15.2023.32
Minimo di esistenza. Spese per l’alloggio in proprietà (interessi ipotecari, riscaldamento, raccolta rifiuti, assicurazione “per stabili”, canalizzazione, acqua potabile, assicurazione mobilia domestica). Assicurazione malattia obbligatoria e complementare, partecipazione ai costi. Revisione
18 settembre 2023Italiano20 min
proprietà per piani (PPP) n. __________, di 420⁄1000 della particella n. __________ RFD di __________, sito a __________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.32
Lugano
14 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 aprile 2023 di
RI 1, __________
contro
l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,
o meglio contro il provvedimento di pignoramento di salario emesso il 6 aprile
2023 nelle quattro esecuzioni formanti il gruppo n. 19, promosse nei confronti
del ricorrente da
PI 1, __________
Confederazione Svizzera, Berna
Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RI
1 vive con la moglie, PI 10, in un’abitazione di proprietà di lei (unità di
proprietà per piani (PPP) n. __________, di 420⁄1000 della particella n. __________ RFD di __________, sito a __________
ad __________).
B. Nelle
quattro esecuzioni formanti il gruppo n. 19, promosse contro RI 1 dagli
escutenti indicati in ingresso, l’11 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE), interrogato telefonicamente l’escusso, ha
determinato la quota pignorabile dei suoi redditi sulla base del seguente
computo:
Redditi
Debitore (indipendente)
fr.
3'000.00
56.60%
Coniuge
fr.
2'300.00
43.40%
Totale
fr.
5'300.00
100%
Minimo
d’esistenza
Base mensile (comune)
fr.
1'700.00
Spesa per l’alloggio (comune)
fr.
1'700.00
Premio di assicurazione malattia (comune)
fr.
700.00
Altri
fr.
63.00
Ass. + diversi
Spese per pasti consumati fuori domicilio (debitore)
fr.
211.00
Spese di trasferta fino al luogo di lavoro con
trasporto privato (debitore)
fr.
100.00
Spese per pasti consumati fuori domicilio (coniuge)
fr.
211.00
Spese di trasferta fino al luogo di lavoro con
trasporto privato (coniuge)
fr.
85.00
Totale
fr.
4'770.00
100%
Presso
l’escusso stesso, l’UE ha quindi pignorato, dal 1° novembre 2022, l’importo di fr. 300.–
mensili arrotondati, pari alla differenza tra il suo reddito (fr. 3'000.–)
e il 56.60% della sua parte del minimo vitale comune di fr. 4'770.– (fr. 2'699.82).
C. Dopo
una verifica del precedente calcolo, motivata segnatamente dalla scoperta che l’escusso
non era indipendente, bensì salariato, il 6
aprile 2023 l’Ufficio ha
determinato nuovamente la quota pignorabile dei suoi redditi sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore (salariato)
fr.
3'093.65
56.46%
Coniuge
fr.
2'386.00
43.54%
Totale
fr.
5'479.65
100%
Minimo
d’esistenza
Base mensile (comune)
fr.
1'700.00
Spesa per l’alloggio (comune)
fr.
258.00
interessi ipotecari PPP __________ part. __________ __________
intestata alla moglie (__________ CHF 3094.67 anno 2022)
Spese per pasti fuori domicilio (debitore)
fr.
211.00
Spese mediche e dentali (debitore)
fr.
54.70
costi a carico CSS anno 2022 CHF 656.40
Spese mediche e dentali (coniuge)
fr.
29.60
costi a carico CSS anno 2022 CHF
Totale
fr.
2'253.30
100%
Presso
la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 2, l’UE ha quindi pignorato dallo
stesso giorno l’importo eccedente fr. 1'272.15 mensili, corrispondente
alla differenza tra il suo salario di fr. 3'093.65 e la sua quota (56.46%)
del minimo vitale comune di fr. 2'253.30, ossia indicativamente fr. 1'821.15
(fr. 3'093.65 ./. fr. 1'272.15).
D. Con
ricorso del 10 aprile 2023, RI 1 si è aggravato contro il predetto
provvedimento, ritenendolo ingiusto e chiedendone pertanto la correzione per
quanto riguarda l’“affitto”,
“cassa malati e franchigia”, come
pure le “spese di corrente elettrica
riscaldamento rifiuti ecc.”.
E. Nelle sue osservazioni del 14 aprile 2023,
premettendo di non aver ancora notificato l’impugnativa agli altri
interessati per osservazioni, l’Ufficio ha
chiesto alla Camera di valutare la possibilità di respingere il ricorso senza
ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
F. Con
ordinanza del 19 giugno 2023, il Presidente della Camera ha chiesto al
ricorrente di produrre documenti comprovanti l’effettivo pagamento delle spese
di riscaldamento del suo alloggio, precisando il tipo d’impianto di
riscaldamento e l’eventuale chiave di ripartizione delle spese tra PI 10 e i
comproprietari dell’altra PPP, della tassa di canalizzazione che compete alla
moglie e dei premi dell’assicurazione malattia, avvisando il ricorrente che la
Camera avrebbe tenuto conto del suo comportamento processuale, ad esempio del
rifiuto o dell’omissione di produrre i mezzi di prova richiesti.
G. Il
24 giugno 2023, RI 1 ha trasmesso alla Camera uno scritto, in cui ha fatto
varie precisazioni e a cui ha allegato parte dei documenti richiesti, nonché
altri.
H. Con
ordinanza del 5 luglio 2023, la Camera ha notificato ai creditori lo scritto di
RI 1 e i documenti allegati. Nel termine assegnato loro per prendere posizione,
essi sono rimasti silenti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 aprile 2023 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo d’esistenza
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 10 consid. 4, pag. 13).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.
Nel
ricorso, RI 1 afferma che il provvedimento impugnato non tiene conto delle sue
effettive spese vitali come risultano dal pignoramento dell’11 agosto 2022. Si
chiede perché l’affitto è stato computato in (soli) fr. 258.– e non è
stato tenuto conto dei premi della cassa malati né delle franchigie, e neppure
delle “spese
di corrente elettrica riscaldamento rifiuti ecc.”. Aggiunge che si sta “impegnando da diversi anni a pagare regolarmente CHF
300.00
mensili, più CHF 100.– a __________”, sicché non capisce “questo accanimento nei [suoi] confronti vista la [sua] buona
volontà […] il suo intento […] di continuare a pagare il mensile
pagato fino ad ora”. Ritiene pertanto che il provvedimento sia
ingiusto e debba essere corretto.
4.
Giusta
il punto II/1 della Tabella, al debitore che abita in casa propria vanno
computate le spese indispensabili connesse all’immobile.
Esse consistono prima di tutto negl’interessi ipotecari (senza ammortamento) (sentenze
della CEF 15.2022.99 del 18 gennaio 2023, consid. 5.1.1, e 15.2017.49 del 2
agosto 2017, consid. 3 e riferimenti citati).
4.1
Nella
fattispecie, si evince dal contratto di mutuo ipotecario del 7 aprile 2021
concluso da PI 10 con la Banca dello Stato del Cantone Ticino che gl’interessi
da pagare sul capitale mutuato di fr. 232'200.– prestato ammontano a fr. 3'088.26
annui. Già prima del pignoramento il ricorrente aveva d’altronde anche
prodotto un estratto conto bancario, che attestava il pagamento nel 2022 d’interessi
ipotecari per fr. 3'094.67, pari a fr. 258.– mensili arrotondati. La decisione impugnata è pertanto
corretta su questo punto. Il ricorrente non allega e comunque non
dimostra che le sue spese abitative siano
(ancora) di fr. 1'700.– mensili come computato nel precedente
verbale di pignoramento dell’11 agosto 2022.
4.2
Altre spese indispensabili connesse con l’immobile in cui il
debitore abita, secondo il punto II/2 della Tabella, sono quelle di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia
utilizzata (citate sentenze 15.2022.99 consid. 5.1.1 e 15.2017.49
consid. 3 e riferimenti indicati), senza però le spese di elettricità e/o gas
per la luce e la cucina, perché sono già considerate nell’importo base (Tabella,
n. II/1), nella fattispecie di fr. 1'700.–.
4.2.1
Solo
con lo scritto del 24 giugno 2023 RI 1 ha precisato che il riscaldamento è
alimentato per metà a legna e per l’altra metà elettricamente.
Ha prodotto copia di:
– una lettera indirizzata a PI 10 dell’PI 3, che fattura il conguaglio (fr. 297.01), dedotti i tre
acconti di fr. 350.– già pagati (fr. 1'050.– in totale), per
l’energia fornita, dal 12 novembre 2021 al 7 novembre 2022 al pianoterra (“PT”) del fondo sito a __________ ad __________;
– un
cedolino di pagamento del 9 dicembre 2022 relativa alla fattura appena citata;
– una
stampata di un pagamento tramite un’applicazione per cellulari destinata a
quello scopo, che attesta il versamento a tale PI 8, il 25 novembre 2022, di fr. 360.–
per “Legna __________”, stampata sui cui è scritto a mano: “Pagamento legna per riscaldamento”.
4.2.2
Dalla documentazione tardivamente prodotta dal ricorrente
si evince ch’egli e la moglie spendono fr. 112.25 mensili per
spese di elettricità ([fr. 1'050.–
+ fr. 297.01] ÷ 12),
che si riferiscono con ogni evidenza al riscaldamento, alla luce e alla cucina.
Nella decisione impugnata non è infatti computato alcun costo per altre fonti
di riscaldamento (come nafta o gas) e la necessità di riscaldamento, perlomeno
d’inverno, è incontestabile. Siccome le spese per la luce e la cucina sono già
contemplate nel minimo di base, secondo la giurisprudenza a concorrenza di fr. 70.–
per una coppia (sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023 consid.
6.1), occorre computare fr. 42.25
mensili supplementari unicamente per il riscaldamento elettrico.
4.2.3
Non
vi sono poi particolari motivi di dubitare che il costo di fr. 360.–
pagato dal ricorrente (pari a fr. 30.– mensili) si riferisca alla legna indispensabile
per il riscaldamento dell’abitazione mediante vettore non elettrico; giacché
il ricorrente non ha allegato null’altro né fornito altre prove di pagamento il
costo deve intendersi per un anno. I creditori non hanno del resto formulato
osservazioni al riguardo e il costo
complessivo esposto per il riscaldamento, di fr. 72.25 mensili (fr. 42.25
+ 30.–), non appare per nulla eccessivo. In questi limiti, il ricorso va
accolto e un supplemento di fr. 72.25 mensili per il riscaldamento
aggiunto al minimo vitale comune.
4.3
Anche
con lo scritto del 24 giugno il ricorrente ha prodotto, come
richiesto, il cedolino di pagamento del 26 ottobre 2022 relativo alla fattura
della tassa annuale per l’uso della canalizzazione riferito al fondo sito a __________
ad __________, pari a fr. 551.20, emessa sempre dal Comune di __________
il 15 luglio 2022, sulla quale è scritto a mano “diviso 2 PI 10 275.60”.
4.3.1
Secondo
la giurisprudenza di questa Camera, il principio
di parità di trattamento tra inquilini e proprietari impone di conferire anche
agli escussi che vivono in casa propria il diritto di aggiungere al
proprio minimo vitale la tassa per l’uso
delle canalizzazioni (sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022,
RtiD 2023 I 670 n. 41c, consid. 5.1).
4.3.2
Nulla
osta quindi ad aggiungere al minimo d’esistenza del ricorrente il costo di fr. 275.60
annuali da lui indicato sulla fattura, pari a circa fr. 23.– mensili. Pure
su questo punto, il ricorso merita accoglimento.
4.4
Sempre
con lo scritto del 24 giugno, RI 1 ha allegato il cedolino di
pagamento del 29 luglio 2022 relativo alla fattura della tassa annuale di
raccolta ed eliminazione rifiuti per il 2022 (pure allegata), di fr. 193.85,
emessa dal Comune di __________ il 15 luglio 2022. Sennonché il minimo d’esistenza
di base – un importo forfettario destinato a coprire le spese cui in media il
debitore e gli eventuali altri membri della sua economia domestica devono far
fronte per sopperire ai loro bisogni vitali (sentenza della CEF 15.2022.33 del
20.
luglio 2022 consid. 4.1) – include, tra l’altro la tassa per lo smaltimento
dei rifiuti (citata 15.2023.4 consid. 4.2.1 e 15.2021.129 del 3 maggio 2022
consid. 6 e 7). Nel caso di specie, dunque, la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti non può essere considerata separatamente (in doppio).
4.5
Allo
scritto del 24 giugno 2023 il ricorrente ha pure allegato la copia di una
fattura della Baloise Assicurazioni SA relativa al premio per una copertura assicurativa “BaloiseCombi per stabili” dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024,
sulla quale è scritto a mano “PI 10 420% =
490.75, __________ 580% = 677.65”, nonché uno scritto dell’assicurazione
che attesta il pagamento della fattura (pari quindi a circa fr. 41.–
mensili a carico della moglie del ricorrente).
4.5.1
Da
una consultazione del sito internet dell’assicurazione risulta che la “BaloiseCombi per stabili” garantisce
una copertura assicurativa personalizzata di struttura modulare, per numerosi
rischi connessi con lo stabile assicurato,
come incendio, danni della natura, acque o responsabilità civile. Il
ricorrente non ha allegato il contratto d’assicurazione, sicché non è dato di
sapere quali rischi siano coperti dalla specifica assicurazione conclusa dalla
moglie. Ad ogni modo, le assicurazioni private usuali, quali l’assicurazione
economia domestica o di responsabilità
civile, sono comprese nel minimo di base (Tabella, n. I/1; citata 15.2023.4, consid. 4.2.1 e i rinvii). Anche questa spesa non può dunque essere considerata separatamente
(in doppio).
4.5.2
Si
giunge alla stessa conclusione per il premio dell’assicurazione della mobilia
domestica dell’PI 5 di fr. 498.30, che la moglie del ricorrente ha pagato
l’11 maggio 2023 per il periodo dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024 (estratti
conti acclusi allo scritto del 24 giugno 2023). Anch’esso è già compreso
nel minimo di base.
4.6
Sempre
in relazione con le spese connesse all’abitazione, RI 1 ha infine allegato allo
scritto del 24 giugno 2023 copia del cedolino di pagamento del 26 agosto 2022
relativo alla fattura della tassa annuale per l’acqua potabile del 2022 a
favore del fondo sito a __________ ad __________, pari a fr. 586.10,
emessa dal Comune di __________ il 15 luglio 2022, sulla quale è scritto “diviso 2 PI 10 293.–”. Tuttavia, anche le spese per l’acqua potabile e di scarico così, come
la tassa rifiuti, sono parte del minimo di base e non vanno pertanto computate
(in doppio) come supplemento (citata 15.2021.129 consid. 6.1).
5.
Circa
le spese per la salute, in fase di allestimento del provvedimento
impugnato, RI 1 ha prodotto copia di:
– una fattura di fr. 147.25
per un suo trattamento da un igienista dentale, eseguito il 17 marzo 2023;
– altre due fatture, di complessivi fr. 426.70 (fr. 98.60 + fr. 328.10),
per un suo trattamento medico e dentistico eseguito il 17 e il 23
febbraio 2023, come pure il 17 marzo successivo;
– un’ulteriore fattura di fr. 83.30
per un trattamento di PI 10 da un igienista dentale, eseguito il 24 febbraio
2023.
Nello
scritto 24 giugno 2023, il ricorrente ha inoltre prodotto copia:
– delle polizze di
assicurazione malattia obbligatoria sua e della moglie, emesse dalla PI 6, che
fissano i premi mensili per il 2023 in rispettivamente fr. 460.90 e fr. 341.60;
– di tre estratti conto
bancari, che attestano il versamento alla PI 6 di tre premi di fr. 802.50
il 6 aprile, l’11 maggio e il 1° giugno 2023;
– di una “panoramica dei premi” per un’“assicurazione
integrativa” dei coniugi, emessa dall’PI 7, che prevede
premi mensili dal 14 marzo 2023, rispettivamente, di fr. 43.05 e fr. 71.15;
– di tre estratti bancari del
conto appena citato, che certificano il versamento
all’PI 7 di tre premi di fr. 114.20 il 6 aprile, l’11 maggio e il
1° giugno 2023, ogni volta.
5.1
Secondo
il punto II/8 della Tabella, all’escusso va riconosciuto un importo medio
mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche
e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno
durante il periodo di validità del pignoramento. Comprende in particolare i
premi dell’assicurazione malattia obbligatoria (DTF 134 III 323 consid. 3; sentenze
della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022, consid. 6, e 15.2021.56 del 15
ottobre 2021, consid. 3.2; cfr. Tabella, n. II/3), ove siano
effettivamente pagati (sopra consid. 2). Solo i premi dell’assicurazione
malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del
minimo di esistenza, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie
complementare (DTF 134 III 323, consid. 3). Anche l’ammontare della franchigia
e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi
medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal), può
essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il
debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della
franchigia, ad esempio a causa di una
malattia cronica (DTF 129 III 242 consid. 4.1;
citata 15.2022.41 consid. 6 e sentenza della CEF 15.2010.2 del 14
gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner,
op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93).
5.2
Come richiesto, RI 1 ha allegato allo scritto del 24 giugno
2023.
la prova del pagamento
dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria sua e
della moglie per i tre ultimi mesi (da aprile a giugno 2023). Vanno pertanto
inseriti nel minimo esistenziale fr. 802.50 per le spese per la salute (comune)
dei coniugi.
5.3
Per
quanto concerne la partecipazione ai costi, nel provvedimento impugnato l’Ufficio ha computato mensilmente fr. 54.70 per RI 1 e 29.60 per PI 10, ossia fr. 656.40 e fr. 355.20
annui, sulla scorta degli estratti dettagliati delle spese mediche nel 2022 per
la dichiarazione d’imposta rilasciati dalla PI 6. Le fatture trasmesse
dal ricorrente già all’UE vertevano invece su costi di fr. 573.95 (fr. 147.25
+ fr. 426.70) per lui e di fr. 83.30 per la moglie nel 2023. Non ha
però dimostrato di averle effettivamente pagate.
Ad ogni modo, secondo la prassi usuale l’UE ha correttamente tenuto
conto della media mensile delle partecipazioni dell’anno precedente, giacché l’escusso
e la moglie hanno già avuto e verosimilmente avranno spese a carico loro anche
nel 2023. Se la media (su dodici mesi) delle partecipazioni per il 2023
supererà quella computata nel provvedimento impugnato, il ricorrente potrà
chiedere all’UE una revisione del calcolo (art. 93 cpv. 3 LEF). Non si
giustifica pertanto alcuna modifica già in questa sede.
5.4
I premi dell’assicurazione malattia complementare non possono
essere riconosciuti nel minimo esistenziale, da una parte perché il loro pagamento non è dimostrato e dall’altra perché non si
tratta di assicurazioni obbligatorie, sicché non sono indispensabili nel senso
dell’art. 93 LEF (sopra consid. 5.1).
6.
Prima
dell’emanazione del provvedimento impugnato, RI 1 aveva prodotto il duplicato
di una lettera de PI 11 del 19 luglio 2022, che menziona un suo debito
(residuo) nei confronti del Cantone Ticino di fr. 12'931.60 e riporta,
scritto a mano, ch’egli “effettua un
pagamento mensile di fr. 100.– fino a saldo”. Tale
impegno, tuttavia, non libera il ricorrente dai suoi altri debiti, in
particolare di quelli oggetto del gruppo n. 19, né gli dà il diritto a un
minimo vitale superiore a quello stabilito dall’art. 93 LEF. Inoltre, il
pagamento mensile di fr. 100.– in questione non può essere computato né in
deduzione dei suoi redditi, né come supplemento al minimo vitale, poiché non si
tratta di una trattenuta obbligatoria né di una spesa vitale nel senso dell’art.
93.
LEF.
7.
Nello
scritto del 24 giugno 2023 RI 1 ha precisato di non essere più alle dipendenze
della PI 2 dal 10 aprile 2023, ovvero appena quattro giorni dopo l’emissione
del provvedimento impugnato (del 6 aprile 2023), e ha allegato la co-pia di una
lettera, pure del 10 aprile 2023, con cui ha dato disdetta immediata dal
rapporto di lavoro, ma è rimasto “a
disposizione come indipendente, per un massimo di tempo lavorativo del 50%
annuale”. Ora, la cessazione del rapporto di lavoro potrebbe avere
un impatto sul pignoramento, perché forse il reddito del ricorrente è mutato
(non è dato di sapere cosa il ricorrente intende fare dell’altra sua metà
tempo). Tuttavia, siccome si tratta di una circostanza successiva al
provvedimento impugnato, essa andrà esaminata (soltanto) nell’ambito di una
revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra consid. 2; tra tante:
sentenza della CEF 15.2023.11 del 18 aprile 2023, consid. 12), che l’UE è sin d’ora
invitato a valutare d’ufficio.
8.
In
conclusione, il ricorso va parzialmente accolto e il provvedimento impugnato va
di conseguenza riformato come segue:
Redditi
Debitore (salariato)
fr.
3'093.65
56.46%
Coniuge
fr.
2'386.00
43.54%
Totale
fr.
5'479.65
100%
Minimo
d’esistenza
Base mensile (comune)
fr.
1'700.00
Spesa per l’alloggio (comune)
fr.
258.00
interessi ipotecari PPP __________ part. __________ __________
intestata alla moglie (__________ CHF 3094.67 anno 2022)
Spese di riscaldamento
fr.
72.25
[consid. 4.2.3]
Tassa per l’uso della canalizzazione
fr.
23.00
[consid. 4.4.2]
Premio dell’assicurazione malattia obbligatoria
(comune)
fr.
802.50
[consid. 5.2]
Spese mediche e dentali (debitore)
fr.
54.70
costi a carico CSS anno 2022 CHF 656.40
Spese mediche e dentali (coniuge)
fr.
29.60
costi a carico CSS anno 2022 CHF
Spese per pasti fuori domicilio (debitore)
fr.
211.00
Totale
fr.
3'151.05
100%
8.1
L’entità
dell’aumento del minimo esistenziale, di fr. 897.75 (ossia fr. 72.25
+ fr. 23.– + fr. 802.50) giustifica che la Camera ne tenga conto d’ufficio,
malgrado la tardiva produzione dei giustificativi, poiché non farlo costituirebbe
una violazione manifesta e insostenibile del minimo esistenziale dell’escusso e
determinerebbe pertanto la nullità della decisione impugnata (cfr. DTF
110.
III 32).
8.2
Risulta dunque pignorabile l’importo eccedente fr. 1'779.10, pari
al 56.46% della quota del minimo vitale comune di fr. 3'151.05 mensili a
carico dell’escusso, ossia indicativamente fr. 1'314.55 (fr. 3'093.65 ./. fr. 1'779.10) tenuto
conto del suo reddito al momento dell’esecuzione del pignoramento.
9.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il minimo esistenziale
mensile comune di RI 1 e della moglie è aumentato da fr. 2'253.30 a fr. 3'151.05
e il pignoramento del reddito di lui limitato alla quota eccedente
fr. 1'779.10.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RI 1, __________, __________;
– PI 1, __________, __________;
– Ufficio esazione e condoni, Viale Stefano
Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.