15.2023.23
Istanze di nuova stima immobiliare. Domanda di assistenza giudiziaria volta all’esonero dall’anticipo delle spese occorrenti per le nuove stime
19 giugno 2023Italiano13 min
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Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.23
Lugano
19 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sulle istanze di nuova stima presentate il
17 marzo e il 12 aprile 2023 da
RI 1
nelle diverse esecuzioni delle sedi di Bellinzona,
Locarno e Biasca dell’Ufficio di esecuzione promosse nei confronti dell’istante
da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona e
dall’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative, Bellinzona)
Canton de Vaud, Losanna
Comune di Cadenazzo, Cadenazzo
Comune di Bellinzona, Bellinzona
Comune del Gambarogno, Magadino
Comune di Minusio, Minusio
Comune di Gordola, Gordola
Cassa cantonale di
compensazione AVS,
Bellinzona
PI 12,
PI 3,
PI 4,
(ora PI 5, )
PI 6,
PI 7,
Comunione dei comproprietari per
piani del condominio
PI 8,
PI 9,
PI 10,
PI 11,
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Nelle diverse esecuzioni promosse dai summenzionati creditori nei
confronti di RI 1, il 13 e 29 gennaio, il 12 febbraio e il 16 agosto 2016, il
29 novembre 2019, il 15 aprile 2020, il 27 gennaio e il 20 maggio 2021, il 10
gennaio e il 15 settembre 2022 e il 6 marzo 2023 le sedi di Bellinzona, Locarno
e Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE) hanno pignorato in particolare i
seguenti immobili di proprietà dell’escusso:
- le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________,
__________, __________, __________ e __________ della particella n. __________
RFD di __________Gu__________;
- i fondi n. __________, __________, __________
e __________ RFD di C__________;
- le unità di PPP __________ e __________
del fondo n. __________ RFD di Go__________;
- la quota “A” di ⅓
del fondo n. __________ RFD di Ga__________;
- la particella n. __________ RFD di M__________;
- la quota “A” di ½ del fondo n. __________
RFD di C__________;
- le unità di PPP n. __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ della particella
n. __________ RFD di A__________;
- la quota “B” di ½ del fondo n. __________
RFD di __________Cl__________;
- la quota “A” di ½ del fondo n. __________
RFD di __________Cl__________.
B. Pervenute
le domande di realizzazione di diversi escutenti, le sedi di Locarno e Mendrisio
dell’UE hanno incaricato vari periti di allestire le perizie estimative dei
predetti fondi, le quali hanno dato il seguente esito:
Perito
Oggetto
Valutazione
Arch. D__________ G__________
Le citate PPP della particella di __________Gu__________
fr. 1'600'000.–
Arch. D__________ G__________
Il fondo n. __________
RFD di C__________
fr. 2'510'000.–
Arch. D__________ G__________
Il fondo n. __________
RFD di C__________
fr. 1'210'000.–
Arch. D__________ G__________
Il fondo n. __________
RFD di C__________
fr. 47'000.–
Arch. D__________ G__________
Il fondo n. __________ RFD di C__________
fr. 710'000.–
Arch. A__________ R__________
Le citate PPP del fondo di Go__________;
fr. 1'853'000.–
J__________ M__________
La citata quota di comproprietà del fondo di
__________.
fr. 750'000.–
Arch. A__________ R__________
La citata particella di M__________.
fr. 4'200'659.–
A__________ C__________
La citata quota di comproprietà del fondo di
C__________;
fr. 1'270'000.–
A__________ C__________
Le citate PPP della particella di A__________;
fr. 1'441'000.–
Arch. D__________ G__________
La citata quota di comproprietà del fondo n.
__________ RFD di __________Cl__________;
fr. 10'000.–
Arch. Diego Guidotti
La citata quota di comproprietà del fondo n.
__________ RFD di __________Cl__________.
fr. 1'000'000.–
Totale
fr. 16'601'659.–
C. Su
richiesta via e-mail del 23 settembre 2022 dell’avv. PI 1, già rappresentante
legale di RI 1, con diverse e-mail del 3 ottobre 2022 la sede di Locarno dell’UE
gli ha trasmesso i referti peritali relativi ai noti fondi di __________Gu__________,
M__________, C__________, __________Cl__________ e G__________.
D. A
domanda di RI 1, il 9 e 16 marzo e il 3 aprile 2023 le sedi di Locarno e
Mendrisio dell’UE gli hanno inviato via e-mail le valutazioni peritali degli
immobili di Go__________, A__________, C__________ e M__________. Sempre il 3
aprile 2023 la sede di Locarno ha pure trasmesso copie cartacee dei restanti
referti a PI 2, cui il 30 marzo 2023 l’escusso aveva conferito procura per chiedere
e ritirare i documenti in questione.
E. Con
istanza del 17 marzo 2023 RI 1 chiede l’espletamento di una nuova perizia
estimativa dei fondi di A__________, C__________ e Go__________ e l’amissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con esonero dall’anticipo delle spese per
le nuove stime peritali.
F. Tramite
un’ulteriore istanza del 12 aprile 2023 RI 1 domanda una nuova stima pure per i
fondi di G__________, M__________, __________Cl__________, __________Gu__________
e C__________ e di essere posto, anche in tal caso, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con esonero dall’anticipo delle spese.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di
rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di
chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, previo
deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a) e senza particolare motivazione (Zopfi, Commentaire ORFI, 2012, n.
8.
ad art. 9 RFF). Le istanze presentate da RI 1 tendono proprio a tale scopo.
2.
L’istanza
di nuova stima dev’essere presentata entro il termine di ricorso contro
il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero
entro dieci giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza del valore
stabilito dall’Ufficio.
2.1
Nel
caso in rassegna, emerge dagli atti che l’avv. PI 1, già rappresentante legale
di RI 1, con e-mail del 23 settembre 2022 aveva chiesto alla sede di Locarno
dell’UE di ricevere “tutte le stime relative
agli immobili del Sig. RI 1 sotto sequestro (ad esclusione degli immobili
venduti)” e che l’Ufficio gli
aveva trasmesso i referti peritali dei fondi di
__________Gu__________, M__________, C__________, __________Cl__________
e G__________ mediante diverse e-mail del 3 ottobre 2022, di cui egli ha
confermato la ricezione con e-mail 21 ottobre 2022. Ciò posto, nella procura
del 30 marzo 2023 conferita a PI 2 per domandare e ritirare le valutazioni
peritali, RI 1 ha indicato in particolare che l’“avvocato PI 1 non dispone di procura per ritiro stime
da parte mia, la richiesta è stata fatta a titolo personale quale creditore per
visionare la crescita patrimoniale” (doc. C, allegato
alla seconda istanza). In effetti, sulla base dello
scambio di comunicazioni tra l’Ufficio e l’avv. PI 1 non è dato di sapere se
quest’ultimo abbia agito in rappresentanza dell’escusso o personalmente quale
creditore. Da accertamenti svolti d’ufficio dalla Camera si evince invero che
il 30 dicembre 2022 l’avv. PI 1 ha effettivamente promosso un’esecuzione contro RI 1 per l’incasso degli onorari
scoperti. Non si può dunque escludere ch’egli abbia chiesto informazioni all’Ufficio
a questo scopo. Non si giunge ad altra conclusione neppure in base alla procura
agli atti del 16 gennaio 2018, che RI 1 aveva sottoscritto a favore dell’avv.
PI 1 e sulla quale l’UE si è fondato per trasmettergli le perizie, dal momento
che è limitata a tre esecuzioni promosse dalla PI 13 nel 2016 contro di lui e
non specifica altro.
2.2
A fronte di tali
considerazioni, in mancanza di prove certe che l’avv. PI 1 abbia agito quale
rappresentante di RI 1 al momento della richiesta dei referti peritali, bisogna
dare atto all’istante di essere venuto a conoscenza delle perizie estimative,
come da lui sostenuto, il 9 e 16 marzo 2023 per quanto riguarda i fondi di A__________,
C__________ e Go__________ (doc. A e B della prima istanza) e il 3 aprile 2023
per gli altri immobili (consid. D), sicché le istanze presentate dinanzi a
questa Camera il 17 marzo per i primi tre fondi e il 12 aprile 2023 per i
restanti risultano tempestive.
3.
Spetta
all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale
federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare
dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra, consid. 1), e il termine entro
il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_ 472/2012
del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2022.47 del 29 aprile
2022, consid. 3). In caso di contestazione della nuova perizia, decide in modo
definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo
periodo).
3.1
In
entrambe le istanze RI 1 chiede di essere ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, al fine di ottenere l’esonero dall’anticipo dei costi peritali,
facendo valere di essere privo di redditi e sostanza e riservandosi d’inoltrare,
all’occorrenza, la documentazione a comprova della sua situazione finanziaria.
3.1.1
Secondo
la giurisprudenza, nella procedura di realizzazione del pegno il debitore non
ha diritto a essere esonerato, tramite la concessione dell’assistenza
giudiziaria, dal deposito delle spese occorrenti per una nuova stima a mezzo di
periti, giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF, del fondo da realizzare, siccome non
rischia di perdere un diritto o di subire un pregiudizio inammissibile nei suoi
diritti e la stima riveste un ruolo solo secondario (DTF 135 I 105
consid. 3; sentenza della CEF 15.2017.89/98 del 21 agosto 2018, consid. 2; Zopfi, op. cit., n. 8 ad art. 9, che
apparentemente ritiene la giurisprudenza senz’altro applicabile anche in
materia di pignoramento). Nell’esecuzione in via di pignoramento,
oltre a fornire informazioni sul presumibile esito della realizzazione (art.
112.
cpv. 1 LEF) – funzione che la giurisprudenza citata non ritiene
determinante ai fini dell’esonero dell’anticipo delle spese di nuova perizia, la
stima è necessaria a limitare il pignoramento a quanto basti per soddisfare dei
loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti, giusta l’art.
97.
cpv. 2 LEF (DTF 135 I 105 ibidem
e riferimenti citati), ragione per cui una stima eccessiva potrebbe dare adito
alla violazione di tale norma.
3.1.2
Nella
fattispecie, l’istante non censura alcuna violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF,
ma si limita a sostenere che le stime peritali sono eccessive rispetto al valore
reale dei fondi, secondo i suoi calcoli di almeno fr. 4'475'000.– complessivi,
salvo quelle relative agli im-mobili di A__________ e C__________, ch’egli
reputa inferiori di fr. 1'450'000.– complessivi al loro valore reale.
Tenuto conto degli accertamenti svolti d’ufficio dalla Camera, al 6 giugno 2023
la somma dei crediti, compresi interessi e spese, posti nelle esecuzioni promosse
contro RI 1 giunte allo stadio del pignoramento dei noti immobili e di quelli nelle
esecuzioni giunte allo stadio della domanda di vendita degli stessi fondi, che
includono diverse procedure di realizzazione delle ipoteche legali a garanzia
di crediti fiscali, è di fr. 17'829'600.65. Orbene, tale importo non è
coperto dal valore di stima degl’immobili, pari a fr. 16'601'659.–,
neppure tenendo conto degli altri beni (mobili) pignorati (segnatamente i conti
bancari stimati in fr. 810'676.82; v. le posizioni da 3 a 6 del verbale di
pignoramento 13 gennaio 2016 della sede di Bellinzona), e ciò senza ancora considerare
le ipoteche convenzionali gravanti sui medesimi fondi. Non si verifica quindi
alcuna violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF,
tanto più se le nuove perizie, come sostiene l’istante, dovessero accertare una diminuzione delle stime
contestate di non meno di fr. 3'000'000.–.
3.2
Per
tali ragioni, nel caso in rassegna l’istante non può essere esonerato, tramite
la concessione dell’assistenza giudiziaria, dall’anticipo delle spese
occorrenti per le nuove stime. Egli non rischia invero la perdita di un diritto
né di essere pregiudicato in modo inammissibile nei propri diritti (consid.
3.1.1). D’altronde, il gratuito patrocinio presuppone che la domanda
dell’istante non appaia priva di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC
e 13 della
legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG, RL 178. 300]).
Orbene, non è dato di capire quale interesse personale legittimo possa avere RI
1.
di far accertare che le stime peritali contestate sono nel loro complesso
eccessive. Le domande di assistenza giudiziaria vanno pertanto respinte.
4.
Ciò posto, dato che le parti hanno il diritto di chiedere una nuova
stima anche senza particolare motivazione (sopra consid. 1), le istanze vanno
accolte, ma all’istante dev’essere assegnato un termine per anticipare le spese
presumibili delle nuove perizie estimative, fermo restando che in difetto di tempestivo
versamento, i valori stabiliti dall’UE in base alle attuali stime diventeranno
definitivi.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.
2.
Le
istanze di nuova stima sono accolte.
2.1
Di conseguenza RI 1 è invitato a versare entro 10
giorni sul conto CCP 69-10370-9 del Tribunale d’appello a mezzo della
polizza allegata complessivi fr. 27'060.–, che comprendono i
seguenti anticipi:
– fr. 7'000.–
per le nuove perizie delle unità di PPP n. __________, __________, __________, __________
e __________ della particella n. __________ RFD di __________Gu__________, della quota “B” di ½ del fondo n. __________
RFD di __________Cl__________ e della quota “A” di ½ del fondo n. __________
RFD di __________Cl__________ che la
Camera affiderà all’arch. PI 14, __________;
– fr. 13'360.– per le nuove perizie dei fondi n. __________,
__________, __________ e __________ RFD di C__________, delle unità di PPP __________ e __________ del fondo
n. __________ RFD di Go__________, della quota “A” di ⅓ del fondo n. __________
RFD di G__________ e della particella n. __________ RFD di M__________ che la
Camera affiderà all’ing. PI 15, __________;
– fr.
6'700.– per le nuove perizie della quota “A” di ½ del fondo n. __________
RFD di C__________ e delle unità di PPP n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ della particella n. __________ RFD di __________
che la Camera affiderà all’ing. PI 16, __________.
2.2
In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il
valore presumibile di realizzazione dei predetti fondi, stabilito dall’Ufficio d’esecuzione
in complessivi fr. 16'601'659.–, diventerà definitivo.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione
a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sedi di Locarno e Mendrisio, e per il suo tramite a
tutti gl’interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.