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Decisione

15.2023.32

Minimo di esistenza. Spese per l’alloggio in proprietà (interessi ipotecari, riscaldamento, raccolta rifiuti, assicurazione “per stabili”, canalizzazione, acqua potabile, assicurazione mobilia domestica). Assicurazione malattia obbligatoria e complementare, partecipazione ai costi. Revisione

18 settembre 2023Italiano20 min

proprietà per piani (PPP) n. __________, di 420⁄1000 della particella n. __________ RFD di __________, sito a __________

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.32

Lugano

14 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 aprile 2023 di

RI 1, __________

contro

l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,

o meglio contro il provvedimento di pignoramento di salario emesso il 6 aprile

2023 nelle quattro esecuzioni formanti il gruppo n. 19, promosse nei confronti

del ricorrente da

PI 1, __________

Confederazione Svizzera, Berna

Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RI

1 vive con la moglie, PI 10, in un’abitazio­­ne di proprietà di lei (unità di

proprietà per piani (PPP) n. __________, di 420⁄1000 della particella n. __________ RFD di __________, sito a __________

ad __________).

B. Nelle

quattro esecuzioni formanti il gruppo n. 19, promosse contro RI 1 dagli

escutenti indicati in ingresso, l’11 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione (UE), interrogato telefonicamente l’escusso, ha

determinato la quota pignorabile dei suoi redditi sulla base del seguente

computo:

Redditi

Debitore (indipendente)

fr.

3'000.00

56.60%

Coniuge

fr.

2'300.00

43.40%

Totale

fr.

5'300.00

100%

Minimo

d’esistenza

Base mensile (comune)

fr.

1'700.00

Spesa per l’alloggio (comune)

fr.

1'700.00

Premio di assicurazione malattia (comune)

fr.

700.00

Altri

fr.

63.00

Ass. + diversi

Spese per pasti consumati fuori domicilio (debitore)

fr.

211.00

Spese di trasferta fino al luogo di lavoro con

trasporto privato (debitore)

fr.

100.00

Spese per pasti consumati fuori domicilio (coniuge)

fr.

211.00

Spese di trasferta fino al luogo di lavoro con

trasporto privato (coniuge)

fr.

85.00

Totale

fr.

4'770.00

100%

Presso

l’escusso stesso, l’UE ha quindi pignorato, dal 1° novembre 2022, l’importo di fr. 300.–

mensili arrotondati, pari alla differenza tra il suo reddito (fr. 3'000.–)

e il 56.60% della sua parte del minimo vitale comune di fr. 4'770.– (fr. 2'699.82).

C. Dopo

una verifica del precedente calcolo, motivata segnatamente dalla scoperta che l’escusso

non era indipendente, bensì salaria­to, il 6

aprile 2023 l’Ufficio ha

determinato nuovamente la quota pi­gnorabile dei suoi redditi sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore (salariato)

fr.

3'093.65

56.46%

Coniuge

fr.

2'386.00

43.54%

Totale

fr.

5'479.65

100%

Minimo

d’esistenza

Base mensile (comune)

fr.

1'700.00

Spesa per l’alloggio (comune)

fr.

258.00

interessi ipotecari PPP __________ part. __________ __________

intestata alla moglie (__________ CHF 3094.67 anno 2022)

Spese per pasti fuori domicilio (debitore)

fr.

211.00

Spese mediche e dentali (debitore)

fr.

54.70

costi a carico CSS anno 2022 CHF 656.40

Spese mediche e dentali (coniuge)

fr.

29.60

costi a carico CSS anno 2022 CHF

Totale

fr.

2'253.30

100%

Presso

la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 2, l’UE ha quindi pignorato dallo

stesso giorno l’importo eccedente fr. 1'272.15 mensili, corrispondente

alla differenza tra il suo salario di fr. 3'093.65 e la sua quota (56.46%)

del minimo vitale comune di fr. 2'253.30, ossia indicativamente fr. 1'821.15

(fr. 3'093.65 ./. fr. 1'272.15).

D. Con

ricorso del 10 aprile 2023, RI 1 si è aggravato contro il predetto

provvedimento, ritenendolo ingiusto e chiedendone pertanto la correzione per

quanto riguarda l’“affitto”,

“cassa malati e franchigia”, come

pure le “spese di corrente elettrica

riscaldamento rifiuti ecc.”.

E. Nelle sue osservazioni del 14 aprile 2023,

premettendo di non aver ancora notificato l’impugnativa agli altri

interessati per osservazio­ni, l’Ufficio ha

chiesto alla Camera di valutare la possibilità di respin­gere il ricorso senza

ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

F. Con

ordinanza del 19 giugno 2023, il Presidente della Camera ha chiesto al

ricorrente di produrre documenti comprovanti l’effettivo pagamento delle spese

di riscaldamento del suo alloggio, precisando il tipo d’impianto di

riscaldamento e l’eventuale chiave di ripartizione delle spese tra PI 10 e i

comproprietari dell’al­tra PPP, della tassa di canalizzazione che compete alla

moglie e dei premi dell’assicurazione malattia, avvisando il ricorrente che la

Camera avrebbe tenuto conto del suo comportamento processuale, ad esempio del

rifiuto o dell’omissione di produrre i mezzi di prova richiesti.

G. Il

24 giugno 2023, RI 1 ha trasmesso alla Camera uno scritto, in cui ha fatto

varie precisazioni e a cui ha allegato parte dei documenti richiesti, nonché

altri.

H. Con

ordinanza del 5 luglio 2023, la Camera ha notificato ai creditori lo scritto di

RI 1 e i documenti allegati. Nel termine assegnato loro per prendere posizione,

essi sono rimasti silenti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 aprile 2023 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo d’esistenza

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 10 consid. 4, pag. 13).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

Nel

ricorso, RI 1 afferma che il provvedimento impugnato non tiene conto delle sue

effettive spese vitali come risulta­no dal pignoramento dell’11 agosto 2022. Si

chiede perché l’affitto è stato computato in (soli) fr. 258.– e non è

stato tenuto conto dei premi della cassa malati né delle franchigie, e neppure

delle “spe­se

di corrente elettrica riscaldamento rifiuti ecc.”. Aggiunge che si sta “impegnando da diversi anni a pagare regolarmente CHF

300.00

mensili, più CHF 100.– a __________”, sicché non capisce “questo accanimento nei [suoi] confronti vista la [sua] buona

volontà […] il suo intento […] di continuare a pagare il mensile

pagato fino ad ora”. Ritiene pertanto che il provvedimento sia

ingiusto e debba essere corretto.

4.

Giusta

il punto II/1 della Tabella, al debitore che abita in casa propria vanno

computate le spese indispensabili connesse all’immo­­bile.

Esse consistono prima di tutto negl’interessi ipotecari (senza ammortamento) (sentenze

della CEF 15.2022.99 del 18 gennaio 2023, consid. 5.1.1, e 15.2017.49 del 2

agosto 2017, consid. 3 e riferimenti citati).

4.1

Nella

fattispecie, si evince dal contratto di mutuo ipotecario del 7 aprile 2021

concluso da PI 10 con la Banca dello Stato del Cantone Ticino che gl’interessi

da pagare sul capitale mutuato di fr. 232'200.– prestato ammontano a fr. 3'088.26

annui. Già pri­ma del pignoramento il ricorrente aveva d’altronde anche

prodotto un estratto conto bancario, che attestava il pagamento nel 2022 d’interessi

ipotecari per fr. 3'094.67, pari a fr. 258.– mensili arrotondati. La decisione impugnata è pertanto

corretta su questo pun­to. Il ricorrente non allega e comunque non

dimostra che le sue spese abitative siano

(ancora) di fr. 1'700.– mensili come computato nel precedente

verbale di pignoramento dell’11 agosto 2022.

4.2

Altre spese indispensabili connesse con l’immobile in cui il

debitore abita, secondo il punto II/2 della Tabella, sono quelle di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia

utilizzata (citate sen­tenze 15.2022.99 consid. 5.1.1 e 15.2017.49

consid. 3 e riferimen­ti indicati), senza però le spese di elettricità e/o gas

per la luce e la cucina, perché sono già considerate nell’importo base (Tabella,

n. II/1), nella fattispecie di fr. 1'700.–.

4.2.1

Solo

con lo scritto del 24 giugno 2023 RI 1 ha precisato che il riscaldamento è

alimentato per metà a legna e per l’al­tra metà elettricamente.

Ha prodotto copia di:

– una lettera indirizzata a PI 10 dell’PI 3, che fattura il conguaglio (fr. 297.01), dedotti i tre

acconti di fr. 350.– già pa­gati (fr. 1'050.– in totale), per

l’energia fornita, dal 12 novembre 2021 al 7 novembre 2022 al pianoterra (“PT”) del fondo sito a __________ ad __________;

– un

cedolino di pagamento del 9 dicembre 2022 relativa alla fattura appena citata;

– una

stampata di un pagamento tramite un’applicazione per cellulari destinata a

quello scopo, che attesta il versamento a tale PI 8, il 25 novembre 2022, di fr. 360.–

per “Legna __________”, stampata sui cui è scritto a mano: “Pagamento legna per riscaldamento”.

4.2.2

Dalla documentazione tardivamente prodotta dal ricorrente

si evin­ce ch’egli e la moglie spendono fr. 112.25 mensili per

spese di elettricità ([fr. 1'050.–

+ fr. 297.01] ÷ 12),

che si riferiscono con ogni evidenza al riscaldamento, alla luce e alla cucina.

Nella decisione impugnata non è infatti computato alcun costo per altre fonti

di riscaldamento (come nafta o gas) e la necessità di riscaldamento, perlomeno

d’inverno, è incontestabile. Siccome le spese per la luce e la cucina sono già

contemplate nel minimo di base, secondo la giurisprudenza a concorrenza di fr. 70.–

per una coppia (sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023 consid.

6.1), occorre computare fr. 42.25

mensili supplementari unicamente per il riscaldamento elettrico.

4.2.3

Non

vi sono poi particolari motivi di dubitare che il costo di fr. 360.–

pagato dal ricorrente (pari a fr. 30.– mensili) si riferisca alla legna indispensabile

per il riscaldamento dell’abitazione mediante vetto­re non elettrico; giacché

il ricorrente non ha allegato null’altro né fornito altre prove di pagamento il

costo deve intendersi per un anno. I creditori non hanno del resto formulato

osservazioni al riguardo e il costo

complessivo esposto per il riscaldamento, di fr. 72.25 men­sili (fr. 42.25

+ 30.–), non appare per nulla eccessivo. In questi limiti, il ricorso va

accolto e un supplemento di fr. 72.25 mensili per il riscaldamento

aggiunto al minimo vitale comune.

4.3

Anche

con lo scritto del 24 giugno il ricorrente ha prodotto, come

richiesto, il cedolino di pagamento del 26 ottobre 2022 relativo alla fattura

della tassa annuale per l’uso della canalizzazione riferito al fondo sito a __________

ad __________, pari a fr. 551.20, emessa sempre dal Comune di __________

il 15 luglio 2022, sulla quale è scritto a mano “diviso 2 PI 10 275.60”.

4.3.1

Secondo

la giurisprudenza di questa Camera, il principio

di parità di trattamento tra inquilini e proprietari impone di conferire anche

agli escussi che vivono in casa propria il diritto di aggiungere al

proprio minimo vitale la tassa per l’uso

delle canalizzazioni (sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022,

RtiD 2023 I 670 n. 41c, consid. 5.1).

4.3.2

Nulla

osta quindi ad aggiungere al minimo d’esistenza del ricorrente il costo di fr. 275.60

annuali da lui indicato sulla fattura, pari a circa fr. 23.– mensili. Pure

su questo punto, il ricorso merita accoglimento.

4.4

Sempre

con lo scritto del 24 giugno, RI 1 ha allegato il cedolino di

pagamento del 29 luglio 2022 relativo alla fattura del­la tassa annuale di

raccolta ed eliminazione rifiuti per il 2022 (pure allegata), di fr. 193.85,

emessa dal Comune di __________ il 15 luglio 2022. Sennonché il minimo d’esistenza

di base – un importo forfettario destinato a coprire le spese cui in media il

debitore e gli eventuali altri membri della sua economia domestica devono far

fronte per sopperire ai loro bisogni vitali (sentenza della CEF 15.2022.33 del

20.

luglio 2022 consid. 4.1) – include, tra l’altro la tassa per lo smaltimento

dei rifiuti (citata 15.2023.4 consid. 4.2.1 e 15.2021.129 del 3 maggio 2022

consid. 6 e 7). Nel caso di specie, dunque, la tassa per lo

smaltimento dei rifiuti non può essere considerata separatamente (in doppio).

4.5

Allo

scritto del 24 giugno 2023 il ricorrente ha pure allegato la copia di una

fattura della Baloise Assicurazioni SA relativa al premio per una copertura assicurativa “BaloiseCombi per stabili” dal 1° mar­zo 2023 al 29 febbraio 2024,

sulla quale è scritto a mano “PI 10 420% =

490.75, __________ 580% = 677.65”, nonché uno scritto dell’assicurazione

che attesta il pagamento della fattura (pari quindi a circa fr. 41.–

mensili a carico della moglie del ricorrente).

4.5.1

Da

una consultazione del sito internet dell’assicurazione risulta che la “BaloiseCombi per stabili” garantisce

una copertura assicurativa personalizzata di struttura modulare, per numerosi

rischi connessi con lo stabile assicurato,

come incendio, danni della na­tura, acque o responsabilità civile. Il

ricorrente non ha allegato il contratto d’assicurazione, sicché non è dato di

sapere quali rischi siano coperti dalla specifica assicurazione conclusa dalla

moglie. Ad ogni modo, le assicurazioni private usuali, quali l’assicurazione

economia domestica o di responsabilità

civile, sono comprese nel minimo di base (Tabella, n. I/1; citata 15.2023.4, consid. 4.2.1 e i rinvii). Anche questa spesa non può dunque essere considerata separatamente

(in doppio).

4.5.2

Si

giunge alla stessa conclusione per il premio dell’assicurazione della mobilia

domestica dell’PI 5 di fr. 498.30, che la moglie del ricorrente ha pagato

l’11 maggio 2023 per il periodo dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024 (estratti

conti acclusi allo scritto del 24 giugno 2023). Anch’esso è già compreso

nel minimo di base.

4.6

Sempre

in relazione con le spese connesse all’abitazione, RI 1 ha infine allegato allo

scritto del 24 giugno 2023 copia del cedolino di pagamento del 26 agosto 2022

relativo alla fattura della tassa annuale per l’acqua potabile del 2022 a

favore del fon­do sito a __________ ad __________, pari a fr. 586.10,

emessa dal Comune di __________ il 15 luglio 2022, sulla quale è scritto “diviso 2 PI 10 293.–”. Tuttavia, anche le spese per l’acqua potabile e di scarico così, come

la tassa rifiuti, sono parte del minimo di base e non vanno pertanto computate

(in doppio) come supplemento (citata 15.2021.129 consid. 6.1).

5.

Circa

le spese per la salute, in fase di allestimento del provvedimento

impugnato, RI 1 ha prodotto copia di:

– una fattura di fr. 147.25

per un suo trattamento da un igienista dentale, eseguito il 17 marzo 2023;

– altre due fatture, di complessivi fr. 426.70 (fr. 98.60 + fr. 328.10),

per un suo trattamento medico e dentistico eseguito il 17 e il 23

febbraio 2023, come pure il 17 marzo successivo;

– un’ulteriore fattura di fr. 83.30

per un trattamento di PI 10 da un igienista dentale, eseguito il 24 febbraio

2023.

Nello

scritto 24 giugno 2023, il ricorrente ha inoltre prodotto copia:

– delle polizze di

assicurazione malattia obbligatoria sua e della moglie, emesse dalla PI 6, che

fissano i premi mensili per il 2023 in rispettivamente fr. 460.90 e fr. 341.60;

– di tre estratti conto

bancari, che attestano il versamento alla PI 6 di tre premi di fr. 802.50

il 6 aprile, l’11 maggio e il 1° giugno 2023;

– di una “panoramica dei premi” per un’“assicurazione

integrativa” dei coniugi, emessa dall’PI 7, che preved­e

premi mensili dal 14 marzo 2023, rispettivamente, di fr. 43.05 e fr. 71.15;

– di tre estratti bancari del

conto appena citato, che certificano il versamento

all’PI 7 di tre premi di fr. 114.20 il 6 aprile, l’11 maggio e il

1° giugno 2023, ogni volta.

5.1

Secondo

il punto II/8 della Tabella, all’escusso va riconosciuto un importo medio

mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche

e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno

durante il periodo di validità del pignoramento. Comprende in particolare i

premi del­l’assicurazione malattia obbligatoria (DTF 134 III 323 consid. 3; sentenze

della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022, consid. 6, e 15.2021.56 del 15

ottobre 2021, consid. 3.2; cfr. Tabella, n. II/3), ove siano

effettivamente pagati (sopra consid. 2). Solo i premi dell’assicurazione

malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del

minimo di esistenza, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie

complementare (DTF 134 III 323, consid. 3). Anche l’ammontare della franchigia

e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi

medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal), può

essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il

debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della

franchigia, ad esempio a causa di una

malattia cronica (DTF 129 III 242 consid. 4.1;

citata 15.2022.41 consid. 6 e sentenza della CEF 15.2010.2 del 14

gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner,

op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93).

5.2

Come richiesto, RI 1 ha allegato allo scritto del 24 giu­gno

2023.

la prova del pagamento

dei premi dell’assicurazione ma­lattia obbligatoria sua e

della moglie per i tre ultimi mesi (da aprile a giugno 2023). Vanno pertanto

inseriti nel minimo esistenziale fr. 802.50 per le spese per la salute (comune)

dei coniugi.

5.3

Per

quanto concerne la partecipazione ai costi, nel provvedimento impugnato l’Ufficio ha computato mensilmente fr. 54.70 per RI 1 e 29.60 per PI 10, ossia fr. 656.40 e fr. 355.20

annui, sulla scorta degli estratti dettagliati delle spese mediche nel 2022 per

la dichiarazione d’imposta rilasciati dalla PI 6. Le fatture trasmesse

dal ricorrente già all’UE vertevano invece su costi di fr. 573.95 (fr. 147.25

+ fr. 426.70) per lui e di fr. 83.30 per la moglie nel 2023. Non ha

però dimostrato di averle effettivamente pagate.

Ad ogni modo, secondo la prassi usuale l’UE ha correttamen­te tenuto

conto della media mensile delle partecipazioni dell’anno precedente, giacché l’escusso

e la moglie hanno già avuto e verosimilmente avranno spese a carico loro anche

nel 2023. Se la media (su dodici mesi) delle partecipazioni per il 2023

supererà quella computata nel provvedimento impugnato, il ricorrente potrà

chiedere all’UE una revisione del calcolo (art. 93 cpv. 3 LEF). Non si

giustifica pertanto alcuna modifica già in questa sede.

5.4

I premi dell’assicurazione malattia complementare non possono

essere riconosciuti nel minimo esistenziale, da una parte perché il loro pagamento non è dimostrato e dall’altra perché non si

tratta di assicurazioni obbligatorie, sicché non sono indispensabili nel senso

dell’art. 93 LEF (sopra consid. 5.1).

6.

Prima

dell’emanazione del provvedimento impugnato, RI 1 aveva prodotto il duplicato

di una lettera de PI 11 del 19 luglio 2022, che menziona un suo debito

(residuo) nei confronti del Cantone Ticino di fr. 12'931.60 e riporta,

scritto a mano, ch’egli “effettua un

pagamento mensile di fr. 100.– fino a sal­do”. Tale

impegno, tuttavia, non libera il ricorrente dai suoi altri de­biti, in

particolare di quelli oggetto del gruppo n. 19, né gli dà il diritto a un

minimo vitale superiore a quello stabilito dall’art. 93 LEF. Inoltre, il

pagamento mensile di fr. 100.– in questione non può essere computato né in

deduzione dei suoi redditi, né come supplemento al minimo vitale, poiché non si

tratta di una trattenuta obbligatoria né di una spesa vitale nel senso dell’art.

93.

LEF.

7.

Nello

scritto del 24 giugno 2023 RI 1 ha precisato di non essere più alle dipendenze

della PI 2 dal 10 aprile 2023, ovvero appena quattro giorni dopo l’emissione

del provvedimento impugnato (del 6 aprile 2023), e ha allegato la co-pia di una

lettera, pure del 10 aprile 2023, con cui ha dato disdetta immediata dal

rapporto di lavoro, ma è rimasto “a

disposizione co­me indipendente, per un massimo di tempo lavorativo del 50%

annuale”. Ora, la cessazione del rapporto di lavoro potrebbe avere

un impatto sul pignoramento, perché forse il reddito del ricorrente è mutato

(non è dato di sapere cosa il ricorrente intende fare del­l’altra sua metà

tempo). Tuttavia, siccome si tratta di una circostanza successiva al

provvedimento impugnato, essa andrà esaminata (soltanto) nell’ambito di una

revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra consid. 2; tra tante:

sentenza della CEF 15.2023.11 del 18 aprile 2023, consid. 12), che l’UE è sin d’ora

invitato a valutare d’ufficio.

8.

In

conclusione, il ricorso va parzialmente accolto e il provvedimento impugnato va

di conseguenza riformato come segue:

Redditi

Debitore (salariato)

fr.

3'093.65

56.46%

Coniuge

fr.

2'386.00

43.54%

Totale

fr.

5'479.65

100%

Minimo

d’esistenza

Base mensile (comune)

fr.

1'700.00

Spesa per l’alloggio (comune)

fr.

258.00

interessi ipotecari PPP __________ part. __________ __________

intestata alla moglie (__________ CHF 3094.67 anno 2022)

Spese di riscaldamento

fr.

72.25

[consid. 4.2.3]

Tassa per l’uso della canalizzazione

fr.

23.00

[consid. 4.4.2]

Premio dell’assicurazione malattia obbligatoria

(comune)

fr.

802.50

[consid. 5.2]

Spese mediche e dentali (debitore)

fr.

54.70

costi a carico CSS anno 2022 CHF 656.40

Spese mediche e dentali (coniuge)

fr.

29.60

costi a carico CSS anno 2022 CHF

Spese per pasti fuori domicilio (debitore)

fr.

211.00

Totale

fr.

3'151.05

100%

8.1

L’entità

dell’aumento del minimo esistenziale, di fr. 897.75 (ossia fr. 72.25

+ fr. 23.– + fr. 802.50) giustifica che la Camera ne tenga conto d’ufficio,

malgrado la tardiva produzione dei giustificativi, poiché non farlo costituirebbe

una violazione manifesta e insostenibile del minimo esistenziale dell’escusso e

determinerebbe pertanto la nullità della decisione impugnata (cfr. DTF

110.

III 32).

8.2

Risulta dunque pignorabile l’importo eccedente fr. 1'779.10, pari

al 56.46% della quota del minimo vitale comune di fr. 3'151.05 mensili a

carico dell’escusso, ossia indicativamente fr. 1'314.55 (fr. 3'093.65 ./. fr. 1'779.10) tenuto

conto del suo reddito al momen­to dell’esecuzione del pignoramento.

9.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il minimo esistenziale

mensile comune di RI 1 e della moglie è aumentato da fr. 2'253.30 a fr. 3'151.05

e il pignoramento del reddito di lui limitato alla quota eccedente

fr. 1'779.10.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI 1, __________, __________;

– PI 1, __________, __________;

– Ufficio esazione e condoni, Viale Stefano

Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.