15.2023.129
Ricorso contro due precetti esecutivi per crediti di risarcimento danni. Preteso abuso di diritto. Domanda d’imporre all’ufficio d’esecuzione la riconsiderazione del provvedimento impugnato
3 aprile 2024Italiano12 min
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 29 novembre e l’11 dicembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio
Source ti.ch
Incarti n.
15.2023.129
15.2023.132
Lugano
3 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 14 e 21 dicembre 2023 di
RI 1
RI 2, __________
(patrocinati dall’avv. PA 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 29 novembre e l’11 dicembre 2023 nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse in via solidale nei
confronti dei ricorrenti da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 29 novembre e l’11 dicembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE), PI 1 ha escusso i conviventi RI 1 e RI 2 per l’incasso da
ognuno di loro in via solidale di fr. 49'284.50 oltre agli interessi del
5% dal 1° gennaio 2017 (indicando quale causa del credito: “Truffa PI 2 Precetto n. __________2”) e fr. 50'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2017
(per “Risarcimento danno
morali e materiali” oltre a, nel secondo precetto, “+ spese Avv.”).
Entrambi gli escussi hanno interposto opposizione alla rispettiva esecuzione.
B. Con
due ricorsi del 14 e 21 dicembre 2023, di contenuto in gran parte identico, RI
1 e RI 2 chiedono in via preliminare di far ordine all’UE di riconsiderare “il provvedimento impugnato”, ossia il precetto esecutivo emesso nei rispettivi confronti, e, in
caso di mancata riconsiderazione, di ordinarne la cancellazione provvisoria “nelle more” della
decisione sui ricorsi, e in via principale di accertare la nullità della
domanda d’esecuzione e del precetto esecutivo che li concernono nonché la
loro immediata “cancellazione”, protestate in ogni ipotesi tasse, spese e ripetibili.
C. Con
osservazioni del 29 dicembre 2023 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si
è riconfermato nel proprio operato. Con repliche spontanee del 22 gennaio 2024
i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica degli atti impugnati emessi il 29 novembre e l’11 dicembre 2023
dall’UE, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
Vertendo
su precetti esecutivi che riguardano la stessa pretesa fatta valere in via
solidale, le due procedure in oggetto, relative a ricorsi motivati in modo a
grandi linee analogo, possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1
LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2.
In
via principale i ricorrenti sostengono che i precetti esecutivi sono
manifestamente abusivi per più motivi e ne chiedono la cancellazione per non
rovinare la propria reputazione. Essi rilevano che il precetto esecutivo n. __________2
indicato nella causale dei precetti oggetto dei ricorsi riguarda solo RI 2, ma
che l’escutente non ne è PI 1 bensì PI 2, e finora egli non ha mai comunicato l’avvenuta
cessione del credito in questione, sicché
non ha alcun titolo per richiederne il pagamento. RI 1 precisa che la
sua estraneità a tale pretesa è già stata confermata in una convenzione del 17
settembre 2012 firmata da PI 2 e RI 2 e sancita da questa Camera in una
decisione del 5 agosto 2014, in cui la sua opposizione a un’esecuzione avviata
da PI 2 è stata mantenuta. Secondo la ricorrente, l’escutente usa lo strumento
dell’e-secuzione per colpire la sua reputazione professionale, avendo lei
chiesto l’iscrizione all’albo dei fiduciari. I ricorrenti reputano di “so-lare evidenza”
che il comportamento dell’escutente nulla abbia a che vedere con l’incasso del
credito, ma punti solo ed esclusivamente a gettare fango sulla loro reputazione al solo scopo di portare avanti non si
capisce quale battaglia personale contro RI 2. A detta dei ricorrenti,
anche se l’escutente dovesse produrre in questa procedura la cessione della pretesa di PI 2, il precetto esecutivo
contro la ricorrente sarebbe da considerare un venire
contra factum proprium alla luce dell’accordo del 2012, mentre nei confronti del ricorrente
la sostituzione dell’asserito creditore non sarebbe opponibile poiché la
cessione non gli è stata notificata.
Nelle sue osservazioni ai ricorsi, PI 1 pretende
di essere stato complice inconsapevole della truffa architettata da RI 2 nei
confronti di PI 2 facendosi passare quale amministratore fiduciario della ditta
__________ della compagna, RI 1. Allega di essere stato punito come
complice (inconsapevole) di tale truffa e di essersi visto notificare un precetto esecutivo da PI 2 per il maltolto che
il ricorrente si era impegnato a restituire con convenzione transattiva
del 17 settembre 2012. Rimprovera alla
ricorrente di non essersi informata meglio sull’operato del compagno
quale amministratore della sua ditta e sulla provenienza dei soldi serviti per
la ristrutturazione della sua casa, sapendo ch’egli non lavorava. Secondo lui,
la ricorrente avrebbe dovuto denunciare la truffa perpetrata nei confronti suoi
e di PI 2. Scrive di voler denunciare i ricorrenti per aver prodotto un
documento falso nella procedura davanti alla CEF, in cui è stato menzionato
come un avvocato rappresentante della ditta della ricorrente, la quale si
riconosceva debitrice di PI 2. Chiede che
il precetto esecutivo n. __________2 venga cancellato e che gli venga
riconosciuto “il danno sia penale, che finanziario, morale ecc. …”
Nelle
proprie osservazioni l’UE chiede la reiezione dei ricorsi, ritenendo che le
loro censure riguardano esclusivamente il merito dei crediti posti in
esecuzione, questione che esula dalla sua competenza.
Nella
sua replica spontanea RI 1 ribadisce la tesi secondo cui PI 1 si sarebbe
macchiato di un venire contra
factum proprium, mentre RI 2 rileva come sia lo stesso
escutente a dichiarare di voler usare lo strumento dell’esecuzione non per l’escussione
di un credito, bensì quale “legge del taglione” per farsi cancellare il
precetto esecutivo n. __________2 e
ripulire la fedina penale.
3.
La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente
abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può
essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza
del credito (DTF 125 III 149 consid. 2/a; 113
III 2 consid. 2/b; sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1).
Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa
dedotta in esecuzione (DTF 140 III 481 consid. 2.3.1, pag. 483).
Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la
minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (DTF
115.
III 18 consid. 3/b; sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve
– sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto
eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (già citata DTF 115
III 18 consid. 3/b e 3/c).
3.1
Per
il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa
dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere
i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto
(art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 2 consid. 2/b, pag. 4, e
102.
III 1 consid. 1/b, pag. 5), a meno che il creditore persegua in modo
evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova
diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai
chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del
credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di
ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione
o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore
(sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I
190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le
aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento
adottato in precedenza dall’escutente (venire
contra factum proprium, già citata DTF
140.
III 481 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto
ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal
diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del
Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012,
173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; già citata 15.2021.108 consid. 3.1).
3.2
L’ufficio
d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti
esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale
competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF). Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo
genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv.
3.
lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi
di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2),
che permette all’escusso di
bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in modo relativamente
semplice e veloce (già citata 15.2021.108 consid.
3.2
e il rinvio).
3.3
Nella
fattispecie, contrariamente a quanto allegano i ricorrenti, PI 1 non si
professa cessionario delle pretese di PI 2 nei confronti del ricorrente, ma
chiede che gli venga riconosciuto “il danno sia penale,
che finanziario, morale ecc. …” derivante dalle conseguenze per lui della “truffa” commessa dal
ricorrente a danno di PI 2 per il tramite della ditta della compagna, e più
precisamente l’importo (di fr. 49'284.50) dell’attestato di carenza di
beni n. __________2 ottenuto da PI 2 a carico suo (doc. 1) facendo valere il
rimborso di € 45'000.– a lei riconosciuto da RI 2 (doc. 2), oltre a un
risarcimento per danni morali e materiali di fr. 50'000.–, segnatamente per essere
stato condannato in base agli stessi fatti per tentativo di truffa, a suo dire
inconsapevole. Lo scopo dichiarato dall’escutente è pertanto l’incasso di quelle
due pretese. Che siano fondate è una questione, sostanziale, che non rientra
nella competenza né dell’UE, né della Camera.
3.4
Ad ogni modo, stante la giustificazione data da PI
1.
alle pretese da lui poste in esecuzione, l’inesistenza di una cessione del
credito di PI 2 è senza rilievo. Ne segue che anche la censura della ricorrente
fondata su un preteso venire
contra factum proprium dell’escutente cade ne vuoto, siccome la convenzione transattiva del 17
settembre 2012 firmata da PI 2 e RI 2 (doc. D), che constata l’estraneità di RI
1.
alla fattispecie, non è opponibile a PI 1. Non si giunge a un’altra
conclusione neppure in base alla sentenza 14.2014.63 emessa il 5 agosto 2014
da questa Camera (doc. C), poiché è una decisione di rigetto dell’opposizione,
che per natura non può accertare l’estraneità della ricorrente, e difatti si
limita ad appurare che il riconoscimento di debito firmato da RI 2 e dall’“avv.”
PI 1 a favore di PI 2 per conto di una
ditta con un nome simile (“studio Fiduciario CS consulting Swiss”), ma non identico a quella di RI 1, non
adempie ai requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF e non è attribuibile a quest’ultima
in mancanza di prova di un rapporto di rappresentanza con i firmatari (consid.
6.2
e 6.4). Determinante per il giudizio odierno, comunque sia, è che PI 1 ha
chiarito di voler procedere anche contro la ricorrente, che tiene
corresponsabile dei danni di cui chiede il risarcimento. Non ci si trova
pertanto in un caso in cui l’escutente ammette di non procedere nei
confronti del vero debitore (v.
sopra consid. 3.1).
3.5
Non
può infine essere seguito il ricorrente laddove, nella replica spontanea,
asserisce che è lo stesso escutente ad aver dichiarato nelle
osservazioni al ricorso di voler usare lo strumento dell’esecuzione non per l’escussione
di un credito, bensì quale “legge del taglione” per farsi cancellare il
precetto esecutivo n. __________2 e
ripulire la fedina penale. Non si disconosce che PI 1 abbia espresso anche questi scopi, ma non risulta che intenda
raggiungerli per mezzo dei precetti esecutivi impugnati. Ha infatti dichiarato
di voler denunciare penalmente i ricorrenti per la truffa per la quale ritiene
di essere stato ingiustamente condannato. Quanto all’annullamento del precetto
esecutivo n. __________2,
non è nel potere dei ricorrenti di acconsentirvi, siccome non sono escutenti,
ma PI 1 potrebbe ottenerlo se grazie all’incasso da loro della pretesa di 49'284.50 posta in esecuzione estinguesse
l’esecuzione in questione.
3.6
Ambedue
i ricorsi vanno pertanto respinti. Diventa così senza oggetto la conclusione preliminare dei ricorrenti volta a far ordine all’UE di riconsiderare i precetti esecutivi impugnati,
e, in caso di mancata riconsiderazione, di ordinarne la cancellazione
provvisoria “nelle more” della decisione sui ricorsi. È del resto ovviamente insostenibile,
siccome la riconsiderazione è una facoltà che spetta esclusivamente all’Ufficio
(art. 17 cpv. 4 LEF), sicché non può essergli imposta dall’autorità di
vigilanza, la quale deve semmai essa stessa riformare o annullare il
provvedimento impugnato.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai ricorsi di RI 1 e RI 2 sono
congiunte.
2.
Il
ricorso di RI 1 (inc. 15.2023.129) è respinto.
3.
Il
ricorso di RI 2 (inc. 15.2023.132) è respinto.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.