Lexipedia

Decisione

15.2023.36

Procedimento disciplinare. Dovere di astensione. Esecuzione di alcuni atti esecutivi in procedimenti diretti contro il convivente del funzionario o di un suo conoscente

4 luglio 2023Italiano22 min

maggio 2023, il presidente della Camera ha sentito quale testimone il cursore TE

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.36

Lugano

4 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sulla segnalazione 19

aprile 2023 del capo della Sezione esecuzione e fallimenti della Divisione

della giustizia

DE 1

relativa all’operato dei funzionari della sede di __________

dell’Ufficio d’esecuzione (UE)

DN 1,

TE 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

19 aprile 2023, il capo della Sezione esecuzione e fallimenti della Divisione

della giustizia ha segnalato all’ispettore della Camera esecuzione e fallimenti

che da alcune registrazioni nell’ap­plicativo informatico “THEMIS” di gestione

delle procedure esecutive in suo possesso presso l’UE risulterebbe che la

cursore DN 1 abbia gestito l’incarto del compagno PI 1 e ottenuto alcuni

estratti esecutivi relativi a quest’ultimo senza pagare la relativa tassa.

B. Il

24 aprile 2023, il presidente della Camera ha aperto un procedimento

disciplinare nei confronti di DN 1 e l’ha sentita in udienza il successivo 26

aprile.

C. L’8

maggio 2023, il presidente della Camera ha sentito quale testimone il cursore TE

1, in merito al pignoramento da lui eseguito il 12 maggio 2016 in due

esecuzioni dirette contro l’al­lora compagno di DN 1, PI 1.

D. In

risposta all’ordinanza emessa dal presidente della Camera il 4 maggio 2023, il

13 giugno il patrocinatore di PI 1 ha prodotto estratti del conto postale del

cliente relativi al pagamento degli alimenti di fr. 4'750.– ognuno per i

mesi da febbraio a maggio 2016 in favore dell’ex coniuge.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 14 LEF, l’autorità cantonale di vigilanza

esercita il potere disciplinare su tutti gli organi d’esecuzione forzata (art.

11.

della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione

e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]). Il procedimento disciplinare ha

quale funzione il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della

considerazione nei confronti delle autorità e la fiducia nelle stesse. Le

misure disciplinari mirano a garantire, dal punto di vista sia preventivo che

repressivo, il corretto adempimento dei rispettivi obblighi da parte degli

organi sottoposti al potere disciplinare (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17

ottobre 2011, consid. 1 e riferimenti citati).

2.

Il procedimento disciplinare è retto nel

nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF), tanto per i funzionari e gli

impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF), quanto per gli organi di

esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF); può essere

promosso d’ufficio dall’autorità cantonale di vigilanza o su

segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale. Secondo la

giurisprudenza di questa Ca­mera, il procedimento disciplinare può

essere avviato anche se il rapporto di lavoro con il funzionario sospettato è

già stato disdetto (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid.

2.

e riferimenti citati).

Per

la dottrina specialistica, invero, una misura disciplinare può essere inflitta

solo finché l’organo oggetto dell’inchiesta disciplinare mantiene la propria

mansione ufficiale,

la sola disdetta del rapporto di lavoro non essendo invece di rilievo (Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 7 i.f. ad art. 14 LEF; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 37 ad art. 14 LEF). La Camera ha

invero lasciato aperta la questione di un cambiamento di giurisprudenza in una

decisione del 24 febbraio 2017 (inc. 15.2016.20). Anche nel caso in esame la

questione può restare indecisa visto l’esito del giudizio odierno.

3.

Secondo

l’art. 14 cpv. 2 LEF, nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti,

o di un funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento,

la multa sino a 1'000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non

maggiore di sei mesi, la destituzione.

4.

Mentre

il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti

costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge. In senso

generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di

funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione

dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto

esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dall’autorità di vigilanza.

Nell’ambito disciplinare vige tuttavia il principio di opportunità, secondo cui

non ogni violazione dei doveri di funzione dev’essere sanzionata. Sebbene la

legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell’intervento

disciplinare. La sanzione disciplinare deve in­oltre rispettare il principio

della proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, deve essere idonea

a garantire l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace

esecuzione delle mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’ammini­strazione,

e dall’altra, dev’essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e

al grado di colpa dell’agente.

Occorre considerare eventuali altre sanzioni, in particolare di natura penale,

inflittegli per i medesimi fatti (sentenza

della CEF 15.2016.20 del 24 febbraio 2017 consid. 4, 15.2010.95 del 17 ottobre

2011.

consid. 4 e 15.2009.95 del 16

novembre 2009 consid. 4, e i rinvii).

5.

Nel caso in rassegna, sulla scorta della segnalazione l’ispettore della

Camera ha allestito la lista di tutti gli “eventi” esecutivi relativi a PI 1

registrati in Themis (dal 2015, anno della sua messa in funzione in Ticino) da DN

1, con cui egli convive dal 2012 e con cui è sposato dal 23 settembre 2022.

Sono undici gli “eventi” (notifica di un precetto esecutivo e dell’esemplare

per il creditore, registrazione di tre domande di proseguimento, invio di due avvisi

di pignoramento ed emissione di quattro inviti di pagamento) registrati in

sette esecuzioni diverse, oltre a un conteggio e quattro estratti dal registro

delle esecuzioni.

5.1

All’udienza

del 26 aprile 2023, DN 1 ha dichiarato di non ricordarsi dei due precetti

esecutivi da lei notificati al compagno l’8

e il 22 settembre 2015, ma di

ritenere che le erano probabilmen­te stati consegnati dalla cancelleria

per notifica, giacché era nota la sua convivenza con PI 1. In realtà, è stata

appurata la registrazione di un solo precetto esecutivo, la seconda data

riferendosi all’invio al creditore dell’esemplare a lui destinato.

Pur

non ricordandosene, DN 1 non ha poi escluso di aver emesso i due avvisi di

pignoramento del 7 aprile 2016. Ha invece detto di ricordarsi dei quattro

inviti di pagamento del 2022, che riguardavano precetti esecutivi fatti

emettere da una cassa malati, e di averli

emessi a domanda dell’escusso, come fa sempre in si­mili casi. Per

quanto riguarda l’invito di pagamento nell’esecuzio­­ne n. __________, DN 1 ha

affermato che era possibile che l’avesse emesso prima della notifica del

precetto esecutivo perché l’esecuzione potesse essere estinta subito. In merito

all’evento “Altro: pagamento a saldo 4.7.2022

tramite PVR” nell’esecuzione n. __________, ha precisato di averlo

registrato solo a titolo informativo per il Contact Center (incaricato di

fornire informazioni all’utenza), come succede anche con tanti altri debitori,

mentre ha escluso di aver proceduto alla registrazione contabile, per la quale

i cursori non dispongono della necessaria abilitazione (in particolare sul

piano informatico).

Ha

d’altronde assicurato di non aver mai spedito estratti dal registro delle

esecuzioni, ma di esserle capitato di consultare l’estratto di un debitore per

confrontarlo con il conteggio o per verificare i casi di attestati di carenza

di beni emessi per lo stesso credito o l’esistenza di esecuzioni promosse da

più di cinque anni. Ha comunque escluso di aver stampato estratti esecutivi poi

consegnati al suo convivente senza prelevare la relativa tassa.

5.2

In

generale, DN 1 ha affermato di conoscere la norma dell’art. 10 LEF, che vieta

ai funzionari dell’UE di agire in procedure dirette contro il proprio convivente,

ma di aver ritenuto che per lei il divieto escludeva solo quello che entrava

nella sua funzione, ovvero l’esecuzione dei pignoramenti, ma non gli altri atti

oggetto della segnalazione. Ha assicurato di non aver mai partecipato neppure

indirettamente alle operazioni di pignoramento riguardanti suo marito. A

domanda del presidente, DN 1 ha risposto di non aver mai ricevuto un’informativa

sul modo di comportarsi quando un’esecuzione

riguarda un famigliare o un convivente.

6.

Giusta

l’art. 10 cpv. 1 lett. b LEF, i funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione

e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’auto­rità di vigilanza non possono

esercitare le loro funzioni negli affari del coniuge, del partner registrato o

della persona con cui convivono di fatto. Si tratta di un caso di astensione

obbligatoria, che mira a prevenire i conflitti d’interessi e così a garantire l’imparzia­lità

delle decisioni adottate nelle procedure di esecuzione e fallimenti (DTF 104

III 2 consid. 3/a; Dallèves in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 10 LEF; Peter in: Ba-sler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 1 ad art. 10 LEF; Möckli in SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 10

LEF; Gil­liéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 6 ad art. 10 LEF). L’indipendenza

richiesta è però minore di quella di cui devono fare prova i membri di un’autorità

giudiziaria (Möckli, op. cit. loc.

cit.; cfr. pure Peter, op.

cit., n. 11 ad art. 10). L’obbligo di astensione riguarda tutti gli atti eseguiti

in adempimento di doveri di servizio (Peter,

op. cit., n. 5 ad art. 10; Gilliéron,

op. cit., n. 14 ad art. 10). Chi si trova in una delle situazioni elencate all’art.

10.

LEF è obbligato ad astenersi spontaneamente (sentenza del Tribunale federale

5A_77/2019 del 15 luglio 2019 consid. 3.1; Peter,

op. cit., n. 15 ad art. 10).

7.

Nel

caso in esame, DN 1 avrebbe quindi dovuto astenersi spontaneamente dal compiere

tutti gli undici atti esecutivi registra­ti in Themis in esecuzioni dirette

contro l’allora convivente. Contrariamente a quanto da lei capito, il divieto

dell’art. 10 LEF riguarda infatti tutti gli atti eseguiti in adempimento

di doveri di servizio e non solo quelli che rientrano nella specifica funzione

del­l’impiegato dell’ufficio. Vero è che il testo in italiano della norma

potrebbe dare credito all’interpretazione di DN 1, nella misura in cui esclude

per le persone che si trovano in un caso d’a­stensione l’esercizio delle “loro

funzioni” (nello stesso senso il testo in francese: “acte

de son office”). Il testo in tedesco vieta invece in

modo generale tutti gli atti ufficiali (“Amtshandlungen”). Corrisponde

alla volontà del legislatore che voleva evitare già i conflitti d’interessi

solo potenziali (come si evince dalla clausola generale dell’art. 10 cpv. 1 n.

4.

LEF), ovvero la mera apparenza di prevenzione (v. sotto consid. 9.4). Rende

anche più chiari ai funzionari i limiti del dovere d’astensione, perché non

devono chiedersi se si trovano soggettivamente in un conflitto d’interessi. Ciò

presuppone però che il funzionario goda di un certo potere d’apprezza­mento,

ciò che non è il caso per il semplice invio di atti emessi da altri ed è molto

limitato per quanto attiene all’emissione dei

precetti esecutivi. L’importanza e le conseguenze dell’atto com­piuto in violazione dell’art. 10 LEF, come le

motivazioni dell’autore, entrano per contro in considerazione nella valutazione

della colpa, e pertanto dell’opportunità e della commisurazione della sanzione

disciplinare (v. sopra consid. 4).

Dal

profilo oggettivo, gli atti contestati a DN 1 risultano quindi sanzionabili

disciplinarmente.

7.1

Per

gli atti esecutivi nel 2016 ci si potrebbe chiedere se non sono prescritti. Contrariamente

al diritto di altri Cantoni (ad esempio San Gallo: 2 anni; Turgovia: 5 anni, v.

Emmel, op. cit., n. 12b ad art.

14), il diritto ticinese non disciplina la questione della prescrizione dei

provvedimenti disciplinari. Per l’analogia delle situazioni, ci si potrebbe

forse riferire al termine di prescrizione delle contravvenzioni penali (tre

anni, art. 109 CP). Stante l’esito del giudizio odierno, la questione può

tuttavia rimanere aperta.

7.2

Sul

piano soggettivo, va anzitutto tenuto conto che DN 1 lavora presso la sede di

Lugano dell’UE da vent’anni e beneficia pertanto di una grande esperienza. Si

può quindi ritenere che, come da lei del resto dichiarato in occasione dell’interrogatorio,

ha – o dovrebbe avere – conoscenza dell’esistenza dell’art. 10 LEF.

7.2.1

Occorre

tuttavia rilevare che non esistono istruzioni dell’autorità di vigilanza

cantonale o direttive interne dell’UE in merito al dovere di astensione, alla

sua estensione e al modo di attuarlo concretamente. A conoscenza della Camera,

il tema non è neppure stato trattato in corsi di formazione specifici, peraltro

molto rari in generale, se non ultimamente nel corso generale per i nuovi

assunti.

7.2.2

Da

un sondaggio effettuato dall’ispettore della Camera si evince d’altronde che

diversi funzionari conoscono l’art. 10 LEF solo approssimativamente e che la

sua portata è oggetto di apprezzamenti divergenti, alcuni di loro ritenendo ad

esempio che l’emis­sione di precetti esecutivi o la notifica di atti esecutivi

non sono sottoposte al dovere di astensione. Nella sua deposizione dell’8

maggio 2023 il cursore TE 1 ha confermato di non aver ricevuto direttive

sull’applicazione dell’art. 10 LEF e riferito che attualmente regna un po’ d’incertezza

sui limiti dell’art. 10 LEF tra chi è al corrente del procedimento disciplinare

avviato contro DN 1.

7.2.3

Sempre

dal profilo soggettivo, non si evincono dagli elementi fattuali raccolti indizi

per ritenere che DN 1 abbia voluto favorire il compagno. In due casi (notifica

del precetto esecutivo, invio dell’invito di pagamento prima della notifica del

precetto) il suo intervento è servito ad accelerare la procedura. La Camera ha

inoltre accertato che tranne in un’esecuzione, sospesa da opposizione poi

diventata perenta, tutte le esecuzioni avviate contro PI 1 dal 2015 in poi sono

state pagate. I creditori non sono pertanto stati danneggiati.

7.2.4

Per

gli atti del 2016 occorre ancora constatare che la relazione di DN 1 con PI 1

era nota in seno all’UE e non aveva apparentemente suscitato particolari

interventi all’epoca. Dal punto di vista dell’opportunità dell’adozione di

misure disciplinari, appare discutibile sanzionare il comportamento della

funzio-naria in base a una verifica effettuata dopo la presentazione delle sue

dimissioni, mentre essa sarebbe potuta essere eseguita già nel 2016.

7.2.5

Tutto

sommato, risulta dalle considerazioni che precedono che DN 1 non ha violato

consapevolmente il divieto di eseguire atti esecutivi in procedure dirette

contro il convivente (e ora marito) e non ha cercato di favorirlo

indebitamente.

7.3

In

conclusione, anche se gli atti contestati a DN 1 risultano oggettivamente

lesivi del divieto dell’art. 10 cpv. 1 lett. b LEF, non sono sanzionabili disciplinarmente

dal profilo soggettivo. Tenuto conto anche della relativa incertezza esistente

in seno all’UE in merito all’estensione dell’obbligo di astensione e del fatto

che per anni non si è ritenuto necessario effettuare una verifica del­l’o­perato

di DN 1, l’inflizione di una sanzione disciplinare appare anche inopportuna

perché andrebbe a punire l’unica funzionaria, il cui operato è stato

sistematicamente controllato in relazione con l’art. 10 LEF.

8.

In

merito al conteggio e ai quattro estratti dal registro delle esecuzioni emessi

tutti nel 2016, DN 1 ha assicurato di non averli stampati per poi consegnarli

al suo convivente. La Camera ha accertato che l’interessata ne ha emesso e

stampato solo due (n. __________ e __________). Non è però dimostrato ch’ella

li abbia consegnati al convivente. Non è dunque possibile addebitarle di non

aver prelevato la tassa prevista per l’emissione e la spedizione di quegli

atti. Dal punto di vista oggettivo, invero, anche la semplice consultazione di

estratti relativi alla situazione esecutiva del convivente appare lesiva dell’art.

10.

LEF, specie nel caso in esame in cui il debitore non soggiaceva al settore

di competenza della compagna. Dal punto di vista soggettivo e dell’op­portunità,

valgono invece i rilievi già espressi in merito agli altri atti esecutivi

eseguiti da DN 1 (sopra consid. 7.2.5 e 7.3).

9.

Il

Caposezione aveva anche segnalato verbalmente la situazione del cursore TE 1,

collega di DN 1, in merito a un pignoramento eseguito nei confronti di PI 1 il

12.

maggio 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________. La Direttrice della

Divisione della giustizia ha pure chiesto delucidazioni in merito con e-mail

del 20 aprile 2023.

9.1

In

occasione del suo interrogatorio dell’8 maggio 2023, sentito come teste TE 1 ha

affermato di conoscere bene DN 1, con cui lavora dal 2002 o dal 2003, e

di essergli capitato di andare a sciare alcune volte con lei, altri dipendenti

dell’Ufficio e alcuni loro compagni, tra cui quello di DN 1, PI 1. Non lo

ritiene però un amico, ma solo un conoscente.

Per

quanto attiene al pignoramento del 12 maggio 2016, TE 1 ha

dichiarato che DN 1 non vi era intervenuta in nessun modo. Egli non ha

considerato un problema eseguire quel pignoramento, come fa con tutti gli altri

debitori di sua conoscen­za, anche perché se dovesse ricusarsi ogni volta che

conosce il debitore, ciò creerebbe difficoltà di organizzazione per l’Ufficio. Il

teste ha confermato di conoscere l’art. 10 LEF, ma di ritenerlo applicabile

solo a parenti, non a conoscenti. Ha confermato in ogni modo di non aver avuto

nessun interesse personale in quel pignoramento, da lui eseguito nel solito

modo. PI 1 non faceva invero parte del suo settore (4), ma come capita con

altri debitori, quando si presentano al suo sportello, si è occupato lui del

pignoramento, con il consenso del collega competente per settore. Anche se il

verbale interno indica che il pignoramento è stato eseguito in assenza del

debitore, in realtà egli era presente, come risulta dalla firma da lui apposta

sul verbale. TE 1 si è detto sicuro di aver visto i documenti giustificativi

prodotti dall’e­­scusso, anche perché non si è inventato le cifre riportate sul

verbale, ma non si spiega come mai non sono più nell’incarto. È possibile che

siano presenti in un altro incarto.

Il

teste ha confermato di aver proceduto al pignoramento del fondo di PI 1 basandosi sulla stima ufficiale secondo la

pras­si dell’epoca (ultimamente si tiene anche conto della stima reale, ritenuta

corrispondere più o meno a 2.5 volte quella ufficiale). In quel caso come in

tutti, egli ha proceduto poi al pignoramento indipendentemente dal carico

ipotecario, anche perché non sapeva a quanto ammontasse.

9.2

Stabilita

l’impignorabilità del reddito di fr. 8'200.– mensili conseguito da PI 1, che risultava inferiore al

suo minimo esi­stenziale di fr. 8'283.40 (sul quale si tornerà

sotto al consid. 9.3), TE 1 ha pignorato la quota di ½ di PI 1 del fondo n. __________

RFD di __________, anche se il suo valore di stima ufficiale (fr. 337'785.–)

era inferiore alla somma nominale delle ipoteche che lo gravavano (fr. 700'000.–

e fr. 30'000.–). In ciò non si scorge nulla d’insolito. I cursori ticinesi

sono soliti aspettare la domanda di realizzazione per procedere a una stima più

accurata del fondo o indire una stima peritale e accertare il carico ipotecario

effettivo. Nell’intervallo il fondo viene pignorato quale misura essenzialmente

conservativa a salvaguardia degl’interessi dei creditori.

Il

pignoramento in questione non può dunque essere visto come un vantaggio

indebitamente concesso al compagno di DN 1. Certo, gli ha permesso di ottenere

una dilazione del suo debito in virtù dell’art. 123 LEF, concessagli il 4

maggio 2018 quasi 17 mesi dopo la presentazione della domanda di realizzazione,

con un ritardo che purtroppo non è infrequente in Ticino, che l’e­­scusso ha

poi rispettato giungendo persino a saldare le due esecuzioni, oltre una terza

(n. __________), il 27 febbraio 2019, in anticipo sul piano di pagamento.

Dal

punto di vista disciplinare, determinante è che, circa i tempi di realizzazione

del fondo, a PI 1 non pare essere stata dimostrata un’indulgenza diversa di

quella generalmente accorda­ta a tutti i debitori e in fin dei conti ciò ha

permesso il totale soddisfacimento dei

creditori. Ad ogni modo la dilazione non è stata con­cessa da TE 1 e non

può quindi essergli imputata. Un vero e criticabile vantaggio sarebbe stato di

dichiarare il fondo impignorabile in quanto (all’apparenza) sovraipotecato. L’operato

di TE 1 in merito al pignoramento della quota del fondo intestata all’escusso

non dà adito a rimproveri di natura disciplinare.

9.3

Nel

minimo esistenziale di PI 1, TE 1 ha computato alimenti per fr. 4'750.–

mensili, che rappresentano qua­si il 60% del minimo totale. Nell’incarto acquisito

dalla Camera non figurano i giustificativi relativi al pagamento degli

alimenti. Come dichiarato da TE 1 non è impossibile che siano

finiti in un altro incarto. A scanso di equivoci, la Camera si è fatta

consegnare da PI 1 gli estratti del suo conto corrente postale, da cui risulta

un ordine di girata permanente di fr. 4'750.– mensili a favore dell’ex

moglie, regolarmente eseguito dal febbraio al maggio 2016, ossia nei quattro

mesi precedenti il pignoramen­to. Anche su questo punto non si giustifica alcun

intervento disciplinare nei confronti di TE 1.

9.4

Ci

si potrebbe interrogare se TE 1, in virtù dell’art. 10 LEF, avrebbe dovuto

astenersi dall’eseguire il pignoramento perché conosceva l’escusso e la sua

compagna, la collega DN 1. Ebbene, il fatto

che l’escusso o il suo coniuge o convivente sia un amico o un conoscente

del funzionario o impiegato non è un motivo di astensione assoluto secondo l’art.

10.

cpv. 1 n. 1-3 LEF, che non cita tale ipotesi. Può tutt’al più ricadere nel

caso generico dell’art. 10 cpv. 1 n. 4 LEF, secondo cui i funzionari o

impiegati devono astenersi “negli affari in cui possano per altri motivi avere

interessi”. Tale ipotesi è realizzata quando sussistano circostanze idonee a

indurre sfiducia nell’imparzialità dell’organo esecutivo (Peter, op. cit., n. 11 ad art. 10). Il

congiuntivo usato dal legislatore indica che la semplice apparenza oggettiva di

prevenzione o di conflitto d’interessi basta per obbligare l’interessato all’astensione senza che sia necessario

dimostrarlo (cfr. citata 5A_77/2019, consid. 3.1;

Peter, op. cit., n. 11 ad art. 10;

Dallè­ves, op. cit., n. 8 ad art.

10; Gilliéron, op. cit., n. 39 ad

art. 10 LEF). Contrariamente ai casi delle cifre 1.3, quello del n. 4, la

prevenzione o il conflitto d’interessi non è oggetto di una finzione, ma la

semplice apparenza è sufficiente (Möckli

in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 10 LEF).

9.4.1

Una

relazione di amicizia o inimicizia tra un giudice e una parte (o il suo

avvocato), come pure contatti regolari in un quadro professionale, non creano di

per sé un’apparenza di prevenzione, salvo circostanze particolari. Solo dei

rapporti di amicizia stretti, concretizzati da incontri frequenti, da rapporti privati

o da pratica sportiva regolare sono suscettibili di giustificare una ricusa (v.

François Chaix, La récusation

devant les tribunaux (aperçu de la jurisprudence récente), Collana gialla della

CFPG n. 29, 2023, pagg. 17-18 e i rinvii). Ciò vale anche per gli organi di

esecuzione e fallimenti, ancorché l’indipendenza richiesta sia minore (sopra

consid. 6).

9.4.2

In

sé, e sempre fatte salve eventuali circostanze particolari, il funzionario

incaricato di emettere atti esecutivi nei confronti di un debitore non è di principio

tenuto ad astenersi se il debitore è un membro della famiglia o il convivente di

un collega con cui lavora il funzionario. La relazione con il debitore è

infatti solo indiretta e non pone quindi problemi dal punto di vista dell’apparenza

d’im­parzialità. Estendere indistintamente il dovere di astensione agli atti

riguardanti amici degli amici a prescindere da circostanze particolari idonee a

far nascere un’apparenza di conflitto d’interessi (sul caso degli “amici” sul

sito Facebook, v. DTF 144 I

164.

segg. consid. 4.5) comprometterebbe il normale funzionamento degli uffici d’esecuzione

e di fallimenti, specie nei piccoli circondari.

Nel

caso in rassegna il fatto che TE 1 e DN 1 lavorassero da anni nello stesso

settore e praticassero sporadicamente attività sportive insieme (sci) non è un

motivo sufficiente perché egli avesse dovuto astenersi di eseguire il

pignoramento a carico dell’allora compagno di lei.

9.4.3

La

semplice conoscenza di una parte (debitore o creditore), come pure il fatto di

darle del tu, non costituiscono una prossimità sufficiente a far temere

concretamente un’influenza sulla decisione del giudice (v. DTF 144 I 163 seg.

consid. 4.4), e pertanto men che meno del funzionario. Sono necessarie

ulteriori circostanze oggettive.

Nella

fattispecie, TE 1 ha affermato di conoscere PA 1, con cui è andato alcune

volte, insieme ad altri, a sciare, ma di non ritenerlo un amico. Ha

pure escluso qualsiasi interesse personale nel noto pignoramento, da lui

eseguito nel solito modo. Non si evincono peraltro dagli atti o dalla

segnalazione altre circostanze particolari per reputare che la relazione con il

debitore abbia avuto l’intensità necessaria a creare un’apparenza oggettiva di

parzialità. Non va quindi dato alcun seguito disciplinare alla segnalazione

relativa all’operato di TE 1.

10.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Non è dato seguito al procedimento disciplinare aperto il 24

aprile 2023 nei confronti di DN 1.

2.

Non

si dà luogo all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di TE 1.

3.

Non

si prelevano spese.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

a:

– ;

– .

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.