15.2023.26
Minimo di esistenza. Allegata mancanza di un verbale di pignoramento. Richiesta di sospensione del pignoramento di salario in attesa della vendita di un immobile
21 giugno 2023Italiano6 min
nelle sei esecuzioni appena citate per il 25 ottobre 2022, lo stesso giorno la sede di Bellinzona del-l’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.26
Lugano
21 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 20 marzo 2023 da
RI 1,
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro il provvedimento di pignoramento di salario
emesso il 6 marzo 2023 nelle sei esecuzioni promosse nei confronti del
ricorrente da
PI 5 (già PI 1),
(rappresentata dallaPI 6,
)
PI 2,
Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Cantone dei Grigioni, Coira
(rappresentato dall’Amministrazione imposte
del Cantone
dei Grigioni, Reparto contabilità, Coira)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Constatato
che RI 1 non si era presentato per l’esecuzione del pignoramento indetto
nelle sei esecuzioni appena citate per il 25 ottobre 2022, lo stesso giorno la sede di Bellinzona del-l’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha nuovamente invitato l’escusso a presentarsi presso i suoi locali
specificando i documenti che avrebbe dovuto portare con sé. Non avendo egli dato
seguito neppure alla seconda citazione, il 31 gennaio 2023 l’UE ne ha chiesto l’accompagnamento
forzato alla polizia di __________, che però, il 20 febbraio 2023, ha riferito
di non essere riuscita a rintracciarlo nonostante due citazioni scritte.
B. Il 6 marzo 2023, l’Ufficio ha allora determinato
la quota pignorabile dei redditi dell’escusso, in sua assenza, sulla base del
seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
4'662.20
Totale
fr.
4'662.20
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'300.00
Spese per i pasti consumati fuori domicilio
fr.
211.00
Spese per la trasferta fino al luogo di lavoro con
il trasporto privato
fr.
522.00
__________ – __________ 1568 km/mese a 0.333 fr./km =
fr. 522.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023 aggiornata al
rincaro carburante)
Totale
fr.
3'233.00
L’UE
ha quindi pignorato, con effetto immediato, la quota del salario percepito dall’escusso
dall’PI 7 eccedente fr. 3'233.– (indicativamente fr. 1'429.20).
C. Con
ricorso del 20 marzo 2023, RI 1 si è aggravato contro il predetto
provvedimento, chiedendo di posticiparlo finché non avesse venduto un suo immobile,
per il quale stava in trattative.
D. Con
osservazioni del 24 marzo 2023, l’Ufficio ha chiesto alla Camera di respingere
il ricorso senza interprellare i creditori.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 marzo 2023 dall’UE, il ricorso è
in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.
Nel
ricorso, RI 1 afferma dapprima di non essere d’accordo con il provvedimento,
perché l’UE non ha redatto alcun verbale in proposito.
3.1
In
realtà l’Ufficio ha redatto il verbale delle operazioni di pignoramento (in
base ai mod. 6 e 6a), che si trova nell’incarto, e in base allo stesso
ha emesso la decisione di pignoramento impugnata, in cui figura il calcolo
dettagliato del minimo esistenziale dell’escusso. L’operato dell’UE è
pertanto formalmente corretto. In virtù della legge (art. 114 LEF) il verbale
di pignoramento verrà notificato alle parti solo al termine del periodo di
partecipazione al pignoramento di trenta giorni.
3.2
Se
con tale censure il ricorrente dovesse aver inteso lamentare di non aver potuto
partecipare all’allestimento del verbale (delle operazioni di pignoramento), il
ricorso risulterebbe abusivo, poiché egli
ha avuto molte occasioni di assistere all’esecuzione del pignoramento
(avviso di pignoramento, citazione dell’UE e due citazioni della polizia), cui
risulta essersi invece sottratto.
4.
RI
1.
allega inoltre di essere in trattative per vendere un suo immobile, il
cui prezzo gli permetterebbe di estinguere tutti i suoi debiti. Chiede pertanto
di pazientare con il pignoramento fino alla vendita, che dovrebbe a detta di
lui avvenire a breve.
4.1
Nelle
sue osservazioni l’UE rileva a ragione di non poter rimandare il pignoramento, il
quale dev’essere eseguito senza indugio (art. 89 LEF). Ad ogni modo, nella
fattispecie il provvedimento è già stato eseguito e il ricorrente non fa valere
motivi per cui la misura pregiudicherebbe i propri diritti.
4.2
Se
dovesse concludere la vendita del fondo e ottenere un prezzo sufficiente, il ricorrente potrebbe del resto
sempre fermare il pignoramento di salario pagando le esecuzioni in
corso (art. 12 LEF). Contrariamente a quanto da lui ipotizzato, la prospettata
vendita non pare però essere ancora avvenuta e in ogni caso, da un accertamento
effettuato d’ufficio in data odierna, egli non ha estinto le esecuzioni a
favore delle quali è stato eseguito il pignoramento impugnato. Il ricorso va
pertanto respinto.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona, e, per il suo
tramite, a tutti gl’interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.