15.2023.20
Minimo di esistenza. Spese post-degenza ospedaliera (trasporto, pasti a domicilio, assistenza a casa, compresa la pulizia)
12 giugno 2023Italiano8 min
scorta dei precetti esecutivi appena menzionati, emessi rispettivamente il 7 novembre 2022, il 25 maggio 2022 e gli
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RI 1
Incarto n.
15.2023.20
Lugano
12 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 1 marzo 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 27 febbraio
2023 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1 (es.
__________)
Confederazione Svizzera, Berna (es. __________)
(rappresentata dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Comune di __________,
(es. __________ e __________)
(rappresentato da RA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi appena menzionati, emessi rispettivamente il 7 novembre 2022, il 25 maggio 2022 e gli
ultimi due il 12 maggio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), la PI 1, la Confederazione Svizzera e il Comune di __________ procedono
contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'345.80, fr. 344.60, fr. 2'423.70
e fr. 89.75 oltre agl’interessi e spese.
B. Il 27 febbraio 2023 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Rendita AI
fr.
1'591.00
Rendita LPP
fr.
2'431.00
Totale
fr.
4'022.00
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
900.00
Altri
fr.
150.00
Spese di trasferte (mediche)
Altri
fr.
100.00
Spese auto
Altri
fr.
300.00
Spese mediche
Altri
fr.
135.00
Quota AVS
fr.
2'785.00
L’UE
ha quindi pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la quota della
rendita eccedente il minimo vitale di fr. 2'785.– (indicativamente fr. 1'237.–)
dal 1° novembre 2023.
C. Con
ricorso del 1° marzo 2023, RI 1 si aggrava contro la predetta decisione
chiedendo la rivalutazione del calcolo e l’adattamento della trattenuta
mensile alle spese legate alle sue condizioni di salute.
D. Nelle
sue osservazioni del 7 marzo 2023 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, motivo per cui l’impugnativa non è stata
notificata alle controparti per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 febbraio 2023 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.
Il
ricorrente si duole che le sue condizioni di salute si sono aggravate ulteriormente
dopo la malattia che lo ha colpito nell’agosto 2022, sicché con il pignoramento
attuale la sua situazione finanziaria non è più sostenibile. Egli spiega che, dopo
la sua permanenza in cure intense all’ospedale, necessita di essere aiutato nell’economia
domestica quotidianamente: nel trasporto, nell’accompagnamento per fare la spesa
e commissioni varie, nelle pulizie settimanali della casa e dei vestiti, per la
preparazione dei pasti e l’accompagnamento per le visite mediche più volte al
mese per i controlli. Egli chiede quindi la rivalutazione del calcolo del
minimo d’esistenza e l’adattamento dell’importo trattenuto mensilmente. Produce
della documentazione medica che attesta il suo stato di salute (diagnosi) e la
necessità di aiuti formali, un certificato medico che attesta la necessità di
aiuto quotidiano nell’economia domestica e la decisione della Sezione della
circolazione di revoca della patente in ragione delle sue condizioni di salute.
3.1
Nelle sue osservazioni l’UE rileva che il
ricorrente non ha prodotto alcun nuovo documento e fa notare di aver già
considerato nel calcolo le spese di trasferta per le visite mediche di fr. 150.–
mensili, le spese per l’accompagnamento in auto di fr. 100.– mensili e le
spese mediche di fr. 300.– mensili. Ritiene quindi il ricorso irricevibile
ed evidenzia che possono essere considerate nel calcolo del minimo d’esistenza
solo le spese il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato e che in caso
di una futura e dimostrata mutazione della situazione del debitore è sempre
possibile un riesame del pignoramento.
3.2
È
infatti principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate
nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui
pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll in: Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito
l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di
circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro
situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale), specie se è
fuori dal comune (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.7 del 24
maggio 2023 consid. 3.1 con rinvii). Con il ricorso all’autorità
di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui
chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già
disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR).
3.3
Orbene
il ricorrente non ha – come gli spettava – né quantificato le spese da lui
elencate genericamente nel ricorso, né dimostrato di averle effettivamente
pagate. La documentazione acclusa al ricorso (referti e certificati medici,
decisione di ritiro della patente), non permette né di quantificare le spese né
ne dimostra l’effettivo pagamento: non è quindi sufficiente per modificare il
calcolo del minimo d’esistenza. D’altronde l’UE ha già tenuto conto delle spese
di trasporto per complessivi fr. 250.–. RI 1 non ha contestato tale
importo, né con il ricorso né dopo la ricezione delle osservazioni al ricorso
dell’UE. Andrebbe poi verificato in che misura l’escusso non potrebbe ottenere
per tali spese un contributo dell’assicurazione malattia obbligatoria (cfr. art.
25.
cpv. 2 lett. g LAMAl, RS 832.10). Parte dei costi relativi alle prestazioni
di cura post ospedaliere è inoltre coperta dall’assicurazione malattia obbligatoria
(www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/pflegeleistungen.html). Per i pasti a domicilio andrebbe controllato quale parte dei costi
non è già compresa nelle spese di alimentazione computate nel minimo di base
(Tabella, ad I). Per le spese di aiuto e di assistenza a domicilio l’escusso
potrebbe avere diritto a un rimborso a titolo di prestazioni complementari all’AVS/AI
limitatamente alla parte dei suoi redditi computabili eccedente le spese riconosciute
(art. 14 cpv. 6 LPC, RS 831.30).
3.4
In
base ai documenti agli atti e prodotti dal ricorrente, è pertanto impossibile chiarire
quali e quanti siano i costi legati alla salute del ricorrente, non computati
dall’UE, effettivamente a suo carico e da considerare indispensabili nel senso
dell’art. 93 LEF. Il ricorso si avvera
quindi irricevibile. Come rilevato dall’UE, un riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 2 LEF, cfr. sopra consid. 2 in fine) è comunque ipotizzabile
qualora l’escusso apporti la prova dei costi da lui effettivamente sostenuti o da
sostenere e dell’impossibilità di ottenerne il rimborso da enti terzi.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.