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Decisione

15.2023.30

Rivendicazione di un pegno mobiliare su un conto corrente. Assegnazione del termine per proporre l’azione giudiziaria

10 luglio 2023Italiano10 min

conto bancario intestato all’escusso presso la PI 5 (in seguito PI 5), limitatamente

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.30

Lugano

10 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 marzo 2023 dello

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,

o meglio contro il provvedimento 21 marzo 2023 di assegnazione del termine per

proporre l’azione di contestazione della rivendicazione di

PI 6

(patrocinato dall’avv. RAPPr 1, )

emesso nelle 11 esecuzioni formanti

il gruppo n. 1, promosse dal ricorrente e da

PI 2,

Comune diPI 3,

(rappresentato dal proprio Municipio, a sua

volta rappresentato da

RA 2, )

Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG,

Bellinzona

PI 4,

(rappresentata dallaRA 3, )

nei

confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

11 esecuzioni appena citate promosse nei confronti di PI 1, il 7 ottobre 2022

la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha pignorato, tra l’altro, un

conto bancario intestato all’escusso presso la PI 5 (in seguito PI 5), limitatamente

a fr. 48'000.–, ridotti a fr. 44'175.– due giorni più tardi. Il 19

ottobre 2022, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento.

B. Su

ordine dell’Ufficio, il 5 dicembre 2022 la PI 5 ha versato fr. 44'175.–

sul conto corrente postale dell’UE.

C. Il

6 marzo 2023, il padre dell’escusso, PI 6, ha rivendicato un diritto di pegno

sul conto bancario pignorato, producendo un contratto di costituzione di pegno

manuale (recte: mobiliare) firmato dal figlio e da lui il 6 ottobre 2015

e un formulario “A” della PI 5 di stessa data.

D. Il

21 marzo 2023, l’UE ha emanato un provvedimento con cui ha assegnato ai

creditori procedenti un termine di 20 giorni per proporre l’azione di contestazione

della rivendicazione.

E. Con

ricorso del 31 marzo 2023, lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto, previa

concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, l’an­­nullamento del predetto

provvedimento e l’assegnazione a PI 6 del termine per proporre l’azione di

accertamento.

F. Il

7 aprile 2023, il presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo al

ricorso.

G. Con

osservazioni del 25, 27 aprile e 3 maggio 2023, PI 6, PI 1 e l’Ufficio hanno

postulato la reiezione del ricorso. Gli altri creditori non hanno preso

posizione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 marzo 2023 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel

ricorso, lo Stato del Cantone Ticino rileva che la rivendicazio­ne di PI 6 “parrebbe fondarsi su di un ipotetico atto di

costituzione di pegno fatto nel 2015” e afferma che,

indipendentemente dal formulario “A”, non sussiste la minima prova del diritto

di pegno allegato.

3.

Se

il debitore o un terzo dichiara che su un bene pignorato il terzo è titolare di

un diritto che esclude il pignoramento o perlomeno che va preso in

considerazione nello stesso, l’organo di esecuzione è tenuto ad aprire la

procedura di “rivendicazione” ai sensi degli art. 106 a 109 LEF. È

rivendicabile qualsivoglia pretesa, purché fondata sul diritto materiale e

avente effetto “reale” (sentenza del Tribunale

federale 5C.169/2001 del 19 novembre 2001, consid. 6/a/bb; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF), vale a dire opponibile erga omnes (sentenza

del­la CEF 15.2021.22 del 15 aprile 2021, consid. 5). Entra dunque in

linea di conto in particolare un pegno su un credito o un altro diritto (art. 899 cpv. 1 CC; Staehelin/Strub in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 15 ad art. 106; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad

art. 1 LEF n. 4 ad art. 106), segnatamente

su un conto bancario (DTF 120 III 19 consid. 3/a e 116 III 83 consid. 2-3).

3.1

A

norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare

presso l’ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito o un

altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del

terzo. In tal caso, l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per

agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il

creditore o il debitore (art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF). Se invece la

pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore, il termine dev’essere

impartito al creditore e al debitore per agire giudizialmente contro il terzo

rivendicante (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF; sentenze della CEF 15.2022.2

del 31 maggio 2022 consid. 3 e 15.2020.42/ 43 del 20 agosto 2020, consid. 3.1).

Per determinare a chi assegnare il termine per promuovere l’azio­­ne di

cui agli art. 107 e 108 LEF, l’ufficio può fondarsi sulle apparenze,

senza dover esperire accertamenti più approfonditi (Stae­helin/Strub, op. cit., n. 13 ad art.

107). Si attiene alle dichiarazioni delle parti e non è tenuto a verificare la

fondatezza della rivendicazione. Di regola, deve unicamente risolvere la

questione del miglior diritto apparente, ovvero, in caso di rivendicazione di

un credito, determinare chi – tra l’escusso e il terzo rivendicante – ha,

secondo la più grande verosimiglianza, la qualità di creditore oppure è meglio

in grado di disporre o di esercitare il credito, senza doversi chiedere se la

fattispecie è conforme al diritto (DTF 144 III 202, consid. 5.1.2.2, e 123 III

370, consid. 3/b; citata 15.2022.2, consid. 6 e i rinvii). Se viene rivendicato

un pegno mobiliare su un conto bancario, l’ufficio deve valutare se l’esistenza

del pegno è più o meno verosimile della sua inesistenza e assegnare il termine

per agire in giudizio all’escusso e agli escutenti nella prima ipotesi e al

rivendicante nella seconda (v. DTF 116 III 84 consid. 3).

3.2

Nella

fattispecie, a sostegno della sua pretesa il rivendicante ha prodotto il

contratto di pegno e il formulario “A” (cioè un documen­to che attesta l’identità

dell’avente diritto economico del conto), entrambi del 6 ottobre 2015. Siccome in

realtà nessuno (neppure il ricorrente: sopra consid. 2) contesta l’autenticità

e, a ben vedere, neanche il contenuto di tali documenti, non c’è motivo di

dubitare né dell’una né dell’altro. È dunque senz’altro pacifica l’esistenza di

un pegno sul conto n. __________ indicato nel contratto, che corrisponde al

nuovo n. IBAN __________ (cambiato verosimilmente nel 2019, v. www.__________)

menzionato sulla documentazione relativa al conto pignorato, come risulta dall’estratto

conto del 1° aprile 2021 prodotto dal patrocinatore del rivendican­te con

e-mail del 21 marzo 2023 (doc. 3 accluso alle sue osservazioni al ricorso), che

indica il precedente e il nuovo IBAN.

3.3

Il

ricorrente osserva però che la somma precedentemente depositata sul conto dell’escusso

è stata “incamerata” dall’UE. Ritiene che non gli tocca contestare la rivendicazione

successivamente formulata dal padre dell’escusso.

3.3.1

Il

pagamento fatto a favore del costituente dal terzo debitore che non è stato

informato della costituzione del pegno ed è in buona fede ha per lui effetto

liberatorio (art. 906 cpv. 2 CC

a

contrario; De

Gottrau/Foëx in:

Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad art. 906 CC; Oftinger/Bär,

Zürcher Kommentar, vol. IV/2c, 3a ed. 1981, n. 24 ad art. 906 CC) ed estingue il pegno (Zobl,

Berner Kommentar, vol. IV/2/5/2, 2a ed. 1996, n. 71 e

30.

ad art. 906 CC). Se invece il terzo debitore è stato avvertito del pegno o è

in malafede, il pagamento da lui effettuato al costituente senza il consen­so

del creditore pignoratizio non ha effetto

liberatorio, sicché il ter­zo debitore si espone al rischio di dover pagare due

volte (DTF 45 III 6 consid. 2; Bauer/Bauer in: Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2019, n. 7 ad art. 906 CC; De Gottrau/Foëx, op. cit, n. 12

ad art. 906; Zobl, op.

cit., n. 28, 35-36 ad art. 906; Of­tinger/Bär, op. cit., n. 23b-24 ad art.

906). In entrambe le ipotesi il creditore pignoratizio

conserva i suoi diritti nei confronti del costituente e, se non ha acconsentito

al pagamento, potrebbe pretendere alla costituzione di un nuovo pegno sulla

somma ricevuta dal costituente, ma sono diritti inopponibili a terzi, segnatamente

ai creditori del costituente che nel frattempo avessero ottenuto il

pignoramento della somma pagata.

3.3.2

Nella

fattispecie, il 5 dicembre 2022 la PI 5 ha girato il saldo del conto dell’escusso

su quello dell’UE senz’accennare all’esisten­za di un diritto di pegno (v.

scritto del 6 dicembre 2022 agli atti) e anche questi, in un primo tempo, non

ha sollevato obiezioni al riguar­do (l’ha fatto solo tramite un’e-mail dell’avv.

__________ del 20 febbraio 2023). Nella sua rivendicazione del 16 marzo 2023, suo

padre si è sì detto stupito dell’agire della banca, ma non ha reso verosimile

ch’essa fosse stata informata del pegno e ciò non risulta

neppure dai documenti da lui prodotti. Infatti, il contratto di costituzione di pegno pone a carico del titolare l’impegno

di comunicare l’atto di pegno alla banca entro la fine dell’anno in corso, per

cui se ne deduce che l’informazione non era ancora stata data a quel momento, e

il formulario “A” indicante il padre quale avente diritto economico del conto

non menziona l’atto di pegno e a prima vista non permette di dedurne l’esistenza,

giacché il caso classico del­l’avente diritto economico non è quello del

creditore pignoratizio. Dalla documentazione agli atti si evince di conseguenza che l’esistenza del pegno rivendicato

è meno verosimile della sua inesistenza, o

meglio estinzione. Ne segue che la decisione impugnata va riformata nel

senso di assegnare al rivendicante PI 6 il termine per promuovere contro lo RI

1.

– unico procedente ad aver contestato la rivendicazione – azione di

accertamento del preteso diritto di pegno sulla somma girata dalla PI 5 sul

conto dell’UE (art. 107 cpv. 5 LEF).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è assegnato a PI 6 il termine

di 20 giorni per promuovere contro lo Stato del Cantone Ticino azione di

accertamento del preteso diritto di pegno sulla somma girata dalla PI 5 sul

conto dell’Ufficio d’esecuzione.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

Ufficio esazione e condoni,

Palazzo amministrativo 1,

Viale S. Franscini 6, Bellinzona;

– ;

– ;

;

– ;

– ;

– ;

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.