15.2023.16
Reiezione della domanda di revoca del sequestro
23 giugno 2023Italiano12 min
Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il sequestro (n. __________87) della
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.16
Lugano
23 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 23 febbraio 2023 di
RI 1, RU –
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il provvedimento 16 febbraio 2023 con cui ha respinto
la domanda del ricorrente volta a revocare il sequestro n. __________87 emesso
nei suoi confronti a domanda della
PI 1,
GB –
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Su
istanza della PI 1 (PI 1), con decisione del 18 settembre 2020 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il sequestro (n. __________87) della
particella n. __________ RFD di __________,
appartenente a RI 1 (RI 1), sino a concorrenza di fr. 114'636'777.–
(corrispondenti a $ 125'905'301.50). Quali titoli del credito
la sequestrante aveva indicato i “LOAN
Agreement del 31.10.2007 tra PI 2
(Borrower) e PI 3 (Lender) e Deed of Guarantee del 1.11.2008 tra PI 4 e RI
1 (guarantors) da una parte e PI 3
(beneficiary) dall’altra”
e quale causa di sequestro il domicilio del debitore all’estero (art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF). Il 22 settembre seguente, la sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro.
B. A convalida del sequestro, con precetto esecutivo
n. __________83 emesso il 24 settembre 2020 dall’UE la PI 1 ha escusso RI
1 per l’incasso di fr. 114'636'777.–. Con decisione del 30 novembre 2022,
il Pretore ha respinto l’istanza dell’escutente intesa al rigetto dell’opposizione
interposta dall’escusso. La decisione è passata in giudicato.
C. Nel
frattempo, con opposizione del 14 gennaio 2021, RI 1 aveva postulato presso la
stessa Pretura l’annullamento del sequestro e in subordine la condanna della PI
1 alla prestazione di una garanzia. Con decisione sempre del 30 novembre 2022,
il Pretore ha respinto l’opposizione. La decisione è passata in giudicato.
D. Il
20 dicembre 2022, RI 1 ha chiesto all’Ufficio
di annullare il sequestro, facendo valere, da un lato, che l’istanza di
rigetto era stata respinta e dall’altro che il creditore non aveva introdotto,
entro il termine di dieci giorni, un’azione di merito a convalida del
sequestro.
E. Il
28 dicembre 2022, l’UE ha assegnato alla PI 1 un termine di 30 giorni per
produrre una “dichiarazione in
originale da parte del Tribunale estero, che a tutt’oggi è ancora pendente la
causa di merito per l’accertamento del credito posto in esecuzione il
29.04.2020 [recte: 24
settembre 2020]”. Il 23 gennaio 2023, la sequestrante
ha trasmesso all’Ufficio vari documenti.
F. Con
provvedimento del 16 febbraio 2023, l’UE ha deciso di mantenere il sequestro,
perché ha ritenuto rispettato il termine, di cui all’art. 279 cpv. 2 LEF, per
la proposizione dell’azione di merito a convalida del sequestro.
G. Con
ricorso del 23 febbraio 2023 RI 1 si è aggravato contro il citato
provvedimento, chiedendone la riforma nel senso di revocare il sequestro,
protestate tasse, spese e ripetibili.
H. Con
osservazioni del 13 marzo 2023, la PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso,
protestate tasse, spese e ripetibili, mentre con le sue del 15 marzo seguente l’Ufficio
si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 febbraio 2023 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Il
creditore che ha ottenuto il sequestro prima di promuovere un’esecuzione o
proporre un’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) deve convalidarlo
entro dieci giorni dalla notifica del verbale
di sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF); se l’ha invece ottenuto dopo aver
proposto l’azione, il creditore deve promuovere l’esecuzione entro dieci
giorni dalla notifica della relativa decisione (art. 279 cpv. 4 LEF). Il
sequestro è revocato, tra l’altro, se il sequestrante non rispetta i termini di
convalida previsti dall’art. 279 LEF (art. 280 n. 1 LEF) oppure se il giudice
respinge definitivamente l’azione (art. 280 n. 3 LEF). La revoca del sequestro
non tempestivamente convalidato avviene per legge (DTF 138 III 531 consid. 4.3).
Competente per accertare la revoca del sequestro è l’ufficio d’esecuzione che
ha eseguito il sequestro e, su ricorso, le autorità di vigilanza (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, 2003, n. 8 ad art. 280 LEF, con rif.). L’autorità esecutiva deve procedere
d’ufficio al dissequestro (DTF 106 III 93 consid. 1; sentenza della CEF 15.2020.32
del 19 agosto 2020 consid. 4).
3.
Nell’impugnativa,
il ricorrente nega che la sequestrante abbia proposto all’estero un’azione “atta a sostenere il provvedimento restrittivo
richiesto e ottenuto”. Chiede pertanto di riformare il
provvedimento impugnato nel senso della revoca del sequestro.
3.1
RI
1.
afferma dapprima che la PI 1 non può aver promosso una simile azione,
perché altrimenti non avrebbe avuto necessità di “attivare alcunché sul territorio svizzero”. Peraltro, l’istanza di sequestro non menziona l’“iniziativa anglosassone”.
3.1.1
La
censura non ha alcun peso. Per ottenere, a garanzia delle proprie pretese, il
sequestro dei beni del ricorrente situati in Svizzera, la PI 1 era tenuta a
procedere giudiziariamente in Svizzera e non aveva affatto l’obbligo d’indicare
la sua intenzione di convalidare il sequestro con un’azione in Gran Bretagna o
di avervi già proceduto, esigenza che non figura all’art. 272 cpv. 1 LEF.
3.1.2
D’altronde
la legge non obbliga il creditore ad aspettare la decisione di merito prima di
escutere il debitore (cfr. art. 279 cpv. 4 LEF; DTF 135 III 554 seg.
consid. 2.3). Se l’azione era pendente già prima dell’interposizione dell’opposizione
al precetto esecutivo, come nel caso concreto, il creditore è solo tenuto a
chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione entro dieci giorni dalla
notifica della decisione di merito, perlomeno se l’azione è stata promossa all’estero
(DTF 135 III 556 consid. 2.3; cfr. Sievi
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 22 ad art. 88 LEF;
Winkler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n.
10b ad art. 88).
3.2
Quale
“fattore decisivo”, il ricorrente aggiunge che i documenti pro-dotti dalla sequestrante
non provano l’esistenza di una simile azione. Da essi non è infatti possibile
capire in che cosa consista la causa, quando la stessa sia stata avviata e se
la stessa sia ancora pendente; soprattutto, non
se ne evince una relazione con il sequestro. Peraltro, l’UE non ha
indicato da quale documento ha dedotto l’inoltro della causa di merito, tanto
più ch’è stata la sequestrante stessa ad ammettere, di fronte all’Ufficio, che
il tribunale estero non rilascia dichiarazione come quella da esso richiesta.
3.2.1
L’azione
giudiziaria o amministrativa avviata dal sequestrante è idonea a convalidare il
sequestro se è
volta a fargli ottenere, nel merito, una decisione esecutiva di condanna del
debitore a pagare il credito garantito dal sequestro, ovvero un titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. art. 279 cpv. 4 e 79 LEF; DTF
143.
III 581 consid. 3.2.1; a contrario: DTF 65 III
51; Kren Kostkiewicz in: SchKG
Kommentar, 20a ed. 2020, n. 9 ad art. 279 LEF). La convalida di un
sequestro già eseguito presuppone che l’azione sia promossa entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro
(art. 279 cpv. 1 LEF), mentre se lo è già stata prima, il creditore deve
promuovere l’esecuzione a convalida del sequestro entro dieci giorni dalla
notificazione della decisione di merito (art. 279 cpv. 4 LEF).
3.2.2
Nella fattispecie emerge dagli atti
che il 29 aprile 2020 la PI 1 ha trasmesso alla High Court of Justice, Queen’s Bench Division,
Commercial Court, Financial List, Royal Courts of Justice di Londra (in seguito: la
High Court of Justice) un’istanza (claim form), rubricata LM-2020-000069, con cui ha chiesto di condannare RI 1 a versarle, tra l’altro, £ 101'394'000.–, pari
a $ 125'905'301.50. Ha
fondato l’istanza sul “Loan
Agreement” (contratto di mutuo) del 31 ottobre 2007
tra la PI 2 (PI 2) e la PI 3 (PI 3) nonché su un “Deed of Guarantee” (contratto di fideiussione), sempre del
31.
ottobre 2007, tra RI 1 e
il secondo socio della PI 2, da un lato, e la PI 3, dall’altro
(claim form
doc. 3 accluso alle osservazioni al ricorso,
foglio 2). Secondo il Loan Agreement, il mutuatario avrebbe dovuto
rimborsare la somma mutuata, ov-vero $ 100'000'000.–, entro il 1° novembre 2008; secondo il Deed of Guarantee, i
fideiussori avrebbero dovuto garantire i
pagamenti della PI 2, compreso il rimborso della somma mutuata, fino a
un massimo di $ 126'000'000.–.
Ora,
è evidente che l’azione proposta in Inghilterra era manifestamente idonea a
convalidare il sequestro. Era infatti un’azione di condanna di RI 1 al
pagamento del credito per cui la PI 1 ha ottenuto il sequestro in Svizzera,
come risulta dal confronto della descrizione del credito nel claim form (sopra ad
3.2.2) con quella nel decreto di sequestro (doc. C e sopra ad A), che entrambe
designano con gli stessi contratti – Loan Agreement e Deed of Guarantee, ambedue
del 31 ottobre 2007, e con le stesse parti (PI 2, PI 3, RI 1 e PI 4). Certo, il decreto di sequestro indica
quale data del Deed of
Guarantee il 1° novembre 2008, ma si tratta all’evidenza
di un refuso, giacché la decisione su opposizione al sequestro indica correttamente
la data del 1° novembre 2007 (doc. 8, pag. 1 ad B), e in ogni caso il
ricorrente non ha allegato che i due Deed of Guarantee non fossero identici. È
quindi indubbia l’identità del credito fatto valere nell’azione davanti alla High Court of Justice
con quello per cui la PI 1 ha ottenuto il sequestro.
3.2.3
Dagli
atti emerge inoltre che con decisione (judgement in default) del 23 settembre 2020, rubricata sempre __________, la High Court of Justice ha
condannato RI 1 al pagamento, tra l’altro, di £ 101'394'000.–, perché egli non
ha risposto (“replied”) al claim form, ovvero è risultato “contumace” (“in default”) (doc. 4,
foglio 3). Il 5 febbraio 2021, il condannato ha allora trasmesso alla stessa High Court of Justice
un atto d’impugnazione (set
aside application) della predetta decisione, che ha
motivato con memoria (defence) del 1° settembre 2021 (doc. 7). Infine, il 18 gennaio 2023 la High Court of Justice
ha emanato un’ordinanza processuale (order), sempre il n. __________, con cui ha esteso il termine entro il quale la PI 1 si sarebbe dovuta conformare a una
prescrizione contenuta in una precedente ordinanza, del 21 luglio 2022 (doc.
10).
È
quindi pure evidente che la causa di merito è tutt’ora pendente. È al limite
del temerario il dubbio insinuato dal ricorrente, dal momento ch’egli stesso ha
chiesto l’annullamento della decisione contumaciale. Avendo la sequestrante portato
la prova dell’inoltro dell’azione di merito, sarebbe semmai spettato al ricorrente
dimostrarne il ritiro o la reiezione successivi, che sono fatti estintivi (cfr. DTF
139.
III 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2021.200 del 28 giugno 2022
consid. 5.4; Piotet in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 31 ad art. 8 CC;
sull’applicabilità dell’art. 8 CC nella procedura di ricorso all’autorità di
vigilanza: sentenze del Tribunale federale
5A_253/2015 del 8 giugno 2015
consid. 4.1 e della CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023 consid. 3.1 e i rinvii). Egli non ha allegato nulla al riguardo. Il ricorso è infondato anche
su questo punto.
3.2.4
È poi irrilevante che l’UE non abbia indicato esplicitamente
da quale documento ha dedotto l’inoltro della causa. La circostanza emerge
palesemente dal claim form (doc. 3 e 3.2.2). È pure senza rilievo che la PI 1 non abbia trasmesso
all’Ufficio il documento richiesto (“dichiarazione in originale da parte del Tribunale estero”: sopra ad E). La sequestrante è infatti riuscita a dimostrare con
altri documenti quanto richiesto dall’UE (sopra consid. 3.2.3). E l’art. 279
LEF non limita le prove a disposizione del sequestrante.
3.3
Il ricorrente lascia infine intendere che difetterebbe la prova che l’azione
sia stata introdotta tempestivamente. Orbene, risulta chiaramente dagli atti che
l’azione giudiziaria è stata avviata il 29 aprile 2020 davanti all’High Court of Justice
(doc. 3), ossia prima dell’invio del verbale di sequestro, il 22 settembre 2020
(doc. D). La sequestrante non è quindi più tenuta ad altri atti di convalida
(art. 279 cpv. 1 LEF a contrario) fino alla notifica della decisione di merito,
momento dal quale essa avrà dieci giorni per chiedere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal ricorrente al precetto esecutivo n. __________83
sulla scorta della decisione di merito (sopra consid. 3.2.1), essendo precisato
che pure il termine annuale di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF è nel
frattempo sospeso (DTF 113 III 122 consid. 3; Sievi,
op.
cit., n. 23 ad art. 88; Winkler,
op. cit., loc. cit.) e che la reiezione di un’istanza di rigetto dell’opposizione
non impedisce la presentazione nella stessa esecuzione di una nuova istanza, se
è fondata su fatti nuovi (DTF 143 III 567 consid. 4.1;
sentenza della CEF 14.2022.111 del 13 gennaio 2023 consid. 1.3.3
e i rinvii).
4.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.