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Decisione

15.2023.16

Reiezione della domanda di revoca del sequestro

23 giugno 2023Italiano12 min

Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il sequestro (n. __________87) della

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.16

Lugano

23 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 23 febbraio 2023 di

RI 1, RU –

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il provvedimento 16 febbraio 2023 con cui ha respinto

la domanda del ricorrente volta a revocare il sequestro n. __________87 emesso

nei suoi confronti a domanda della

PI 1,

GB –

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su

istanza della PI 1 (PI 1), con decisione del 18 settembre 2020 il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il sequestro (n. __________87) della

particella n. __________ RFD di __________,

appartenente a RI 1 (RI 1), sino a concorrenza di fr. 114'636'777.–

(corrispondenti a $ 125'905'301.50). Quali titoli del credito

la sequestrante aveva indicato i “LOAN

Agreement del 31.10.2007 tra PI 2

(Borrower) e PI 3 (Lender) e Deed of Guarantee del 1.11.2008 tra PI 4 e RI

1 (guarantors) da una parte e PI 3

(beneficiary) dall’altra”

e quale causa di sequestro il domicilio del debitore all’estero (art.

271 cpv. 1 n. 4 LEF). Il 22 settembre seguente, la sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro.

B. A convalida del sequestro, con precetto esecutivo

n. __________83 emes­so il 24 settembre 2020 dall’UE la PI 1 ha escusso RI

1 per l’incasso di fr. 114'636'777.–. Con decisione del 30 novembre 2022,

il Pretore ha respinto l’istanza dell’escutente intesa al rigetto dell’opposizione

interposta dall’escusso. La decisione è passata in giudicato.

C. Nel

frattempo, con opposizione del 14 gennaio 2021, RI 1 aveva postulato presso la

stessa Pretura l’annul­lamento del sequestro e in subordine la condanna della PI

1 alla prestazione di una garanzia. Con decisione sempre del 30 novembre 2022,

il Pretore ha respinto l’op­posizione. La decisione è passata in giudicato.

D. Il

20 dicembre 2022, RI 1 ha chiesto all’Ufficio

di annullare il sequestro, facendo valere, da un lato, che l’istanza di

rigetto era stata respinta e dall’altro che il creditore non aveva introdotto,

entro il termine di dieci giorni, un’azione di merito a convalida del

sequestro.

E. Il

28 dicembre 2022, l’UE ha assegnato alla PI 1 un termine di 30 giorni per

produrre una “dichiarazione in

originale da parte del Tribunale estero, che a tutt’oggi è ancora pendente la

causa di merito per l’accertamento del credito posto in esecuzione il

29.04.2020 [recte: 24

settembre 2020]”. Il 23 gennaio 2023, la sequestrante

ha trasmesso all’Ufficio vari documenti.

F. Con

provvedimento del 16 febbraio 2023, l’UE ha deciso di mantenere il sequestro,

perché ha ritenuto rispettato il termine, di cui all’art. 279 cpv. 2 LEF, per

la proposizione dell’azione di merito a convalida del sequestro.

G. Con

ricorso del 23 febbraio 2023 RI 1 si è aggravato contro il citato

provvedimento, chiedendone la riforma nel senso di revocare il sequestro,

protestate tasse, spese e ripetibili.

H. Con

osservazioni del 13 marzo 2023, la PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso,

protestate tasse, spese e ripetibili, mentre con le sue del 15 marzo seguente l’Ufficio

si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 febbraio 2023 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Il

creditore che ha ottenuto il sequestro prima di promuovere un’e­­secuzione o

proporre un’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) deve convalidarlo

entro dieci giorni dalla notifica del verbale

di sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF); se l’ha invece ottenuto do­po aver

proposto l’azione, il creditore deve promuovere l’esecu­zione entro dieci

giorni dalla notifica della relativa decisione (art. 279 cpv. 4 LEF). Il

sequestro è revocato, tra l’altro, se il sequestrante non rispetta i termini di

convalida previsti dall’art. 279 LEF (art. 280 n. 1 LEF) oppure se il giudice

respinge definitivamente l’azione (art. 280 n. 3 LEF). La revoca del sequestro

non tempestivamente convalidato avviene per legge (DTF 138 III 531 consid. 4.3).

Competente per accertare la revoca del sequestro è l’ufficio d’esecuzione che

ha eseguito il sequestro e, su ricorso, le autorità di vigilanza (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

IV, 2003, n. 8 ad art. 280 LEF, con rif.). L’autorità esecutiva deve procedere

d’uf­ficio al dissequestro (DTF 106 III 93 consid. 1; sentenza della CEF 15.2020.32

del 19 agosto 2020 consid. 4).

3.

Nell’impugnativa,

il ricorrente nega che la sequestrante abbia proposto all’estero un’azione “atta a sostenere il provvedimento restrittivo

richiesto e ottenuto”. Chiede pertanto di riformare il

provvedimento impugnato nel senso della revoca del sequestro.

3.1

RI

1.

afferma dapprima che la PI 1 non può aver promosso una simile azione,

perché altrimenti non avrebbe avuto necessità di “attivare alcunché sul territorio svizzero”. Peraltro, l’i­­stanza di sequestro non menziona l’“iniziativa anglosassone”.

3.1.1

La

censura non ha alcun peso. Per ottenere, a garanzia delle proprie pretese, il

sequestro dei beni del ricorrente situati in Svizzera, la PI 1 era tenuta a

procedere giudiziariamente in Svizzera e non aveva affatto l’obbligo d’indicare

la sua intenzione di convalidare il sequestro con un’azione in Gran Bretagna o

di avervi già proceduto, esigenza che non figura all’art. 272 cpv. 1 LEF.

3.1.2

D’altronde

la legge non obbliga il creditore ad aspettare la decisione di merito prima di

escutere il debitore (cfr. art. 279 cpv. 4 LEF; DTF 135 III 554 seg.

consid. 2.3). Se l’azione era pendente già prima dell’interposizione dell’opposizione

al precetto esecuti­vo, come nel caso concreto, il creditore è solo tenuto a

chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione entro dieci giorni dalla

notifica della decisione di merito, perlomeno se l’azione è stata promossa all’estero

(DTF 135 III 556 consid. 2.3; cfr. Sievi

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 22 ad art. 88 LEF;

Winkler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n.

10b ad art. 88).

3.2

Quale

“fattore decisivo”, il ricorrente aggiunge che i documenti pro-dotti dalla sequestrante

non provano l’esistenza di una simile azio­ne. Da essi non è infatti possibile

capire in che cosa consista la causa, quando la stessa sia stata avviata e se

la stessa sia ancora pendente; soprattutto, non

se ne evince una relazione con il sequestro. Peraltro, l’UE non ha

indicato da quale documento ha dedotto l’inoltro della causa di merito, tanto

più ch’è stata la sequestrante stessa ad ammettere, di fronte all’Ufficio, che

il tribunale estero non rilascia dichiarazione come quella da esso richiesta.

3.2.1

L’azione

giudiziaria o amministrativa avviata dal sequestrante è idonea a convalidare il

sequestro se è

volta a fargli ottenere, nel merito, una decisione esecutiva di condanna del

debitore a paga­re il credito garantito dal sequestro, ovvero un titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. art. 279 cpv. 4 e 79 LEF; DTF

143.

III 581 consid. 3.2.1; a contrario: DTF 65 III

51; Kren Kostkiewicz in: SchKG

Kommentar, 20a ed. 2020, n. 9 ad art. 279 LEF). La convalida di un

sequestro già eseguito presuppone che l’azione sia promossa entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di seque­stro

(art. 279 cpv. 1 LEF), mentre se lo è già stata prima, il creditore deve

promuovere l’esecuzione a convalida del sequestro entro dieci giorni dalla

notificazione della decisione di merito (art. 279 cpv. 4 LEF).

3.2.2

Nella fattispecie emerge dagli atti

che il 29 aprile 2020 la PI 1 ha trasmesso alla High Court of Justice, Queen’s Bench Division,

Commercial Court, Financial List, Royal Courts of Justice di Londra (in seguito: la

High Court of Justice) un’istanza (claim form), rubricata LM-2020-000069, con cui ha chiesto di condannare RI 1 a versarle, tra l’altro, £ 101'394'000.–, pari

a $ 125'905'301.50. Ha

fondato l’istanza sul “Loan

Agreement” (contratto di mutuo) del 31 ottobre 2007

tra la PI 2 (PI 2) e la PI 3 (PI 3) nonché su un “Deed of Guarantee” (contratto di fideiussione), sempre del

31.

ottobre 2007, tra RI 1 e

il secondo socio della PI 2, da un lato, e la PI 3, dall’altro

(claim form

doc. 3 accluso alle osservazioni al ricorso,

foglio 2). Secondo il Loan Agreement, il mutuatario avrebbe dovuto

rimborsare la somma mutuata, ov-vero $ 100'000'000.–, entro il 1° novembre 2008; secondo il Deed of Guarantee, i

fideiussori avrebbero dovuto garantire i

pagamenti della PI 2, compreso il rimborso della somma mutuata, fino a

un massimo di $ 126'000'000.–.

Ora,

è evidente che l’azione proposta in Inghilterra era manifestamente idonea a

convalidare il sequestro. Era infatti un’azione di condanna di RI 1 al

pagamento del credito per cui la PI 1 ha ottenuto il sequestro in Svizzera,

come risulta dal confronto della descrizione del credito nel claim form (sopra ad

3.2.2) con quella nel decreto di sequestro (doc. C e sopra ad A), che entrambe

designano con gli stessi contratti – Loan Agreement e Deed of Guarantee, ambedue

del 31 ottobre 2007, e con le stesse parti (PI 2, PI 3, RI 1 e PI 4). Cer­to, il decreto di sequestro indica

quale data del Deed of

Guarantee il 1° novembre 2008, ma si tratta all’evidenza

di un refuso, giacché la decisione su opposizione al sequestro indica correttamente

la data del 1° novembre 2007 (doc. 8, pag. 1 ad B), e in ogni caso il

ricorrente non ha allegato che i due Deed of Guarantee non fossero identici. È

quindi indubbia l’identità del credito fatto valere nell’azione davanti alla High Court of Justice

con quello per cui la PI 1 ha ottenuto il sequestro.

3.2.3

Dagli

atti emerge inoltre che con decisione (judgement in default) del 23 settembre 2020, rubricata sempre __________, la High Court of Justice ha

condannato RI 1 al pagamento, tra l’altro, di £ 101'394'000.–, perché egli non

ha risposto (“replied”) al claim form, ovvero è risultato “contumace” (“in default”) (doc. 4,

foglio 3). Il 5 febbraio 2021, il condannato ha allora trasmesso alla stessa High Court of Justice

un atto d’impugnazione (set

aside application) della predetta decisione, che ha

motivato con memoria (defence) del 1° settembre 2021 (doc. 7). Infine, il 18 gennaio 2023 la High Court of Justice

ha emanato un’ordinanza processuale (order), sempre il n. __________, con cui ha esteso il termine entro il quale la PI 1 si sarebbe dovuta conformare a una

prescrizione contenuta in una precedente ordinanza, del 21 luglio 2022 (doc.

10).

È

quindi pure evidente che la causa di merito è tutt’ora pendente. È al limite

del temerario il dubbio insinuato dal ricorrente, dal momento ch’egli stesso ha

chiesto l’annullamento della decisione contumaciale. Avendo la sequestrante portato

la prova dell’inoltro dell’azione di merito, sarebbe semmai spettato al ricorrente

dimostrarne il ritiro o la reiezione successivi, che sono fatti estintivi (cfr. DTF

139.

III 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2021.200 del 28 giugno 2022

consid. 5.4; Piotet in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 31 ad art. 8 CC;

sull’applicabilità dell’art. 8 CC nella procedura di ricorso all’autorità di

vigilanza: sentenze del Tribunale federale

5A_253/2015 del 8 giugno 2015

consid. 4.1 e della CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023 consid. 3.1 e i rinvii). Egli non ha allegato nulla al riguardo. Il ricorso è infondato anche

su questo punto.

3.2.4

È poi irrilevante che l’UE non abbia indicato esplicitamente

da qua­le documento ha dedotto l’inoltro della causa. La circostanza emer­ge

palesemente dal claim form (doc. 3 e 3.2.2). È pure senza rilievo che la PI 1 non abbia trasmesso

all’Ufficio il documento richiesto (“dichiarazione in originale da parte del Tribunale estero”: sopra ad E). La sequestrante è infatti riuscita a dimostrare con

altri documenti quanto richiesto dall’UE (sopra consid. 3.2.3). E l’art. 279

LEF non limita le prove a disposizione del sequestrante.

3.3

Il ricorrente lascia infine intendere che difetterebbe la prova che l’azione

sia stata introdotta tempestivamente. Orbene, risulta chiaramente dagli atti che

l’azione giudiziaria è stata avviata il 29 aprile 2020 davanti all’High Court of Justice

(doc. 3), ossia prima dell’invio del verbale di sequestro, il 22 settembre 2020

(doc. D). La sequestrante non è quindi più tenuta ad altri atti di convalida

(art. 279 cpv. 1 LEF a contrario) fino alla notifica della decisione di merito,

momento dal quale essa avrà dieci giorni per chiedere il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta dal ricorrente al precet­to esecutivo n. __________83

sulla scorta della decisione di merito (sopra consid. 3.2.1), essendo precisato

che pure il termine annuale di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF è nel

frattempo sospeso (DTF 113 III 122 consid. 3; Sievi,

op.

cit., n. 23 ad art. 88; Winkler,

op. cit., loc. cit.) e che la reiezione di un’istanza di rigetto dell’opposizione

non impedisce la presentazione nella stessa esecuzione di una nuova istanza, se

è fondata su fatti nuovi (DTF 143 III 567 consid. 4.1;

sentenza della CEF 14.2022.111 del 13 gennaio 2023 consid. 1.3.3

e i rinvii).

4.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.