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Decisione

15.2023.40

Ricorsi contro la notifica di diversi PE che hanno condotto al medesimo pignoramento. Riconsiderazioni per tre PE

27 novembre 2023Italiano6 min

riconsiderazione del provvedimento impugnato, soddisfa integralmente le sue aspettative;

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.40

Lugano

27 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 aprile 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio

d’esecuzione, sede di Biasca, nelle esecuzioni del gruppo n. 1 pro­mosse

nei confronti della ricorrente da

PI 3, __________ (es. n. __________7)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________5

e __________9)

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________0)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 4, (es. n. __________8)

(rappresentata dalla RA 2, )

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a favore dei creditori che hanno promosso le predette esecuzioni

del gruppo n. 1 contro RI 1, il 16 febbraio 2023 la sede di Biasca dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha pignorato il saldo del conto di risparmio dell’escussa

presso la PI 6 e il 25 marzo 2023 ha emesso il verbale di pignoramento;

che con ricorso del 29 aprile 2023 RI 1 si

aggrava contro tale provvedimento,

chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale di

dichiarare nulle le notifiche dei precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni in

questione, ordinare al­l’UE una nuova notificazione e annullare il verbale di

pignoramen­to e, in subordine, di registrare la sua opposizione ai precetti

esecutivi e annullare il verbale di pignoramento;

che

mediante ordinanza del 5 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha

concesso effetto sospensivo parziale limitatamente al­la ripartizione del saldo

del conto di risparmio pignorato a favore delle esecuzioni n. __________7, __________5

e __________0;

che nel caso in esame, a ben vedere, l’insorgente

ha proposto at­traverso un unico atto cinque ricorsi contro cinque distinte

esecuzioni, il cui fondamento di fatto è però sostanzialmente il medesi­mo, vertendo

invero sullo stesso pignoramento;

che

si giustifica pertanto di decidere i ricorsi con una sola senten­za

(secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL

165.100], cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 LPR), pur mantenendone l’autonomia, nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente (senten­za della CEF 15.2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 2);

che la ricorrente (indicata curiosamente come “il qui ricorrente”) so­stiene di

essere venuta a conoscenza delle diverse esecuzioni a suo carico soltanto a

ricezione del verbale di pignoramento, il 19 aprile 2023, e di non aver pertanto

ricevuto in precedenza alcun precetto esecutivo;

che

dopo aver accertato che i precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni n. __________7, __________5 e __________0 sono stati notificati

con l’ausilio della polizia a tale PI 5 senz’aver verificato e rintracciato l’esistenza

di una valida procura conferita a costui da RI 1, con tre distinte decisioni

del 17 ottobre 2023 l’UE ha riconsiderato il provvedimento impugnato,

annullandolo limitatamente alle esecuzioni in questione e registrando nel suo

siste­ma informatico con la data del 19 aprile 2023 le opposizioni interposte dall’escussa

avverso i precetti appena menzionati;

che

Fatti

i nuovi provvedimenti accolgono le conclusioni formulate dalla ricorrente in

via subordinata e non sono stati impugnati;

che

se alla ricorrente importava davvero il titolo o la causa del credito indicato

nei precetti esecutivi e non riportati nel verbale di pignoramento, avrebbe

dovuto, secondo il principio della buona fede, informarsi al riguardo senza

ritardo presso l’UE (cfr. senten-za della CEF 15.2023.100 del 29 settembre

2023, consid. 1, e riferimenti citati), ciò che non pare aver fatto, sicché si

può ritenere che la registrazione delle sue opposizioni, avvenuta in

riconsiderazione del provvedimento impugnato, soddisfa integralmente le sue aspettative;

che

stando così le cose, RI 1 non denota (più) un interesse degno di protezione a

ottenere una nuova notifica dei precetti esecutivi, ragione per cui i ricorsi concernenti

le esecuzioni n. __________7, __________5 e __________0 sono da dichiarare senza ogget­to e vanno stralciati

dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

che

con osservazioni del 17 novembre 2023, rimaste incontestate, l’Ufficio si è

invece opposto all’accoglimento dei ricorsi riguardanti le esecuzioni n. __________8 e __________9;

che

per quanto attiene all’esecuzione n. __________8, come

osserva a ragione l’Ufficio, si evince dagli atti che in

occasione della notificazione del precetto esecutivo avvenuta il 19 ottobre

2022 per il tramite della polizia l’escussa ha interposto opposizione e con

decisione del 9 novembre 2022, notificata a RI 1 il giorno seguente mediante

posta A+ (invio n. __________), l’PI 4 l’ha rigettata in via definitiva, motivo

per cui, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la ricorren­te risulta

essere venuta a conoscenza di siffatto precetto e pertanto il ricorso

concernente tale esecuzione è manifestamente infondato;

che

per quanto riguarda l’esecuzione n. __________9 emerge dall’in­carto dell’organo

esecutivo che il 26 settembre 2022 lo Stato del Canton Ticino ha presentato una

domanda di proseguire l’esecu­zione fondata sull’attestato di carenza di beni

n. __________ emesso il 30 giugno 2022, ovvero entro sei mesi dal suo

Considerandi

ricevimento, sen­za dunque la necessità della notifica di un nuovo precetto conformemente

all’art. 149 cpv. 3 LEF, sicché il ricorso relativo a tale esecuzione s’avvera pure

infondato;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________7 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai

ruoli.

2.

Il

ricorso concernente l’esecuzione n. __________5 è dichiarato senza oggetto ed è

stralciato dai ruoli.

3.

Il

ricorso concernente l’esecuzione n. __________0 è dichiarato senza oggetto ed è

stralciato dai ruoli.

4.

Il

ricorso concernente l’esecuzione n. __________8 è respinto

5.

Il

ricorso concernente l’esecuzione n. __________9 è respinto.

6.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

7.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.