15.2023.27
Determinazione del modo di realizzazione di una quota ereditaria. Cessione ai coeredi al prezzo da essi offerto e tacitamente accettato dall’escusso e dai suoi creditori
28 giugno 2023Italiano6 min
promosse in via di pignoramento nei confronti di PI 1 per oltre fr. 186'000.– complessivi,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.27
Lugano
28 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza 27 marzo 2023 dell’Ufficio
di esecuzione, sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione
dell’interessenza spettante a
PI
1
nella successione del padre fu PI 2 († 1995) composta
oltre all’escusso della madre e della sorella
PI
4,
PI
3,
nelle
esecuzioni promosse contro PI 1 da
Confederazione
Svizzera, Berna
Stato
del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
PI
7,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle 9 esecuzioni del gruppo n. 1 e le 2 esecuzioni del gruppo n. 2
promosse in via di pignoramento nei confronti di PI 1 per oltre fr. 186'000.– complessivi,
il 30 settembre 2020 e il 18 febbraio 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio
esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione
ereditaria del padre PI 2, deceduto il 2 luglio 1995, di cui fanno parte anche
la madre PI 4 e la sorella PI 3. Quale attivo successorio ha menzionato “i diritti vantati” sulla particella n. __________
RFD di __________ (e più precisamente sulla quota di comproprietà “A” di un
mezzo, la quota “B” essendo intestata alla
madre), attribuendovi un valore provvisorio di fr. 1.–, con l’avvertenza
che il valore effettivo sarebbe stato stabilito dopo la presentazione della
domanda di realizzazione.
B. Avendo i creditori di PI 1 chiesto la
realizzazione della quota pignorata, l’UE ha citato tutti gl’interessati a un’udienza
tenutasi il 13 giugno 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il
pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in
occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, nessuno essendo presente. Nel
verbale l’UE ha indicato in fr. 445'423.– il valore di stima dell’intero
fondo (pari a tre volte il valore di stima ufficiale aggiornato nel 2017),
dedotti gli oneri ipotecari di fr. 800'000.–, e in fr. 74'237.– la
quota di spettanza dell’escusso sulla quota “A” di un mezzo, stabilita in un
terzo.
C. Il
24 novembre 2022, l’Ufficio ha pertanto assegnato a tutti gl’interessati
un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la
realizzazione della quota ereditaria pignorata. Avendo la madre e la sorella
dell’escusso proposto il 2 dicembre 2022 di ritirare la quota pignorata “ad un prezzo di mercato corretto”, poi
quantificato in “ca” fr. 60'000.– con e-mail del 7 dicembre, il 9 dicembre
l’UE ha sottoposto la proposta ai creditori. Il 19 e il 21 dicembre 2022, l’Ufficio
esazione e condoni e il PI 7 hanno comunicato di non aderirvi, ritenendola
insufficiente.
D. Il 27 marzo 2023 l’UE ha chiesto a questa Camera
di determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria spettante ad PI
1, attribuendo un valore di stima di fr. 445'423.– all’intera sostanza
ereditaria e di fr. 74'237.– alla quota ereditaria dell’escusso di 1⁄3 sulla
quota di comproprietà “A” proponendo come modo di realizzazione della quota il
pubblico incanto.
E. Il
19 aprile 2023, le coeredi hanno proposto di acquistare la quota dell’escusso
per fr. 74'237.–, pari al valore di stima stabilito dall’UE, a condizione
che venisse garantita loro l’estromissione di lui dalla comunione ereditaria.
Entro il termine di venti giorni impartito per comunicare per scritto se
accettavano o rifiutavano l’offerta, con l’avvertenza che il loro silenzio
sarebbe stato interpretato come acquiescenza, nessuna comunicazione né dell’escusso
né dei creditori è pervenuta alla Camera.
Considerato
in diritto: 1. Qualora
l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano
contestate dai coeredi, l’Ufficio che ne ha provveduto al pignoramento deve
conformarsi alla procedura prevista dal Ordinanza concernente il pignoramento e
la realizzazione di diritti in comunione
(ODiC, RS 281.41),
citando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv.
1 ODiC)
e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione
(art. 10 cpv. 1 ODiC),
come avvenuto nella fattispecie. L’autorità di vigilanza deve poi determinare
il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1
LEF), scegliendo in linea di massima tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
L’autorità di vigilanza può anche prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3
LEF), anche senza il consenso unanime degl’interessati, “tenuto conto nella
misura del possibile” delle loro proposte (art. 10 cpv. 2 ODiC).
Quale modo di realizzazione della quota entra in considerazione
anche la cessione della quota dell’escusso ai coeredi o ad alcuni di essi (sentenza
della CEF 15.2012.87 del 24 settembre 2012, RtiD 2013 I 836 segg. n. 57c,
consid. 1.1 e 3).
Considerandi
2.
Nella
fattispecie, nessun interessato si è opposto all’offerta delle coeredi di
acquisire la quota pignorata per fr. 74'237.–, pari al valore di
stima stabilito dall’UE, a condizione che venisse garantita loro l’estromissione
di lui dalla comunione ereditaria. In accordanza con l’avvertenza figurante
nell’ordinanza del 2 maggio 2023, si deve ritenere che l’offerta è stata
accettata all’unanimità. Il prezzo offerto, pari al valore di stima stabilito
dall’UE e rimasto incontestato (ancorché la quota ereditaria dell’escusso è
verosimilmente di un quarto – secondo gli art. 457 cpv. 2 e 462 cpv. 1 CC – e
non di un terzo), appare comunque sia congruo. Nulla osta quindi alla cessione
della quota pignorata alle coeredi, in solido, dopo il versamento della somma
offerta. La cessione comporterà di per sé l’estromissione dell’escusso dalla comunione ereditaria. Non è d’altronde necessario
l’intervento dell’autorità preposta, secondo l’art. 609 CC, alla
rappresentazione del cessionario di una quota ereditaria nella divisione,
poiché le cessionarie sono le coeredi
stesse, che sono già parte della comunione ereditaria (Minnig in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch
II, 7ª ed. 2023, n. 9 ad art. 609 CC).
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di emettere
una decisione di cessione della quota ereditaria di PI 1 nella successione del
padre PI 2 in solido alla madre PI 4 e alla sorella PI 3, dopo aver incassato
il prezzo da esse offerto, di fr. 74'237.–.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
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– ;
– ;
– ;
–
Ufficio esazione e condoni,
Palazzo amministrativo 1,
Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.