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Decisione

15.2023.15

Minimo di esistenza. Riconsiderazione parziale. Spesa per l’alloggio. Estensione del pignoramento dal salario alle indennità di disoccupazione; realizzazione di un credito salariale non adempiuto

19 giugno 2023Italiano13 min

aver arrotondato per eccesso il minimo d’esistenza dell’e­­scusso a fr. 3'333.–,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.15

Lugano

19 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso interposto il 13 gennaio 2023

dall’

avv. RI 1, IT – __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento valido quale

attestato di carenza beni (art. 115 LEF), emesso il 2 gennaio 2023 nell’esecuzione

n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

(c/o RA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta dell’attestato di carenza beni (ACB)

rilasciato a suo fa­vore il 3 novembre 2021 per fr. 5'157.05 nell’esecuzione

n. __________ diretta contro PI 1, il 2 maggio 2022 l’avv. RI 1 ha

chiesto alla sede di Mendrisio dell’Ufficio di esecuzione (UE) la continuazione

dell’esecuzione (alla quale è stato attribuito il n. __________) nei confronti

di PI 1 per l’incasso di fr. 5'157.05 oltre agl’interessi del 5% decorrenti

dal giorno stesso.

B. Il

15 dicembre 2022 l’Ufficio ha interrogato

la rappresentante del­l’escusso e proceduto al seguente calcolo del suo minimo

vitale:

Redditi

Debitore

fr.

3'333.00

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'350.00

Premio di assicurazione malattia

fr.

350.60

Altri

fr.

50.00

Vestiario

Altri

fr.

105.00

Lavori faticosi (Turni e festivi)

Altri

fr.

211.00

Pasti fuori domicilio

Altri

fr.

49.00

Abbonamento trasporto pubblico

Totale

fr.

3'315.60

Dopo

aver arrotondato per eccesso il minimo d’esistenza dell’e­­scusso a fr. 3'333.–,

constatato che non c’era alcun’eccedenza pignorabile, il 2 gennaio 2023 l’UE ha emesso un verbale di pignoramento valevole quale

ACB (art. 115 LEF).

C. Il

13 gennaio 2023, l’avv. RI 1 ha interposto ricorso contro il predetto verbale,

chiedendone l’annullamento, nel senso di ricalcolare il minimo esistenziale di PI

1, riducendo la posta per l’alloggio e stralciando quelle per “Vestiario”, “Lavori faticosi (Turni e festivi)” e “Pasti fuori

domicilio”, e ha postulato di conseguenza il pignoramento di una parte del salario dell’escus­­so, protestate tasse,

spese e ripetibili.

D. Il

21 febbraio 2023, l’Ufficio ha riconsiderato il minimo esistenziale di PI 1 nel

senso richiesto dall’avv. RI 1, salvo per la pigione, determinandolo in fr. 2'967.–.

Ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 2, l’importo

mensile eccedente il suo minimo d’esistenza a partire da quello stesso giorno. La

decisione non è stata impugnata.

E. Sempre

il 21 febbraio 2023, l’UE ha presentato le sue osservazio­ni al ricorso,

postulandone il parziale accoglimento, nel senso di annullare il verbale di

pignoramento e di pignorare il salario mensile di PI 1 nella misura in cui eccede

fr. 2'967.–. L’escusso non ha invece preso posizione.

F. Il

22 maggio 2023, l’Ufficio ha trasmesso alla Camera la lettera, mediante la

quale la PI 2 ha licenziato PI 1 con effetto al 31 marzo 2023, e le ha

comunicato che ad oggi egli non risulta iscritto a un Ufficio regionale di

collocamento, e pertanto non ha diritto a indennità di disoccupazione; ha

inoltre infor-mato la Camera che la datrice di lavoro non gli aveva ancora

versato alcunché.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 2 gennaio 2023 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Il

fatto che la PI 2 abbia licenziato PI 1 con effetto al 31 marzo 2023, ch’egli

non appaia ancora percepire indennità di disoccupazione e che la datrice di

lavoro non abbia tuttora versato alcunché all’Ufficio non rende il ricorso

senza oggetto. In effetti, se l’escusso dovesse iniziare a percepire indennità

di disoccupazione, il pignoramento di salario contestato si estenderebbe a tali

indennità (DTF 54 III 115 consid. 1-2; sentenza della CEF 15.2002.00044 del 22 gennaio 2003, consid. 10; Vonder

Mühll in: Basler Kommentar SchKG I, 3a ed. 2021, n. 53 ad

art. 93 LEF). D’altronde, l’UE deve ancora verificare se i salari di febbraio e

marzo 2023 hanno superato il minimo esistenziale (rettificato, v. sotto consid.

5) dell’escusso e nell’affermativa procedere all’incasso delle eccedenze e

della quota parte della tredicesima.

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; decisione del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3.

Stante

il provvedimento di riconsiderazione del 21 febbraio 2023, il ricorso è

divenuto senza oggetto per quanto riguarda le voci “Vestiario”,

“Lavori faticosi (Turni e festivi)” e “Pasti fuori domicilio”, ma non

per il supplemento per le spese locative (art. 24b cpv. 1 LPR; DTF 126

III 86, consid. 3; decisioni della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022, consid.

2, e 15.2010.2 del 14 gennaio 2010).

4.

Per

quanto riguarda la voce “Affitto”, nel ricorso l’avv. RI 1 ricorda dapprima che

l’escusso deve ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue

necessità e possibilità, e che la decurtazione della pigione può avvenire solo

dal primo termine di disdetta valido, salvo ch’esso sia eccessivamente lungo

oppure che l’escusso abbia concluso il contratto di locazione mentre il

pignoramento era imminente o in corso. Afferma quindi che una spesa di fr. 1'350.–

è eccessiva per chi vive da solo, come PI 1, sicché quest’ultimo deve cercare

una nuova abitazione meno costosa. Non esclude che l’escusso abbia concluso il

contratto di locazione nell’imminenza del pignoramento sfociato nel primo ACB.

Chiede pertanto che l’UE proceda “alla

decurtazio­ne proporzionale del canone di locazione in base all’accertamento di

quanto sopra esposto”.

4.1

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’a­­bitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2/a; 104 III 41

consid. 2; decisione della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1/a). L’importo

del canone di locazione va messo in relazione con il reddito del­l’escusso (DTF

104.

III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; decisione della CEF 15.2013.30 del 6

maggio 2013 consid. 9.3). Secondo l’esperienza comune, la pigione non dovrebbe

di principio assorbire più del terzo delle risorse dell’inquilino (sentenze

della CEF 15.2022.137 del 16 febbraio 2023, consid. 3.1, e 15.2016.22 del 5

luglio 2016, RtiD 2017 I 742 n. 42c, consid. 3.2/b).

Il

debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un

alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve

essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione

costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La

decurtazione del quantum può però essere operante solo nel rispetto dei

termini contrattuali (DTF 119 III 73), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF

129.

III 526 segg.) o salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio trop­po

costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; decisione del

Tribu-nale federale 5A_912/2018 del 16 gennaio 2019, consid. 3.1.2;

citata 15.2022.137 consid. 3, e decisione della CEF 15.2020.38 del 7 luglio

2020, consid. 3).

4.2

Nella

fattispecie, dall’incarto emergono due contratti di locazione. Il primo, di

durata indeterminata, concerne un appartamento di 2 ½ locali e prevede una

pigione mensile di fr. 1'270.– (spese accessorie comprese); può essere

disdetto con un preavviso di tre mesi per la fine di un mese di settembre. Il

secondo contratto, del­la durata di dodici mesi, concerne un posteggio

adiacente all’abi­tazione e stabilisce una pigione mensile di fr. 80.–; in

assenza di un’opposizione tre mesi prima dell’estinzione, alla fine di un mese

di settembre, esso si rinnova automaticamente per altri dodici me­si. La

conclusione di entrambi risale al 13 settembre 2020. Ora, dal ricorso non si

capisce se l’avv. RI 1 ha contestato solo la spesa per l’appartamento oppure

anche quella per il posteggio. Sennonché, egli non ha mai fatto distinzione tra

i due contratti e si è sempre riferito alla somma delle due pigioni (fr. 1'350.–)

(ricorso, pagg. 4-5); da parte sua, PI 1 non ha preso posizione. Si deve dunque

ritenere che la contestazione si esten­de a entrambe le pigioni.

4.2.1

Ciò

premesso, l’UE ha considerato nelle sue osservazioni al ricor­so che la pigione dell’appartamento dell’escusso, di fr. 1'270.–

men­sili, spese accessorie comprese, è adeguata ai suoi mezzi finanziari

ed è in linea con i prezzi medi della zona. Il ricorrente non ha replicato e

nel ricorso non ha indicato quale sia, secondo lui, l’am­montare non eccessivo

della pigione computabile nel caso concreto. Non pare quindi contestare che,

tenuto conto del prossimo stralcio della pigione per il garage (sotto consid.

4.2.2), la pigione di fr. 1'190.– mensili attuale (cui si aggiungono le

spese accessorie da anticipare nella misura di fr. 80.– mensili) sia

adeguata alla situazione dell’escusso. È del resto solo leggermente più elevata

del terzo del suo reddito medio, compresa la tredicesima mensilità (dell’8.33%

secondo il contratto di lavoro), e comunque inferiore alla pigione massima, di fr. 1'420.–

mensili, riconosciuta attualmente per le

persone che vivono da sole nella “regione 2”

(ove rientrano i Comuni delle categorie “urbana” e “intermedia”, come __________,

in base alla tipologia urbano-rurale 2012) nel quadro dell’erogazione delle

prestazioni complementari all’AVS e all’AI (art. 10 cpv. 1 lett. b n. 1 e 2 LPC

[RS 831.30] e 26 cpv. 2 OPC-AVS/AI [RS 831.301]) e delle prestazioni sociali cantonali (art. 9 cpv. 1 lett.

b Laps [RL 870.100]). Non sono pertanto dati validi motivi per scostarsi

dalla valutazione dell’Ufficio, fondata sulla sua esperienza locale, atta a

garantire la parità di trattamento degli escussi nel suo territorio di

competenza.

4.2.2

Per

quanto attiene alla pigione del posteggio, è principio giurisprudenziale e

dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile

rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene

dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è

necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119

III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per motivi medici (sentenza del

Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5, e della CEF

15.2019.59

del 23 ottobre 2019, consid. 4) o quando l’escusso lo utilizzi per

motivi d’ordine familiare come l’esercizio del diritto di visita (decisioni

della CEF 15.2022.41 del 2 settembre 2022, consid. 4.1.1, e 15.2021.19 del 31

marzo 2021, consid. 4.1). Orbene, in concreto non ci sono motivi per

considerare impignorabile l’automobile di PI 1, il quale non ne ha peraltro fatto

valere alcuno. L’UE gli ha del resto già riconosciuto fr. 49.– per l’abbonamento

ai trasporti pubblici. Su questo punto, il ricorso dev’essere pertanto accolto

nel senso di stralciare la spe­sa per il posteggio.

4.2.3

Visto

che il contratto di locazione del garage è stato concluso, il 13 settembre

2020, ben prima del pignoramento sfociato nel pri­mo ACB il 3 novembre 2021, non

si può dire che PI 1 lo abbia stipulato con intenti abusivi. In sé, la pigione

per il garage non è invero una spesa indispensabile giusta l’art. 93 LEF e

andrebbe quindi stralciata dal minimo esistenziale dell’escusso con effetto

immediato. Egli utilizza però il suo veicolo anche per le trasferte fino al

luogo di lavoro. La pigione per il garage, sostituita con il costo di fr. 49.–

mensili per l’abbonamento ai trasporti pubblici, va dunque stralciata, come nei

casi di decurtazione della pigione pagata dall’escusso per il proprio alloggio,

nel rispetto dei termini contrattuali, salvo che siano eccessivamente lunghi

(sopra consid. 4.1). Nel caso in esame, la prima scadenza di disdetta è il 30

settembre 2023 (con un preavviso di tre mesi) e non il 30 giugno 2023 come

invece osservato dall’UE. Siccome non pare un termine eccessivamente lungo, la pigione

di fr. 80.– mensili va dunque stralciata solo dal 1° ottobre 2023.

5.

In

conclusione, nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il reclamo va

parzialmente accolto, nel senso che il supplemento per l’affitto di fr. 1'350.–

computato nella decisione di riconsiderazione del 21 febbraio 2023, verrà

ridotto a fr. 1'270.– dal 1° ottobre 2023.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è

parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento impugnato, come

riconsiderato con decisione del 21 febbraio 2023, è modificato nel senso che

il supplemento mensile per l’affitto è ridotto da fr. 1'350.– a fr. 1'270.–

dal 1° ottobre 2023.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________, __________;

– RA 1, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.