15.2023.31
Minimo di esistenza. Rinvio dell’incarto all’ufficio d’esecuzione per nuova decisione. Attualizzazione delle spese mediche. Riesame
5 luglio 2023Italiano7 min
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso
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RI 1
Incarto n.
15.2023.31
Lugano
5 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 7 aprile 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento emessa il 27 marzo
2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
(patrocinato dall’avv. RA 1 )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 giugno 2020 dalla sede
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso
di complessivi fr. 35'417.– oltre agli interessi e spese.
B.
Il 29 aprile 2022 l’UE ha accertato l’impignorabilità dei redditi dell’escusso
e, rinunciato a pignorare un suo fondo e l’interessenza che gli spetta nella
comunione ereditaria formata con i tre fratelli a causa del loro valore esiguo, il 2 maggio 2022 ha emesso un attestato di carenza di beni (ACB) a
favore di PI 1 per fr. 51'957.50. In parziale accoglimento del ricorso interposto
da quest’ultimo il 13 maggio 2022, con decisione 15.2022.70 del 20 settembre
2022 questa Camera ha annullato l’ACB limitatamente alla determinazione del
minimo d’esistenza di RI 1 e retrocesso l’incarto all’UE di Lugano per ulteriori
accertamenti e nuova determinazione della quota pignorabile.
C. Con decisione del 27 marzo 2023 l’UE ha
determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del
seguente computo:
Redditi
Rendita LPP
fr.
1'019.70
Prestazione complementare
fr.
2'376.00
Totale
fr.
3'395.70
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto (interessi ipotecari)
fr.
1'238.60
Assicurazione malattia
fr.
570.90
Spese mediche e dentali
fr.
244.80
Totale
fr.
3'254.30
100%
L’UE
ha quindi pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la __________, la quota della sua rendita LPP eccedente fr. 879.–
arrotondati (fr. 3'254.30 ./. fr. 2'376.–), pari alla parte
del suo minimo vitale di fr. 3'254.30 non coperta dalle prestazioni
complementari di fr. 2'376.– (assolutamente impignorabili giusta l’art. 92
cpv. 1 n. 9a LEF), ovvero indicativamente fr. 140.70 (fr. 1'019.70
./. fr. 879.–) mensili dal 1° luglio 2023.
D. Con
ricorso del 7 aprile 2023, RI 1 ha chiesto che la decisione appena menzionata
venga annullata e quella precedente del 2 maggio 2022 ristabilita.
E. Con
osservazioni 21 aprile 2023 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE nelle sue
del 28 aprile 2023 si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver
agito correttamente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – il 7 aprile 2023,
ossia entro dieci giorni dalla notifica per posta semplice dell’atto impugnato,
pervenuto al ricorrente al più presto il 28 marzo 2023 (egli afferma di averlo
ricevuto il 31 marzo), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF), anche senza tenere conto del fatto che il termine di ricorso è scaduto
durante le ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III
149.
consid. 2.4.1.1]) ed è quindi stato prorogato per legge fino al terzo
giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 19 aprile 2023.
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.
Il
ricorrente si duole che in seguito alla decisione della scrivente Camera del 20
settembre 2022, ove l’incarto è stato rinviato per un nuovo calcolo del minimo
d’esistenza, l’UE ha sì accertato, in base alla documentazione da lui prodotta,
ch’egli paga interessi ipotecari per la sua abitazione di fr. 1'238.60
mensili (indicati come affitto di fr. 1'300.– nel precedente verbale), ma
ha ridotto a torto le spese mediche e dentali da fr. 470.25 a fr. 244.80;
chiede che la nuova decisione venga annullata e "ristabilita"
quella precedente del 2 maggio 2022. Egli afferma che l’Ufficio ha eseguito
il nuovo calcolo contravvenendo al
dispositivo della sentenza del 20 settembre 2022 e al considerando 5
della stessa.
3.1
Orbene
le spese mediche e dentali di fr. 470.25 computate in occasione della
precedente decisione del 2 maggio 2022 risultavano dal conteggio della __________
per la dichiarazione delle imposte dell’anno 2021 (costi non assicurati di fr. 4'523.65
e partecipazione ai costi di fr. 1'119.40 = fr. 5'643.05 ÷ 12). Dal
conteggio della __________ per la dichiarazione delle imposte dell’anno 2022
nel frattempo acquisito agli atti si evincono invece costi di fr. 244.80
mensili (spese non assicurate di fr. 2'311.35 e partecipazione ai costi di
fr. 626.20 = fr. 2'937.55 ÷ 12) come correttamente accertato dall’UE
nella decisione impugnata. Redditi e fabbisogni devono in effetti
essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento (v. sopra
consid. 2). Il ricorso va quindi respinto. D’altronde non si vede perché
l’UE avrebbe violato il dispositivo della decisione del 20 settembre 2022, ove
è unicamente prevista la retrocessione dell’incarto
per ulteriori accertamenti, e il considerando 5, che tratta delle spese
d’abitazione.
3.2
Ad
ogni modo l’UE è tenuto d’ufficio a commisurare il pignoramento a eventuali
successive modifiche determinanti della situazione mediante riesame della
misura (v. sopra consid. 2, art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4) e, in
caso di ammissione di una o più circostanze nuove che giustificano di entrare
in materia e ricalcolare l’eccedenza pignorabile, può addirittura modificare
poste non mutate, ma accertate in modo errato nella precedente decisione,
seppur passata in giudicato (sentenza del Tribunale federale 5A_810/2022 del 1° maggio 2022 consid. 5.2) – ciò che invero
non è il caso nella fattispecie.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennit.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.