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Decisione

15.2023.125

Ricorso contro il pignoramento di parte del saldo di un conto bancario. Nozione di redditi pignorabili e risparmiati. Azione contro l’escutente

15 gennaio 2024Italiano6 min

conto corrente dell’escussa, da lei non indica­to al momento dell’interrogatorio, presso la Banca __________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.125

Lugano

15 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 dicembre 2023 di

Lawal RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede

di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 17

novembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente (con il n. __________) dall’

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________ emesso il 13 ot­tobre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione (UE), l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di una nota

professionale di fr. 26'726.15 oltre agli interessi del 5% dal 17

agosto 2020;

che

con decisione del 16 maggio 2023 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa se non

per quanto attiene alla data di decorrenza degl’interessi di mora (posticipata

al 1° ottobre 2022);

che

la Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da RI 1 contro la

decisione pretorile con sentenza del 20 ottobre 2023 (inc. 14.2023.63);

che

in seguito al trasloco di RI 1 a __________, l’esecuzione è stata proseguita

dalla sede di Mendrisio con il n. __________ mediante l’invio

dell’avviso di pignoramento del 13 settembre 2023;

che

Fatti

il 6 ottobre 2023 l’UE ha pignorato 20 quote di fr. 1'000.– ciascuna della

__________ Sagl in liquidazione, stimate in fr. 1.–, e successivamente il

conto corrente dell’escussa, da lei non indica­to al momento dell’interrogatorio, presso la Banca __________,

limitatamente a fr. 30'000.–;

che

scaduto il termine di partecipazione di 30 giorni (art. 112 LEF), l’UE ha

emesso il verbale di pignoramento;

che

con ricorso del 4 dicembre 2023, RI 1 contesta il pignoramento del suo conto,

che presenta un saldo di fr. 37'000.–, ritenendolo indispensabile al proprio

mantenimento, poiché allega di non avere entrate mensili da un anno e mezzo,

giacché la sua società è stata posta in liquidazione, e di non poter “sbloccare” i fr. 150'000.–

investiti in azioni in borsa senza perdere una parte importante del loro

valore;

ch’ella

afferma di aver depositato il 2 dicembre 2023 un’istanza di conciliazione presso

la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, per far chiarezza sull’operato dell’avv.

__________ (azionista del dell’escutente) nella procedura di divorzio, ma anche

dei suoi precedenti patrocinatori (avv. __________ e __________ di Roma);

che

la ricorrente afferma di voler pagare i suoi debiti non appena avrà di nuovo

entrate mensili o riuscirà a “sbloccare” i suoi investimenti;

che

il 28 dicembre 2023 RI 1 ha inoltrato all’UE un’istanza di concessione dell’effetto

sospensivo al suo ricorso, chiedendo lo sblocco del conto pignorato per

garantire il proprio mantenimento durante la causa;

che

con osservazioni dello stesso giorno l’UE ha comunicato di ritenere corretto il

proprio operato, ma di non opporsi alla concessione dell’effetto sospensivo;

che

secondo l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro

prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di

qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa

derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità

in capitale che non sono impignorabili giusta l’art. 92, possono essere

pignorati in quanto, a giudizio dell’ufficiale,

non siano assolutamente necessari al sosten­tamento del debitore e della

sua famiglia;

che

nella fattispecie la ricorrente non allega, e comunque sia non prova, che il

saldo del conto pignorato sia costituito da proventi del suo lavoro o da altri

redditi nel senso dell’art. 93 LEF;

che

in ogni caso i fondi depositati sul conto appaiono essere risparmi, giacché

ella stessa afferma di non percepire più redditi mensili da un anno e mezzo;

Considerandi

che,

orbene, la parte risparmiata di redditi da attività lucrativa è considerata illimitatamente

pignorabile (DTF 59 III 116; Ochsner

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 93 LEF), nella

misura in cui l’escusso non vi ha fatto capo per provvedere al proprio

sostentamento e a quello della sua famiglia, sen­za riguardo al fatto che i

risparmi possano poi diventare indispensabili al loro mantenimento (sentenza

della CEF 15.2022.140 del 24 aprile 2023 consid. 2.1 e 2.4 e 15.2016.102 del 24

maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1, e riferimenti citati);

che

il provvedimento impugnato, laddove dispone il pignoramento del conto a

concorrenza di fr. 30'000.–, resiste alla critica, a maggior ragione se si

pone mente al fatto che la stessa ricorrente fa valere di avere altri fondi

investiti in borsa;

che

contrariamente a quanto allega, secondo la logica intrinseca all’art. 93 LEF

ella deve attingerci se è necessario al suo sostentamento, sebbene possa tradursi

in perdite significative del loro valore;

che

le norme sul pignoramento non permettono infatti all’escusso di garantirsi

riserve a scapito del diritto e della necessità (a volte pure esistenziale) dei

suoi creditori di essere disinteressati in tem­pi ragionevoli;

che

la causa inoltrata contro l’istante il 2 dicembre

2023.

non avrà influsso sull’esecuzione finché il giudice adito non l’avrà

sospesa (ove la causa sia fondata sull’art. 85a LEF, ciò che però non

pare essere il caso, poiché per quel tipo di causa un preventivo tentativo di

conciliazione non è obbligatorio);

che

in definitiva il ricorso va pertanto respinto, ciò che rende senza oggetto l’istanza

di concessione dell’effetto sospensivo;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

asse-gnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.