15.2023.30
Rivendicazione di un pegno mobiliare su un conto corrente. Assegnazione del termine per proporre l’azione giudiziaria
10 luglio 2023Italiano10 min
conto bancario intestato all’escusso presso la PI 5 (in seguito PI 5), limitatamente
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.30
Lugano
10 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 marzo 2023 dello
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,
o meglio contro il provvedimento 21 marzo 2023 di assegnazione del termine per
proporre l’azione di contestazione della rivendicazione di
PI 6
(patrocinato dall’avv. RAPPr 1, )
emesso nelle 11 esecuzioni formanti
il gruppo n. 1, promosse dal ricorrente e da
PI 2,
Comune diPI 3,
(rappresentato dal proprio Municipio, a sua
volta rappresentato da
RA 2, )
Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG,
Bellinzona
PI 4,
(rappresentata dallaRA 3, )
nei
confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
11 esecuzioni appena citate promosse nei confronti di PI 1, il 7 ottobre 2022
la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha pignorato, tra l’altro, un
conto bancario intestato all’escusso presso la PI 5 (in seguito PI 5), limitatamente
a fr. 48'000.–, ridotti a fr. 44'175.– due giorni più tardi. Il 19
ottobre 2022, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento.
B. Su
ordine dell’Ufficio, il 5 dicembre 2022 la PI 5 ha versato fr. 44'175.–
sul conto corrente postale dell’UE.
C. Il
6 marzo 2023, il padre dell’escusso, PI 6, ha rivendicato un diritto di pegno
sul conto bancario pignorato, producendo un contratto di costituzione di pegno
manuale (recte: mobiliare) firmato dal figlio e da lui il 6 ottobre 2015
e un formulario “A” della PI 5 di stessa data.
D. Il
21 marzo 2023, l’UE ha emanato un provvedimento con cui ha assegnato ai
creditori procedenti un termine di 20 giorni per proporre l’azione di contestazione
della rivendicazione.
E. Con
ricorso del 31 marzo 2023, lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto, previa
concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, l’annullamento del predetto
provvedimento e l’assegnazione a PI 6 del termine per proporre l’azione di
accertamento.
F. Il
7 aprile 2023, il presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo al
ricorso.
G. Con
osservazioni del 25, 27 aprile e 3 maggio 2023, PI 6, PI 1 e l’Ufficio hanno
postulato la reiezione del ricorso. Gli altri creditori non hanno preso
posizione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 marzo 2023 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nel
ricorso, lo Stato del Cantone Ticino rileva che la rivendicazione di PI 6 “parrebbe fondarsi su di un ipotetico atto di
costituzione di pegno fatto nel 2015” e afferma che,
indipendentemente dal formulario “A”, non sussiste la minima prova del diritto
di pegno allegato.
3.
Se
il debitore o un terzo dichiara che su un bene pignorato il terzo è titolare di
un diritto che esclude il pignoramento o perlomeno che va preso in
considerazione nello stesso, l’organo di esecuzione è tenuto ad aprire la
procedura di “rivendicazione” ai sensi degli art. 106 a 109 LEF. È
rivendicabile qualsivoglia pretesa, purché fondata sul diritto materiale e
avente effetto “reale” (sentenza del Tribunale
federale 5C.169/2001 del 19 novembre 2001, consid. 6/a/bb; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF), vale a dire opponibile erga omnes (sentenza
della CEF 15.2021.22 del 15 aprile 2021, consid. 5). Entra dunque in
linea di conto in particolare un pegno su un credito o un altro diritto (art. 899 cpv. 1 CC; Staehelin/Strub in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 15 ad art. 106; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad
art. 1 LEF n. 4 ad art. 106), segnatamente
su un conto bancario (DTF 120 III 19 consid. 3/a e 116 III 83 consid. 2-3).
3.1
A
norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare
presso l’ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito o un
altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del
terzo. In tal caso, l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per
agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il
creditore o il debitore (art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF). Se invece la
pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore, il termine dev’essere
impartito al creditore e al debitore per agire giudizialmente contro il terzo
rivendicante (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF; sentenze della CEF 15.2022.2
del 31 maggio 2022 consid. 3 e 15.2020.42/ 43 del 20 agosto 2020, consid. 3.1).
Per determinare a chi assegnare il termine per promuovere l’azione di
cui agli art. 107 e 108 LEF, l’ufficio può fondarsi sulle apparenze,
senza dover esperire accertamenti più approfonditi (Staehelin/Strub, op. cit., n. 13 ad art.
107). Si attiene alle dichiarazioni delle parti e non è tenuto a verificare la
fondatezza della rivendicazione. Di regola, deve unicamente risolvere la
questione del miglior diritto apparente, ovvero, in caso di rivendicazione di
un credito, determinare chi – tra l’escusso e il terzo rivendicante – ha,
secondo la più grande verosimiglianza, la qualità di creditore oppure è meglio
in grado di disporre o di esercitare il credito, senza doversi chiedere se la
fattispecie è conforme al diritto (DTF 144 III 202, consid. 5.1.2.2, e 123 III
370, consid. 3/b; citata 15.2022.2, consid. 6 e i rinvii). Se viene rivendicato
un pegno mobiliare su un conto bancario, l’ufficio deve valutare se l’esistenza
del pegno è più o meno verosimile della sua inesistenza e assegnare il termine
per agire in giudizio all’escusso e agli escutenti nella prima ipotesi e al
rivendicante nella seconda (v. DTF 116 III 84 consid. 3).
3.2
Nella
fattispecie, a sostegno della sua pretesa il rivendicante ha prodotto il
contratto di pegno e il formulario “A” (cioè un documento che attesta l’identità
dell’avente diritto economico del conto), entrambi del 6 ottobre 2015. Siccome in
realtà nessuno (neppure il ricorrente: sopra consid. 2) contesta l’autenticità
e, a ben vedere, neanche il contenuto di tali documenti, non c’è motivo di
dubitare né dell’una né dell’altro. È dunque senz’altro pacifica l’esistenza di
un pegno sul conto n. __________ indicato nel contratto, che corrisponde al
nuovo n. IBAN __________ (cambiato verosimilmente nel 2019, v. www.__________)
menzionato sulla documentazione relativa al conto pignorato, come risulta dall’estratto
conto del 1° aprile 2021 prodotto dal patrocinatore del rivendicante con
e-mail del 21 marzo 2023 (doc. 3 accluso alle sue osservazioni al ricorso), che
indica il precedente e il nuovo IBAN.
3.3
Il
ricorrente osserva però che la somma precedentemente depositata sul conto dell’escusso
è stata “incamerata” dall’UE. Ritiene che non gli tocca contestare la rivendicazione
successivamente formulata dal padre dell’escusso.
3.3.1
Il
pagamento fatto a favore del costituente dal terzo debitore che non è stato
informato della costituzione del pegno ed è in buona fede ha per lui effetto
liberatorio (art. 906 cpv. 2 CC
a
contrario; De
Gottrau/Foëx in:
Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad art. 906 CC; Oftinger/Bär,
Zürcher Kommentar, vol. IV/2c, 3a ed. 1981, n. 24 ad art. 906 CC) ed estingue il pegno (Zobl,
Berner Kommentar, vol. IV/2/5/2, 2a ed. 1996, n. 71 e
30.
ad art. 906 CC). Se invece il terzo debitore è stato avvertito del pegno o è
in malafede, il pagamento da lui effettuato al costituente senza il consenso
del creditore pignoratizio non ha effetto
liberatorio, sicché il terzo debitore si espone al rischio di dover pagare due
volte (DTF 45 III 6 consid. 2; Bauer/Bauer in: Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2019, n. 7 ad art. 906 CC; De Gottrau/Foëx, op. cit, n. 12
ad art. 906; Zobl, op.
cit., n. 28, 35-36 ad art. 906; Oftinger/Bär, op. cit., n. 23b-24 ad art.
906). In entrambe le ipotesi il creditore pignoratizio
conserva i suoi diritti nei confronti del costituente e, se non ha acconsentito
al pagamento, potrebbe pretendere alla costituzione di un nuovo pegno sulla
somma ricevuta dal costituente, ma sono diritti inopponibili a terzi, segnatamente
ai creditori del costituente che nel frattempo avessero ottenuto il
pignoramento della somma pagata.
3.3.2
Nella
fattispecie, il 5 dicembre 2022 la PI 5 ha girato il saldo del conto dell’escusso
su quello dell’UE senz’accennare all’esistenza di un diritto di pegno (v.
scritto del 6 dicembre 2022 agli atti) e anche questi, in un primo tempo, non
ha sollevato obiezioni al riguardo (l’ha fatto solo tramite un’e-mail dell’avv.
__________ del 20 febbraio 2023). Nella sua rivendicazione del 16 marzo 2023, suo
padre si è sì detto stupito dell’agire della banca, ma non ha reso verosimile
ch’essa fosse stata informata del pegno e ciò non risulta
neppure dai documenti da lui prodotti. Infatti, il contratto di costituzione di pegno pone a carico del titolare l’impegno
di comunicare l’atto di pegno alla banca entro la fine dell’anno in corso, per
cui se ne deduce che l’informazione non era ancora stata data a quel momento, e
il formulario “A” indicante il padre quale avente diritto economico del conto
non menziona l’atto di pegno e a prima vista non permette di dedurne l’esistenza,
giacché il caso classico dell’avente diritto economico non è quello del
creditore pignoratizio. Dalla documentazione agli atti si evince di conseguenza che l’esistenza del pegno rivendicato
è meno verosimile della sua inesistenza, o
meglio estinzione. Ne segue che la decisione impugnata va riformata nel
senso di assegnare al rivendicante PI 6 il termine per promuovere contro lo RI
1.
– unico procedente ad aver contestato la rivendicazione – azione di
accertamento del preteso diritto di pegno sulla somma girata dalla PI 5 sul
conto dell’UE (art. 107 cpv. 5 LEF).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è assegnato a PI 6 il termine
di 20 giorni per promuovere contro lo Stato del Cantone Ticino azione di
accertamento del preteso diritto di pegno sulla somma girata dalla PI 5 sul
conto dell’Ufficio d’esecuzione.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
Ufficio esazione e condoni,
Palazzo amministrativo 1,
Viale S. Franscini 6, Bellinzona;
– ;
– ;
–
;
– ;
– ;
– ;
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.