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Decisione

15.2023.128

Comminatoria di fallimento. Premi della cassa malattia. Esclusione della via del fallimento per la parte del premio relativa all’assicurazione infortuni

1 marzo 2024Italiano5 min

nell’esecuzione n. __________ promossa il 28 giugno 2023 sempre dalla PI 1 contro

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.128

Lugano

1° marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 dicembre 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 31

maggio 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti

del ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 3 gennaio 2023 dalla PI

Fatti

1 contro __________ per l’incasso di fr. 124.65 oltre a interessi e spese,

il 31 maggio 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE),

appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via

definitiva con decisione 11 febbraio 2023 della stessa PI 1 (notificatagli per

posta A+ il 14 febbraio 2023), gli ha notificato la comminatoria di fallimento;

che

nell’esecuzione n. __________ promossa il 28 giugno 2023 sempre dalla PI 1 contro

RI 1 per l’incasso di fr. 373.95 oltre a interessi e spese, il 5 dicembre

2023 l’UE, appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata

rigettata in via definitiva con decisione 4 agosto 2023 della stessa PI 1

(notificatagli per posta A+ il 5 agosto 2023), gli ha notificato un’al­tra

comminatoria di fallimento;

che

giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via

giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento;

che

contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato

un ricorso unicamente per ragioni formali (Mar­kus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza

territoriale dell’ufficio d’ese­­cuzione (DTF 118 III 4 consid. 2), il

mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di

fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti

l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88

cpv. 1 LEF);

che

la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè

alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione

spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in

particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80

segg. LEF);

che nel ricorso in esame, RI 1 contesta l’ammissibilità

di ambedue le comminatorie di fallimento, facendo valere che per la posta di fr. 25.–

contenuta nella fattura 19 febbraio

2022 acclusa al ricorso, riferita ai premi dell’assicurazione infortuni, la via

del fallimento è esclusa secondo l’art. 43 cpv. 1bis LEF;

che

tuttavia la fattura prodotta dal ricorrente non risulta essere identica a

quelle poste in esecuzione, le quali riguardano premi arretrati di settembre

2022 (come indicato nel primo precetto esecutivo) e di ottobre a dicembre 2022 (secondo

il secondo precetto esecutivo);

che

ad ogni modo dalle decisioni di rigetto dell’opposizione si evin­ce che la

cassa escutente ha dedotto i sussidi di fr. 250.50 mensili, che coprono

ampiamente i premi per l’assicurazione infortuni, di modo che per il saldo le esecuzoni

potevano validamente proseguire in toto in via di fallimento giacché la cassa

escutente non è una cassa pubblica nel senso dell’art. 43 cpv. 1 LEF (DTF 139 III 288 consid. 2.1.1; sentenza della CEF

15.20021.313 del 18 gen­naio 2022 consid. 2/d);

che sebbene questi premi non dovessero essere

considerati estinti dai sussidi, risulterebbero lo stesso estinti con

l’apertura del fallimento del ricorrente (art. 206 cpv. 1 LEF);

che

infatti il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione di fallimento del 29 gennaio 2024 è stato respinto da questo Camera con decisione odierna

(14.2024.21), anche perché egli non ha, comunque sia, pagato la parte dei premi

relativi all’assicurazione malattia, sicché il suo fallimento andava pronunciato

a prescindere dalla questione, marginale, di un’eventuale splitting del

proseguimento dell’esecuzione in via di pignoramento limitatamente alla quota

relativa all’assicurazione infortuni in virtù dell’art. 43

cpv. 1bis LEF;

che

per il ricorrente la “parte

restante” non gli è comunque imputabile “per via di una richiesta precedente non

eseguita di rescissione del contratto non attuato per un vizio sui documenti

mai inoltrati e richiesti più volte e usato per non sospendere con la ditta PI

1 (__________) il contratto in essere” anche perché

asserisce di aver mandato disdette straordinarie facendo valere i suoi diritti,

“e in primis un debito di 171Fr. doc.

E mai estinto dalla PI 1”;

che

nella misura in cui RI 1 contesta l’esistenza o l’importo dei crediti posti in

esecuzione, il suo ricorso è irricevibile;

ch’egli

avrebbe infatti dovuto far valere le sue ragioni sostanziali opponendosi alle

decisioni con cui l’escutente

ha

stabilito le som­me da lui dovute e rigettato in via definitiva le opposizioni ai precetti esecutivi,

ciò ch’egli non dimostra di aver fatto;

che

siccome non appaiono dati motivi formali d’annullamento del­le comminatorie di

fallimento, il ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.