15.2023.22
Ricorso contro il verbale di pignoramento e relativo attestato di perdita. Inizio del termine di convalida del sequestro in caso di rigetto dell’opposizione all’esecuzione di convalida. Decadenza del sequestro e dell’esecuzione a convalida
22 agosto 2023Italiano23 min
Lugano, sezione 5, ha disposto il sequestro “di tutti gli averi […] presso PI 10, Lugano, dei quali il signor PI 1
Source ti.ch
Incarti n.
15.2023.22
15.2023.62
Lugano
22 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sui ricorsi 13 marzo 2023 e 22 giugno 2023
di
RI 1, EL – __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento e il relativo attestato
di perdita, emessi il 1° marzo 2023, rispettivamente contro il provvedimento 16
giugno 2023 di accertamento della caducità del sequestro n. __________ e le relative conseguenze nell’esecuzione n. __________
promossa dal ricorrente nei confronti
fu PI 1, EL – __________ (__________)
cui sono subentrati in corso di esecuzione i
suoi eredi:
– PI 2, EL – __________
–PI 3, EL – __________
– PI 4, EL – __________
– PI 5, EL – __________
– PI 6, EL – __________
– PI 7, EL – __________
– PI 8, EL – __________
– PI 9, EL – __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
un primo decreto del 28 ottobre 2019 (__________), il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha disposto il sequestro “di tutti gli averi […] presso PI 10, Lugano, dei quali il signor PI 1
sia titolare o avente diritto economico fino a concorrenza dell’importo di EUR
200'000.–”, che la sede di Lugano dell’Ufficio di
esecuzione (UE) ha eseguito il giorno seguente. Poiché l’PI 11 si era rifiutata
di dar seguito al provvedimento, sostenendo che la succursale di Lugano era
stata radiata in seguito a una riorganizzazione interna, il 7 novembre 2019 l’UE
ha emesso un verbale di sequestro infruttuoso (n. __________).
B. Con
un secondo decreto del 14 novembre 2019 (__________), lo stesso Pretore ha
disposto il sequestro degli stessi beni, per il medesimo importo presso l’“PI
11, Lugano”, che l’Ufficio ha eseguito il giorno seguente. Nel verbale interno
di sequestro, esso ha fatto “ordine alla banca di
tenere a completa ed esclusiva disposizione dell’Ufficio […] tutto quanto
sequestrato, e meglio
come al decreto di sequestro, notificato in copia seduta stante, a norma di
legge e con le diffide di cui agli art. 99 e 275 LEF”;
da parte sua, la banca ha “preso
atto e conoscenza del decreto e verbale di sequestro e delle relative diffide” e sottoscritto il verbale. Poiché in seguito, per legittima prassi, la
banca si era rifiutata d’informare sull’esito del sequestro fino allo spirare
del termine per proporre opposizione al sequestro o a una decisione definitiva
sullo stesso, il 27 novembre seguente l’UE ha emesso il verbale di sequestro
(n. __________), attribuendo ai beni sequestrati un valore di stima provvisorio
di fr. 1.–.
C. A
convalida del secondo sequestro, mediante precetto esecutivo (n. __________)
emesso il 2 dicembre 2019 dall’UE, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 217'881.–
oltre agli interessi del 5% dal 28 ottobre 2019.
D. Con
due istanze del 6 dicembre 2019, PI 1 ha presentato opposizione a entrambi i
sequestri al medesimo giudice (__________
e __________).
E. Avendo
PI 1 interposto opposizione anche al precetto esecutivo, con istanza del 18
febbraio 2020 (__________), RI 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo ancora
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
F. PI
1 è deceduto il 6 dicembre 2020; gli sono subentrati gli eredi indicati nel rubrum.
G. Statuendo
con un’unica decisione del 5 ottobre 2022, il Pretore ha da un lato dichiarato
inammissibile l’opposizione al primo sequestro e respinto quella al secondo
sequestro, addossando a PI 1 le spese processuali di fr. 800.– e spese
ripetibili di fr. 1'200.– a favore del convenuto, dall’altro ha
parzialmente accolto l’istanza di quest’ultimo, rigettando l’opposizione al
precetto esecutivo limitatamente a fr. 217'881.– e ponendo a carico della
controparte le spese processuali di fr. 800.– e spese ripetibili di fr. 1'200.–
a favore dell’istante.
H. Il
9 gennaio 2023, la Pretura ha notificato la decisione di rigetto a RI 1. A sua
richiesta, la Pretura gli ha inoltre trasmesso una copia della decisione che
ne attesta l’esecutività ai sensi dell’art. 336 CPC a far tempo dal 30 gennaio
2023.
I. Ricevuta
il 3 febbraio 2023 la domanda di continuazione dell’esecuzione presentata da RI
1, l’Ufficio vi ha dato seguito emettendo l’avviso di pignoramento il 10
febbraio seguente, comunicato anche all’PI 11. Poiché con lettera del 20 febbraio 2023 la banca aveva comunicato che “dopo aver compiuto le necessarie ricerche presso le
nostre filiali di PI 11, Lugano […]
il sequestro [recte: pignoramento] ha avuto esito negativo”, il 1° marzo 2023 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento
(interamente) infruttuoso e il relativo attestato di perdita.
L. Mediante
e-mail dell’8 marzo 2023, RI 1 ha comunicato all’Ufficio di aver ricevuto il
verbale di pignoramento e l’attestato di perdita; gli ha inoltre trasmesso
copia di un estratto patrimoniale del 2 dicembre 2020, da cui risulta che a
quel tempo PI 1 disponeva di € 224'082.–
sulla relazione n. __________ presso l’PI 11, sede di Zurigo, e, poiché il
secondo sequestro era stato eseguito il 27 (recte: il 15) novembre 2019,
ha affermato che “la presa di
posizione del 20 febbraio 2023 della citata banca nei confronti dell’Ufficio
esecuzione sia stata almeno lacunosa (se non menzognera e falsa)”.
Mediante
e-mail del 9 marzo seguente, RI 1 ha trasmesso all’UE copia della decisione di
rigetto, precisando di averla ricevuta il 14 novembre 2022.
M. Con
un primo ricorso del 13 marzo 2023, RI 1 ha chiesto di annullare il verbale di
pignoramento e l’attestato di perdita e d’ingiungere all’Ufficio di eseguire un
nuovo pignoramento avente per oggetto tutti gli averi presso la sede e tutte
le succursali dell’PI 11, di cui gli eredi di PI 1 sono titolari o aventi
diritto economico, oltre a ordinare alla banca di consegnare un estratto conto
della relazione n. __________, da cui risultino le movimentazioni comprese tra
il 27 novembre 2019 e il 10 febbraio 2023 (data del pignoramento).
N. Con
osservazioni del 20 marzo 2023, pur evocando la possibilità che la domanda di
continuazione fosse stata tardiva giusta l’art. 279 cpv. 3 LEF, l’Ufficio si è riconfermato nel proprio provvedimento
e comunicato di non aver notificato il ricorso alla parte escussa.
O. Mediante
provvedimento del 16 giugno 2023, l’UE ha accertato la caducità del secondo
sequestro e dell’esecuzione, respinto la domanda di continuazione dell’esecuzione,
accertato la nullità di tutti gli atti esecutivi successivi (avviso di
pignoramento, pignoramento, verbale di pignoramento e attestato di perdita) e
annullato le spese esecutive inerenti agli ultimi tre atti.
P. Con
un secondo ricorso del 22 giugno 2023, RI 1 ha chiesto l’annullamento del
provvedimento appena citato.
Q. Con
osservazioni del 14 luglio 2023, l’Ufficio ha postulato la reiezione anche del
secondo ricorso, che pure non è stato notificato alla parte escussa per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica del verbale di pignoramento con attestato di perdita emessi il
1° marzo 2023 e del secondo provvedimento impugnato del 16 giugno 2023,
entrambi i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL
165.100), cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), quando siano proposti
davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione
o della decisione delle altre.
2.1
Nel
caso in esame, entrambi i ricorsi concernono la medesima esecuzione (n. __________).
Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur
mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente.
2.2
Poiché
l’esito del secondo ricorso è propedeutico all’esito del primo, occorre
trattarli in quest’ordine.
Sul
secondo ricorso
3.
Nel
secondo ricorso, RI 1 afferma che la decisione di rigetto, benché datata 5
ottobre 2022, è stata notificata (recte: spedita) alle parti solo l’11
novembre 2022, come risulta dal timbro sulla decisione stessa, e a lui notificata
il 14 novembre seguente, come si evince dall’applicativo di tracciamento della
Posta. Asserisce di aver chiesto il 30 novembre 2022 al Pretore di attestare l’esecutività
della decisione ai sensi dell’art. 336 CPC e rileva che una copia della stessa,
con siffatta attestazione a far tempo dal 30 gennaio 2023, gli è stata
notificata il 31 gennaio seguente. Poiché giusta l’art. 279 cpv. 3 LEF il
termine per chiedere la continuazione dell’esecuzione dopo il rigetto dell’opposizione
decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione, ne deduce di
essere stato legittimato a farlo solo dal 31 gennaio 2023, sicché a suo dire è
pacifica la tempestività della domanda di continuazione dell’esecuzione, del 1°
febbraio 2023. Aggiunge che la situazione non muterebbe neanche se si ritenesse
che la decisione è passata in giudicato il 21 gennaio 2023, dal momento ch’essa
è stata notificata agli eredi di PI 1 l’11 gennaio 2023; in tal caso, infatti,
il termine per chiedere la continuazione dell’esecuzione sarebbe scaduto non
prima del 10 febbraio 2023. Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento del
secondo provvedimento impugnato.
4.
Il
sequestro è revocato, tra l’altro, se il sequestrante non osserva i termini di
convalida previsti dall’art. 279 LEF (art. 280 n. 1 LEF), che sono perentori
(sentenza del Tribunale 5A_403/2017 dell’11 settembre
2017, consid. 7.2.2). La revoca del sequestro non tempestivamente
convalidato avviene per legge, sicché non è richiesta una decisione
(costitutiva) di annullamento, bastando una decisione di (semplice)
accertamento della revoca (DTF 138 III 531 consid. 4.3; sentenze del Tribunale
federale 5A_153/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 3.3.1 e 5A_137/2018 del 28
novembre 2018, consid. 3.3.1). Più che di “revoca” del sequestro si dovrebbe
quindi parlare di caducità (come nelle marginali dell’art. 279 LEF in tedesco [“Dahinfallen”] e in
francese [“caducité”]).
Competente
per accertare la revoca del sequestro è l’ufficio d’esecuzione che ha eseguito
il sequestro e, su ricorso, le autorità di vigilanza
(sentenze del Tribunale federale 5A_886/2021 e 885/2021 del 14 aprile 2022, consid. 2.3, e della CEF
15.2023.16
del 23 giugno 2023, consid. 2).
4.1
Se
l’escusso ha fatto opposizione al precetto esecutivo emesso a convalida del
sequestro e l’opposizione è stata eliminata, onde mantenere la convalida il
sequestrante deve chiedere la continuazione dell’esecuzione entro venti giorni
dal “passaggio in giudicato” della decisione che ha eliminato l’opposizione
(art. 279 cpv. 3 LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997; prima la legge non
precisava né la durata né la decorrenza del termine).
4.1.1
Nella
procedura civile si distinguono la regiudicata formale (force de chose jugée
o autorité de chose jugée formelle,
formelle Rechtskraft)
e la regiudicata materiale (autorité
[matérielle] de chose jugée, materielle Rechtskraft). Una decisione passa in giudicato (formale) quando non può più essere
impugnata mediante un rimedio giuridico
ordinario (DTF 146 III 284 consid. 2.3.1). La decisione passata in giudicato (formale), ossia definitiva, è vincolante
nei procedimenti successivi tra le stesse parti. Per designare tale
vincolatività si parla di regiudicata materiale. Essa ha un aspetto positivo e
uno negativo. In senso positivo, vincola il giudice nei procedimenti successivi
a tutto ciò che è stato stabilito nella sentenza del procedimento precedente (cosiddetto effetto
pregiudiziale o vincolante). In senso negativo, vieta a
qualsiasi giudice successivo d’intervenire
in un’azione il cui oggetto sia identico a quello della sentenza definitiva, a
meno che l’attore non possa far valere un interesse meritevole di tutela alla
ripetizione della decisione precedente (cosiddetto effetto preclusivo) (DTF
145.
III 143 consid. 5.1). La regiudicata materiale
presuppone che la decisione sia passata in
giudicato formale (DTF 142 III 210 consid. 2 e 139 III 128 consid. 3.1) e ch’essa non sia più modificabile, se non
mediante revisione (DTF 141 III 376 consid. 3.3.4 a contrario e 138 III
382.
consid. 3.2.1, pag. 384; sentenze del Tribunale federale 5A_235/2018
del 30 aprile 2018, consid. 2, e 5A_928/2016 del 22 giugno 2017, consid. 5.1).
4.1.2
Il
“passaggio in giudicato” menzionato all’art. 279 cpv. 3 LEF è quello in senso formale. Solitamente, infatti, tale
termine viene usato per designare l’inizio della regiudicata formale,
ossia il momento in cui la decisione diventa definitiva, preludio come visto
alla regiudicata materiale, i cui effetti,
invece, retroagiscono all’ultimo stadio del processo in cui l’oggetto
del litigio poteva ancora essere modificato (DTF 142 III 413 consid. 2.2.6 pag.
419.
e 140 III 278 consid. 3.3 pag. 282; v. già Walther
Habscheid, Die Rechtskraft nach
schweizerischem Zivilprozessrecht, SJZ/RSJ 1978, 222 ad 3), vale a dire all’ultimo stadio in cui era ancora possibile addurre
fatti nuovi giusta gli art. 229 o 317 cpv. 1 CPC (cfr. DTF 148 III 95
consid. 4.3.2), cioè
prima dell’inizio delle deliberazioni dell’autorità giurisdizionale superiore (DTF 142 III 413 consid. 2.2.6; sentenza della CEF 14.2022.141 del 23
giugno 2023 consid. 1.2.2). La versione in francese dell’art. 279 cpv. 3 LEF si riferisce del
resto specificatamente all’“entrée
en force [de chose jugée]”, ossia, appunto, al passaggio in
giudicato formale (mentre le versioni in italiano e tedesco parlano,
genericamente, di “passaggio in giudicato” e “rechtskräftigen [Beseitigung]”). La scelta del passaggio in giudicato (formale)
operata dal legislatore non è invero coerente con il sistema dell’esecuzione per
debiti, in cui è generalmente tenuto per determinante il carattere esecutivo, e
non definitivo, della decisione, appunto, da eseguire (v. art. 80 cpv. 1
LEF e DTF 146 III 284 consid. 2.1, pag. 285, sentenza della CEF 14.2011.96 del
16.
agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48, consid. 4.3; art. 325 CPC in relazione con le decisioni di rigetto dell’opposizione
e sentenze del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2 e della CEF 15.2020.26 del 20 maggio 2020 consid.
2), caratteristiche che non necessariamente coincidono (v. art. 336 cpv.
1.
CPC). Il testo dell’art. 279 cpv. 3 LEF è però in apparenza chiaro e
pertanto di principio vincolante.
4.1.3
Nel
diritto processuale svizzero, dal 2011 il passaggio in giudicato formale
presuppone che la decisione sia inappellabile, che il termine per appellare sia decorso inutilizzato, che
la parte abbia rinunciato all’appello o l’abbia ritirato oppure che una
decisione definitiva sull’appello sia stata notificata alle parti (cfr. Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed.
2017, n. 3 ad art. 336 CPC; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2ª ed. 2019, n. 2 ad art. 336 CPC). L’appello (art. 311 segg. CPC) è infatti l’unico mezzo
d’impugnazione cui viene riconosciuto un carattere ordinario, mentre il reclamo
(art. 321 segg. CPC), il ricorso al Tribunale federale in materia civile (art.
72.
segg. LTF) – tranne che sia diretto contro una sentenza costitutiva (art.
103.
cpv. 2 lett. a LTF) – e quello sussidiario in materia costituzionale (art.
113.
segg. LTF) sono qualificati come vie di ricorso straordinario (DTF 146 III 284 consid. 2.3.5 e 2.4, pagg.
288-289), come pure la revisione e l’interpretazione (Kofmel
Ehrenzeller in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a
ed. 2021, n. 2 ad art. 336 CPC), poiché non hanno
un effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 e 331 cpv.1 CPC; 103 cpv. 1 e
117.
LTF), a differenza dell’appello (art. 315 cpv. 1 CPC), salvo in materia di
diritto di risposta e di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 4 CPC).
4.1.4
Il
passaggio in giudicato presuppone ad ogni modo la (valida) notificazione della
decisione alle parti (DTF 141 I 97 consid. 7.1, pag. 102; sentenze del Tribunale federale 5A_728/2010 del
1° gennaio 2011 consid. 2.2.3 e 5A_264-495/2007 del 25 gennaio 2008
consid. 3.3, e della CEF 14.2022.27 del 14 settembre 2022 consid. 4.1 e 14.2021.104
del 7 febbraio 2022 consid. 7.5). Quando la notifica viene fatta non oralmente
in udienza (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC), bensì per scritto, è possibile che
non avvenga allo stesso momento per tutte le parti. Si pone allora il quesito
di sapere quale data di notifica considerare determinante. Stante l’unicità
della decisione, il cui contenuto è identico per tutte le parti a prescindere
dal fatto che ne vengono notificati più esemplari, il momento del passaggio in
giudicato dev’essere uno solo, identico per
tutte le parti. Ciò non significa che debba sempre essere la data dell’ultima
notifica (in tal senso invece: Droese,
op. cit., n. 4 ad art. 336). Il momento in cui la decisione passa in giudicato
dipende infatti dal comportamento delle
singole parti, in particolare dall’omissione d’inoltrare un appello o
una domanda di motivazione della decisione comunicata senza motivazione scritta
entro la scadenza del termine (unico) di legge (art. 311 cpv. 1 o 239 cpv. 2
CPC) – la quale non è la stessa per tutte le parti se la notifica della
decisione non avviene per tutte alla medesima data –, dalla rinuncia ad appellarsi
o dal ritiro dell’appello, che determina il passaggio in giudicato della
decisione non appena la dichiarazione di rinuncia o di ritiro giunge al
tribunale (Droese, op. cit., n. 5
e 6 ad art. 336), dalla scadenza infruttuosa del termine o dall’impugnazione di
una parte soltanto dei dispositivi, che ha per effetto l’entrata in forza dei
dispositivi non impugnati già alla scadenza del termine d’appello (cfr. art.
315.
cpv. 1 CPC) oppure, nel caso in cui la decisione pregiudica anche gl’interessi
della parte appellata (ossia in caso di accoglimento parziale dell’azione),
alla scadenza infruttuosa del termine per inoltrare un appello incidentale
(art. 313 CPC; Droese, ibidem).
In
considerazione della definizione stessa della regiudicata formale, occorre
ritenere che la data determinante per stabilire quando la decisione è passata
in giudicato è quella della notifica alla parte abilitata a inoltrare un
appello, ossia alla parte soccombente, poiché quella vincente non ha alcun
interesse giuridicamente protetto di contestare la decisione (ciò di cui Droese tiene correttamente conto solo nel
caso dell’appello limitato a una parte del dispositivo).
4.1.5
Se è inappellabile, la decisione passa in
giudicato logicamente con la sua emanazione (sentenza del Tribunale federale
5A_375/2022 del 31 agosto 2022 consid. 5.1.4.2; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art.
336), più precisamente con la sua comunicazione all’udienza o con
la sua spedizione in forma scritta (Droese,
op. cit., n. 8 ad art. 336), e non solo al momento della sua
notifica, poiché nessuna parte è abilitata ad aggravarsene con un
appello. La contraddizione con la giurisprudenza secondo cui la decisione non
esplica effetti prima della sua notifica alle parti (sopra consid. 4.1.4) è
solo apparente. Non può essere data esecuzione alla decisione inappellabile
finché non è stata notificata alla parte soccombente, alla quale dev’essere
data la possibilità d’inoltrare un ricorso di tipo straordinario e di chiedere
la sospensione dell’efficacia (ossia della regiudicata formale) e dell’esecutività
(art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2 CPC; 103 cpv. 3 e 117 LTF), ma ciò non osta a ch’essa
passi in giudicato già al momento dell’invio della decisione, il suo carattere
definitivo ed esecutivo essendo sospeso, con effetto retroattivo alla data
della decisione impugnata (ex tunc),
solo qualora al ricorso straordinario venga concesso effetto sospensivo (citata
5A_375/2022, consid. 5.1.4.2; Jeandin,
op. cit., n. 5 ad art. 336; Droese,
op. cit., n. 12 ad art. 336, 2° trattino). È invero discusso se il giudice
adito con un reclamo o con una domanda di revisione possa sospendere non solo l’esecutività
della decisione impugnata ma anche la regiudicata formale, poiché gli art. 325
cpv. 2 e 331 cpv. 2 CPC menzionano esplicitamente solo la sospensione dell’esecutività
(v. sentenza della CEF 15.2016.36/40 del 19 luglio 2015 consid. 5.1/b). La
questione può rimanere indecisa nella fattispecie, siccome nessuno ha ricorso
contro la decisione di rigetto. Decisivo è che la decisione inappellabile passa
in giudicato di principio al momento della sua pronuncia.
4.1.6
Applicato
alla lettera, l’art. 279 cpv. 3, 2° periodo LEF può condurre all’inaccettabile
conseguenza che se la decisione che rigetta l’opposizione in procedura sommaria
(e quindi inappellabile) viene notificata all’escutente più di venti giorni
dopo la sua pronuncia, il termine di convalida del sequestro si perime prima ch’egli
abbia avuto conoscenza dell’inizio della sua decorrenza. Non era ovviamente
questa la volontà del legislatore. Al contrario, in occasione della modifica
dell’art. 279 cpv. 3 LEF, nel quadro dell’adozione del decreto federale sull’approvazione
e l’attuazione della revisione della Convenzione di Lugano concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, la precedente formulazione, secondo cui se il
debitore non aveva fatto opposizione o questa era stata rimossa, il creditore
doveva chiedere la continuazione dell’esecuzione entro dieci giorni dal
momento in cui era legittimato a farlo (giusta l’art. 88 LEF), è stata
cambiata, fissando quale data di decorrenza del termine di venti giorni (e non
più di dieci, tenuto conto del termine di pagamento indicato nel precetto
esecutivo [art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF], in conformità con l’art. 88 cpv. 1 LEF)
impartito all’escutente per chiedere la continuazione dell’esecuzione la data
di notifica dell’esemplare del precetto esecutivo a lui destinato, onde evitare
che, com’era invece possibile nel diritto previgente, il termine in questione
potesse decorrere prima ch’egli avesse ricevuto tale esemplare e quindi prima che
avesse avuto conoscenza dell’assenza di opposizione al precetto esecutivo e di
conseguenza del decorso del termine di convalida. Il Consiglio federale ha
precisato che con la nuova formulazione proposta per il capoverso 3 si era
inteso “innanzitutto dare attuazione al
principio generale secondo cui un termine di perenzione decorre solo a partire
dal momento in cui la parte tenuta a rispettare il termine è venuta a
conoscenza dell’evento a partire dal quale decorre il termine” (FF
2007, 1482 ad 4.1, ad art. 279 LEF). Esso ha tuttavia misconosciuto che nel
riferirsi, nel nuovo terzo capoverso, al passaggio in giudicato della decisione
di eliminazione dell’opposizione, ha consentito, inconsapevolmente, nuove
lesioni di questo principio nei casi in cui la decisione di rigetto è
inappellabile, ossia se è emessa in procedura sommaria (art. 251 lett. a e 309
lett. b n. 3 CPC) o se è emessa in via accessoria in una procedura ordinaria
(art. 79 LEF) il cui valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta
nella decisione è di meno di fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
Non
risulta d’altronde dal Messaggio che si sia voluto cambiare la regola previgente
per quanto attiene alla convalida del sequestro in caso di rigetto dell’opposizione
al precetto esecutivo. Ora, era ammesso che se l’opposizione era stata tolta
dal giudice del rigetto (art. 80 segg. LEF) o dal giudice del merito (art. 79
LEF), il termine di convalida, allora di dieci giorni, decorreva dalla comunicazione
della decisione di eliminazione dell’opposizione (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. IV, 2003, n. 13 ad art. 279 LEF).
4.1.6.1
In
linea di principio, quando il testo di una legge è chiaro, non è necessario
interpretarlo (DTF 123 III 91 consid. 3/a e i rinvii). Occorre scostarsi dal significato
letterale di un testo chiaro per via interpretativa quando sussistono ragioni
oggettive per ritenere che il testo non rispecchi il vero significato della
disposizione in questione (DTF 115 Ia 137 consid. 2/b e i rinvii; sentenza del
Tribunale federale 4P.177/2004 del 7 settembre 2004 consid. 2.3.2).
4.1.6.2
Nel
caso in esame, tenuto conto della sistematica della legge e dello scopo della
norma esposto nel Messaggio del Consiglio federale, vi sono sufficienti
elementi oggettivi per ritenere che il testo dell’art. 279 cpv. 3, 2° periodo
LEF non rispecchia il vero senso della disposizione, ciò che giustifica, in
deroga al suo tenore letterale, d’interpretarlo nel senso che per mantenere il
sequestro convalidato, il sequestrante deve
chiedere la continuazione dell’esecuzione entro venti giorni dalla
notifica a lui della decisione di rigetto dell’opposizione, ove essa abbia
carattere inappellabile.
4.2
Nella
fattispecie, è di conseguenza decisiva la data della notifica al ricorrente della
decisione di concessione del rigetto dell’opposizione in procedura sommaria e
non, come da lui sostenuto in via sussidiaria, la data di sua notifica agli eredi
di PI 1. Il termine di mantenimento della convalida di venti giorni è quindi
iniziato il 14 novembre 2002, come si evince dal tracciamento della Posta e
come ammesso dallo stesso ricorrente. È scaduto così domenica 4 dicembre ed è
stato riportato per legge a lunedì 5 dicembre 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Ne segue che presentata solo il 1° febbraio 2023
(secondo l’allegazione non provata dal ricorrente), la sua domanda di continuazione
dell’esecuzione, ricevuta dall’UE il 3 febbraio 2023 era tardiva, come da esso
rettamente accertato.
4.3
Anche
la motivazione principale del secondo ricorso risulta infondata. L’attestazione
di esecutività della decisione di rigetto dell’opposizione rilasciata dal
giudice che l’ha emanata (art. 336 cpv. 2 CPC), correttamente denominata in
francese “attestation de force
exécutoire” (v. Sievi
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
14.
ad art. 88 LEF) nel modulo (facoltativo) di domanda di continuazione dell’esecuzione
(n. 4, retro, voce “Allegati”) – ed erroneamente “attestazione [della…] crescita in giudicato” in italiano e “Rechtskraftbescheinigung” in tedesco – è ininfluente per determinare la tempestività della
domanda di continuazione ai sensi dell’art. 279 cpv. 3, 2° periodo LEF. La sua
mancata produzione ha infatti per effetto soltanto la sospensione dell’esecuzione
fino all’effettiva produzione (sentenze
del Tribunale federale 5A_435/2007 del
15.
novembre 2007 consid. 2 e 7B.18/2003 del 18 febbraio 2003). Non può quindi essere considerata, come
sostenuto da RI 1, la data (31 gennaio 2023) in cui ha ricevuto dalla Pretura l’attestazione di esecutività della decisione di
rigetto. Il secondo ricorso va dunque respinto.
Sul
primo ricorso
5.
Confermata
la decadenza del sequestro con la reiezione del secondo ricorso, risulta
estinta d’ufficio anche l’esecuzione a convalida del sequestro, promossa al
foro del sequestro (giusta l’art. 52 LEF), siccome gli escussi sono tutti
domiciliati fuori dalla Svizzera e non è dato un altro foro esecutivo in
Svizzera (DTF 115 III 28 consid.
4/b, pag. 36; 82 III 63 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 4A_353/2012
del 25 gennaio 2013 consid. 5.2 e 7B.259/2001 del 27 novembre 2001 consid. 5, e
della CEF 15.2014.21 del 27 marzo 2014 consid. 2, massimato in RtiD 2014 II 905 n. 62c, e i
rinvii). Il primo ricorso è di conseguenza senza oggetto.
6.
Stante
il fatto che i ricorsi non sono stati notificati agli eredi dell’escusso per
osservazioni, non è neppure necessario notificare loro il giudizio odierno,
tenuto conto del suo esito.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso del 22 giugno 2023 è respinto.
2. Il
ricorso del 13 marzo 2023 è irricevibile.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione all’avv. PA 1, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.