15.2023.126
Ricorso tardivo
8 gennaio 2024Italiano4 min
pur tenuto conto del tempo necessario a RI 1 per informarsi sui dati precisi dell’esecuzione, il ricorso, inoltrato il
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Incarto n.
15.2023.126
Lugano
8 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 dicembre 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 14
luglio 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente
dall’
Intrum AG, Schwerzenbach
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con provvedimento del 14 luglio 2023, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso l’avviso di
pignoramento nell’esecuzione n. __________
promossa dall’PI 1 nei confronti di RI 1 per fr. 6'619.50 spese e interessi
compresi;
che
con ricorso del 12 dicembre 2023, RI 1 ha chiesto la sospensione del
pignoramento, facendo valere di essere venuto a conoscenza dell’esecuzione per
la prima volta il 20 ottobre 2023 e di essere poi stato informato dall’ufficio
d’esecuzione di diversi precedenti tentativi vani di contattarlo;
che
Fatti
il ricorrente contesta d’altronde il credito posto in esecuzione, riferito a
una carta di credito del __________, bloccata nel 2020 in seguito a una frode
ch’egli ha contestato, sottolineando di aver pagato tutti gl’importi dovuti
alla banca salvo quello adebitatogli fraudolentemente e di non aver più
ricevuto dalla stessa comunicazioni, chiamate o e-mail dopo il 26 febbraio
2021;
che
il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni
da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2
LEF);
che
nella fattispecie, secondo le sue stesse affermazioni il ricorrente ha avuto
conoscenza dell’atto impugnato già il 20 ottobre 2023;
che
pur tenuto conto del tempo necessario a RI 1 per informarsi sui dati precisi dell’esecuzione, il ricorso, inoltrato il
12 dicembre 2023 quasi due mesi dopo ch’egli fosse venuto a conoscenza
dell’esecuzione, è manifestamente tardivo;
che il ricorso va così dichiarato irricevibile senza necessità d’interpellare
la controparte né di notificarle il ricorso e l’odierno giudizio (art. 9 cpv. 2
Considerandi
LPR);
che
– è infatti d’uopo ricordare – il principio della buona
fede (art. 2 cpv. 1 CC) impone al
destinatario di un atto esecutivo d’informarsi senza ritardo dell'esistenza
e del contenuto di un atto che lo riguardi non appena ne sospetti l'esistenza (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV
232.
consid. 1.3; sentenza della CEF 15.2023.100 del 29 settembre 2023 consid.
1);
che
per il resto le censure del ricorrente esulano dalla competenza dell’UE – e
quindi da quella dell’autorità di vigilanza – siccome concernono l’esistenza
della pretesa posta in esecuzione;
che,
scaduto il termine d’opposizione al precetto esecutivo, censure del genere
possono se del caso essere fatte valere solo con un’azione di annullamento
dell’esecuzione a norma degli art. 85 o 85a LEF;
che
stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di sospensione dell’esecuzione
si avverra senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.