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Decisione

15.2023.23

Istanze di nuova stima immobiliare. Domanda di assistenza giudiziaria volta all’esonero dall’anticipo delle spese occorrenti per le nuove stime

19 giugno 2023Italiano13 min

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.23

Lugano

19 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sulle istanze di nuova stima presentate il

17 marzo e il 12 aprile 2023 da

RI 1

nelle diverse esecuzioni delle sedi di Bellinzona,

Locarno e Biasca dell’Ufficio di esecuzione promosse nei confronti dell’istante

da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona e

dall’Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative, Bellinzona)

Canton de Vaud, Losanna

Comune di Cadenazzo, Cadenazzo

Comune di Bellinzona, Bellinzona

Comune del Gambarogno, Magadino

Comune di Minusio, Minusio

Comune di Gordola, Gordola

Cassa cantonale di

compensazione AVS,

Bellinzona

PI 12,

PI 3,

PI 4,

(ora PI 5, )

PI 6,

PI 7,

Comunione dei comproprietari per

piani del condominio

PI 8,

PI 9,

PI 10,

PI 11,

ritenuto

in

fatto:

Fatti

A. Nelle diverse esecuzioni promosse dai summenzionati creditori nei

confronti di RI 1, il 13 e 29 gennaio, il 12 febbraio e il 16 agosto 2016, il

29 novembre 2019, il 15 aprile 2020, il 27 gennaio e il 20 maggio 2021, il 10

gennaio e il 15 settembre 2022 e il 6 marzo 2023 le sedi di Bellinzona, Locarno

e Biasca dell’Uffi­cio d’esecuzione (UE) hanno pignorato in particolare i

seguenti immobili di proprietà dell’escusso:

- le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________,

__________, __________, __________ e __________ della particella n. __________

RFD di __________Gu__________;

- i fondi n. __________, __________, __________

e __________ RFD di C__________;

- le unità di PPP __________ e __________

del fondo n. __________ RFD di Go__________;

- la quota “A” di ⅓

del fondo n. __________ RFD di Ga__________;

- la particella n. __________ RFD di M__________;

- la quota “A” di ½ del fondo n. __________

RFD di C__________;

- le unità di PPP n. __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________ della particella

n. __________ RFD di A__________;

- la quota “B” di ½ del fondo n. __________

RFD di __________Cl__________;

- la quota “A” di ½ del fondo n. __________

RFD di __________Cl__________.

B. Pervenute

le domande di realizzazione di diversi escutenti, le sedi di Locarno e Mendrisio

dell’UE hanno incaricato vari periti di allestire le perizie estimative dei

predetti fondi, le quali hanno dato il seguente esito:

Perito

Oggetto

Valutazione

Arch. D__________ G__________

Le citate PPP della particella di __________Gu__________

fr. 1'600'000.–

Arch. D__________ G__________

Il fondo n. __________

RFD di C__________

fr. 2'510'000.–

Arch. D__________ G__________

Il fondo n. __________

RFD di C__________

fr. 1'210'000.–

Arch. D__________ G__________

Il fondo n. __________

RFD di C__________

fr. 47'000.–

Arch. D__________ G__________

Il fondo n. __________ RFD di C__________

fr. 710'000.–

Arch. A__________ R__________

Le citate PPP del fondo di Go__________;

fr. 1'853'000.–

J__________ M__________

La citata quota di comproprietà del fondo di

__________.

fr. 750'000.–

Arch. A__________ R__________

La citata particella di M__________.

fr. 4'200'659.–

A__________ C__________

La citata quota di comproprietà del fondo di

C__________;

fr. 1'270'000.–

A__________ C__________

Le citate PPP della particella di A__________;

fr. 1'441'000.–

Arch. D__________ G__________

La citata quota di comproprietà del fondo n.

__________ RFD di __________Cl__________;

fr. 10'000.–

Arch. Diego Guidotti

La citata quota di comproprietà del fondo n.

__________ RFD di __________Cl__________.

fr. 1'000'000.–

Totale

fr. 16'601'659.–

C. Su

richiesta via e-mail del 23 settembre 2022 dell’avv. PI 1, già rappresentante

legale di RI 1, con diverse e-mail del 3 ottobre 2022 la sede di Locarno dell’UE

gli ha trasmesso i referti peritali relativi ai noti fondi di __________Gu__________,

M__________, C__________, __________Cl__________ e G__________.

D. A

domanda di RI 1, il 9 e 16 marzo e il 3 aprile 2023 le sedi di Locarno e

Mendrisio dell’UE gli hanno inviato via e-mail le valutazioni peritali degli

immobili di Go__________, A__________, C__________ e M__________. Sempre il 3

aprile 2023 la sede di Locarno ha pure trasmesso copie cartacee dei restanti

referti a PI 2, cui il 30 marzo 2023 l’escusso aveva conferito procura per chiedere

e ritirare i documenti in questione.

E. Con

istanza del 17 marzo 2023 RI 1 chiede l’espleta­­mento di una nuova perizia

estimativa dei fondi di A__________, C__________ e Go__________ e l’amissione al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con esonero dall’anticipo delle spese per

le nuove stime peritali.

F. Tramite

un’ulteriore istanza del 12 aprile 2023 RI 1 domanda una nuova stima pure per i

fondi di G__________, M__________, __________Cl__________, __________Gu__________

e C__________ e di essere posto, anche in tal caso, al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con esonero dall’anticipo delle spese.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di

rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di

chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, previo

deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a) e senza particolare motivazione (Zopfi, Commentaire ORFI, 2012, n.

8.

ad art. 9 RFF). Le istanze presentate da RI 1 tendono proprio a tale scopo.

2.

L’istanza

di nuova stima dev’essere presentata entro il termine di ricorso contro

il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero

entro dieci giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza del valore

stabilito dall’Ufficio.

2.1

Nel

caso in rassegna, emerge dagli atti che l’avv. PI 1, già rappresentante legale

di RI 1, con e-mail del 23 settembre 2022 aveva chiesto alla sede di Locarno

dell’UE di ricevere “tutte le stime relative

agli immobili del Sig. RI 1 sotto sequestro (ad esclusione degli immobili

venduti)” e che l’Ufficio gli

ave­va trasmesso i referti peritali dei fondi di

__________Gu__________, M__________, C__________, __________Cl__________

e G__________ mediante diverse e-mail del 3 ottobre 2022, di cui egli ha

confermato la ricezione con e-mail 21 ottobre 2022. Ciò posto, nella procura

del 30 marzo 2023 conferita a PI 2 per domandare e ritirare le valutazioni

peritali, RI 1 ha indicato in particolare che l’“avvocato PI 1 non dispone di procura per ritiro stime

da parte mia, la richiesta è stata fatta a titolo personale quale creditore per

visionare la crescita patrimoniale” (doc. C, allegato

alla seconda istanza). In effetti, sulla base dello

scambio di comunicazioni tra l’Ufficio e l’avv. PI 1 non è dato di sapere se

quest’ultimo abbia agito in rappresentanza dell’escusso o personalmente quale

creditore. Da accertamenti svolti d’ufficio dalla Camera si evince invero che

il 30 dicembre 2022 l’avv. PI 1 ha effettivamente promosso un’esecuzione contro RI 1 per l’incasso degli ono­rari

scoperti. Non si può dunque escludere ch’egli abbia chiesto informazioni all’Ufficio

a questo scopo. Non si giunge ad altra conclusione neppure in base alla procura

agli atti del 16 gennaio 2018, che RI 1 aveva sottoscritto a favore dell’avv.

PI 1 e sulla quale l’UE si è fondato per trasmettergli le perizie, dal momento

che è limitata a tre esecuzioni promosse dalla PI 13 nel 2016 contro di lui e

non specifica altro.

2.2

A fronte di tali

considerazioni, in mancanza di prove certe che l’avv. PI 1 abbia agito quale

rappresentante di RI 1 al momento della richiesta dei referti peritali, bisogna

dare atto all’istante di essere venuto a conoscenza delle perizie estimative,

come da lui sostenuto, il 9 e 16 marzo 2023 per quanto riguarda i fondi di A__________,

C__________ e Go__________ (doc. A e B della prima istanza) e il 3 aprile 2023

per gli altri immobili (consid. D), sicché le istanze presentate dinanzi a

questa Camera il 17 marzo per i primi tre fondi e il 12 aprile 2023 per i

restanti risultano tempestive.

3.

Spetta

all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale

federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare

dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra, consid. 1), e il termine entro

il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_ 472/2012

del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2022.47 del 29 aprile

2022, consid. 3). In caso di contestazione della nuova perizia, decide in modo

definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo

periodo).

3.1

In

entrambe le istanze RI 1 chiede di essere ammesso al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, al fine di ottenere l’esonero dall’anticipo dei costi peritali,

facendo valere di essere privo di redditi e sostanza e riservandosi d’inoltrare,

all’occorrenza, la documentazione a comprova della sua situazione finanziaria.

3.1.1

Secondo

la giurisprudenza, nella procedura di realizzazione del pegno il debitore non

ha diritto a essere esonerato, tramite la concessione dell’assistenza

giudiziaria, dal deposito delle spese occorrenti per una nuova stima a mezzo di

periti, giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF, del fondo da realizzare, siccome non

rischia di perdere un diritto o di subire un pregiudizio inammissibile nei suoi

diritti e la stima riveste un ruolo solo secondario (DTF 135 I 105

consid. 3; sentenza della CEF 15.2017.89/98 del 21 agosto 2018, consid. 2; Zopfi, op. cit., n. 8 ad art. 9, che

apparentemente ritiene la giurisprudenza senz’altro applicabile anche in

materia di pignoramen­to). Nell’esecuzione in via di pignoramento,

oltre a fornire informazioni sul presumibile esito della realizzazione (art.

112.

cpv. 1 LEF) – funzione che la giurisprudenza citata non ritiene

determinante ai fini dell’esonero dell’anticipo delle spese di nuova perizia, la

stima è necessaria a limitare il pignoramento a quanto basti per soddisfare dei

loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti, giusta l’art.

97.

cpv. 2 LEF (DTF 135 I 105 ibidem

e riferimenti citati), ragione per cui una stima eccessiva potrebbe dare adito

alla violazione di tale norma.

3.1.2

Nella

fattispecie, l’istante non censura alcuna violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF,

ma si limita a sostenere che le stime peritali sono eccessive rispetto al valore

reale dei fondi, secondo i suoi calcoli di almeno fr. 4'475'000.– complessivi,

salvo quelle relative agli im-mobili di A__________ e C__________, ch’egli

reputa inferiori di fr. 1'450'000.– complessivi al loro valore reale.

Tenuto conto degli accertamenti svolti d’ufficio dalla Camera, al 6 giugno 2023

la somma dei crediti, compresi interessi e spese, posti nelle esecuzioni promosse

contro RI 1 giunte allo stadio del pignoramento dei noti immobili e di quelli nelle

esecuzioni giunte allo stadio della doman­da di vendita degli stessi fondi, che

includono diverse procedure di realizzazione delle ipoteche legali a garanzia

di crediti fiscali, è di fr. 17'829'600.65. Orbene, tale importo non è

coperto dal valore di stima degl’immobili, pari a fr. 16'601'659.–,

neppure tenendo conto degli altri beni (mobili) pignorati (segnatamente i conti

bancari stimati in fr. 810'676.82; v. le posizioni da 3 a 6 del verbale di

pignoramento 13 gennaio 2016 della sede di Bellinzona), e ciò senza ancora considerare

le ipoteche convenzionali gravanti sui medesimi fondi. Non si verifica quindi

alcuna violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF,

tanto più se le nuove perizie, come sostiene l’istante, dovessero accertare una diminuzione delle stime

contestate di non meno di fr. 3'000'000.–.

3.2

Per

tali ragioni, nel caso in rassegna l’istante non può essere esonerato, tramite

la concessione dell’assistenza giudiziaria, dall’an­ticipo delle spese

occorrenti per le nuove stime. Egli non rischia invero la perdita di un diritto

né di essere pregiudicato in modo inammissibile nei propri diritti (consid.

3.1.1). D’altronde, il gratuito patrocinio presuppone che la domanda

dell’istante non appaia pri­va di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC

e 13 della

legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG, RL 178. 300]).

Orbene, non è dato di capire quale interesse personale legittimo possa avere RI

1.

di far accertare che le stime peritali contestate sono nel loro complesso

eccessive. Le doman­de di assistenza giudiziaria vanno pertanto respinte.

4.

Ciò posto, dato che le parti hanno il diritto di chiedere una nuova

stima anche senza particolare motivazione (sopra consid. 1), le istanze vanno

accolte, ma all’istante dev’essere assegnato un termine per anticipare le spese

presumibili delle nuove perizie estimative, fermo restando che in difetto di tempestivo

versamento, i valori stabiliti dall’UE in base alle attuali stime diventeranno

definitivi.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.

2.

Le

istanze di nuova stima sono accolte.

2.1

Di conseguenza RI 1 è invitato a versare entro 10

giorni sul conto CCP 69-10370-9 del Tribunale d’appello a mezzo della

polizza allegata complessivi fr. 27'060.–, che comprendono i

seguenti anticipi:

– fr. 7'000.–

per le nuove perizie delle unità di PPP n. __________, __________, __________, __________

e __________ della particella n. __________ RFD di __________Gu__________, della quota “B” di ½ del fondo n. __________

RFD di __________Cl__________ e della quota “A” di ½ del fondo n. __________

RFD di __________Cl__________ che la

Camera affiderà all’arch. PI 14, __________;

– fr. 13'360.– per le nuove perizie dei fondi n. __________,

__________, __________ e __________ RFD di C__________, delle unità di PPP __________ e __________ del fondo

n. __________ RFD di Go__________, della quota “A” di ⅓ del fondo n. __________

RFD di G__________ e della particella n. __________ RFD di M__________ che la

Camera affiderà all’ing. PI 15, __________;

– fr.

6'700.– per le nuove perizie della quota “A” di ½ del fondo n. __________

RFD di C__________ e delle unità di PPP n. __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ della particella n. __________ RFD di __________

che la Camera affiderà all’ing. PI 16, __________.

2.2

In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il

valore presumibile di realizzazione dei predetti fondi, stabilito dall’Ufficio d’esecuzione

in complessivi fr. 16'601'659.–, diventerà definitivo.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione

a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sedi di Locarno e Mendrisio, e per il suo tramite a

tutti gl’interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.