15.2023.36
Procedimento disciplinare. Dovere di astensione. Esecuzione di alcuni atti esecutivi in procedimenti diretti contro il convivente del funzionario o di un suo conoscente
4 luglio 2023Italiano22 min
maggio 2023, il presidente della Camera ha sentito quale testimone il cursore TE
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.36
Lugano
4 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sulla segnalazione 19
aprile 2023 del capo della Sezione esecuzione e fallimenti della Divisione
della giustizia
DE 1
relativa all’operato dei funzionari della sede di __________
dell’Ufficio d’esecuzione (UE)
DN 1,
TE 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
19 aprile 2023, il capo della Sezione esecuzione e fallimenti della Divisione
della giustizia ha segnalato all’ispettore della Camera esecuzione e fallimenti
che da alcune registrazioni nell’applicativo informatico “THEMIS” di gestione
delle procedure esecutive in suo possesso presso l’UE risulterebbe che la
cursore DN 1 abbia gestito l’incarto del compagno PI 1 e ottenuto alcuni
estratti esecutivi relativi a quest’ultimo senza pagare la relativa tassa.
B. Il
24 aprile 2023, il presidente della Camera ha aperto un procedimento
disciplinare nei confronti di DN 1 e l’ha sentita in udienza il successivo 26
aprile.
C. L’8
maggio 2023, il presidente della Camera ha sentito quale testimone il cursore TE
1, in merito al pignoramento da lui eseguito il 12 maggio 2016 in due
esecuzioni dirette contro l’allora compagno di DN 1, PI 1.
D. In
risposta all’ordinanza emessa dal presidente della Camera il 4 maggio 2023, il
13 giugno il patrocinatore di PI 1 ha prodotto estratti del conto postale del
cliente relativi al pagamento degli alimenti di fr. 4'750.– ognuno per i
mesi da febbraio a maggio 2016 in favore dell’ex coniuge.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 14 LEF, l’autorità cantonale di vigilanza
esercita il potere disciplinare su tutti gli organi d’esecuzione forzata (art.
11.
della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]). Il procedimento disciplinare ha
quale funzione il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della
considerazione nei confronti delle autorità e la fiducia nelle stesse. Le
misure disciplinari mirano a garantire, dal punto di vista sia preventivo che
repressivo, il corretto adempimento dei rispettivi obblighi da parte degli
organi sottoposti al potere disciplinare (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17
ottobre 2011, consid. 1 e riferimenti citati).
2.
Il procedimento disciplinare è retto nel
nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF), tanto per i funzionari e gli
impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF), quanto per gli organi di
esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF); può essere
promosso d’ufficio dall’autorità cantonale di vigilanza o su
segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera, il procedimento disciplinare può
essere avviato anche se il rapporto di lavoro con il funzionario sospettato è
già stato disdetto (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid.
2.
e riferimenti citati).
Per
la dottrina specialistica, invero, una misura disciplinare può essere inflitta
solo finché l’organo oggetto dell’inchiesta disciplinare mantiene la propria
mansione ufficiale,
la sola disdetta del rapporto di lavoro non essendo invece di rilievo (Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 7 i.f. ad art. 14 LEF; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 37 ad art. 14 LEF). La Camera ha
invero lasciato aperta la questione di un cambiamento di giurisprudenza in una
decisione del 24 febbraio 2017 (inc. 15.2016.20). Anche nel caso in esame la
questione può restare indecisa visto l’esito del giudizio odierno.
3.
Secondo
l’art. 14 cpv. 2 LEF, nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti,
o di un funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento,
la multa sino a 1'000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non
maggiore di sei mesi, la destituzione.
4.
Mentre
il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti
costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge. In senso
generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di
funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione
dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto
esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dall’autorità di vigilanza.
Nell’ambito disciplinare vige tuttavia il principio di opportunità, secondo cui
non ogni violazione dei doveri di funzione dev’essere sanzionata. Sebbene la
legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell’intervento
disciplinare. La sanzione disciplinare deve inoltre rispettare il principio
della proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, deve essere idonea
a garantire l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace
esecuzione delle mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione,
e dall’altra, dev’essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e
al grado di colpa dell’agente.
Occorre considerare eventuali altre sanzioni, in particolare di natura penale,
inflittegli per i medesimi fatti (sentenza
della CEF 15.2016.20 del 24 febbraio 2017 consid. 4, 15.2010.95 del 17 ottobre
2011.
consid. 4 e 15.2009.95 del 16
novembre 2009 consid. 4, e i rinvii).
5.
Nel caso in rassegna, sulla scorta della segnalazione l’ispettore della
Camera ha allestito la lista di tutti gli “eventi” esecutivi relativi a PI 1
registrati in Themis (dal 2015, anno della sua messa in funzione in Ticino) da DN
1, con cui egli convive dal 2012 e con cui è sposato dal 23 settembre 2022.
Sono undici gli “eventi” (notifica di un precetto esecutivo e dell’esemplare
per il creditore, registrazione di tre domande di proseguimento, invio di due avvisi
di pignoramento ed emissione di quattro inviti di pagamento) registrati in
sette esecuzioni diverse, oltre a un conteggio e quattro estratti dal registro
delle esecuzioni.
5.1
All’udienza
del 26 aprile 2023, DN 1 ha dichiarato di non ricordarsi dei due precetti
esecutivi da lei notificati al compagno l’8
e il 22 settembre 2015, ma di
ritenere che le erano probabilmente stati consegnati dalla cancelleria
per notifica, giacché era nota la sua convivenza con PI 1. In realtà, è stata
appurata la registrazione di un solo precetto esecutivo, la seconda data
riferendosi all’invio al creditore dell’esemplare a lui destinato.
Pur
non ricordandosene, DN 1 non ha poi escluso di aver emesso i due avvisi di
pignoramento del 7 aprile 2016. Ha invece detto di ricordarsi dei quattro
inviti di pagamento del 2022, che riguardavano precetti esecutivi fatti
emettere da una cassa malati, e di averli
emessi a domanda dell’escusso, come fa sempre in simili casi. Per
quanto riguarda l’invito di pagamento nell’esecuzione n. __________, DN 1 ha
affermato che era possibile che l’avesse emesso prima della notifica del
precetto esecutivo perché l’esecuzione potesse essere estinta subito. In merito
all’evento “Altro: pagamento a saldo 4.7.2022
tramite PVR” nell’esecuzione n. __________, ha precisato di averlo
registrato solo a titolo informativo per il Contact Center (incaricato di
fornire informazioni all’utenza), come succede anche con tanti altri debitori,
mentre ha escluso di aver proceduto alla registrazione contabile, per la quale
i cursori non dispongono della necessaria abilitazione (in particolare sul
piano informatico).
Ha
d’altronde assicurato di non aver mai spedito estratti dal registro delle
esecuzioni, ma di esserle capitato di consultare l’estratto di un debitore per
confrontarlo con il conteggio o per verificare i casi di attestati di carenza
di beni emessi per lo stesso credito o l’esistenza di esecuzioni promosse da
più di cinque anni. Ha comunque escluso di aver stampato estratti esecutivi poi
consegnati al suo convivente senza prelevare la relativa tassa.
5.2
In
generale, DN 1 ha affermato di conoscere la norma dell’art. 10 LEF, che vieta
ai funzionari dell’UE di agire in procedure dirette contro il proprio convivente,
ma di aver ritenuto che per lei il divieto escludeva solo quello che entrava
nella sua funzione, ovvero l’esecuzione dei pignoramenti, ma non gli altri atti
oggetto della segnalazione. Ha assicurato di non aver mai partecipato neppure
indirettamente alle operazioni di pignoramento riguardanti suo marito. A
domanda del presidente, DN 1 ha risposto di non aver mai ricevuto un’informativa
sul modo di comportarsi quando un’esecuzione
riguarda un famigliare o un convivente.
6.
Giusta
l’art. 10 cpv. 1 lett. b LEF, i funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione
e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono
esercitare le loro funzioni negli affari del coniuge, del partner registrato o
della persona con cui convivono di fatto. Si tratta di un caso di astensione
obbligatoria, che mira a prevenire i conflitti d’interessi e così a garantire l’imparzialità
delle decisioni adottate nelle procedure di esecuzione e fallimenti (DTF 104
III 2 consid. 3/a; Dallèves in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 10 LEF; Peter in: Ba-sler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 1 ad art. 10 LEF; Möckli in SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 10
LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 6 ad art. 10 LEF). L’indipendenza
richiesta è però minore di quella di cui devono fare prova i membri di un’autorità
giudiziaria (Möckli, op. cit. loc.
cit.; cfr. pure Peter, op.
cit., n. 11 ad art. 10). L’obbligo di astensione riguarda tutti gli atti eseguiti
in adempimento di doveri di servizio (Peter,
op. cit., n. 5 ad art. 10; Gilliéron,
op. cit., n. 14 ad art. 10). Chi si trova in una delle situazioni elencate all’art.
10.
LEF è obbligato ad astenersi spontaneamente (sentenza del Tribunale federale
5A_77/2019 del 15 luglio 2019 consid. 3.1; Peter,
op. cit., n. 15 ad art. 10).
7.
Nel
caso in esame, DN 1 avrebbe quindi dovuto astenersi spontaneamente dal compiere
tutti gli undici atti esecutivi registrati in Themis in esecuzioni dirette
contro l’allora convivente. Contrariamente a quanto da lei capito, il divieto
dell’art. 10 LEF riguarda infatti tutti gli atti eseguiti in adempimento
di doveri di servizio e non solo quelli che rientrano nella specifica funzione
dell’impiegato dell’ufficio. Vero è che il testo in italiano della norma
potrebbe dare credito all’interpretazione di DN 1, nella misura in cui esclude
per le persone che si trovano in un caso d’astensione l’esercizio delle “loro
funzioni” (nello stesso senso il testo in francese: “acte
de son office”). Il testo in tedesco vieta invece in
modo generale tutti gli atti ufficiali (“Amtshandlungen”). Corrisponde
alla volontà del legislatore che voleva evitare già i conflitti d’interessi
solo potenziali (come si evince dalla clausola generale dell’art. 10 cpv. 1 n.
4.
LEF), ovvero la mera apparenza di prevenzione (v. sotto consid. 9.4). Rende
anche più chiari ai funzionari i limiti del dovere d’astensione, perché non
devono chiedersi se si trovano soggettivamente in un conflitto d’interessi. Ciò
presuppone però che il funzionario goda di un certo potere d’apprezzamento,
ciò che non è il caso per il semplice invio di atti emessi da altri ed è molto
limitato per quanto attiene all’emissione dei
precetti esecutivi. L’importanza e le conseguenze dell’atto compiuto in violazione dell’art. 10 LEF, come le
motivazioni dell’autore, entrano per contro in considerazione nella valutazione
della colpa, e pertanto dell’opportunità e della commisurazione della sanzione
disciplinare (v. sopra consid. 4).
Dal
profilo oggettivo, gli atti contestati a DN 1 risultano quindi sanzionabili
disciplinarmente.
7.1
Per
gli atti esecutivi nel 2016 ci si potrebbe chiedere se non sono prescritti. Contrariamente
al diritto di altri Cantoni (ad esempio San Gallo: 2 anni; Turgovia: 5 anni, v.
Emmel, op. cit., n. 12b ad art.
14), il diritto ticinese non disciplina la questione della prescrizione dei
provvedimenti disciplinari. Per l’analogia delle situazioni, ci si potrebbe
forse riferire al termine di prescrizione delle contravvenzioni penali (tre
anni, art. 109 CP). Stante l’esito del giudizio odierno, la questione può
tuttavia rimanere aperta.
7.2
Sul
piano soggettivo, va anzitutto tenuto conto che DN 1 lavora presso la sede di
Lugano dell’UE da vent’anni e beneficia pertanto di una grande esperienza. Si
può quindi ritenere che, come da lei del resto dichiarato in occasione dell’interrogatorio,
ha – o dovrebbe avere – conoscenza dell’esistenza dell’art. 10 LEF.
7.2.1
Occorre
tuttavia rilevare che non esistono istruzioni dell’autorità di vigilanza
cantonale o direttive interne dell’UE in merito al dovere di astensione, alla
sua estensione e al modo di attuarlo concretamente. A conoscenza della Camera,
il tema non è neppure stato trattato in corsi di formazione specifici, peraltro
molto rari in generale, se non ultimamente nel corso generale per i nuovi
assunti.
7.2.2
Da
un sondaggio effettuato dall’ispettore della Camera si evince d’altronde che
diversi funzionari conoscono l’art. 10 LEF solo approssimativamente e che la
sua portata è oggetto di apprezzamenti divergenti, alcuni di loro ritenendo ad
esempio che l’emissione di precetti esecutivi o la notifica di atti esecutivi
non sono sottoposte al dovere di astensione. Nella sua deposizione dell’8
maggio 2023 il cursore TE 1 ha confermato di non aver ricevuto direttive
sull’applicazione dell’art. 10 LEF e riferito che attualmente regna un po’ d’incertezza
sui limiti dell’art. 10 LEF tra chi è al corrente del procedimento disciplinare
avviato contro DN 1.
7.2.3
Sempre
dal profilo soggettivo, non si evincono dagli elementi fattuali raccolti indizi
per ritenere che DN 1 abbia voluto favorire il compagno. In due casi (notifica
del precetto esecutivo, invio dell’invito di pagamento prima della notifica del
precetto) il suo intervento è servito ad accelerare la procedura. La Camera ha
inoltre accertato che tranne in un’esecuzione, sospesa da opposizione poi
diventata perenta, tutte le esecuzioni avviate contro PI 1 dal 2015 in poi sono
state pagate. I creditori non sono pertanto stati danneggiati.
7.2.4
Per
gli atti del 2016 occorre ancora constatare che la relazione di DN 1 con PI 1
era nota in seno all’UE e non aveva apparentemente suscitato particolari
interventi all’epoca. Dal punto di vista dell’opportunità dell’adozione di
misure disciplinari, appare discutibile sanzionare il comportamento della
funzio-naria in base a una verifica effettuata dopo la presentazione delle sue
dimissioni, mentre essa sarebbe potuta essere eseguita già nel 2016.
7.2.5
Tutto
sommato, risulta dalle considerazioni che precedono che DN 1 non ha violato
consapevolmente il divieto di eseguire atti esecutivi in procedure dirette
contro il convivente (e ora marito) e non ha cercato di favorirlo
indebitamente.
7.3
In
conclusione, anche se gli atti contestati a DN 1 risultano oggettivamente
lesivi del divieto dell’art. 10 cpv. 1 lett. b LEF, non sono sanzionabili disciplinarmente
dal profilo soggettivo. Tenuto conto anche della relativa incertezza esistente
in seno all’UE in merito all’estensione dell’obbligo di astensione e del fatto
che per anni non si è ritenuto necessario effettuare una verifica dell’operato
di DN 1, l’inflizione di una sanzione disciplinare appare anche inopportuna
perché andrebbe a punire l’unica funzionaria, il cui operato è stato
sistematicamente controllato in relazione con l’art. 10 LEF.
8.
In
merito al conteggio e ai quattro estratti dal registro delle esecuzioni emessi
tutti nel 2016, DN 1 ha assicurato di non averli stampati per poi consegnarli
al suo convivente. La Camera ha accertato che l’interessata ne ha emesso e
stampato solo due (n. __________ e __________). Non è però dimostrato ch’ella
li abbia consegnati al convivente. Non è dunque possibile addebitarle di non
aver prelevato la tassa prevista per l’emissione e la spedizione di quegli
atti. Dal punto di vista oggettivo, invero, anche la semplice consultazione di
estratti relativi alla situazione esecutiva del convivente appare lesiva dell’art.
10.
LEF, specie nel caso in esame in cui il debitore non soggiaceva al settore
di competenza della compagna. Dal punto di vista soggettivo e dell’opportunità,
valgono invece i rilievi già espressi in merito agli altri atti esecutivi
eseguiti da DN 1 (sopra consid. 7.2.5 e 7.3).
9.
Il
Caposezione aveva anche segnalato verbalmente la situazione del cursore TE 1,
collega di DN 1, in merito a un pignoramento eseguito nei confronti di PI 1 il
12.
maggio 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________. La Direttrice della
Divisione della giustizia ha pure chiesto delucidazioni in merito con e-mail
del 20 aprile 2023.
9.1
In
occasione del suo interrogatorio dell’8 maggio 2023, sentito come teste TE 1 ha
affermato di conoscere bene DN 1, con cui lavora dal 2002 o dal 2003, e
di essergli capitato di andare a sciare alcune volte con lei, altri dipendenti
dell’Ufficio e alcuni loro compagni, tra cui quello di DN 1, PI 1. Non lo
ritiene però un amico, ma solo un conoscente.
Per
quanto attiene al pignoramento del 12 maggio 2016, TE 1 ha
dichiarato che DN 1 non vi era intervenuta in nessun modo. Egli non ha
considerato un problema eseguire quel pignoramento, come fa con tutti gli altri
debitori di sua conoscenza, anche perché se dovesse ricusarsi ogni volta che
conosce il debitore, ciò creerebbe difficoltà di organizzazione per l’Ufficio. Il
teste ha confermato di conoscere l’art. 10 LEF, ma di ritenerlo applicabile
solo a parenti, non a conoscenti. Ha confermato in ogni modo di non aver avuto
nessun interesse personale in quel pignoramento, da lui eseguito nel solito
modo. PI 1 non faceva invero parte del suo settore (4), ma come capita con
altri debitori, quando si presentano al suo sportello, si è occupato lui del
pignoramento, con il consenso del collega competente per settore. Anche se il
verbale interno indica che il pignoramento è stato eseguito in assenza del
debitore, in realtà egli era presente, come risulta dalla firma da lui apposta
sul verbale. TE 1 si è detto sicuro di aver visto i documenti giustificativi
prodotti dall’escusso, anche perché non si è inventato le cifre riportate sul
verbale, ma non si spiega come mai non sono più nell’incarto. È possibile che
siano presenti in un altro incarto.
Il
teste ha confermato di aver proceduto al pignoramento del fondo di PI 1 basandosi sulla stima ufficiale secondo la
prassi dell’epoca (ultimamente si tiene anche conto della stima reale, ritenuta
corrispondere più o meno a 2.5 volte quella ufficiale). In quel caso come in
tutti, egli ha proceduto poi al pignoramento indipendentemente dal carico
ipotecario, anche perché non sapeva a quanto ammontasse.
9.2
Stabilita
l’impignorabilità del reddito di fr. 8'200.– mensili conseguito da PI 1, che risultava inferiore al
suo minimo esistenziale di fr. 8'283.40 (sul quale si tornerà
sotto al consid. 9.3), TE 1 ha pignorato la quota di ½ di PI 1 del fondo n. __________
RFD di __________, anche se il suo valore di stima ufficiale (fr. 337'785.–)
era inferiore alla somma nominale delle ipoteche che lo gravavano (fr. 700'000.–
e fr. 30'000.–). In ciò non si scorge nulla d’insolito. I cursori ticinesi
sono soliti aspettare la domanda di realizzazione per procedere a una stima più
accurata del fondo o indire una stima peritale e accertare il carico ipotecario
effettivo. Nell’intervallo il fondo viene pignorato quale misura essenzialmente
conservativa a salvaguardia degl’interessi dei creditori.
Il
pignoramento in questione non può dunque essere visto come un vantaggio
indebitamente concesso al compagno di DN 1. Certo, gli ha permesso di ottenere
una dilazione del suo debito in virtù dell’art. 123 LEF, concessagli il 4
maggio 2018 quasi 17 mesi dopo la presentazione della domanda di realizzazione,
con un ritardo che purtroppo non è infrequente in Ticino, che l’escusso ha
poi rispettato giungendo persino a saldare le due esecuzioni, oltre una terza
(n. __________), il 27 febbraio 2019, in anticipo sul piano di pagamento.
Dal
punto di vista disciplinare, determinante è che, circa i tempi di realizzazione
del fondo, a PI 1 non pare essere stata dimostrata un’indulgenza diversa di
quella generalmente accordata a tutti i debitori e in fin dei conti ciò ha
permesso il totale soddisfacimento dei
creditori. Ad ogni modo la dilazione non è stata concessa da TE 1 e non
può quindi essergli imputata. Un vero e criticabile vantaggio sarebbe stato di
dichiarare il fondo impignorabile in quanto (all’apparenza) sovraipotecato. L’operato
di TE 1 in merito al pignoramento della quota del fondo intestata all’escusso
non dà adito a rimproveri di natura disciplinare.
9.3
Nel
minimo esistenziale di PI 1, TE 1 ha computato alimenti per fr. 4'750.–
mensili, che rappresentano quasi il 60% del minimo totale. Nell’incarto acquisito
dalla Camera non figurano i giustificativi relativi al pagamento degli
alimenti. Come dichiarato da TE 1 non è impossibile che siano
finiti in un altro incarto. A scanso di equivoci, la Camera si è fatta
consegnare da PI 1 gli estratti del suo conto corrente postale, da cui risulta
un ordine di girata permanente di fr. 4'750.– mensili a favore dell’ex
moglie, regolarmente eseguito dal febbraio al maggio 2016, ossia nei quattro
mesi precedenti il pignoramento. Anche su questo punto non si giustifica alcun
intervento disciplinare nei confronti di TE 1.
9.4
Ci
si potrebbe interrogare se TE 1, in virtù dell’art. 10 LEF, avrebbe dovuto
astenersi dall’eseguire il pignoramento perché conosceva l’escusso e la sua
compagna, la collega DN 1. Ebbene, il fatto
che l’escusso o il suo coniuge o convivente sia un amico o un conoscente
del funzionario o impiegato non è un motivo di astensione assoluto secondo l’art.
10.
cpv. 1 n. 1-3 LEF, che non cita tale ipotesi. Può tutt’al più ricadere nel
caso generico dell’art. 10 cpv. 1 n. 4 LEF, secondo cui i funzionari o
impiegati devono astenersi “negli affari in cui possano per altri motivi avere
interessi”. Tale ipotesi è realizzata quando sussistano circostanze idonee a
indurre sfiducia nell’imparzialità dell’organo esecutivo (Peter, op. cit., n. 11 ad art. 10). Il
congiuntivo usato dal legislatore indica che la semplice apparenza oggettiva di
prevenzione o di conflitto d’interessi basta per obbligare l’interessato all’astensione senza che sia necessario
dimostrarlo (cfr. citata 5A_77/2019, consid. 3.1;
Peter, op. cit., n. 11 ad art. 10;
Dallèves, op. cit., n. 8 ad art.
10; Gilliéron, op. cit., n. 39 ad
art. 10 LEF). Contrariamente ai casi delle cifre 1.3, quello del n. 4, la
prevenzione o il conflitto d’interessi non è oggetto di una finzione, ma la
semplice apparenza è sufficiente (Möckli
in:
SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 10 LEF).
9.4.1
Una
relazione di amicizia o inimicizia tra un giudice e una parte (o il suo
avvocato), come pure contatti regolari in un quadro professionale, non creano di
per sé un’apparenza di prevenzione, salvo circostanze particolari. Solo dei
rapporti di amicizia stretti, concretizzati da incontri frequenti, da rapporti privati
o da pratica sportiva regolare sono suscettibili di giustificare una ricusa (v.
François Chaix, La récusation
devant les tribunaux (aperçu de la jurisprudence récente), Collana gialla della
CFPG n. 29, 2023, pagg. 17-18 e i rinvii). Ciò vale anche per gli organi di
esecuzione e fallimenti, ancorché l’indipendenza richiesta sia minore (sopra
consid. 6).
9.4.2
In
sé, e sempre fatte salve eventuali circostanze particolari, il funzionario
incaricato di emettere atti esecutivi nei confronti di un debitore non è di principio
tenuto ad astenersi se il debitore è un membro della famiglia o il convivente di
un collega con cui lavora il funzionario. La relazione con il debitore è
infatti solo indiretta e non pone quindi problemi dal punto di vista dell’apparenza
d’imparzialità. Estendere indistintamente il dovere di astensione agli atti
riguardanti amici degli amici a prescindere da circostanze particolari idonee a
far nascere un’apparenza di conflitto d’interessi (sul caso degli “amici” sul
sito Facebook, v. DTF 144 I
164.
segg. consid. 4.5) comprometterebbe il normale funzionamento degli uffici d’esecuzione
e di fallimenti, specie nei piccoli circondari.
Nel
caso in rassegna il fatto che TE 1 e DN 1 lavorassero da anni nello stesso
settore e praticassero sporadicamente attività sportive insieme (sci) non è un
motivo sufficiente perché egli avesse dovuto astenersi di eseguire il
pignoramento a carico dell’allora compagno di lei.
9.4.3
La
semplice conoscenza di una parte (debitore o creditore), come pure il fatto di
darle del tu, non costituiscono una prossimità sufficiente a far temere
concretamente un’influenza sulla decisione del giudice (v. DTF 144 I 163 seg.
consid. 4.4), e pertanto men che meno del funzionario. Sono necessarie
ulteriori circostanze oggettive.
Nella
fattispecie, TE 1 ha affermato di conoscere PA 1, con cui è andato alcune
volte, insieme ad altri, a sciare, ma di non ritenerlo un amico. Ha
pure escluso qualsiasi interesse personale nel noto pignoramento, da lui
eseguito nel solito modo. Non si evincono peraltro dagli atti o dalla
segnalazione altre circostanze particolari per reputare che la relazione con il
debitore abbia avuto l’intensità necessaria a creare un’apparenza oggettiva di
parzialità. Non va quindi dato alcun seguito disciplinare alla segnalazione
relativa all’operato di TE 1.
10.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Non è dato seguito al procedimento disciplinare aperto il 24
aprile 2023 nei confronti di DN 1.
2.
Non
si dà luogo all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di TE 1.
3.
Non
si prelevano spese.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
a:
– ;
– .
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.