15.2023.38
Domanda di accertamento della nullità della notifica del precetto esecutivo e del verbale di pignoramento. Avvertenza sul rinvio senza formalità di futuri ricorsi abusivi
9 giugno 2023Italiano12 min
di dichiarare la nullità del pignoramento e mediante “istanza di accertamento nullità” del 18 maggio 2022 ha postulato l’accertamento della nullità del
Source ti.ch
Incarti n.
15.2023.38
15.2023.50
Lugano
9 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sulla domanda del 18 aprile e sul ricorso 8
maggio 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo e del verbale
di pignoramento emessi il 27 aprile 2021 e il 19 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2021 dalla sede di
Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a
convalida del sequestro n. __________, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso
di fr. 9'220.45 oltre ad accessori.
B. Con
un primo ricorso del 17 maggio 2021 RI 1 si è in particolare aggravata contro
il precetto, chiedendo a questa Camera di accertarne la nullità o di annullarlo
per vizio di notifica, e in subordine di fare ordine all’UE d’iscrivere nei
propri registri la sua opposizione interposta con il gravame stesso.
Preso
atto dello scritto 3 agosto 2021 con cui l’escussa aveva ritirato il ricorso,
ad eccezione della sua “dichiarazione
di opposizione totale al PE __________”, la Camera lo
ha stralciato dai ruoli con decisione 15.2021.51 del 10 agosto 2021.
C. Il
24 febbraio 2022 l’organo esecutivo ha proceduto al pignoramento di rendite
spettanti all’escussa depositate sul suo conto.
D. Con nuovo ricorso del 7 marzo 2022 RI 1 ha in
particolare chiesto a questa Camera
di dichiarare la nullità del pignoramento e mediante “istanza di accertamento nullità” del 18 maggio 2022 ha postulato l’accertamento della nullità del
precetto esecutivo.
Con sentenza 15.2022.39 del 30 agosto 2022 la
Camera ha respinto sia il ricorso (nella misura in cui era ammissibile e non
senza oggetto) sia l’istanza di accertamento della nullità del precetto
esecutivo, rilevando in merito alla seconda che qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto
comunque conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti, ciò che era il
caso nella fattispecie, siccome
RI 1 aveva avuto conoscenza del contenuto del precetto, che era allegato all’istanza
di rigetto dell’opposizione, oggetto del suo reclamo del 28 gennaio 2022 (inc. 14.2022.13/14). La sentenza è nel frattempo passata in
giudicato.
E. Il
19 ottobre 2022, l’UE ha emesso il verbale relativo al pignoramento delle somme
di fr. 6'000.– e fr. 5'500.– depositate sul suo conto in esito a un
precedente sequestro (n. __________), ottenuto dalla stessa PI 1, ma decaduto
per tardiva convalida, e al sequestro convalidato con l’esecuzione in oggetto.
F. Con
un terzo ricorso del 7 novembre 2022, RI 1 ha chiesto di "annullare, revocare, dichiarare nullo
e/o di nessun effetto" il verbale di pignoramento appena menzionato, allegando di esserne
venuta a conoscenza il 2 novembre 2022 e lamentando una violazione delle regole
sulla notificazione, che sarebbe dovuta essere effettuata al suo domicilio in __________,
mentre il verbale era stato inviato per posta B semplice all’indirizzo
professionale di sua figlia, PI 2, che non l’avrebbe mai rappresentata “in questa vicenda”.
Con
sentenza 15.2022.147 dell’8 marzo 2023, questa Camera ha respinto il ricorso
nella misura della sua ricevibilità, ritenendo che in assenza di pregiudizio,
la ricorrente avendo ammesso di aver
avuto conoscenza del contenuto del verbale impugnato, che del re-sto aveva
allegato al ricorso, non si giustificava di annullare la
notifica (eventualmente) irregolare né di
ordinare una nuova notificazione, che non le avrebbe fornito alcun ragguaglio
supplementare sul verbale di pignoramento e avrebbe costituito di conseguenza
un formalismo eccessivo. La sentenza è nel frattempo passata in giudicato.
G. Il
18 aprile 2023, RI 1 ha presentato all’UE una “domanda di constatazione dell’intervenuta
estinzione del procedimento esecutivo n. __________”, con cui ha chiesto, previa concessione dell’effetto
sospensivo, di accertare la nullità del precetto esecutivo.
H. Con
osservazioni del 24 aprile 2023, l’UE ha tramesso la domanda a questa Camera
quale ricorso, opponendosi alla concessione dell’effetto sospensivo e
chiedendole di dichiarare il ricorso irricevibile. Con “controsservazioni” del 12 maggio 2023, RI 1 ha eccepito l’irregolarità della procedura adottata dall’UE, affermando che la sua
era un’istanza all’UE e non un ricorso alla CEF. In conclusione ella ha però
chiesto al presidente della Camera di
giudicare come richiesto nella sua domanda del 18 aprile.
I. Nel frattempo, o meglio l’8 maggio 2023, RI 1 ha presentato un
quarto ricorso, chiedendo di nuovo, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, di "annullare,
revocare, dichiarare nullo e/o di nessun
effetto" il
verbale di pignoramento del 19 ottobre 2022.
L. Nelle osservazioni del 10 maggio 2023 relative a quest’ultimo
ricorso, l’UE si è riconfermato nel proprio operato. Con “controsservazioni”
del 30 maggio 2023, RI 1 ha chiesto al presidente della Camera di giudicare
come richiesto nel ricorso.
Considerando
Considerandi
in diritto:
I.
Sulla domanda di constatazione della
nullità dell’esecuzione
1.
Nelle sue “controsservazioni” del 12 maggio 2023, RI 1 ha eccepito l’irregolarità della procedura adottata dall’UE, affermando che la sua
era un’istanza all’UE e non un ricorso alla CEF, salvo, in conclusione,
chiedere al presidente della Camera di
giudicare come richiesto nella sua domanda del 18 aprile. Ora, nelle sue
osservazioni l’UE si è opposto alla domanda. Per economia di procedura, anziché
rinviare la questione all’UE è opportuno esaminare la domanda come se fosse un
ricorso, come peraltro richiesto dalla stessa istante.
2.
Ricordato
che per le decisioni degli uffici d’esecuzione non sono poste alte esigenze di
motivazione e che ad ogni modo la decisio-ne dell’autorità di vigilanza
cantonale sana un eventuale vizio di motivazione
(sentenza della CEF 15.2022.162 del 22 maggio 2023 consid. 2), la
censura di violazione del diritto di essere sentita sollevata da RI 1 nelle sue
“controsservazioni” è infondata, l’UE avendo – a ragione – ricordato che la notifica
viziata di un atto esecutivo esplica i suoi effetti qualora l’escusso ne abbia
avuto conoscenza del contenuto (DTF 128 III 101 consid. 1/b e 2) e che questa
Camera si era già espressa sulla questione. Neppure i giudici sono tenuti ad
esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi
dettagliatamente su di esse, ma possono limitarsi a trattare quelle di rilievo
per il giudizio (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami).
3.
Nella
sua domanda, RI 1 ha chiesto all’UE di
constatare la nullità del precetto esecutivo, facendo valere che l’atto non le
era mai stato notificato, né al suo domicilio in __________, né altrove e
neppure a sua figlia PI 2, la quale non l’aveva ritirato, come si evince dal
retro del precetto stesso, in cui figura la menzione “Impossibile procedere
alla notificazione. Destinatario irreperibile. Motivo: non recapitabile (CP)”. Soltanto precauzionalmente “alla cieca e all’ignorante”, sua figlia avrebbe chiesto alle
autorità esecutive di accertare la sua nullità assoluta, e solo
cautelativamente, “in via del tutto molto subordinata”, di considerare la volontà di opposizione dell’escussa.
3.1
Orbene,
sia la Camera che l’UE hanno già avuto modo di ricordare a RI 1 a reiterate
riprese che l’atto
esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è
efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione
(DTF 132 I 253
consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116 consid.
3/b; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1; Angst/Rodriguez
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,
n. 23 ad art. 54 LEF; Jeanneret/Lembo in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 64 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26-28
ad art. 64-66 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza
fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la
comunicazione effettiva dell’atto al destinatario. Nella fattispecie, RI 1 ha
avuto conoscenza del contenuto del precetto, poiché l’ha allegato (quale doc.
A) all’istanza di rigetto dell’opposizione, oggetto del suo reclamo del 28
gennaio 2022 (inc.
14.2022.13/14).
3.2
Contrariamente
a quanto allega, RI 1 ha già fatto valere, nell’“istanza di accertamento nullità” del 18 maggio 2022, la menzione sul retro del precetto esecutivo dell’impossibilità
di procedere alla notificazione. La Camera ha respinto tale istanza nella
sentenza 15.2022.39 del 30 agosto 2022 (consid. 7 e sopra ad D). RI 1 contesta
ora tale “opinione”, ma non ha ricorso al Tribunale federale contro la
sentenza, che è pertanto passata in giudicato. Le dovrebbe già essere chiaro
che la decisione con cui l’autorità di vigilanza respinge un ricorso volto a
far accertare la nullità di un atto esecutivo non può più essere rimessa in
discussione, per lo stesso atto, una volta passata in giudicato (sentenze della
CEF 15.2019.76 dell’11 dicembre 2019 consid. 3.2 [relativa a un ricorso di RI 1
del 23 settembre 2019], 15.2018.31 del 22 maggio 2018 pag. 2 e 15.2017.81 del
15.
gennaio 2018 pag. 3), salvo che la
decisione sia essa stessa nulla (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 142 e 145 ad art. 22 LEF e i rinvii), ciò
che non è il caso nella fattispecie e non è neppure sostenuto dalla ricorrente.
3.3
Solo
per abbondanza, è senza rilievo il fatto che l’escussa avrebbe avuto
conoscenza solo del fronte del precetto esecutivo, poiché le informazioni
essenziali (parti, importo da pagare, causale, Jeanneret/Lembo,
op.
cit. loc. cit.) figurano sul fronte, mentre la
pretesa ignoranza della nota menzione dell’impossibilità di procedere alla
notificazione non ha pregiudicato gl’interessi della destinataria, la quale ha
avuto conoscenza del contenuto essenziale del precetto esecutivo, come detto
menzionato sul fronte.
3.4
La
reiezione implicita della domanda del 18
aprile 2023 risultante dalle osservazioni dell’UE va pertanto confermata.
II.
Sul
ricorso dell’8 maggio 2023
4.
In
quel ricorso, RI 1 ha nuovamente chiesto di "annullare, revocare, dichiarare nullo
e/o di nessun effetto" il verbale di pignoramento del 19 ottobre 2022, affermando di aver
appreso per la prima volta dalle motivazioni della decisione della CEF 15.2022.
147.
dell’8 marzo 2023 che il verbale le era stato inviato direttamente al suo
domicilio in Croazia anziché all’autorità destinataria croata, il Tribunale di
__________, in manifesta violazione delle norme della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla
notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e
extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131).
4.1
Il ricorso
è ovviamente tardivo. RI 1 è infatti venuta a conoscenza del verbale al più
tardi il 7 novembre 2022 quando ha presentato il
ricorso di stessa data, cui il verbale era annesso.
4.2
D’altronde,
nell’invocarne la nullità la ricorrente persiste, in malafede, a ignorare le
decisioni di questa Camera citate in preceden-za, da lei non contestate, e i
rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale ivi contenuti, secondo cui l’atto esecutivo di cui il destinatario o il suo
rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali
violazioni formali delle regole sulla notificazione (sopra consid. 3.1). Già si è rilevato nella sentenza 15.2022.147 dell’8 marzo 2023 (consid. 3) come la
ricorrente avesse ammesso di aver avuto conoscenza del contenuto del verbale
impugnato, del resto allegato al ricorso del 7 novembre
2022.
quale doc. A.
4.3
Sempre
per abbondanza, il riferimento giurisprudenziale citato dalla ricorrente (DTF
117.
III 10 consid. 3/c) non viene in soccorso della sua tesi, in primo luogo
perché non se ne evince che l’eccezione di nullità “supera ogni altro argomento” e può essere sollevata “financo dopo la formazione del
giudicato”.
La
nullità di un atto esecutivo può sì,
di principio, essere fatta valere in ogni tempo, ma non lo può più essere
quando l’eccezione di nullità è stata respinta con una decisione passata in
giudicato (sopra consid. 3.2). In secondo luogo, il principio espresso nella
sentenza citata dalla ricorrente non si applica nella fattispecie, poiché, come
risulta dalla giurisprudenza e dalla dottrina esposta in precedenza (al consid.
3.1), la notifica di un atto di cui il destinatario ha avuto effettiva e
sufficiente conoscenza non è nulla.
5.
RI
1.
è resa attenta che eventuali futuri
ricorsi fondati sulla nullità del precetto esecutivo o del verbale di
pignoramento emessi nell’esecuzione n. __________ verranno considerati abusivi
e le saranno restituiti senz’ulteriore formalità (art. 132 cpv. 3 CPC per
analogia).
6.
Il
giudizio odierno va notificato al recapito svizzero indicato dalla ricorrente
sulle “controsservazioni” (__________).
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda del 18 aprile 2023 (inc. 15.2023.38) è respinta.
2. Il
ricorso dell’8 maggio 2023 (inc. 15.2023.50) è respinto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.