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Decisione

15.2023.17

Comminatoria di fallimento. Attestazione di notifica del precetto esecutivo parzialmente errata (quanto al nome del consegnatario) e incompleta (mancata indicazione della relazione con la società escu

3 luglio 2023Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i rimandi).

4.3 Nel

caso in esame, nel “visto di notificazione” a tergo dell’esem­plare per il

creditore del precetto esecutivo prodotto dalla resisten­te (doc. 5) figurano

solo una croce nella casella opzionale “Al destinatario”, la data della

notifica (il 29 settembre 2022) e la firma del notificatore, oltre al timbro

“nessuna opposizione” dell’UE. Sul­lo stesso esemplare prodotto dalla

ricorrente (doc. B), ristampato dall’UE direttamente dall’applicativo di

gestione delle esecuzioni (“Themis”), nella rubrica “visto di notificazione” è

invece selezio-nata l’altra opzione “A un’altra persona”, indicata come “PI 2”,

senza menzione della “relazione con il destinatario”. La data di notificazione

è la stessa, ma non figura la firma del notificatore (trattandosi di una

ristampa e non di una fotocopia). Interrogato al riguardo, l’impiegato postale

che ha compilato l’origi­nale (doc. 5) ha confermato che la firma era la sua e

che aveva probabilmente fatto un errore a non indicare la persona fisica a cui

aveva consegnato l’atto. Ha affermato di aver controllato, consultando il

programma informatica della Posta, di aver scritto sul suo scanner il nome “PI

2” quale destinatario dell’at­to, ma di non aver registrato la sua relazione

con l’escussa. Il teste ha riferito di non conoscere alcuna persona di nome PI

2, di non ricordare il nome del socio gerente dell’escussa né le circostanze

della notifica, e di non pensare di poter riconoscere la persona cui ha

consegnato il precetto esecutivo. Ha infatti precisato che non è sempre la

stessa persona a ritirare gli atti esecutivi per la RI 1 e che sulla buca delle

lettere vi sono, a quanto ricorda, tre nomi di società. Ha dichiarato di non

rammentare se in quell’occasione erano presenti più persone. Ha infine affermato

di non aver probabilmente chiesto un documento d’identità alla persona a cui ha

consegnato l’atto, perché essa ha accettato di ritirarlo senza tentennamenti.

4.4 Dagli

atti e dalla testimonianza del postino risulta che l’attestazio­ne di notifica

figurante sul precetto esecutivo è parzialmente erra­ta e incompleta. Da una

verifica nella banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop) si

evince infatti che nessuna persona di nome “PI 2” risiede in Ticino. Il postino

non ha del resto escluso un errore di digitazione o una correzione automatica eseguita dal suo scanner (Samsung T9).

Ad ogni modo egli non conosce nessuno con tale nome e ritiene di non

avergli chiesto un documento d’identità né la sua relazione con la società

escussa, che del resto non ha riportato né registrato. Non si evin­ce di

conseguenza dall’esemplare del precetto esecutivo agli atti che l’esemplare per

il debitore sia stato consegnato a una persona abilitata a riceverlo per conto

della società escussa, ovvero al suo unico socio gerente (v. doc. 2; art. 65

cpv. 1 n. 2 LEF) o in sua assenza a un suo impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF). Tale

prova non risulta neppure dalla testimonianza del postino, che non ricorda la

persona cui ha consegnato l’atto e probabilmente non ne ha verificato l’identità

né la relazione con la società destinataria, fidando­si del solo fatto ch’essa ha accettato di ritirare il precetto esecutivo senza tentennamenti.

Ora, secondo la giurisprudenza l’onere della prova della notificazione

di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che intende trarne

una conseguenza giuridica (DTF 136 V 309 consid. 5.9; sentenze

della CEF 15.2016.22 del 5 luglio 2016 consid. 1 e 15.2015.32 del 25 agosto

2015 consid. 4.2/a, e i rinvii), ciò che vale anche per i precetti esecutivi (sentenza del Tribunale

federale 5A_418/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 3.2; Angst/Rodriguez in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 8a ad art. 64 LEF; Jeanneret/Lembo

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 64 LEF). Stanti i dubbi

risultanti sia dall’attesta­zione di notifica figurante sul precetto esecutivo,

parzialmente errata e incompleta, sia dalla testimonianza del postino, il

Considerandi

precetto esecutivo non può considerarsi validamente notificato all’escussa

prima della notificazione della comminatoria di fallimento, la quale va

pertanto annullata in parziale accoglimento del ricorso.

4.5

Non

si disconosce invero che potrebbe anche essere verosimile

che il precetto esecutivo sia stato ritirato dal socio gerente della

ricorrente, RA 1, il cui nome sarebbe stato trascritto in modo errato dal

postino. Non è però l’unica ipotesi ragionevolmente possibile, specie perché

nei locali in cui è avvenuta la consegna hanno sede diverse società, non è

sempre la stessa persona a ritirare gli atti esecutivi per la RI 1 e il postino

non si ricorda le circostanze esatte della consegna né si ritiene in grado di

riconoscere la persona cui ha consegnato il precetto esecutivo, motivo per cui

la Camera ha rinunciato a ordinare un confronto tra il postino e il socio

gerente (cui la resistente si è del resto opposta in occasione dell’audizione

del postino). Non si può dunque ragionevolmente escludere che un’altra persona

con un nome arabo, per errore, imperizia o

per un altro motivo, abbia ritirato l’at­to pur non essendo un

dipendente dell’escussa. Le obiezioni della resistente e dell’UE non ostano di

conseguenza all’accoglimento del ricorso,

posto che la notificazione dev’essere provata e non solo resa

verosimile, ciò che in Svizzera costituisce il contrappeso della facoltà per il

creditore di promuovere l’esecuzione senza dover preventivamente dimostrare la

propria pretesa o esibire un titolo. Né la buona fede del postino (presunta) né

le esigenze d’ef­ficien­za richieste dalla Posta giustificano una riduzione del

grado probatorio.

5.

Dagli

atti si deduce che la ricorrente ha avuto conoscenza del contenuto del precetto

esecutivo al più presto al momento del ritiro della comminatoria di fallimento,

che contiene tutte le indicazioni contenute nel precetto esecutivo, ossia il 16

febbraio 2023 (doc. D), sicché l’opposizione da essa interposta con il ricorso

(a pag. 4, ad b), inoltrato il 27 febbraio

2023, risulta tempestiva (art. 74 cpv. 1 LEF). Una nuova notifica del precetto esecutivo si rivelerebbe così inutile. La conclusione subordinata della

resistente va pertan-to respinta e in accoglimento della conclusione subordinata del ricorso,

occorre annullare la comminatoria di fallimento e ordinare all’Ufficio di registrare l’opposizione con la data del

27.

febbraio 2023.

6.

Con

l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di revoca del­l’effetto

sospensivo diventa senza oggetto.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è annullata la

comminatoria di fallimento impugnata ed è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione

di registrare l’opposizione

interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________56 con la data del 27 febbraio 2023.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.