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Decisione

15.2023.130

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Scarna motivazione e assenza di prove

13 marzo 2024Italiano5 min

in assenza di una decisione giudiziaria contraria o di un ritiro dell’esecuzione,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.130

Lugano

13 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 novembre 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Acquarossa, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 7 novembre

2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla Serafe AG, Pfäffikon

SZ)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto

esecutivo n. __________ emesso il 25 maggio 2023 dalla sede di Acquarossa

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la Confederazione Svizzera ha escusso RI 1 per

l’incasso del canone radiotelevisivo di fr. 1'090.– complessivi per il periodo

dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2023;

che

dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata

dall’escutente, dopo aver accertato che l’opposizione interposta dall’escusso

al precetto esecutivo era stata rigettata in via definitiva dalla stessa

escutente con decisione del 22 agosto 2023, il 7 novembre 2023 l’UE ha emesso

l’avviso di pignoramen­to per il 20 giugno 2024;

che

con il ricorso in esame, del 13 novembre 2023, RI 1 respinge “integralmente la vostra procedura e richiesta

menzionata”, chiedendo all’UE d’informarsi sui suoi

scritti passati inviati all’escutente;

che

secondo lui l’UE non può “imporre

procedimenti & pagamenti” se tali sono al suo

giudizio arbitrari;

che

con scritto del 14 novembre 2023 l’UE ha trasmesso al ricorrente la decisione

Fatti

di rigetto dell’opposizione, precisando che non risultava essere stato

presentato un ricorso all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), sicché

in assenza di una decisione giudiziaria contraria o di un ritiro dell’esecuzione,

essa andava proseguita;

che a fronte della risposta 15 novembre 2023 del

ricorrente, il qua­le ha chiesto all’UE di riformulare le sue richieste “in modo esplicito e tradizionale”, il

17 novembre l’UE ha impartito al ricorrente un termine di dieci giorni per

rimediare alla mancanza delle allegazioni e degli allegati stabiliti dall’art.

7 cpv. 5 LPR;

che con scritto del 5 dicembre 2023 RI 1 ha

nuovamen­te richiesto all’UE di “tradurre tutto

quanto in maniera leggibile e recepibile”;

che

secondo l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), l’atto di ricorso deve

indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova già

disponibili;

che nel caso in esame RI 1 si limita a qualificare

la pro­cedura esecutiva come arbitraria senza indicarne il motivo in mo­do

intellegibile, se non con un enigmatico rinvio a una “procedura

d’incasso contro la citata richiedente” e,

nello scritto del 15 novembre, a una non meglio definita “doppia

imposizione”;

che

risulta d’altronde illegittima la sua richiesta all’UE d’informarsi sui suoi

scritti passati inviati all’escutente, giacché spettava invece a lui, in virtù

dell’art. 7 cpv. 2 lett. c LPR, produrre i mezzi di prova disponibili;

che

ad ogni modo l’unico compito spettante all’UE secondo la leg­ge in sede di

continuazione dell’esecuzione è quello di verificare la regolarità formale

della domanda di prosecuzione dell’esecuzione – non contestata da RI 1 – e

Considerandi

l’esistenza di una decisione esecutiva di rigetto dell’opposizione (cfr. art.

89.

LEF);

che

nel caso specifico RI 1 non ha dimostrato – e invero neppure allegato – di aver

impugnato la decisione di rigetto della sua opposizione del 22 agosto 2023,

sicché l’emissione del­l’avviso di pignoramento impugnato risulta fondata;

che

RI 1 abbia per avventura contestato il credito posto in esecuzione in altri

modi o promosso a sua volta un’esecuzione contro l’escutente è senza rilievo

per la decisione odierna, poiché avrebbe dovuto fare valere i suoi motivi di

contestazione mediante un ricorso all’UFCOM avverso la decisione del 22 agosto

2023, come indicato in fondo alla medesima;

che

nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che

stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odier­no all’escutente

e neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a Mauro .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.