15.2023.15
Minimo di esistenza. Riconsiderazione parziale. Spesa per l’alloggio. Estensione del pignoramento dal salario alle indennità di disoccupazione; realizzazione di un credito salariale non adempiuto
19 giugno 2023Italiano13 min
aver arrotondato per eccesso il minimo d’esistenza dell’escusso a fr. 3'333.–,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.15
Lugano
19 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso interposto il 13 gennaio 2023
dall’
avv. RI 1, IT – __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento valido quale
attestato di carenza beni (art. 115 LEF), emesso il 2 gennaio 2023 nell’esecuzione
n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
(c/o RA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta dell’attestato di carenza beni (ACB)
rilasciato a suo favore il 3 novembre 2021 per fr. 5'157.05 nell’esecuzione
n. __________ diretta contro PI 1, il 2 maggio 2022 l’avv. RI 1 ha
chiesto alla sede di Mendrisio dell’Ufficio di esecuzione (UE) la continuazione
dell’esecuzione (alla quale è stato attribuito il n. __________) nei confronti
di PI 1 per l’incasso di fr. 5'157.05 oltre agl’interessi del 5% decorrenti
dal giorno stesso.
B. Il
15 dicembre 2022 l’Ufficio ha interrogato
la rappresentante dell’escusso e proceduto al seguente calcolo del suo minimo
vitale:
Redditi
Debitore
fr.
3'333.00
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'350.00
Premio di assicurazione malattia
fr.
350.60
Altri
fr.
50.00
Vestiario
Altri
fr.
105.00
Lavori faticosi (Turni e festivi)
Altri
fr.
211.00
Pasti fuori domicilio
Altri
fr.
49.00
Abbonamento trasporto pubblico
Totale
fr.
3'315.60
Dopo
aver arrotondato per eccesso il minimo d’esistenza dell’escusso a fr. 3'333.–,
constatato che non c’era alcun’eccedenza pignorabile, il 2 gennaio 2023 l’UE ha emesso un verbale di pignoramento valevole quale
ACB (art. 115 LEF).
C. Il
13 gennaio 2023, l’avv. RI 1 ha interposto ricorso contro il predetto verbale,
chiedendone l’annullamento, nel senso di ricalcolare il minimo esistenziale di PI
1, riducendo la posta per l’alloggio e stralciando quelle per “Vestiario”, “Lavori faticosi (Turni e festivi)” e “Pasti fuori
domicilio”, e ha postulato di conseguenza il pignoramento di una parte del salario dell’escusso, protestate tasse,
spese e ripetibili.
D. Il
21 febbraio 2023, l’Ufficio ha riconsiderato il minimo esistenziale di PI 1 nel
senso richiesto dall’avv. RI 1, salvo per la pigione, determinandolo in fr. 2'967.–.
Ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 2, l’importo
mensile eccedente il suo minimo d’esistenza a partire da quello stesso giorno. La
decisione non è stata impugnata.
E. Sempre
il 21 febbraio 2023, l’UE ha presentato le sue osservazioni al ricorso,
postulandone il parziale accoglimento, nel senso di annullare il verbale di
pignoramento e di pignorare il salario mensile di PI 1 nella misura in cui eccede
fr. 2'967.–. L’escusso non ha invece preso posizione.
F. Il
22 maggio 2023, l’Ufficio ha trasmesso alla Camera la lettera, mediante la
quale la PI 2 ha licenziato PI 1 con effetto al 31 marzo 2023, e le ha
comunicato che ad oggi egli non risulta iscritto a un Ufficio regionale di
collocamento, e pertanto non ha diritto a indennità di disoccupazione; ha
inoltre infor-mato la Camera che la datrice di lavoro non gli aveva ancora
versato alcunché.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 2 gennaio 2023 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Il
fatto che la PI 2 abbia licenziato PI 1 con effetto al 31 marzo 2023, ch’egli
non appaia ancora percepire indennità di disoccupazione e che la datrice di
lavoro non abbia tuttora versato alcunché all’Ufficio non rende il ricorso
senza oggetto. In effetti, se l’escusso dovesse iniziare a percepire indennità
di disoccupazione, il pignoramento di salario contestato si estenderebbe a tali
indennità (DTF 54 III 115 consid. 1-2; sentenza della CEF 15.2002.00044 del 22 gennaio 2003, consid. 10; Vonder
Mühll in: Basler Kommentar SchKG I, 3a ed. 2021, n. 53 ad
art. 93 LEF). D’altronde, l’UE deve ancora verificare se i salari di febbraio e
marzo 2023 hanno superato il minimo esistenziale (rettificato, v. sotto consid.
5) dell’escusso e nell’affermativa procedere all’incasso delle eccedenze e
della quota parte della tredicesima.
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; decisione del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.
Stante
il provvedimento di riconsiderazione del 21 febbraio 2023, il ricorso è
divenuto senza oggetto per quanto riguarda le voci “Vestiario”,
“Lavori faticosi (Turni e festivi)” e “Pasti fuori domicilio”, ma non
per il supplemento per le spese locative (art. 24b cpv. 1 LPR; DTF 126
III 86, consid. 3; decisioni della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022, consid.
2, e 15.2010.2 del 14 gennaio 2010).
4.
Per
quanto riguarda la voce “Affitto”, nel ricorso l’avv. RI 1 ricorda dapprima che
l’escusso deve ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità, e che la decurtazione della pigione può avvenire solo
dal primo termine di disdetta valido, salvo ch’esso sia eccessivamente lungo
oppure che l’escusso abbia concluso il contratto di locazione mentre il
pignoramento era imminente o in corso. Afferma quindi che una spesa di fr. 1'350.–
è eccessiva per chi vive da solo, come PI 1, sicché quest’ultimo deve cercare
una nuova abitazione meno costosa. Non esclude che l’escusso abbia concluso il
contratto di locazione nell’imminenza del pignoramento sfociato nel primo ACB.
Chiede pertanto che l’UE proceda “alla
decurtazione proporzionale del canone di locazione in base all’accertamento di
quanto sopra esposto”.
4.1
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso
locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2/a; 104 III 41
consid. 2; decisione della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1/a). L’importo
del canone di locazione va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF
104.
III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; decisione della CEF 15.2013.30 del 6
maggio 2013 consid. 9.3). Secondo l’esperienza comune, la pigione non dovrebbe
di principio assorbire più del terzo delle risorse dell’inquilino (sentenze
della CEF 15.2022.137 del 16 febbraio 2023, consid. 3.1, e 15.2016.22 del 5
luglio 2016, RtiD 2017 I 742 n. 42c, consid. 3.2/b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La
decurtazione del quantum può però essere operante solo nel rispetto dei
termini contrattuali (DTF 119 III 73), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF
129.
III 526 segg.) o salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo
costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; decisione del
Tribu-nale federale 5A_912/2018 del 16 gennaio 2019, consid. 3.1.2;
citata 15.2022.137 consid. 3, e decisione della CEF 15.2020.38 del 7 luglio
2020, consid. 3).
4.2
Nella
fattispecie, dall’incarto emergono due contratti di locazione. Il primo, di
durata indeterminata, concerne un appartamento di 2 ½ locali e prevede una
pigione mensile di fr. 1'270.– (spese accessorie comprese); può essere
disdetto con un preavviso di tre mesi per la fine di un mese di settembre. Il
secondo contratto, della durata di dodici mesi, concerne un posteggio
adiacente all’abitazione e stabilisce una pigione mensile di fr. 80.–; in
assenza di un’opposizione tre mesi prima dell’estinzione, alla fine di un mese
di settembre, esso si rinnova automaticamente per altri dodici mesi. La
conclusione di entrambi risale al 13 settembre 2020. Ora, dal ricorso non si
capisce se l’avv. RI 1 ha contestato solo la spesa per l’appartamento oppure
anche quella per il posteggio. Sennonché, egli non ha mai fatto distinzione tra
i due contratti e si è sempre riferito alla somma delle due pigioni (fr. 1'350.–)
(ricorso, pagg. 4-5); da parte sua, PI 1 non ha preso posizione. Si deve dunque
ritenere che la contestazione si estende a entrambe le pigioni.
4.2.1
Ciò
premesso, l’UE ha considerato nelle sue osservazioni al ricorso che la pigione dell’appartamento dell’escusso, di fr. 1'270.–
mensili, spese accessorie comprese, è adeguata ai suoi mezzi finanziari
ed è in linea con i prezzi medi della zona. Il ricorrente non ha replicato e
nel ricorso non ha indicato quale sia, secondo lui, l’ammontare non eccessivo
della pigione computabile nel caso concreto. Non pare quindi contestare che,
tenuto conto del prossimo stralcio della pigione per il garage (sotto consid.
4.2.2), la pigione di fr. 1'190.– mensili attuale (cui si aggiungono le
spese accessorie da anticipare nella misura di fr. 80.– mensili) sia
adeguata alla situazione dell’escusso. È del resto solo leggermente più elevata
del terzo del suo reddito medio, compresa la tredicesima mensilità (dell’8.33%
secondo il contratto di lavoro), e comunque inferiore alla pigione massima, di fr. 1'420.–
mensili, riconosciuta attualmente per le
persone che vivono da sole nella “regione 2”
(ove rientrano i Comuni delle categorie “urbana” e “intermedia”, come __________,
in base alla tipologia urbano-rurale 2012) nel quadro dell’erogazione delle
prestazioni complementari all’AVS e all’AI (art. 10 cpv. 1 lett. b n. 1 e 2 LPC
[RS 831.30] e 26 cpv. 2 OPC-AVS/AI [RS 831.301]) e delle prestazioni sociali cantonali (art. 9 cpv. 1 lett.
b Laps [RL 870.100]). Non sono pertanto dati validi motivi per scostarsi
dalla valutazione dell’Ufficio, fondata sulla sua esperienza locale, atta a
garantire la parità di trattamento degli escussi nel suo territorio di
competenza.
4.2.2
Per
quanto attiene alla pigione del posteggio, è principio giurisprudenziale e
dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile
rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene
dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è
necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119
III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per motivi medici (sentenza del
Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5, e della CEF
15.2019.59
del 23 ottobre 2019, consid. 4) o quando l’escusso lo utilizzi per
motivi d’ordine familiare come l’esercizio del diritto di visita (decisioni
della CEF 15.2022.41 del 2 settembre 2022, consid. 4.1.1, e 15.2021.19 del 31
marzo 2021, consid. 4.1). Orbene, in concreto non ci sono motivi per
considerare impignorabile l’automobile di PI 1, il quale non ne ha peraltro fatto
valere alcuno. L’UE gli ha del resto già riconosciuto fr. 49.– per l’abbonamento
ai trasporti pubblici. Su questo punto, il ricorso dev’essere pertanto accolto
nel senso di stralciare la spesa per il posteggio.
4.2.3
Visto
che il contratto di locazione del garage è stato concluso, il 13 settembre
2020, ben prima del pignoramento sfociato nel primo ACB il 3 novembre 2021, non
si può dire che PI 1 lo abbia stipulato con intenti abusivi. In sé, la pigione
per il garage non è invero una spesa indispensabile giusta l’art. 93 LEF e
andrebbe quindi stralciata dal minimo esistenziale dell’escusso con effetto
immediato. Egli utilizza però il suo veicolo anche per le trasferte fino al
luogo di lavoro. La pigione per il garage, sostituita con il costo di fr. 49.–
mensili per l’abbonamento ai trasporti pubblici, va dunque stralciata, come nei
casi di decurtazione della pigione pagata dall’escusso per il proprio alloggio,
nel rispetto dei termini contrattuali, salvo che siano eccessivamente lunghi
(sopra consid. 4.1). Nel caso in esame, la prima scadenza di disdetta è il 30
settembre 2023 (con un preavviso di tre mesi) e non il 30 giugno 2023 come
invece osservato dall’UE. Siccome non pare un termine eccessivamente lungo, la pigione
di fr. 80.– mensili va dunque stralciata solo dal 1° ottobre 2023.
5.
In
conclusione, nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il reclamo va
parzialmente accolto, nel senso che il supplemento per l’affitto di fr. 1'350.–
computato nella decisione di riconsiderazione del 21 febbraio 2023, verrà
ridotto a fr. 1'270.– dal 1° ottobre 2023.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è
parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento impugnato, come
riconsiderato con decisione del 21 febbraio 2023, è modificato nel senso che
il supplemento mensile per l’affitto è ridotto da fr. 1'350.– a fr. 1'270.–
dal 1° ottobre 2023.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________, __________;
– RA 1, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.