15.2023.40
Ricorsi contro la notifica di diversi PE che hanno condotto al medesimo pignoramento. Riconsiderazioni per tre PE
27 novembre 2023Italiano6 min
riconsiderazione del provvedimento impugnato, soddisfa integralmente le sue aspettative;
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.40
Lugano
27 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 aprile 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio
d’esecuzione, sede di Biasca, nelle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse
nei confronti della ricorrente da
PI 3, __________ (es. n. __________7)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________5
e __________9)
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________0)
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 4, (es. n. __________8)
(rappresentata dalla RA 2, )
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a favore dei creditori che hanno promosso le predette esecuzioni
del gruppo n. 1 contro RI 1, il 16 febbraio 2023 la sede di Biasca dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha pignorato il saldo del conto di risparmio dell’escussa
presso la PI 6 e il 25 marzo 2023 ha emesso il verbale di pignoramento;
che con ricorso del 29 aprile 2023 RI 1 si
aggrava contro tale provvedimento,
chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale di
dichiarare nulle le notifiche dei precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni in
questione, ordinare all’UE una nuova notificazione e annullare il verbale di
pignoramento e, in subordine, di registrare la sua opposizione ai precetti
esecutivi e annullare il verbale di pignoramento;
che
mediante ordinanza del 5 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha
concesso effetto sospensivo parziale limitatamente alla ripartizione del saldo
del conto di risparmio pignorato a favore delle esecuzioni n. __________7, __________5
e __________0;
che nel caso in esame, a ben vedere, l’insorgente
ha proposto attraverso un unico atto cinque ricorsi contro cinque distinte
esecuzioni, il cui fondamento di fatto è però sostanzialmente il medesimo, vertendo
invero sullo stesso pignoramento;
che
si giustifica pertanto di decidere i ricorsi con una sola sentenza
(secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL
165.100], cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 LPR), pur mantenendone l’autonomia, nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente (sentenza della CEF 15.2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 2);
che la ricorrente (indicata curiosamente come “il qui ricorrente”) sostiene di
essere venuta a conoscenza delle diverse esecuzioni a suo carico soltanto a
ricezione del verbale di pignoramento, il 19 aprile 2023, e di non aver pertanto
ricevuto in precedenza alcun precetto esecutivo;
che
dopo aver accertato che i precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni n. __________7, __________5 e __________0 sono stati notificati
con l’ausilio della polizia a tale PI 5 senz’aver verificato e rintracciato l’esistenza
di una valida procura conferita a costui da RI 1, con tre distinte decisioni
del 17 ottobre 2023 l’UE ha riconsiderato il provvedimento impugnato,
annullandolo limitatamente alle esecuzioni in questione e registrando nel suo
sistema informatico con la data del 19 aprile 2023 le opposizioni interposte dall’escussa
avverso i precetti appena menzionati;
che
Fatti
i nuovi provvedimenti accolgono le conclusioni formulate dalla ricorrente in
via subordinata e non sono stati impugnati;
che
se alla ricorrente importava davvero il titolo o la causa del credito indicato
nei precetti esecutivi e non riportati nel verbale di pignoramento, avrebbe
dovuto, secondo il principio della buona fede, informarsi al riguardo senza
ritardo presso l’UE (cfr. senten-za della CEF 15.2023.100 del 29 settembre
2023, consid. 1, e riferimenti citati), ciò che non pare aver fatto, sicché si
può ritenere che la registrazione delle sue opposizioni, avvenuta in
riconsiderazione del provvedimento impugnato, soddisfa integralmente le sue aspettative;
che
stando così le cose, RI 1 non denota (più) un interesse degno di protezione a
ottenere una nuova notifica dei precetti esecutivi, ragione per cui i ricorsi concernenti
le esecuzioni n. __________7, __________5 e __________0 sono da dichiarare senza oggetto e vanno stralciati
dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
che
con osservazioni del 17 novembre 2023, rimaste incontestate, l’Ufficio si è
invece opposto all’accoglimento dei ricorsi riguardanti le esecuzioni n. __________8 e __________9;
che
per quanto attiene all’esecuzione n. __________8, come
osserva a ragione l’Ufficio, si evince dagli atti che in
occasione della notificazione del precetto esecutivo avvenuta il 19 ottobre
2022 per il tramite della polizia l’escussa ha interposto opposizione e con
decisione del 9 novembre 2022, notificata a RI 1 il giorno seguente mediante
posta A+ (invio n. __________), l’PI 4 l’ha rigettata in via definitiva, motivo
per cui, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la ricorrente risulta
essere venuta a conoscenza di siffatto precetto e pertanto il ricorso
concernente tale esecuzione è manifestamente infondato;
che
per quanto riguarda l’esecuzione n. __________9 emerge dall’incarto dell’organo
esecutivo che il 26 settembre 2022 lo Stato del Canton Ticino ha presentato una
domanda di proseguire l’esecuzione fondata sull’attestato di carenza di beni
n. __________ emesso il 30 giugno 2022, ovvero entro sei mesi dal suo
Considerandi
ricevimento, senza dunque la necessità della notifica di un nuovo precetto conformemente
all’art. 149 cpv. 3 LEF, sicché il ricorso relativo a tale esecuzione s’avvera pure
infondato;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________7 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai
ruoli.
2.
Il
ricorso concernente l’esecuzione n. __________5 è dichiarato senza oggetto ed è
stralciato dai ruoli.
3.
Il
ricorso concernente l’esecuzione n. __________0 è dichiarato senza oggetto ed è
stralciato dai ruoli.
4.
Il
ricorso concernente l’esecuzione n. __________8 è respinto
5.
Il
ricorso concernente l’esecuzione n. __________9 è respinto.
6.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
7.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.