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Decisione

15.2023.126

Ricorso tardivo

8 gennaio 2024Italiano4 min

pur tenuto conto del tempo necessario a RI 1 per informarsi sui dati precisi dell’esecuzione, il ricorso, inoltrato il

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.126

Lugano

8 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 dicembre 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 14

luglio 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente

dall’

Intrum AG, Schwerzenbach

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che

con provvedimento del 14 luglio 2023, la sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso l’avviso di

pignoramento nel­l’esecuzione n. __________

promossa dall’PI 1 nei confronti di RI 1 per fr. 6'619.50 spese e interessi

compresi;

che

con ricorso del 12 dicembre 2023, RI 1 ha chiesto la sospensione del

pignoramento, facendo valere di essere venu­to a conoscenza dell’esecuzione per

la prima volta il 20 ottobre 2023 e di essere poi stato informato dall’ufficio

d’esecuzione di diversi precedenti tentativi vani di contattarlo;

che

Fatti

il ricorrente contesta d’altronde il credito posto in esecuzione, riferito a

una carta di credito del __________, bloccata nel 2020 in seguito a una frode

ch’egli ha contestato, sottolineando di aver pagato tutti gl’importi dovuti

alla banca salvo quello adebitatogli fraudolentemente e di non aver più

ricevuto dalla stessa comunicazioni, chiamate o e-mail dopo il 26 febbraio

2021;

che

il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni

da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2

LEF);

che

nella fattispecie, secondo le sue stesse affermazioni il ricorrente ha avuto

conoscenza dell’atto impugnato già il 20 ottobre 2023;

che

pur tenuto conto del tempo necessario a RI 1 per informarsi sui dati precisi dell’esecuzione, il ricorso, inoltrato il

12 dicembre 2023 quasi due mesi dopo ch’egli fosse venuto a conoscenza

dell’esecuzione, è manifestamente tardivo;

che il ricorso va così dichiarato irricevibile senza necessità d’interpellare

la controparte né di notificarle il ricorso e l’odierno giudizio (art. 9 cpv. 2

Considerandi

LPR);

che

– è infatti d’uopo ricordare – il principio della buona

fede (art. 2 cpv. 1 CC) impone al

destinatario di un atto esecutivo d’informar­si senza ritardo dell'esistenza

e del contenuto di un atto che lo riguardi non appena ne sospetti l'esistenza (cfr. sentenza del Tribunale

federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV

232.

consid. 1.3; sentenza della CEF 15.2023.100 del 29 settembre 2023 consid.

1);

che

per il resto le censure del ricorrente esulano dalla competenza dell’UE – e

quindi da quella dell’autorità di vigilanza – siccome concernono l’esistenza

della pretesa posta in esecuzione;

che,

scaduto il termine d’opposizione al precetto esecutivo, censure del genere

possono se del caso essere fatte valere solo con un’azione di annullamento

dell’esecuzione a norma degli art. 85 o 85a LEF;

che

stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di sospensione dell’esecuzione

si avverra senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.