Lexipedia

Decisione

15.2023.26

Minimo di esistenza. Allegata mancanza di un verbale di pignoramento. Richiesta di sospensione del pignoramento di salario in attesa della vendita di un immobile

21 giugno 2023Italiano6 min

nelle sei esecuzioni appena citate per il 25 ottobre 2022, lo stesso giorno la sede di Bellinzona del­-l’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.26

Lugano

21 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 20 marzo 2023 da

RI 1,

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro il provvedimen­to di pignoramento di salario

emesso il 6 marzo 2023 nelle sei esecuzioni promosse nei confronti del

ricorrente da

PI 5 (già PI 1),

(rappresentata dallaPI 6,

)

PI 2,

Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Cantone dei Grigioni, Coira

(rappresentato dall’Amministrazione imposte

del Cantone

dei Grigioni, Reparto contabilità, Coira)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Constatato

che RI 1 non si era presentato per l’esecu­­zione del pignoramento indetto

nelle sei esecuzioni appena citate per il 25 ottobre 2022, lo stesso giorno la sede di Bellinzona del­-l’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha nuovamente invitato l’escusso a presentarsi presso i suoi locali

specificando i documenti che avrebbe dovuto portare con sé. Non avendo egli dato

seguito neppure alla seconda citazione, il 31 gennaio 2023 l’UE ne ha chiesto l’accom­pagnamento

forzato alla polizia di __________, che però, il 20 febbraio 2023, ha riferito

di non essere riuscita a rintracciarlo nonostante due citazioni scritte.

B. Il 6 marzo 2023, l’Ufficio ha allora determinato

la quota pignorabile dei redditi dell’escusso, in sua assenza, sulla base del

seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

4'662.20

Totale

fr.

4'662.20

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'300.00

Spese per i pasti consumati fuori domicilio

fr.

211.00

Spese per la trasferta fino al luogo di lavoro con

il trasporto privato

fr.

522.00

__________ – __________ 1568 km/mese a 0.333 fr./km =

fr. 522.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023 aggiornata al

rincaro carburante)

Totale

fr.

3'233.00

L’UE

ha quindi pignorato, con effetto immediato, la quota del salario percepito dall’escusso

dall’PI 7 eccedente fr. 3'233.– (indicativamente fr. 1'429.20).

C. Con

ricorso del 20 marzo 2023, RI 1 si è aggravato contro il predetto

provvedimento, chiedendo di posticiparlo finché non avesse venduto un suo immobile,

per il quale stava in trattative.

D. Con

osservazioni del 24 marzo 2023, l’Ufficio ha chiesto alla Camera di respingere

il ricorso senza interprellare i creditori.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 marzo 2023 dall’UE, il ricorso è

in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3.

Nel

ricorso, RI 1 afferma dapprima di non essere d’ac­­cordo con il provvedimento,

perché l’UE non ha redatto alcun verbale in proposito.

3.1

In

realtà l’Ufficio ha redatto il verbale delle operazioni di pignoramento (in

base ai mod. 6 e 6a), che si trova nell’incarto, e in base allo stesso

ha emesso la decisione di pignoramento impugnata, in cui figura il calcolo

dettagliato del minimo esistenziale dell’escus­­so. L’operato dell’UE è

pertanto formalmente corretto. In virtù del­la legge (art. 114 LEF) il verbale

di pignoramento verrà notificato alle parti solo al termine del periodo di

partecipazione al pignoramento di trenta giorni.

3.2

Se

con tale censure il ricorrente dovesse aver inteso lamentare di non aver potuto

partecipare all’allestimento del verbale (delle operazioni di pignoramento), il

ricorso risulterebbe abusivo, poiché egli

ha avuto molte occasioni di assistere all’esecuzione del pigno­ramento

(avviso di pignoramento, citazione dell’UE e due citazioni della polizia), cui

risulta essersi invece sottratto.

4.

RI

1.

allega inoltre di essere in trattative per vendere un suo immobile, il

cui prezzo gli permetterebbe di estinguere tutti i suoi debiti. Chiede pertanto

di pazientare con il pignoramento fino alla vendita, che dovrebbe a detta di

lui avvenire a breve.

4.1

Nelle

sue osservazioni l’UE rileva a ragione di non poter rimandare il pignoramento, il

quale dev’essere eseguito senza indugio (art. 89 LEF). Ad ogni modo, nella

fattispecie il provvedimento è già stato eseguito e il ricorrente non fa valere

motivi per cui la misura pregiudicherebbe i propri diritti.

4.2

Se

dovesse concludere la vendita del fondo e ottenere un prezzo sufficiente, il ricorrente potrebbe del resto

sempre fermare il pigno­ramento di salario pagando le esecuzioni in

corso (art. 12 LEF). Contrariamente a quanto da lui ipotizzato, la prospettata

vendita non pare però essere ancora avvenuta e in ogni caso, da un accertamento

effettuato d’ufficio in data odierna, egli non ha estinto le esecuzioni a

favore delle quali è stato eseguito il pignoramento impugnato. Il ricorso va

pertanto respinto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona, e, per il suo

tramite, a tutti gl’interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.