15.2023.4
Minimo di esistenza. Nozione di base mensile. Premi della cassa malati. Acqua potabile, tassa canalizzazioni, elettricità, manutenzione casa, imposte, trasporto, imprevisti
16 maggio 2023Italiano15 min
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi l’11 maggio e l’11
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.4
Lugano
16 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 26
dicembre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di redditi emessa il
19 dicembre 2022 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei
confronti del ricorrente rispettivamente da
Comune di PI 1,
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi l’11 maggio e l’11
agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il Comune di PI
1 e la Confederazione Svizzera procedono contro RI 1 per l’incasso di poco più di
fr. 4'000.– complessivi.
B. Il 19 dicembre 2022 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
Rendita AVS
fr.
1'849.00
52.44%
Debitore
Rendita pensione __________
fr.
1'017.50
Coniuge
Salario (__________)
fr.
2'600.00
47.56%
Totale [per il solo debitore]
fr.
5'466.50
100%
Minimo
d’esistenza
Comune
Base mensile
fr.
1'700.00
Comune
Affitto
fr.
1'600.00
Comune
Altri
fr.
59.00
AIL trimestrale
Debitore
Assicurazione malattia
fr.
486.50
Debitore
Altri
fr.
100.00
Spese mediche fuori franchigia CHF 1'200.– annue
Coniuge
Assicurazione malattia
fr.
501.85
Coniuge
Pasti fuori domicilio
fr.
105.00
Coniuge
Trasferta fino al luogo di
lavoro con il trasporto pubblico
fr.
71.00
Abbonamento Arcobaleno
Coniuge
Altri
fr.
92.00
Spese mediche fuori franchigia CHF 1'100. annue
Totale
fr.
4'715.35
Quota parte debitore
fr.
2'472.62
52.44%
./. rendita AVS ./.
fr.
1'849.00
Impignorabile a norma di legge
Minimo esistenziale
fr.
624.00
L’UE
ha quindi pignorato presso l’__________ la rendita del secondo pilastro dell’escusso
per la parte eccedente il minimo esistenziale di fr. 624.–
(indicativamente fr. 393.50 mensili) con effetto immediato.
C. Con
ricorso del 26 dicembre 2022, RI 1 fa valere che i costi della moglie e di lui “ridotti all’indispensabile” ammontano in totale a fr. 6'484.– mensili e superano di fr. 1'017.50
le loro entrate complessive di fr. 5'466.50.
D. Con
osservazioni del 26 dicembre 2022 il Comune di PI 1 si è rimesso al giudizio
della Camera, mentre la Confederazione Svizzera è rimasta silente e l’UE ha
chiesto la reiezione del ricorso. Il ricorrente si è determinato sulle
osservazioni dell’UE mediante replica spontanea del 16 gennaio 2023.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 dicembre 2022, il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3.
Nel
ricorso RI 1 afferma che i costi sostenuti mensilmente da lui e dalla moglie
ammontano a fr. 6'484.–, così ripartiti:
Affitto mensile
fr. 1'600.00
Costi per la casa, costruzione
1962, tutti a nostro carico, come da contratto
fr. 300.00
Cassa malati aggiornata di
entrambi i coniugi
fr. 1'089.00
Tasse cantonali, comunali e
federali 2021 pro-rata mensile
fr. 545.00
Manutenzione, assicurazione,
gestione mezzo di trasporto
fr. 380.00
Spese domestiche, vitto per la
famiglia
fr. 1'800.00
Spese domestiche, cura della
persona
fr. 150.00
Fornitura di servizi, luce,
acqua, telefoni, televisione
fr. 290.00
Assicurazioni domestiche e
personali
fr. 180.00
Altre e imprevisti
fr. 150.00
Tenuto
conto di entrate mensili di fr. 5'466.50 complessivi, compresa “per assurdo” la rendita AVS di fr. 1'849.–
benché impignorabile per legge, il ricorrente sostiene che il loro bilancio
presenta una perdita mensile di fr. 1'017.50, alla quale sopperiscono “economizzando fortemente dove possibile”.
La ragione di questa situazione è data dal fatto a suo dire che a causa di un
grave infortunio la moglie può lavorare solo al 60% ed è in attesa da oltre un
anno di una rendita d’invalidità del 40% circa.
4.
Nel
ricorso RI 1 non si confronta con il calcolo dell’UE e non dimostra di pagare
effettivamente tutti i costi esposti nel suo elenco – se non con un rinvio
generico alla documentazione trasmessa all’UE – né il loro carattere
assolutamente necessario al sostentamento suo e della moglie giusta l’art. 93
LEF. La ricevibilità del ricorso, insufficientemente motivato, è pertanto dubbia. Occorre però esaminare d’ufficio,
giusta l’art. 22 cpv. 1 LEF, che la decisione impugnata non sia nulla (sentenza
della CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021, consid. 1), ricordato che è nullo il provvedimento che
manifestamente lede il minimo di esistenza dell’escusso e della sua famiglia, ponendoli
in una situazione insopportabile (DTF 110 III 32 consid.
2; sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno 2012 consid. 1).
4.1
Secondo
consolidata giurisprudenza, pur essendo impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a
LEF) la rendita AVS dev’essere presa in considerazione nel calcolo del minimo
esistenziale, nel senso che riduce a debita concorrenza il fabbisogno vitale
dell’escusso (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii; sentenza
della CEF 15.2021.130 del 1° aprile 2021 consid. 3). In concreto l’UE ha
quindi correttamente dedotto dal minimo esistenziale dell’escusso l’“AVS impignorabile” di fr. 1'849.– (v.
sopra ad B). La quota del minimo esistenziale comune della coppia assegnabile
al ricorrente è poi stata correttamente stabilita dall’UE in base alla
percentuale dei redditi di lui (52.44%) rispetto al totale dei redditi della
coppia (sopra ad B e consid. 2).
4.2
La
nozione di quanto è “assolutamente necessario al sostentamento del debitore e
della sua famiglia” ai sensi dell’art. 93 LEF (detto minimo vitale o
esistenziale) va stabilita in modo oggettivo per garantire la parità di
trattamento dei debitori (e indirettamente dei creditori). La giurisprudenza si
riferisce al riguardo alla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo
(sopra consid. 2), che definisce un importo base mensile fisso, modulato a
seconda che il debitore vive da solo (fr. 1'200.–),
ha obblighi di mantenimento (fr. 1'350.–), convive con un coniuge,
un partner registrato o, se hanno figli comuni, un concubino (fr. 1'700.–)
oppure ha figli (fr. 400.– in più per figlio
fino a dieci anni e fr. 600.– per figlio di più di dieci anni). L’importo della
base mensile è stato calcolato su base statistica in riferimento alle spese
medie delle economie domestiche con redditi di meno di fr. 3'000.– mensili
(cfr. lo studio di Meier/Zweifel/Zaborowski/Jent-Sørensen, Lohnpfändung – Optimales Existenzminimum
und Neuanfang?, 1999, ad 6.2.3.2 pagg. 246 segg., al quale è ispirata la
Tabella: Vonder Mühll in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 93 LEF). La Tabella
prevede poi una serie di supplementi alla base mensile (canone di locazione o interessi
ipotecari, spese di riscaldamento, premi della cassa malattia, ecc.), il cui
importo dipende dalla situazione concreta del debitore. Di principio sono
computabili solo le spese correnti indispensabili il cui pagamento effettivo e
regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019 consid. 4; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art.
93).
4.2.1
Il
minimo esistenziale di base – un importo forfettario destinato a coprire le
spese cui in media il debitore e gli eventuali altri membri della sua economia
domestica devono far fronte per sopperire ai loro bisogni vitali (sentenza
della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022 consid. 4.1) – include segnatamente le spese
di sostentamento, di abbigliamento e biancheria, d’igiene e salute, di manutenzione
delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, di assicurazioni private
usuali, come l’assicurazione economia domestica e di responsabilità
civile (sentenze della CEF 15.2022.33 del 20 giugno 2022 consid. 3.4 e 15.2017.49
del 2 agosto 2017 consid. 4 e 15.2009.115, RtiD 2010 II 720, consid. 4), di cultura, di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, di acqua
potabile e di scarico, della tassa rifiuti (sentenza della CEF 15.2021.129 del
3.
maggio 2022 consid. 6 e 7) e di comunicazione, come i costi
di telefonia privati o di allacciamento radio/TV/internet (sentenze della
CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022, consid. 5 e citata 15.2021.129 consid.
3.2) (v. il punto I della Tabella).
4.2.2
La
nozione di base mensile essendo oggettiva, non può essere determinata secondo l’apprezzamento
soggettivo del debitore. Ne segue che, a prescindere dal fatto che RI 1 non le
ha dimostrate, le spese domestiche di “vitto per la famiglia” (fr. 1'800.–),
di “cura della persona” (fr. 150.–), di “fornitura
di servizi, luce, acqua, telefoni, televisione” (fr. 290.–)
e di “assicurazioni domestiche
e personali” (fr. 180.–) rientrano tutte nella
base mensile, correttamente computata dall’UE in fr. 1'700.– mensili
(Tabella, ad I). La decisione impugnata va quindi confermata sotto questo
profilo.
5.
Nel
minimo esistenziale rientrano unicamente i premi dell’assicurazione
obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base), ad esclusione dei
premi per prestazioni complementari secondo la LCA, non ritenuti indispensabili
ai sensi dell’art. 93 LEF (Tabella, cifra II.3; citata CEF 15.2019.59 consid.
3; Vonder Mühll, op. cit., n. 27
ad art. 93 LEF). Il supplemento mensile di fr. 988.35 (501.85 + 486.50)
computato dall’UE risulta pertanto corretto, cui si aggiungono fr. 192.–
complessivi per quanto pagato dai coniugi per le spese mediche eccedenti la
franchigia e le partecipazioni ai costi (DTF
129.
III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2019.72 del 23 ottobre 2019 consid. 5,
con rinvii). Il totale (di fr. 1'180.35) è superiore a quanto richiesto
dal ricorrente (fr. 1'089.–). Nella decisione impugnata si è del resto
tenuto conto, per errore, anche dei premi dell’assicurazione complementare dell’escusso
(fr. 9.45 mensili) e dell’intero premio mensile pagato dalla moglie nel
2022.
(fr. 501.85), senza che sia dato di sapere, dai documenti agli atti,
se comprende solo l’assicurazione obbligatoria. Al riguardo il ricorso è dunque
infondato.
Nell’incarto
dell’UE figura invero anche il conteggio premi per la moglie per il 2023
(prodotto nuovamente con il ricorso), da cui si evince un aumento del premio
mensile da fr. 501.85 a fr. 586.20. Nelle sue osservazioni l’UE
scrive che se del caso potrà tenere conto dell’aggiornamento solo quando sarà
possibile verificare quale parte concerne l’assicurazione obbligatoria e se il
nuovo premio viene effettivamente pagato. Ricordato che compete all’ufficio d’esecuzione
la revisione del pignoramento in caso di cambiamento delle circostanze
determinanti per il calcolo del minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra
consid. 2), su questo punto occorre quindi invitare l’UE a interpellare il
ricorrente affinché fornisca le informazioni necessarie.
6.
Nel
ricorso, RI 1 ha esposto un costo di fr. 300.– per “costi per la casa, costruzione 1962, tutti a
nostro carico, come da contratto”. Nelle sue
osservazioni l’UE rileva che il contratto di locazione prevede che solo piccoli
lavori di ristrutturazione e/o riparazione sono a carico dell’escusso e che la
somma di fr. 300.– da lui esposta non è supportata da nessun
giustificativo. In replica il ricorrente ribadisce la propria richiesta per la
manutenzione della casa edificata nel 1962 “comprendente i servizi e controlli impianti, riscaldamento, bruciatore, tank olio combustibile, impianto luce con relativo aggiornamento,
canalizzazioni parzialmente in sostituzione, fornitura olio combustibile anche alla luce dell’alto consumo
causa assenza isolazione, assicurazione casa ed economia domestica, saltuari interventi sui muri causa infiltrazioni d’acqua,
manutenzione o sostituzione elettrodomestici,
lavatrice, lavastoviglie, forno cucina, aspirapolvere ed altri”. Osserva che a saperlo avrebbe conservato tutte le ricevute e che è
comunque noto che tali spese sono inevitabili per una vecchia casa.
6.1
Se
il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno
computate le spese indispensabili connesse all’immobile,
che consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento), nei contributi
di diritto pubblico e nelle spese di manutenzione, calco-late sulla media
mensile (Tabella, ad II/1). Nel caso in esame, il ricorrente non è però
proprietario della casa in cui vive, bensì inquilino. Paga al riguardo una
pigione di fr. 1'600.– mensili, che l’UE ha debitamente computato nel suo
minimo vitale.
Le
spese accessorie appaiono invero essere a suo carico (punto 5 del contratto di
locazione), come pure i “piccoli lavori di
ristrutturazione e riparazione” (punto 24). Il problema è che il
ricorrente non ha dimostrato di pagare fr. 300.– mensili per prestazioni
di manutenzione della casa indispensabili e a carico suo, se non per quanto
attiene alle prestazioni dell’AIL, computate dall’UE in fr. 59.– per mese
in base ai giustificativi prodotti dall’escusso per l’acqua potabile e la tassa
di canalizzazione. In realtà, solo la tassa sarebbe dovuta essere aggiunta alla
base mensile, mentre il costo dell’acqua potabile vi è già compreso (sopra
consid. 4.2.1 e sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022 consid. 5.1 e
6.1). L’UE non ha invece tenuto conto dei costi di elettricità pagati dall’escusso
(acconto all’AIL di fr. 376.– per un periodo non menzionato). Invero le
spese di elettricità "per la cucina e la luce", stimabili in fr. 70.–
mensili per una coppia (sentenza della CEF 15.2020.56 del 20 novembre 2020
consid. 3.2), sono già comprese nella base mensile di fr. 1'700.–
(Tabella, ad I). Non è dato di sapere se l’eventuale costo eccedentario è da
ritenersi riferito a un altro bisogno indispensabile secondo l’art. 93 LEF. Non
si giustifica dunque di scostarsi dalla decisione dell’UE.
6.2
Sarà
poi anche noto che le case vecchie necessitano manutenzioni, ma non ne è
notorio il costo. In mancanza di giustificativi – che in modo sorprendente il
ricorrente pare non aver conservato – non è possibile determinare il
supplemento computabile a tale titolo nel minimo esistenziale, per tacere del
fatto che alcune spese da lui allegate, come la parziale sostituzione di canalizzazioni,
non sembrano essere “piccoli lavori” ai sensi del contratto di locazione, altre
non rientrano nel concetto di manutenzione (ad esempio la sostituzione di
elettrodomestici) e altre ancora sono state pagate dalla locatrice tramite l’Ufficio
dei fallimenti (fatture __________ per la manutenzione dell’impianto di
riscaldamento, __________ per il serbatoio e __________ per la pulizia della
caldaia e della canna fumaria). Anche sotto questo profilo la decisione
impugnata non presta pertanto il fianco alla critica.
6.3
Rimane
ad ogni modo la facoltà per il ricorrente di documentare i costi di
manutenzione durante l’anno di pignoramento e di chiederne il rimborso (o se
del caso l’anticipazione) all’UE nel quadro di una domanda di revisione del
calcolo del minimo vitale (art. 93 cpv. 3 LEF).
7.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non
rientrano le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con
rinvii; Tabella, ad III), che non sono spese esistenziali e non devono essere
privilegiate rispetto ad altri crediti per prestazioni non esistenziali a
favore dell’escusso (sentenza della CEF 15.2021.127 del 25
febbraio 2022 consid. 3.2). Il supplemento di fr. 545.– richiesto dal
ricorrente per “Tasse
cantonali, comunali e federali 2021 pro-rata mensile” non
può quindi venir riconosciuto.
8.
Neppure
la voce “manutenzione,
assicurazione, gestione mezzo di trasporto” (di fr. 380.–)
può essere ammessa, perché l’uso di un veicolo non è indispensabile all’escusso
giusta l’art. 93 LEF. Egli non abita infatti “fuori città”, ma a ridosso
della stessa (__________). Ad ogni modo l’UE ha computato nel minimo vitale il
prezzo di un abbonamento Arcobaleno 2 zone per le trasferte della moglie al
posto di lavoro, che le consente anche di provvedere all’acquisto di generi
alimentari e altri beni indispensabili per la coppia.
9.
Infine,
nemmeno la voce “altre e
imprevisti” (di fr. 150.–) può essere ammessa,
poiché lo possono essere solo le spese debitamente individuate e il cui
pagamento regolare è dimostrato (sopra consid. 4.2). Di eventuali
successivi costi per prestazioni di vitale importanza, non prevedibili al
momento del pignoramento si potrà tenere conto soltanto mediante riesame del
pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra consid. 2).
10.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto
e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di procedere all’accertamento
indicato nel soprastante considerando 5.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.