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Decisione

15.2023.20

Minimo di esistenza. Spese post-degenza ospedaliera (trasporto, pasti a domicilio, assistenza a casa, compresa la pulizia)

12 giugno 2023Italiano8 min

scorta dei precetti esecutivi appena menzionati, emessi rispettivamente il 7 novembre 2022, il 25 maggio 2022 e gli

Source ti.ch

RI 1

Incarto n.

15.2023.20

Lugano

12 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo sul ricorso 1 marzo 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 27 febbraio

2023 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1 (es.

__________)

Confederazione Svizzera, Berna (es. __________)

(rappresentata dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Comune di __________,

(es. __________ e __________)

(rappresentato da RA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dei precetti esecutivi appena menzionati, emessi rispettivamente il 7 novembre 2022, il 25 maggio 2022 e gli

ultimi due il 12 maggio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE), la PI 1, la Confederazione Svizzera e il Comune di __________ procedono

contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'345.80, fr. 344.60, fr. 2'423.70

e fr. 89.75 oltre agl’interessi e spese.

B. Il 27 febbraio 2023 l’UE ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Rendita AI

fr.

1'591.00

Rendita LPP

fr.

2'431.00

Totale

fr.

4'022.00

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

900.00

Altri

fr.

150.00

Spese di trasferte (mediche)

Altri

fr.

100.00

Spese auto

Altri

fr.

300.00

Spese mediche

Altri

fr.

135.00

Quota AVS

fr.

2'785.00

L’UE

ha quindi pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la quota della

rendita eccedente il minimo vitale di fr. 2'785.– (indicativamente fr. 1'237.–)

dal 1° novembre 2023.

C. Con

ricorso del 1° marzo 2023, RI 1 si aggrava contro la predetta decisione

chiedendo la rivalutazione del calcolo e l’a­­dattamento della trattenuta

mensile alle spese legate alle sue condizioni di salute.

D. Nelle

sue osservazioni del 7 marzo 2023 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, motivo per cui l’impugnativa non è stata

notificata alle controparti per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 febbraio 2023 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3.

Il

ricorrente si duole che le sue condizioni di salute si sono aggravate ulteriormente

dopo la malattia che lo ha colpito nell’agosto 2022, sicché con il pignoramento

attuale la sua situazione finanziaria non è più sostenibile. Egli spiega che, dopo

la sua permanenza in cure intense all’ospedale, necessita di essere aiutato nel­l’economia

domestica quotidianamente: nel trasporto, nell’accom­pagnamento per fare la spesa

e commissioni varie, nelle pulizie settimanali della casa e dei vestiti, per la

preparazione dei pasti e l’accompagnamento per le visite mediche più volte al

mese per i controlli. Egli chiede quindi la rivalutazione del calcolo del

minimo d’esistenza e l’adattamento dell’importo trattenuto mensilmente. Produce

della documentazione medica che attesta il suo stato di salute (diagnosi) e la

necessità di aiuti formali, un certificato medico che attesta la necessità di

aiuto quotidiano nell’economia domestica e la decisione della Sezione della

circolazione di revoca della patente in ragione delle sue condizioni di salute.

3.1

Nelle sue osservazioni l’UE rileva che il

ricorrente non ha prodotto alcun nuovo documento e fa notare di aver già

considerato nel calcolo le spese di trasferta per le visite mediche di fr. 150.–

mensili, le spese per l’accompagnamento in auto di fr. 100.– mensili e le

spese mediche di fr. 300.– mensili. Ritiene quindi il ricorso irricevibile

ed evidenzia che possono essere considerate nel calcolo del minimo d’esistenza

solo le spese il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato e che in caso

di una futura e dimostrata mutazione della situazione del debitore è sempre

possibile un riesa­me del pignoramento.

3.2

È

infatti principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate

nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui

pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll in: Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento

dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito

l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di

circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro

situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale), specie se è

fuori dal comune (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.7 del 24

maggio 2023 consid. 3.1 con rinvii). Con il ricorso all’auto­rità

di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui

chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già

disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR).

3.3

Orbene

il ricorrente non ha – come gli spettava – né quantificato le spese da lui

elencate genericamente nel ricorso, né dimostrato di averle effettivamente

pagate. La documentazione acclusa al ricorso (referti e certificati medici,

decisione di ritiro della patente), non permette né di quantificare le spese né

ne dimostra l’effettivo pagamento: non è quindi sufficiente per modificare il

calcolo del minimo d’esistenza. D’altronde l’UE ha già tenuto conto delle spe­se

di trasporto per complessivi fr. 250.–. RI 1 non ha contestato tale

importo, né con il ricorso né dopo la ricezione delle osservazioni al ricorso

dell’UE. Andrebbe poi verificato in che misura l’escusso non potrebbe ottenere

per tali spese un contributo dell’assicurazione malattia obbligatoria (cfr. art.

25.

cpv. 2 lett. g LAMAl, RS 832.10). Parte dei costi relativi alle prestazioni

di cura post ospedaliere è inoltre coperta dall’assicurazione malattia obbligatoria

(www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/pflegeleistungen.html). Per i pasti a domicilio andrebbe controllato quale parte dei costi

non è già compresa nelle spese di alimentazione computate nel minimo di base

(Tabella, ad I). Per le spese di aiuto e di assistenza a domicilio l’escusso

potrebbe avere diritto a un rimborso a titolo di prestazioni complementari all’AVS/AI

limitatamente alla parte dei suoi redditi computabili eccedente le spese riconosciute

(art. 14 cpv. 6 LPC, RS 831.30).

3.4

In

base ai documenti agli atti e prodotti dal ricorrente, è pertanto impossibile chiarire

quali e quanti siano i costi legati alla salute del ricorrente, non computati

dall’UE, effettivamente a suo carico e da considerare indispensabili nel senso

dell’art. 93 LEF. Il ricorso si avvera

quindi irricevibile. Come rilevato dall’UE, un riesame del pi­gnoramento

(art. 93 cpv. 2 LEF, cfr. sopra consid. 2 in fine) è comunque ipotizzabile

qualora l’escusso apporti la prova dei costi da lui effettivamente sostenuti o da

sostenere e dell’impossibilità di ottenerne il rimborso da enti terzi.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.