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Decisione

15.2023.129

Ricorso contro due precetti esecutivi per crediti di risarcimento danni. Preteso abuso di diritto. Domanda d’imporre all’ufficio d’esecuzione la riconsiderazione del provvedimento impugnato

3 aprile 2024Italiano12 min

scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 29 novembre e l’11 dicembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Uffi­­cio

Source ti.ch

Incarti n.

15.2023.129

15.2023.132

Lugano

3 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 14 e 21 dicembre 2023 di

RI 1

RI 2, __________

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 29 novembre e l’11 dicembre 2023 nelle

esecuzioni n. __________ e __________ pro­mosse in via solidale nei

confronti dei ricorrenti da

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 29 novembre e l’11 dicembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Uffi­­cio

d’esecuzione (UE), PI 1 ha escusso i conviventi RI 1 e RI 2 per l’incasso da

ognu­no di loro in via solidale di fr. 49'284.50 oltre agli interessi del

5% dal 1° gennaio 2017 (indicando quale causa del credito: “Truffa PI 2 Precetto n. __________2”) e fr. 50'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2017

(per “Risarcimento danno

morali e materiali” oltre a, nel secondo precetto, “+ spese Avv.”).

Entrambi gli escussi hanno interposto opposizione alla rispettiva esecuzione.

B. Con

due ricorsi del 14 e 21 dicembre 2023, di contenuto in gran parte identico, RI

1 e RI 2 chiedo­no in via preliminare di far ordine all’UE di riconsiderare “il provvedimento impugnato”, ossia il precetto esecutivo emesso nei rispettivi confronti, e, in

caso di mancata riconsiderazione, di ordinarne la cancellazione provvisoria “nelle more” della

decisione sui ricorsi, e in via principale di accertare la nullità della

domanda d’esecu­­zione e del precetto esecutivo che li concernono nonché la

loro immediata “cancellazione”, protestate in ogni ipotesi tasse, spese e ripetibili.

C. Con

osservazioni del 29 dicembre 2023 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si

è riconfermato nel proprio operato. Con repliche spontanee del 22 gennaio 2024

i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica degli atti impugnati emessi il 29 novembre e l’11 dicembre 2023

dall’UE, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

Vertendo

su precetti esecutivi che riguardano la stessa pretesa fatta valere in via

solidale, le due procedure in oggetto, relative a ricorsi motivati in modo a

grandi linee analogo, possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1

LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi

restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

2.

In

via principale i ricorrenti sostengono che i precetti esecutivi sono

manifestamente abusivi per più motivi e ne chiedono la cancellazione per non

rovinare la propria reputazione. Essi rilevano che il precetto esecutivo n. __________2

indicato nella causale dei precetti oggetto dei ricorsi riguarda solo RI 2, ma

che l’escutente non ne è PI 1 bensì PI 2, e finora egli non ha mai comunicato l’avvenuta

cessione del credito in questione, sicché

non ha alcun titolo per richiederne il pagamen­to. RI 1 precisa che la

sua estraneità a tale pretesa è già stata confermata in una convenzione del 17

settembre 2012 firmata da PI 2 e RI 2 e sancita da questa Camera in una

decisione del 5 agosto 2014, in cui la sua opposizione a un’esecuzione avviata

da PI 2 è stata mantenuta. Secondo la ricorrente, l’escutente usa lo strumento

dell’e­-secuzione per colpire la sua reputazione professionale, avendo lei

chiesto l’iscrizione all’albo dei fiduciari. I ricorrenti reputano di “so-lare evidenza”

che il comportamento dell’escutente nulla abbia a che vedere con l’incasso del

credito, ma punti solo ed esclusivamente a gettare fango sulla loro reputazione al solo scopo di portare avanti non si

capisce quale battaglia personale contro RI 2. A detta dei ricorrenti,

anche se l’escutente dovesse produrre in questa procedura la cessione della pretesa di PI 2, il precetto esecutivo

contro la ricorrente sarebbe da considerare un venire

contra factum proprium alla luce dell’accordo del 2012, mentre nei confronti del ricorrente

la sostituzione dell’asse­­rito creditore non sarebbe opponibile poiché la

cessione non gli è stata notificata.

Nelle sue osservazioni ai ricorsi, PI 1 pretende

di essere stato complice inconsapevole della truffa architettata da RI 2 nei

confronti di PI 2 facendosi passare quale amministratore fiduciario della ditta

__________ della compagna, RI 1. Allega di essere stato punito come

complice (inconsapevole) di tale truffa e di essersi visto notificare un precetto esecutivo da PI 2 per il maltolto che

il ricorren­te si era impegnato a restituire con convenzione transattiva

del 17 settembre 2012. Rimprovera alla

ricorrente di non essersi informa­ta meglio sull’operato del compagno

quale amministratore della sua ditta e sulla provenienza dei soldi serviti per

la ristrutturazione della sua casa, sapendo ch’egli non lavorava. Secondo lui,

la ricorrente avrebbe dovuto denunciare la truffa perpetrata nei confronti suoi

e di PI 2. Scrive di voler denunciare i ricorrenti per aver prodotto un

documento falso nella procedura davanti alla CEF, in cui è stato menzionato

come un avvocato rappresentante della ditta della ricorrente, la quale si

riconosceva debitrice di PI 2. Chiede che

il precetto esecutivo n. __________2 venga cancellato e che gli venga

riconosciuto “il danno sia penale, che finanziario, morale ecc. …”

Nelle

proprie osservazioni l’UE chiede la reiezione dei ricorsi, ritenendo che le

loro censure riguardano esclusivamente il merito dei crediti posti in

esecuzione, questione che esula dalla sua competenza.

Nella

sua replica spontanea RI 1 ribadisce la tesi secondo cui PI 1 si sarebbe

macchiato di un venire contra

factum proprium, mentre RI 2 rileva come sia lo stesso

escutente a dichiarare di voler usare lo strumento dell’e­­secuzione non per l’escussione

di un credito, bensì quale “legge del taglione” per farsi cancellare il

precetto esecutivo n. __________2 e

ripulire la fedina penale.

3.

La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente

abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può

essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemen­te dalla reale esistenza

del credito (DTF 125 III 149 consid. 2/a; 113

III 2 consid. 2/b; sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 con­sid. 4.1).

Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa

dedotta in ese­cuzione (DTF 140 III 481 consid. 2.3.1, pag. 483).

Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la

minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (DTF

115.

III 18 consid. 3/b; sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve

– sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto

eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (già citata DTF 115

III 18 consid. 3/b e 3/c).

3.1

Per

il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa

dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto

(art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 2 consid. 2/b, pag. 4, e

102.

III 1 consid. 1/b, pag. 5), a meno che il creditore persegua in modo

evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova

diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai

chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamen­­to giudiziario del

credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di

ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione

o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore

(sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I

190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le

aspettative che l’escusso poteva legittimamente fonda­re sul comportamento

adottato in precedenza dall’escutente (venire

contra factum proprium, già citata DTF

140.

III 481 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto

ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal

diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del

Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012,

173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; già citata 15.2021.108 consid. 3.1).

3.2

L’ufficio

d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti

esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale

competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF). Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo

genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv.

3.

lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi

di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2),

che permette al­l’escusso di

bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in mo­do relativamente

semplice e veloce (già citata 15.2021.108 consid.

3.2

e il rinvio).

3.3

Nella

fattispecie, contrariamente a quanto allegano i ricorrenti, PI 1 non si

professa cessionario delle pretese di PI 2 nei confronti del ricorrente, ma

chiede che gli venga riconosciuto “il danno sia penale,

che finanziario, morale ecc. …” derivante dalle conseguenze per lui della “truffa” commessa dal

ricorrente a danno di PI 2 per il tramite della ditta della compagna, e più

precisamente l’importo (di fr. 49'284.50) dell’attestato di carenza di

beni n. __________2 ottenuto da PI 2 a carico suo (doc. 1) facendo valere il

rimborso di € 45'000.– a lei riconosciuto da RI 2 (doc. 2), oltre a un

risarcimento per danni morali e materiali di fr. 50'000.–, segnatamente per essere

stato condannato in base agli stessi fatti per tentativo di truffa, a suo dire

inconsapevole. Lo scopo dichiarato dall’escutente è pertanto l’in­­casso di quelle

due pretese. Che siano fondate è una questione, sostanziale, che non rientra

nella competenza né dell’UE, né della Camera.

3.4

Ad ogni modo, stante la giustificazione data da PI

1.

alle pretese da lui poste in esecuzione, l’inesistenza di una cessio­ne del

credito di PI 2 è senza rilievo. Ne segue che anche la censura della ricorrente

fondata su un preteso venire

contra factum proprium dell’escutente cade ne vuoto, siccome la convenzio­ne transattiva del 17

settembre 2012 firmata da PI 2 e RI 2 (doc. D), che constata l’estraneità di RI

1.

alla fattispecie, non è opponibile a PI 1. Non si giunge a un’altra

conclusione neppure in base alla senten­za 14.2014.63 emessa il 5 agosto 2014

da questa Camera (doc. C), poiché è una decisione di rigetto dell’opposizione,

che per natura non può accertare l’estraneità della ricorrente, e difatti si

limita ad appurare che il riconoscimento di debito firmato da RI 2 e dall’“avv.”

PI 1 a favore di PI 2 per conto di una

ditta con un nome simile (“studio Fiduciario CS consulting Swiss”), ma non identico a quella di RI 1, non

adempie ai requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF e non è attribuibile a quest’ultima

in mancanza di prova di un rapporto di rappresentanza con i firmatari (consid.

6.2

e 6.4). Determinante per il giudizio odierno, comunque sia, è che PI 1 ha

chiarito di voler procedere anche contro la ricorrente, che tiene

corresponsabile dei danni di cui chiede il risarcimento. Non ci si trova

pertanto in un caso in cui l’escutente ammette di non procedere nei

confronti del vero debitore (v.

sopra consid. 3.1).

3.5

Non

può infine essere seguito il ricorrente laddove, nella replica spontanea,

asserisce che è lo stesso escutente ad aver dichiarato nelle

osservazioni al ricorso di voler usare lo strumento dell’ese­­cuzione non per l’escussione

di un credito, bensì quale “legge del taglione” per farsi cancellare il

precetto esecutivo n. __________2 e

ripulire la fedina penale. Non si disconosce che PI 1 abbia espresso anche questi scopi, ma non risulta che intenda

raggiungerli per mezzo dei precetti esecutivi impugnati. Ha infatti dichiarato

di voler denunciare penalmente i ricorrenti per la truffa per la quale ritiene

di essere stato ingiustamente condannato. Quanto all’annullamento del precetto

esecutivo n. __________2,

non è nel potere dei ricorrenti di acconsentirvi, siccome non sono escutenti,

ma PI 1 potrebbe ottenerlo se grazie all’incasso da loro della pretesa di 49'284.50 posta in esecuzione estinguesse

l’ese­­cuzione in questione.

3.6

Ambedue

i ricorsi vanno pertanto respinti. Diventa così senza oggetto la conclusione preliminare dei ricorrenti volta a far ordine al­l’UE di riconsiderare i precetti esecutivi impugnati,

e, in caso di mancata riconsiderazione, di ordinarne la cancellazione

provvisoria “nelle more” della decisione sui ricorsi. È del resto ovviamente insostenibile,

siccome la riconsiderazione è una facoltà che spetta esclusivamente all’Ufficio

(art. 17 cpv. 4 LEF), sicché non può essergli imposta dall’autorità di

vigilanza, la quale deve semmai essa stessa riformare o annullare il

provvedimento impugnato.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai ricorsi di RI 1 e RI 2 sono

congiunte.

2.

Il

ricorso di RI 1 (inc. 15.2023.129) è respinto.

3.

Il

ricorso di RI 2 (inc. 15.2023.132) è respinto.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.