15.2023.124
Ricorso contro il verbale di pignoramento di un conto dell’escusso, sul quale grava anche un sequestro penale. Domanda di realizzazione
13 marzo 2024Italiano5 min
di una relazione bancaria dell’escusso presso la PI 1 composta da averi per fr. 1'420'329.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.124
Lugano
13 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 novembre 2023 dell’
avv. PA 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 15 novembre
2023 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
RI 1 IT-
ritenuto
in fatto e considerandi in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11
luglio 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida
del sequestro n. __________, l’avv. PA 1 ha escusso l’ex cliente RI 1 per l’incasso
della sua nota d’onorario di fr. 15'543.50 oltre agl’interessi;
che
Fatti
il 20 settembre 2023 l’UE ha proceduto a favore dell’escutente al pignoramento
di una relazione bancaria dell’escusso presso la PI 1 composta da averi per fr. 1'420'329.–
complessivi al 21 aprile 2023, stimati però in fr. 1.– in ragione di un
sequestro penale ordinato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC);
che
il 15 novembre 2023 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, confermando il
pignoramento del conto bancario, ma con l’osservazione secondo cui il MPC,
mediante scritto del 17 ottobre 2023, gli aveva negato l’autorizzazione a
prelevare dal conto quanto necessario a saldare l’esecuzione;
che
con il ricorso in esame, del 27 novembre 2023, l’avv. PA 1, agendo a nome dell’escusso,
ha chiesto di far ordine all’UE di procedere al pignoramento provvisorio del
conto “a favore della
sottoscritta”;
che
l’indicazione dell’escusso quale ricorrente è manifestamente il frutto di un
errore, siccome è escluso che l’escutente possa rappresentare l’escusso in una
procedura relativa all’esecuzione promossa dalla prima contro il secondo, in
ragione del palese conflitto d’interessi in cui si troverebbe l’escutente, come
giustamente rilevato dall’UE nelle sue osservazioni del 29 novembre 2023;
che
ai fini del giudizio odierno il ricorso verrà considerato come presentato dall’avv.
PA 1 personalmente, la quale persegue del resto palesemente un interesse
esclusivamente proprio;
che
nella motivazione la ricorrente chiede anche la realizzazione dei beni colpiti
dal sequestro penale, facendo valere che la misura decretata a favore dell’autorità
fiscale italiana in via di assistenza giudiziaria internazionale servirebbe
solo a garantire pretese di risarcimento compensatorio ai sensi dell’art. 71
cpv. 1 CP, che non fondano alcun privilegio in favore dello Stato (art. 71 cpv.
3 CP), siccome il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento per riciclaggio
di denaro in Svizzera e il dissequestro dei beni oggetto del pignoramento,
accertando così ch’essi non sono provento diretto di reato;
che
nella misura in cui chiede di ordinare il pignoramento provvisorio dei beni
sequestrati penalmente in virtù dell’art. 281 LEF, la ricorrente perde di vista
che con il provvedimento impugnato l’UE ha pignorato il conto in modo addirittura
definitivo, sicché la sua richiesta risulta senza oggetto e pertanto
irricevibile;
che
Considerandi
pure la domanda di realizzazione risulta inammissibile, non solo perché non è
stata formulata con una conclusione espressa, ma anche poiché è anch’essa senza
oggetto, giacché le liquidità registrate sul conto pignorato, di fr. 1'317'578.77
(e € 564.77), coprono ampiamente le pretese
della ricorrente, ammontanti a poco più di fr. 16'000.–, e non
abbisognano di realizzazione dato che la banca non contesta il credito dell’escusso
nei suoi confronti in re-stituzione di quelle liquidità (cfr. DTF 120 III
131.
consid. 1; Bettschart
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 122 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 11
ad art. 121 LEF);
che
a ragione la ricorrente non postula per ora il versamento a suo favore della
somma necessaria a estinguere il suo credito, poiché la procedura di assistenza
penale internazionale risulta tuttora in corso, ciò che secondo la
giurisprudenza citata dalla stessa ricorrente (DTF 142 III 174 consid. 3.4.2)
osta alla ripartizione;
che
l’autorità penale è già stata informata del pignoramento e si è opposta al
prelievo della somma necessaria a disinteressare la ricorrente;
che
in definitiva il ricorso è irricevibile per carenza d’interesse degno di
protezione;
che
stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno a RI 1 e
neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’ avv.
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.