Lexipedia

Decisione

15.2023.35

Minimo di esistenza. Redditi da attività dipendenti e indipendente. Oneri sociali. Assicurazione malattia complementare. Assistenza tra parenti

27 luglio 2023Italiano9 min

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.35

Lugano

28 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo sul ricorso 11 aprile 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il pignoramento di redditi eseguito il 30 marzo 2023

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2022 dalla sede

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso

degli alimenti dovuti al figlio __________ (nato nel 2010) dal 1° gennaio 2016

al 30 aprile 2022, pari a complessivi fr. 70'722.–, oltre agli interessi

del 5% dal 1° febbraio 2018.

B. In occasione del pignoramento fissato per il 13

febbraio 2023, ma eseguito solo un mese dopo, il 13 marzo, dopo una richiesta

di traduzione forzata dell’escusso, egli ha dichiarato di guadagnare fr. 2'500.–

quale personal

trainer e ha firmato il relativo

verbale delle operazioni di pignoramento.

C. In

base all’estratto del conto postale dell’escusso assunto d’ufficio dalla

PostFinance il 27 marzo 2023, il 30 marzo l’UE ha determinato d’ufficio la

quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Personal Trainer in proprio

fr.

2'500.00

Basketballclub __________

fr.

1'121.15

B__________ AG

fr.

5'179.00

Totale

fr.

8'800.15

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'596.00

Assicurazione malattia

fr.

324.80

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto

pubblico

fr.

340.00

Totale

fr.

3'671.80

Dedotti

i redditi da attività indipendente e quelli percepiti dal B__________

(di complessivi fr. 3'621.15) dal minimo esistenziale (di fr. 3'671.80), l’UE ha quindi pignorato presso la B__________ AG la quota del salario

versato all’escusso eccedente fr. 50.65 (indicativamente fr. 5'128.35)

dal 30 marzo 2023.

D. Con

ricorso dell’11 aprile 2023, RI 1 chiede che l’importo pignorabile venga ridotto

a fr. 1'500.– o in via subordinata a fr. 5'128.–.

E. Con

ordinanza del 21 aprile 2023, il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e assegnato

al ricorrente un termine di cinque giorni per produrre i documenti menzionati

nel ricorso.

L’8 maggio 2023 egli ha fatto pervenire alla

Camera altri documenti (fatture della __________ AG, dell’__________ per

premi di assicurazione sulla vita e della Concordia per premi dell’assicurazio­­ne

malattia [già presi in considerazione dall’UE], nonché il certificato di

salario della B__________ AG per il 2022).

F. Entro

il termine impartitole PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre nelle sue

del 17 maggio 2023 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso, non senza

rilevare la mancata dichiarazione da parte del ricorrente di parte dei suoi

redditi.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 30 marzo 2023 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta l’art. 93

LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale

non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua

famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione

devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale

dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del

reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del

debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

Le

parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento

dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel

proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte

rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti

che non risultano dall’in­carto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).

3.

Il

ricorrente si duole che l’UE ha stabilito a torto in fr. 2'500.– mensili

il suo reddito da attività indipendente come personal trainer, sebbene non

percepisca tale somma, visto che svolge questa attività solo saltuariamente, a

dipendenza dei clienti, che lo pagano ad ore. Lamenta altresì che l’UE ha

considerato i redditi lordi, senza dedurre gli oneri sociali. Precisa che

percepisce dal Basketballclub fr. 1'100.– mentre dalla B__________ AG fr. 6'000.–.

Il ricorrente sostiene poi che al minimo d’esistenza vanno aggiunte le spese della

polizza complementare __________ di fr. 500.– mensili l’“aiuto finanziario a papà” di fr. 600.–.

A suo dire il totale del minimo d’esistenza ammonta così a fr. 4'771.– e

la quota pignorabile al massimo a fr. 1'500.–. In via subordinata egli

chiede che la quota pignorabile sia fissata a fr. 5'128.35 al massimo.

3.1

Come

evidenziato dall’UE nelle osservazioni al reclamo, il reddito di fr. 2'500.–

è stato dichiarato dallo stesso escusso in occasione del pignoramento del 13

marzo 2023 ed egli ha anche firmato il verbale delle operazioni di pignoramento.

È del resto confermato dai versamenti dei clienti registrati sul suo conto

presso la PostFinance, che ammontano in media a fr. 3'400.– mensili per il

periodo dall’ottobre del 2022 al marzo del 2023, sicché, come già fatto

presente con l’ordinanza del 21 aprile 2023, il reddito di soltanto fr. 2'500.–

computato dall’UE è da considerare netto. Ad ogni mo­do il ricorrente non ha

dimostrato di pagare effettivamente gli oneri sociali sui suoi redditi da

attività indipendente. Gli “estratti conto da

cui risultano entrate attività indipendente” citati come allegato

non sono poi stati prodotti, nonostante l’invito contenuto nell’ordinanza del

21.

aprile 2023 (dispositivo n. 2).

3.2

Per

quanto attiene invece agli altri redditi, a ben vedere gl’importi computati

dall’UE, di fr. 1'121.15 per il B__________ e di fr. 5'179.– per la B__________

AG, sono complessivamente inferiori a quelli citati dal ricorrente, di fr. 1'100.–

e fr. 6'000.–, peraltro senza giustificativi. Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,

RL 280.200]), non occorre verificare se quanto allegato da lui

corrisponde alla realtà. Comunque sia, l’UE ha accertato i redditi indicati

nella decisione impugnata in base all’estratto del conto postale dell’escusso,

sicché in difetto di prova contraria (non fornita dal ricorrente) è da

escludere che siano importi lordi, visto l’onere legale dei datori di lavoro di

trattenere i contributi sociali alla fonte. Risulta del resto dagli atti che il

salario lordo pattuito nel contratto di lavoro con la B__________ è di fr. 1'200.–

mensili, mentre il certificato di salario allestito per il 2022 dalla B__________

AG indica un salario netto di fr. 100'269.– annui, da cui sono state

trattenute le imposte alla fonte per

complessivi fr. 17'219.–, ovvero un salario mensile medio netto di fr. 6'920.–,

molto più elevato di quello di fr. 5'179.– computato dall’UE. Poiché l’UE

ha ordinato alla datrice di lavoro di versare la quota del salario netto

eccedente fr. 50.65, l’errata indicazione dell’ammontare esatto del

salario, che dall’estratto del conto postale risulta comunque variabile, non

comporta un pregiudizio per l’escutente. L’UE valuterà però se inoltrare una

denuncia penale nei confronti del ricorrente per inosservanza da parte sua

delle norme della procedura di esecuzione (art. 323 n. 2 CP), anche perché il

13.

marzo 2023 egli aveva dichiarato di percepire solo fr. 2'500.– per la

sua attività di personal trainer.

3.3

Secondo

la Tabella (ad n. I) e la giurisprudenza (DTF 134 III 325 consid. 3) le spese

mensili di fr. 500.– della polizza complementare __________ non possono

essere prese in considerazione ai fini della determinazione del minimo

esistenziale della famiglia, non trattandosi di una spesa obbligatoria.

3.4

Il

ricorrente non comprova poi né l’allegato versamento regolare di fr. 600.–

mensili per l’“aiuto finanziario a papà”

né l’esistenza di un proprio obbligo legale

di aiutare il padre giusta l’art. 328 CC (v. in proposito la sentenza della CEF

15.2022.41

del 20 settembre 2022 consid. 4.1.2). Non se ne può pertanto tenere

conto nel suo minimo esistenziale.

3.5

I documenti prodotti solo l’8 maggio 2023 (sopra ad D) sono tardivi e

non possono quindi essere presi in considerazione. Ad ogni mo­do le fatture non costituiscono manifestamente

spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF, tranne quella per i premi

della cassa malattia obbligatoria già considerati dall’UE. In definitiva, il ricorso va quindi respinto

integralmente.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.