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Decisione

15.2023.22

Ricorso contro il verbale di pignoramento e relativo attestato di perdita. Inizio del termine di convalida del sequestro in caso di rigetto dell’opposizione all’esecuzione di convalida. Decadenza del sequestro e dell’esecuzione a convalida

22 agosto 2023Italiano23 min

Lugano, sezione 5, ha disposto il sequestro “di tutti gli averi […] presso PI 10, Lugano, dei quali il signor PI 1

Source ti.ch

Incarti n.

15.2023.22

15.2023.62

Lugano

22 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo sui ricorsi 13 marzo 2023 e 22 giugno 2023

di

RI 1, EL – __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento e il relativo attestato

di perdita, emessi il 1° marzo 2023, rispettivamente contro il provvedimento 16

giugno 2023 di accertamento della caducità del sequestro n. __________ e le relative conseguenze nell’esecuzione n. __________

promossa dal ricorrente nei confronti

fu PI 1, EL – __________ (__________)

cui sono subentrati in corso di esecuzione i

suoi eredi:

– PI 2, EL – __________

–PI 3, EL – __________

– PI 4, EL – __________

– PI 5, EL – __________

– PI 6, EL – __________

– PI 7, EL – __________

– PI 8, EL – __________

– PI 9, EL – __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

un primo decreto del 28 ottobre 2019 (__________), il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, ha disposto il sequestro “di tutti gli averi […] presso PI 10, Lugano, dei quali il signor PI 1

sia titolare o avente diritto economico fino a concorrenza del­l’importo di EUR

200'000.–”, che la sede di Lugano dell’Ufficio di

esecuzione (UE) ha eseguito il giorno seguente. Poiché l’PI 11 si era rifiutata

di dar seguito al provvedimento, sostenendo che la succursale di Lugano era

stata radiata in seguito a una riorganizzazione interna, il 7 novembre 2019 l’UE

ha emesso un verbale di sequestro infruttuoso (n. __________).

B. Con

un secondo decreto del 14 novembre 2019 (__________), lo stesso Pretore ha

disposto il sequestro degli stessi beni, per il medesimo importo presso l’“PI

11, Lugano”, che l’Ufficio ha eseguito il giorno seguente. Nel verbale interno

di sequestro, esso ha fatto “ordine alla banca di

tenere a completa ed esclusiva disposizione dell’Ufficio […] tutto quanto

sequestrato, e me­glio

come al decreto di sequestro, notificato in copia seduta stante, a norma di

legge e con le diffide di cui agli art. 99 e 275 LEF”;

da parte sua, la banca ha “preso

atto e conoscenza del decreto e verbale di sequestro e delle relative diffide” e sottoscritto il verbale. Poiché in seguito, per legittima prassi, la

banca si era rifiutata d’informare sull’esito del sequestro fino allo spirare

del termine per proporre opposizione al sequestro o a una decisione definitiva

sullo stesso, il 27 novembre seguente l’UE ha emesso il verbale di sequestro

(n. __________), attribuendo ai beni sequestrati un valore di stima provvisorio

di fr. 1.–.

C. A

convalida del secondo sequestro, mediante precetto esecutivo (n. __________)

emesso il 2 dicembre 2019 dall’UE, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 217'881.–

oltre agli interessi del 5% dal 28 ottobre 2019.

D. Con

due istanze del 6 dicembre 2019, PI 1 ha presentato opposizione a entrambi i

sequestri al medesimo giudice (__________

e __________).

E. Avendo

PI 1 interposto opposizione anche al precetto esecutivo, con istanza del 18

febbraio 2020 (__________), RI 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo ancora

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

F. PI

1 è deceduto il 6 dicembre 2020; gli sono subentrati gli eredi indicati nel rubrum.

G. Statuendo

con un’unica decisione del 5 ottobre 2022, il Pretore ha da un lato dichiarato

inammissibile l’opposizione al primo sequestro e respinto quella al secondo

sequestro, addossando a PI 1 le spese processuali di fr. 800.– e spese

ripetibili di fr. 1'200.– a favore del convenuto, dall’altro ha

parzialmente accolto l’istanza di quest’ultimo, rigettando l’opposizione al

precetto esecutivo limitatamente a fr. 217'881.– e ponendo a carico della

controparte le spese processuali di fr. 800.– e spese ripetibili di fr. 1'200.–

a favore dell’istante.

H. Il

9 gennaio 2023, la Pretura ha notificato la decisione di rigetto a RI 1. A sua

richiesta, la Pretura gli ha inoltre trasmes­so una copia della decisione che

ne attesta l’esecutività ai sensi dell’art. 336 CPC a far tempo dal 30 gennaio

2023.

I. Ricevuta

il 3 febbraio 2023 la domanda di continuazione dell’ese­cuzione presentata da RI

1, l’Ufficio vi ha dato seguito emettendo l’avviso di pignoramento il 10

febbraio seguente, comunicato anche all’PI 11. Poiché con lettera del 20 febbraio 2023 la banca aveva comunicato che “dopo aver compiuto le necessarie ricerche presso le

nostre filiali di PI 11, Lugano […]

il sequestro [recte: pignoramento] ha avuto esito negativo”, il 1° marzo 2023 l’UE ha emesso il verbale di pignoramen­to

(interamente) infruttuoso e il relativo attestato di perdita.

L. Mediante

e-mail dell’8 marzo 2023, RI 1 ha comunicato all’Ufficio di aver ricevuto il

verbale di pignoramento e l’atte­stato di perdita; gli ha inoltre trasmesso

copia di un estratto patrimoniale del 2 dicembre 2020, da cui risulta che a

quel tempo PI 1 disponeva di € 224'082.–

sulla relazione n. __________ presso l’PI 11, sede di Zurigo, e, poiché il

secondo sequestro era stato eseguito il 27 (recte: il 15) novembre 2019,

ha affermato che “la presa di

posizione del 20 febbraio 2023 della citata banca nei confronti dell’Ufficio

esecuzione sia stata almeno lacunosa (se non menzognera e falsa)”.

Mediante

e-mail del 9 marzo seguente, RI 1 ha trasmesso all’UE copia della decisione di

rigetto, precisando di aver­la ricevuta il 14 novembre 2022.

M. Con

un primo ricorso del 13 marzo 2023, RI 1 ha chiesto di annullare il verbale di

pignoramento e l’attestato di perdita e d’ingiungere all’Ufficio di eseguire un

nuovo pignoramento aven­te per oggetto tutti gli averi presso la sede e tutte

le succursali dell’PI 11, di cui gli eredi di PI 1 sono titolari o aventi

diritto economico, oltre a ordinare alla banca di consegnare un estratto conto

della relazione n. __________, da cui risultino le movimentazioni comprese tra

il 27 novembre 2019 e il 10 febbraio 2023 (data del pignoramento).

N. Con

osservazioni del 20 marzo 2023, pur evocando la possibilità che la domanda di

continuazione fosse stata tardiva giusta l’art. 279 cpv. 3 LEF, l’Ufficio si è riconfermato nel proprio provvedimen­to

e comunicato di non aver notificato il ricorso alla parte escussa.

O. Mediante

provvedimento del 16 giugno 2023, l’UE ha accertato la caducità del secondo

sequestro e dell’esecuzione, respinto la domanda di continuazione dell’esecuzione,

accertato la nullità di tutti gli atti esecutivi successivi (avviso di

pignoramento, pignoramen­to, verbale di pignoramento e attestato di perdita) e

annullato le spe­se esecutive inerenti agli ultimi tre atti.

P. Con

un secondo ricorso del 22 giugno 2023, RI 1 ha chiesto l’annullamento del

provvedimento appena citato.

Q. Con

osservazioni del 14 luglio 2023, l’Ufficio ha postulato la reiezione anche del

secondo ricorso, che pure non è stato notificato alla parte escussa per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica del verbale di pignoramento con attestato di perdita emessi il

1° marzo 2023 e del secondo provvedimento impugnato del 16 giugno 2023,

entrambi i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL

165.100), cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa del­l’i­struzione

o della decisione delle altre.

2.1

Nel

caso in esame, entrambi i ricorsi concernono la medesima esecuzione (n. __________).

Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur

mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e

possono essere impugnati anche singolarmente.

2.2

Poiché

l’esito del secondo ricorso è propedeutico all’esito del pri­mo, occorre

trattarli in quest’ordine.

Sul

secondo ricorso

3.

Nel

secondo ricorso, RI 1 afferma che la decisione di rigetto, benché datata 5

ottobre 2022, è stata notificata (recte: spedita) alle parti solo l’11

novembre 2022, come risulta dal timbro sulla decisione stessa, e a lui notificata

il 14 novembre seguente, come si evince dall’applicativo di tracciamento della

Posta. Asserisce di aver chiesto il 30 novembre 2022 al Pretore di attestare l’esecutività

della decisione ai sensi dell’art. 336 CPC e rileva che una copia della stessa,

con siffatta attestazione a far tempo dal 30 gennaio 2023, gli è stata

notificata il 31 gennaio seguente. Poiché giusta l’art. 279 cpv. 3 LEF il

termine per chiedere la continuazione dell’esecuzione dopo il rigetto dell’opposizione

decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione, ne deduce di

essere stato legittimato a farlo solo dal 31 gennaio 2023, sicché a suo dire è

pacifica la tempestività della domanda di continuazione dell’esecuzione, del 1°

febbraio 2023. Aggiunge che la situazione non muterebbe neanche se si ritenesse

che la decisione è passata in giudicato il 21 gennaio 2023, dal momento ch’essa

è stata notificata agli eredi di PI 1 l’11 gennaio 2023; in tal ca­so, infatti,

il termine per chiedere la continuazione dell’esecuzione sarebbe scaduto non

prima del 10 febbraio 2023. Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento del

secondo provvedimento impugnato.

4.

Il

sequestro è revocato, tra l’altro, se il sequestrante non osserva i termini di

convalida previsti dall’art. 279 LEF (art. 280 n. 1 LEF), che sono perentori

(sentenza del Tribunale 5A_403/2017 dell’11 settembre

2017, consid. 7.2.2). La revoca del sequestro non tempestivamente

convalidato avviene per legge, sicché non è richiesta una decisione

(costitutiva) di annullamento, bastando una decisione di (semplice)

accertamento della revoca (DTF 138 III 531 consid. 4.3; sentenze del Tribunale

federale 5A_153/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 3.3.1 e 5A_137/2018 del 28

novembre 2018, consid. 3.3.1). Più che di “revoca” del sequestro si dovrebbe

quindi parlare di caducità (come nelle marginali dell’art. 279 LEF in tedesco [“Dahinfallen”] e in

francese [“caducité”]).

Competente

per accertare la revoca del sequestro è l’ufficio d’e­secuzione che ha eseguito

il sequestro e, su ricorso, le autorità di vigilanza

(sentenze del Tribunale federale 5A_886/2021 e 885/2021 del 14 aprile 2022, consid. 2.3, e della CEF

15.2023.16

del 23 giu­gno 2023, consid. 2).

4.1

Se

l’escusso ha fatto opposizione al precetto esecutivo emesso a convalida del

sequestro e l’opposizione è stata eliminata, onde mantenere la convalida il

sequestrante deve chiedere la continuazione dell’esecuzione entro venti giorni

dal “passaggio in giudica­to” della decisione che ha eliminato l’opposizione

(art. 279 cpv. 3 LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997; prima la legge non

precisava né la durata né la decorrenza del termine).

4.1.1

Nella

procedura civile si distinguono la regiudicata formale (force de chose jugée

o autorité de chose jugée formelle,

formelle Rechts­kraft)

e la regiudicata materiale (autorité

[matérielle] de chose jugée, materielle Rechtskraft). Una decisione passa in giudicato (formale) quando non può più essere

impugnata mediante un rimedio giuridico

ordinario (DTF 146 III 284 consid. 2.3.1). La decisione pas­sata in giudicato (formale), ossia definitiva, è vincolante

nei procedimenti successivi tra le stesse parti. Per designare tale

vincolatività si parla di regiudicata materiale. Essa ha un aspetto positivo e

uno negativo. In senso positivo, vincola il giudice nei procedimenti successivi

a tutto ciò che è stato stabilito nella sentenza del procedimento precedente (cosiddetto effetto

pregiudiziale o vincolante). In senso negativo, vieta a

qualsiasi giudice successivo d’interve­nire

in un’azione il cui oggetto sia identico a quello della sentenza definitiva, a

meno che l’attore non possa far valere un interesse meritevole di tutela alla

ripetizione della decisione precedente (cosiddetto effetto preclusivo) (DTF

145.

III 143 consid. 5.1). La regiudicata materiale

presuppone che la decisione sia passata in

giudicato formale (DTF 142 III 210 consid. 2 e 139 III 128 consid. 3.1) e ch’essa non sia più modificabile, se non

mediante revisione (DTF 141 III 376 consid. 3.3.4 a contrario e 138 III

382.

consid. 3.2.1, pag. 384; sentenze del Tribunale federale 5A_235/2018

del 30 aprile 2018, consid. 2, e 5A_928/2016 del 22 giugno 2017, consid. 5.1).

4.1.2

Il

“passaggio in giudicato” menzionato all’art. 279 cpv. 3 LEF è quello in senso formale. Solitamente, infatti, tale

termine viene usa­to per designare l’inizio della regiudicata formale,

ossia il momento in cui la decisione diventa definitiva, preludio come visto

alla regiudicata materiale, i cui effetti,

invece, retroagiscono all’ultimo sta­dio del processo in cui l’oggetto

del litigio poteva ancora essere modificato (DTF 142 III 413 consid. 2.2.6 pag.

419.

e 140 III 278 consid. 3.3 pag. 282; v. già Walther

Habscheid, Die Rechtskraft nach

schweizerischem Zivilprozessrecht, SJZ/RSJ 1978, 222 ad 3), vale a dire all’ultimo stadio in cui era ancora possibile addurre

fatti nuovi giusta gli art. 229 o 317 cpv. 1 CPC (cfr. DTF 148 III 95

consid. 4.3.2), cioè

prima dell’inizio delle deliberazioni dell’autorità giurisdizionale superiore (DTF 142 III 413 consid. 2.2.6; sentenza della CEF 14.2022.141 del 23

giugno 2023 consid. 1.2.2). La versione in francese dell’art. 279 cpv. 3 LEF si riferisce del

resto specificatamente all’“entrée

en force [de chose jugée]”, ossia, appunto, al passaggio in

giudicato formale (mentre le versioni in italiano e te­desco parlano,

genericamente, di “passaggio in giudicato” e “rechts­kräftigen [Beseitigung]”). La scelta del passaggio in giudicato (formale)

operata dal legislatore non è invero coerente con il sistema dell’esecuzione per

debiti, in cui è generalmente tenuto per determinante il carattere esecutivo, e

non definitivo, della decisione, appunto, da eseguire (v. art. 80 cpv. 1

LEF e DTF 146 III 284 consid. 2.1, pag. 285, sentenza della CEF 14.2011.96 del

16.

agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48, consid. 4.3; art. 325 CPC in relazione con le decisioni di rigetto dell’opposizione

e sentenze del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2 e della CEF 15.2020.26 del 20 maggio 2020 consid.

2), caratteristiche che non necessariamente coincidono (v. art. 336 cpv.

1.

CPC). Il testo del­l’art. 279 cpv. 3 LEF è però in apparenza chiaro e

pertanto di principio vincolante.

4.1.3

Nel

diritto processuale svizzero, dal 2011 il passaggio in giudicato formale

presuppone che la decisione sia inappellabile, che il termine per appellare sia decorso inutilizzato, che

la parte abbia rinunciato all’appello o l’abbia ritirato oppure che una

decisione definitiva sull’appello sia stata notificata alle parti (cfr. Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed.

2017, n. 3 ad art. 336 CPC; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2ª ed. 2019, n. 2 ad art. 336 CPC). L’appello (art. 311 segg. CPC) è infatti l’uni­co mezzo

d’impugnazione cui viene riconosciuto un carattere ordinario, mentre il reclamo

(art. 321 segg. CPC), il ricorso al Tribunale federale in materia civile (art.

72.

segg. LTF) – tranne che sia diretto contro una sentenza costitutiva (art.

103.

cpv. 2 lett. a LTF) – e quello sussidiario in materia costituzionale (art.

113.

segg. LTF) sono qualificati come vie di ricorso straordinario (DTF 146 III 284 consid. 2.3.5 e 2.4, pagg.

288-289), come pure la revisione e l’in­terpretazione (Kofmel

Ehrenzeller in: Schweizerische ZPO, Kurz­kommentar, 3a

ed. 2021, n. 2 ad art. 336 CPC), poiché non hanno

un effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 e 331 cpv.1 CPC; 103 cpv. 1 e

117.

LTF), a differenza dell’appello (art. 315 cpv. 1 CPC), salvo in materia di

diritto di risposta e di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 4 CPC).

4.1.4

Il

passaggio in giudicato presuppone ad ogni modo la (valida) notificazione della

decisione alle parti (DTF 141 I 97 consid. 7.1, pag. 102; sentenze del Tribunale federale 5A_728/2010 del

1° gennaio 2011 consid. 2.2.3 e 5A_264-495/2007 del 25 gennaio 2008

consid. 3.3, e della CEF 14.2022.27 del 14 settembre 2022 consid. 4.1 e 14.2021.104

del 7 febbraio 2022 consid. 7.5). Quando la notifica viene fatta non oralmente

in udienza (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC), bensì per scritto, è possibile che

non avvenga allo stesso momento per tutte le parti. Si pone allora il quesito

di sapere quale data di notifica considerare determinante. Stante l’unicità

della decisione, il cui contenuto è identico per tutte le parti a prescindere

dal fatto che ne vengono notificati più esemplari, il momento del passaggio in

giudicato dev’essere uno solo, identico per

tutte le parti. Ciò non significa che debba sempre essere la data dell’ultima

notifica (in tal senso invece: Droese,

op. cit., n. 4 ad art. 336). Il momento in cui la decisione passa in giudicato

dipende infatti dal comportamento delle

singole parti, in particolare dall’omissione d’i­noltrare un appello o

una domanda di motivazione della decisione comunicata senza motivazione scritta

entro la scadenza del termine (unico) di legge (art. 311 cpv. 1 o 239 cpv. 2

CPC) – la quale non è la stessa per tutte le parti se la notifica della

decisione non avviene per tutte alla medesima data –, dalla rinuncia ad appellarsi

o dal ritiro dell’appello, che determina il passaggio in giudicato della

decisione non appena la dichiarazione di rinuncia o di ritiro giunge al

tribunale (Droese, op. cit., n. 5

e 6 ad art. 336), dalla scadenza infruttuosa del termine o dall’impugnazione di

una parte soltanto dei dispositivi, che ha per effetto l’entrata in forza dei

dispositivi non impugnati già alla scadenza del termine d’ap­pello (cfr. art.

315.

cpv. 1 CPC) oppure, nel caso in cui la decisione pregiudica anche gl’interessi

della parte appellata (ossia in caso di accoglimento parziale dell’azione),

alla scadenza infruttuosa del termine per inoltrare un appello incidentale

(art. 313 CPC; Droe­se, ibidem).

In

considerazione della definizione stessa della regiudicata forma­le, occorre

ritenere che la data determinante per stabilire quando la decisione è passata

in giudicato è quella della notifica alla parte abilitata a inoltrare un

appello, ossia alla parte soccombente, poiché quella vincente non ha alcun

interesse giuridicamente protetto di contestare la decisione (ciò di cui Droese tiene correttamente conto solo nel

caso dell’appello limitato a una parte del dispositivo).

4.1.5

Se è inappellabile, la decisione passa in

giudicato logicamente con la sua emanazione (sentenza del Tribunale federale

5A_375/2022 del 31 agosto 2022 consid. 5.1.4.2; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art.

336), più precisamente con la sua comunicazione all’udienza o con

la sua spedizione in forma scritta (Droese,

op. cit., n. 8 ad art. 336), e non solo al momento della sua

notifica, poiché nessuna parte è abilitata ad aggravarsene con un

appello. La contraddizione con la giurisprudenza secondo cui la decisione non

esplica effetti prima della sua notifica alle parti (sopra consid. 4.1.4) è

solo apparente. Non può essere data esecuzione alla decisione inappellabile

finché non è stata notificata alla parte soccombente, alla quale dev’essere

data la possibilità d’inoltrare un ricorso di tipo straordinario e di chiedere

la sospensione dell’efficacia (ossia della regiudicata formale) e dell’esecutività

(art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2 CPC; 103 cpv. 3 e 117 LTF), ma ciò non osta a ch’essa

passi in giudicato già al momento dell’invio della decisione, il suo carattere

definitivo ed esecutivo essendo sospeso, con effetto retroattivo alla data

della decisione impugnata (ex tunc),

solo qualora al ricorso straordinario venga concesso effetto sospensivo (citata

5A_375/2022, consid. 5.1.4.2; Jeandin,

op. cit., n. 5 ad art. 336; Droese,

op. cit., n. 12 ad art. 336, 2° trattino). È invero discusso se il giudice

adito con un reclamo o con una domanda di revisione possa sospendere non solo l’esecutività

della decisione impugnata ma anche la regiudicata formale, poiché gli art. 325

cpv. 2 e 331 cpv. 2 CPC menzionano esplicitamente solo la sospensione dell’esecutività

(v. sentenza della CEF 15.2016.36/40 del 19 luglio 2015 consid. 5.1/b). La

questione può rimanere indecisa nella fattispecie, siccome nessuno ha ricorso

contro la decisione di rigetto. Decisivo è che la decisione inappellabile passa

in giudicato di principio al momento della sua pronuncia.

4.1.6

Applicato

alla lettera, l’art. 279 cpv. 3, 2° periodo LEF può condurre all’inaccettabile

conseguenza che se la decisione che rigetta l’opposizione in procedura sommaria

(e quindi inappellabile) viene notificata all’escutente più di venti giorni

dopo la sua pronuncia, il termine di convalida del sequestro si perime prima ch’egli

abbia avuto conoscenza dell’inizio della sua decorrenza. Non era ovviamente

questa la volontà del legislatore. Al contrario, in occasione della modifica

dell’art. 279 cpv. 3 LEF, nel quadro dell’adozione del decreto federale sull’approvazione

e l’attuazione della revisio­ne della Convenzione di Lugano concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale, la precedente formulazione, secondo cui se il

debitore non aveva fatto opposizione o questa era stata rimossa, il creditore

doveva chiedere la continuazione dell’esecu­zione entro dieci giorni dal

momento in cui era legittimato a farlo (giusta l’art. 88 LEF), è stata

cambiata, fissando quale data di decorrenza del termine di venti giorni (e non

più di dieci, tenuto conto del termine di pagamento indicato nel precetto

esecutivo [art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF], in conformità con l’art. 88 cpv. 1 LEF)

impartito all’escutente per chiedere la continuazione dell’esecuzione la data

di notifica dell’esemplare del precetto esecutivo a lui destinato, onde evitare

che, com’era invece possibile nel diritto previgente, il termine in questione

potesse decorrere prima ch’egli avesse ricevuto tale esemplare e quindi prima che

avesse avuto conoscen­za dell’assenza di opposizione al precetto esecutivo e di

conseguenza del decorso del termine di convalida. Il Consiglio federale ha

precisato che con la nuova formulazione proposta per il capoverso 3 si era

inteso “innanzitutto dare attuazione al

principio generale secondo cui un termine di perenzione decorre solo a partire

dal momento in cui la parte tenuta a rispettare il termine è venuta a

conoscenza dell’evento a partire dal quale decorre il termine” (FF

2007, 1482 ad 4.1, ad art. 279 LEF). Esso ha tuttavia misconosciuto che nel

riferirsi, nel nuovo terzo capoverso, al passaggio in giudicato della decisione

di eliminazione dell’opposizione, ha consentito, inconsapevolmente, nuove

lesioni di questo principio nei casi in cui la decisione di rigetto è

inappellabile, ossia se è emessa in procedura sommaria (art. 251 lett. a e 309

lett. b n. 3 CPC) o se è emessa in via accessoria in una procedura ordinaria

(art. 79 LEF) il cui valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta

nel­la decisione è di meno di fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).

Non

risulta d’altronde dal Messaggio che si sia voluto cambiare la regola previgente

per quanto attiene alla convalida del sequestro in caso di rigetto dell’opposizione

al precetto esecutivo. Ora, era ammesso che se l’opposizione era stata tolta

dal giudice del riget­to (art. 80 segg. LEF) o dal giudice del merito (art. 79

LEF), il termine di convalida, allora di dieci giorni, decorreva dalla comunicazione

della decisione di eliminazione dell’opposizione (Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. IV, 2003, n. 13 ad art. 279 LEF).

4.1.6.1

In

linea di principio, quando il testo di una legge è chiaro, non è necessario

interpretarlo (DTF 123 III 91 consid. 3/a e i rinvii). Occorre scostarsi dal significato

letterale di un testo chiaro per via interpretativa quando sussistono ragioni

oggettive per ritenere che il testo non rispecchi il vero significato della

disposizione in questione (DTF 115 Ia 137 consid. 2/b e i rinvii; sentenza del

Tribunale federale 4P.177/2004 del 7 settembre 2004 consid. 2.3.2).

4.1.6.2

Nel

caso in esame, tenuto conto della sistematica della legge e dello scopo della

norma esposto nel Messaggio del Consiglio federale, vi sono sufficienti

elementi oggettivi per ritenere che il testo dell’art. 279 cpv. 3, 2° periodo

LEF non rispecchia il vero senso della disposizione, ciò che giustifica, in

deroga al suo tenore letterale, d’interpretarlo nel senso che per mantenere il

sequestro convalidato, il sequestrante deve

chiedere la continuazione dell’ese­cuzione entro venti giorni dalla

notifica a lui della decisione di rigetto dell’opposizione, ove essa abbia

carattere inappellabile.

4.2

Nella

fattispecie, è di conseguenza decisiva la data della notifica al ricorrente della

decisione di concessione del rigetto dell’opposi­zione in procedura sommaria e

non, come da lui sostenuto in via sussidiaria, la data di sua notifica agli eredi

di PI 1. Il termine di mantenimento della convalida di venti giorni è quindi

iniziato il 14 novembre 2002, come si evince dal tracciamento del­la Posta e

come ammesso dallo stesso ricorrente. È scaduto così domenica 4 dicembre ed è

stato riportato per legge a lunedì 5 dicembre 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF). Ne segue che presentata solo il 1° febbraio 2023

(secondo l’alle­gazione non provata dal ricorrente), la sua domanda di continuazione

dell’esecuzione, ricevuta dall’UE il 3 febbraio 2023 era tardiva, come da esso

rettamente accertato.

4.3

Anche

la motivazione principale del secondo ricorso risulta infondata. L’attestazione

di esecutività della decisione di rigetto dell’op­posizione rilasciata dal

giudice che l’ha emanata (art. 336 cpv. 2 CPC), correttamente denominata in

francese “attestation de force

exécutoire” (v. Sievi

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

14.

ad art. 88 LEF) nel modulo (facoltativo) di domanda di continuazione dell’esecuzione

(n. 4, retro, voce “Allegati”) – ed erroneamente “attestazione [della…] crescita in giudicato” in italiano e “Rechtskraftbescheinigung” in tedesco – è ininfluente per determinare la tempestività della

domanda di continuazione ai sensi del­l’art. 279 cpv. 3, 2° periodo LEF. La sua

mancata produzione ha infatti per effetto soltanto la sospensione dell’esecuzione

fino al­l’effettiva produzione (sentenze

del Tribunale federale 5A_435/2007 del

15.

novembre 2007 consid. 2 e 7B.18/2003 del 18 febbraio 2003). Non può quindi essere considerata, come

sostenuto da RI 1, la data (31 gennaio 2023) in cui ha ricevuto dalla Pretura l’attestazione di esecutività della decisione di

rigetto. Il secondo ri­corso va dunque respinto.

Sul

primo ricorso

5.

Confermata

la decadenza del sequestro con la reiezione del secondo ricorso, risulta

estinta d’ufficio anche l’esecuzione a convalida del sequestro, promossa al

foro del sequestro (giusta l’art. 52 LEF), siccome gli escussi sono tutti

domiciliati fuori dalla Svizzera e non è dato un altro foro esecutivo in

Svizzera (DTF 115 III 28 consid.

4/b, pag. 36; 82 III 63 consid. 4; sentenze del Tribunale fe­derale 4A_353/2012

del 25 gennaio 2013 consid. 5.2 e 7B.259/2001 del 27 novembre 2001 consid. 5, e

della CEF 15.2014.21 del 27 marzo 2014 consid. 2, massimato in RtiD 2014 II 905 n. 62c, e i

rinvii). Il primo ricorso è di conseguenza senza oggetto.

6.

Stante

il fatto che i ricorsi non sono stati notificati agli eredi del­l’e­scusso per

osservazioni, non è neppure necessario notificare loro il giudizio odierno,

tenuto conto del suo esito.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso del 22 giugno 2023 è respinto.

2. Il

ricorso del 13 marzo 2023 è irricevibile.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione all’avv. PA 1, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.