15.2023.2
Determinazione del modo di realizzazione di diritti in due comunioni ereditarie (padre e madre)
4 maggio 2023Italiano16 min
all’asta dei diritti spettanti alla seconda CE nella prima CE. Tuttavia, l’asta del 30 aprile 2013 è andata deserta.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.2
Lugano
4 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza 20 settembre 2022 dell’Ufficio
di esecuzione, sede di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di
realizzazione dell’interessenza spettante a
PI 1,
nella comunione ereditaria del
padre fu PI 2 († 26 ottobre 1973), composta, oltreché dell’escusso, anche di
PI 3,
PI 4,
nelle 15
esecuzioni dei gruppi n. 1 e 2 promosse contro PI 1 da
PI 7,
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
Comune di PI 10
(rappresentato dal suo Municipio, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
26 ottobre 1973 è deceduto PI 2; gli sono succeduti in comunione ereditaria (in
seguito: la prima CE) la vedova, PI 11, e i figli, PI 4, PI 3 e PI 1. Il 10
marzo 2009 è deceduta anche PI 5, alla quale sono succeduti in comunione
ereditaria (in seguito: la seconda CE) i tre figli.
B. Con
decisione del 21 gennaio 2013 (15.2013.6), questa Camera ha disposto la vendita
all’asta dei diritti spettanti alla seconda CE nella prima CE. Tuttavia, l’asta del 30 aprile 2013 è andata deserta.
C. Nelle
15 esecuzioni promosse in via di pignoramento tra il 2014 e il 2016 nei
confronti di PI 1 per quasi fr. 68'000.–
(formanti i gruppi n. 1 e 2), il 22 giugno 2016 e il 3 gennaio 2017 la
sede di Mendrisio dell’Ufficio esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti
all’escusso nella prima CE, comprendente PI 11 malgrado fosse defunta.
D. In
entrambi i verbali di pignoramento l’UE ha elencato quali beni
appartenenti alla prima CE le quote di comproprietà per piani (PPP) n. __________,
__________, __________ e __________ sulla particella n. __________ del RFD del
Comune di __________. A fronte di valori di stima ufficiali, rispettivamente,
di fr. 48'669.10, fr. 118'196.40, fr. 73'003.70 e fr. 177'7294.60,
esso ha attribuito alle PPP valori di realizzazione di rispettivamente fr. 100'000.–,
fr. 240'000.–, fr. 150'000.– e fr. 355'000.– e menzionato l’esistenza
di un’ipoteca di 1° grado a favore della Banca__________, a garanzia di un
credito di fr. 110'000.– oltre agl’interessi del 5%, e di una cartella
ipotecaria di 2° grado a favore del portatore, a garanzia di un credito di fr. 30'000.–
oltre agl’interessi del 5%.
Nel
secondo verbale, l’Ufficio ha dichiarato che il pignoramento si era esteso
anche a “eventuali ulteriori beni, crediti o
quant’altro intestati alla comunione ereditaria e sconosciuti a questo ufficio”.
E. Avendo i creditori di PI 1 chiesto la
realizzazione delle quote pignorate, l’UE ha citato tutti gl’interessati a un’udienza
tenutasi il 15 febbraio 2018 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il
pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in
occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, nessuno
essendo presente. Il 10 maggio 2018, l’Ufficio ha pertanto assegnato a
tutti gl’interessati un termine di dieci per presentare eventuali proposte
concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termine
impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
F. Il
30 settembre 2022, l’Ufficio ha chiesto ai comunisti di fornire i nomi di tutti
i membri della prima CE e il loro grado di parentela, come pure il nome di
tutti gli eredi d’PI 11, nonché un dettaglio degli attivi e dei passivi della prima
CE, come pure il nome del portatore della cartella ipotecaria.
G. Con
lettera del 6 ottobre 2022, PI 3 ha risposto che esistono due comunioni
ereditarie ancora indivise, ossia quella del padre, PI 2, e quella della madre,
PI 11 e che gli attivi delle due comunioni sono le quattro PPP, mentre i passivi
sono costituiti di 1) un debito nei suoi confronti di fr. 30'000.– oltre
agli accessori, garantito dalla cartella ipotecaria, che si trova in suo possesso,
2) un debito nei confronti del Canton Ticino di oltre fr. 100'000.– “coperto dal pignoramento [recte: dai pignoramenti] della quota di fu PI
11 nella CE fu PI 2”, 3) un debito nei confronti del Comune di PI 6
di circa fr. 80'000.– oltre agli accessori e 4) un debito, sempre nei
confronti suoi, di fr. 74'000.– oltre agli accessori, consecutivo all’estinzione,
da parte sua, del debito di fr. 110'000.– garantito dall’ipoteca.
H. Il
17 ottobre 2022, in un atto denominato “Verbale”,
l’UE ha quantificato in 1⁄3
la quota ereditaria di ogni erede. Ha modificato la sua stima delle PPP,
attribuendo loro un valore, rispettivamente di fr. 170'000.– (invece che fr. 100'000.–),
fr. 420'000.– (invece che fr. 240'000.–),
fr. 260'000.– (invece che fr. 150'000.–) e fr. 625'000.– (invece che fr. 355'000.–), per un totale di
fr. 1'475'000.–. Quali passivi della prima CE, ha menzionato il debito di
fr. 30'000.– garantito dalla cartella ipotecaria di primo grado gravante i
quattro fondi, detenuta da PI 3, un altro debito di fr. 74'000.– nei
confronti dello stesso PI 3 e debiti di fr. 105'000.– complessivi verso la
Confederazione, il Canton Ticino e il Comune di PI 6, per un totale di fr. 209'000.–.
Per finire, ha attribuito alla quota ereditaria
dell’escusso un valore di realizzazione di fr. 417'000.–, pari a un terzo del
valore netto della sostanza ereditaria ([fr. 1'475'000.– ./. fr. 209'000.–]
÷ 3).
I. Sempre
il 17 ottobre 2022, l’Ufficio ha spedito a tutti gl’interessati copia del “Verbale”, assegnando loro un termine di
dieci per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termine
impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
L. Con
lettera del 19 ottobre 2022, PI 3 ha contestato la determinazione della quota
ereditaria di PI 1 nella prima CE, facendo valere che della stessa fa parte
anche PI 11, la cui quota era di 1⁄5, sicché quella dell’escusso è in
realtà pure di 1⁄4 (invece di 1⁄3). Ha inoltre contestato la stima
delle PPP, rilevando che i fondi sono inabitabili, sic-come richiedono una completa ristrutturazione (riscaldamento, sa-nitari,
elettricità), e ad ogni modo ch’essi si sono deprezzati di almeno il 60%, per
cui i valori di stima ufficiali sono molto più vicini ai valori reali che non a
quelli indicati dall’UE. Il 24 ottobre 2022, PI 3 ha trasmesso copia, tra l’altro,
di una decisione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, emanata il 19
luglio 2016, in cui il giudice ha indicato che il 6 ottobre 2009 le PPP avevano
un valore commerciale, rispettivamente, di fr. 90'000.–, di fr. 360'000.–,
di fr. 300'000.–, e di fr. 380'000.–.
M. Il
25 novembre 2022, l’Ufficio ha spedito a tutti gl’interessati copia di un nuovo
“Verbale”, precisando di aver
aggiornato il valore attribuito alle PPP, siccome contestato da PI 3, e
assegnando loro un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte
concrete per la realizzazione della quota
ereditaria pignorata. L’UE ha rettificato il valore lordo delle PPP in fr. 60'000.–,
fr. 240'000.–, fr. 200'000.– e fr. 252'000.–, ossia fr. 752'000.–
complessivamente, e ha dedotto dall’ultimo valore i passivi già menzionati nel
primo “Verbale”, ossia fr. 209'000.–, giungendo a un valore netto
di fr. 543'000.– per la sostanza ereditaria e di fr. 135'750.–, pari
a 1⁄4 del totale, per la quota dell’escusso.
N. Con
lettera del 7 dicembre 2022, PI 1 ha affermato che la cartella ipotecaria è
stata estinta nel 2014, sicché PI 3 non può esserne possessore, e ch’egli non
può esserlo neppure di una cartella successiva, la cui emissione avrebbe
richiesto il consenso di tutti i comunisti, da lui non dato. Ha inoltre
contestato il credito di fr. 74'000.– e aderito alle quote ereditarie
stabilite dall’UE nella prima CE, che a suo dire rispecchiano il testamento
olografo d’PI 11 (pubblico instromento n. __________). Per finire, si è detto a
favore della vendita del fondo n. __________, perché “da anni è praticamente vuoto e non affittabile per diversi motivi”,
ma ha riferito che suo fratello vi si è sempre opposto.
O. Il 3 gennaio 2023 l’UE ha chiesto a questa Camera
di determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria spettante a PI 1
nella prima CE, ribadendo di aver
attribuito all’intera sostanza ereditaria un valore di fr. 543'000.– e
alla quota dell’escusso di 1⁄4
un valore di fr. 135'750.–, e proponendo come modo di realizzazione della
quota lo scioglimento della comunione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio
d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9.
cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare
il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1
LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,
con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2
ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in:
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10
cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF
96.
III 16, consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un
simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota
supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta
ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a
rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste
quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo
ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento
garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare
un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenze della CEF 15.2022.121 del 3
febbraio 2023, consid. 1, e 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1).
2.
Nella
fattispecie, è pacifica e incontestata l’esistenza di due comunioni ereditarie.
La prima è sorta col decesso di PI 2 ed era formata dalla vedova PI 11 e dai
figli PI 4, PI 3 e PI 1; pare che non ci siano atti di disposizioni mortis
causa, sicché la vedova aveva diritto a 1⁄2 della sostanza
ereditaria maritale (art. 462 n. 1 CC), mentre i figli avevano diritto ciascuno
a
1⁄6 della
sostanza ereditaria paterna (1⁄2 x 1⁄3; art. 457 cpv. 1 e 2 cum 462 n. 1 CC). La seconda comunione è
nata col decesso della vedova/madre ed è formata dai figli. In assenza di disposizioni
mortis causa della madre, i figli avrebbero diritto ciascuno a 1⁄3 della sostanza ereditaria materna (art. 457 cpv. 1 e 2 CC). L’escusso
allega invero che la madre avrebbe lasciato un testamento, ma non lo produce,
sicché non se ne può tenere conto. Ad ogni modo, non risulta che nella
comunione della madre vi siano altri attivi che non la quota ereditaria di lei
nella comunione del marito, sicché si può considerare che i figli siano ognuno
titolare di una quota di un terzo delle comunioni dei genitori.
2.1
Pure
pacifico e incontestato è che i beni (comuni) delle due comunioni sono le PPP n.
__________, __________, __________ e __________ della particella n. __________ del
RFD del Comune di __________, non essendo possibile prendere in considerazione
altri “beni […] sconosciuti” come invece ipotizzato
dall’UE.
2.2
Controverso
è invece il valore netto delle PPP e, di conseguenza, il valore delle quote
ereditarie dell’escusso.
2.2.1
L’UE
ha quantificato il valore lordo delle PPP, in complessivi fr. 543'000.– (sopra ad M e O). Poiché
nessuno ha contestato tale accertamento, non c’è valido motivo di
discostarsene.
2.2.2
L’Ufficio
ha poi indicato in fr. 209'000.– complessivi le deduzioni da operare, di
cui fr. 30'000.– garantiti dalla cartella ipotecaria di primo grado
gravante i quattro fondi, detenuta da PI 3, altri fr. 74'000.– nei
confronti del medesimo e fr. 105'000.– complessivi verso la
Confederazione, il Canton Ticino e il Comune di PI 6. Benché l’escusso
ne affermi l’estinzione, visto che la cartella ipotecaria
è tuttora iscritta nel registro fondiario e PI 3 ne ha fornito la copia
cartacea, bisogna considerarla ai fini del giudizio odierno. È invece dubbio il
debito di fr. 74'000.– perché PI 3 non ha fornito alcuna prova di aver
estinto da solo il debito di fr. 110'000.– della Banca __________
garantito dall’ipoteca di 1° grado allora iscritta a suo favore (sopra ad D), e
dunque di vantare ora un diritto (di regresso) nei confronti della comunione
del padre (sopra ad G). È pure discutibile il debito di fr. 105'000.–
degli enti pubblici poiché è impossibile stabilire se si confonde (in tutto o
in parte) con le pretese per cui essi hanno ottenuto il pignoramento della
quota ereditaria (sopra ad C).
2.2.3
Il
valore netto delle PPP appare dunque ammontare al massimo a circa fr. 513'000.–
(fr. 543'000.– ./. fr. 30'000.–), fatta astrazione degl’interessi
ipotecari, e al minimo a fr. 334'000.– (fr. 543'000.– ./. fr. 30'000.–./.
fr. 74'000.– ./. fr. 105'000.–), donde un valore arrotondato delle quote dell’escusso che si colloca tra fr. 111'000.–
(1⁄3 di fr. 334'000.–) e fr. 170'000.–
(1⁄3 di fr. 509'000.–).
3.
Ciò
posto, poiché il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente
determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quali modi di realizzazione
entrano in considerazione sia lo scioglimento delle comunioni ereditarie, sia
la vendita all’asta delle relative quote ereditarie dell’escusso (sopra consid.
1).
3.1
Nella
fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta delle quote
ereditarie – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è
stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, di quasi fr. 68'000.–,
è nettamente inferiore al valore delle quote ereditarie spettanti a PI 1, non
inferiore a fr. 111'000.–, sicché, con la licitazione delle quote, si
rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1). Sia detto per
abbondanza che il risultato non cambierebbe, neppure se si calcolasse il valore
delle quote dell’escusso prendendo per buona la frazione di 1⁄4, invece di 1⁄3, come pretende PI 3, giacché il
valore delle quote sarebbe comunque al minimo di fr. 83'500.– (1⁄4 di fr. 334'000.–).
3.2
Va
dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento delle comunioni
ereditarie. A favore di tale modo, depone anche il fatto che, in occasione di
una precedente procedura, in cui la Camera aveva disposto la vendita all’asta
della quota ereditaria della seconda CE nella prima, per finire l’asta era
andata deserta (sopra ad B). La soluzione
alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131
cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota
ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore
delle interessenze, le spese connesse alla
divisione delle successioni – da
saldare con quanto otterrà l’escusso nelle divisioni (art. 13 cpv. 2
ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a
richiedere lo scioglimento delle comunioni e la liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2022.112 del 30
novembre 2022, 3.2, e 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD
2009.
II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per le comunioni
ereditarie di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali le quote
dell’escusso sono state pignorate oppure formulando un’offerta di vendita delle
quote a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori
pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart,
op. cit., n. 15 ad art. 132).
4.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire
nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state
pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).
4.1
Incomberà
quindi a lui chiedere la divisione delle successioni alla competente autorità
qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta
anche di rappresentare l’escusso nella procedura (decisione della CEF
15.2021.105
del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura
di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena
la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1
LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron
(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono
inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela
prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
4.2
L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria
al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso
nella divisione, al fine di poter disporre della necessaria liquidità per
estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione di sostituirsi a PI 1 nelle comunioni ereditari fu PI 2 e fu PI
11, di cui egli è membro insieme a PI 4 e a PI 3, di chiederne lo scioglimento
e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito
all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi
3.2, 4.1 e 4.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al
considerando 3.2.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, e, per il
suo tramite, a tutti gl’interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.