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Decisione

15.2023.19

Minimo di esistenza. Reddito e spese da attività indipendente. Contributi di mantenimento per i figli. Richiesta di pignoramento di terra vegetale su un fondo pignorato e di una rendita AI in capitale

5 luglio 2023Italiano18 min

Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi del debitore sulla

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.19

Lugano

5 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 febbraio 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Faido, relativo alle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei

confronti del ricorrente da

PI 1,

(patrocinata dall’ PA 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

summenzionate esecuzioni promosse da PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso

di contributi di mantenimento arretrati di fr. 10'875.90 e fr. 7'140.–

oltre ad accessori a favore di PI 6 (2008),

figlia dell’escusso e dell’escu­tente, il 7 febbraio 2023 la sede di

Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi del debitore sulla

base del seguente computo:

Redditi

Reddito da rocciatore indipendente

fr.

3'000.00

(attualmente al 50%)

Assicurazione perdita di guadagno privata

fr.

1'800.00

(PI 2)

Totale

fr.

4'800.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

600.00

Affitto appartamento Fr. 500.00, riscaldamento a

legna per 2 appartamenti, Fr. 160.00, considerato solo Fr. 100.00

per appartamento personale interessi ipoteca x locale commerciale Fr. 613.00

non considerati in quanto [motivo non riprodotto]

Premi di assic. malattia

fr.

313.00

__________

Contributi di mantenimento figlie

fr.

1'660.00

Fr. 420.00 x PI 6

Fr. 620.00

x PI 3 + PI 4

Altri

fr.

200.00

diritto visita figlie PI 3 + PI 4

Totale

fr.

3'973.00

L’UE

ha quindi pignorato presso l’assicurazione infortuni dell’e­­scusso, la PI 2, l’importo

fisso di fr. 827.– al mese dal 7 febbraio 2023.

B. Lo

stesso giorno l’Ufficio ha pure proceduto al pignoramento della quota di

comproprietà “A” di ½ del fondo n. __________ RFD di __________, di proprietà

del debitore. Nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 7

febbraio 2023 l’UE ha osservato che “l’escusso chiede il pignoramento di un deposito di terra vegetale [sul

fondo pignorato] uso cantiere (18x15x4 = 1080.00 m3 / 2000 ton),

prezzo indicativo Fr. 20/30 alla ton) dichiarando che non è necessario

allo svolgimento della sua attività. Lo scrivente ufficio rinuncia pe­rò al

pignoramento in quanto da informazioni assunte presso ditte del ramo la stessa

viene acquistata solo in caso di necessità e quindi di difficile

realizzazione”.

C. Con

ricorso del 16 febbraio 2023 RI 1 si aggrava contro tali provvedimenti,

chiedendo di computare ulteriori spese nel suo minimo d’esistenza e di

pignorare al posto della quota di comproprietà il “deposito di terra vegetale”

e una rendita d’invalidità in capitale a suo favore di fr. 28'716.–.

D. Mediante

osservazioni del 28 febbraio 2023 PI 1 si oppone

al gravame, postulandone la reiezione, come pure l’UE nel­le sue del 7

marzo 2023.

E. Nella

replica spontanea del 3 aprile 2023 il ricorrente si riconferma sostanzialmente

nelle proprie conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 7 febbraio 2023 dall’Ufficio, il

ricorso presentato il 16 febbraio 2023 è in linea di principio ricevibile (art.

17.

LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”)

allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale

cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono

essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del

sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a;

Vonder Mühll in: Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 93 LEF). Le

parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accer­­tamento

dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio

interesse oppure quan­do si tratta di circostanze ch’esse sono meglio in

grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione personale (in

particolare sul loro minimo esistenziale), specie se è fuori dal comune (DTF 123 III 329 consid. 3). La parte che si prevale

di un fatto deve sop­portare le conseguenze della mancata prova dello stesso (sen­tenza

della CEF 15.2022.26 del 16 marzo 2022, consid. 2 e i rinvii).

3.

Il

ricorrente rimprovera anzitutto all’UE di non aver computato gli interessi

ipotecari di fr. 613.– mensili relativi al locale commerciale in cui

esercita la sua professione di “rocciatore”

indipendente (la cui ditta è iscritta a registro di commercio con lo scopo “lavori

forestali e commercio legname”) né le spese effettive per la legna di fr. 160.–

(anziché fr. 100.– riconosciuti dall’UE), che a suo dire fanno riferimento

soltanto all’appartamento in cui abita, e neppure le spese di fr. 5.50 per

giornata lavorativa dovute a esigenze accresciute di vitto in caso di lavori

pesanti e i costi di trasferta con il veicolo privato per il tragitto da casa

al lavoro (24km al giorno). Nella replica, egli reputa inoltre incomprensibile

come l’Ufficio abbia calcolato il suo reddito da attività indipendente, rilevando

che “non si può aggiungere l’indennità di

perdita di guadagno attuale e sommarla al reddito da attività indipendente

degli anni precedenti, semmai la rendita compensa proprio la perdita di

guadagno attuale”.

3.1

Per

provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto

all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa

dipendente o indipendente (DTF

85.

III 39, 86 III 16). In caso di reddito

da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto

tuttavia soltanto del reddito net­to, dopo deduzione dal reddito lordo delle

spese connesse all’e­­sercizio dell’attività (Vonder

Mühll, op. cit., n. 5 ad art. 93; sentenza della CEF 15.2020.24 del 6 maggio

2020, consid. 2.1). L’uf­ficio di esecuzione deve determinare il reddito netto

sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene

una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività

analoghe a quella del debitore (DTF 112 III 21 consid. 2/b; sentenze del

Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4 e della CEF

15.2017.16

citata, consid. 3.2 con rinvii) e, se ciò non fosse possibile,

mediante valutazione per stima (DTF 126 III

91.

consid. 3/a; sentenze del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1 e della CEF 15.2016.71 citata, con­sid. 2.2).

3.2

Con

la decisione impugnata l’Ufficio ha stabilito in fr. 3'000.– mensili il

reddito di RI 1 per la sua attività di “rocciatore”

indipendente al 50%, fondandosi essenzialmente

sulle dichiarazio­ni ch’egli aveva fornito in occasione del precedente

pignoramento del 20 settembre 2022 (v. verbale interno delle operazioni di

pignoramento di medesima data agli atti, sottoscritto dal debitore). Ora, la

censura dell’insorgente, espressa solo in sede di replica, non solo è tardiva

(art. 17 cpv. 2 LEF), ma è anche infondata, poiché egli non contesta di aver

percepito tale reddito perlomeno fino a quel momento né ha dimostrato mediante

documentazione contabile che in seguito ha conseguito di meno, ma si limita ad

allegare che l’indennità di perdita di guadagno (di fr. 1'800.–) non può

sommarsi al reddito da attività indipendente. Tale circostanza non è tuttavia

corroborata da alcuna prova e diverge inoltre dalle risultanze agli atti. RI 1

dimentica invero che l’Ufficio ha considerato il reddito da attività indipendente

soltanto per un gra­do lavorativo del 50%, giacché la sua assicurazione contro

gli infortuni gli ha riconosciuto un’indennità di perdita di guadagno pro-prio

per un’incapacità lavorativa legata al restante 50%, come si evince dal

conteggio agli atti emesso l’11 novembre 2022 dalla PI 2, nonché dall’ultima decisione di tassazione dell’escusso riferita al 2020, ove risulta ch’egli

stesso aveva dichiarato sia un reddito da attività indipendente di fr. 54'628.–

(rettificato in fr. 60'000.– dall’autorità fiscale) sia due indennità di

perdita di guadagno di fr. 17'429.– e fr. 17'223.–. In mancanza di contabilità

o di altre registrazioni, che il debitore non ha prodotto, è conforme alla

legge l’operato dell’UE, laddove si è attenuto alle sue precedenti dichiarazioni

per determinare il reddito da attività indipendente.

3.3

Per

quanto attiene alle ulteriori spese che il ricorrente pretende siano computate

nel minimo d’esistenza, l’UE fa notare nelle sue osservazioni che l’importo di fr. 3'000.–

è in realtà il reddito netto dopo deduzione delle spese connesse all’esercizio

della sua attività, come “ad esempio l’affitto

del locale commerciale”. Orbene, co­me esposto sopra (consid. 3.2), RI

1.

non ha dimostra­to attraverso

giustificativi che il reddito considerato dall’Ufficio è quello lordo,

ovvero comprende i costi in questione, né che questi ultimi fanno in realtà

riferimento a spese indispensabili private anziché aziendali. Nella decisione

di tassazione fiscale del 2020, che

contempla un reddito mensile di fr. 5'000.– oltre alle indennità di

perdita di guadagno, non sono del resto state ammesse spese professionali,

verosimilmente perché già dedotte dal reddito (v. la motivazione al 2° n. 2.1).

3.4

Neppure

il ricorrente ha comprovato in particolare che i costi per il consumo della

legna riguardano soltanto l’abitazione privata né ne ha giustificato del resto

l’effettivo pagamento, come gl’incom­beva (sopra consid. 2 i.f.). Stando così le cose, l’organo

esecutivo ha agito correttamente anche sotto questo profilo. Va invero

ricordato che, sebbene spetti all’Ufficio determinare il reddito da attività lucrativa indipendente del debitore (sopra

consid. 2.1), questi è te­nuto a collaborare, fornendo le informazioni

necessarie alla determinazione del suo reddito netto in virtù dell’art. 91 cpv.

1.

LEF, ciò che nella fattispecie non ha fatto, sicché deve sopportare le

conseguenze della mancata prova (sopra consid. 2 i.f.). Per tali ragio­ni, pure su questi punti il ricorso s’avvera

infondato.

4.

L’insorgente

lamenta inoltre che l’UE non gli ha riconosciuto le “spese accessorie”, i costi per lo spazzacamino, la

fognatura, l’ac­­qua potabile e i rifiuti, nonché “spese mediche e farmaceutiche”. Sennonché, le spese di

acqua potabile e di scarico, come la tassa per la raccolta dei rifiuti, sono

già incluse nel minimo esistenziale di base, di fr. 1'200.– per il

debitore che vive da solo (sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023,

consid. 4.2.1), motivo per cui non se ne può tenere conto una seconda volta nel

calcolo del minimo esistenziale. Per quanto riguarda invece le non meglio

precisate “spese accessorie”, “spese mediche e farmaceutiche” e i costi

per lo spazzacamino, l’insorgente non ha prodotto alcun documento

giustificativo e dunque non possono essere ammessi nel calcolo (sopra consid. 2

i.f.). Anche sotto questo profilo

il ricorso risulta pertanto privo di fondamento.

5.

RI

1.

pretende altresì che i contributi

alimentari a favo­re delle figlie PI 3 e PI 4 siano aumentati da fr. 620.–

a fr. 1'120.– per ciascuna di esse. A giustificazione della sua richiesta, egli ha prodotto la dichiarazione

scritta 4 gennaio 2023 del­la

compagna PI 5, che ha attestato di ricevere fr. 1'200.– per figlia

dall’inizio del 2023. Nella replica, il ricorrente sostiene altresì che “se l’UE vuole discutere

sulle cifre deve perlomeno riconoscere un contributo alimentare uguale per ogni figlia, in questo caso di

840.– ciascuno”, siccome “i nostri tribunali hanno sancito la parità di

trattamento dei figli”.

5.1

Contributi

di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono

fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93

LEF e che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e

renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (sentenza

della CEF 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, consid. 7.1 e riferimenti citati;

Tabella, punto II/5). Nell’applicazione dell’art. 93 LEF le

autorità di esecuzione hanno piena libertà di apprezzamento quando ad esempio

il giudice non ha fissato lui stesso il contributo alimentare, ma si è limitato

a omologare una convenzione stipulata dalle parti interessate (DTF 130 III 47

consid. 2) e, a maggior ragione, non sono vincolate da una mera convenzione

delle parti interessate, non sottoposta a omologazione.

5.2

Nel

caso in rassegna, l’Ufficio ha computato contributi alimentari di fr. 620.–

per ciascuna figlia, basandosi sulla precedente dichiarazione scritta 12 luglio

2022.

della madre PI 5, che ave­va affermato di ricevere dal padre (RI 1)

complessivi fr. 1'240.– “regolarmente

e anche per gli ultimi 3 mesi”. Ora, l’escus­­so non

può legittimamente pretendere sulla scorta di una nuova dichiarazione del

gennaio 2023 che i contributi in questione siano quasi raddoppiati, senza

spiegarne le ragioni e senza dimostrare ch’essi sono indispensabili alle figlie

nel senso dell’art. 93 LEF. Come esposto sopra (consid. 5.1), l’UE non è

infatti vincolato dalle convenzioni di mantenimento stipulate dalle parti

interessate, spe-cie se nell’imminenza o nel corso di un pignoramento (sentenza

della CEF 15.2012.104 del 4 gennaio 2013 consid. 3.2) e se, co­me nel caso di

specie, differiscono senza motivo e in modo sproporzionato rispetto a una

precedente dichiarazione rilasciata appena sei mesi prima e hanno così per

effetto di danneggiare gli altri creditori. Ad ogni modo, va rilevato che l’escusso

nemmeno ha comprovato mediante

giustificativi l’effettivo pagamento dei nuo­vi contributi nei mesi

successivi al rilascio della dichiarazione (sopra consid. 2 i.f.). Per tali

motivi, la censura risulta infondata.

5.3

Che

tutti i figli dell’escusso debbano essere trattati in modo uguale nella

determinazione degli alimenti non significa che abbiano diritto tutti a un contributo

di stesso importo, giacché esso dev’es­sere commisurato ai bisogni del singolo

figlio e alle possibilità finanziarie dei genitori e del figlio stesso (art.

285.

cpv. 1 CC), sicché può variare tra figli della stessa economia domestica

(in particolare in funzione della loro età), ma specie tra figli di economie

domestiche diverse, segnatamente in funzione del reddito e della sostanza del

genitore affidatario. Il principio di parità dei figli si applica in caso di

ammanco, nel senso che il reddito disponibile del genitore debitore degli

alimenti si deve ripartire in proporzione dei rispettivi fabbisogni dei figli

(v. sentenza del Tribunale federale 5A_708/2017 del 13 marzo 2018 consid. 4.2).

Nel caso in esame, non sono noti i dati per stabilire gli alimenti dovuti alle

figlie del ricorrente e in ogni caso spetterebbe al giudice civile, se adito,

farlo. Ai fini del computo nel minimo esistenziale, comunque sia, sono

determinanti solo i contributi di mantenimento di cui l’escus­­so ha provato l’assoluta

necessità per il figlio creditore giusta l’art. 93 LEF e l’effettivo pagamento,

circostanze che RI 1 non ha né allegato né dimostrato. A ben vedere, egli

sta del resto pagando per ora contributi più alti alle figlie PI 3 e PI 4 (fr. 620.– ognuna al mese) che non a PI 6 (fr. 420.–).

Stanti i dati attualmente noti, la decisione impugnata merita dunque conferma

su questo punto.

6.

Il ricorrente critica anche l’UE per aver

pignorato la quota di comproprietà del fondo al posto del deposito di terra

vegetale. Fa valere in proposito la violazione dell’art. 95 cpv. 1 LEF,

sostenendo che in presenza di beni mobili sufficienti l’UE non poteva pignorare

l’immobile. Riguardo alla motivazione invocata dall’Ufficio, secon­do cui la

terra vegetale viene acquistata solo in caso di necessità, egli rileva che se

qualcosa non serve, ovviamente non la si acquista, ciò che – a sua detta – vale

sia per un deposito di terra sia per una quota di comproprietà di un fondo.

Egli rimarca inoltre che l’im­mobile serve all’esercizio della sua professione

e al sostentamento della famiglia, motivo per cui a suo giudizio non è

pignorabile.

6.1

Dal verbale interno delle operazioni di

pignoramento del 7 febbraio 2023 si evince che in base a informazioni

raccolte presso “ditte del

ramo” l’Ufficio ha ritenuto la terra vegetale

impignorabile, siccome “la

stessa viene acquistata solo in caso di necessità e quindi di difficile realizzazione”. Per quanto attiene alla descrizione di

siffatto og­getto, l’UE si è attenuto alle indicazioni

fornite da RI 1 in occasione del precedente pignoramento del 20 settembre 2022.

Al suo scritto del 5 dicembre 2022, ove chiedeva all’Ufficio di rettificare il

verbale, indicando il volume e il valore corretti della terra, il ricorrente ha

allegato una fotografia e un listino dei prezzi unitari riferiti anche ad

aggregati e inerti.

6.1.1

Ora,

il listino (doc. 3), edito dalla S__________ SA di __________, si riferisce a

materiali ordinatamente disposti e facilmente accessibili, mentre il fatto che

la collinetta erbosa visibile sulla foto prodotta dal ricorrente (doc. 4)

costituisca effettivamente un deposito di 1080 m3 di terra vegetale,

non si sa se vagliata o no, poggia sulle sue sole dichiarazioni. Ma

soprattutto, il listino non dà un’indicazione affidabile sulla domanda di terra

vegetale e sull’in­teresse che potrebbe

suscitare un’asta unica. Il ricorrente non con­testa che l’interesse per

l’acquisto di terra vegetale in blocco esiste solo in caso di necessità, sicché

il rischio che l’asta vada deserta è alto, poiché è assai verosimile che al

momento in cui è tenuta nessuna ditta possa avere necessità di acquistare terra

vegetale, oltre tutto senza garanzie. Nelle sue osservazioni l’UE rileva d’altronde

a ragione che se il deposito fosse facilmente realizzabile l’escusso l’avrebbe

già venduto. La sua decisione di non pignorarlo resiste pertanto alla critica.

La

questione dell’ordine di pagamento (giusta l’art. 95 LEF) è dunque senza

oggetto.

6.1.2

Ciò

non impedisce tuttavia al ricorrente di proporre all’UE eventuali interessati a

comprare tutto o parte del deposito a trattative private o di venderlo egli

stesso, usando il ricavato per estinguere i propri debiti e ottenere così l’annullamento

del pignoramento del suo reddito e della sua quota di comproprietà.

6.2

Non

viene in soccorso di RI 1 neppure la tesi secondo cui la quota di comproprietà

del fondo serve per l’esercizio della sua professione e il sostentamento della

famiglia, l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, che prevede l’impignorabilità degli

arnesi, apparecchi, strumenti e libri, in quanto siano necessari al debitore e

alla sua famiglia per l’esercizio della professione, applicandosi unicamente

alle cose corporee mobili (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 87 ad art. 92 LEF), ad esclusione

quindi degli immobili.

7.

L’insorgente

chiede altresì di pignorare in luogo della quota di comproprietà un arretrato

di rendita AI in capitale a suo favore di fr. 28'716.– riferita al periodo

dal 1° aprile al 31 dicembre 2019. Tuttavia, egli non ha prodotto dinanzi all’Ufficio

o in questa sede documenti che rendono perlomeno verosimile il diritto a una

rendita di tale entità. Lo scritto 5 maggio 2022 del dott. med. __________ (doc.

5.

accluso allo scritto del 16 agosto 2022) non accenna poi a un’invalidità,

bensì a ripetuti infortuni professionali. Il fatto ch’egli abbia rinunciato a

tale rendita a favore dell’escussa (scritto del 5 dicembre 2022, doc. 1) ne escluderebbe del resto il pignoramento. L’operato

dell’organo esecutivo s’avvera dunque conforme alla legge anche sotto

questa prospettiva. Ad ogni modo, se la rendita in capitale dovesse essere

versata prossimamente all’UE sulla scorta della rinuncia del 5 dicembre 2022,

le esecuzioni potranno essere estinte (art. 12 LEF) e il pignoramento del

reddito e della quota di comproprietà annullato.

8.

È

infine inammissibile la richiesta di ricevere copia scritta di tutta la

documentazione che l’UE ha ricevuto dalla Zurigo compagnia di assicurazioni con

l’indicazione del nominativo della persona che ha rilasciato informazioni e

dati personali citati nei verbali, siccome è irrilevante ai fini del presente

giudizio. Si ricorda in proposito che il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità

di vigilanza cantonale deve servire al conseguimento di un fine pratico di

procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice

constatazione di un eventuale errato comportamento dell’or­gano di esecuzione

forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF

(Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad

art. 17 LEF, con rif.). In ogni caso, l’in­sorgente resta libero di consultare

l’incarto dell’Ufficio o chiedere direttamente alla sua assicurazione chi ha

fornito le informazioni in questione.

9.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.