15.2023.3
Sequestro di un fondo successivamente trasferito a un terzo. Decisione dell’ufficio d’esecuzione che accerta l’estinzione del sequestro in seguito a fallimento. Nozione di provvedimento giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF
22 maggio 2023Italiano15 min
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro (n. __________99)
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.3
Lugano
22 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2023 della
RI 1, IT –
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il provvedimento, emesso il 29 dicembre 2022, con
cui ha annullato il “pignoramento” ottenuto dalla ricorrente nei confronti
della
PI 1, ora in liquidazione,
(rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti, sede
di Viganello)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta di un decreto di sequestro (SO.__________), emanato il 3 agosto 2018
dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, l’8 agosto seguente la sede
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro (n. __________99)
fino a concorrenza di fr. 70'000.–, delle particelle n. __________ e __________
RFD di __________, appartenenti alla PI 1.
B. A
richiesta della RI 1, il 24 settembre 2018 l’UE ha notificato alla PI 1 un precetto
esecutivo (n. __________71) a convalida del sequestro. Ottenuto il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa e la notifica di una
comminatoria di fallimento, il 29 aprile 2022 la RI 1 ha chiesto il fallimento
dell’escussa. Dopo che, il 22 aprile 2022, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, aveva disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’escussa,
essendo la stessa priva di rappresentanti con domicilio in Svizzera, salvo poi,
il 18 maggio 2022, ordinare la sospensione della liquidazione per mancanza di
attivo, il 20 maggio 2022 il Pretore della sezione 5 ha accolto l’istanza della
RI 1 e dichiarato il fallimento dell’escussa a far tempo dal 23 maggio 2022.
C. Nel
frattempo, la PI 2 ha comprato dalla PI 1 i due fondi sequestrati, il cui
trapasso è stato iscritto a registro fondiario il 18 agosto 2020. Il 27 gennaio
2021, la venditrice ha comunicato all’Ufficio di voler “ottenere la cancellazione del sequestro, d’intesa con
la nuova proprietaria” e gli ha chiesto d’indicarle l’importo
da versare in sostituzione del sequestro. Il 3 febbraio 2021, l’UE le ha trasmesso
il saldo dell’esecuzione, pari a fr. 72'281.10.
D. Con
provvedimento del 29 dicembre 2022, l’Ufficio ha comunicato alla RI 1 l’annullamento del “pignoramento” (recte:
del sequestro) in seguito all’apertura di
fallimento della PI 1.
E. Contro
il provvedimento appena citato la RI 1 si è aggravata con un ricorso del 9
gennaio 2023, chiedendo, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del provvedimento, protestate tasse, spese e ripetibili.
F. Il
13 gennaio 2023, il Presidente della Camera ha concesso al ricorso l’effetto
sospensivo.
G. Con
osservazioni del 30 gennaio 2023, la PI 2 ha chiesto la reiezione del ricorso,
protestate tasse, spese e ripetibili. Nelle sue del 6 febbraio 2023, l’UE si è
riconfermato nel proprio operato.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 29 dicembre 2022 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nel
ricorso, la RI 1 lamenta di non essere ancora riuscita a far valere i suoi
diritti sui due fondi, a causa della loro cessione alla PI 2, apparentemente
con il consenso dell’UE e dell’Ufficio del registro fondiario. Ricorda che giusta
l’art. 206 cpv. 1 seconda frase LEF il fallimento del debitore non estingue le
esecuzioni in via di realizzazione del pegno su cose appartenenti a terzi, come
avviene invece per tutte le altre. Poiché i fondi non appartengono più alla PI
1, bensì a un terzo, sostiene che il provvedimento impugnato viola tale norma, causandole
un grave pregiudizio, nel senso che sottrae i fondi all’esecuzione. Aggiunge
che, così facendo, l’UE le impedisce di far valere le sue pretese nei confronti
della compratrice dei fondi. Chiede pertanto l’accoglimento del ricorso, nel
senso di annullare il provvedimento.
Nelle
osservazioni, la PI 2 obietta che l’art. 206 cpv. 1 seconda frase LEF concerne
solo le esecuzioni in via di realizzazione del pegno, non i sequestri, che non
sono pegni secondo la LEF, come risulta dall’art. 271 LEF, secondo cui il
sequestro è ottenibile solo per crediti che non sono garantiti da pegno, com’è,
appunto, quello della RI 1. Ne deduce che il sequestro si è estinto con la
dichiarazione di fallimento giusta l’art. 206 cpv. 1 prima frase LEF. Ad ogni
modo, la PI 2 asserisce che la ricorrente sa della vendita dei fondi
praticamente dal trapasso di proprietà a registro fondiario, ma che fino a oggi
non aveva mai eccepito alcunché, sicché le censure sono pure tardive. Precisa
che nella compravendita dei fondi, proprio a causa del sequestro, ha trattenuto
dal prezzo fr. 120'000.– a titolo di garanzia fino all’annullamento del
sequestro, ciò che non significa però ch’essa si sarebbe assunta il debito
della PI 1, sia perché quest’ultima le aveva assicurato che a breve avrebbe
risolto la questione, sia perché la trattenuta si è nel frattempo estinta per
compensazione. Da ultimo, la resistente rileva che la ricorrente non vanta
alcuna pretesa nei suoi confronti. Chiede pertanto di respingere il ricorso.
L’UE
concorda con la PI 2 che l’art. 206 cpv. 1 seconda frase LEF non è invocabile
in concreto, perché l’esecuzione in oggetto non tende alla realizzazione del
pegno su cose appartenenti a terzi. Osserva di non aver consentito ad alcuna
cessione dei due fondi, tant’è che il sequestro è ancora annotato nel registro
fondiario. Si riconferma in conclusione nel suo operato e aggiunge che l’annotazione
va ora radiata in ragione della dichiarazione di fallimento della PI 1.
3.
Giusta
l’art. 17 cpv. 1 LEF è impugnabile mediante ricorso qualunque provvedimento
emanato da un organo dell’esecuzione forzata. Per “provvedimento” s’intende un
atto autoritativo, compiuto da un organo di esecuzione forzata nell’adempimento
di un com-pito ufficiale in un caso concreto. Tale atto dev’essere inoltre
idoneo a creare, modificare o estinguere una situazione di diritto dell’esecuzione
forzata nel caso in questione. In altri termini, deve trattarsi di un atto
materiale che ha per scopo la continuazione o il completamento della procedura
esecutiva e che produce effetti verso
l’esterno (DTF 142 III 646 consid. 3.1).
3.1
La
dichiarazione di fallimento estingue, di diritto, tanto le esecuzioni quanto i
sequestri in corso contro il fallito (art. 206 cpv. 1 LEF; decisioni del
Tribunale federale 5A_449/2019 del 12 ottobre 2022, consid. 2, e della CEF 14.2010.12
del 22 novembre 2010 e 15.2006.132 del 12 giugno 2007, consid. 3), eccezion
fatta delle esecuzioni esistenti o nuove per realizzazione di pegni su
cose appartenenti a terzi (art. 206 cpv. 1, 2° periodo LEF) e delle
nuove esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento (art.
206.
cpv. 2 LEF). L’art. 206 LEF è una disposizione imperativa (DTF 93 III 58
consid. 3).
3.2
Nel
caso in esame, con il provvedimento impugnato l’UE ha accertato che il sequestro
dei fondi è decaduto con la dichiarazione del fallimento dell’escussa in virtù
dell’art. 206 cpv. 1 LEF. Essa ritiene invece applicabile l’eccezione del
secondo capoverso. Ora, con la sua decisione, protocollata nel registro
(elettronico) delle esecuzioni come “annullamento del caso”, l’UE ha appurato
ufficialmente la fine alla procedura di esecuzione del sequestro. La decisione
stessa non vi ha invero posto fine, dato che la decadenza del sequestro era
già avvenuta in precedenza per legge (come nei casi dell’art. 280 LEF). Incombe
tuttavia all’ufficio d’esecuzione accertare se le condizioni di estinzione del
sequestro stabilite dalla legge sono riunite nel caso concreto (cfr. DTF 143
III 584 consid. 3.2.1; 138 III 531 consid. 4.3; 106 III 93 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_569/2019 del
17.
ottobre 2019 consid. 3.1) e la sua decisione è impugnabile presso l’autorità
di vigilanza (sentenza del Tribunale
federale 4A_579/2018 del 22 maggio 2019 consid. 6.2; Reiser in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 280 LEF). La definizione di provvedimento impugnabile (sopra consid. 3.1) si
estende quindi agli atti autoritativi degli organi di esecuzione forzata con
cui accertano, nel quadro della loro funzione, la creazione, la modifica, la
sospensione, l’estinzione o la nullità per legge di una situazione di diritto
esecutivo, ad esempio la sospensione dell’esecuzione giusta l’art. 78 LEF in
seguito alla presentazione di un’opposizione la cui ricevibilità e tempestività
è stata appurata, l’estinzione dell’esecuzione, il cui integrale pagamento
giusta l’art. 12 LEF è stato verificato, la nullità di un atto esecutivo (Franco
Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwer-de und Nichtigkeit, 2000, n. 48 ad art. 17 LEF) oppure, appunto, l’estinzione del sequestro in base all’art. 206 cpv.
1.
LEF. Il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
4.
Per
l’art. 206 cpv. 1, 2° periodo LEF, fanno eccezione alla regola secondo cui il
fallimento estingue esecuzioni e sequestri le esecuzioni per realizzazione di
pegni appartenenti a terzi. Per “pegni” si deve intendere i pegni regolati in
modo esaustivo dal Codice civile (art. 37 LEF; sentenza della CEF 15.2020.37
del 13 maggio 2020 consid. 3 e i rinvii).
4.1
Il
diritto del creditore sequestrante sul diritto patrimoniale sequestrato non è
quindi manifestamente un diritto di pegno secondo l’art. 206 cpv. 1 LEF. Ha
infatti origine nella LEF – e non nel CC – e non conferisce al sequestrante
alcun diritto reale, neppure di pegno, sul bene sequestrato (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV,
2003, n. 2 ad art. 271-281 LEF), di cui l’escusso rimane titolare fino a una
sua eventuale aggiudicazione a un terzo. Conferisce al sequestrante solo i
diritti esecutivi (di natura processuale) previsti dagli art. 275 e 281 LEF Il
suo diritto (individuale) si estingue pertanto in caso di fallimento del
debitore. La riserva dell’art. 206 cpv. 1, 2° periodo LEF non vi si applica.
4.2
La
situazione non è diversa se il sequestro verte sul diritto patrimoniale di un
terzo.
4.2.1
Al
fine di tutelare il creditore che ha ottenuto il sequestro di un immobile del
debitore verso i terzi di buona fede, l’art. 101 cpv. 1 LEF (cui rinvia anche l’art.
275) prevede l’annotazione a registro fondiario di una restrizione della
facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 n. 2 CC.
L’annotazione non impedisce tuttavia l’iscrizione di un diritto di grado
posteriore (art. 961a CC) né determina un blocco del registro fondiario
(sentenza del Tribunale federale 5A_360/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 3.4.3.2; Sievi
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 7 ad art. 101 LEF; Jeandin/ Sabeti in:
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 9 ad art. 101 LEF). La trasmissione
della proprietà dell’immobile sequestrato rimane quindi possibile dopo il sequestro, ma il
sequestrante conserva i diritti esecutivi conferitigli dalla misura esecutiva e
nell’esecuzione a convalida del sequestro potrà chiedere la realizzazione del
fondo a prescindere dal suo trapasso (DTF 130 III 671 consid. 5.1; 42 III
245-246; sentenze della CEF 15.2009.118 del 30 novembre 2009, consid. 2,
massimata in RtiD 2010 II 721 n. 65c, e 15.2004.34 del 24 maggio 2004 consid. 2.3; Sievi,
op. cit. loc. cit.;
Zopfi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 7 ad art. 101 LEF; Jeandin/Sabeti,
op. cit., n. 10 ad art. 101). Il procedi-mento esecutivo continua pertanto
senza che i diritti reali acquisiti posteriormente da terzi possano essere
opposti al sequestrante (art. 960 cpv. 2 e 970 cpv. 4 CC;
DTF 130 III 671 consid. 5.1; citata 5A_ 360/2018 consid. 3.4.3.2). Come in caso
di revocazione di un trapasso immobiliare giusta gli art. 285 segg. LEF, dal
profilo del diritto sostanziale civile la proprietà del fondo passa validamente
dal debitore al terzo acquirente, giacché tale mutazione non può considerarsi
nulla nei confronti del creditore sequestrante nella misura in cui non
pregiudica i diritti ch’egli ha ottenuto dal sequestro (art. 96 cpv. 2 per il
rinvio dell’art. 275 LEF; DTF 130 III 671 consid. 5.1; decisione del Tribunale
federale 5A_639/2012 del 5 dicembre 2021, consid. 4), ma gli effetti del
trapasso gli sono inopponibili sul piano esecutivo, di modo che il fondo viene
assoggettato all’esecuzione (secondo la terminologia dell’art. 285 cpv. 1 LEF)
come se fosse ancora nella proprietà del debitore, senza necessità di rettifica
del registro fondiario (v. sentenza della CEF 15.2007.70 del 3 luglio 2007).
4.2.2
Si
può dunque concludere che i diritti esecutivi che il sequestro di un immobile conferisce
al sequestrante rimangono immutati anche se l’immobile viene venduto a un terzo
dopo l’annotazione della misura cautelare. Anche in tale ipotesi, di
conseguenza, il fallimento pone fine al
sequestro (art. 206 cpv. 1 LEF e sopra consid. 4.1). Da questo punto di
vista la decisione impugnata resiste alla critica.
4.3
Non si giustifica nemmeno un’applicazione per analogia della riserva
dell’art. 206 cpv. 1, 2° periodo al sequestro ottenuto dalla ricorrente per
evitare, com’essa vorrebbe, che i fondi sequestrati siano sottratti all’esecuzione
e le sue pretese nei confronti della PI 2 vanificate.
4.3.1
In
effetti, la giurisprudenza insegna che, con la dichiarazione del fallimento, il
diritto alla realizzazione di beni immobili già pignorati e alienati in
precedenza dal debitore passa in virtù dell’art. 199 LEF alla massa, così come
esisteva a favore dei creditori pignoranti (DTF 110 III 81 consid. 1; 67 III 38 consid. 1; Kren Kostkiewicz in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art.
199.
LEF; Romy
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 199 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n.
8.
ad art. 199 LEF), come pure altri diritti esecutivi, quali l’eccezione di
nullità degli atti di disposizione su beni pignorati senza il consenso dell’ufficiale
(art. 96 cpv. 2 LEF) o l’eccezione revocatoria (art. 285 segg. LEF) (DTF 61
III 56, cui rinvia la citata DTF 67 III 38 consid. 1). Sarebbe infatti
inammissibile consentire che il terzo acquirente di beni pignorati o
sequestrati possa approfittare del fallimento dell’alienante per sottrarsi alla
realizzazione (DTF 67 III 38 consid. 1). D’altronde, con l’apertura del fallimento la via
della realizzazione forzata collettiva sostituisce le vie di esecuzione
individuali (art. 206 cpv. 1 e 199 LEF; DTF 110 III 82 consid. 1; Romy, op. cit. loc. cit.) e il creditore
pignorante perde il privilegio di essere tacitato da solo con la realizzazione
dei beni pignorati a suo favore (DTF 110 III 82 consid. 2 e 99 III 14 consid.
2).
Nella
massa fallimentare attiva entrano i diritti esecutivi dei creditori pignoranti,
non direttamente i beni pignorati ove non appartengano al fallito (DTF 110 III
83.
consid. 2). Di conseguenza spetta alla massa che intende far realizzare un
immobile pignorato iscritto nel registro fondiario a nome di un terzo
promuovere azione contro il terzo (art. 242 cpv. 3 LEF; DTF 99 III 16 consid.
2).
4.3.2
Non
vi sono validi motivi per non estendere il principio giurisprudenziale appena
evocato ai diritti esecutivi del creditore che ha ottenuto il sequestro di un
immobile poi alienato a un terzo. Anche in una simile ipotesi si giustifica il
trasferimento alla massa del diritto del sequestrante di far assoggettare il
fondo sequestrato all’esecuzione e di eccepire l’inopponibilità dei diritti
reali acquisiti da terzi dopo l’annotazione del sequestro. Sarebbe insostenibile
che il sequestrante possa conservare il proprio privilegio malgrado il
fallimento e che il terzo proprietario possa approfittare del fallimento per
Dispositivo
sottrarsi alla realizzazione. Anche per questi motivi il ricorso dev’essere
pertanto respinto.
4.4 Nelle
sue osservazioni l’UE ritiene doverosa la cancellazione dell’annotazione del
sequestro, decaduto con l’apertura del fallimento (art. 206 cpv. 1 LEF). Sennonché
gli effetti esecutivi del sequestro già verificatisi prima della dichiarazione
di fallimento permangono a favore della massa fallimentare (sopra consid.
4.3.1; Romy, op. cit., n. 2 ad
art. 199). Ciò vale anche per la misura conservativa. Spetterà semmai all’Ufficio dei fallimenti decidere se sostituire l’annotazione
del sequestro con una menzione del fallimento (art. 176 cpv. 2 LEF)
qualora dovesse inventariare nel fallimento il diritto della RI 1 di fare
realizzare le particelle n. __________ e __________ RFD di __________ per il pagamento di fr. 70'000.– (il credito garantito dal
sequestro), in base alla giurisprudenza citata sopra al
consid. 4.3.1. A questo scopo, la decisione odierna
va comunicata anche all’Ufficio dei fallimenti.
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.