15.2023.19
Minimo di esistenza. Reddito e spese da attività indipendente. Contributi di mantenimento per i figli. Richiesta di pignoramento di terra vegetale su un fondo pignorato e di una rendita AI in capitale
5 luglio 2023Italiano18 min
Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi del debitore sulla
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.19
Lugano
5 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 febbraio 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Faido, relativo alle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei
confronti del ricorrente da
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
summenzionate esecuzioni promosse da PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso
di contributi di mantenimento arretrati di fr. 10'875.90 e fr. 7'140.–
oltre ad accessori a favore di PI 6 (2008),
figlia dell’escusso e dell’escutente, il 7 febbraio 2023 la sede di
Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi del debitore sulla
base del seguente computo:
Redditi
Reddito da rocciatore indipendente
fr.
3'000.00
(attualmente al 50%)
Assicurazione perdita di guadagno privata
fr.
1'800.00
(PI 2)
Totale
fr.
4'800.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
600.00
Affitto appartamento Fr. 500.00, riscaldamento a
legna per 2 appartamenti, Fr. 160.00, considerato solo Fr. 100.00
per appartamento personale interessi ipoteca x locale commerciale Fr. 613.00
non considerati in quanto [motivo non riprodotto]
Premi di assic. malattia
fr.
313.00
__________
Contributi di mantenimento figlie
fr.
1'660.00
Fr. 420.00 x PI 6
Fr. 620.00
x PI 3 + PI 4
Altri
fr.
200.00
diritto visita figlie PI 3 + PI 4
Totale
fr.
3'973.00
L’UE
ha quindi pignorato presso l’assicurazione infortuni dell’escusso, la PI 2, l’importo
fisso di fr. 827.– al mese dal 7 febbraio 2023.
B. Lo
stesso giorno l’Ufficio ha pure proceduto al pignoramento della quota di
comproprietà “A” di ½ del fondo n. __________ RFD di __________, di proprietà
del debitore. Nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 7
febbraio 2023 l’UE ha osservato che “l’escusso chiede il pignoramento di un deposito di terra vegetale [sul
fondo pignorato] uso cantiere (18x15x4 = 1080.00 m3 / 2000 ton),
prezzo indicativo Fr. 20/30 alla ton) dichiarando che non è necessario
allo svolgimento della sua attività. Lo scrivente ufficio rinuncia però al
pignoramento in quanto da informazioni assunte presso ditte del ramo la stessa
viene acquistata solo in caso di necessità e quindi di difficile
realizzazione”.
C. Con
ricorso del 16 febbraio 2023 RI 1 si aggrava contro tali provvedimenti,
chiedendo di computare ulteriori spese nel suo minimo d’esistenza e di
pignorare al posto della quota di comproprietà il “deposito di terra vegetale”
e una rendita d’invalidità in capitale a suo favore di fr. 28'716.–.
D. Mediante
osservazioni del 28 febbraio 2023 PI 1 si oppone
al gravame, postulandone la reiezione, come pure l’UE nelle sue del 7
marzo 2023.
E. Nella
replica spontanea del 3 aprile 2023 il ricorrente si riconferma sostanzialmente
nelle proprie conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 7 febbraio 2023 dall’Ufficio, il
ricorso presentato il 16 febbraio 2023 è in linea di principio ricevibile (art.
17.
LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”)
allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale
cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono
essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del
sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a;
Vonder Mühll in: Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 93 LEF). Le
parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio
interesse oppure quando si tratta di circostanze ch’esse sono meglio in
grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione personale (in
particolare sul loro minimo esistenziale), specie se è fuori dal comune (DTF 123 III 329 consid. 3). La parte che si prevale
di un fatto deve sopportare le conseguenze della mancata prova dello stesso (sentenza
della CEF 15.2022.26 del 16 marzo 2022, consid. 2 e i rinvii).
3.
Il
ricorrente rimprovera anzitutto all’UE di non aver computato gli interessi
ipotecari di fr. 613.– mensili relativi al locale commerciale in cui
esercita la sua professione di “rocciatore”
indipendente (la cui ditta è iscritta a registro di commercio con lo scopo “lavori
forestali e commercio legname”) né le spese effettive per la legna di fr. 160.–
(anziché fr. 100.– riconosciuti dall’UE), che a suo dire fanno riferimento
soltanto all’appartamento in cui abita, e neppure le spese di fr. 5.50 per
giornata lavorativa dovute a esigenze accresciute di vitto in caso di lavori
pesanti e i costi di trasferta con il veicolo privato per il tragitto da casa
al lavoro (24km al giorno). Nella replica, egli reputa inoltre incomprensibile
come l’Ufficio abbia calcolato il suo reddito da attività indipendente, rilevando
che “non si può aggiungere l’indennità di
perdita di guadagno attuale e sommarla al reddito da attività indipendente
degli anni precedenti, semmai la rendita compensa proprio la perdita di
guadagno attuale”.
3.1
Per
provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto
all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa
dipendente o indipendente (DTF
85.
III 39, 86 III 16). In caso di reddito
da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto
tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle
spese connesse all’esercizio dell’attività (Vonder
Mühll, op. cit., n. 5 ad art. 93; sentenza della CEF 15.2020.24 del 6 maggio
2020, consid. 2.1). L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto
sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene
una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività
analoghe a quella del debitore (DTF 112 III 21 consid. 2/b; sentenze del
Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4 e della CEF
15.2017.16
citata, consid. 3.2 con rinvii) e, se ciò non fosse possibile,
mediante valutazione per stima (DTF 126 III
91.
consid. 3/a; sentenze del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1 e della CEF 15.2016.71 citata, consid. 2.2).
3.2
Con
la decisione impugnata l’Ufficio ha stabilito in fr. 3'000.– mensili il
reddito di RI 1 per la sua attività di “rocciatore”
indipendente al 50%, fondandosi essenzialmente
sulle dichiarazioni ch’egli aveva fornito in occasione del precedente
pignoramento del 20 settembre 2022 (v. verbale interno delle operazioni di
pignoramento di medesima data agli atti, sottoscritto dal debitore). Ora, la
censura dell’insorgente, espressa solo in sede di replica, non solo è tardiva
(art. 17 cpv. 2 LEF), ma è anche infondata, poiché egli non contesta di aver
percepito tale reddito perlomeno fino a quel momento né ha dimostrato mediante
documentazione contabile che in seguito ha conseguito di meno, ma si limita ad
allegare che l’indennità di perdita di guadagno (di fr. 1'800.–) non può
sommarsi al reddito da attività indipendente. Tale circostanza non è tuttavia
corroborata da alcuna prova e diverge inoltre dalle risultanze agli atti. RI 1
dimentica invero che l’Ufficio ha considerato il reddito da attività indipendente
soltanto per un grado lavorativo del 50%, giacché la sua assicurazione contro
gli infortuni gli ha riconosciuto un’indennità di perdita di guadagno pro-prio
per un’incapacità lavorativa legata al restante 50%, come si evince dal
conteggio agli atti emesso l’11 novembre 2022 dalla PI 2, nonché dall’ultima decisione di tassazione dell’escusso riferita al 2020, ove risulta ch’egli
stesso aveva dichiarato sia un reddito da attività indipendente di fr. 54'628.–
(rettificato in fr. 60'000.– dall’autorità fiscale) sia due indennità di
perdita di guadagno di fr. 17'429.– e fr. 17'223.–. In mancanza di contabilità
o di altre registrazioni, che il debitore non ha prodotto, è conforme alla
legge l’operato dell’UE, laddove si è attenuto alle sue precedenti dichiarazioni
per determinare il reddito da attività indipendente.
3.3
Per
quanto attiene alle ulteriori spese che il ricorrente pretende siano computate
nel minimo d’esistenza, l’UE fa notare nelle sue osservazioni che l’importo di fr. 3'000.–
è in realtà il reddito netto dopo deduzione delle spese connesse all’esercizio
della sua attività, come “ad esempio l’affitto
del locale commerciale”. Orbene, come esposto sopra (consid. 3.2), RI
1.
non ha dimostrato attraverso
giustificativi che il reddito considerato dall’Ufficio è quello lordo,
ovvero comprende i costi in questione, né che questi ultimi fanno in realtà
riferimento a spese indispensabili private anziché aziendali. Nella decisione
di tassazione fiscale del 2020, che
contempla un reddito mensile di fr. 5'000.– oltre alle indennità di
perdita di guadagno, non sono del resto state ammesse spese professionali,
verosimilmente perché già dedotte dal reddito (v. la motivazione al 2° n. 2.1).
3.4
Neppure
il ricorrente ha comprovato in particolare che i costi per il consumo della
legna riguardano soltanto l’abitazione privata né ne ha giustificato del resto
l’effettivo pagamento, come gl’incombeva (sopra consid. 2 i.f.). Stando così le cose, l’organo
esecutivo ha agito correttamente anche sotto questo profilo. Va invero
ricordato che, sebbene spetti all’Ufficio determinare il reddito da attività lucrativa indipendente del debitore (sopra
consid. 2.1), questi è tenuto a collaborare, fornendo le informazioni
necessarie alla determinazione del suo reddito netto in virtù dell’art. 91 cpv.
1.
LEF, ciò che nella fattispecie non ha fatto, sicché deve sopportare le
conseguenze della mancata prova (sopra consid. 2 i.f.). Per tali ragioni, pure su questi punti il ricorso s’avvera
infondato.
4.
L’insorgente
lamenta inoltre che l’UE non gli ha riconosciuto le “spese accessorie”, i costi per lo spazzacamino, la
fognatura, l’acqua potabile e i rifiuti, nonché “spese mediche e farmaceutiche”. Sennonché, le spese di
acqua potabile e di scarico, come la tassa per la raccolta dei rifiuti, sono
già incluse nel minimo esistenziale di base, di fr. 1'200.– per il
debitore che vive da solo (sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023,
consid. 4.2.1), motivo per cui non se ne può tenere conto una seconda volta nel
calcolo del minimo esistenziale. Per quanto riguarda invece le non meglio
precisate “spese accessorie”, “spese mediche e farmaceutiche” e i costi
per lo spazzacamino, l’insorgente non ha prodotto alcun documento
giustificativo e dunque non possono essere ammessi nel calcolo (sopra consid. 2
i.f.). Anche sotto questo profilo
il ricorso risulta pertanto privo di fondamento.
5.
RI
1.
pretende altresì che i contributi
alimentari a favore delle figlie PI 3 e PI 4 siano aumentati da fr. 620.–
a fr. 1'120.– per ciascuna di esse. A giustificazione della sua richiesta, egli ha prodotto la dichiarazione
scritta 4 gennaio 2023 della
compagna PI 5, che ha attestato di ricevere fr. 1'200.– per figlia
dall’inizio del 2023. Nella replica, il ricorrente sostiene altresì che “se l’UE vuole discutere
sulle cifre deve perlomeno riconoscere un contributo alimentare uguale per ogni figlia, in questo caso di
840.– ciascuno”, siccome “i nostri tribunali hanno sancito la parità di
trattamento dei figli”.
5.1
Contributi
di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono
fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93
LEF e che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e
renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (sentenza
della CEF 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, consid. 7.1 e riferimenti citati;
Tabella, punto II/5). Nell’applicazione dell’art. 93 LEF le
autorità di esecuzione hanno piena libertà di apprezzamento quando ad esempio
il giudice non ha fissato lui stesso il contributo alimentare, ma si è limitato
a omologare una convenzione stipulata dalle parti interessate (DTF 130 III 47
consid. 2) e, a maggior ragione, non sono vincolate da una mera convenzione
delle parti interessate, non sottoposta a omologazione.
5.2
Nel
caso in rassegna, l’Ufficio ha computato contributi alimentari di fr. 620.–
per ciascuna figlia, basandosi sulla precedente dichiarazione scritta 12 luglio
2022.
della madre PI 5, che aveva affermato di ricevere dal padre (RI 1)
complessivi fr. 1'240.– “regolarmente
e anche per gli ultimi 3 mesi”. Ora, l’escusso non
può legittimamente pretendere sulla scorta di una nuova dichiarazione del
gennaio 2023 che i contributi in questione siano quasi raddoppiati, senza
spiegarne le ragioni e senza dimostrare ch’essi sono indispensabili alle figlie
nel senso dell’art. 93 LEF. Come esposto sopra (consid. 5.1), l’UE non è
infatti vincolato dalle convenzioni di mantenimento stipulate dalle parti
interessate, spe-cie se nell’imminenza o nel corso di un pignoramento (sentenza
della CEF 15.2012.104 del 4 gennaio 2013 consid. 3.2) e se, come nel caso di
specie, differiscono senza motivo e in modo sproporzionato rispetto a una
precedente dichiarazione rilasciata appena sei mesi prima e hanno così per
effetto di danneggiare gli altri creditori. Ad ogni modo, va rilevato che l’escusso
nemmeno ha comprovato mediante
giustificativi l’effettivo pagamento dei nuovi contributi nei mesi
successivi al rilascio della dichiarazione (sopra consid. 2 i.f.). Per tali
motivi, la censura risulta infondata.
5.3
Che
tutti i figli dell’escusso debbano essere trattati in modo uguale nella
determinazione degli alimenti non significa che abbiano diritto tutti a un contributo
di stesso importo, giacché esso dev’essere commisurato ai bisogni del singolo
figlio e alle possibilità finanziarie dei genitori e del figlio stesso (art.
285.
cpv. 1 CC), sicché può variare tra figli della stessa economia domestica
(in particolare in funzione della loro età), ma specie tra figli di economie
domestiche diverse, segnatamente in funzione del reddito e della sostanza del
genitore affidatario. Il principio di parità dei figli si applica in caso di
ammanco, nel senso che il reddito disponibile del genitore debitore degli
alimenti si deve ripartire in proporzione dei rispettivi fabbisogni dei figli
(v. sentenza del Tribunale federale 5A_708/2017 del 13 marzo 2018 consid. 4.2).
Nel caso in esame, non sono noti i dati per stabilire gli alimenti dovuti alle
figlie del ricorrente e in ogni caso spetterebbe al giudice civile, se adito,
farlo. Ai fini del computo nel minimo esistenziale, comunque sia, sono
determinanti solo i contributi di mantenimento di cui l’escusso ha provato l’assoluta
necessità per il figlio creditore giusta l’art. 93 LEF e l’effettivo pagamento,
circostanze che RI 1 non ha né allegato né dimostrato. A ben vedere, egli
sta del resto pagando per ora contributi più alti alle figlie PI 3 e PI 4 (fr. 620.– ognuna al mese) che non a PI 6 (fr. 420.–).
Stanti i dati attualmente noti, la decisione impugnata merita dunque conferma
su questo punto.
6.
Il ricorrente critica anche l’UE per aver
pignorato la quota di comproprietà del fondo al posto del deposito di terra
vegetale. Fa valere in proposito la violazione dell’art. 95 cpv. 1 LEF,
sostenendo che in presenza di beni mobili sufficienti l’UE non poteva pignorare
l’immobile. Riguardo alla motivazione invocata dall’Ufficio, secondo cui la
terra vegetale viene acquistata solo in caso di necessità, egli rileva che se
qualcosa non serve, ovviamente non la si acquista, ciò che – a sua detta – vale
sia per un deposito di terra sia per una quota di comproprietà di un fondo.
Egli rimarca inoltre che l’immobile serve all’esercizio della sua professione
e al sostentamento della famiglia, motivo per cui a suo giudizio non è
pignorabile.
6.1
Dal verbale interno delle operazioni di
pignoramento del 7 febbraio 2023 si evince che in base a informazioni
raccolte presso “ditte del
ramo” l’Ufficio ha ritenuto la terra vegetale
impignorabile, siccome “la
stessa viene acquistata solo in caso di necessità e quindi di difficile realizzazione”. Per quanto attiene alla descrizione di
siffatto oggetto, l’UE si è attenuto alle indicazioni
fornite da RI 1 in occasione del precedente pignoramento del 20 settembre 2022.
Al suo scritto del 5 dicembre 2022, ove chiedeva all’Ufficio di rettificare il
verbale, indicando il volume e il valore corretti della terra, il ricorrente ha
allegato una fotografia e un listino dei prezzi unitari riferiti anche ad
aggregati e inerti.
6.1.1
Ora,
il listino (doc. 3), edito dalla S__________ SA di __________, si riferisce a
materiali ordinatamente disposti e facilmente accessibili, mentre il fatto che
la collinetta erbosa visibile sulla foto prodotta dal ricorrente (doc. 4)
costituisca effettivamente un deposito di 1080 m3 di terra vegetale,
non si sa se vagliata o no, poggia sulle sue sole dichiarazioni. Ma
soprattutto, il listino non dà un’indicazione affidabile sulla domanda di terra
vegetale e sull’interesse che potrebbe
suscitare un’asta unica. Il ricorrente non contesta che l’interesse per
l’acquisto di terra vegetale in blocco esiste solo in caso di necessità, sicché
il rischio che l’asta vada deserta è alto, poiché è assai verosimile che al
momento in cui è tenuta nessuna ditta possa avere necessità di acquistare terra
vegetale, oltre tutto senza garanzie. Nelle sue osservazioni l’UE rileva d’altronde
a ragione che se il deposito fosse facilmente realizzabile l’escusso l’avrebbe
già venduto. La sua decisione di non pignorarlo resiste pertanto alla critica.
La
questione dell’ordine di pagamento (giusta l’art. 95 LEF) è dunque senza
oggetto.
6.1.2
Ciò
non impedisce tuttavia al ricorrente di proporre all’UE eventuali interessati a
comprare tutto o parte del deposito a trattative private o di venderlo egli
stesso, usando il ricavato per estinguere i propri debiti e ottenere così l’annullamento
del pignoramento del suo reddito e della sua quota di comproprietà.
6.2
Non
viene in soccorso di RI 1 neppure la tesi secondo cui la quota di comproprietà
del fondo serve per l’esercizio della sua professione e il sostentamento della
famiglia, l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, che prevede l’impignorabilità degli
arnesi, apparecchi, strumenti e libri, in quanto siano necessari al debitore e
alla sua famiglia per l’esercizio della professione, applicandosi unicamente
alle cose corporee mobili (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 87 ad art. 92 LEF), ad esclusione
quindi degli immobili.
7.
L’insorgente
chiede altresì di pignorare in luogo della quota di comproprietà un arretrato
di rendita AI in capitale a suo favore di fr. 28'716.– riferita al periodo
dal 1° aprile al 31 dicembre 2019. Tuttavia, egli non ha prodotto dinanzi all’Ufficio
o in questa sede documenti che rendono perlomeno verosimile il diritto a una
rendita di tale entità. Lo scritto 5 maggio 2022 del dott. med. __________ (doc.
5.
accluso allo scritto del 16 agosto 2022) non accenna poi a un’invalidità,
bensì a ripetuti infortuni professionali. Il fatto ch’egli abbia rinunciato a
tale rendita a favore dell’escussa (scritto del 5 dicembre 2022, doc. 1) ne escluderebbe del resto il pignoramento. L’operato
dell’organo esecutivo s’avvera dunque conforme alla legge anche sotto
questa prospettiva. Ad ogni modo, se la rendita in capitale dovesse essere
versata prossimamente all’UE sulla scorta della rinuncia del 5 dicembre 2022,
le esecuzioni potranno essere estinte (art. 12 LEF) e il pignoramento del
reddito e della quota di comproprietà annullato.
8.
È
infine inammissibile la richiesta di ricevere copia scritta di tutta la
documentazione che l’UE ha ricevuto dalla Zurigo compagnia di assicurazioni con
l’indicazione del nominativo della persona che ha rilasciato informazioni e
dati personali citati nei verbali, siccome è irrilevante ai fini del presente
giudizio. Si ricorda in proposito che il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità
di vigilanza cantonale deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione
forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF
(Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad
art. 17 LEF, con rif.). In ogni caso, l’insorgente resta libero di consultare
l’incarto dell’Ufficio o chiedere direttamente alla sua assicurazione chi ha
fornito le informazioni in questione.
9.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.