15.2023.34
Ricorso contro il pignoramento della rendita previdenziale. Censure di merito che sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza. Carenza di motivazione del ricorso
21 aprile 2023Italiano4 min
lamentandosi in sostanza che a causa della sua difficile situazione finanziaria non è in grado di pagare i crediti d’imposta
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.34
Lugano
21 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 9 aprile 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento della
rendita previdenziale emessa il 5 aprile 2023 nelle esecuzioni n. __________60, __________87, __________88 e __________56
promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________60)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________87 e __________88)
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
Comune di __________, __________ (es. n. __________56)
(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nelle predette esecuzioni, il
Fatti
5 aprile 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), stabilito il
minimo d’esistenza di RI 1 in fr. 2'094.25 mensili, coperto dalla sua
rendita AVS a concorrenza di fr. 2'019.–, ha pignorato la rendita
previdenziale da lui percepita dalla PI 2 limitatamente alla differenza fissa
di fr. 75.25 mensili (fr. 2'094.25 ./. fr. 2'019.–);
che
contro tale decisione RI 1 si è aggravato con ricorso del 9 aprile 2023,
lamentandosi in sostanza che a causa della sua difficile situazione finanziaria non è in grado di pagare i crediti d’imposta
posti in esecuzione;
ch’egli
si duole in particolare di non aver ottenuto le prestazioni complementari all’AVS,
malgrado ne avesse fatto richiesta, siccome – a suo dire – l’autorità preposta
gli ha rimproverato di aver donato la casa di __________ alla sua ex moglie 23
anni fa;
che
il ricorrente rileva altresì di essere proprietario di un fondo edificabile a __________,
ma di non aver mai ottenuto la licenza edilizia per la costruzione di un’abitazione,
a differenza del suo vicino e delle suore del convento attiguo al suo terreno;
che
secondo RI 1, con le prestazioni complementari e il fondo edificato egli
conseguirebbe entrate finanziarie sufficienti a riuscire a pagare le imposte e
altri suoi debiti a vantaggio di tutti;
che,
a ben vedere, l’insorgente non si confronta direttamente con la decisione
impugnata, facendo valere una violazione della legge o un errore di apprezzamento
(art. 17 cpv. 1 LEF), ma solleva questioni di merito attinenti alla pretesa impossibilità
sua di pagare i crediti fiscali posti in esecuzione, che sfuggono però al
potere di cognizione di questa Camera, limitato alla verifica formale del
Considerandi
rispetto del diritto esecutivo (sentenza della CEF 15.2021.21 del 4 marzo 2021,
pag. 2);
che
il ricorso s’avvera dunque manifestamente irricevibile per carenza di
motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), il ricorrente non avendo esposto alcun motivo per cui il pignoramento
della sua rendita previdenziale sarebbe errato e non essendo manifesti motivi
di nullità da rilevare d’ufficio secondo l’art. 22 cpv. 1 LEF;
che
delle sue difficoltà finanziarie l’UE ha del resto tenuto conto proprio
limitando il pignoramento a fr. 75.25 al mese;
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle
controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.