14.2016.288
del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 881 n. 45c, consid. 5.4/b). Nel caso in esame,
tuttavia, il contratto di divisione appare a prima vista equo e nell’interesse
di tutti i partecipanti alla procedura di
realizzazione. Gli eredi l’hanno infatti firmato sotto la supervisione
dei rispettivi patrocinatori e la realizzazione
del fondo n. __________2, anche
senza lo scorporo, dovrebbe permettere
di soddisfare interamente i creditori pignoranti (sopra consid. 3.2). L’attuazione del contratto di
divisione, con l’intervento dell’Ufficiale d’esecuzione quale autorità ai
sensi dell’art. 609 CC (art. 96 cpv. 2 della legge di applicazione e
complemento del Codice civile svizzero [LAC, RL 211.100]) agente in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono
state pignorate e nell’interesse di lui e dei suoi creditori (citata
15.2023.116
consid. 5.1 e i rinvii),
risulta pertanto il modo di realizzazione migliore nella fattispecie, perlomeno
se la divisione verrà attuata nel senso del considerando 4.4.
4.
Nella
sua proposta sul modo di realizzare la quota del fratello, PI 3 sostiene che le
CE dei genitori sono già state sciolte con il contratto di divisione
ereditaria, ma che rimane ancora da
liquidare quella del padre nel modo previsto dal contratto, ciò che non
è ancora stato fatto, perché la PI 11, in virtù dell’art. 964 CC, si è opposta
allo svincolo del debito ipotecario dai 135 m2 da scorporare dal
fondo assegnato a PI 1. La banca
acconsentirebbe infatti a detto svincolo e, previo scorporo, all’iscrizione
del fondo in proprietà individuale del fratello, soltanto se ella ne assumesse
il debito ipotecario in solido con lui o, meglio, se esso andasse a gravare
anche il fondo n. __________9 RFD __________ di sua proprietà, ciò a cui ella però non acconsente, perché, così facendo, si
esporrebbe alla realizzazione (anche) del proprio fondo.
PI
3.
ritiene che il comportamento della PI 11
costituisca un abuso di diritto e precisa che, nonostante l’opposizione della
banca, gli eredi potrebbero adire il giudice per ottenere giudizialmente lo
svincolo del debito dai 135 m2. Al riguardo, in primo luogo, ella
asserisce che il valore venale del fondo n. __________2 è di almeno fr. 850'000.–
e che quello della superficie da scorporare è di fr. 58'200.–, e rileva
che il debito ipotecario residuo è di fr. 101'000.–. Ne deduce che anche
senza la superficie da scorporare, la banca sarebbe ampiamente garantita dal
fondo. In secondo luogo, ella ricorda che giusta l’art. 811 CC, il creditore
pignoratizio non può opporsi all’alienazione parziale di un fondo gravato da un
pegno immobiliare, se il valore della parte da alienare è inferiore a 1⁄20 del credito garantito, cioè in concreto fr. 7'140.–
(fr. 143'200.– [valore complessivo dei due crediti, di nominali fr. 35'000.–
e 107'800.–, garantiti dalle due cartelle ipotecarie] ÷ 20) e, delle due, o gli
viene pagato un’equivalente parte del credito o il resto del fondo gli offre
una garanzia sufficiente. Ora, sebbene in concreto il valore della superficie
da scorporare sia eccessivo (fr. 58'200.–), poiché comunque il resto del
fondo offrirebbe alla banca una garanzia sufficiente, ritiene che lei e il
fratello potrebbero ottenere lo svincolo
obtorto collo in applicazione (analogica) dell’art. 811 CC. Ella
ammette però che il consenso della banca accelererebbe alquanto la procedura.
A
fronte della semplicità del caso e dell’autorevolezza della Camera, PI 3 chiede
pertanto, in via principale, che la Camera riapra le trattative, per
convincere la PI 11 ad acconsentire allo svincolo.
4.1
Contrariamente
a quanto vale nel caso in cui l’autorità di vigilanza, in virtù dell’art. 12
ODiC, ha designato un amministratore per procedere allo scioglimento della
comunione e alla divisione dei beni comuni,
nel quale tale autorità è competente anche per vigilare sull’operato
dell’amministratore, dargli istruzioni e statuire sui ricorsi diretti contro i
suoi provvedimenti (art. 17 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_727/2017
dell’8 gennaio 2018 consid. 4.1), in ambito successorio l’autorità competente
giusta l’art. 609 CC non è sottoposta alla sorveglianza dell’autorità di vigilanza
ai sensi dell’art. 13 LEF (sentenze del
Tribunale federale 7B.131/2003 dell’8 agosto 2003 consid. 3.4 e della CEF
15.2013.124
dell’8 maggio 2014, consid. 1, e 15.2001.287/311 dell’11 gennaio
2002; Spahr
in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad art. 609 CC), bensì, se il Cantone ha designato un’autorità
di tipo amministrativo, all’autorità gerarchicamente superiore stabilita dal
diritto cantonale (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2016 del 10 gennaio
2017.
consid. 1; Minnig in:
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 16 ad art. 609 CC; Spahr, op. cit., n. 13 ad art. 609).
4.1.1
Nel
Cantone Ticino, la LAC, all’art. 96 cpv. 2, si
limita a designare l’Ufficiale delle esecuzioni quale autorità competente
secondo l’art. 609 CC, ma non menziona quale sia l’autorità superiore
competente per sorvegliare il suo operato. In assenza d’indicazioni al riguardo
nella legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF, RL 280. 100), la Camera ha
finora considerato di non avere potere
disciplinare sull’autorità istituita dall’art. 609 CC, giacché l’ufficiale delle esecuzioni non interviene nella
procedura di divisione come autorità di esecuzione o fallimenti, bensì come
autorità con compiti di diritto civile (specie di curatore dell’erede le cui
ragioni successorie sono state pignorate o cedute oppure contro il quale è
stato emesso un attestato di carenza di beni), anche all’infuori di ogni
procedura esecutiva (nelle ultime due ipotesi) (citate 15.2013.124 e 15.2001.287/311, confermate nella sentenza 15.2021.72 dell’8 marzo 2022, consid.
3.1).
4.1.2
Un
riesame della questione conduce a riconsiderare la giurisprudenza appena
citata. In effetti, nel designare l’Ufficiale delle esecuzioni quale autorità
ai sensi dell’art. 609 CC il legislatore cantonale non ha indicato
alcuna autorità gerarchicamente superiore, sicché
è da ritenere che per affinità tale autorità è la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello nella sua veste di autorità di vigilanza nel
senso dell’art. 13 LEF applicato quale diritto cantonale suppletivo. Vista la
funzione di curatore dell’Ufficiale delle esecuzioni in ambito civile
(successorio), è del resto sensato assegnarne la sorveglianza a un’autorità giudiziaria
piuttosto che al Consiglio di Stato, ove si dovesse invece assimilare l’Ufficiale
delle esecuzioni a un “organismo incaricato di compiti di diritto pubblico” giusta
Dispositivo
l’art. 80 lett. b LPAmm. Per questi motivi alla scrivente Camera va
riconosciuta la facoltà di vigilare
sull’operato dell’Ufficiale delle esecuzioni, dargli istruzioni e
statuire sui ricorsi diretti contro i suoi provvedimenti.
4.1.3 Ne
segue che la Camera è competente non solo per verificare che la soluzione dell’intervento
dell’UE nella divisione, per il tramite del
suo Ufficiale, sia quella più adeguata, ma anche per esaminare la
proposta di PI 3 e modificarla, dando se
del caso le necessarie istruzioni all’Ufficiale delle esecuzioni.
4.2 Va ricordato anzitutto che la Camera ha richiesto
invano alla PI 11 di acconsentire a svincolare i propri pegni in caso d’iscrizione
dello scorporo pattuito dagli eredi oppure alla soluzione alternativa del
pagamento o della garanzia della somma del suo credito, o del pegno,
proporzionata al valore dello scorporo. Non si può negare il suo interesse,
nell’ottica della continuazione del mutuo ipotecario, di avere una controparte
solvibile per il pagamento degl’interessi ipotecari. Ad ogni modo, la proposta
di avviare una causa contro la banca non appare una via percorribile, non solo
perché si porrebbe il problema dell’anticipazione delle spese giudiziarie e di
patrocinio, giacché l’UE non dispone delle liquidità necessarie, ma anche
perché la causa avrebbe scarse possibilità di successo, il limite quantitativo
dell’art. 811 CC non essendo adempiuto per stessa ammissione di PI 3, e la tesi
dell’abuso di diritto essendo insufficientemente manifesta, dal momento che gli
eredi non sono tenuti a adottare la soluzione pattuita e dispongono, comunque
sia, di alternative per attuarla senza modificare i diritti della banca, in
particolare chiedendo il frazionamento del fondo e la ripartizione
proporzionale del pegno in virtù dell’art. 833 CC (così l’autore citato da lei:
Dürr/Zollinger in: Zürcher
Kommentar, vol. IV/2b/2, 2a ed. 2013, n. 8 ad art. 811 CC;
sotto consid. 4.3.2).
4.3 Rammentato
che se l’autorità di vigilanza ordina lo scioglimento e la liquidazione della
comunione, l’ufficio d’esecuzione prende i “provvedimenti legali occorrenti” (art. 12 ODiC), __________ propone, in
via subordinata, che l’UE attui il contratto di divisione concluso dagli eredi anche senz’accordo della PI 11.
4.3.1 PI
3 misconosce però che tali “provvedimenti” sono quelli normalmente di competenza
dell’ufficio d’esecuzione per la realizzazione di beni pignorati secondo il
modo deciso dall’autorità di vigilanza (art. 11 e 14 cpv. 1 ODiC). L’ufficio
non si vede attribuire poteri giudiziari che gli consentirebbero di attuare d’imperio
lo scioglimento della comunione e la divisione. Si sostituisce solo di diritto
all’escusso nella procedura di divisione,
in ambito successorio per il tramite dell’autorità competente secondo l’art.
609 CC (art. 12 ODiC), senza vedersi attribuire in quella
procedura più diritti di quelli spettanti all’escusso. Se non ottiene il
consenso degli altri eredi, tale autorità deve adire il giudice civile con un’azione
di divisione (art. 604 CC; Minnig,
op. cit.,
n. 11 ad art. 604; Spahr, op. cit., n. 6 ad art. 604), o meglio con un’azione
volta alla divisione – azione di scioglimento della comunione – se intende far
accertare il principio della divisione (ossia l’assenza di cause d’impedimento
o di differimento giusta gli art. 604 e 605 CC) e con un’azione di divisione in
senso stretto, intesa alla definizione delle modalità della divisione, le due
azioni potendosi cumulare o vertere su quesiti più limitati, come la stima dei
beni successori, le quote degli eredi ecc. (Spahr,
op. cit., n. 19 segg. ad art. 604; cfr. pure Minnig, op. cit., n. 26-27 ad art. 604). L’autorità non può né
effettuare la divisione né dirigerla (DTF 129 III 316 consid. 3); ciò vale a fortiori per l’ufficio
d’esecuzione e per l’autorità di vigilanza, l’art. 12 ODiC, laddove recita che
quest’ultima “ordina lo scioglimento e la liquidazione della comunione”,
dovendosi intendere come l’ordine dato all’ufficio di fare i passi necessari, se del caso giudiziari, per
ottenere lo scioglimento e la liquidazione della comunione (nella DTF
134 III 133 consid. 1.5, il Tribunale federale ha invero ammesso, contro il
parere di una parte della dottrina, che l’autorità di vigilanza potesse
ordinare lo scioglimento della società semplice, ma l’ha giustificato con il
rinvio all’art. 545 cpv. 1 n. 3 CO, che prescrive già lo scioglimento legale
della società in caso di realizzazione di una quota sociale pignorata; una
norma analoga non esiste nel diritto successorio).
4.3.2 L’ufficio
d’esecuzione non è quindi abilitato a imporre d’imperio a persone estranee alla
procedura esecutiva, come coeredi oppure creditori o debitori della comunione,
modifiche dei propri diritti. Ne segue che l’UE non può modificare
unilateralmente i diritti della PI 11. Deve semmai agire in via giudiziaria,
per il tramite dell’autorità dell’art. 609 CC, ma già si è detto dell’inopportunità
di una simile soluzione (sopra consid. 4.2).
4.4 A
mente di questa Camera, l’accordo di divisione può essere attuato in un altro modo. È infatti pacifico che
l’unico attivo successorio suscettibile
di essere attribuito a PI 1, con o senza scorporo, è il fondo
n. __________2, sicché dovrà necessariamente essere realizzato (art. 14 cpv. 1
ODiC) per soddisfare le pretese dei creditori, dal momento ch’egli non ha altri
attivi pignorabili.
4.4.1 Ciò
posto, la via più indicata è che l’Ufficiale, nella sua funzione di autorità ai
sensi dell’art. 609 CC, provi a trovare un accordo con la banca, che preveda il
suo consenso allo scorporo pattuito dagli eredi e la disdetta del mutuo ipotecario, il quale verrà poi estinto con
il provento della realizzazione del
fondo rimanente (art. 135 cpv. 1, ultimo periodo LEF e 14 cpv. 3 ODiC),
di modo che ambe-due gli eredi verrebbero liberati dall’onere ipotecario, mentre, secondo i dati a
disposizione, i creditori di PI 1 potrebbero essere integralmente soddisfatti
con il ricavo residuo (sopra consid. 3.2 e 3.3).
4.4.2 Ove
non riuscisse a ottenere il consenso della banca, l’Ufficiale, insieme a PI 3,
potrà in alternativa postulare l’iscrizione dello scorporo nel registro
fondiario insieme alla suddivisione dell’onere ipotecario esistente tra la
parte del fondo n. __________2 incorporata
nella particella n. __________9 di
lei e la parte residua assegnata al
fratello in proporzione del valore di quelle parti in virtù dell’art. 833 cpv.
1 CC. Egli potrà convenire con lei un eventuale compenso, da prelevare sul
provento della realizzazione del fondo del fratello, per il modesto aggravio
ipotecario rimanente sul suo fondo. Qualora, fondandosi sull’art. 833
cpv. 2 CC, la banca dovesse esigere, da
entrambi gli eredi che ne rispondono solidalmente (art. 603 cpv. 1 CC),
il rimborso del mutuo entro un anno, ciò che
avrebbe per effetto di permetterle di essere rimessa nella stessa
posizione in cui si trovava prima dello scorporo (sentenza della CEF
14.2023.133 del 27 maggio 2024 consid. 7.2.4), il debito ipotecario potrà essere estinto secondo le modalità
già esposte in caso di accordo della banca (consid. 4.4.1).
5. Le
spese connesse con la procedura di divisione, limitatamente a quanto attiene
alla rappresentanza dell’escusso e alla prestazione degli anticipi a carico di
lui, devono essere anticipate dai creditori, pena la vendita agl’incanti pubblici dei diritti in comunione
pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC). Secondo la giurisprudenza di questa
Camera, la conseguenza del mancato anticipo delle spese deve invece essere la
rinuncia alla realizzazione dei diritti in questione e la decadenza del
pignoramento conformemente all’art. 68 cpv. 1 LEF qualora l’applicazione dell’art.
10 cpv. 4 ODiC (o dell’art. 13 cpv. 1 ODiC nel caso particolare del rifiuto di
un comunista di sciogliere la comunione) permettesse ai creditori di aggirare
la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore dell’escusso (sentenze
della CEF 15.2022.121-123 del 3 febbraio 2023, consid. 5.1, e, tra altre,
15.2008.8 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 760 n. 57c, consid. 3).
5.1 L’art.
10 cpv. 4 ODiC, introdotto il 1° gennaio 1997 con decreto del Tribunale
federale (DTF 135 III 179 consid. 2.4), si riferisce invero all’ipotesi in cui uno o più creditori hanno domandato lo scioglimento
della comunione. Se poi non anticipano le relative spese, è coerente che venga
attuata l’altra soluzione principale prevista dall’ordinanza – l’asta – qualora
l’autorità di vigilanza non ritenga più giusta quella dello scioglimento e della divisione dell’eredità (art. 10 cpv. 2 ODiC)
in considerazione del rischio di una vendita all’asta a vil prezzo (sopra
consid. 1). Pur ammettendo tale rischio, la
cui realizzazione lede sia i creditori di somme modeste, non incentivati ad
assumere il rischio dell’aggiudicazione della quota, sia l’escusso, il
Tribunale federale considera tuttavia che il sistema legale non prevede altra
alternativa se non la vendita all’incanto (DTF
135 III 179 consid. 2.4; pure: Gilliéron,
op. cit., n. 35 ad art. 132).
5.2 In
realtà, tale alternativa risulta non dalla legge, ma da un’ordinanza,
e la conseguenza del mancato anticipo delle spese di un provvedimento è secondo
la legge o, meglio, giusta l’art. 68 cpv. 1
LEF, la sua sospensione. Siffatta conseguenza costituisce un forte
incentivo per i “grossi” creditori ad anticipare le spese connesse con la
divisione anziché speculare sull’acquisto dell’intera parte in comunione a
minor costo. Un’ulteriore possibilità, più equa dell’asta, sarebbe una
“cessione” della quota nel senso dell’art. 131 cpv. 2 LEF, soluzione però
vietata in ambito successorio se l’escusso partecipa pacificamente alla
comunione ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). È ammesso solo l’intervento dell’autorità
prevista dall’art. 609 CC, i cui costi (tasse e spese della divisione) devono
essere anticipati dai creditori con il privilegio di poterseli far rimborsare,
unitamente al proprio credito, in priorità sul ricavo della quota pignorata
(art. 13 cpv. 2, 2° periodo ODiC, con rinvio all’art. 132 cpv. 2, 3° periodo
LEF).
5.3 Non
si disconosce che la vendita all’asta dei diritti pignorati quale conseguenza
del mancato anticipo delle spese (art. 10 cpv. 4 ODiC) o dell’assenza di una
domanda di assegnazione giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (art. 13 cpv. 1 ODiC) sia
conforme allo scopo del diritto esecutivo quando la via dello scioglimento
della comunione e della divisione del patrimonio comune presenti rischi
patrimoniali o procedurali evidenti per i creditori (cfr. DTF 80 III 117
consid. 2). L’ufficio d’esecuzione non è del resto di principio tenuto a
promuovere esecuzioni o azioni contro terzi per incassare crediti o diritti
pignorati se non sono esigibili o se sono contestati (cfr. art. 100 LEF;
sentenza della CEF 15.2009.113 del 20 novembre 2009, massimata in RtiD 2010 II
725 n. 69c, consid. 3).
Quando
invece il valore di stima del patrimonio comune permette di ritenere che la
quota spettante all’escusso coprirà le spese della divisione a suo carico e una
parte rilevante delle pretese degli escutenti, mentre l’asta rischierebbe di
consentire all’aggiudicatario non solo la copertura integrale della propria
pretesa e delle spese, ma anche la realizzazione di un indebito utile, l’ampio
potere di apprezzamento conferito dall’art. 132 LEF all’autorità di vi-gilanza non dev’essere limitato da un’interpretazione
restrittiva dell’ODiC in contrasto con lo scopo di tale norma. In una
simile configurazione l’autorità di vigilanza può statuire quale
conseguenza della mancata anticipazione delle spese la rinuncia alla
realizzazione dei diritti in comunione pignorati (art. 68 cpv. 1 LEF).
5.4 Nel
caso in esame, le spese della procedura di divisione sono già state pagate
dagli eredi. A prescindere dalla soluzione che verrà trovata per l’attuazione
della convenzione di divisione, pare a prima vista che gli unici costi saranno
le tasse per le iscrizioni nel registro fondiario, comunque da anticipare per
metà, se non per intero dalla coerede, e le tasse e spese connesse con l’intervento
dell’Ufficiale quale autorità ai sensi dell’art. 609 LEF. La questione delle
conseguenze di un eventuale mancato anticipo risulta quindi prematura e forse
senza oggetto, sicché può rimanere indecisa. Visto che la quota dell’escusso
dovrebbe consentire l’integrale soddisfacimento dei creditori (sopra consid 3.2), la via degl’incanti pubblici in caso di mancata
anticipazione delle spese di divisione dovrebbe essere evitata (sopra consid.
5.3). All’anticipazione delle spese di realizzazione del fondo n. __________2 si applica invece indubbiamente l’art.
68 cpv. 1 LEF e non gli art. 10 cpv. 4 o 13 cpv. 1, 2° periodo ODiC.
6. Nei
limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine
dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito
dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei
creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la
domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2).
7. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di far intervenire l’Ufficiale, in qualità
di autorità giusta l’art. 609 CC, perché si sostituisca a PI 1 nella procedura
di divisione dell’eredità fu PI 2 e proceda all’attuazione della
convenzione di divisione sottoscritta dagli eredi
il 16 dicembre 2021 nel senso di quanto indicato nei considerandi 4.4.1
o 4.4.2.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, sede di Biasca, e, per il suo tramite, all’escusso,
all’altro membro della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte
di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.