15.2023.127
Ricorso contro il verbale di pignoramento. Richiesta d’indagine sul veicolo guidato dall’escusso exmatricolato prima del pignoramento
3 aprile 2024Italiano7 min
cui quella n. __________ promossa l’8 maggio 2023 da RI 1 sulla scorta dell’attestato
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.127
Lugano
3 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 dicembre 2023 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 29 novembre
2023 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1, già in __________, ora d’ignota dimora
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A
favore del gruppo n. 3, composto di nove esecuzioni dirette contro PI 1, tra
cui quella n. __________ promossa l’8 maggio 2023 da RI 1 sulla scorta dell’attestato
di carenza di beni di fr. 17'903.10 rilasciato il 31 ottobre 2022 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) nell’esecuzione n. __________,
il 23 ottobre 2023 l’UE ha proceduto al pignoramento di un credito dell’escussa
di fr. 79'891.30 nei confronti di tale __________. L’UE ha emesso il
verbale di pignoramento il 29 novembre 2023.
B. Con
ricorso del 13 dicembre 2023, RI 1 ha chiesto in via principale, previa
produzione dell’incarto dell’UE relativo al pigno-ramento, di annullare il
verbale di pignoramento, di allestirne uno nuovo includente il veicolo Audi S6
immatricolato __________, e in via sussidiaria di annullare il verbale di
pignoramento e ordinare all’UE di effettuare accertamenti complementari sui
beni potenzialmente pignorabili dell’escussa, in particolare sul veicolo appena
menzionato.
C. Mediante
osservazioni del 21 dicembre 2023, l’UE ha concluso per la reiezione del
ricorso, precisando di non aver notificato il ricorso all’escussa per
osservazioni, siccome risulta d’ignota dimora.
D. Con
replica spontanea del 27 dicembre 2023, il ricorrente ha chiesto in via
preliminare di trasmettergli una copia dell’incarto completo dell’UE e nel
merito ha confermato le proprie conclusioni.
E. Il
2 gennaio 2024, il presidente della Camera ha informato il ricorrente che l’incarto
dell’UE era a sua disposizione presso la cancelleria civile del Tribunale d’appello
durante gli orari d’apertura degli sportelli.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 29 novembre 2023 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
La
Camera ha già risposto per scritto alla domanda di trasmissione dell’incarto
dell’UE.
3.
Nel
merito il ricorrente si duole che l’UE non abbia pignorato "l’auto di
lusso Audi S6 con targa __________" guidata dall’escussa, ch’egli aveva indicato nella domanda di
proseguimento dell’esecuzione e che stima avere un valore
di mercato di fr. 30'000.–.
3.1
Nelle
sue osservazioni al ricorso l’UE assicura di aver proceduto a tutte le
verifiche del caso, accertando con l’applicativo dell’Ufficio della
circolazione del Canton Ticino che il veicolo
citato dal ricorrente non risulta più immatricolato già dal 15 novembre
2022, ciò che per una svista non è stato menzionato sul verbale impugnato, che
l’Ufficio controllo abitanti del Comune di Paradiso
ha registrato la partenza dell’escussa
per una destinazione ignota (probabilmente la Francia) il 5 dicembre
2022, ciò che ha comportato l’impossibilità
d’interrogarla, segnatamente per quanto attiene al veicolo in questione, e che dalla consultazione degli
applicativi ufficiali disponibili
non sono emersi altri beni pignorabili, se non il credito poi effettivamente
pignorato di cui l’UE è venuto a conoscenza in occasione dell’esecuzione di un
sequestro a favore di un altro creditore (__________).
3.2
Nella
replica spontanea il ricorrente rimprovera all’UE di non aver indicato se l’Ufficio
della circolazione del Canton Ticino, dietro suo ordine, avrebbe adottato
misure in occasione del deposito delle targhe il 15 novembre 2022, né se ha
interpellato la persona che ha proceduto al deposito per sapere dove si trovava
l’automobile in quel momento. Lamenta che l’UE non ha nemmeno menzionato le
altre misure concrete predisposte per ritrovare il veicolo, quale una ricerca
di nuova immatricolazione in un altro cantone
svizzero. A suo giudizio, ciò non adempie ai requisiti d’investigazione
necessarie stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale (non citata).
3.3
Il
ricorrente pare perdere di vista che l’exmatricolazione è avvenuta già il 15
novembre 2022, ossia tra l’emissione dell’attestato di carenza di beni (il 31
ottobre 2022) e l’inoltro della sua domanda di proseguimento (dell’8 maggio
2023), vale a dire in un momento in cui non solo il veicolo non era pignorato,
ma neppure era in corso una procedura esecutiva. Non erano quindi dati motivi
per l’adozione di misure da parte dell’UE o dell’Ufficio della circolazione del
Canton Ticino. Il ricorrente non fornisce poi indizi che permettano di pensare
che il veicolo si troverebbe ancora in Svizzera né, invero, che l’escussa ne
sia la proprietaria (egli ha scritto unicamente ch’ella lo “guida”). Sembra
invece piuttosto verosimile ch’ella lo abbia portato con sé all’estero nel
dicembre 2022. Ad ogni modo, l’ufficio d’esecuzione non è tenuto a ricercare
autonomamente beni pignorabili del debitore se non sussistono indizi della
loro esistenza e della possibilità di realizzarli, specie se, come nel caso in
esame, l’escusso non li ha indicati in occasione del suo interrogatorio e l’escutente
non ha impugnato il verbale di pignoramento poi sfociato in un attestato di carenza di beni (sentenza del Tribunale
federale 5A_146/2018 del 5 novembre 2018 consid. 3.5.2; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 13 ad art. 91 LEF). Certo, l’ufficio
dovrebbe effettuare le necessarie indagini presso il terzo che detiene
beni del debitore (DTF 132 III 281 consid. 2.1 e 129 III 239 consid. 1), ma ciò
presuppone che l’identità del terzo gli sia nota. Nella fattispecie neppure il
ricorrente menziona il nome del terzo e a ben vedere neppure allega che il
veicolo sia detenuto da un terzo, anzi ha affermato che lo guidava l’escussa.
La censura risulta pertanto infondata.
3.4
Sempre
nella replica spontanea il ricorrente si duole anche dell’assenza di ricerche
del luogo di domicilio attuale della debitrice presso "altri comuni svizzeri" o “le autorità
francesi”. Non fornisce però alcun indizio suscettibile d’indirizzare le ricerche, dimenticando che
incombe in linea di principio all’escutente fornire all’ufficio d’esecuzione le
informazioni necessarie sul luogo di residenza del debitore (cfr. art. 67
cpv. 1 n. 1 LEF; sentenza del Tribunale
federale 5A_580/2016 del 30 novembre 2016 consid. 3). Anche su questo
punto il ricorso si rileva infondato. Indagini in Francia sarebbero del resto
inutili, poiché se è la destinazione dell’escusso, l’esecuzione non potrebbe più essere proseguita in Svizzera, giacché
il trasloco sarebbe avvenuto prima della notificazione dell’avviso di
pignoramento (art. 53 LEF
a
contrario).
4.
Stante
il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno alla controparte
e neppure il ricorso.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’avv. .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante
le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.