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Decisione

15.2023.38

Domanda di accertamento della nullità della notifica del precetto esecutivo e del verbale di pignoramento. Avvertenza sul rinvio senza formalità di futuri ricorsi abusivi

9 giugno 2023Italiano12 min

di dichiarare la nullità del pignoramento e mediante “istanza di accertamento nullità” del 18 maggio 2022 ha postulato l’accertamento della nullità del

Source ti.ch

Incarti n.

15.2023.38

15.2023.50

Lugano

9 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sulla domanda del 18 aprile e sul ricorso 8

maggio 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo e del verbale

di pignoramento emessi il 27 aprile 2021 e il 19 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________

promossa contro la ricorrente da

PI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta del

precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2021 dalla sede di

Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a

convalida del sequestro n. __________, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso

di fr. 9'220.45 oltre ad accessori.

B. Con

un primo ricorso del 17 maggio 2021 RI 1 si è in particolare aggravata contro

il precetto, chiedendo a questa Camera di accertarne la nullità o di annullarlo

per vizio di notifica, e in subordine di fare ordine all’UE d’iscrivere nei

propri registri la sua opposizione interposta con il gravame stesso.

Preso

atto dello scritto 3 agosto 2021 con cui l’escussa aveva ritirato il ricorso,

ad eccezione della sua “dichiarazione

di opposizione totale al PE __________”, la Camera lo

ha stralciato dai ruoli con decisione 15.2021.51 del 10 agosto 2021.

C. Il

24 febbraio 2022 l’organo esecutivo ha proceduto al pignoramento di rendite

spettanti all’escussa depositate sul suo conto.

D. Con nuovo ricorso del 7 marzo 2022 RI 1 ha in

particolare chiesto a questa Camera

di dichiarare la nullità del pignoramento e mediante “istanza di accertamento nullità” del 18 maggio 2022 ha postulato l’accertamento della nullità del

precetto esecutivo.

Con sentenza 15.2022.39 del 30 agosto 2022 la

Camera ha respinto sia il ricorso (nella misura in cui era ammissibile e non

senza oggetto) sia l’istanza di accertamento della nullità del precetto

esecutivo, rilevando in merito alla seconda che qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto

comunque conoscen­za del contenuto

del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti, ciò che era il

caso nella fattispecie, siccome

RI 1 aveva avuto conoscenza del contenuto del precetto, che era allegato all’istanza

di rigetto dell’opposizione, oggetto del suo reclamo del 28 gennaio 2022 (inc. 14.2022.13/14). La sentenza è nel frattempo passata in

giudicato.

E. Il

19 ottobre 2022, l’UE ha emesso il verbale relativo al pignoramento delle somme

di fr. 6'000.– e fr. 5'500.– depositate sul suo conto in esito a un

precedente sequestro (n. __________), ottenuto dalla stessa PI 1, ma decaduto

per tardiva convalida, e al sequestro convalidato con l’esecuzione in oggetto.

F. Con

un terzo ricorso del 7 novembre 2022, RI 1 ha chiesto di "annullare, revocare, dichiarare nullo

e/o di nessun effetto" il verbale di pignoramento appena menzionato, allegando di esserne

venuta a conoscenza il 2 novembre 2022 e lamentando una violazione delle regole

sulla notificazione, che sarebbe dovuta essere effettuata al suo domicilio in __________,

mentre il verbale era stato inviato per posta B semplice all’indirizzo

professionale di sua figlia, PI 2, che non l’avrebbe mai rappresentata “in questa vicenda”.

Con

sentenza 15.2022.147 dell’8 marzo 2023, questa Camera ha respinto il ricorso

nella misura della sua ricevibilità, ritenendo che in assenza di pregiudizio,

la ricorrente avendo ammesso di aver

avuto conoscenza del contenuto del verbale impugnato, che del re-sto aveva

allegato al ricorso, non si giustificava di annullare la

notifica (eventualmente) irregolare né di

ordinare una nuova notificazione, che non le avrebbe fornito alcun ragguaglio

supplementare sul verbale di pignoramento e avrebbe costituito di conseguenza

un formalismo eccessivo. La sentenza è nel frattempo passata in giudicato.

G. Il

18 aprile 2023, RI 1 ha presentato all’UE una “domanda di constatazione dell’intervenuta

estinzione del procedimento esecutivo n. __________”, con cui ha chiesto, previa concessione dell’effetto

sospensivo, di accertare la nullità del precetto esecutivo.

H. Con

osservazioni del 24 aprile 2023, l’UE ha tramesso la domanda a questa Camera

quale ricorso, opponendosi alla concessione del­l’effetto sospensivo e

chiedendole di dichiarare il ricorso irricevibile. Con “controsservazioni” del 12 maggio 2023, RI 1 ha eccepito l’irregolarità della procedura adottata dall’UE, affermando che la sua

era un’istanza all’UE e non un ricorso alla CEF. In conclusione ella ha però

chiesto al presidente della Camera di

giudicare come richiesto nella sua domanda del 18 aprile.

I. Nel frattempo, o meglio l’8 maggio 2023, RI 1 ha presentato un

quarto ricorso, chiedendo di nuovo, previo conferimen­to dell’effetto

sospensivo, di "annullare,

revocare, dichiarare nullo e/o di nessun

effetto" il

verbale di pignoramento del 19 ottobre 2022.

L. Nelle osservazioni del 10 maggio 2023 relative a quest’ultimo

ricorso, l’UE si è riconfermato nel proprio operato. Con “controsservazioni”

del 30 maggio 2023, RI 1 ha chiesto al presiden­te della Camera di giudicare

come richiesto nel ricorso.

Considerando

Considerandi

in diritto:

I.

Sulla domanda di constatazione della

nullità dell’esecuzione

1.

Nelle sue “controsservazioni” del 12 maggio 2023, RI 1 ha eccepito l’irregolarità della procedura adottata dall’UE, affermando che la sua

era un’istanza all’UE e non un ricorso alla CEF, salvo, in conclusione,

chiedere al presidente della Camera di

giudicare come richiesto nella sua domanda del 18 aprile. Ora, nelle sue

osservazioni l’UE si è opposto alla domanda. Per economia di procedura, anziché

rinviare la questione all’UE è opportuno esaminare la domanda come se fosse un

ricorso, come peraltro richiesto dalla stessa istante.

2.

Ricordato

che per le decisioni degli uffici d’esecuzione non sono poste alte esigenze di

motivazione e che ad ogni modo la decisio­-ne dell’autorità di vigilanza

cantonale sana un eventuale vizio di motivazione

(sentenza della CEF 15.2022.162 del 22 maggio 2023 consid. 2), la

censura di violazione del diritto di essere sentita sollevata da RI 1 nelle sue

“controsservazioni” è infondata, l’UE avendo – a ragione – ricordato che la notifica

viziata di un atto esecutivo esplica i suoi effetti qualora l’escusso ne abbia

avu­to conoscenza del contenuto (DTF 128 III 101 consid. 1/b e 2) e che questa

Camera si era già espressa sulla questione. Neppure i giudici sono tenuti ad

esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi

dettagliatamente su di esse, ma possono limitarsi a trattare quelle di rilievo

per il giudizio (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami).

3.

Nella

sua domanda, RI 1 ha chiesto all’UE di

constatare la nullità del precetto esecutivo, facendo valere che l’atto non le

era mai stato notificato, né al suo domicilio in __________, né altrove e

neppure a sua figlia PI 2, la quale non l’aveva ritirato, come si evince dal

retro del precetto stesso, in cui figura la menzione “Impossibile procedere

alla notificazione. Destinatario irreperibile. Motivo: non recapitabile (CP)”. Soltanto precauzionalmente “alla cieca e all’ignorante”, sua figlia avrebbe chiesto alle

autorità esecutive di accertare la sua nullità assoluta, e solo

cautelativamente, “in via del tutto molto subordinata”, di considerare la volontà di opposizione dell’escussa.

3.1

Orbene,

sia la Camera che l’UE hanno già avuto modo di ricordare a RI 1 a reiterate

riprese che l’atto

esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è

efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione

(DTF 132 I 253

consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116 consid.

3/b; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1; Angst/Rodriguez

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,

n. 23 ad art. 54 LEF; Jeanneret/Lembo in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 64 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26-28

ad art. 64-66 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza

fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la

comunicazione effettiva dell’atto al destinatario. Nella fattispecie, RI 1 ha

avuto conoscenza del contenuto del precetto, poiché l’ha allegato (quale doc.

A) all’istanza di rigetto dell’opposizione, oggetto del suo reclamo del 28

gennaio 2022 (inc.

14.2022.13/14).

3.2

Contrariamente

a quanto allega, RI 1 ha già fatto valere, nell’“istanza di accertamento nullità” del 18 maggio 2022, la menzione sul retro del precetto esecutivo dell’impossibilità

di procedere alla notificazione. La Camera ha respinto tale istanza nella

sentenza 15.2022.39 del 30 agosto 2022 (consid. 7 e sopra ad D). RI 1 contesta

ora tale “opinione”, ma non ha ricorso al Tribunale federale contro la

sentenza, che è pertanto passata in giudicato. Le dovrebbe già essere chiaro

che la decisione con cui l’autorità di vigilanza respinge un ricorso volto a

far accertare la nullità di un atto esecutivo non può più essere rimessa in

discussione, per lo stesso atto, una volta passata in giudicato (sentenze della

CEF 15.2019.76 dell’11 dicembre 2019 consid. 3.2 [relativa a un ricorso di RI 1

del 23 settembre 2019], 15.2018.31 del 22 maggio 2018 pag. 2 e 15.2017.81 del

15.

gennaio 2018 pag. 3), salvo che la

decisione sia essa stessa nulla (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 142 e 145 ad art. 22 LEF e i rinvii), ciò

che non è il caso nella fattispecie e non è neppure sostenuto dalla ricorrente.

3.3

Solo

per abbondanza, è senza rilievo il fatto che l’escussa avreb­be avuto

conoscenza solo del fronte del precetto esecutivo, poiché le informazioni

essenziali (parti, importo da pagare, causale, Jeanneret/Lembo,

op.

cit. loc. cit.) figurano sul fronte, mentre la

pretesa ignoranza della nota menzione dell’impossibilità di procedere alla

notificazione non ha pregiudicato gl’interessi della destinataria, la quale ha

avuto conoscenza del contenuto essenziale del precetto esecutivo, come detto

menzionato sul fronte.

3.4

La

reiezione implicita della domanda del 18

aprile 2023 risultante dalle osservazioni dell’UE va pertanto confermata.

II.

Sul

ricorso dell’8 maggio 2023

4.

In

quel ricorso, RI 1 ha nuovamente chiesto di "annullare, revocare, dichiarare nullo

e/o di nessun effetto" il verbale di pignoramento del 19 ottobre 2022, affermando di aver

appreso per la prima volta dalle motivazioni della decisione della CEF 15.2022.

147.

dell’8 marzo 2023 che il verbale le era stato inviato direttamen­te al suo

domicilio in Croazia anziché all’autorità destinataria croa­ta, il Tribunale di

__________, in manifesta violazione delle norme della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla

notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e

extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131).

4.1

Il ricorso

è ovviamente tardivo. RI 1 è infatti venuta a conoscenza del verbale al più

tardi il 7 novembre 2022 quando ha presentato il

ricorso di stessa data, cui il verbale era annesso.

4.2

D’altronde,

nell’invocarne la nullità la ricorrente persiste, in malafede, a ignorare le

decisioni di questa Camera citate in preceden­-za, da lei non contestate, e i

rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale ivi contenuti, secondo cui l’atto esecutivo di cui il destinatario o il suo

rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali

violazioni formali delle regole sulla notificazio­ne (sopra consid. 3.1). Già si è rilevato nella sentenza 15.2022.147 dell’8 marzo 2023 (consid. 3) come la

ricorrente avesse ammesso di aver avuto conoscenza del contenuto del verbale

impugnato, del resto allegato al ricorso del 7 novembre

2022.

quale doc. A.

4.3

Sempre

per abbondanza, il riferimento giurisprudenziale citato dal­la ricorrente (DTF

117.

III 10 consid. 3/c) non viene in soccorso della sua tesi, in primo luogo

perché non se ne evince che l’eccezione di nullità “supera ogni altro argomento” e può essere sollevata “financo dopo la formazione del

giudicato”.

La

nullità di un atto esecutivo può sì,

di principio, essere fatta valere in ogni tempo, ma non lo può più essere

quando l’eccezione di nullità è stata respinta con una decisione passata in

giudicato (sopra consid. 3.2). In secondo luogo, il principio espresso nella

sentenza citata dalla ricorrente non si applica nella fattispecie, poiché, come

risulta dalla giurisprudenza e dalla dottrina esposta in precedenza (al consid.

3.1), la notifica di un atto di cui il destinatario ha avuto effettiva e

sufficiente conoscenza non è nulla.

5.

RI

1.

è resa attenta che eventuali futuri

ricorsi fondati sulla nullità del precetto esecutivo o del verbale di

pignoramento emessi nell’esecuzione n. __________ verranno considerati abusivi

e le saranno restituiti senz’ulteriore formalità (art. 132 cpv. 3 CPC per

analogia).

6.

Il

giudizio odierno va notificato al recapito svizzero indicato dalla ricorrente

sulle “controsservazioni” (__________).

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda del 18 aprile 2023 (inc. 15.2023.38) è respinta.

2. Il

ricorso dell’8 maggio 2023 (inc. 15.2023.50) è respinto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.