15.2023.28
Ricorso contro la notifica edittale di precetti esecutivi
18 settembre 2023Italiano12 min
2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito, in assenza dell’escusso, il
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.28
Lugano
18 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Grisanti
e Giamboni
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 21 marzo 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro il pignoramento eseguito il 28 dicembre 2022 a
favore delle 28 esecuzioni del gruppo n. 8 promosse nei confronti del
ricorrente da
Confederazione
Svizzera, Berna
(es. n. __________, __________, __________, __________
e __________)
(rappresentata dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Stato del
Cantone Ticino, Bellinzona
(es. n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________)
(rappresentato
dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona,
e dall’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona)
PI 1, __________
(es. n. __________, __________)
(rappresentato
dall’Esazione comunale, __________)
PI 2, __________
(es
n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________)
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
(es. n. __________)
PI 3, __________ (es. n. __________)
(rappresentato da Contribuzione e esazione, __________)
PI 4, __________ (es. n. __________, __________,
__________ e __________)
(rappresentato dal proprio Municipio)
PI 5, __________ (es. n. __________)
(rappresentato dal proprio Municipio)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta delle domande di prosecuzione delle esecuzioni
appena citate, promosse contro RI 1 tra il 23 settembre 2021 e il 18 ottobre
2022 per l’incasso di complessivi fr. 2'916'619.50, il 28 dicembre
2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito, in assenza dell’escusso, il
pignoramento di 13 fondi a lui intestati, immatricolati nel RFD di __________
(PPP __________-__________), __________ (n. __________, __________, __________
e __________), __________ (PPP __________ [quota “K” di 14⁄76 e __________), __________ (quota “A” di 1⁄3 del fondo n. __________) e __________ (n. __________).
B. Il
6 marzo 2023, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, che ha notificato alle
parti.
C. Con
ricorso del 21 marzo 2023, RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto
sospensivo, in via principale di dichiarare nulle le notifiche di tutti i
precetti esecutivi e di annullare il pignoramento, e in via subordinata di
accertare che a tutti i precetti esecutivi è stata interposta opposizione e di
annullare il pignoramento, protestate spese e ripetibili.
D. Il 3 aprile 2023, il presidente della Camera ha concesso al ricorso
effetto sospensivo parziale, nel senso della sospensione, fino a
decisione sul ricorso dell’esecuzione, di eventuali domande di realizzazione
presentate da creditori del gruppo n. 8.
E. Con
osservazioni del 14 aprile 2023 il PI 2 ha postulato la reiezione del ricorso e
nelle sue del 9 giugno 2023 l’UE è giunto alla stessa conclusione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dal
momento in cui il ri-corrente afferma di aver ricevuto il verbale di
pignoramento, il 15 marzo 2023, il ricorso è in linea di principio ricevibile
per quanto attiene al pignoramento (art. 17 LEF).
2.
Nel
ricorso RI 1 asserisce di non aver ricevuto, prima del verbale di pignoramento,
alcun atto esecutivo. Ritiene che tutti gli atti precedenti al verbale
avrebbero dovuto essere notificati al proprio domicilio, in via __________ a __________.
Contesta d’altronde la risposta della sede di Locarno dell’UE, secondo cui i
precetti esecutivi sarebbero stati notificati in via edittale. Sostiene, ad
ogni modo, che vi siano motivi per ritenere l’esistenza di gravi vizi di
notifica e che spetterà all’UE, sul quale grava l’onere della prova della
(regolare) notifica degli atti esecutivi, motivare le ragioni della
pubblicazione edittale nonostante il suo domicilio sia noto ed egli non si sia
sottratto alla notifica in modo persistente.
2.1
Va
anzitutto rilevato che nelle esecuzioni n. __________ e __________ il
ricorrente ha interposto opposizione (tramite il suo rappresentante RAPPr 1,
che ha pure ritirato il verbale di pignoramento impugnato), la quale è poi stata rigettata in via definitiva con due decisioni
notificate la prima direttamente al ricorrente e l’altra presso il suo
ex patrocinatore, avv. __________. Il ricorso è quindi manifestamente abusivo per
queste due esecuzioni.
2.2
Come
rilevato dall’UE nelle osservazioni al ricorso, RI 1 ha cambiato molte volte
domicilio (otto dal 2012). Per quanto riguarda il periodo qui d’interesse, si
evince dalla banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop) che RI
1.
è stato domiciliato a __________ dal 25
maggio al 16 dicembre 2021, a __________ dal 17 dicembre 2021 al 2 febbraio
2022, a __________ dal 3 febbraio al 6 aprile 2022, a __________ dal 7 aprile
al 31 agosto 2022 e di nuovo a __________ dal 1° settembre 2022. Nel
ricorso egli asserisce tuttavia di essere stato domiciliato nel 2022 a __________
(Comune di __________), ma a sostegno della
propria affermazione, priva di riferimenti temporali, si limita a
produrre la conferma della __________, per quanto si riesce a leggere del 24
febbraio 2022, circa la sua iscrizione nel catalogo civico del Comune (doc. B
accluso al ricorso). Ci si sarebbe aspettata, invero, la produzione dell’apposita attestazione di domicilio
solitamente emessa dal Controllo abitanti, ma nel caso in esame essa
avrebbe verosimilmente indicato che, come registrato nel MovPop, RI 1 l’ha
spostato da __________ (__________) a __________ subito dopo la conferma dell’iscrizione
nel catalogo civico, ossia il 6 aprile 2022. In assenza d’indizi più
convincenti, ci si deve pertanto fondare sui dati del MovPop, che generalmente
si basano del resto su comunicazioni degli stessi abitanti.
2.3
In
tutti gli altri casi non già citati, tra il 22 ottobre 2021 e il 10 gennaio
2022.
l’UE ha anzitutto tentato invano di notificare i precetti esecutivi in via
postale all’indirizzo di via __________ a __________, dove l’escusso è
risultato ufficialmente domiciliato dal 25
maggio al 16 dicembre 2021 (e di nuovo dal 1° settembre 2022). Per la maggior
parte di essi, il 16 novembre 2021 l’UE ha poi proceduto a un secondo tentativo
infruttuoso tramite la cancelleria comunale di Bellinzona, che si occupa anche
della notifica degli atti esecutivi sul territorio del Comune di __________. Poiché l’escusso si era nel frattempo
spostato a __________ (in via __________),
dov’è rimasto fino al 2 febbraio 2022,
il 13 gennaio 2022 l’UE ha sollecitato senza successo l’intervento della sede di Mendrisio. Infatti RI 1 aveva
traslocato a __________ (dov’è rimasto fino al 6 aprile 2022) e neppure la
rogatoria affidata alla sede di Faido il 10 marzo 2022 è andata a buon
fine. Saputo che l’escusso si era trasferito a __________ (che avrebbe lasciato già il 31 agosto 2022), il 4 maggio 2022 l’UE, tramite la sua sede di
Locarno, ha incaricato la Polizia
intercomunale del Piano di procedere alla notifica dei precetti esecutivi,
ancora una volta senza successo, perché all’indirizzo indicato l’agente ha incontrato
la moglie __________, la quale ha dichiarato
di non vivere più con il marito da diversi mesi, di non avere più contatti con lui e di non essere a conoscenza del
luogo in cui si trovava. Presone atto, l’UE ha pubblicato i precetti esecutivi
sul Foglio ufficiale cantonale del __________ (pagg. __________), indicando correttamente l’indirizzo comunicato ufficialmente
dall’escusso, che allora era domiciliato in via __________ a __________.
2.3.1
Giusta
gli art. 64 segg. LEF gli atti esecutivi – di cui fa parte il precetto
esecutivo – si notificano in linea di principio nelle mani del debitore, di un
suo rappresentante o di una persona abilitata a tale fine. La notificazione di
un precetto esecutivo è fatta in primo luogo dall’ufficiale, da un impiegato
dell’ufficio o per posta (art. 72 cpv. 1 LEF); in caso d’insuccesso di tale
tentativo di notifica, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario
comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF). La
notificazione di un precetto esecutivo si fa mediante pubblicazione in
particolare quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art.
66.
cpv. 4 n. 2 LEF). La notifica per via edittale – che costituisce l’eccezione
– è ammissibile solo quando sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere
personalmente il debitore e questi non hanno avuto successo (DTF 136
III 571 consid. 5 e 129 III 556 consid. 4). È inoltre
necessario che il debitore sia presente nel luogo di esecuzione, ma che si
comporti deliberatamente in modo tale che la notificazione non possa essere
effettuata dall’ufficio di esecuzione o dalla polizia. Una notifica per via
edittale ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF presuppone quindi
cumulativamente ripetuti tentativi infruttuosi di con-segnare il precetto
esecutivo al debitore o a una persona autorizzata e l’intenzione dell’escusso
di sottrarsi alla notifica. Tale intenzione può risultare da precedenti
esperienze dell’ufficio di esecuzione che conosce l’atteggiamento recalcitrante
del debitore; d’altro canto, l’ufficio deve assicurarsi che i tentativi
infruttuosi di notifica non siano il risultato di un semplice caso fortuito o
di una banale negligenza. In altre parole, per adempiere alle condizioni dell’art.
66.
cpv. 4 LEF è necessario che, nonostante gli sforzi ragionevolmente esigibili
da parte del creditore e dell’ufficio di esecuzione, la notifica effettiva al
debitore secondo le modalità previste dagli art. 64, 65 e 66 cpv. 1-3 LEF
risulti impossibile. In caso di contestazione, spetta all’ufficio di
esecuzione di comprovare che i presupposti per la notificazione in via edittale
erano riuniti (DTF 120 III 118 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_84/2022
del 6 maggio 2022 consid. 2.1.3 e della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022,
RtiD 2022 II 701 n. 37c, consid. 3, e 15.2020.34 del 10 giugno 2020 consid. 3).
2.3.2
Nel
caso in esame si evince dagli atti che l’UE ha effettuato ben quattro a cinque tentativi
di notifica ai domicili ufficiali dell’escusso, seguendo i suoi numerosi spostamenti
(sopra consid. 2.3). Si può quindi ritenere che l’UE abbia fatto tutti gli sforzi necessari per
raggiungere personalmente il debitore nei luoghi in cui risultava ufficialmente
domiciliato. Visto l’elevato numero di precetti
esecutivi non ritirati e i reiterati tentativi di notifica al domicilio
corretto dell’escusso, appare d’altronde escluso ch’egli non ne abbia saputo
nulla, tanto più che la maggior parte delle esecuzioni
vertono su imposte immobiliari, ch’egli non poteva ignorare di non aver
pagato ed escludere che sarebbero state poste in esecuzione. In tali
circostanze, ben poteva l’UE ritenere che l’escusso si stesse sottraendo alla
notifica. Del resto, dopo aver avuto conoscenza delle ragioni della pubblicazione edittale, da lui
sollecitate nel ricorso ed esposte dall’UE nelle osservazioni, giuntegli il 20
giugno 2023, RI 1 non le ha contestate spontaneamente. La produzione della sua
iscrizione nel catalogo civico di Claro, dov’è stato domiciliato appena due
mesi nel 2022 (sopra consid. 2.2), appare poi un tentativo
di depistaggio che getta dubbi sulla pretesa “assenza di una sottrazione persistente alla notifica”, tanto più che in tre altri ricorsi recenti (inc. 15.2023.48,
15.2023.55
e 15.2023.57) egli ha contestato la validità della notifica di
numerosi altri precetti esecutivi in modo vicino al temerario.
2.3.3
L’insieme
delle circostanze appena ricordate esclude che l’impossibilità della
notificazione dei precetti esecutivi sia stata il frutto di un semplice caso fortuito o di banali negligenze. Essendo adempiuti i due requisiti dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF – ripetuti tentativi infruttuosi di consegna dei precetti
esecutivi al debitore e intenzione di quest’ultimo di sottrarsi alla notifica – i precetti esecutivi risultano essergli stati validamente notificati
in via edittale. Al riguardo il ricorso va pertanto respinto.
3.
Va
respinta anche la conclusione subordinata, tesa ad accertare che a tutti i
precetti esecutivi l’escusso ha interposto opposizione per mezzo del ricorso,
poiché i precetti esecutivi sono presunti notificati alla data della loro
pubblicazione, ovvero in concreto al 22 luglio 2022, sicché il termine di
opposizione, di dieci giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), iniziato a decorrere il
primo giorno utile dopo le ferie (art. 56 n.
2.
LEF e DTF 121 III 285 consid. 2/b), è scaduto il 12 agosto 2022. La
dichiarazione di opposizione contenuta nel ricorso, presentato solo il 21 marzo
2023, è dunque ampiamente tardiva.
4.
Siccome
gli unici motivi di contestazione degli avvisi di pignoramento addotti dal
ricorrente sono la pretesa carente notificazione dei precetti esecutivi e la
dichiarazione di opposizione contenuta nel ricorso, la reiezione di tali motivi
(consid. 2 e 3) determina anche la reiezione del ricorso per quanto attiene
alla contestazione degli avvisi di pignoramento.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– Ufficio esazione e condoni, Viale Stefano
Franscini 6, Bellinzona;
– Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona;
– PI 1;
– __________;
– PI 3;
– PI 5;
– PI 2;
– PI 2;
– PI 4.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.