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Decisione

15.2023.133

Minimo d’esistenza. Contestazioni sulla determinazione del reddito. Doppia economia domestica. Spese di trasferta con l’auto e leasing. Spese legate alla salute, di vestiario, vitto e per pasti fuori casa. Imposte. Premi di cassa malati

27 marzo 2024Italiano13 min

(es. n. ) nei confronti di RI 1, il 5 luglio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha allestito il seguente

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.133

Lugano

27 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 dicembre 2023 di

RI 1

(patrocinato dall’ PR 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 1, promosse nei

confronti del ricorrente da

PI 4,

(rappresentata dalla RA 3, )

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 5,

PI 6,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 1,

promosse dalla PI 4 (es. n. , e ), dallo Stato del Cantone Ticino (es.

n. ), dalla PI 5 (es. n. ) e dall’PI 6

(es. n. ) nei confronti di RI 1, il 5 luglio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha allestito il seguente

calcolo dell’eccedenza

pignorabile a carico dell’escusso:

Redditi

Debitore

fr.

2'800.00

Cassa disoccupazione __________

Totale

fr.

2'800.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Ricerca d’impiego­

fr.

100.00

Totale

fr.

1'300.00

L’UE

ha quindi pignorato presso la Cassa disoccupazione __________ l’importo

eccedente fr. 1'300.– (indicativamente 1'500.–) dal 5 luglio 2023.

B. Dopo

un nuovo interrogatorio del debitore il 23 ottobre 2023, venuto a conoscenza ch’egli

aveva ricominciato a lavorare, il 21 dicembre 2023 l’Ufficio ha proceduto alla

seguente revisione del computo:

Redditi

Debitore

fr.

5'726.60

PI 7

Totale

fr.

5'726.60

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'000.00

comprensivo di spese accessorie

Totale

fr.

2'200.00

L’organo

esecutivo ha pertanto pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, l’PI

7 con sede a __________, l’ammontare eccedente fr. 2'200.–

(indicativamente fr. 3'526.60) dal 21 dicembre 2023.

C. Preso

atto del nuovo calcolo, con ricorso del 27 dicembre 2023 RI 1, rappresentato

dal patrigno RA 1, ha chiesto di rettificarlo, nel senso di limitare l’eccedenza

pignorabile a fr. 1'000.– mensili.

D. Accertato

che RA 1 non risulta essere un rappresentante riconosciuto ai sensi dell’art.

15 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), mediante ordinanza del 29 dicembre

2023 il presidente della Camera ha assegnato a RI 1 un termine di dieci giorni

per munirsi di un rappresentante riconosciuto o per ratificare il ricorso, firmandolo

di proprio pugno, pena la sua irricevibilità.

E. Con

osservazioni dell’11 gennaio 2024 l’UE ha chiesto alla Came­ra di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile, senza procedere a ulteriori

atti istruttori.

F. Il

12 gennaio 2024 RI 1 ha trasmesso un complemento al ricorso munito della

procura a favore dell’ PR 1, riconfermandosi sostanzialmente nelle richieste

ricorsuali. Egli ha pure chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo al

gravame.

G. Tramite

osservazioni del 16 gennaio 2024 l’Ufficio ha ribadito le sue conclusioni,

rimettendosi al giudizio della Camera per quanto attiene alla concessione dell’effetto

sospensivo.

H. Mediante

replica spontanea del 30 gennaio 2024 il ricorrente ripropone sostanzialmente le

proprie conclusioni, come pure l’UE nella duplica del 1° febbraio 2024.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emes­so il 21 dicembre 2023 dall’UE, ovvero durante le ferie natalizie (dal 18

dicembre al 1° gennaio 2024: art. 56 n. 2 LEF), il ricorso presentato il 27

dicembre 2023 è in linea di principio ricevibile da questo punto di vista, come pure il complemento inoltrato il 12 gen­naio

2024, il termine di dieci giorni giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, iniziato a

decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49

III 76), ossia martedì 2 gennaio 2024, essen­do scaduto proprio venerdì 12

gennaio 2024.

Mediante

l’atto di complemento al ricorso RI 1 ha prodotto anche la procura a favore di

un rappresentante riconosciuto nel senso dell’art. 15 LPR, rispettando così il

termine assegnatogli con l’ordinanza del 29 dicembre 2024, sicché pure su

questo punto il ricorso risulta ammissibile.

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono deter-minare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid.

4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

Il

ricorrente contesta anzitutto all’UE di aver considerato un reddito di fr. 5'726.60

al mese, allorquando – a suo dire – egli percepisce uno stipendio mensile lordo

di fr. 5'500.–, pari a fr. 4'567.80 netti. Fa notare in proposito che

l’Ufficio non ha tenuto conto del fatto che nel conteggio di salario del

novembre 2023, su cui si è fondato per il calcolo del minimo esistenziale, è

pure inclusa la quota proporzionale della 13a mensilità calcolata in

funzione dei tre precedenti mesi d’attività. A mente dell’insorgente, il

salario determinante per il pignoramento dev’essere quindi rettificato in fr. 4'567.80,

come emerge dal conteggio di dicembre 2023 allegato al ricorso. Tale

censura s’avvera però infondata, l’Ufficio non avendo pignorato una quota

fissa, ma la parte del reddito netto eccedente il minimo d’esistenza di fr. 2'200.–,

motivo per cui è irrilevante la determinazione esatta del salario

netto. La datrice di lavoro dell’escusso è infatti tenuta

a versarne all’Ufficio unicamen­te la quota che supera il minimo d’esistenza

(sentenza della CEF 15.2020.134 del 12 aprile 2021, consid. 3).

4.

RI

1.

sostiene inoltre che vanno computati i costi supplementari dovuti alla doppia

economia domestica a suo carico, spiegando di aver mantenuto il domicilio nel

Canton Ticino, nonostante lavori nel Canton Z__________. Specifica al riguardo di

rientrare ogni fine settimana in Ticino, o meglio presso il domicilio dei suoi genitori a __________, ai quali versa fr. 350.–

al mese, quale quota parte delle spese d’alloggio, come si evince dagli

estratti bancari da lui prodotti (doc. G). Anche tale critica non trova sorte

migliore, dal momento che l’escusso ha deciso di mantenere una doppia economia

domestica unicamente per scelta e comodità proprie e non perché vi è tenuto ad

esempio per obblighi legali di mantenimento o d’assistenza nei confronti della

sua famiglia o di parenti. In altre parole, RI 1 non ha dimostrato che il costo

supplementare di fr. 350.– mensili è una spesa assolutamente

indispensabile nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF. Malgrado egli abbia tutto il

diritto di rientrare in Ticino ogni fine settimana, come sostiene nella replica

spontanea, tale scelta non può farsi a discapito dei suoi creditori, ragione

per cui anche sotto questa prospettiva il ricorso si rivela infondato.

5.

L’insorgente

reputa altresì che debbano essere incluse nel calcolo le spese di trasferta cui

egli fa fronte per recarsi mediante un autoveicolo privato dal luogo di

domicilio (L__________) a quello di soggiorno settimanale (D__________), precisando

di condividere i costi di viaggio con un conoscente, al quale paga fr. 304.–

al mese. Siccome – a sua detta – la doppia economia domestica è inevitabile, i

costi di trasferta effettivi vanno giocoforza pure inseriti nel minimo d’esistenza.

Ora, già si è detto che la doppia economia domestica è una mera scelta di comodo

dell’escusso (consid. 4), non un obbligo legale, motivo per cui nella

fattispecie nemmeno le spese di trasferta possono essere considerate

assolutamente indispensabili, fermo restando che RI 1 non ne ha comunque comprovato

l’effettivo e regolare pagamento mediante giustificativi (sopra, consid. 2 i.f.).

Pure tale contestazione cade quindi nel vuoto.

6.

Nel

ricorso RI 1 fa anche valere che occorre tener conto della franchigia dell’assicurazione

malattie di fr. 83.35 (fr. 1'000.– / 12 mesi), delle imposte di fr. 30.–

calcolate sul suo reddito del 2023, delle spese di vestiario di fr. 30.–, dei

costi per l’igiene personale di fr. 20.– e del vitto di fr. 1'150.– (fr. 50.–

al giorno x 23 giorni lavorativi). Riguardo a quest’ultima spesa, nel

complemento egli precisa che per i pasti fuori casa l’importo va corretto in fr. 202.50

mensili, vale a dire fr. 9.–/giorno, come da prassi dell’UE.

6.1

Va

ricordato in primo luogo che le spese di sostentamento, abbigliamento,

biancheria e igiene fanno già parte del minimo di base di fr. 1'200.– per

il debitore che vive da solo (v. Tabella, ad I/1) e non possono dunque essere

computate separatamente in doppio.

6.2

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese

indispensabili non rientrano inoltre le imposte (DTF 140

III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, ad III), che non sono spese

esistenziali e non devono essere privilegiate rispetto ad altri crediti per

prestazioni non esistenziali a favore dell’escusso (sentenza

della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023 consid. 4.).

6.3

Per

quanto attiene all’ammontare della franchigia dell’assicura­­zione malattia, è

vero che può essere in principio incluso nel minimo vitale, ma solo se è certo

che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che

superano tale importo, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF

129.

III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2023.117

del 13 marzo 2024, consid. 3.1; Ochsner,

in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 144

e 145 ad art. 93 LEF), circostanze che l’escusso non ha dimo­strato e

neppure allegato. E nemmeno ha del resto comprovato il pagamento effettivo e

regolare di siffatti costi (sopra, consid. 2 i.f.), sicché non si

possono computare.

6.4

Infine,

le spese per pasti fuori casa non sono riconosciute automaticamente per il solo

fatto che il debitore esercita una professione o un mestiere, bensì solo ove si

tratti di spese indispensabili connesse all’esercizio della professione o del

mestiere e non sia­no già a carico del datore di lavoro (v. Tabella, ad

II/4/b). Nel caso concreto, RI 1 si è limitato a sostenere che tali costi devono

essere ammessi per prassi, ma non ha giustificato i motivi per cui non è in

grado di consumare i pasti a casa. Stando così le cose, le spese in questione

non possono dunque essere considerate nel minimo d’esistenza.

7.

L’insorgente

è inoltre del parere che il leasing di beni impignorabili giusta l’art. 92 cpv.

1.

n. 3 LEF, come – secondo lui – è il caso delle rate dell’autoveicolo che sostiene

di aver “a suo tempo acquistato

per trasferimenti

professionali”, debba pure essere riconosciuto nel

minimo vitale a concorrenza di fr. 630.25 mensili. Senonché, egli si è

limitato a produrre le cedole di versamento riferite ai mesi dal dicembre 2023

al maggio 2025, senza dimostrare l’effettivo pagamento di quelle scadute (sopra,

consid. 2.1 i.f.). D’altronde,

neppure è dato di sapere se l’escusso sia effettivamente detentore di un

veicolo, dal momento che secondo accertamenti svolti dall’UE mediante l’applicativo

della Sezione della circolazione, non risultano vetture immatricolate a suo

nome nel Canton Ticino (v. osservazioni del 1° febbraio 2024 dell’Ufficio, pag.

2). Inoltre, il ricorrente non ha fornito indicazioni sul modello di veicolo acquistato

e soprattutto sui motivi per cui ne ha assolutamente bisogno “per trasferimenti professionali” anziché servirsi ad esempio dei mezzi pubblici. D’altronde egli

nemmeno spiega per quale ragione, da una parte, condivide il veicolo di un

conoscente per recarsi setti-manalmente a D__________ (sopra, consid. 5) e,

dall’altra, utilizzerebbe la sua autovettura per i trasferimenti al lavoro. In

assenza di prove e persino d’indizi credibili a sostegno del carattere

indispensabile della spesa in questione e del suo effettivo pagamen­to, il

ricorso s’avvera inconsistente anche su questo punto.

8.

Il

ricorrente pretende infine che venga computato il premio mensile di cassa malati

di fr. 465.65, rilevando in particolare nella replica che i premi sono

stati pagati retroattivamente e ch’egli si è impegnato a farvi fronte anche in

futuro. A sostegno della sua tesi, ha prodotto con la replica spontanea l’e-mail

29.

gennaio 2024, ove RA 1 ha comunicato a lui e in copia al suo patrocinatore

di aver anticipato, “come d’accordo”, in particolare il pagamen­to dei premi arretrati della PI 4 dei me­si

dall’ottobre 2023 al gennaio 2024, “da ripagare dopo il pignoramento in 24 rate da CHF 150.– in aggiunta

alla partecipazione ai costi di affitto” (doc. M).

Ora, a ben vedere, il ricorrente fonda le proprie richieste su fatti nuovi

inammissibili in questa sede, perché devono dapprima essere sottoposti all’UE

con un’istanza di revisione giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF (sentenza della CEF

15.2016.33

del 1° giugno 2016, consid. 6.2 e riferimento citato). La richiesta

del 30 gennaio 2024, limitatamente ai premi di cassa malati, va pertanto

trasmessa all’Ufficio quale istanza di revisione, non sen­za ricordare sin d’ora

a RI 1 che dovrà presentare all’organo esecutivo i giustificativi di pagamento

dei premi dall’inizio del pignoramento a oggi, così che l’UE possa valutare se

aggiungere tale spesa nel suo minimo di esistenza.

9.

Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di concessione del­l’effetto

sospensivo risulta senza oggetto e non è inoltre necessario notificare agli

escutenti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).

10.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

La richiesta di RI 1, contenuta nella replica

spon­tanea del 30 gennaio 2024, di computare nel minimo d’esistenza i

premi dell’assicurazione malattie obbligatoria è trasmessa all’Uf­ficio d’esecuzione

quale domanda di revisione del pignoramento.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione all’ PR 1, .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.