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Decisione

15.2023.27

Determinazione del modo di realizzazione di una quota ereditaria. Cessione ai coeredi al prezzo da essi offerto e tacitamente accettato dall’escusso e dai suoi creditori

28 giugno 2023Italiano6 min

promosse in via di pignoramento nei confronti di PI 1 per oltre fr. 186'000.– complessivi,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.27

Lugano

28 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza 27 marzo 2023 dell’Ufficio

di esecuzione, sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione

dell’interessenza spettante a

PI

1

nella successione del padre fu PI 2 († 1995) composta

oltre all’escusso della madre e della sorella

PI

4,

PI

3,

nelle

esecuzioni promosse contro PI 1 da

Confederazione

Svizzera, Berna

Stato

del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

PI

7,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle 9 esecuzioni del gruppo n. 1 e le 2 esecuzioni del gruppo n. 2

promosse in via di pignoramento nei confronti di PI 1 per oltre fr. 186'000.– complessivi,

il 30 settembre 2020 e il 18 febbraio 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio

esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione

ereditaria del padre PI 2, deceduto il 2 luglio 1995, di cui fanno parte anche

la madre PI 4 e la sorella PI 3. Quale attivo successorio ha menzionato “i diritti vantati” sulla particella n. __________

RFD di __________ (e più precisamente sulla quota di comproprietà “A” di un

mezzo, la quota “B” essendo intestata alla

madre), attribuendovi un valore provvisorio di fr. 1.–, con l’avvertenza

che il valore effettivo sarebbe stato stabilito dopo la presentazione della

domanda di realizzazione.

B. Avendo i creditori di PI 1 chiesto la

realizzazione della quota pignorata, l’UE ha citato tutti gl’interessati a un’udienza

tenutasi il 13 giugno 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il

pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in

occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, nessuno essendo presente. Nel

verbale l’UE ha indicato in fr. 445'423.– il valore di stima dell’intero

fondo (pari a tre volte il valore di stima ufficiale aggiornato nel 2017),

dedotti gli oneri ipotecari di fr. 800'000.–, e in fr. 74'237.– la

quota di spettanza del­l’escusso sulla quota “A” di un mezzo, stabilita in un

terzo.

C. Il

24 novembre 2022, l’Ufficio ha pertanto assegnato a tutti gl’inte­­ressati

un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la

realizzazione della quota ereditaria pignorata. Avendo la madre e la sorella

dell’escusso proposto il 2 dicembre 2022 di ritirare la quota pignorata “ad un prezzo di mercato corretto”, poi

quantificato in “ca” fr. 60'000.– con e-mail del 7 dicembre, il 9 dicembre

l’UE ha sottoposto la proposta ai creditori. Il 19 e il 21 dicembre 2022, l’Ufficio

esazione e condoni e il PI 7 hanno comunicato di non aderirvi, ritenendola

insufficiente.

D. Il 27 marzo 2023 l’UE ha chiesto a questa Camera

di determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria spettante ad PI

1, attribuendo un valore di stima di fr. 445'423.– all’intera sostanza

ereditaria e di fr. 74'237.– alla quota ereditaria dell’escusso di 1⁄3 sulla

quota di comproprietà “A” proponendo come modo di realizzazione della quota il

pubblico incanto.

E. Il

19 aprile 2023, le coeredi hanno proposto di acquistare la quota dell’escusso

per fr. 74'237.–, pari al valore di stima stabilito dal­l’UE, a condizione

che venisse garantita loro l’estromissione di lui dalla comunione ereditaria.

Entro il termine di venti giorni impartito per comunicare per scritto se

accettavano o rifiutavano l’offerta, con l’avvertenza che il loro silenzio

sarebbe stato interpretato co­me acquiescenza, nessuna comunicazione né dell’escusso

né dei creditori è pervenuta alla Camera.

Considerato

in diritto: 1. Qualora

l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano

contestate dai coeredi, l’Ufficio che ne ha provveduto al pignoramento deve

conformarsi alla procedura prevista dal Ordinanza concernente il pignoramento e

la realizzazio­ne di diritti in comunione

(ODiC, RS 281.41),

citando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv.

1 ODiC)

e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione

(art. 10 cpv. 1 ODiC),

come avvenuto nella fattispecie. L’autorità di vigilanza deve poi determinare

il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1

LEF), scegliendo in linea di massima tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

L’autorità di vigilanza può anche prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3

LEF), anche senza il consenso unanime degl’interessati, “tenuto conto nella

misura del possibile” delle loro proposte (art. 10 cpv. 2 ODiC).

Quale modo di realizzazione della quota entra in considerazione

anche la cessione della quota dell’escusso ai coeredi o ad alcuni di essi (sentenza

della CEF 15.2012.87 del 24 settembre 2012, RtiD 2013 I 836 segg. n. 57c,

consid. 1.1 e 3).

Considerandi

2.

Nella

fattispecie, nessun interessato si è opposto all’offerta delle coeredi di

acquisire la quota pignorata per fr. 74'237.–, pari al valore di

stima stabilito dall’UE, a condizione che venisse garantita loro l’estromissione

di lui dalla comunione ereditaria. In accordan­za con l’avvertenza figurante

nell’ordinanza del 2 maggio 2023, si deve ritenere che l’offerta è stata

accettata all’unanimità. Il prezzo offerto, pari al valore di stima stabilito

dall’UE e rimasto incontestato (ancorché la quota ereditaria dell’escusso è

verosimilmente di un quarto – secondo gli art. 457 cpv. 2 e 462 cpv. 1 CC – e

non di un terzo), appare comunque sia congruo. Nulla osta quindi alla cessione

della quota pignorata alle coeredi, in solido, dopo il versamento della somma

offerta. La cessione comporterà di per sé l’estromissione dell’escusso dalla comunione ereditaria. Non è d’altronde necessario

l’intervento dell’autorità preposta, secondo l’art. 609 CC, alla

rappresentazione del cessionario di una quota ereditaria nella divisione,

poiché le cessionarie sono le coeredi

stesse, che sono già parte della comunione ereditaria (Minnig in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch

II, 7ª ed. 2023, n. 9 ad art. 609 CC).

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza

è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’ese­­cuzione di emettere

una decisione di cessione della quota ereditaria di PI 1 nella successione del

padre PI 2 in solido alla madre PI 4 e alla sorella PI 3, dopo aver incassato

il prezzo da esse offerto, di fr. 74'237.–.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

– ;

– ;

– ;

Ufficio esazione e condoni,

Palazzo amministrativo 1,

Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.