15.2023.130
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Scarna motivazione e assenza di prove
13 marzo 2024Italiano5 min
in assenza di una decisione giudiziaria contraria o di un ritiro dell’esecuzione,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.130
Lugano
13 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 novembre 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Acquarossa, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 7 novembre
2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dalla Serafe AG, Pfäffikon
SZ)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 25 maggio 2023 dalla sede di Acquarossa
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la Confederazione Svizzera ha escusso RI 1 per
l’incasso del canone radiotelevisivo di fr. 1'090.– complessivi per il periodo
dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2023;
che
dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata
dall’escutente, dopo aver accertato che l’opposizione interposta dall’escusso
al precetto esecutivo era stata rigettata in via definitiva dalla stessa
escutente con decisione del 22 agosto 2023, il 7 novembre 2023 l’UE ha emesso
l’avviso di pignoramento per il 20 giugno 2024;
che
con il ricorso in esame, del 13 novembre 2023, RI 1 respinge “integralmente la vostra procedura e richiesta
menzionata”, chiedendo all’UE d’informarsi sui suoi
scritti passati inviati all’escutente;
che
secondo lui l’UE non può “imporre
procedimenti & pagamenti” se tali sono al suo
giudizio arbitrari;
che
con scritto del 14 novembre 2023 l’UE ha trasmesso al ricorrente la decisione
Fatti
di rigetto dell’opposizione, precisando che non risultava essere stato
presentato un ricorso all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), sicché
in assenza di una decisione giudiziaria contraria o di un ritiro dell’esecuzione,
essa andava proseguita;
che a fronte della risposta 15 novembre 2023 del
ricorrente, il quale ha chiesto all’UE di riformulare le sue richieste “in modo esplicito e tradizionale”, il
17 novembre l’UE ha impartito al ricorrente un termine di dieci giorni per
rimediare alla mancanza delle allegazioni e degli allegati stabiliti dall’art.
7 cpv. 5 LPR;
che con scritto del 5 dicembre 2023 RI 1 ha
nuovamente richiesto all’UE di “tradurre tutto
quanto in maniera leggibile e recepibile”;
che
secondo l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), l’atto di ricorso deve
indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova già
disponibili;
che nel caso in esame RI 1 si limita a qualificare
la procedura esecutiva come arbitraria senza indicarne il motivo in modo
intellegibile, se non con un enigmatico rinvio a una “procedura
d’incasso contro la citata richiedente” e,
nello scritto del 15 novembre, a una non meglio definita “doppia
imposizione”;
che
risulta d’altronde illegittima la sua richiesta all’UE d’informarsi sui suoi
scritti passati inviati all’escutente, giacché spettava invece a lui, in virtù
dell’art. 7 cpv. 2 lett. c LPR, produrre i mezzi di prova disponibili;
che
ad ogni modo l’unico compito spettante all’UE secondo la legge in sede di
continuazione dell’esecuzione è quello di verificare la regolarità formale
della domanda di prosecuzione dell’esecuzione – non contestata da RI 1 – e
Considerandi
l’esistenza di una decisione esecutiva di rigetto dell’opposizione (cfr. art.
89.
LEF);
che
nel caso specifico RI 1 non ha dimostrato – e invero neppure allegato – di aver
impugnato la decisione di rigetto della sua opposizione del 22 agosto 2023,
sicché l’emissione dell’avviso di pignoramento impugnato risulta fondata;
che
RI 1 abbia per avventura contestato il credito posto in esecuzione in altri
modi o promosso a sua volta un’esecuzione contro l’escutente è senza rilievo
per la decisione odierna, poiché avrebbe dovuto fare valere i suoi motivi di
contestazione mediante un ricorso all’UFCOM avverso la decisione del 22 agosto
2023, come indicato in fondo alla medesima;
che
nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che
stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno all’escutente
e neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a Mauro .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.