15.2023.24
Pignoramento complementare d’ufficio di azioni eseguito in via rogatoria. Pignoramento successivo da parte dell’ufficio rogante delle azioni non oggetto della rivendicazione formulata da un terzo
10 ottobre 2023Italiano9 min
comminatorie penali, motivo per cui, l’8 luglio 2022, l’ha denunciato al Staatsanwaltschaft
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.24
Lugano
10 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e
fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 17 marzo 2023 di
RI 1 (SZ)
(patrocinato dall’avv. __________ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro il pignoramento “complementare” eseguito il 7 marzo 2023 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, (ZG)
(patrocinato dagli PA 2, )
procedura che interessa anche il procedente
Stato del
Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio di esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 nei confronti di RI 1
per l’incasso di fr. 112'865.07 complessivi oltre agli interessi del 5%
dal 4 ottobre 2019, il 15 aprile 2021 l’UE ha emesso il verbale di
pignoramento, che menziona i seguenti beni pignorati:
N.
Oggetti
Valore di stima
1.
1 autovettura marca Ford Thunderbird, km 70000 ca., colore rosso e
bianco, mod. 1955.
Fr. 80'000.—
2.
Un credito del debitore nei confronti della società PI 3, __________
Fr. 532'456.98
3.
Un conto corrente postale
Fr. 16'435.54
4.
Azioni al nominativo dal no. 1 al
no. 70'000 della società PI 3, __________
Fr. 70'000.—
Totale
Fr. 703'892.52
Al
pignoramento partecipa anche lo Stato del Canton Ticino in virtù delle
esecuzioni n. __________ per fr. 1'856.60
e __________ per fr. 2'822.55.
Quello
stesso giorno l’UE ha pure invitato il debitore a consegnare le azioni
pignorate.
B. Il
26 aprile 2021 il creditore ha chiesto all’organo esecutivo di realizzare i
beni pignorati.
C. Con
scritto del 9 giugno 2021 l’Ufficio ha diffidato l’escusso, sotto minaccia
delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal prendere decisioni in nome e
per conto della società che potrebbero ridurre il valore delle azioni e dal
porre in essere atti di straordinaria amministrazione, invitandolo a informare
l’Ufficio di eventuali assemblee o comunicazioni che riguardano gli azionisti.
D. A
seguito del versamento di un acconto di fr. 10'085.– da parte del
debitore, l’11 maggio 2021 l’UE ha differito l’incanto e concesso a questi una
dilazione di pagamento nel senso dell’art. 123 LEF. RI 1 ha però versato le rate solo fino al 1° dicembre 2021 per un
totale di fr. 70'795.–.
E. Il
15 ottobre 2021 il debitore ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________
(SZ).
F. L’11
novembre 2021 la PI 3 (in seguito “PI 3”), il cui amministratore unico è RI 1,
ha proceduto a un aumento ordinario del proprio capitale azionario da fr. 100'000.– a fr. 600'000.–,
emettendo 500'000 nuove azioni nominative del valore nominale di fr. 1.–
cadauna. Nell’estratto del registro di commercio della società è in
particolare indicato che 449'000 azioni nominative sono state liberate mediante
compensazione di crediti per fr. 449'000.–.
G. Venuto
a conoscenza dell’aumento di capitale, il 10 febbraio 2022 l’UE ha incaricato il Betreibungsamt Küssnacht am Rigi di procedere al pignoramento delle nuove azioni, ciò
ch’esso ha fatto il 24 febbraio 2022 in presenza dell’escusso, pignorando
tutte le 600'000 azioni e stimandole complessivamente in fr. 1.–.
Il relativo rapporto di pignoramento di medesima data menziona altresì che il
debitore non ha fornito informazioni riguardo al luogo in cui si trovano le
azioni né in merito ai rapporti di proprietà.
H. Il
1° marzo 2022 l’Ufficio ha notificato il nuovo pignoramento alla PI 3,
invitandola segnatamente a versargli ogni importo spettante al debitore in
virtù dei suoi diritti sulle azioni. Quel medesimo giorno l’organo esecutivo ha
pure ingiunto a RI 1 di consegnare tutte le azioni della società.
Fatti
I. Con
scritto del 10 giugno 2022 l’UE ha incaricato il Betreibungsamt Küssnacht am
Rigi di procedere alla vendita delle 600'000 azioni e del credito di RI 1 nei
confronti della PI 3. Il 30 settembre 2022 l’ufficio rogato ha informato l’UE
di non poter dare seguito alla richiesta, siccome il debitore non aveva
consegnato le azioni, nonostante gli fosse stato ingiunto di farlo con le
comminatorie penali, motivo per cui, l’8 luglio 2022, l’ha denunciato al Staatsanwaltschaft
Nidwalden per disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CP). L’ufficio
rogato ha pure comunicato che per procedere alla realizzazione del credito dell’escusso
contro la PI 3 e delle azioni non era necessaria la sua assistenza, l’UE
potendo procedere direttamente in tal senso.
L. Il
1° febbraio 2023 l’Ufficio ha realizzato agli incanti pubblici le 70'000 azioni
pignorate il 15 aprile 2021, aggiudicandole alla società PI 5 per fr. 1'000.–.
M. Tramite
e-mail del 7 marzo 2023 tale PI 4 ha riferito all’organo esecutivo di essere
titolare di 180'000 azioni nominative della PI 3, mentre RI 1 delle restanti
420'000, vale a dire le 70'000 già realizzate, nonché le ulteriori 350'000 a
lui attribuite in seguito all’aumento di capitale. Il 7 e l’8 marzo l’Ufficio
ha quindi comunicato alle parti di aver proceduto al pignoramento “complementare” delle
nuove 350'000 azioni del debitore.
N. Con
ricorso del 17 marzo 2023 RI 1 si aggrava contro siffatto provvedimento,
chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
O. Mediante
ordinanza del 22 marzo 2023 il presidente della Camera ha concesso effetto
sospensivo parziale al ricorso, ordinando al-l’UE di non dare seguito a un’eventuale
domanda di realizzazione delle azioni oggetto del pignoramento complementare
fino a decisione sul ricorso.
P. Con
osservazioni del 4 aprile 2023 PI 1 si è opposto al gravame, postulando in via
principale che sia dichiarato irricevibile e in subordine che sia respinto,
mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera. Il 22 giugno 2023, il
ricorrente ha comunicato di rinunciare a presentare una replica.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. In via preliminare il resistente sostiene che il ricorso è
irricevibile per due motivi.
1.1
Anzitutto,
egli rileva che il ricorso non è diretto contro il pignoramento “complementare”
giusta l’art. 145 LEF (recte: pignoramento successivo d’ufficio), ma contro una misura cautelare
adottata in vista del pignoramento, la
quale – a suo dire – non costituisce ancora un provvedimento esecutivo.
Ora, come egli stesso osserva giustamente,
il pignoramento delle nuove azioni era già stato eseguito dal Betreibungsamt
Küssnacht am Rigi il 24 febbraio 2022 in presenza dell’escusso (doc. 3 prodotto
dal resistente), il quale non allega e comunque non prova di aver impugnato tempestivamente quel provvedimento. A
prescindere dall’infelice formulazione adottata dall’UE, il provvedimento impugnato non può costituire una misura
conservativa a salvaguardia di un provvedimento che era già stato preso (doc.
3) e comunicato alla PI 3 (doc. 5 e 6). Si configura piuttosto come una
modificazione del pignoramento delle 600'000 azioni, nel senso di una sua
limitazione alle 350'000 azioni che l’UE ha considerato di proprietà dell’escusso,
accogliendo implicitamente la rivendicazione di PI 4. Si tratta pertanto di un
provvedimento ai sensi dell’art. 17 LEF alla stregua di quello che modifica.
Sotto questo punto di vista, il ricorso risulta pertanto ricevibile.
1.2
Il
resistente sostiene invece a ragione che il ricorso è tardivo nella misura in
cui dovesse tendere a rimettere in discussione il pignoramento successivo d’ufficio delle 600'000 azioni (incluse le 350'000 oggetto del provvedimento impugnato) eseguito dal
Betreibungsamt Küssnacht am Rigi
già il 24 febbraio 2022.
L’impugnativa
sarebbe del resto infondata anche nel merito, dal momento che il ricorrente è
stato debitamente avvisato del pignoramento, alla cui esecuzione ha partecipato,
e
che la stima delle azioni pignorate (fr. 1.– l’una) figura già nel
rapporto del Betrei-bungsamt. Tale
rapporto (“Bericht”)
non costituisce
invero un verbale di pignoramento
nel senso dell’art. 112 LEF (mod. 7), bensì è assimilabile a un verbale delle operazioni di
pignoramento (mod. 6), che l’UE
dovrà integrare nel suo verbale di pignoramento successivo
d’ufficio (art. 24 cpv. 2 RFF per
analogia), a questo punto limitatamente alle 350'000 azioni, di cui
notificherà una copia ai creditori in applicazione dell’art. 114 LEF (Schöniger/Rüetschi in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 28 ad art. 145 LEF). Il verbale
di pignoramento ha però valore solo dichiarativo. Ch’esso non sia ancora stato
allestito e notificato non compromette in sé
la validità del pignoramento (Jent-Sørensen
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 3a ad art. 112 LEF).
1.3
Il
ricorso risulterebbe per contro tempestivo qualora dovesse riguardare
specificatamente il provvedimento comunicato dall’UE il 7 marzo 2023, vale a
dire la decisione di limitare il pignoramento alle 350'000 azioni ritenute di
proprietà di RI 1. Non risulta tuttavia dalla motivazione da lui fatta valere
nel ricorso ch’egli intenda ottenere l’annullamento
della decisione dell’UE perché venga ripristinata quella del Betreibungsamt – ciò
che presupporrebbe ch’egli si fosse professato proprietario anche delle azioni
rivendicate da PI 4 – ma egli chiede invece, tardivamente, di annullare il
pignoramento delle 350'000 azioni confermato dall’UE. Il ricorso è di
conseguenza irricevibile.
Comunque
sia, la decisione su una rivendicazione non dev’essere preceduta da un avviso
giusta l’art. 90 LEF e la stima delle azioni era già stata stabilita.
Ci
si potrebbe invero interrogare sulla validità dell’aumento del capitale
sociale, che l’escusso (azionista di maggioranza) non poteva decidere senza l’autorizzazione
dell’UE (art. 96 cpv. 1 LEF), oltretutto in violazione dell’ingiunzione del 9
giugno 2021 (sopra ad C), e sulla reale estinzione (parziale) del suo credito
pignorato contro la PI 3 per compensazione con il prezzo delle nuove azioni (v.
la sua dichiarazione davanti alla Staatsanwaltschaft dei Cantoni di Nidvaldo,
Obvaldo e Uri [verbale del 7 febbraio 2022, doc. 12a, pag. 11 ad n. 49]), da
ritenersi verosimilmente nullo ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 LEF. Sono però
questioni non sollevate dalle parti, che esulano da quelle che questa Camera
deve trattare nella presente procedura di ricorso.
2.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.