15.2023.18
Pignoramento dei redditi di una escort. Minimo di esistenza del marito e del figlio ridotto in base al costo della vita in Romania. Costo variabile della locazione di una camera in un motel. Pasti fuori domicilio
6 luglio 2023Italiano18 min
Ticino e dimora in una camera presso il __________ di __________, dove svolge l’attività
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.18
Lugano
6 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 3 marzo 2023 della
RI 1,
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________
decretato il 15 febbraio 2023 dal Pretore del Distretto di Bellinzona su
istanza della ricorrente nei confronti di
PI 1, RO –
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI
1 è domiciliata in Romania con il marito PI 2 e il figlio nato dalla loro
unione, PI 3, nato nel 2010. È titolare di un permesso per frontalieri in
Ticino e dimora in una camera presso il __________ di __________, dove svolge l’attività
di escort. Il marito non esercita alcun’attività lucrativa.
B. Su
istanza della RI 1, (in seguito RI 1), il 15 febbraio 2023 il Pretore del
Distretto di Bellinzona ha decretato il sequestro, presso il citato motel, “del reddito salariale percepito” da PI 1 fino a
concorrenza di fr. 19'945.60.
C. In
esecuzione del sequestro, il 23
febbraio 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha verbalizzato
il seguente calcolo:
Redditi
Debitrice
fr.
6'500.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base (debitrice e marito)
fr.
1'530.00
Minimo base del marito ridotto del 20% poiché
domiciliato e residente all’estero e dunque adeguato in funzione al costo
della vita nel paese in cui abita
Supplemento figli con più di 10 anni
fr.
480.00
Minimo base del figlio ridotto del 20% poiché
domiciliato e residente all’estero e dunque adeguato in funzione al costo
della vita nel paese in cui abita
Affitto (debitrice)
fr.
4'500.00
CHF 150.00 per giorno di cui CHF 110.00 per la stanza
e CHF 40.00 per le imposte
Pasti consumati fuori domicilio (debitrice)
fr.
211.00
La stanza non è adibita a cucina
Totale
fr.
6'721.00
L’UE
ha pertanto dichiarato impignorabile il reddito di PI 1, in quanto inferiore al
suo minimo d’esistenza.
D. Con
ricorso del 3 marzo 2023, la RI 1 ha chiesto, in via principale, di riformare
il decreto (recte: il verbale) di sequestro e in via subordinata di
annullarlo e di far ordine all’Ufficio di ricalcolare il minimo d’esistenza di PI
1, in entrambi i casi computando come minimo esistenziale totale fr. 3'252.50
anziché fr. 6'721.–, protestate tasse, spese e ripetibili.
E. PI
1 ha preso posizione il 15 marzo 2023, senza presentare conclusioni
esplicite. Nelle sue osservazioni del 3 aprile 2023, l’UE si è rimesso al
giudizio della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 23 febbraio 2023 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessa-rio al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio
alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19
consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3.
La
RI 1 pretende che le voci “Minimo di
base per PI 2 e “Supplemento figli con più di 10 anni” per il figlio vengano
ridotte non solo del 20% rispetto all’ordinario, bensì del 65%, siccome (nel
2021) l’indice del livello dei prezzi in Svizzera era di 154.4 punti, mentre in
Romania, dove vivono marito e figlio del–l’escussa, era di 54.5 punti; in concreto, quantifica le due voci in fr. 552.50
e fr. 390.–, donde un minimo di base per tutti e tre i membri della
famiglia di fr. 1'402.50 (fr. 850.– + fr. 552.50 + fr. 390.–).
L’UE
ammette che il costo della vita in Romania è inferiore a quello dell’Unione
europea, come risulta dal sito Internet “www.numbeo.com”, ma
asserisce che, non riuscendo a ottenere tutte le informazioni relative ai costi
di mantenimento del marito e del figlio, e facendo uso del suo potere di
apprezzamento, ha applicato una riduzione inferiore.
3.1
Al
n. I della Tabella la Camera ha stabilito che se il debitore è domiciliato o
dimora all’estero e il costo della vita nel paese di domicilio o dimora è più
basso rispetto a quello in Svizzera, la base mensile va ridotta proporzionalmente,
e ha indicato quali fonti per il confronto i siti internet “www.numbeo.com” e “www.oecd.org”. A un
nuovo esame della questione eseguito in base al caso concreto, risulta più
indicato, come proposto dalla ricorrente, riferirsi per i paesi europei (e la
Turchia) agl’indici del livello dei prezzi rilevati dall’Ufficio federale di
statistica (UST), o meglio dall’EUROSTAT (pubblicati
sulla pagina Internet dell’UST www.bfs.amin.ch/bfs/it/ho-me/statistiche/prezzi/raffronti-internationali-prezzi/indici-livello-prezzi.
html) anziché ai
dati presenti sul sito numbeo.com, le cui informazioni sono frutto di
comunicazioni spontanee delle persone che vi-vono negli
Stati confrontati e quindi non sono sottoposte al controllo di un’istituzione
pubblica, quali l’UST o l’EUROSTAT, sicché offrono minori garanzie di attendibilità.
Il Tribunale federale si riferisce anche agl’indici dell’UST per l’accertamento
del fabbisogno del creditore di contributi di mantenimento del diritto di
famiglia quando egli o il debitore è domiciliato all’estero (sentenza 5A_684/ 2022
del 27 febbraio 2023 consid. 2.4.2). Per altri Stati ci si potrà riferire ai “Price level indices”
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) (https://data.oecd.org/price/ price-level-indices.htm).
3.2
Gl’indici
del livello dei prezzi (ILP) servono a confrontare il livello dei prezzi
praticati in uno Stato con il livello dei prezzi praticati in un altro Stato o
in un gruppo di Stati (ad es. l’Unione europea); in sostanza, dagl’ILP si può
desumere quanto la vita costa più (o meno) in uno Stato rispetto a un altro. Gl’ILP
sono utili in particolare quando si tratta di adeguare l’importo di un
contributo di mantenimento o di un salario, da pagare a una persona dimorante
all’estero, al costo della vita del luogo in cui ella dimora. Concretamente, se
si vuole adeguare il salario di una persona che per lavoro sarà trasferita dall’Italia
alla Svizzera, si prende l’importo del suo salario attuale (percepito in
Italia), lo si divide per l’ILP in Italia e lo si moltiplica per l’ILP in Svizzera
(tratto dalla pagina Internet dell’UST
www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/prezzi/raffronti-internationali-prezzi/indici-livello-prezzi.html). Tra i diversi ILP
rilevati quello più idoneo a stabilire l’equivalente del minimo esistenziale di
base nello Stato estero di domicilio o residenza è l’indice del consumo
individuale effettivo (ICIE), che prende in considerazione solo i prezzi
dei beni di consumo delle economie domestiche, esclusi gli oneri sociali e le
imposte. Gli oneri sociali sono infatti conteggiati a parte quale supplemento (DTF
134.
III 325 consid. 3; sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022,
consid. 6), mentre le imposte non sono affatto computabili (DTF 140 III 340
consid. 4.4 con rinvii; sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022,
consid. 5.1; Tabella, n. III).
3.3
Orbene,
poiché nel 2021 in Svizzera l’ICIE era di 177 punti, mentre in Romania era di
49.
punti, il livello dei prezzi in Romania era pari al 27.7% di quello svizzero
(49÷177), sicché i minimi di base del marito e del
figlio sarebbero dovuti essere ridotti dell’82,3% secondo i dati del 2021. Nel
2022, andrebbe però tenuto conto della differenza di rincaro tra la Svizzera e
la Romania, dell’11% (cfr. https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2022
&locations=RO-CH&start=2022&view=bar), che restringerebbe nella stessa proporzione lo scarto tra i prezzi
svizzeri e rumeni. La RI 1 si è tuttavia fondata sugl’ILP relativi al prodotto
interno lordo e ha chiesto di ridurre i minimi di base per marito e figlio del
65% invece che solo del 20% come deciso dall’UE. La Camera è vincolata da tale
conclusione (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF e 22 LPR), sicché non è necessario
verificare se la riduzione potrebbe essere superiore a quanto richiesto dalla
ricorrente.
3.4
L’UE
ha computato un unico importo di fr. 1'530.– mensili per l’escussa e per
il marito, pari al “Minimo di base” per i coniugi di fr. 1'700.– ridotto
del 20%. L’importo in questione (Tabella n. I/3) riguarda però il caso in cui
due coniugi o concubini vivono insieme nello stesso alloggio e tiene conto del
risparmio che permette la vita in comune (economia di scala) rispetto al costo
di due economie domestiche separate (di fr. 1'200.– x 2 = fr. 2'400.–)
(DTF 76 III 6 segg.; Vonder Mühll in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 93 LEF;
Ochsner in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 90-91 ad art. 93 LEF). Poiché l’errore dell’UE
è suscettibile di ledere manifestamente il minimo di esistenza
dell’escussa e della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile, la
correzione va eseguita d’ufficio (cfr. DTF 110 III 32;
sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno 2012, consid. 1; Vonder Mühll, op. cit., n. 66 ad art. 93)
nonostante il divieto della reformatio
in peius
stabilito all’art. 22 LPR.
3.5
Nel
caso in esame, non è contestato che PI 1 e PI 2 conducano vite separate. Vanno
pertanto computati fr. 1'200.– per la moglie e fr. 420.– (35% di fr. 1'200.–)
per il marito, oltre a fr. 210.– (35% di fr. 600.–) per il figlio,
ovvero complessivamente fr. 1'830.– in luogo dei fr. 2'010.–
computati dall’UE e i fr. 1'792.50 fatti valere dalla ricorrente, in base
però a un errore di calcolo (riduzione del 35% anziché del 65% dei minimi del
marito e del figlio).
3.6
Non
si disconosce che, come rilevato dall’UE nelle sue osservazioni, al minimo di
base del marito e del figlio andrebbe verosimilmente aggiunto almeno il costo
delle spese abitative, ma è principio giurisprudenziale consolidato che possono
essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese
(indispensabili) il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121
III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93).
Spettava pertanto all’escussa produrre le prove del pagamento delle spese
riferite all’abitazione della famiglia in Romania e non all’Ufficio aumentare
(o non ridurre) in modo forfettario le basi mensili del marito e del figlio.
4.
Circa la voce “Affitto”, la RI 1 afferma che, in quanto indipendente, la debitrice non è costretta a lavorare
nella camera pres-so il __________, ma le sarebbe possibile trovare in
Ticino un appartamento intero, dotato di cucina, anche per meno di fr. 1'300.–
mensili. Chiede che tale voce sia ridotta da fr. 4'500.– a fr. 1'300.–.
PI
1.
asserisce invece che le è impossibile trovare un alloggio diverso da una
camera in un postribolo per esercitarvi l’attività di escort. Precisa
che l’affitto della camera, in cui vive e lavora, è di fr. 3'300.– al mese
e che in più, per legge, deve pagare giornalmente tasse di fr. 25.– e l’IVA
di fr. 15.– (quest’ultima calcolata su un reddito ipotetico di fr. 250.–
al giorno), incassate direttamente dal gerente del postribolo. Precisa inoltre
che nel 2022 ha svolto la sua attività per soli 183 giorni.
Quale
spesa giornaliera per l’affitto della camera, l’UE rileva di aver computato fr. 150.–
(di cui fr. 25.– per l’imposta forfettaria e fr. 15.– per l’IVA).
Ritenuto che per esercitare la sua attività l’escussa necessita di un locale
in una zona non destinata in maniera preponderante all’abitazione, ovvero
discosto (art. 3 lett. b LProst), l’UE ritiene che l’escussa molto
difficilmente potrebbe trovare un’alternativa adeguata alla camera presso il __________.
4.1
Poiché
PI 1, oltreché viverci, lavora anche nella camera presso il __________,
la
spesa per l’alloggio serve anche al conseguimento del reddito e pertanto così
va trattata.
4.2
Secondo
la giurisprudenza (DTF 112 III 20
consid. 2/b) e la dottrina (Vonder Mühll, op. cit., n. 5 ad art. 93; Ochsner,
op. cit., n.
163.
ad art. 93), il reddito di un indipendente può essere
pignorato o sequestrato solo dopo detrazione delle spese necessarie per
conseguirlo. In particolare le spese di locazione di un locale commerciale
indispensabile
alla sua attività professionale, qualora essa sia razionale e concorrenziale, sono da considerare necessarie ai sensi
dell’art. 93 LEF (DTF 112 III 22 consid. 4; sentenza della CEF
15.2005.139
del 21 giugno 2006 consid. 3/d), poiché l’escutente stesso ha
ovviamente anche interesse a che l’escusso possa conseguire redditi
pignorabili.
4.3
Contrariamente
a quanto afferma la RI 1, una escort non può esercitare la propria
attività dove le aggrada. L’art. 3 cpv. 3 della legge sull’esercizio della prostituzione
(LProst, RL 550.500) la vieta infatti nelle zone che il piano regolatore
destina in misura preponderante all’abitazione, ciò che notoriamente riduce di
molto il territorio comunale disponibile. In linea di massima incombe al creditore, e non al debitore, fornire qualche
opzione concreta meno cara (Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad
art. 93).
4.3.1
Nella
fattispecie la RI 1 non ha indicato alcun appartamento con una pigione di fr. 1'300.–
in cui l’escussa potrebbe esercitare in modo legale la prostituzione. Non
allega d’altronde che la sistemazione attuale di PI 1 non sia economica-mente
razionale. Ad ogni modo, il reddito di fr. 6'500.– computato dall’UE è
nettamente superiore alla spesa riconosciutale per conseguirlo (fr. 4'500.–).
La censura della ricorrente risulta quindi infondata.
4.3.2
Che
l’escussa paghi effettivamente fr. 4'500.– mensili per la locazione della
camera è tuttavia dubbio. Ella stessa allega nelle osservazioni al ricorso che
la pigione mensile è di fr. 3'300.– e ha prodotto all’UE tre ricevute emesse
dalla __________, che verosimilmente è la società che gestisce il postribolo:
la prima riferita a gennaio 2023 indica un pagamento, per il periodo “dal 30.01.23-31.1.23”, di fr. 220.– per
la camera, fr. 50.– per l’imposta forfettaria e fr. 30.– per l’IVA,
ossia fr. 300.– complessivi; la seconda relativa a febbraio 2023 menziona,
per 22 giorni di quel mese, un versamento di fr. 3'300.– complessivi (22 x
fr. 150.–); infine, la terza riferita a marzo 2023 indica, per 6 giorni di quel
mese, un pagamento di fr. 900.– complessivi (6 x 150.–). Ora, se si evince
effettivamente dalle tre fatture un costo giornaliero di fr. 150.– come
computato dall’UE (fr. 110.– per la camera, fr. 25.– per l’imposta forfettaria
e fr. 15.– per l’IVA), esso non risulta essere prelevato per 30 giorni al mese
come indicato nella decisione impugnata, bensì, apparentemente, solo per i
giorni in cui l’escussa ha avuto clienti. Lo stesso UE ammette del resto nelle
osservazioni che le spese di locazione, come i redditi, sono variabili. Per
quanto attiene ai giorni non lavorati, non è tuttavia dato di sapere se essi sono
considerati giorni di riposo settimanale e di vacanza gratuiti oppure se
l’escussa è tenuta a pagare un altro forfait, ad esempio di fr. 3'300.– mensili
come da lei allegato, cui andrebbe dedotto quanto da pagare per i giorni
lavorati. Ne segue che l’incarto va retrocesso all’UE perché accerti più
precisamente i costi di locazione della camera, secondo le indicazioni date in seguito in merito alla questione, legata,
dei redditi dell’escussa (sotto consid. 7.2).
5.
Sempre per il motivo che la debitrice potrebbe trovare un appartamento
con cucina (a meno di fr. 4'500.– al mese), la RI 1 postula lo stralcio
della voce “Pasti consumati fuori domicilio”.
Come
già rilevato, però, PI 1 non ha una reale scelta quanto all’alloggio in cui
esercitare la prostituzione (sopra consid.
4.3). Non è d’altronde contestato che la camera attualmente locata dall’escussa
non ha in dotazione una cucina. Non è quindi criticabile il supplemento
contestato. Anzi, ci si potrebbe chie-dere se esso non dovrebbe essere
riconosciuto per due pasti al giorno anziché uno, ma si può prescindere dal
modificare il calcolo dell’UE tenuto conto del risparmio da lei conseguito
sulla base mensile, in particolare quanto alla manutenzione delle apparecchiature
e dell’arredamento domestico e all’elettricità e/o gas per la luce e la cucina
(cfr. Tabella, n. I; sentenza della CEF 15.2016. 104 del 4 settembre 2017,
consid. 6.3), così come al costo dell’allacciamento
televisivo (15.2022.33 del 20 luglio 2022, consid. 4.1).
6.
Nella sua sintesi, la ricorrente aggiunge senza motivazione al minimo
esistenziale dell’escussa premi di cassa malati per fr. 160.– mensili, che
l’UE non aveva conteggiati in quanto non risultavano pagati dall’escussa (v. il
verbale delle operazioni di pignoramento). La RI 1 pare invece ammettere di
ricevere tale somma a saldo (parziale) dei premi correnti. Va pertanto aggiunta
al minimo esistenziale dell’escussa.
7.
Nelle
osservazioni al ricorso, PI 1 fa valere che il reddito indicato in fr. 6'500.–
è in realtà lordo (secondo il calcolo dell’IVA di fr. 250.– lordi per 26 giorni
lavorativi al mese) e che nel 2022 ha lavorato solo 183 giorni. Nelle sue, l’UE
non si determina al riguardo, ma segnala che dalle ricevute già menzionate in
precedenza si evince ch’ella ha lavorato in media durante i tre primi mesi del
2023.
solo dieci giorni al mese.
7.1
L’escussa non prova di pagare effettivamente gli
oneri sociali. Non se ne può quindi tenere conto nel suo minimo esistenziale.
7.2
A
prima vista pare evincersi dalle note fatture che il guadagno di PI 1 è
variabile, come peraltro da lei sostenuto e dall’UE ammesso nelle osservazioni
al ricorso. Solitamente, viene tenuto conto della variabilità del reddito
dell’escusso pignorando la parte che eccede il suo minimo esistenziale. Nel
caso in esame, tuttavia, ciò non è possibile perché anche il minimo esistenziale,
e segnatamente il costo della camera, pare variabile.
Dal
punto di vista pratico, l’UE esigerà dall’escussa la produzione entro cinque
giorni dal primo di ogni mese, a partire dal 1° agosto 2023, di un conteggio
indicante il totale dei ricavi della sua attività lucrativa percepiti durante
il mese precedente, con la comminatoria delle sanzioni penali degli art. 163
cpv. 1, 164, 169 e 323 n. 2 CP e l’avvertenza che in caso di omissione le verrà
computato un reddito di fr. 6'500.– mensili. Dopo aver accertato se il costo
della camera è di fr. 150.– per giorno lavorato oppure se dev’essere aggiunto
un supplemento per i giorni non lavorati (v. sopra consid. 4.3.2), l’UE
stabilirà ogni mese se sussiste un’eccedenza pigno-rabile in base al calcolo
rettificato da questa Camera (sotto consid. 8), e se sì la comunicherà
all’escussa. Lascerà poi in deposito sul suo conto eventuali eccedenze versate
dall’escussa e, facendovi capo, le restituirà possibili ammanchi in mesi in cui
i redditi non copriranno il minimo vitale (per alcuni esempi: sentenze della
CEF 15.2018.98 del 19 dicembre 2018, pag. 3, e 15.2008.7 del 31 marzo 2008,
massimata in RtiD 2008 II 728 n. 66c, consid. 1.1).
8.
In
definitiva, il ricorso dev’essere parzialmente accolto e di conseguenza il
provvedimento impugnato riformato come segue (cfr. sopra consid. 3.5, 4.3.2, 5,
6.
e 7.2):
Redditi
Debitrice
fr.
6'500.00
oppure il reddito effettivo da
lei dichiarato mensilmente [consid. 7]
Minimo
d’esistenza
Minimo base (debitrice)
fr.
1'200.00
[consid. 3, in particolare 3.5]
Minimo base (marito)
fr.
420.00
35% (costo della vita in Romania rispetto alla
Svizzera) di fr. 1'200.–
Supplemento figlio con più di 10 anni
fr.
210.00
35% (costo della vita in Romania rispetto alla
Svizzera) di fr. 600.–
Locazione (debitrice)
fr.
??
Fr. 150.00 per giorno ?? [consid. 4]
Pasti consumati fuori domicilio (debitrice)
fr.
211.00
[consid. 5]
Premio di cassa malati
fr.
160.00
[consid. 6]
Totale
fr.
??
9.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è ordinato all’UE
di accertare il costo effettivo della camera locata dall’escussa presso il __________
(sopra consid. 4.3.2) e di procedere al pignoramento in base al suo minimo
esistenziale rettificato (come al consid. 8) secondo le indicazioni contenute
nel soprastante considerando 7.2.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.