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Decisione

15.2023.39

Minimo di esistenza. Mancata produzione di giustificativi di pagamento

28 luglio 2023Italiano7 min

sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il Comune di __________ procede

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.39

Lugano

28 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo sul ricorso 21 aprile 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento di reddito emesso l’11

aprile 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente

dal

Comune di __________

(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni ed

esazione, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 dicembre 2022 dalla

sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il Comune di __________ procede

contro RI 1 per l’in­­casso di fr. 4'290.50 oltre agli interessi e spese.

B. Il

15 marzo 2023, in presenza dell’escusso l’UE ha proceduto al pignoramento del

fondo su cui sorge la sua abitazione e verbalizzato le informazioni circa il

suo salario di muratore presso la PI 1, il reddito della moglie e le spese

esistenziali, assegnandogli un termine entro il 22 marzo 2023 per produrre le

buste paga, le prove di pagamento dell’ipoteca, del premio dell’assicu­razione

della casa, delle spese di riscaldamento e dei premi LA-Mal, così come una

panoramica di quei premi per il 2023 e il “contratto del magazzino __________”. L’escusso ha firmato il relativo verbale.

C. Accertato che l’escusso non aveva prodotto alcuno

dei documenti richiesti, l’11 aprile 2023 l’UE ha proceduto d’ufficio al

pignoramen­to del salario dell’escusso

sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

Salario (PI 1)

fr.

6'000.00

75%

Coniuge

Salario (__________)

fr.

2'000.00

25%

Totale

fr.

8'000.00

100%

Minimo

d’esistenza

Comune

Base mensile

fr.

1'700.00

__________

Supplemento figlio

fr.

600.00

Debitore

Ipoteca

fr.

800.00

Debitore

Assicurazione malattia

fr.

600.00

Coniuge

Assicurazione malattia, compresa per __________

fr.

600.00

Debitore

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Debitore

Riscaldamento (pellet)

fr.

500.00

Debitore

Assicurazione __________

fr.

40.00

Debitore

Trasferta fino al luogo di lavoro con veicolo

privato

fr.

100.00

Totale

fr.

5'151.00

Quota parte dell’escusso­

fr.

3'863.25

75%

L’UE

ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 1, l’importo

eccedente la quota (del 75%) del minimo di

esistenza a carico dell’escusso, di fr. 3'863.25, ossia in­dicativamente

fr. 2'136.75, dall’11 aprile 2023.

D. Con

ricorso del 21 aprile 2023, RI 1 chiede di “riaggiornare” il calcolo del

minimo d’esistenza” in base alle reali spese sue e della famiglia.

E. Con

osservazioni del 28 aprile 2023 l’UE chiede la reiezione del ricorso e comunica

di non aver notificato il ricorso ai creditori per osservazioni, siccome il verbale

di pignoramento non era ancora stato notificato loro.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto im-pugnato emesso l’11 aprile 2023 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

Le

parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento

dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel

proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte

rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti

che non risultano dall’in­­carto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).

3.

Il

ricorrente chiede che la decisione dell’UE venga aggiornata poiché il calcolo non

comprende le spese di affitto né le spese ipotecarie, mentre i premi della

cassa malati non sarebbero corretti.

Nelle

osservazioni al ricorso l’UE evidenzia che il ricorrente non ha prodotto i

giustificativi richiesti, sebbene fosse stato invitato a farlo. Ciò nonostante,

nel verbale interno delle operazioni di pignoramento sono state considerate

anche alcune spese dichiarate in sede d’interrogatorio ma non dimostrate, “ponderando gl’in­teressi di entrambe le parti giusta

l’art. 95 cpv. 5 LEF”.

4.

Malgrado

RI 1 fosse stato invitato il 15 marzo 2023 a produrre alcuni documenti

specifici, ciò che gli avrebbe anche permesso di produrne altri a dimostrazione

di spese non considerate dall’UE, e nonostante la comminatoria contenuta in

quell’invito, secondo cui in caso di omissione le relative spese non sarebbero

state contemplate nel suo minimo esistenziale, pure con il ricorso egli non ha

prodotto documenti che giustifichino l’esistenza

e il regolare pagamento delle spese di cui chiede ora l’aggiunta al proprio minimo esistenziale.

4.1

Ora,

è principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate

nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui

pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a,

sentenza della CEF 15.2023.18 del 6 luglio 2023 consid. 3.6). Ne segue che le

spese supplementari indicate nel ricorso non possono essere prese in

considerazione (v. anche sopra consid. 2), per tacere del fatto che delle spese

ipotecarie l’UE ha già tenuto conto sebbene non fossero state dimostrate. La

Camera è vincolata dal provvedimento impugnato, che non può riformare a scapito

del ricorrente, stante il divieto del­la reformatio

in peius (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

[LPR, RL 280.200]). Il ricorrente non spiega d’altronde cosa

intende per “spese di affitto” (l’abitazione è infatti sua).

4.2

Come

pure rammentatogli dall’UE con le osservazioni al ricorso, di successive

modifiche della situazione potrà essere tenuto con­to, di principio senza

effetto retroattivo, mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF). RI

1.

potrà così far aggiornare i premi LAMal ove fossero aumentati, ma sempre a

condizione di dimostrarne l’effettivo pagamento e produrre il nuo­vo contratto.

Trattandosi (eventualmente) di circostanze posteriori alla decisione impugnata,

esse non riguardano il ricorso, che va quindi respinto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.