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Decisione

15.2023.3

Sequestro di un fondo successivamente trasferito a un terzo. Decisione dell’ufficio d’esecuzione che accerta l’estinzione del sequestro in seguito a fallimento. Nozione di provvedimento giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF

22 maggio 2023Italiano15 min

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro (n. __________99)

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.3

Lugano

22 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2023 della

RI 1, IT –

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il provvedimento, emesso il 29 dicembre 2022, con

cui ha annullato il “pignoramento” ottenuto dalla ricorrente nei confronti

della

PI 1, ora in liquidazione,

(rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti, sede

di Viganello)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta di un decreto di sequestro (SO.__________), emanato il 3 agosto 2018

dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, l’8 agosto seguente la sede

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro (n. __________99)

fino a concorrenza di fr. 70'000.–, delle particelle n. __________ e __________

RFD di __________, appartenenti alla PI 1.

B. A

richiesta della RI 1, il 24 settembre 2018 l’UE ha notificato alla PI 1 un precetto

esecutivo (n. __________71) a convalida del sequestro. Ottenuto il rigetto

definitivo dell’opposi­zione interposta dall’escussa e la notifica di una

comminatoria di fallimento, il 29 aprile 2022 la RI 1 ha chiesto il fallimento

dell’escussa. Dopo che, il 22 aprile 2022, il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 1, aveva disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’escussa,

essendo la stessa priva di rappresentanti con domicilio in Svizzera, salvo poi,

il 18 maggio 2022, ordinare la sospensione della liquidazione per mancanza di

attivo, il 20 maggio 2022 il Pretore della sezione 5 ha accolto l’istanza della

RI 1 e dichiarato il fallimento dell’escussa a far tempo dal 23 maggio 2022.

C. Nel

frattempo, la PI 2 ha comprato dalla PI 1 i due fondi sequestrati, il cui

trapasso è stato iscritto a registro fondiario il 18 agosto 2020. Il 27 gennaio

2021, la venditrice ha comunicato all’Ufficio di voler “ottenere la cancellazione del sequestro, d’intesa con

la nuova proprietaria” e gli ha chiesto d’indi­carle l’importo

da versare in sostituzione del sequestro. Il 3 febbraio 2021, l’UE le ha trasmesso

il saldo dell’esecuzione, pari a fr. 72'281.10.

D. Con

provvedimento del 29 dicembre 2022, l’Ufficio ha comunicato alla RI 1 l’annullamento del “pignoramento” (recte:

del se­questro) in seguito all’apertura di

fallimento della PI 1.

E. Contro

il provvedimento appena citato la RI 1 si è aggravata con un ricorso del 9

gennaio 2023, chiedendo, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del provvedimen­to, protestate tasse, spese e ripetibili.

F. Il

13 gennaio 2023, il Presidente della Camera ha concesso al ricorso l’effetto

sospensivo.

G. Con

osservazioni del 30 gennaio 2023, la PI 2 ha chiesto la reiezione del ricorso,

protestate tasse, spese e ripetibili. Nelle sue del 6 febbraio 2023, l’UE si è

riconfermato nel proprio operato.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 29 dicembre 2022 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel

ricorso, la RI 1 lamenta di non essere ancora riuscita a far valere i suoi

diritti sui due fondi, a causa della loro cessione alla PI 2, apparentemente

con il consenso dell’UE e dell’Uffi­cio del registro fondiario. Ricorda che giusta

l’art. 206 cpv. 1 seconda frase LEF il fallimento del debitore non estingue le

esecuzioni in via di realizzazione del pegno su cose appartenenti a terzi, come

avviene invece per tutte le altre. Poiché i fondi non appartengono più alla PI

1, bensì a un terzo, sostiene che il provvedimento impugnato viola tale norma, causandole

un grave pregiudizio, nel senso che sottrae i fondi all’esecuzione. Aggiunge

che, così facendo, l’UE le impedisce di far valere le sue pretese nei confronti

della compratrice dei fondi. Chiede pertanto l’acco­glimento del ricorso, nel

senso di annullare il provvedimento.

Nelle

osservazioni, la PI 2 obietta che l’art. 206 cpv. 1 secon­da frase LEF concerne

solo le esecuzioni in via di realizzazione del pegno, non i sequestri, che non

sono pegni secondo la LEF, come risulta dall’art. 271 LEF, secondo cui il

sequestro è ottenibile solo per crediti che non sono garantiti da pegno, com’è,

appunto, quello della RI 1. Ne deduce che il sequestro si è estinto con la

dichiarazione di fallimento giusta l’art. 206 cpv. 1 prima frase LEF. Ad ogni

modo, la PI 2 asserisce che la ricorrente sa della vendita dei fondi

praticamente dal trapasso di proprietà a registro fondiario, ma che fino a oggi

non aveva mai eccepito alcunché, sicché le censure sono pure tardive. Precisa

che nella compravendita dei fondi, proprio a causa del sequestro, ha trattenuto

dal prezzo fr. 120'000.– a titolo di garanzia fino all’annulla­mento del

sequestro, ciò che non significa però ch’essa si sarebbe assunta il debito

della PI 1, sia perché quest’ultima le aveva assicurato che a breve avrebbe

risolto la questione, sia perché la trattenuta si è nel frattempo estinta per

compensazione. Da ultimo, la resistente rileva che la ricorrente non vanta

alcuna pretesa nei suoi confronti. Chiede pertanto di respingere il ricorso.

L’UE

concorda con la PI 2 che l’art. 206 cpv. 1 seconda frase LEF non è invocabile

in concreto, perché l’esecuzione in oggetto non tende alla realizzazione del

pegno su cose appartenenti a ter­zi. Osserva di non aver consentito ad alcuna

cessione dei due fondi, tant’è che il sequestro è ancora annotato nel registro

fondiario. Si riconferma in conclusione nel suo operato e aggiunge che l’annotazione

va ora radiata in ragione della dichiarazione di fallimento della PI 1.

3.

Giusta

l’art. 17 cpv. 1 LEF è impugnabile mediante ricorso qualunque provvedimento

emanato da un organo dell’esecuzione forzata. Per “provvedimento” s’intende un

atto autoritativo, compiuto da un organo di esecuzione forzata nell’adempimento

di un com-pito ufficiale in un caso concreto. Tale atto dev’essere inoltre

idoneo a creare, modificare o estinguere una situazione di diritto del­l’esecuzione

forzata nel caso in questione. In altri termini, deve trattarsi di un atto

materiale che ha per scopo la continuazione o il completamento della procedura

esecutiva e che produce effetti verso

l’esterno (DTF 142 III 646 consid. 3.1).

3.1

La

dichiarazione di fallimento estingue, di diritto, tanto le esecuzioni quanto i

sequestri in corso contro il fallito (art. 206 cpv. 1 LEF; decisioni del

Tribunale federale 5A_449/2019 del 12 ottobre 2022, consid. 2, e della CEF 14.2010.12

del 22 novembre 2010 e 15.2006.132 del 12 giugno 2007, consid. 3), eccezion

fatta delle esecuzioni esistenti o nuove per realizzazione di pegni su

cose appartenenti a terzi (art. 206 cpv. 1, 2° periodo LEF) e delle

nuove esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento (art.

206.

cpv. 2 LEF). L’art. 206 LEF è una disposizione imperativa (DTF 93 III 58

consid. 3).

3.2

Nel

caso in esame, con il provvedimento impugnato l’UE ha accertato che il sequestro

dei fondi è decaduto con la dichiarazione del fallimento dell’escussa in virtù

dell’art. 206 cpv. 1 LEF. Essa ritiene invece applicabile l’eccezione del

secondo capoverso. Ora, con la sua decisione, protocollata nel registro

(elettronico) delle esecuzioni come “annullamento del caso”, l’UE ha appurato

ufficialmente la fine alla procedura di esecuzione del sequestro. La decisione

stessa non vi ha invero posto fine, dato che la decaden­za del sequestro era

già avvenuta in precedenza per legge (come nei casi dell’art. 280 LEF). Incombe

tuttavia all’ufficio d’esecuzio­ne accertare se le condizioni di estinzione del

sequestro stabilite dalla legge sono riunite nel caso concreto (cfr. DTF 143

III 584 consid. 3.2.1; 138 III 531 consid. 4.3; 106 III 93 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_569/2019 del

17.

ottobre 2019 consid. 3.1) e la sua decisione è impugnabile presso l’autorità

di vigilanza (sentenza del Tribunale

federale 4A_579/2018 del 22 maggio 2019 consid. 6.2; Reiser in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 280 LEF). La definizione di provvedimento impugnabile (sopra consid. 3.1) si

estende quindi agli atti autoritativi degli organi di esecuzione forzata con

cui accertano, nel quadro della loro funzione, la creazione, la modifica, la

sospensione, l’estinzione o la nullità per legge di una situazione di diritto

esecutivo, ad esempio la sospensione dell’esecuzione giusta l’art. 78 LEF in

seguito alla presentazione di un’opposizione la cui ricevibilità e tempestività

è stata appurata, l’estinzione dell’esecuzione, il cui integrale pagamento

giusta l’art. 12 LEF è stato verificato, la nullità di un atto esecutivo (Franco

Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwer­-de und Nichtigkeit, 2000, n. 48 ad art. 17 LEF) oppure, appunto, l’estinzione del sequestro in base all’art. 206 cpv.

1.

LEF. Il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

4.

Per

l’art. 206 cpv. 1, 2° periodo LEF, fanno eccezione alla regola secondo cui il

fallimento estingue esecuzioni e sequestri le esecuzioni per realizzazione di

pegni appartenenti a terzi. Per “pegni” si deve intendere i pegni regolati in

modo esaustivo dal Codice civile (art. 37 LEF; sentenza della CEF 15.2020.37

del 13 maggio 2020 consid. 3 e i rinvii).

4.1

Il

diritto del creditore sequestrante sul diritto patrimoniale sequestrato non è

quindi manifestamente un diritto di pegno secondo l’art. 206 cpv. 1 LEF. Ha

infatti origine nella LEF – e non nel CC – e non conferisce al sequestrante

alcun diritto reale, neppure di pegno, sul bene sequestrato (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV,

2003, n. 2 ad art. 271-281 LEF), di cui l’escusso rimane titolare fino a una

sua eventuale aggiudicazione a un terzo. Conferisce al sequestrante solo i

diritti esecutivi (di natura processuale) previsti dagli art. 275 e 281 LEF Il

suo diritto (individuale) si estingue pertanto in caso di fallimento del

debitore. La riserva dell’art. 206 cpv. 1, 2° periodo LEF non vi si applica.

4.2

La

situazione non è diversa se il sequestro verte sul diritto patrimoniale di un

terzo.

4.2.1

Al

fine di tutelare il creditore che ha ottenuto il sequestro di un immobile del

debitore verso i terzi di buona fede, l’art. 101 cpv. 1 LEF (cui rinvia anche l’art.

275) prevede l’annotazione a registro fondiario di una restrizione della

facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 n. 2 CC.

L’annotazione non impedisce tuttavia l’iscri­zione di un diritto di grado

posteriore (art. 961a CC) né determina un blocco del registro fondiario

(sentenza del Tribunale federale 5A_360/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 3.4.3.2; Sievi

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 7 ad art. 101 LEF; Jeandin/ Sabeti in:

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 9 ad art. 101 LEF). La trasmissione

della proprietà dell’immobile sequestrato rimane quindi possibile dopo il sequestro, ma il

sequestrante conserva i diritti esecutivi conferitigli dalla misura esecutiva e

nell’e­secuzione a convalida del sequestro potrà chiedere la realizzazione del

fondo a prescindere dal suo trapasso (DTF 130 III 671 consid. 5.1; 42 III

245-246; sentenze della CEF 15.2009.118 del 30 novembre 2009, consid. 2,

massimata in RtiD 2010 II 721 n. 65c, e 15.2004.34 del 24 maggio 2004 consid. 2.3; Sievi,

op. cit. loc. cit.;

Zopfi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 7 ad art. 101 LEF; Jeandin/Sabeti,

op. cit., n. 10 ad art. 101). Il procedi-mento esecutivo continua pertanto

senza che i diritti reali acquisiti posteriormente da terzi possano essere

opposti al sequestrante (art. 960 cpv. 2 e 970 cpv. 4 CC;

DTF 130 III 671 consid. 5.1; citata 5A_ 360/2018 consid. 3.4.3.2). Come in caso

di revocazione di un trapasso immobiliare giusta gli art. 285 segg. LEF, dal

profilo del diritto sostanziale civile la proprietà del fondo passa validamente

dal debitore al terzo acquirente, giacché tale mutazione non può considerarsi

nulla nei confronti del creditore sequestrante nella misura in cui non

pregiudica i diritti ch’egli ha ottenuto dal sequestro (art. 96 cpv. 2 per il

rinvio dell’art. 275 LEF; DTF 130 III 671 consid. 5.1; decisione del Tribunale

federale 5A_639/2012 del 5 dicembre 2021, consid. 4), ma gli effetti del

trapasso gli sono inopponibili sul piano esecutivo, di modo che il fondo viene

assoggettato all’esecuzione (secondo la terminologia dell’art. 285 cpv. 1 LEF)

come se fosse ancora nella proprietà del debitore, senza necessità di rettifica

del registro fondiario (v. sentenza della CEF 15.2007.70 del 3 luglio 2007).

4.2.2

Si

può dunque concludere che i diritti esecutivi che il sequestro di un immobile conferisce

al sequestrante rimangono immutati anche se l’immobile viene venduto a un terzo

dopo l’annotazione della misura cautelare. Anche in tale ipotesi, di

conseguenza, il fallimento pone fine al

sequestro (art. 206 cpv. 1 LEF e sopra consid. 4.1). Da questo punto di

vista la decisione impugnata resiste alla critica.

4.3

Non si giustifica nemmeno un’applicazione per analogia della riserva

dell’art. 206 cpv. 1, 2° periodo al sequestro ottenuto dalla ricorrente per

evitare, com’essa vorrebbe, che i fondi sequestrati siano sottratti all’esecuzione

e le sue pretese nei confronti della PI 2 vanificate.

4.3.1

In

effetti, la giurisprudenza insegna che, con la dichiarazione del fallimento, il

diritto alla realizzazione di beni immobili già pignorati e alienati in

precedenza dal debitore passa in virtù dell’art. 199 LEF alla massa, così come

esisteva a favore dei creditori pignoranti (DTF 110 III 81 consid. 1; 67 III 38 consid. 1; Kren Kostkie­wicz in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art.

199.

LEF; Romy

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 199 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n.

8.

ad art. 199 LEF), come pure altri diritti esecutivi, quali l’ecce­zione di

nullità degli atti di disposizione su beni pignorati senza il consenso dell’ufficiale

(art. 96 cpv. 2 LEF) o l’eccezione revocatoria (art. 285 segg. LEF) (DTF 61

III 56, cui rinvia la citata DTF 67 III 38 consid. 1). Sarebbe infatti

inammissibile consentire che il terzo acquirente di beni pignorati o

sequestrati possa approfittare del fallimento dell’alienante per sottrarsi alla

realizzazione (DTF 67 III 38 consid. 1). D’altronde, con l’apertura del fallimento la via

della realizzazione forzata collettiva sostituisce le vie di esecuzio­ne

individuali (art. 206 cpv. 1 e 199 LEF; DTF 110 III 82 consid. 1; Romy, op. cit. loc. cit.) e il creditore

pignorante perde il privilegio di essere tacitato da solo con la realizzazione

dei beni pignorati a suo favore (DTF 110 III 82 consid. 2 e 99 III 14 consid.

2).

Nella

massa fallimentare attiva entrano i diritti esecutivi dei creditori pignoranti,

non direttamente i beni pignorati ove non appartengano al fallito (DTF 110 III

83.

consid. 2). Di conseguenza spet­ta alla massa che intende far realizzare un

immobile pignorato iscritto nel registro fondiario a nome di un terzo

promuovere azio­ne contro il terzo (art. 242 cpv. 3 LEF; DTF 99 III 16 consid.

2).

4.3.2

Non

vi sono validi motivi per non estendere il principio giurisprudenziale appena

evocato ai diritti esecutivi del creditore che ha ottenuto il sequestro di un

immobile poi alienato a un terzo. Anche in una simile ipotesi si giustifica il

trasferimento alla massa del diritto del sequestrante di far assoggettare il

fondo sequestrato al­l’esecuzione e di eccepire l’inopponibilità dei diritti

reali acquisiti da terzi dopo l’annotazione del sequestro. Sarebbe insostenibile

che il sequestrante possa conservare il proprio privilegio malgrado il

fallimento e che il terzo proprietario possa approfittare del fallimento per

Dispositivo

sottrarsi alla realizzazione. Anche per questi motivi il ricorso dev’essere

pertanto respinto.

4.4 Nelle

sue osservazioni l’UE ritiene doverosa la cancellazione del­l’annotazione del

sequestro, decaduto con l’apertura del fallimen­to (art. 206 cpv. 1 LEF). Sennonché

gli effetti esecutivi del sequestro già verificatisi prima della dichiarazione

di fallimento permangono a favore della massa fallimentare (sopra consid.

4.3.1; Ro­my, op. cit., n. 2 ad

art. 199). Ciò vale anche per la misura conservativa. Spetterà semmai all’Ufficio dei fallimenti decidere se sostituire l’annotazione

del sequestro con una menzione del fallimento (art. 176 cpv. 2 LEF)

qualora dovesse inventariare nel fallimento il diritto della RI 1 di fare

realizzare le particelle n. __________ e __________ RFD di __________ per il pagamento di fr. 70'000.– (il credito garantito dal

sequestro), in base alla giurisprudenza citata sopra al

consid. 4.3.1. A questo scopo, la decisione odierna

va comunicata anche all’Ufficio dei fallimenti.

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.