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Decisione

15.2023.2

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in due comunioni ereditarie (padre e madre)

4 maggio 2023Italiano16 min

all’asta dei diritti spettanti alla seconda CE nella prima CE. Tuttavia, l’asta del 30 aprile 2013 è andata deserta.

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.2

Lugano

4 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza 20 settembre 2022 dell’Ufficio

di esecuzione, sede di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di

realizzazione dell’interessenza spettante a

PI 1,

nella comunione ereditaria del

padre fu PI 2 († 26 ottobre 1973), composta, oltreché dell’escusso, anche di

PI 3,

PI 4,

nelle 15

esecuzioni dei gruppi n. 1 e 2 promosse contro PI 1 da

PI 7,

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

Comune di PI 10

(rappresentato dal suo Municipio, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

26 ottobre 1973 è deceduto PI 2; gli sono succeduti in comunione ereditaria (in

seguito: la prima CE) la vedova, PI 11, e i figli, PI 4, PI 3 e PI 1. Il 10

marzo 2009 è deceduta anche PI 5, alla quale sono succeduti in comunione

ereditaria (in seguito: la seconda CE) i tre figli.

B. Con

decisione del 21 gennaio 2013 (15.2013.6), questa Camera ha disposto la vendita

all’asta dei diritti spettanti alla seconda CE nella prima CE. Tuttavia, l’asta del 30 aprile 2013 è andata deserta.

C. Nelle

15 esecuzioni promosse in via di pignoramento tra il 2014 e il 2016 nei

confronti di PI 1 per quasi fr. 68'000.–

(formanti i gruppi n. 1 e 2), il 22 giugno 2016 e il 3 gennaio 2017 la

sede di Mendrisio dell’Ufficio esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti

all’escusso nella prima CE, comprenden­te PI 11 malgrado fosse defunta.

D. In

entrambi i verbali di pignoramento l’UE ha elencato quali beni

appartenenti alla prima CE le quote di comproprietà per piani (PPP) n. __________,

__________, __________ e __________ sulla particella n. __________ del RFD del

Comune di __________. A fronte di valori di stima ufficiali, rispettivamente,

di fr. 48'669.10, fr. 118'196.40, fr. 73'003.70 e fr. 177'7294.60,

esso ha attribuito alle PPP valori di realizzazione di rispettivamente fr. 100'000.–,

fr. 240'000.–, fr. 150'000.– e fr. 355'000.– e menzionato l’esistenza

di un’ipoteca di 1° grado a favore della Banca__________, a garanzia di un

credito di fr. 110'000.– oltre agl’interessi del 5%, e di una cartella

ipotecaria di 2° grado a favore del portatore, a garanzia di un credito di fr. 30'000.–

oltre agl’interessi del 5%.

Nel

secondo verbale, l’Ufficio ha dichiarato che il pignoramento si era esteso

anche a “eventuali ulteriori beni, crediti o

quant’altro intestati alla comunione ereditaria e sconosciuti a questo ufficio”.

E. Avendo i creditori di PI 1 chiesto la

realizzazione delle quote pignorate, l’UE ha citato tutti gl’interessati a un’udienza

tenutasi il 15 febbraio 2018 a norma dell’art. 9 dell’Or­dinanza concernente il

pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in

occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, nessuno

essendo presente. Il 10 maggio 2018, l’Ufficio ha pertanto assegnato a

tutti gl’interessati un termine di dieci per presentare eventuali proposte

concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termine

impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.

F. Il

30 settembre 2022, l’Ufficio ha chiesto ai comunisti di fornire i nomi di tutti

i membri della prima CE e il loro grado di parentela, come pure il nome di

tutti gli eredi d’PI 11, nonché un dettaglio degli attivi e dei passivi della prima

CE, come pure il nome del portatore della cartella ipotecaria.

G. Con

lettera del 6 ottobre 2022, PI 3 ha risposto che esistono due comunioni

ereditarie ancora indivise, ossia quella del padre, PI 2, e quella della madre,

PI 11 e che gli attivi delle due comunioni sono le quattro PPP, mentre i passivi

sono costituiti di 1) un debito nei suoi confronti di fr. 30'000.– oltre

agli accessori, garantito dalla cartella ipotecaria, che si trova in suo possesso,

2) un debito nei confronti del Canton Ticino di oltre fr. 100'000.– “coperto dal pignoramento [recte: dai pignoramenti] della quota di fu PI

11 nella CE fu PI 2”, 3) un debito nei confronti del Comune di PI 6

di circa fr. 80'000.– oltre agli accessori e 4) un debito, sempre nei

confronti suoi, di fr. 74'000.– oltre agli accessori, consecutivo all’estinzione,

da parte sua, del debito di fr. 110'000.– garantito dall’ipoteca.

H. Il

17 ottobre 2022, in un atto denominato “Verbale”,

l’UE ha quantificato in 1⁄3

la quota ereditaria di ogni erede. Ha modificato la sua stima delle PPP,

attribuendo loro un valore, rispettivamente di fr. 170'000.– (invece che fr. 100'000.–),

fr. 420'000.– (invece che fr. 240'000.–),

fr. 260'000.– (invece che fr. 150'000.–) e fr. 625'000.– (invece che fr. 355'000.–), per un totale di

fr. 1'475'000.–. Quali pas­sivi della prima CE, ha menzionato il debito di

fr. 30'000.– garantito dalla cartella ipotecaria di primo grado gravante i

quattro fondi, detenuta da PI 3, un altro debito di fr. 74'000.– nei

confronti dello stesso PI 3 e debiti di fr. 105'000.– complessivi verso la

Confederazione, il Canton Ticino e il Comune di PI 6, per un totale di fr. 209'000.–.

Per finire, ha attribuito alla quota ereditaria

dell’escusso un valore di realizzazione di fr. 417'000.–, pari a un terzo del

valore netto della sostanza ereditaria ([fr. 1'475'000.– ./. fr. 209'000.–]

÷ 3).

I. Sempre

il 17 ottobre 2022, l’Ufficio ha spedito a tutti gl’interessati copia del “Verbale”, assegnando loro un termine di

dieci per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termine

impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.

L. Con

lettera del 19 ottobre 2022, PI 3 ha contestato la determinazione della quota

ereditaria di PI 1 nella prima CE, facendo valere che della stessa fa parte

anche PI 11, la cui quota era di 1⁄5, sicché quella dell’escusso è in

realtà pure di 1⁄4 (invece di 1⁄3). Ha inoltre contestato la stima

delle PPP, rilevando che i fondi sono inabitabili, sic-come richiedono una completa ristrutturazione (riscaldamento, sa­-nitari,

elettricità), e ad ogni modo ch’essi si sono deprezzati di almeno il 60%, per

cui i valori di stima ufficiali sono molto più vicini ai valori reali che non a

quelli indicati dall’UE. Il 24 ottobre 2022, PI 3 ha trasmesso copia, tra l’altro,

di una decisione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, emanata il 19

luglio 2016, in cui il giudice ha indicato che il 6 ottobre 2009 le PPP avevano

un valore commerciale, rispettivamente, di fr. 90'000.–, di fr. 360'000.–,

di fr. 300'000.–, e di fr. 380'000.–.

M. Il

25 novembre 2022, l’Ufficio ha spedito a tutti gl’interessati copia di un nuovo

“Verbale”, precisando di aver

aggiornato il valore attribuito alle PPP, siccome contestato da PI 3, e

assegnando loro un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte

concrete per la realizzazione della quota

ereditaria pignorata. L’UE ha rettificato il valore lordo delle PPP in fr. 60'000.–,

fr. 240'000.–, fr. 200'000.– e fr. 252'000.–, ossia fr. 752'000.–

complessivamente, e ha dedotto dall’ultimo valore i passivi già menzionati nel

primo “Verbale”, ossia fr. 209'000.–, giungendo a un valore netto

di fr. 543'000.– per la sostanza ereditaria e di fr. 135'750.–, pari

a 1⁄4 del totale, per la quota dell’escusso.

N. Con

lettera del 7 dicembre 2022, PI 1 ha affermato che la cartella ipotecaria è

stata estinta nel 2014, sicché PI 3 non può esserne possessore, e ch’egli non

può esserlo neppure di una cartella successiva, la cui emissione avrebbe

richiesto il consenso di tutti i comunisti, da lui non dato. Ha inoltre

contestato il credito di fr. 74'000.– e aderito alle quote ereditarie

stabilite dall’UE nella prima CE, che a suo dire rispecchiano il testamento

olografo d’PI 11 (pubblico instromento n. __________). Per finire, si è detto a

favore della vendita del fondo n. __________, perché “da anni è praticamente vuoto e non affittabile per diversi motivi”,

ma ha riferito che suo fratello vi si è sempre opposto.

O. Il 3 gennaio 2023 l’UE ha chiesto a questa Camera

di determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria spettante a PI 1

nella prima CE, ribadendo di aver

attribui­to all’intera sostanza ereditaria un valore di fr. 543'000.– e

alla quota dell’escusso di 1⁄4

un valore di fr. 135'750.–, e proponendo come modo di realizzazione della

quota lo scioglimento della comunione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio

d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.

9.

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare

il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1

LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,

con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2

ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in:

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10

cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF

96.

III 16, consid. 3; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un

simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota

supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta

ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a

rilanciare quando l’of­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste

quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo

ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento

garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare

un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenze della CEF 15.2022.121 del 3

febbraio 2023, consid. 1, e 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1).

2.

Nella

fattispecie, è pacifica e incontestata l’esistenza di due comunioni ereditarie.

La prima è sorta col decesso di PI 2 ed era formata dalla vedova PI 11 e dai

figli PI 4, PI 3 e PI 1; pare che non ci siano atti di disposizioni mortis

causa, sicché la vedova aveva diritto a 1⁄2 della sostanza

ereditaria maritale (art. 462 n. 1 CC), mentre i figli avevano diritto ciascuno

a

1⁄6 della

sostanza ereditaria paterna (1⁄2 x 1⁄3; art. 457 cpv. 1 e 2 cum 462 n. 1 CC). La seconda comunione è

nata col decesso della vedova/madre ed è formata dai figli. In assenza di disposizioni

mortis causa della madre, i figli avrebbero diritto ciascuno a 1⁄3 della sostanza ereditaria materna (art. 457 cpv. 1 e 2 CC). L’escusso

allega invero che la madre avrebbe lasciato un testamento, ma non lo produce,

sicché non se ne può tenere con­to. Ad ogni modo, non risulta che nella

comunione della madre vi siano altri attivi che non la quota ereditaria di lei

nella comunione del marito, sicché si può considerare che i figli siano ognuno

titolare di una quota di un terzo delle comunioni dei genitori.

2.1

Pure

pacifico e incontestato è che i beni (comuni) delle due comunioni sono le PPP n.

__________, __________, __________ e __________ della particella n. __________ del

RFD del Comune di __________, non essendo possibile prendere in considerazione

altri “beni […] sconosciuti” co­me invece ipotizzato

dall’UE.

2.2

Controverso

è invece il valore netto delle PPP e, di conseguenza, il valore delle quote

ereditarie dell’escusso.

2.2.1

L’UE

ha quantificato il valore lordo delle PPP, in complessivi fr. 543'000.– (sopra ad M e O). Poiché

nessuno ha contestato tale accertamento, non c’è valido motivo di

discostarsene.

2.2.2

L’Ufficio

ha poi indicato in fr. 209'000.– complessivi le deduzioni da operare, di

cui fr. 30'000.– garantiti dalla cartella ipotecaria di primo grado

gravante i quattro fondi, detenuta da PI 3, altri fr. 74'000.– nei

confronti del medesimo e fr. 105'000.– complessivi verso la

Confederazione, il Canton Ticino e il Comune di PI 6. Benché l’escusso

ne affermi l’estinzione, visto che la cartella ipotecaria

è tuttora iscritta nel registro fondiario e PI 3 ne ha fornito la copia

cartacea, bisogna considerarla ai fini del giudizio odierno. È invece dubbio il

debito di fr. 74'000.– perché PI 3 non ha fornito alcuna prova di aver

estin­to da solo il debito di fr. 110'000.– della Banca __________

garantito dall’ipoteca di 1° grado allora iscritta a suo favore (sopra ad D), e

dunque di vantare ora un diritto (di regresso) nei confronti della comunione

del padre (sopra ad G). È pure discutibile il debito di fr. 105'000.–

degli enti pubblici poiché è impossibile stabilire se si confonde (in tutto o

in parte) con le pretese per cui essi hanno ottenuto il pignoramento della

quota ereditaria (sopra ad C).

2.2.3

Il

valore netto delle PPP appare dunque ammontare al massimo a circa fr. 513'000.–

(fr. 543'000.– ./. fr. 30'000.–), fatta astrazione degl’interessi

ipotecari, e al minimo a fr. 334'000.– (fr. 543'000.– ./. fr. 30'000.–./.

fr. 74'000.– ./. fr. 105'000.–), donde un valore arrotondato delle quote dell’escusso che si colloca tra fr. 111'000.–

(1⁄3 di fr. 334'000.–) e fr. 170'000.–

(1⁄3 di fr. 509'000.–).

3.

Ciò

posto, poiché il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente

determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quali modi di realizzazione

entrano in considerazione sia lo scioglimento delle comunioni ereditarie, sia

la vendita all’asta delle relative quote ereditarie dell’escusso (sopra consid.

1).

3.1

Nella

fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta delle quote

ereditarie – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è

stato ottenuto il pignoramento dell’inte­­ressenza, di quasi fr. 68'000.–,

è nettamente inferiore al valore delle quote ereditarie spettanti a PI 1, non

inferiore a fr. 111'000.–, sicché, con la licitazione delle quo­te, si

rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1). Sia detto per

abbondanza che il risultato non cambierebbe, neppure se si calcolasse il valore

delle quote dell’escusso prendendo per buona la frazione di 1⁄4, invece di 1⁄3, come pretende PI 3, giacché il

valore delle quote sarebbe comunque al minimo di fr. 83'500.– (1⁄4 di fr. 334'000.–).

3.2

Va

dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimen­to delle comunioni

ereditarie. A favore di tale modo, depone anche il fatto che, in occasione di

una precedente procedura, in cui la Camera aveva disposto la vendita all’asta

della quota ereditaria della seconda CE nella prima, per finire l’asta era

andata deserta (sopra ad B). La soluzione

alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131

cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota

ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore

delle interessen­ze, le spese connesse alla

divisione delle successioni – da

saldare con quanto otterrà l’escusso nelle divisioni (art. 13 cpv. 2

ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a

richiedere lo scioglimento delle comunioni e la liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2022.112 del 30

novembre 2022, 3.2, e 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD

2009.

II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per le comunioni

ereditarie di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali le quote

dell’escusso sono state pignorate oppure formulando un’offerta di vendita delle

quote a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori

pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart,

op. cit., n. 15 ad art. 132).

4.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).

4.1

Incomberà

quindi a lui chiedere la divisione delle successioni alla competente autorità

qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta

anche di rappresentare l’escusso nella procedura (decisione della CEF

15.2021.105

del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura

di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena

la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1

LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gil­liéron

(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono

inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela

prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

4.2

L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria

al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso

nella divisione, al fine di poter disporre della necessaria liquidità per

estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio

d’ese­­cuzione di sostituirsi a PI 1 nelle comunioni ereditari fu PI 2 e fu PI

11, di cui egli è membro insieme a PI 4 e a PI 3, di chiederne lo scioglimento

e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito

all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi

3.2, 4.1 e 4.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al

considerando 3.2.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, e, per il

suo tramite, a tutti gl’interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.