15.2023.39
Minimo di esistenza. Mancata produzione di giustificativi di pagamento
28 luglio 2023Italiano7 min
sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il Comune di __________ procede
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.39
Lugano
28 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 21 aprile 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento di reddito emesso l’11
aprile 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente
dal
Comune di __________
(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni ed
esazione, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 dicembre 2022 dalla
sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il Comune di __________ procede
contro RI 1 per l’incasso di fr. 4'290.50 oltre agli interessi e spese.
B. Il
15 marzo 2023, in presenza dell’escusso l’UE ha proceduto al pignoramento del
fondo su cui sorge la sua abitazione e verbalizzato le informazioni circa il
suo salario di muratore presso la PI 1, il reddito della moglie e le spese
esistenziali, assegnandogli un termine entro il 22 marzo 2023 per produrre le
buste paga, le prove di pagamento dell’ipoteca, del premio dell’assicurazione
della casa, delle spese di riscaldamento e dei premi LA-Mal, così come una
panoramica di quei premi per il 2023 e il “contratto del magazzino __________”. L’escusso ha firmato il relativo verbale.
C. Accertato che l’escusso non aveva prodotto alcuno
dei documenti richiesti, l’11 aprile 2023 l’UE ha proceduto d’ufficio al
pignoramento del salario dell’escusso
sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
Salario (PI 1)
fr.
6'000.00
75%
Coniuge
Salario (__________)
fr.
2'000.00
25%
Totale
fr.
8'000.00
100%
Minimo
d’esistenza
Comune
Base mensile
fr.
1'700.00
__________
Supplemento figlio
fr.
600.00
Debitore
Ipoteca
fr.
800.00
Debitore
Assicurazione malattia
fr.
600.00
Coniuge
Assicurazione malattia, compresa per __________
fr.
600.00
Debitore
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Debitore
Riscaldamento (pellet)
fr.
500.00
Debitore
Assicurazione __________
fr.
40.00
Debitore
Trasferta fino al luogo di lavoro con veicolo
privato
fr.
100.00
Totale
fr.
5'151.00
Quota parte dell’escusso
fr.
3'863.25
75%
L’UE
ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 1, l’importo
eccedente la quota (del 75%) del minimo di
esistenza a carico dell’escusso, di fr. 3'863.25, ossia indicativamente
fr. 2'136.75, dall’11 aprile 2023.
D. Con
ricorso del 21 aprile 2023, RI 1 chiede di “riaggiornare” il calcolo del
minimo d’esistenza” in base alle reali spese sue e della famiglia.
E. Con
osservazioni del 28 aprile 2023 l’UE chiede la reiezione del ricorso e comunica
di non aver notificato il ricorso ai creditori per osservazioni, siccome il verbale
di pignoramento non era ancora stato notificato loro.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto im-pugnato emesso l’11 aprile 2023 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
Le
parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel
proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte
rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti
che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
3.
Il
ricorrente chiede che la decisione dell’UE venga aggiornata poiché il calcolo non
comprende le spese di affitto né le spese ipotecarie, mentre i premi della
cassa malati non sarebbero corretti.
Nelle
osservazioni al ricorso l’UE evidenzia che il ricorrente non ha prodotto i
giustificativi richiesti, sebbene fosse stato invitato a farlo. Ciò nonostante,
nel verbale interno delle operazioni di pignoramento sono state considerate
anche alcune spese dichiarate in sede d’interrogatorio ma non dimostrate, “ponderando gl’interessi di entrambe le parti giusta
l’art. 95 cpv. 5 LEF”.
4.
Malgrado
RI 1 fosse stato invitato il 15 marzo 2023 a produrre alcuni documenti
specifici, ciò che gli avrebbe anche permesso di produrne altri a dimostrazione
di spese non considerate dall’UE, e nonostante la comminatoria contenuta in
quell’invito, secondo cui in caso di omissione le relative spese non sarebbero
state contemplate nel suo minimo esistenziale, pure con il ricorso egli non ha
prodotto documenti che giustifichino l’esistenza
e il regolare pagamento delle spese di cui chiede ora l’aggiunta al proprio minimo esistenziale.
4.1
Ora,
è principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate
nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui
pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a,
sentenza della CEF 15.2023.18 del 6 luglio 2023 consid. 3.6). Ne segue che le
spese supplementari indicate nel ricorso non possono essere prese in
considerazione (v. anche sopra consid. 2), per tacere del fatto che delle spese
ipotecarie l’UE ha già tenuto conto sebbene non fossero state dimostrate. La
Camera è vincolata dal provvedimento impugnato, che non può riformare a scapito
del ricorrente, stante il divieto della reformatio
in peius (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
[LPR, RL 280.200]). Il ricorrente non spiega d’altronde cosa
intende per “spese di affitto” (l’abitazione è infatti sua).
4.2
Come
pure rammentatogli dall’UE con le osservazioni al ricorso, di successive
modifiche della situazione potrà essere tenuto conto, di principio senza
effetto retroattivo, mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF). RI
1.
potrà così far aggiornare i premi LAMal ove fossero aumentati, ma sempre a
condizione di dimostrarne l’effettivo pagamento e produrre il nuovo contratto.
Trattandosi (eventualmente) di circostanze posteriori alla decisione impugnata,
esse non riguardano il ricorso, che va quindi respinto.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.