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Decisione

15.2023.124

Ricorso contro il verbale di pignoramento di un conto dell’escusso, sul quale grava anche un sequestro penale. Domanda di realizzazione

13 marzo 2024Italiano5 min

di una relazione bancaria dell’escusso presso la PI 1 composta da averi per fr. 1'420'329.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.124

Lugano

13 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 novembre 2023 dell’

avv. PA 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 15 novembre

2023 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

RI 1 IT-

ritenuto

in fatto e considerandi in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11

luglio 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida

del sequestro n. __________, l’avv. PA 1 ha escusso l’ex cliente RI 1 per l’incasso

della sua nota d’onorario di fr. 15'543.50 oltre agl’interessi;

che

Fatti

il 20 settembre 2023 l’UE ha proceduto a favore dell’escutente al pignoramento

di una relazione bancaria dell’escusso presso la PI 1 composta da averi per fr. 1'420'329.–

complessivi al 21 aprile 2023, stimati però in fr. 1.– in ragione di un

sequestro penale ordinato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC);

che

il 15 novembre 2023 l’UE ha emesso il verbale di pignoramen­to, confermando il

pignoramento del conto bancario, ma con l’os­servazione secondo cui il MPC,

mediante scritto del 17 ottobre 2023, gli aveva negato l’autorizzazione a

prelevare dal conto quanto necessario a saldare l’esecuzione;

che

con il ricorso in esame, del 27 novembre 2023, l’avv. PA 1, agendo a nome dell’escusso,

ha chiesto di far ordine all’UE di procedere al pignoramento provvisorio del

conto “a favore della

sottoscritta”;

che

l’indicazione dell’escusso quale ricorrente è manifestamente il frutto di un

errore, siccome è escluso che l’escutente possa rappresentare l’escusso in una

procedura relativa all’esecuzione promossa dalla prima contro il secondo, in

ragione del palese conflitto d’interessi in cui si troverebbe l’escutente, come

giustamente rilevato dall’UE nelle sue osservazioni del 29 novembre 2023;

che

ai fini del giudizio odierno il ricorso verrà considerato come presentato dall’avv.

PA 1 personalmente, la quale persegue del resto palesemente un interesse

esclusivamente proprio;

che

nella motivazione la ricorrente chiede anche la realizzazione dei beni colpiti

dal sequestro penale, facendo valere che la misura decretata a favore dell’autorità

fiscale italiana in via di assistenza giudiziaria internazionale servirebbe

solo a garantire pretese di risarcimento compensatorio ai sensi dell’art. 71

cpv. 1 CP, che non fondano alcun privilegio in favore dello Stato (art. 71 cpv.

3 CP), siccome il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento per riciclaggio

di denaro in Svizzera e il dissequestro dei beni oggetto del pignoramento,

accertando così ch’essi non sono provento diretto di reato;

che

nella misura in cui chiede di ordinare il pignoramento provvisorio dei beni

sequestrati penalmente in virtù dell’art. 281 LEF, la ricorrente perde di vista

che con il provvedimento impugnato l’UE ha pignorato il conto in modo addirittura

definitivo, sicché la sua richiesta risulta senza oggetto e pertanto

irricevibile;

che

Considerandi

pure la domanda di realizzazione risulta inammissibile, non solo perché non è

stata formulata con una conclusione espressa, ma anche poiché è anch’essa senza

oggetto, giacché le liquidità registrate sul conto pignorato, di fr. 1'317'578.77

(e € 564.77), coprono ampiamente le pretese

della ricorrente, ammontanti a poco più di fr. 16'000.–, e non

abbisognano di realizzazione dato che la banca non contesta il credito dell’escusso

nei suoi confronti in re-stituzione di quelle liquidità (cfr. DTF 120 III

131.

consid. 1; Bet­tschart

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 122 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 11

ad art. 121 LEF);

che

a ragione la ricorrente non postula per ora il versamento a suo favore della

somma necessaria a estinguere il suo credito, poiché la procedura di assistenza

penale internazionale risulta tuttora in corso, ciò che secondo la

giurisprudenza citata dalla stessa ricorrente (DTF 142 III 174 consid. 3.4.2)

osta alla ripartizione;

che

l’autorità penale è già stata informata del pignoramento e si è opposta al

prelievo della somma necessaria a disinteressare la ricorrente;

che

in definitiva il ricorso è irricevibile per carenza d’interesse degno di

protezione;

che

stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odier­no a RI 1 e

neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’ avv.

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.