15.2023.35
Minimo di esistenza. Redditi da attività dipendenti e indipendente. Oneri sociali. Assicurazione malattia complementare. Assistenza tra parenti
27 luglio 2023Italiano9 min
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.35
Lugano
28 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 11 aprile 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il pignoramento di redditi eseguito il 30 marzo 2023
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2022 dalla sede
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso
degli alimenti dovuti al figlio __________ (nato nel 2010) dal 1° gennaio 2016
al 30 aprile 2022, pari a complessivi fr. 70'722.–, oltre agli interessi
del 5% dal 1° febbraio 2018.
B. In occasione del pignoramento fissato per il 13
febbraio 2023, ma eseguito solo un mese dopo, il 13 marzo, dopo una richiesta
di traduzione forzata dell’escusso, egli ha dichiarato di guadagnare fr. 2'500.–
quale personal
trainer e ha firmato il relativo
verbale delle operazioni di pignoramento.
C. In
base all’estratto del conto postale dell’escusso assunto d’ufficio dalla
PostFinance il 27 marzo 2023, il 30 marzo l’UE ha determinato d’ufficio la
quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Personal Trainer in proprio
fr.
2'500.00
Basketballclub __________
fr.
1'121.15
B__________ AG
fr.
5'179.00
Totale
fr.
8'800.15
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'596.00
Assicurazione malattia
fr.
324.80
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto
pubblico
fr.
340.00
Totale
fr.
3'671.80
Dedotti
i redditi da attività indipendente e quelli percepiti dal B__________
(di complessivi fr. 3'621.15) dal minimo esistenziale (di fr. 3'671.80), l’UE ha quindi pignorato presso la B__________ AG la quota del salario
versato all’escusso eccedente fr. 50.65 (indicativamente fr. 5'128.35)
dal 30 marzo 2023.
D. Con
ricorso dell’11 aprile 2023, RI 1 chiede che l’importo pignorabile venga ridotto
a fr. 1'500.– o in via subordinata a fr. 5'128.–.
E. Con
ordinanza del 21 aprile 2023, il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e assegnato
al ricorrente un termine di cinque giorni per produrre i documenti menzionati
nel ricorso.
L’8 maggio 2023 egli ha fatto pervenire alla
Camera altri documenti (fatture della __________ AG, dell’__________ per
premi di assicurazione sulla vita e della Concordia per premi dell’assicurazione
malattia [già presi in considerazione dall’UE], nonché il certificato di
salario della B__________ AG per il 2022).
F. Entro
il termine impartitole PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre nelle sue
del 17 maggio 2023 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso, non senza
rilevare la mancata dichiarazione da parte del ricorrente di parte dei suoi
redditi.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 30 marzo 2023 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta l’art. 93
LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale
non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua
famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione
devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale
dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del
reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del
debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
Le
parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel
proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte
rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti
che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
3.
Il
ricorrente si duole che l’UE ha stabilito a torto in fr. 2'500.– mensili
il suo reddito da attività indipendente come personal trainer, sebbene non
percepisca tale somma, visto che svolge questa attività solo saltuariamente, a
dipendenza dei clienti, che lo pagano ad ore. Lamenta altresì che l’UE ha
considerato i redditi lordi, senza dedurre gli oneri sociali. Precisa che
percepisce dal Basketballclub fr. 1'100.– mentre dalla B__________ AG fr. 6'000.–.
Il ricorrente sostiene poi che al minimo d’esistenza vanno aggiunte le spese della
polizza complementare __________ di fr. 500.– mensili l’“aiuto finanziario a papà” di fr. 600.–.
A suo dire il totale del minimo d’esistenza ammonta così a fr. 4'771.– e
la quota pignorabile al massimo a fr. 1'500.–. In via subordinata egli
chiede che la quota pignorabile sia fissata a fr. 5'128.35 al massimo.
3.1
Come
evidenziato dall’UE nelle osservazioni al reclamo, il reddito di fr. 2'500.–
è stato dichiarato dallo stesso escusso in occasione del pignoramento del 13
marzo 2023 ed egli ha anche firmato il verbale delle operazioni di pignoramento.
È del resto confermato dai versamenti dei clienti registrati sul suo conto
presso la PostFinance, che ammontano in media a fr. 3'400.– mensili per il
periodo dall’ottobre del 2022 al marzo del 2023, sicché, come già fatto
presente con l’ordinanza del 21 aprile 2023, il reddito di soltanto fr. 2'500.–
computato dall’UE è da considerare netto. Ad ogni modo il ricorrente non ha
dimostrato di pagare effettivamente gli oneri sociali sui suoi redditi da
attività indipendente. Gli “estratti conto da
cui risultano entrate attività indipendente” citati come allegato
non sono poi stati prodotti, nonostante l’invito contenuto nell’ordinanza del
21.
aprile 2023 (dispositivo n. 2).
3.2
Per
quanto attiene invece agli altri redditi, a ben vedere gl’importi computati
dall’UE, di fr. 1'121.15 per il B__________ e di fr. 5'179.– per la B__________
AG, sono complessivamente inferiori a quelli citati dal ricorrente, di fr. 1'100.–
e fr. 6'000.–, peraltro senza giustificativi. Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,
RL 280.200]), non occorre verificare se quanto allegato da lui
corrisponde alla realtà. Comunque sia, l’UE ha accertato i redditi indicati
nella decisione impugnata in base all’estratto del conto postale dell’escusso,
sicché in difetto di prova contraria (non fornita dal ricorrente) è da
escludere che siano importi lordi, visto l’onere legale dei datori di lavoro di
trattenere i contributi sociali alla fonte. Risulta del resto dagli atti che il
salario lordo pattuito nel contratto di lavoro con la B__________ è di fr. 1'200.–
mensili, mentre il certificato di salario allestito per il 2022 dalla B__________
AG indica un salario netto di fr. 100'269.– annui, da cui sono state
trattenute le imposte alla fonte per
complessivi fr. 17'219.–, ovvero un salario mensile medio netto di fr. 6'920.–,
molto più elevato di quello di fr. 5'179.– computato dall’UE. Poiché l’UE
ha ordinato alla datrice di lavoro di versare la quota del salario netto
eccedente fr. 50.65, l’errata indicazione dell’ammontare esatto del
salario, che dall’estratto del conto postale risulta comunque variabile, non
comporta un pregiudizio per l’escutente. L’UE valuterà però se inoltrare una
denuncia penale nei confronti del ricorrente per inosservanza da parte sua
delle norme della procedura di esecuzione (art. 323 n. 2 CP), anche perché il
13.
marzo 2023 egli aveva dichiarato di percepire solo fr. 2'500.– per la
sua attività di personal trainer.
3.3
Secondo
la Tabella (ad n. I) e la giurisprudenza (DTF 134 III 325 consid. 3) le spese
mensili di fr. 500.– della polizza complementare __________ non possono
essere prese in considerazione ai fini della determinazione del minimo
esistenziale della famiglia, non trattandosi di una spesa obbligatoria.
3.4
Il
ricorrente non comprova poi né l’allegato versamento regolare di fr. 600.–
mensili per l’“aiuto finanziario a papà”
né l’esistenza di un proprio obbligo legale
di aiutare il padre giusta l’art. 328 CC (v. in proposito la sentenza della CEF
15.2022.41
del 20 settembre 2022 consid. 4.1.2). Non se ne può pertanto tenere
conto nel suo minimo esistenziale.
3.5
I documenti prodotti solo l’8 maggio 2023 (sopra ad D) sono tardivi e
non possono quindi essere presi in considerazione. Ad ogni modo le fatture non costituiscono manifestamente
spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF, tranne quella per i premi
della cassa malattia obbligatoria già considerati dall’UE. In definitiva, il ricorso va quindi respinto
integralmente.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.