15.2023.128
Comminatoria di fallimento. Premi della cassa malattia. Esclusione della via del fallimento per la parte del premio relativa all’assicurazione infortuni
1 marzo 2024Italiano5 min
nell’esecuzione n. __________ promossa il 28 giugno 2023 sempre dalla PI 1 contro
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.128
Lugano
1° marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 dicembre 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 31
maggio 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti
del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 3 gennaio 2023 dalla PI
Fatti
1 contro __________ per l’incasso di fr. 124.65 oltre a interessi e spese,
il 31 maggio 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE),
appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via
definitiva con decisione 11 febbraio 2023 della stessa PI 1 (notificatagli per
posta A+ il 14 febbraio 2023), gli ha notificato la comminatoria di fallimento;
che
nell’esecuzione n. __________ promossa il 28 giugno 2023 sempre dalla PI 1 contro
RI 1 per l’incasso di fr. 373.95 oltre a interessi e spese, il 5 dicembre
2023 l’UE, appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata
rigettata in via definitiva con decisione 4 agosto 2023 della stessa PI 1
(notificatagli per posta A+ il 5 agosto 2023), gli ha notificato un’altra
comminatoria di fallimento;
che
giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via
giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che
contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato
un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza
territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 4 consid. 2), il
mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di
fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti
l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88
cpv. 1 LEF);
che
la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè
alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione
spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in
particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80
segg. LEF);
che nel ricorso in esame, RI 1 contesta l’ammissibilità
di ambedue le comminatorie di fallimento, facendo valere che per la posta di fr. 25.–
contenuta nella fattura 19 febbraio
2022 acclusa al ricorso, riferita ai premi dell’assicurazione infortuni, la via
del fallimento è esclusa secondo l’art. 43 cpv. 1bis LEF;
che
tuttavia la fattura prodotta dal ricorrente non risulta essere identica a
quelle poste in esecuzione, le quali riguardano premi arretrati di settembre
2022 (come indicato nel primo precetto esecutivo) e di ottobre a dicembre 2022 (secondo
il secondo precetto esecutivo);
che
ad ogni modo dalle decisioni di rigetto dell’opposizione si evince che la
cassa escutente ha dedotto i sussidi di fr. 250.50 mensili, che coprono
ampiamente i premi per l’assicurazione infortuni, di modo che per il saldo le esecuzoni
potevano validamente proseguire in toto in via di fallimento giacché la cassa
escutente non è una cassa pubblica nel senso dell’art. 43 cpv. 1 LEF (DTF 139 III 288 consid. 2.1.1; sentenza della CEF
15.20021.313 del 18 gennaio 2022 consid. 2/d);
che sebbene questi premi non dovessero essere
considerati estinti dai sussidi, risulterebbero lo stesso estinti con
l’apertura del fallimento del ricorrente (art. 206 cpv. 1 LEF);
che
infatti il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione di fallimento del 29 gennaio 2024 è stato respinto da questo Camera con decisione odierna
(14.2024.21), anche perché egli non ha, comunque sia, pagato la parte dei premi
relativi all’assicurazione malattia, sicché il suo fallimento andava pronunciato
a prescindere dalla questione, marginale, di un’eventuale splitting del
proseguimento dell’esecuzione in via di pignoramento limitatamente alla quota
relativa all’assicurazione infortuni in virtù dell’art. 43
cpv. 1bis LEF;
che
per il ricorrente la “parte
restante” non gli è comunque imputabile “per via di una richiesta precedente non
eseguita di rescissione del contratto non attuato per un vizio sui documenti
mai inoltrati e richiesti più volte e usato per non sospendere con la ditta PI
1 (__________) il contratto in essere” anche perché
asserisce di aver mandato disdette straordinarie facendo valere i suoi diritti,
“e in primis un debito di 171Fr. doc.
E mai estinto dalla PI 1”;
che
nella misura in cui RI 1 contesta l’esistenza o l’importo dei crediti posti in
esecuzione, il suo ricorso è irricevibile;
ch’egli
avrebbe infatti dovuto far valere le sue ragioni sostanziali opponendosi alle
decisioni con cui l’escutente
ha
stabilito le somme da lui dovute e rigettato in via definitiva le opposizioni ai precetti esecutivi,
ciò ch’egli non dimostra di aver fatto;
che
siccome non appaiono dati motivi formali d’annullamento delle comminatorie di
fallimento, il ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.