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Decisione

15.2023.4

Minimo di esistenza. Nozione di base mensile. Premi della cassa malati. Acqua potabile, tassa canalizzazioni, elettricità, manutenzione casa, imposte, trasporto, imprevisti

16 maggio 2023Italiano15 min

scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi l’11 maggio e l’11

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.4

Lugano

16 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 26

dicembre 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di redditi emessa il

19 dicembre 2022 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei

confronti del ricorrente rispettivamente da

Comune di PI 1,

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi l’11 maggio e l’11

agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il Comune di PI

1 e la Confederazione Svizzera procedono contro RI 1 per l’incasso di poco più di

fr. 4'000.– complessivi.

B. Il 19 dicembre 2022 l’UE ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

Rendita AVS

fr.

1'849.00

52.44%

Debitore

Rendita pensione __________

fr.

1'017.50

Coniuge

Salario (__________)

fr.

2'600.00

47.56%

Totale [per il solo debitore]

fr.

5'466.50

100%

Minimo

d’esistenza

Comune

Base mensile

fr.

1'700.00

Comune

Affitto

fr.

1'600.00

Comune

Altri

fr.

59.00

AIL trimestrale

Debitore

Assicurazione malattia

fr.

486.50

Debitore

Altri

fr.

100.00

Spese mediche fuori franchigia CHF 1'200.– annue

Coniuge

Assicurazione malattia

fr.

501.85

Coniuge

Pasti fuori domicilio

fr.

105.00

Coniuge

Trasferta fino al luogo di

lavoro con il trasporto pubblico

fr.

71.00

Abbonamento Arcobaleno

Coniuge

Altri

fr.

92.00

Spese mediche fuori franchigia CHF 1'100. annue

Totale

fr.

4'715.35

Quota parte debitore

fr.

2'472.62

52.44%

./. rendita AVS ./.

fr.

1'849.00

Impignorabile a norma di legge

Minimo esistenziale

fr.

624.00

L’UE

ha quindi pignorato presso l’__________ la rendita del secondo pilastro dell’escusso

per la parte eccedente il minimo esistenziale di fr. 624.–

(indicativamente fr. 393.50 mensili) con effetto immediato.

C. Con

ricorso del 26 dicembre 2022, RI 1 fa valere che i costi della moglie e di lui “ridotti all’indispensabile” ammontano in totale a fr. 6'484.– mensili e superano di fr. 1'017.50

le loro entrate complessive di fr. 5'466.50.

D. Con

osservazioni del 26 dicembre 2022 il Comune di PI 1 si è rimesso al giudizio

della Camera, mentre la Confederazione Svizzera è rimasta silente e l’UE ha

chiesto la reiezione del ricorso. Il ricorrente si è determinato sulle

osservazioni dell’UE mediante replica spontanea del 16 gennaio 2023.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 dicembre 2022, il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3.

Nel

ricorso RI 1 afferma che i costi sostenuti mensilmente da lui e dalla moglie

ammontano a fr. 6'484.–, così ripartiti:

Affitto mensile

fr. 1'600.00

Costi per la casa, costruzione

1962, tutti a nostro carico, come da contratto

fr. 300.00

Cassa malati aggiornata di

entrambi i coniugi

fr. 1'089.00

Tasse cantonali, comunali e

federali 2021 pro-rata mensile

fr. 545.00

Manutenzione, assicurazione,

gestione mezzo di trasporto

fr. 380.00

Spese domestiche, vitto per la

famiglia

fr. 1'800.00

Spese domestiche, cura della

persona

fr. 150.00

Fornitura di servizi, luce,

acqua, telefoni, televisione

fr. 290.00

Assicurazioni domestiche e

personali

fr. 180.00

Altre e imprevisti

fr. 150.00

Tenuto

conto di entrate mensili di fr. 5'466.50 complessivi, compre­sa “per assurdo” la rendita AVS di fr. 1'849.–

benché impignorabile per legge, il ricorrente sostiene che il loro bilancio

presenta una perdita mensile di fr. 1'017.50, alla quale sopperiscono “economizzando fortemente dove possibile”.

La ragione di questa situazione è data dal fatto a suo dire che a causa di un

grave infortunio la moglie può lavorare solo al 60% ed è in attesa da oltre un

anno di una rendita d’invalidità del 40% circa.

4.

Nel

ricorso RI 1 non si confronta con il calcolo del­l’UE e non dimostra di pagare

effettivamente tutti i costi esposti nel suo elenco – se non con un rinvio

generico alla documentazione trasmessa all’UE – né il loro carattere

assolutamente necessario al sostentamento suo e della moglie giusta l’art. 93

LEF. La ricevibilità del ricorso, insufficientemente motivato, è pertanto dubbia. Occorre però esaminare d’ufficio,

giusta l’art. 22 cpv. 1 LEF, che la decisione impugnata non sia nulla (sentenza

della CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021, consid. 1), ricordato che è nullo il provvedimento che

manifestamente lede il minimo di esistenza dell’escusso e della sua famiglia, ponendoli

in una situazio­ne insopportabile (DTF 110 III 32 consid.

2; sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno 2012 consid. 1).

4.1

Secondo

consolidata giurisprudenza, pur essendo impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a

LEF) la rendita AVS dev’essere presa in considerazione nel calcolo del minimo

esistenziale, nel senso che riduce a debita concorrenza il fabbisogno vitale

dell’escusso (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii; sentenza

della CEF 15.2021.130 del 1° aprile 2021 consid. 3). In concreto l’UE ha

quindi correttamente dedotto dal minimo esistenziale dell’escusso l’“AVS impignorabile” di fr. 1'849.– (v.

sopra ad B). La quota del minimo esistenziale comune della coppia assegnabile

al ricorrente è poi sta­ta correttamente stabilita dall’UE in base alla

percentuale dei redditi di lui (52.44%) rispetto al totale dei redditi della

coppia (sopra ad B e consid. 2).

4.2

La

nozione di quanto è “assolutamente necessario al sostentamento del debitore e

della sua famiglia” ai sensi dell’art. 93 LEF (detto minimo vitale o

esistenziale) va stabilita in modo oggettivo per garantire la parità di

trattamento dei debitori (e indirettamente dei creditori). La giurisprudenza si

riferisce al riguardo alla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo

(sopra consid. 2), che definisce un importo base mensile fisso, modulato a

seconda che il debitore vive da solo (fr. 1'200.–),

ha obblighi di mantenimento (fr. 1'350.–), convive con un coniuge,

un partner registrato o, se hanno figli comuni, un concubino (fr. 1'700.–)

oppure ha figli (fr. 400.– in più per figlio

fino a dieci anni e fr. 600.– per figlio di più di dieci anni). L’im­­porto della

base mensile è stato calcolato su base statistica in riferimento alle spese

medie delle economie domestiche con redditi di meno di fr. 3'000.– mensili

(cfr. lo studio di Meier/Zweifel/Za­borowski/Jent-Sørensen, Lohnpfändung – Optimales Existenzminimum

und Neuanfang?, 1999, ad 6.2.3.2 pagg. 246 segg., al quale è ispirata la

Tabella: Vonder Mühll in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 93 LEF). La Tabella

prevede poi una serie di supplementi alla base mensile (canone di locazione o interessi

ipotecari, spese di riscaldamento, premi della cassa malattia, ecc.), il cui

importo dipende dalla situazione concreta del debitore. Di principio sono

computabili solo le spese correnti indispensabili il cui pagamento effettivo e

regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019 consid. 4; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art.

93).

4.2.1

Il

minimo esistenziale di base – un importo forfettario destinato a coprire le

spese cui in media il debitore e gli eventuali altri membri della sua economia

domestica devono far fronte per sopperire ai loro bisogni vitali (sentenza

della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022 consid. 4.1) – include segnatamente le spese

di sostentamento, di abbigliamento e biancheria, d’igiene e salute, di manutenzione

delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, di assicurazioni private

usuali, come l’assicurazione economia domestica e di responsabilità

civile (sentenze della CEF 15.2022.33 del 20 giugno 2022 consid. 3.4 e 15.2017.49

del 2 agosto 2017 consid. 4 e 15.2009.115, RtiD 2010 II 720, consid. 4), di cultura, di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, di acqua

potabile e di scarico, della tassa rifiuti (sentenza della CEF 15.2021.129 del

3.

maggio 2022 consid. 6 e 7) e di comunicazione, come i costi

di telefonia privati o di allacciamento radio/TV/internet (sentenze del­la

CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022, consid. 5 e citata 15.2021.129 consid.

3.2) (v. il punto I della Tabella).

4.2.2

La

nozione di base mensile essendo oggettiva, non può essere determinata secondo l’apprezzamento

soggettivo del debitore. Ne segue che, a prescindere dal fatto che RI 1 non le

ha dimostrate, le spese domestiche di “vitto per la famiglia” (fr. 1'800.–),

di “cura della persona” (fr. 150.–), di “fornitura

di servizi, luce, acqua, telefoni, televisione” (fr. 290.–)

e di “assicurazioni domestiche

e personali” (fr. 180.–) rientrano tutte nella

base mensile, correttamente computata dall’UE in fr. 1'700.– mensili

(Tabella, ad I). La decisione impugnata va quindi confermata sotto questo

profilo.

5.

Nel

minimo esistenziale rientrano unicamente i premi dell’assicu­razione

obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base), ad esclusione dei

premi per prestazioni complementari secondo la LCA, non ritenuti indispensabili

ai sensi dell’art. 93 LEF (Tabella, cifra II.3; citata CEF 15.2019.59 consid.

3; Vonder Mühll, op. cit., n. 27

ad art. 93 LEF). Il supplemento mensile di fr. 988.35 (501.85 + 486.50)

computato dall’UE risulta pertanto corretto, cui si aggiungono fr. 192.–

complessivi per quanto pagato dai coniugi per le spese mediche eccedenti la

franchigia e le partecipazioni ai costi (DTF

129.

III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2019.72 del 23 ottobre 2019 consid. 5,

con rinvii). Il totale (di fr. 1'180.35) è superiore a quanto richiesto

dal ricorrente (fr. 1'089.–). Nella decisione impugnata si è del resto

tenuto conto, per errore, anche dei premi dell’assicurazione complementare dell’escusso

(fr. 9.45 mensili) e dell’intero premio mensile pagato dalla moglie nel

2022.

(fr. 501.85), senza che sia dato di sapere, dai documenti agli atti,

se comprende solo l’assicurazione obbligatoria. Al riguardo il ricorso è dunque

infondato.

Nell’incarto

dell’UE figura invero anche il conteggio premi per la moglie per il 2023

(prodotto nuovamente con il ricorso), da cui si evince un aumento del premio

mensile da fr. 501.85 a fr. 586.20. Nelle sue osservazioni l’UE

scrive che se del caso potrà tenere conto dell’aggiornamento solo quando sarà

possibile verificare quale parte concerne l’assicurazione obbligatoria e se il

nuovo premio viene effettivamente pagato. Ricordato che compete all’uf­ficio d’esecuzione

la revisione del pignoramento in caso di cambiamento delle circostanze

determinanti per il calcolo del minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra

consid. 2), su questo punto occorre quindi invitare l’UE a interpellare il

ricorrente affinché fornisca le informazioni necessarie.

6.

Nel

ricorso, RI 1 ha esposto un costo di fr. 300.– per “costi per la casa, costruzione 1962, tutti a

nostro carico, come da contratto”. Nelle sue

osservazioni l’UE rileva che il contratto di locazione prevede che solo piccoli

lavori di ristrutturazione e/o riparazione sono a carico dell’escusso e che la

somma di fr. 300.– da lui esposta non è supportata da nessun

giustificativo. In replica il ricorrente ribadisce la propria richiesta per la

manutenzione della casa edificata nel 1962 “comprendente i servizi e controlli impianti, riscaldamento, bruciatore, tank olio combustibile, impianto luce con relativo aggiornamento,

canalizzazioni parzialmente in sostituzione, fornitura olio combustibile anche alla luce dell’alto consumo

causa assenza isolazione, assicurazione casa ed economia domestica, saltuari interventi sui muri causa infiltrazioni d’acqua,

manutenzione o so­stituzione elettrodomestici,

lavatrice, lavastoviglie, forno cucina, aspi­rapolvere ed altri”. Osserva che a saperlo avrebbe conservato tutte le ricevute e che è

comunque noto che tali spese sono inevitabili per una vecchia casa.

6.1

Se

il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno

computate le spese indispensabili connesse all’immobile,

che consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento), nei contributi

di diritto pubblico e nelle spese di manutenzione, calco-late sulla media

mensile (Tabella, ad II/1). Nel caso in esame, il ricorrente non è però

proprietario della casa in cui vive, bensì inquilino. Paga al riguardo una

pigione di fr. 1'600.– mensili, che l’UE ha debitamente computato nel suo

minimo vitale.

Le

spese accessorie appaiono invero essere a suo carico (punto 5 del contratto di

locazione), come pure i “piccoli lavori di

ristrutturazione e riparazione” (punto 24). Il problema è che il

ricorrente non ha dimostrato di pagare fr. 300.– mensili per prestazioni

di manutenzione della casa indispensabili e a carico suo, se non per quan­to

attiene alle prestazioni dell’AIL, computate dall’UE in fr. 59.– per mese

in base ai giustificativi prodotti dall’escusso per l’acqua potabile e la tassa

di canalizzazione. In realtà, solo la tassa sarebbe dovuta essere aggiunta alla

base mensile, mentre il costo dell’ac­qua potabile vi è già compreso (sopra

consid. 4.2.1 e sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022 consid. 5.1 e

6.1). L’UE non ha invece tenuto conto dei costi di elettricità pagati dall’e­scusso

(acconto all’AIL di fr. 376.– per un periodo non menzionato). Invero le

spese di elettricità "per la cucina e la luce", stimabili in fr. 70.–

mensili per una coppia (sentenza della CEF 15.2020.56 del 20 novembre 2020

consid. 3.2), sono già compre­se nella base mensile di fr. 1'700.–

(Tabella, ad I). Non è dato di sapere se l’eventuale costo eccedentario è da

ritenersi riferito a un altro bisogno indispensabile secondo l’art. 93 LEF. Non

si giustifica dunque di scostarsi dalla decisione dell’UE.

6.2

Sarà

poi anche noto che le case vecchie necessitano manutenzioni, ma non ne è

notorio il costo. In mancanza di giustificativi – che in modo sorprendente il

ricorrente pare non aver conservato – non è possibile determinare il

supplemento computabile a tale titolo nel minimo esistenziale, per tacere del

fatto che alcune spe­se da lui allegate, come la parziale sostituzione di canalizzazioni,

non sembrano essere “piccoli lavori” ai sensi del contratto di locazione, altre

non rientrano nel concetto di manutenzione (ad esempio la sostituzione di

elettrodomestici) e altre ancora sono state pagate dalla locatrice tramite l’Ufficio

dei fallimenti (fatture __________ per la manutenzione dell’impianto di

riscaldamento, __________ per il serbatoio e __________ per la pulizia della

caldaia e della canna fumaria). Anche sotto questo profilo la decisione

impugnata non presta pertanto il fianco alla critica.

6.3

Rimane

ad ogni modo la facoltà per il ricorrente di documentare i costi di

manutenzione durante l’anno di pignoramento e di chiederne il rimborso (o se

del caso l’anticipazione) all’UE nel quadro di una domanda di revisione del

calcolo del minimo vitale (art. 93 cpv. 3 LEF).

7.

Per

costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non

rientrano le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con

rinvii; Tabella, ad III), che non sono spese esistenziali e non devono essere

privilegiate rispetto ad altri crediti per prestazioni non esistenziali a

favore dell’escusso (sentenza della CEF 15.2021.127 del 25

febbraio 2022 consid. 3.2). Il supplemento di fr. 545.– richiesto dal

ricorrente per “Tasse

cantonali, comunali e federali 2021 pro-rata mensile” non

può quindi venir riconosciuto.

8.

Neppure

la voce “manutenzione,

assicurazione, gestione mezzo di trasporto” (di fr. 380.–)

può essere ammessa, perché l’uso di un veicolo non è indispensabile all’escusso

giusta l’art. 93 LEF. Egli non abita infatti “fuori città”, ma a ridosso

della stessa (__________). Ad ogni modo l’UE ha computato nel minimo vitale il

prezzo di un abbonamento Arcobaleno 2 zone per le trasferte della moglie al

posto di lavoro, che le consente anche di provvedere all’acquisto di generi

alimentari e altri beni indispensabili per la coppia.

9.

Infine,

nemmeno la voce “altre e

imprevisti” (di fr. 150.–) può esse­re ammessa,

poiché lo possono essere solo le spese debitamente individuate e il cui

pagamento regolare è dimostrato (sopra consid. 4.2). Di eventuali

successivi costi per prestazioni di vitale importanza, non prevedibili al

momento del pignoramento si potrà tenere conto soltanto mediante riesame del

pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra consid. 2).

10.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di procedere all’accertamento

indicato nel soprastante considerando 5.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.