15.2023.37
Minimo di esistenza. Pignoramento della somma che il giudice del divorzio autorizza a prelevare dal conto di cui ha ordinato il blocco
8 settembre 2023Italiano13 min
prestazioni legali nella procedura di divorzio. Con pre-cetti esecutivi n. __________
Source ti.ch
RI 1
Incarto n.
15.2023.37
Lugano
8 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Grisanti
e Giamboni
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 18 aprile
2023 di
RI 1
(patrocinata dall__________ PA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento eseguito il 6 aprile
2023 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti della
ricorrente da
PI 1 __________
PI 2 __________
e nelle esecuzioni n. __________ e __________ avviate sempre contro la ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino,
Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona,
e dall’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 novembre 2021 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), gli avv. PI 1 e PI 2 hanno
escusso RI 1 per l’incasso di fatture di fr. 151'221.25 complessivi per
prestazioni legali nella procedura di divorzio. Con pre-cetti esecutivi n. __________
e __________ emessi il 17 febbraio 2022 e il 25 ottobre 2022, anche lo Stato
del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per l’incasso di crediti fiscali relativi al
2018 di fr. 9'312.05 oltre agli accessori e, nella seconda esecuzione, di
tasse di giustizia, spese e oneri delle procedure di divorzio e di rigetto dell’opposizione
di fr. 14'560.– complessivi.
B. Nelle
tre esecuzioni citate, il 18 novembre, il 1° dicembre 2022 e il 13 gennaio 2023,
l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 24 gennaio 2023.
C. Su richiesta di RI 1
motivata da problemi di salute, l’esecuzione del pignoramento è stata rinviata dapprima
al 6 febbraio e poi al 10 febbraio 2023. Con e-mail del 9 febbraio 2023, l’UE ha annullato anche la seconda convocazione, invitando
l’escussa a prendere lei stessa contatto con l’UE il più presto possibile
per fissare un nuovo appuntamento. RI 1 si è limitata a trasmettere all’UE un
certificato medico del 10 febbraio 2023 del dr. med. __________, che attestava
una sindrome influenzale associata a disturbi gastrointestinali e raccomandava
alla paziente di rimanere al domicilio fino al 25 febbraio 2023, fermo
restando che la situazione sarebbe stata rivalutata clinicamente il 28
febbraio.
D. Il 6 aprile 2023 l’UE ha determinato d’ufficio la
quota pignorabile del “salario/reddito” dell’escussa,
in sua assenza, sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
5'810.00
Totale
fr.
5'810.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Totale
fr.
1'200.00
100%
L’UE
ha quindi notificato alla Pretura di Lugano, sezione 6, il
pignoramento della quota del “salario” della sua “dipendente/assicurato(a)” eccedente fr. 1'200.–
(indicativamente fr. 4'610.–) dal 6 aprile 2023.
E. Con
ricorso del 18 aprile 2023, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione di
pignoramento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, concesso
parzialmente dal presidente della Camera con ordinanza del 24 aprile 2023,
limitatamente alla sospensione della ripartizione delle somme pignorate versate
all’Ufficio.
F. Con
osservazioni del 15 maggio 2023 PI 1 e PI 2 si sono opposti al ricorso, mentre
lo Stato del Cantone Ticino è rimasto silente e nelle sue del 23 maggio 2023 l’UE
si è riconfermato nei propri provvedimenti, pur rimettendosi al giudizio della
Camera per quanto attiene alla trattenuta mensile predisposta dalla Pretura di Lugano nel decreto cautelare dell’11 maggio
2023 relativo alla causa di divorzio (inc. __________), che differisce dal
minimo d’esistenza stabilito nella decisione impugnata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 aprile 2023 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nel
ricorso RI 1 espone che il debitore deve assistere
al pignoramento e se del caso l’ufficio d’esecuzione può ordinarne l’accompagnamento
forzato per mezzo della polizia (art. 91 cpv. 2 LEF), ciò che nella fattispecie
non è avvenuto. A suo parere l’UE non aveva quindi alcun diritto di eseguire il
pignoramento senz’averla convocata prima o fatto accompagnare dalla polizia. L’unico
verbale di pignoramento utilizzabile per determinare il minimo vitale è secondo
lei quello allestito in sua presenza, ovvero quello dell’11 marzo 2022, poi
annullato il 17 marzo.
2.1
L’art.
91.
LEF, che pone a carico del debitore l’obbligo di assistere al pignoramento o
di farvisi rappresentare, persegue due scopi: il primo, formulato esplicitamente dalla norma, ottenere (in particolare)
dall’escusso le informazioni necessarie all’esecuzione del pignoramento;
il secondo, implicito, garantire il diritto dell’escusso di essere sentito e di difendere i propri
interessi, di cui l’ufficio, secondo un principio generale risultante
dall’art. 95 cpv. 5 LEF, deve anche tenere conto (cfr. Jeandin
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,
n. 2 e 5 ad art. 91 LEF).
2.2
Ora,
nel caso concreto alla ricorrente è stato garantito il diritto di essere
sentita. È stata avvisata più volte del pignoramento sicché dipendeva solo da
lei contattare l’Ufficio (come ricordatole nell’email del 9 febbraio 2023) o
presentarsi ai suoi sportelli per procedere al pignoramento. Può recriminare
solo sé stessa se non ha assistito al pignoramento. Ad ogni modo ha avuto la
possibilità di determinarsi su quel provvedimento con il ricorso.
2.3
Il
debitore ha l’obbligo di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare e
di fornire le informazioni richieste (art. 91 cpv. 1 LEF). È un obbligo
stabilito a salvaguardia degl’interessi dell’escutente. L’ufficio d’esecuzione può ordinare l’accompagnamento dell’escusso
per mezzo della polizia, ma è solo una facoltà. A seconda delle circostanze, l’ufficio
può anche procedere al pignoramento in assenza dell’escusso in base alle
informazioni raccolte in occasione di un pignoramento precedente (DTF 112 III
14.
consid. 5/a) o grazie alla collaborazione di terzi o autorità (sentenza
della CEF 15.2016.47 del 23 settembre 2016 consid. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 8 ad
art. 91). Semmai, il creditore è legittimato a dolersi del mancato accompagnamento forzato dell’escusso. È
invece abusivo da parte di quest’ultimo non presentarsi per l’esecuzione
del pignoramento e lamentare poi il mancato ricorso alla forza pubblica. Al
limite del temerario, la censura non può ch’essere respinta.
3.
Nel
merito, la ricorrente fa valere che le “ingenti”
spese appurate in occasione del primo pignoramento del 25 gennaio 2022, che
hanno condotto al suo annullamento il 17 marzo 2022, non sono cambiate, anzi
sono solo aumentate. A suo giudizio il provvedimento impugnato è quindi
infondato e abusivo, in quanto fa totalmente astrazione delle predette spese
debitamente comprovate.
3.1
La
ricorrente non ha prodotto il verbale del precedente pignoramento, eseguito di
tutta evidenza a favore di altre esecuzioni, né dimostrato che le “ingenti” spese di
cui l’UE avrebbe tenuto conto a quel tempo, neppure da lei abbozzate, sarebbero
rimaste invariate oggi o sarebbero addirittura aumentate. Insufficientemente
specificata, la censura è irricevibile.
3.2
A
ben vedere, ci si deve del resto chiedere se quanto pignorato dall’UE sia
davvero un reddito limitatamente pignorabile nel senso dell’art. 93 LEF. Dagli
atti risulta che l’UE ha pignorato la somma mensile che la Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, nell’ambito della causa di divorzio, autorizza
RI 1 a prelevare da un conto a lei intestato presso l’PI 3. Già dalla fine del
2017, prima nella procedura di tutela dell’unione coniugale e poi in quella di
divorzio, la Pretura aveva disposto il blocco di quel conto quale restrizione
del potere di disporre di RI 1 necessaria per assicurare le basi economiche
della famiglia giusta l’art. 178 CC
(applicabile in via cautelare dopo l’inoltro della causa di divorzio per il
rinvio dell.rt. 276 cpv. 1, 2 periodo CPC), autorizzando i coniugi a prelevare
mensilmente l’importo ritenuto dal giudice necessario al sostentamento
loro e dei quattro figli (oggi tutti maggiorenni). Tale importo è stato
modificato (“allenta-to”) diverse volte. Dalla sentenza del 19 dicembre 2019
acquisita d’ufficio dalla Camera, si evince che la Pretura ha d’altronde
autorizzato il marito a chiedere alla banca di pagare una serie di fatture per
spese verosimilmente famigliari (ad esempio spese mediche e premi della cassa
malati) o rimaste incontestate (dispositivo n. 12). Nell’ultimo decreto
cautelare noto a questa Camera, dell’11 maggio 2023, il Pretore ha disposto a
favore di RI 1 il diritto di prelevare fr. 2'537.– e a favore dell’UE il
versamento di fr. 4'868.– mensili, le somme riconosciute a favore del
marito __________ e della figlia __________ rimanendo invariate.
3.2.1
Le
somme la cui erogazione è autorizzata dalla Pretura non sono all’evidenza
provento di lavoro, usufrutti, rendite vitalizie, alimenti, pensioni o
prestazioni destinate a risarcire una perdita di guadagno, né pretese derivanti
dal diritto al mantenimento (perlomeno per quanto riguarda l’escussa, che è
titolare del conto) nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF. Tutt’al più gl’interessi
attivi del conto potrebbero essere considerati proventi da usufrutto giusta l’art.
93.
cpv. 1 LEF, ossia da un capitale di cui il beneficiario non può disporre
(DTF 94 III 8; Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 1 LEF). Dagli
atti risulta tuttavia che i coniugi stiano erodendo il capitale depositato sul
conto per garantire il proprio sostentamento. Ne segue che il conto stesso, o
meglio la pretesa dell’escussa contro la banca relativa all’intero saldo,
appare illimitatamente pignorabile.
3.2.2
D’altronde,
stante il suo carattere provvisionale, la restrizione del potere di disporre
ordinata dalla Pretura in virtù dell’art. 178 CC non conferisce ai suoi
beneficiari alcun privilegio particolare nell’esecuzione forzata (DTF 120 III
67.
consid. 2/b, pag. 70; Isenring/Kessler
in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª ed., n. 21 ad art. 178 CC; Chaix in: Commentaire romand, Code civil I, 2010,
n. 8 ad art. 178 CC), sicché nulla osta al pignoramento del conto
bloccato, e ciò secondo l’ordine prescritto all’art. 95 cpv. 1 e 2 LEF e non
per ultimo (art. 95 cpv. 3 LEF), non essendo equiparabile a beni colpiti da
sequestro (sentenza della CEF 15.2021.140 del 6 aprile 2022 consid. 2.2.2,
relativa a un precedente pignoramento di un altro conto di RI 1; Foëx/Martin-Rivara in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 45 ad art. 95 LEF; Isenring/Kessler op. cit., n. 24 ad art.
178; de Gottrau in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 95 LEF). Una
sospensione dell’esecuzione in attesa della decisione di divorzio, come
ipotizzato nella citata DTF 120 III 67, non è ipotizzabile nei casi in cui,
come quello in rassegna, il debito fatto valere contro l’escusso non è un “obbligo
patrimoniale derivante dall’u-nione coniugale” secondo l’art. 178 CC e l’esecuzione
non è una manovra abusiva volta a distrarre i beni oggetto del blocco (sentenza
del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014 consid. 3.1.2 e 3.2.1).
3.3
Un’estensione
del pignoramento all’intero conto bloccato, limitatamente all’importo dei
crediti posti in esecuzione (di poco meno di
fr. 190'000.–), non entra tuttavia in considerazione in questa sede
stante il divieto della reformatio
in peius (art. 22 della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]),
che vieta a questa Camera di peggiorare il
provvedimento impugnato a scapito della ricorrente. Spetterà all’UE
verificare se sono dati i presupposti per un pignoramento complementare dell’intero
conto, specie se con la decisione di divorzio, emanata il 22 agosto 2023 (ma
non in possesso di questa Camera), il blocco del conto dovesse essere stato
revocato, ciò che potrebbe essere il caso, perché l’art. 178 CC non si applica alle pretese post-divorzio, la cui
garanzia è disciplinata dall’art. 132 cpv. 2 CC (Isenring/Kessler, op. cit., n. 7 ad art.
178).
In
alternativa, l’UE potrebbe interpellare il giudice del divorzio perché
autorizzi la banca a versargli l’importo dei crediti posti in esecuzione, come
fatto per altre spese dei coniugi (sopra consid. 3.2).
4.
Per
quanto attiene alle questioni di competenza della Camera, rimane da stabilire
se il versamento mensile predisposto
dalla Pretura di Lugano nel decreto cautelare dell’11 maggio 2023 vincola
l’UE quand’anche si fondi su un minimo d’esistenza di fr. 2'537.–,
superiore a quello di fr. 1'200.– stabilito nella decisione impugnata. Al
riguardo l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
4.1
Poiché
le somme mensili di cui il Pretore ha autorizzato il versamento all’escussa e
all’UE non sono redditi nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF (sopra consid.
3.2.1), nulla osta al pignoramento integrale della parte eccedente il minimo
vitale di fr. 1'200.– stabilito nel provvedimento impugnato, giacché l’UE
avrebbe potuto legittimamente pignorare l’intero avere bancario a concorrenza dell’importo dei crediti posti in esecuzione,
senza riguardo al blocco del conto (sopra consid. 3.2.2). Il
provvedimento impugnato merita dunque conferma.
4.2
Per
abbondanza, è pacifico che la competenza per stabilire il minimo esistenziale
dell’escusso a norma dell’art. 93 LEF spetta esclusivamente all’UE. La
decisione del Pretore sul minimo esistenziale da lasciare ad RI 1 riguarda solo
la questione dell’estensione del blocco, che deve rispettare il principio di
proporzionalità (Isenring/Kessler,
op. cit., n. 17 ad art. 178). Il minimo esistenziale è del resto stato
stabilito secondo le regole (giurisprudenziali) del diritto di famiglia, non
secondo l’art. 93 LEF.
Nel
caso concreto l’accertamento del Pretore non potrebbe neppure servire quale
base fattuale per calcolare il minimo vitale ai sensi dell’art. 93 LEF, perché
si fonda su documenti che non sono agli atti e non sono più attuali (in quanto
prodotti il 30 settembre 2022), RI 1, come in questa sede, non essendosi
degnata di giustificare le proprie spese nel termine impartitole dal Pretore.
Non ha d’altronde dimostrato di pagarle effettivamente e regolarmente, ciò che secondo
un principio giurisprudenziale consolidato è la condizione sine qua non perché possano essere
considerate nel minimo di esistenza secondo l’art. 93 LEF (DTF 121 III 20
consid. 3/b e 3/c; sentenza della CEF 15.2023.18 del 6 luglio 2023 consid. 3.6).
4.3
Ciò
posto, ove non opterà per il pignoramento complementare dell’intero saldo a
concorrenza dell’importo dei crediti posti in esecuzione né otterrà
l’autorizzazione a farsi versare dalla banca quanto necessario a pagare i
crediti degli escutenti (sopra consid. 3.3), l’UE notificherà alla banca il
pignoramento dell’intera eccedenza, pari a fr. 6'205.–
(ossia fr. 7'405.– ./. fr. 1'200.–) per i mesi futuri.
Per
i tre mesi (da giugno ad agosto) per i quali ha già incassato quanto
assegnatogli dal Pretore (fr. 4'868.– al mese), l’UE chiederà alla banca
il versamento della differenza (3 x fr. 1'337.–).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
–
Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona;
– Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,
Bellinzona;
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.