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Decisione

15.2023.34

Ricorso contro il pignoramento della rendita previdenziale. Censure di merito che sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza. Carenza di motivazione del ricorso

21 aprile 2023Italiano4 min

lamentandosi in sostanza che a causa della sua difficile situazione finanziaria non è in grado di pagare i crediti d’im­­posta

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.34

Lugano

21 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 9 aprile 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento della

rendita previdenziale emessa il 5 aprile 2023 nelle esecuzioni n. __________60, __________87, __________88 e __________56

promosse nei confronti del ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________60)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________87 e __________88)

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

Comune di __________, __________ (es. n. __________56)

(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nelle predette esecuzioni, il

Fatti

5 aprile 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), stabilito il

minimo d’esistenza di RI 1 in fr. 2'094.25 mensili, coperto dalla sua

rendita AVS a concorrenza di fr. 2'019.–, ha pignorato la rendita

previdenziale da lui percepita dalla PI 2 limitatamente alla differenza fissa

di fr. 75.25 mensili (fr. 2'094.25 ./. fr. 2'019.–);

che

contro tale decisione RI 1 si è aggravato con ricorso del 9 aprile 2023,

lamentandosi in sostanza che a causa della sua difficile situazione finanziaria non è in grado di pagare i crediti d’im­­posta

posti in esecuzione;

ch’egli

si duole in particolare di non aver ottenuto le prestazioni complementari all’AVS,

malgrado ne avesse fatto richiesta, siccome – a suo dire – l’autorità preposta

gli ha rimproverato di aver donato la casa di __________ alla sua ex moglie 23

anni fa;

che

il ricorrente rileva altresì di essere proprietario di un fondo edificabile a __________,

ma di non aver mai ottenuto la licenza edilizia per la costruzione di un’abitazione,

a differenza del suo vicino e delle suore del convento attiguo al suo terreno;

che

secondo RI 1, con le prestazioni complementari e il fondo edificato egli

conseguirebbe entrate finanziarie sufficienti a riuscire a pagare le imposte e

altri suoi debiti a vantaggio di tutti;

che,

a ben vedere, l’insorgente non si confronta direttamente con la decisione

impugnata, facendo valere una violazione della legge o un errore di apprezzamento

(art. 17 cpv. 1 LEF), ma solleva questioni di merito attinenti alla pretesa impossibilità

sua di pagare i crediti fiscali posti in esecuzione, che sfuggono però al

potere di cognizione di questa Camera, limitato alla verifica formale del

Considerandi

rispetto del diritto esecutivo (sentenza della CEF 15.2021.21 del 4 marzo 2021,

pag. 2);

che

il ricorso s’avvera dunque manifestamente irricevibile per carenza di

motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), il ricorrente non avendo esposto alcun motivo per cui il pignoramento

della sua rendita previdenziale sarebbe errato e non essendo manifesti motivi

di nullità da rilevare d’ufficio secondo l’art. 22 cpv. 1 LEF;

che

delle sue difficoltà finanziarie l’UE ha del resto tenuto conto proprio

limitando il pignoramento a fr. 75.25 al mese;

che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle

controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.