15.2023.13
Minimo di esistenza. Mancanza di giustificativi di pagamento per i premi di cassa malati e i contributi di mantenimento per i figli. Importo base per conviventi senza figli in comune
25 maggio 2023Italiano7 min
gennaio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla
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Incarto n.
15.2023.13
Lugano
25 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella
composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10
febbraio 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, relativo alle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________
e __________ (gruppo n. 21) e __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ (gruppo n. 22) promosse nei confronti del
ricorrente da
PI 1,
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
PI 4,
(rappresentato dall’ )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
summenzionate esecuzioni promosse dalla PI 1, dalla Confederazione Svizzera,
dallo Stato del Cantone Ticino e dal Comune PI 4 nei confronti di RI 1, il 31
gennaio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla
base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
2'239.55
Indennità di disoccupazione
Totale
fr.
2'239.55
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
850.00
Convive con la signora PI 5
Affitto
fr.
800.00
Affitto CHF 1600.00 (convive con la signora PI 5)
Ricerca d’impiego
fr.
100.00
Totale
fr.
1'750.00
L’UE
ha quindi pignorato presso la Cassa disoccupazione PI 6 l’importo eccedente fr. 1'750.–
(indicativamente fr. 489.55) sempre dal 31 gennaio 2023.
B. Con
ricorso del 10 febbraio 2023 RI 1 s’aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendo in sostanza di computare nel suo minimo d’esistenza altre spese e di
aumentare l’importo di base.
C. Nelle
sue osservazioni del 14 febbraio 2023 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare
la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 31 gennaio 2023 dall’UE, il
ricorso presentato il 10 febbraio 2023 è in linea di principio ricevibile (art.
17.
LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio
alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19
consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF). Le parti
interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito
l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di circostanze
ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione
personale (in particolare sul loro minimo esistenziale), specie se è fuori dal
comune (DTF 123 III 329 consid. 3). La parte che si prevale di un fatto deve
sopportare le conseguenze della mancata prova dello stesso (sentenza della CEF
15.2022.26
del 16 marzo 2022, consid. 2 e i rinvii).
3.
Il
ricorrente rimprovera anzitutto all’UE di non aver computato i premi di cassa malati
di fr. 570.– al mese né i contributi di mantenimento di almeno fr. 400.–
mensili a favore dei suoi figli. Sennonché, come rileva a ragione l’Ufficio
nelle proprie osservazioni, l’insorgente non ha prodotto alcun documento a
giustificazione di siffatte spese. In particolare, non ha consegnato all’Ufficio
né allegato al ricorso la “convenzione
alimentare redatta da un giudice”, cui accenna nel gravame e che, a
suo dire, stabilisce i contributi di mantenimento per i suoi figli e nemmeno ne
ha dimostrato l’effettivo pagamento, sicché non se ne può tenere conto nel
calcolo del minimo esistenziale (sopra consid. 2 i.f.). In mancanza di giustificativi,
lo stesso discorso vale per i premi di cassa malati obbligatoria, fermo
restando che con e-mail del 31 gennaio 2023 la PI 1, cassa malati dell’escusso,
ha confermato ch’egli non paga i premi correnti, circostanza rimasta
incontestata. Su tali punti il ricorso si rivela pertanto infondato.
4.
RI
1.
lamenta inoltre che secondo i calcoli dell’organo
esecutivo, egli sarebbe tenuto a “vivere con uno spillatico di fr. 850.–”, mediante il quale dovrebbe non solo pagare
le spese relative alla cassa malati e ai contributi alimentari, ma anche provvedere al suo sostentamento. A suo
parere, seguendo il ragionamento dell’Ufficio, egli si troverebbe così a dover vivere
“con un importo
finanziario inferiore rispetto a
quanto definito come minimo vi-tale per le persone a beneficio di prestazioni
di sostegno sociale”. Anche tale censura cade tuttavia nel
vuoto, giacché la base mensile di fr. 850.– è destinata a coprire solo le
spese di mantenimento dell’escusso (Tabella, ad I) e non i premi della cassa malati
e i contributi alimentari ai figli, che non sono stati presi in considerazione
poiché il ricorrente non ha provato il loro regolare pagamento (sopra consid.
3).
Per
quanto attiene all’importo di base computato nella decisione impugnata, l’UE ha
accertato che l’escusso convive con PI 5, ch’essi non hanno figli in comune e
dispongono entrambi di un reddito sufficiente a pagare la metà delle spese
comuni, circostanze che il ricorrente non ha contestato, sicché l’Ufficio ha rettamente
stabilito in fr. 850.– il minimo di base (ovvero la metà dell’importo di fr. 1'700.–
previsto per coniugi, due persone che vivono in regime di unione domestica
registrata o per una coppia con figli in comune [v. Tabella, punto I/3 e I i.f.]), conformemente alla giurisprudenza,
secondo cui l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in
concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di
regola alla metà di quello previsto per coniugi (DTF 130 III 767 consid. 2.2), nella
misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri redditi all’altra
metà delle spese comuni (sentenza della CEF 15.2014.48 del 25 luglio 2014,
consid. 3.1), ciò che è il caso nella fattispecie. Del resto, è proprio nel
solco di tale giurisprudenza che l’Ufficio
ha riconosciuto all’escusso soltanto la metà delle spese di locazione a suo
carico (fr. 800.– anziché fr. 1'600.–), posta ch’egli non ha criticato.
La sorte del ricorso è dunque segnata.
5.
Stante
l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle controparti né
il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.