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Decisione

15.2023.28

Ricorso contro la notifica edittale di precetti esecutivi

18 settembre 2023Italiano12 min

2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito, in assenza dell’escusso, il

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.28

Lugano

18 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Grisanti

e Giamboni

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 21 marzo 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro il pignoramento eseguito il 28 dicembre 2022 a

favore delle 28 esecuzioni del gruppo n. 8 promosse nei confronti del

ricorrente da

Confederazione

Svizzera, Berna

(es. n. __________, __________, __________, __________

e __________)

(rappresentata dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Stato del

Cantone Ticino, Bellinzona

(es. n. __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________)

(rappresentato

dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona,

e dall’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona)

PI 1, __________

(es. n. __________, __________)

(rappresentato

dall’Esazione comunale, __________)

PI 2, __________

(es

n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________)

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

(es. n. __________)

PI 3, __________ (es. n. __________)

(rappresentato da Contribuzione e esazione, __________)

PI 4, __________ (es. n. __________, __________,

__________ e __________)

(rappresentato dal proprio Municipio)

PI 5, __________ (es. n. __________)

(rappresentato dal proprio Municipio)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta delle domande di prosecuzione delle esecuzioni

appena citate, promosse contro RI 1 tra il 23 settembre 2021 e il 18 ottobre

2022 per l’incasso di complessivi fr. 2'916'619.50, il 28 dicembre

2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito, in assenza dell’escusso, il

pignoramento di 13 fondi a lui intestati, immatricolati nel RFD di __________

(PPP __________-__________), __________ (n. __________, __________, __________

e __________), __________ (PPP __________ [quota “K” di 14⁄76 e __________), __________ (quota “A” di 1⁄3 del fondo n. __________) e __________ (n. __________).

B. Il

6 marzo 2023, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, che ha notificato alle

parti.

C. Con

ricorso del 21 marzo 2023, RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto

sospensivo, in via principale di dichiarare nul­le le notifiche di tutti i

precetti esecutivi e di annullare il pignoramento, e in via subordinata di

accertare che a tutti i precetti esecutivi è stata interposta opposizione e di

annullare il pignoramen­to, protestate spese e ripetibili.

D. Il 3 aprile 2023, il presidente della Camera ha concesso al ricorso

effetto sospensivo parziale, nel senso della sospensione, fino a

decisione sul ricorso dell’esecuzione, di eventuali domande di realizzazione

presentate da creditori del gruppo n. 8.

E. Con

osservazioni del 14 aprile 2023 il PI 2 ha postulato la reiezione del ricorso e

nelle sue del 9 giugno 2023 l’UE è giunto alla stessa conclusione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dal

momento in cui il ri-corrente afferma di aver ricevuto il verbale di

pignoramento, il 15 marzo 2023, il ricorso è in linea di principio ricevibile

per quanto attiene al pignoramento (art. 17 LEF).

2.

Nel

ricorso RI 1 asserisce di non aver ricevuto, prima del verbale di pignoramento,

alcun atto esecutivo. Ritiene che tutti gli atti precedenti al verbale

avrebbero dovuto essere notificati al proprio domicilio, in via __________ a __________.

Contesta d’al­tronde la risposta della sede di Locarno dell’UE, secondo cui i

precetti esecutivi sarebbero stati notificati in via edittale. Sostiene, ad

ogni modo, che vi siano motivi per ritenere l’esistenza di gravi vizi di

notifica e che spetterà all’UE, sul quale grava l’onere della prova della

(regolare) notifica degli atti esecutivi, motivare le ragioni del­la

pubblicazione edittale nonostante il suo domicilio sia noto ed egli non si sia

sottratto alla notifica in modo persistente.

2.1

Va

anzitutto rilevato che nelle esecuzioni n. __________ e __________ il

ricorrente ha interposto opposizione (tramite il suo rappresentante RAPPr 1,

che ha pure ritirato il verbale di pignoramento impugnato), la quale è poi stata rigettata in via definitiva con due de­cisioni

notificate la prima direttamente al ricorrente e l’altra presso il suo

ex patrocinatore, avv. __________. Il ricorso è quindi manifestamente abusivo per

queste due esecuzioni.

2.2

Come

rilevato dall’UE nelle osservazioni al ricorso, RI 1 ha cambiato molte volte

domicilio (otto dal 2012). Per quanto riguarda il periodo qui d’interesse, si

evince dalla banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop) che RI

1.

è stato domiciliato a __________ dal 25

maggio al 16 dicembre 2021, a __________ dal 17 dicembre 2021 al 2 febbraio

2022, a __________ dal 3 febbraio al 6 aprile 2022, a __________ dal 7 aprile

al 31 agosto 2022 e di nuovo a __________ dal 1° settembre 2022. Nel

ricorso egli asserisce tuttavia di essere stato domiciliato nel 2022 a __________

(Comune di __________), ma a sostegno della

propria affermazione, pri­va di riferimenti temporali, si limita a

produrre la conferma della __________, per quanto si riesce a leggere del 24

febbraio 2022, circa la sua iscrizione nel catalogo civico del Comune (doc. B

accluso al ricorso). Ci si sarebbe aspettata, invero, la produzio­ne dell’apposita attestazione di domicilio

solitamente emessa dal Controllo abitanti, ma nel caso in esame essa

avrebbe verosimilmente indicato che, come registrato nel MovPop, RI 1 l’ha

spostato da __________ (__________) a __________ subito dopo la conferma dell’iscrizione

nel catalogo civico, ossia il 6 aprile 2022. In assenza d’indizi più

convincenti, ci si deve pertanto fondare sui dati del MovPop, che generalmente

si basano del resto su comunicazioni degli stessi abitanti.

2.3

In

tutti gli altri casi non già citati, tra il 22 ottobre 2021 e il 10 gennaio

2022.

l’UE ha anzitutto tentato invano di notificare i precetti esecutivi in via

postale all’indirizzo di via __________ a __________, dove l’escusso è

risultato ufficialmente domiciliato dal 25

maggio al 16 dicembre 2021 (e di nuovo dal 1° settembre 2022). Per la maggior

parte di essi, il 16 novembre 2021 l’UE ha poi proceduto a un secondo tentativo

infruttuoso tramite la cancelleria comunale di Bellinzona, che si occupa anche

della notifica degli atti esecutivi sul territorio del Comune di __________. Poiché l’escusso si era nel frattempo

spostato a __________ (in via __________),

dov’è rimasto fino al 2 febbraio 2022,

il 13 gennaio 2022 l’UE ha sollecitato senza suc­cesso l’intervento della sede di Mendrisio. Infatti RI 1 ave­va

traslocato a __________ (dov’è rimasto fino al 6 aprile 2022) e neppure la

rogatoria affidata alla sede di Faido il 10 marzo 2022 è andata a buon

fine. Saputo che l’escusso si era trasferito a __________ (che avrebbe lasciato già il 31 agosto 2022), il 4 maggio 2022 l’UE, tramite la sua sede di

Locarno, ha incaricato la Polizia

intercomunale del Piano di procedere alla notifica dei precetti esecutivi,

ancora una volta senza successo, perché all’indirizzo indicato l’agente ha incontrato

la moglie __________, la quale ha dichiarato

di non vivere più con il marito da diversi mesi, di non avere più contatti con lui e di non essere a conoscenza del

luogo in cui si trovava. Presone atto, l’UE ha pubblicato i precetti esecutivi

sul Foglio ufficiale cantonale del __________ (pagg. __________), indicando correttamen­te l’indirizzo comunicato ufficialmente

dall’escusso, che allora era domiciliato in via __________ a __________.

2.3.1

Giusta

gli art. 64 segg. LEF gli atti esecutivi – di cui fa parte il precetto

esecutivo – si notificano in linea di principio nelle mani del debitore, di un

suo rappresentante o di una persona abilitata a tale fine. La notificazione di

un precetto esecutivo è fatta in primo luogo dall’ufficiale, da un impiegato

dell’ufficio o per posta (art. 72 cpv. 1 LEF); in caso d’insuccesso di tale

tentativo di notifica, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario

comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF). La

notificazione di un precetto esecutivo si fa mediante pubblicazione in

particolare quan­do il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art.

66.

cpv. 4 n. 2 LEF). La notifica per via edittale – che costituisce l’eccezione

– è ammissibile solo quando sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere

personalmente il debitore e questi non hanno avuto successo (DTF 136

III 571 consid. 5 e 129 III 556 consid. 4). È inoltre

necessario che il debitore sia presente nel luogo di esecuzione, ma che si

comporti deliberatamente in modo tale che la notificazione non possa essere

effettuata dall’ufficio di esecuzione o dalla polizia. Una notifica per via

edittale ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF presuppone quindi

cumulativamente ripetuti tentativi infruttuosi di con-segnare il precetto

esecutivo al debitore o a una persona autorizzata e l’intenzione dell’escusso

di sottrarsi alla notifica. Tale intenzione può risultare da precedenti

esperienze dell’ufficio di esecuzione che conosce l’atteggiamento recalcitrante

del debitore; d’altro canto, l’ufficio deve assicurarsi che i tentativi

infruttuosi di notifica non siano il risultato di un semplice caso fortuito o

di una banale negligenza. In altre parole, per adempiere alle condizioni dell’art.

66.

cpv. 4 LEF è necessario che, nonostante gli sforzi ragionevolmente esigibili

da parte del creditore e dell’ufficio di esecuzione, la notifica effettiva al

debitore secondo le modalità previste dagli art. 64, 65 e 66 cpv. 1-3 LEF

risulti impossibile. In caso di contestazio­ne, spetta all’ufficio di

esecuzione di comprovare che i presupposti per la notificazione in via edittale

erano riuniti (DTF 120 III 118 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_84/2022

del 6 maggio 2022 consid. 2.1.3 e della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022,

RtiD 2022 II 701 n. 37c, consid. 3, e 15.2020.34 del 10 giugno 2020 consid. 3).

2.3.2

Nel

caso in esame si evince dagli atti che l’UE ha effettuato ben quattro a cinque tentativi

di notifica ai domicili ufficiali dell’escusso, seguendo i suoi numerosi spostamenti

(sopra consid. 2.3). Si può quindi ritenere che l’UE abbia fatto tutti gli sforzi necessari per

raggiungere personalmente il debitore nei luoghi in cui risultava ufficialmente

domiciliato. Visto l’elevato numero di precetti

esecutivi non ritirati e i reiterati tentativi di notifica al domicilio

corretto del­l’escusso, appare d’altronde escluso ch’egli non ne abbia saputo

nulla, tanto più che la maggior parte delle esecuzioni

vertono su imposte immobiliari, ch’egli non poteva ignorare di non aver

paga­to ed escludere che sarebbero state poste in esecuzione. In tali

circostanze, ben poteva l’UE ritenere che l’escusso si stesse sottraendo alla

notifica. Del resto, dopo aver avuto conoscenza delle ragioni della pubblicazione edittale, da lui

sollecitate nel ricorso ed esposte dall’UE nelle osservazioni, giuntegli il 20

giugno 2023, RI 1 non le ha contestate spontaneamente. La produzione della sua

iscrizione nel catalogo civico di Claro, dov’è stato domiciliato appena due

mesi nel 2022 (sopra consid. 2.2), appare poi un tentativo

di depistaggio che getta dubbi sulla pretesa “assenza di una sottrazione persistente alla notifica”, tanto più che in tre altri ricorsi recenti (inc. 15.2023.48,

15.2023.55

e 15.2023.57) egli ha contestato la validità della notifica di

numerosi altri precetti esecutivi in modo vicino al temerario.

2.3.3

L’insieme

delle circostanze appena ricordate esclude che l’impos­sibilità della

notificazione dei precetti esecutivi sia stata il frutto di un semplice caso fortuito o di banali negligenze. Essendo adempiuti i due requisiti dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF – ripetuti tentativi infruttuosi di consegna dei precetti

esecutivi al debitore e intenzione di quest’ultimo di sottrarsi alla notifica – i precetti esecutivi risultano essergli stati validamente notificati

in via edittale. Al riguardo il ricorso va pertanto respinto.

3.

Va

respinta anche la conclusione subordinata, tesa ad accertare che a tutti i

precetti esecutivi l’escusso ha interposto opposizione per mezzo del ricorso,

poiché i precetti esecutivi sono presunti notificati alla data della loro

pubblicazione, ovvero in concreto al 22 luglio 2022, sicché il termine di

opposizione, di dieci giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), iniziato a decorrere il

primo giorno utile dopo le ferie (art. 56 n.

2.

LEF e DTF 121 III 285 consid. 2/b), è scaduto il 12 agosto 2022. La

dichiarazione di opposizione contenuta nel ricorso, presentato solo il 21 marzo

2023, è dunque ampiamente tardiva.

4.

Siccome

gli unici motivi di contestazione degli avvisi di pignoramento addotti dal

ricorrente sono la pretesa carente notificazione dei precetti esecutivi e la

dichiarazione di opposizione contenuta nel ricorso, la reiezione di tali motivi

(consid. 2 e 3) determina anche la reiezione del ricorso per quanto attiene

alla contestazione degli avvisi di pignoramento.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– Ufficio esazione e condoni, Viale Stefano

Franscini 6, Bellinzona;

– Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona;

– PI 1;

– __________;

– PI 3;

– PI 5;

– PI 2;

– PI 2;

– PI 4.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.