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Decisione

15.2023.127

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Richiesta d’indagine sul veicolo guidato dall’escusso exmatricolato prima del pignoramento

3 aprile 2024Italiano7 min

cui quella n. __________ promossa l’8 maggio 2023 da RI 1 sulla scorta dell’attestato

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.127

Lugano

3 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 dicembre 2023 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 29 novembre

2023 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1, già in __________, ora d’ignota dimora

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A

favore del gruppo n. 3, composto di nove esecuzioni dirette contro PI 1, tra

cui quella n. __________ promossa l’8 maggio 2023 da RI 1 sulla scorta dell’attestato

di carenza di beni di fr. 17'903.10 rilasciato il 31 ottobre 2022 dalla

sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione (UE) nell’esecuzione n. __________,

il 23 ottobre 2023 l’UE ha proceduto al pignoramento di un credito dell’e­­scussa

di fr. 79'891.30 nei confronti di tale __________. L’UE ha emesso il

verbale di pignoramento il 29 novembre 2023.

B. Con

ricorso del 13 dicembre 2023, RI 1 ha chiesto in via principale, previa

produzione dell’incarto dell’UE relativo al pigno-ramento, di annullare il

verbale di pignoramento, di allestirne uno nuovo includente il veicolo Audi S6

immatricolato __________, e in via sussidiaria di annullare il verbale di

pignoramento e ordinare all’UE di effettuare accertamenti complementari sui

beni potenzialmente pignorabili dell’escussa, in particolare sul veicolo appe­na

menzionato.

C. Mediante

osservazioni del 21 dicembre 2023, l’UE ha concluso per la reiezione del

ricorso, precisando di non aver notificato il ricorso all’escussa per

osservazioni, siccome risulta d’ignota dimo­ra.

D. Con

replica spontanea del 27 dicembre 2023, il ricorrente ha chiesto in via

preliminare di trasmettergli una copia dell’incarto completo dell’UE e nel

merito ha confermato le proprie conclusioni.

E. Il

2 gennaio 2024, il presidente della Camera ha informato il ricorrente che l’incarto

dell’UE era a sua disposizione presso la cancelleria civile del Tribunale d’appello

durante gli orari d’apertura degli sportelli.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 29 novembre 2023 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

Camera ha già risposto per scritto alla domanda di trasmissio­ne dell’incarto

dell’UE.

3.

Nel

merito il ricorrente si duole che l’UE non abbia pignorato "l’auto di

lusso Audi S6 con targa __________" guidata dall’escussa, ch’egli ave­va indicato nella domanda di

proseguimento dell’esecuzione e che stima avere un valore

di mercato di fr. 30'000.–.

3.1

Nelle

sue osservazioni al ricorso l’UE assicura di aver proceduto a tutte le

verifiche del caso, accertando con l’applicativo dell’Uffi­cio della

circolazione del Canton Ticino che il veicolo

citato dal ricorrente non risulta più immatricolato già dal 15 novembre

2022, ciò che per una svista non è stato menzionato sul verbale impugnato, che

l’Ufficio controllo abitanti del Comune di Paradiso

ha registrato la partenza dell’escussa

per una destinazione ignota (probabilmen­te la Francia) il 5 dicembre

2022, ciò che ha comportato l’impossibilità

d’interrogarla, segnatamente per quanto attiene al veicolo in questione, e che dalla consultazione degli

applicativi ufficiali dispo­nibili

non sono emersi altri beni pignorabili, se non il credito poi ef­fettivamente

pignorato di cui l’UE è venuto a conoscenza in occasione dell’esecuzione di un

sequestro a favore di un altro creditore (__________).

3.2

Nella

replica spontanea il ricorrente rimprovera all’UE di non aver indicato se l’Ufficio

della circolazione del Canton Ticino, dietro suo ordine, avrebbe adottato

misure in occasione del deposito delle targhe il 15 novembre 2022, né se ha

interpellato la persona che ha proceduto al deposito per sapere dove si trovava

l’automobile in quel momento. Lamenta che l’UE non ha nemmeno menzionato le

altre misure concrete predisposte per ritrovare il veicolo, quale una ricerca

di nuova immatricolazione in un altro cantone

svizzero. A suo giudizio, ciò non adempie ai requisiti d’investigazione

necessarie stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale (non citata).

3.3

Il

ricorrente pare perdere di vista che l’exmatricolazione è avvenu­ta già il 15

novembre 2022, ossia tra l’emissione dell’attestato di carenza di beni (il 31

ottobre 2022) e l’inoltro della sua domanda di proseguimento (dell’8 maggio

2023), vale a dire in un momento in cui non solo il veicolo non era pignorato,

ma neppure era in corso una procedura esecutiva. Non erano quindi dati motivi

per l’adozione di misure da parte dell’UE o dell’Ufficio della circolazione del

Canton Ticino. Il ricorrente non fornisce poi indizi che permettano di pensare

che il veicolo si troverebbe ancora in Svizzera né, invero, che l’escussa ne

sia la proprietaria (egli ha scritto unicamen­te ch’ella lo “guida”). Sembra

invece piuttosto verosimile ch’ella lo abbia portato con sé all’estero nel

dicembre 2022. Ad ogni modo, l’ufficio d’esecuzione non è tenuto a ricercare

autonomamente be­ni pignorabili del debitore se non sussistono indizi della

loro esistenza e della possibilità di realizzarli, specie se, come nel caso in

esame, l’escusso non li ha indicati in occasione del suo interrogatorio e l’escutente

non ha impugnato il verbale di pignoramento poi sfociato in un attestato di carenza di beni (sentenza del Tribunale

federale 5A_146/2018 del 5 novembre 2018 consid. 3.5.2; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 13 ad art. 91 LEF). Certo, l’ufficio

dovrebbe effettuare le necessarie indagini pres­so il terzo che detiene

beni del debitore (DTF 132 III 281 consid. 2.1 e 129 III 239 consid. 1), ma ciò

presuppone che l’identità del terzo gli sia nota. Nella fattispecie neppure il

ricorrente menziona il nome del terzo e a ben vedere neppure allega che il

veicolo sia detenuto da un terzo, anzi ha affermato che lo guidava l’escussa.

La censura risulta pertanto infondata.

3.4

Sempre

nella replica spontanea il ricorrente si duole anche del­l’assenza di ricerche

del luogo di domicilio attuale della debitrice presso "altri comuni svizzeri" o “le autorità

francesi”. Non fornisce però alcun indizio suscettibile d’indirizzare le ricerche, dimentican­do che

incombe in linea di principio all’escutente fornire all’ufficio d’esecuzione le

informazioni necessarie sul luogo di residenza del debitore (cfr. art. 67

cpv. 1 n. 1 LEF; sentenza del Tribunale

federale 5A_580/2016 del 30 novembre 2016 consid. 3). Anche su questo

punto il ricorso si rileva infondato. Indagini in Francia sarebbero del resto

inutili, poiché se è la destinazione dell’escusso, l’esecu­zione non potrebbe più essere proseguita in Svizzera, giacché

il trasloco sarebbe avvenuto prima della notificazione dell’avviso di

pignoramento (art. 53 LEF

a

contrario).

4.

Stante

il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno alla controparte

e neppure il ricorso.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’avv. .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia

stata pronunciata nell’ambito di un’ese­cuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante

le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.