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Decisione

15.2023.18

Pignoramento dei redditi di una escort. Minimo di esistenza del marito e del figlio ridotto in base al costo della vita in Romania. Costo variabile della locazione di una camera in un motel. Pasti fuori domicilio

6 luglio 2023Italiano18 min

Ticino e dimora in una camera presso il __________ di __________, dove svolge l’attività

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.18

Lugano

6 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 3 marzo 2023 della

RI 1,

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________

decretato il 15 febbraio 2023 dal Pretore del Distretto di Bellinzona su

istanza della ricorrente nei confronti di

PI 1, RO –

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI

1 è domiciliata in Romania con il marito PI 2 e il figlio nato dalla loro

unione, PI 3, nato nel 2010. È titolare di un permesso per frontalieri in

Ticino e dimora in una camera presso il __________ di __________, dove svolge l’attività

di escort. Il marito non esercita alcun’attività lucrativa.

B. Su

istanza della RI 1, (in seguito RI 1), il 15 febbraio 2023 il Pretore del

Distretto di Bellinzona ha decretato il sequestro, presso il citato motel, “del reddito salariale percepito” da PI 1 fi­no a

concorrenza di fr. 19'945.60.

C. In

esecuzione del sequestro, il 23

febbraio 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha verbalizzato

il seguente calcolo:

Redditi

Debitrice

fr.

6'500.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base (debitrice e marito)

fr.

1'530.00

Minimo base del marito ridotto del 20% poiché

domiciliato e residente all’estero e dunque adeguato in funzione al costo

della vita nel paese in cui abita

Supplemento figli con più di 10 anni

fr.

480.00

Minimo base del figlio ridotto del 20% poiché

domiciliato e residente all’estero e dunque adeguato in funzione al costo

della vita nel paese in cui abita

Affitto (debitrice)

fr.

4'500.00

CHF 150.00 per giorno di cui CHF 110.00 per la stanza

e CHF 40.00 per le imposte

Pasti consumati fuori domicilio (debitrice)

fr.

211.00

La stanza non è adibita a cucina

Totale

fr.

6'721.00

L’UE

ha pertanto dichiarato impignorabile il reddito di PI 1, in quanto inferiore al

suo minimo d’esistenza.

D. Con

ricorso del 3 marzo 2023, la RI 1 ha chiesto, in via principale, di riformare

il decreto (recte: il verbale) di sequestro e in via subordinata di

annullarlo e di far ordine all’Ufficio di ricalcolare il minimo d’esistenza di PI

1, in entrambi i casi computando come minimo esistenziale totale fr. 3'252.50

anziché fr. 6'721.–, protestate tasse, spese e ripetibili.

E. PI

1 ha preso posizione il 15 marzo 2023, sen­za presentare conclusioni

esplicite. Nelle sue osservazioni del 3 aprile 2023, l’UE si è rimesso al

giudizio della Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 23 febbraio 2023 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessa-rio al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­ficio

alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19

consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011

del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3.

La

RI 1 pretende che le voci “Minimo di

base per PI 2 e “Supplemento figli con più di 10 anni” per il figlio vengano

ridotte non solo del 20% rispetto all’ordinario, bensì del 65%, siccome (nel

2021) l’indice del livello dei prezzi in Svizzera era di 154.4 punti, mentre in

Romania, dove vivono marito e figlio del–l’escussa, era di 54.5 punti; in concreto, quantifica le due voci in fr. 552.50

e fr. 390.–, donde un minimo di base per tutti e tre i mem­bri della

famiglia di fr. 1'402.50 (fr. 850.– + fr. 552.50 + fr. 390.–).

L’UE

ammette che il costo della vita in Romania è inferiore a quel­lo dell’Unione

europea, come risulta dal sito Internet “www.numbeo.com”, ma

asserisce che, non riuscendo a ottenere tutte le informazioni relative ai costi

di mantenimento del marito e del figlio, e facendo uso del suo potere di

apprezzamento, ha applicato una riduzione inferiore.

3.1

Al

n. I della Tabella la Camera ha stabilito che se il debitore è domiciliato o

dimora all’estero e il costo della vita nel paese di domicilio o dimora è più

basso rispetto a quello in Svizzera, la base mensile va ridotta proporzionalmente,

e ha indicato quali fonti per il confronto i siti internet “www.numbeo.com” e “www.oecd.org”. A un

nuovo esame della questione eseguito in base al caso concre­to, risulta più

indicato, come proposto dalla ricorrente, riferirsi per i paesi europei (e la

Turchia) agl’indici del livello dei prezzi rilevati dall’Ufficio federale di

statistica (UST), o meglio dall’EUROSTAT (pubblicati

sulla pagina Internet dell’UST www.bfs.amin.ch/bfs/it/ho-me/statistiche/prezzi/raffronti-internationali-prezzi/indici-livello-prezzi.

html) anziché ai

dati presenti sul sito numbeo.com, le cui informazioni sono frutto di

comunicazioni spontanee delle persone che vi-vono negli

Stati confrontati e quindi non sono sottoposte al controllo di un’istituzione

pubblica, quali l’UST o l’EUROSTAT, sicché offrono minori garanzie di attendibilità.

Il Tribunale federale si riferisce anche agl’indici dell’UST per l’accertamento

del fabbisogno del creditore di contributi di mantenimento del diritto di

famiglia quando egli o il debitore è domiciliato all’estero (sentenza 5A_684/ 2022

del 27 febbraio 2023 consid. 2.4.2). Per altri Stati ci si potrà riferire ai “Price level indices”

dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) (https://data.oecd.org/price/ price-level-indices.htm).

3.2

Gl’indici

del livello dei prezzi (ILP) servono a confrontare il livello dei prezzi

praticati in uno Stato con il livello dei prezzi praticati in un altro Stato o

in un gruppo di Stati (ad es. l’Unione europea); in sostanza, dagl’ILP si può

desumere quanto la vita costa più (o meno) in uno Stato rispetto a un altro. Gl’ILP

sono utili in particolare quando si tratta di adeguare l’importo di un

contributo di mantenimento o di un salario, da pagare a una persona dimorante

all’estero, al costo della vita del luogo in cui ella dimora. Concretamente, se

si vuole adeguare il salario di una persona che per lavoro sarà trasferita dall’Italia

alla Svizzera, si prende l’importo del suo salario attuale (percepito in

Italia), lo si divide per l’ILP in Italia e lo si moltiplica per l’ILP in Svizzera

(tratto dalla pagina Internet dell’UST

www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/prezzi/raffronti-internationali-prezzi/indici-livello-prezzi.html). Tra i diversi ILP

rilevati quello più idoneo a stabilire l’equivalente del minimo esistenziale di

base nello Stato estero di domicilio o residenza è l’indice del consumo

individuale effettivo (ICIE), che prende in considerazione solo i prezzi

dei beni di consumo delle economie domestiche, esclusi gli oneri sociali e le

imposte. Gli oneri sociali sono infatti conteggiati a parte quale supplemento (DTF

134.

III 325 consid. 3; sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022,

consid. 6), mentre le imposte non sono affatto computabili (DTF 140 III 340

consid. 4.4 con rinvii; sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022,

consid. 5.1; Tabella, n. III).

3.3

Orbene,

poiché nel 2021 in Svizzera l’ICIE era di 177 punti, mentre in Romania era di

49.

punti, il livello dei prezzi in Romania era pari al 27.7% di quello svizzero

(49÷177), sicché i minimi di base del marito e del

figlio sarebbero dovuti essere ridotti dell’82,3% secondo i dati del 2021. Nel

2022, andrebbe però tenuto conto della differenza di rincaro tra la Svizzera e

la Romania, dell’11% (cfr. https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2022

&locations=RO-CH&start=2022&view=bar), che restringerebbe nella stessa proporzione lo scarto tra i prezzi

svizzeri e rumeni. La RI 1 si è tuttavia fondata sugl’ILP relativi al prodotto

interno lordo e ha chiesto di ridurre i minimi di base per marito e figlio del

65% invece che solo del 20% come deciso dall’UE. La Camera è vincolata da tale

conclusione (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF e 22 LPR), sicché non è necessario

verificare se la riduzione potrebbe essere superiore a quanto richiesto dalla

ricorrente.

3.4

L’UE

ha computato un unico importo di fr. 1'530.– mensili per l’e­scussa e per

il marito, pari al “Minimo di base” per i coniugi di fr. 1'700.– ridotto

del 20%. L’importo in questione (Tabella n. I/3) riguarda però il caso in cui

due coniugi o concubini vivono insieme nello stesso alloggio e tiene conto del

risparmio che permette la vita in comune (economia di scala) rispetto al costo

di due economie domestiche separate (di fr. 1'200.– x 2 = fr. 2'400.–)

(DTF 76 III 6 segg.; Vonder Mühll in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 93 LEF;

Ochsner in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 90-91 ad art. 93 LEF). Poiché l’errore dell’UE

è suscettibile di ledere manifestamente il minimo di esistenza

dell’escussa e della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile, la

correzione va eseguita d’ufficio (cfr. DTF 110 III 32;

sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno 2012, consid. 1; Vonder Mühll, op. cit., n. 66 ad art. 93)

nonostante il divieto della reformatio

in peius

stabilito all’art. 22 LPR.

3.5

Nel

caso in esame, non è contestato che PI 1 e PI 2 conducano vite separate. Vanno

pertanto computati fr. 1'200.– per la moglie e fr. 420.– (35% di fr. 1'200.–)

per il marito, oltre a fr. 210.– (35% di fr. 600.–) per il figlio,

ovvero complessivamente fr. 1'830.– in luogo dei fr. 2'010.–

computati dall’UE e i fr. 1'792.50 fatti valere dalla ricorrente, in base

però a un errore di calcolo (riduzione del 35% anziché del 65% dei minimi del

marito e del figlio).

3.6

Non

si disconosce che, come rilevato dall’UE nelle sue osservazioni, al minimo di

base del marito e del figlio andrebbe verosimilmente aggiunto almeno il costo

delle spese abitative, ma è principio giurisprudenziale consolidato che possono

essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese

(indispensabili) il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121

III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93).

Spettava pertanto all’escussa produrre le prove del pagamento delle spese

riferite all’abitazione della famiglia in Romania e non all’Ufficio aumentare

(o non ridurre) in modo forfettario le basi mensili del marito e del figlio.

4.

Circa la voce “Affitto”, la RI 1 afferma che, in quanto indipendente, la debitrice non è costretta a lavorare

nella camera pres­-so il __________, ma le sarebbe possibile trovare in

Ticino un appartamento intero, dotato di cucina, anche per meno di fr. 1'300.–

mensili. Chiede che tale voce sia ridotta da fr. 4'500.– a fr. 1'300.–.

PI

1.

asserisce invece che le è impossibile trovare un alloggio diverso da una

camera in un postribolo per esercitarvi l’attività di escort. Precisa

che l’affitto della camera, in cui vive e lavora, è di fr. 3'300.– al mese

e che in più, per legge, deve pagare giornalmente tasse di fr. 25.– e l’IVA

di fr. 15.– (quest’ultima calcolata su un reddito ipotetico di fr. 250.–

al giorno), incassate direttamente dal gerente del postribolo. Precisa inoltre

che nel 2022 ha svolto la sua attività per soli 183 giorni.

Quale

spesa giornaliera per l’affitto della camera, l’UE rileva di aver computato fr. 150.–

(di cui fr. 25.– per l’imposta forfettaria e fr. 15.– per l’IVA).

Ritenuto che per esercitare la sua attività l’e­scussa necessita di un locale

in una zona non destinata in maniera preponderante all’abitazione, ovvero

discosto (art. 3 lett. b LProst), l’UE ritiene che l’escussa molto

difficilmente potrebbe trovare un’alternativa adeguata alla camera presso il __________.

4.1

Poiché

PI 1, oltreché viverci, lavora anche nella camera presso il __________,

la

spesa per l’alloggio serve anche al conseguimento del reddito e pertanto così

va trattata.

4.2

Secondo

la giurisprudenza (DTF 112 III 20

consid. 2/b) e la dottrina (Vonder Mühll, op. cit., n. 5 ad art. 93; Ochsner,

op. cit., n.

163.

ad art. 93), il reddito di un indipendente può essere

pignorato o sequestrato solo dopo detrazione delle spese necessarie per

conseguirlo. In particolare le spese di locazione di un locale commerciale

indispensabile

alla sua attività professionale, qualora es­sa sia razionale e concorrenziale, sono da considerare necessarie ai sensi

dell’art. 93 LEF (DTF 112 III 22 consid. 4; sentenza della CEF

15.2005.139

del 21 giugno 2006 consid. 3/d), poiché l’escutente stesso ha

ovviamente anche interesse a che l’escusso pos­sa conseguire redditi

pignorabili.

4.3

Contrariamente

a quanto afferma la RI 1, una escort non può esercitare la propria

attività dove le aggrada. L’art. 3 cpv. 3 della legge sull’esercizio della prostituzione

(LProst, RL 550.500) la vieta infatti nelle zone che il piano regolatore

destina in misura preponderante all’abitazione, ciò che notoriamente riduce di

molto il territorio comunale disponibile. In linea di massima incombe al creditore, e non al debitore, fornire qualche

opzione concreta me­no cara (Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad

art. 93).

4.3.1

Nella

fattispecie la RI 1 non ha indicato alcun appartamento con una pigione di fr. 1'300.–

in cui l’escussa potrebbe esercitare in modo legale la prostituzione. Non

allega d’altronde che la sistemazione attuale di PI 1 non sia economica-mente

razionale. Ad ogni modo, il reddito di fr. 6'500.– computato dall’UE è

nettamente superiore alla spesa riconosciutale per conseguirlo (fr. 4'500.–).

La censura della ricorrente risulta quindi infondata.

4.3.2

Che

l’escussa paghi effettivamente fr. 4'500.– mensili per la locazione della

camera è tuttavia dubbio. Ella stessa allega nelle osservazioni al ricorso che

la pigione mensile è di fr. 3'300.– e ha prodotto all’UE tre ricevute emesse

dalla __________, che verosimilmente è la società che gestisce il postribolo:

la prima riferita a gennaio 2023 indica un pagamento, per il periodo “dal 30.01.23-31.1.23”, di fr. 220.– per

la camera, fr. 50.– per l’imposta forfettaria e fr. 30.– per l’IVA,

ossia fr. 300.– complessivi; la seconda relativa a febbraio 2023 menziona,

per 22 giorni di quel mese, un versamento di fr. 3'300.– complessivi (22 x

fr. 150.–); infine, la terza riferita a marzo 2023 indica, per 6 giorni di quel

mese, un pagamento di fr. 900.– complessivi (6 x 150.–). Ora, se si evince

effettivamente dalle tre fatture un costo giornaliero di fr. 150.– come

computato dall’UE (fr. 110.– per la camera, fr. 25.– per l’imposta forfettaria

e fr. 15.– per l’IVA), esso non risulta essere prelevato per 30 giorni al mese

come indicato nella decisione impugnata, bensì, apparentemente, solo per i

giorni in cui l’escussa ha avuto clienti. Lo stesso UE ammette del resto nelle

osservazioni che le spese di locazione, come i redditi, sono variabili. Per

quanto attiene ai giorni non lavorati, non è tuttavia dato di sapere se essi sono

considerati giorni di riposo settimanale e di vacanza gratuiti oppure se

l’escussa è tenuta a pagare un altro forfait, ad esempio di fr. 3'300.– mensili

come da lei allegato, cui andrebbe dedotto quanto da pagare per i giorni

lavorati. Ne segue che l’incarto va retrocesso all’UE perché accerti più

precisamente i costi di locazione della camera, secondo le indicazioni date in seguito in merito alla questione, legata,

dei redditi dell’escussa (sotto consid. 7.2).

5.

Sempre per il motivo che la debitrice potrebbe trovare un appartamento

con cucina (a meno di fr. 4'500.– al mese), la RI 1 postula lo stralcio

della voce “Pasti consumati fuori domicilio”.

Come

già rilevato, però, PI 1 non ha una reale scelta quanto all’alloggio in cui

esercitare la prostituzione (sopra consid.

4.3). Non è d’altronde contestato che la camera attualmen­te locata dall’escussa

non ha in dotazione una cucina. Non è quin­di criticabile il supplemento

contestato. Anzi, ci si potrebbe chie-dere se esso non dovrebbe essere

riconosciuto per due pasti al giorno anziché uno, ma si può prescindere dal

modificare il calcolo dell’UE tenuto conto del risparmio da lei conseguito

sulla base mensile, in particolare quanto alla manutenzione delle apparecchiature

e dell’arredamento domestico e all’elettricità e/o gas per la luce e la cucina

(cfr. Tabella, n. I; sentenza della CEF 15.2016. 104 del 4 settembre 2017,

consid. 6.3), così come al costo dell’al­lacciamento

televisivo (15.2022.33 del 20 luglio 2022, consid. 4.1).

6.

Nella sua sintesi, la ricorrente aggiunge senza motivazione al minimo

esistenziale dell’escussa premi di cassa malati per fr. 160.– mensili, che

l’UE non aveva conteggiati in quanto non risultavano pagati dall’escussa (v. il

verbale delle operazioni di pignoramen­to). La RI 1 pare invece ammettere di

ricevere tale somma a saldo (parziale) dei premi correnti. Va pertanto aggiunta

al minimo esistenziale dell’escussa.

7.

Nelle

osservazioni al ricorso, PI 1 fa valere che il reddito indicato in fr. 6'500.–

è in realtà lordo (secondo il calcolo dell’IVA di fr. 250.– lordi per 26 giorni

lavorativi al mese) e che nel 2022 ha lavorato solo 183 giorni. Nelle sue, l’UE

non si determina al riguardo, ma segnala che dalle ricevute già menzionate in

precedenza si evince ch’ella ha lavorato in media durante i tre primi mesi del

2023.

solo dieci giorni al mese.

7.1

L’escussa non prova di pagare effettivamente gli

oneri sociali. Non se ne può quindi tenere conto nel suo minimo esistenziale.

7.2

A

prima vista pare evincersi dalle note fatture che il guadagno di PI 1 è

variabile, come peraltro da lei sostenuto e dall’UE ammesso nelle osservazioni

al ricorso. Solitamente, vie­ne tenuto conto della variabilità del reddito

dell’escusso pignoran­do la parte che eccede il suo minimo esistenziale. Nel

caso in esa­me, tuttavia, ciò non è possibile perché anche il minimo esistenziale,

e segnatamente il costo della camera, pare variabile.

Dal

punto di vista pratico, l’UE esigerà dall’escussa la produzione entro cinque

giorni dal primo di ogni mese, a partire dal 1° agosto 2023, di un conteggio

indicante il totale dei ricavi della sua attività lucrativa percepiti durante

il mese precedente, con la comminatoria delle sanzioni penali degli art. 163

cpv. 1, 164, 169 e 323 n. 2 CP e l’avvertenza che in caso di omissione le verrà

computato un reddito di fr. 6'500.– mensili. Dopo aver accertato se il costo

della camera è di fr. 150.– per giorno lavorato oppure se dev’essere aggiunto

un supplemento per i giorni non lavorati (v. sopra consid. 4.3.2), l’UE

stabilirà ogni mese se sussiste un’eccedenza pigno-rabile in base al calcolo

rettificato da questa Camera (sotto consid. 8), e se sì la comunicherà

all’escussa. Lascerà poi in deposito sul suo conto eventuali eccedenze versate

dall’escussa e, facendovi capo, le restituirà possibili ammanchi in mesi in cui

i redditi non copriranno il minimo vitale (per alcuni esempi: sentenze della

CEF 15.2018.98 del 19 dicembre 2018, pag. 3, e 15.2008.7 del 31 mar­zo 2008,

massimata in RtiD 2008 II 728 n. 66c, consid. 1.1).

8.

In

definitiva, il ricorso dev’essere parzialmente accolto e di conseguenza il

provvedimento impugnato riformato come segue (cfr. sopra consid. 3.5, 4.3.2, 5,

6.

e 7.2):

Redditi

Debitrice

fr.

6'500.00

oppure il reddito effettivo da

lei dichiarato mensilmente [consid. 7]

Minimo

d’esistenza

Minimo base (debitrice)

fr.

1'200.00

[consid. 3, in particolare 3.5]

Minimo base (marito)

fr.

420.00

35% (costo della vita in Romania rispetto alla

Svizzera) di fr. 1'200.–

Supplemento figlio con più di 10 anni

fr.

210.00

35% (costo della vita in Romania rispetto alla

Svizzera) di fr. 600.–

Locazione (debitrice)

fr.

??

Fr. 150.00 per giorno ?? [consid. 4]

Pasti consumati fuori domicilio (debitrice)

fr.

211.00

[consid. 5]

Premio di cassa malati

fr.

160.00

[consid. 6]

Totale

fr.

??

9.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è ordinato al­l’UE

di accertare il costo effettivo della camera locata dall’escussa presso il __________

(sopra consid. 4.3.2) e di procedere al pignoramento in base al suo minimo

esistenziale rettificato (come al consid. 8) secondo le indicazioni contenute

nel soprastante considerando 7.2.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.