15.2023.125
Ricorso contro il pignoramento di parte del saldo di un conto bancario. Nozione di redditi pignorabili e risparmiati. Azione contro l’escutente
15 gennaio 2024Italiano6 min
conto corrente dell’escussa, da lei non indicato al momento dell’interrogatorio, presso la Banca __________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.125
Lugano
15 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 dicembre 2023 di
Lawal RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede
di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 17
novembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente (con il n. __________) dall’
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 13 ottobre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE), l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di una nota
professionale di fr. 26'726.15 oltre agli interessi del 5% dal 17
agosto 2020;
che
con decisione del 16 maggio 2023 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa se non
per quanto attiene alla data di decorrenza degl’interessi di mora (posticipata
al 1° ottobre 2022);
che
la Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da RI 1 contro la
decisione pretorile con sentenza del 20 ottobre 2023 (inc. 14.2023.63);
che
in seguito al trasloco di RI 1 a __________, l’esecuzione è stata proseguita
dalla sede di Mendrisio con il n. __________ mediante l’invio
dell’avviso di pignoramento del 13 settembre 2023;
che
Fatti
il 6 ottobre 2023 l’UE ha pignorato 20 quote di fr. 1'000.– ciascuna della
__________ Sagl in liquidazione, stimate in fr. 1.–, e successivamente il
conto corrente dell’escussa, da lei non indicato al momento dell’interrogatorio, presso la Banca __________,
limitatamente a fr. 30'000.–;
che
scaduto il termine di partecipazione di 30 giorni (art. 112 LEF), l’UE ha
emesso il verbale di pignoramento;
che
con ricorso del 4 dicembre 2023, RI 1 contesta il pignoramento del suo conto,
che presenta un saldo di fr. 37'000.–, ritenendolo indispensabile al proprio
mantenimento, poiché allega di non avere entrate mensili da un anno e mezzo,
giacché la sua società è stata posta in liquidazione, e di non poter “sbloccare” i fr. 150'000.–
investiti in azioni in borsa senza perdere una parte importante del loro
valore;
ch’ella
afferma di aver depositato il 2 dicembre 2023 un’istanza di conciliazione presso
la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, per far chiarezza sull’operato dell’avv.
__________ (azionista del dell’escutente) nella procedura di divorzio, ma anche
dei suoi precedenti patrocinatori (avv. __________ e __________ di Roma);
che
la ricorrente afferma di voler pagare i suoi debiti non appena avrà di nuovo
entrate mensili o riuscirà a “sbloccare” i suoi investimenti;
che
il 28 dicembre 2023 RI 1 ha inoltrato all’UE un’istanza di concessione dell’effetto
sospensivo al suo ricorso, chiedendo lo sblocco del conto pignorato per
garantire il proprio mantenimento durante la causa;
che
con osservazioni dello stesso giorno l’UE ha comunicato di ritenere corretto il
proprio operato, ma di non opporsi alla concessione dell’effetto sospensivo;
che
secondo l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro
prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di
qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa
derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità
in capitale che non sono impignorabili giusta l’art. 92, possono essere
pignorati in quanto, a giudizio dell’ufficiale,
non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della
sua famiglia;
che
nella fattispecie la ricorrente non allega, e comunque sia non prova, che il
saldo del conto pignorato sia costituito da proventi del suo lavoro o da altri
redditi nel senso dell’art. 93 LEF;
che
in ogni caso i fondi depositati sul conto appaiono essere risparmi, giacché
ella stessa afferma di non percepire più redditi mensili da un anno e mezzo;
Considerandi
che,
orbene, la parte risparmiata di redditi da attività lucrativa è considerata illimitatamente
pignorabile (DTF 59 III 116; Ochsner
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 93 LEF), nella
misura in cui l’escusso non vi ha fatto capo per provvedere al proprio
sostentamento e a quello della sua famiglia, senza riguardo al fatto che i
risparmi possano poi diventare indispensabili al loro mantenimento (sentenza
della CEF 15.2022.140 del 24 aprile 2023 consid. 2.1 e 2.4 e 15.2016.102 del 24
maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1, e riferimenti citati);
che
il provvedimento impugnato, laddove dispone il pignoramento del conto a
concorrenza di fr. 30'000.–, resiste alla critica, a maggior ragione se si
pone mente al fatto che la stessa ricorrente fa valere di avere altri fondi
investiti in borsa;
che
contrariamente a quanto allega, secondo la logica intrinseca all’art. 93 LEF
ella deve attingerci se è necessario al suo sostentamento, sebbene possa tradursi
in perdite significative del loro valore;
che
le norme sul pignoramento non permettono infatti all’escusso di garantirsi
riserve a scapito del diritto e della necessità (a volte pure esistenziale) dei
suoi creditori di essere disinteressati in tempi ragionevoli;
che
la causa inoltrata contro l’istante il 2 dicembre
2023.
non avrà influsso sull’esecuzione finché il giudice adito non l’avrà
sospesa (ove la causa sia fondata sull’art. 85a LEF, ciò che però non
pare essere il caso, poiché per quel tipo di causa un preventivo tentativo di
conciliazione non è obbligatorio);
che
in definitiva il ricorso va pertanto respinto, ciò che rende senza oggetto l’istanza
di concessione dell’effetto sospensivo;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
asse-gnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.