15.2023.41
Ricorso per ritardata giustizia. Realizzazione fondi
18 agosto 2023Italiano5 min
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa mediante decisione
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2023.41
Lugano
18 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso per ritardata giustizia
presentato il 30 aprile 2023 da
RI 1,
RA 2,
RI 3,
(rappresentata dai curatori RI 1 e RI 2)
contro
l’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno
nell’esecuzione n. __________ promossa dai ricorrenti nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 18 dicembre 2020 dalla sede di
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1, RI 2 e RI 3 procedono contro PI 1
per l’incasso di fr. 168'569.75 oltre agli interessi del 5% dal 1°
dicembre 2020, in base alla sentenza emessa dalla Pretura di Locarno-Campagna
il 28 ottobre 2020 in una causa ereditaria iniziata nel 2017;
che
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa mediante decisione
del 17 marzo 2021, confermata da questa Camera con sentenza del 31 maggio 2021
(inc. 14.2021.51), gli escutenti hanno ottenuto il 21 giugno 2021 il
pignoramento del fondo n. __________ del RFD di __________, di proprietà dell’escussa,
valutato dall’UE in fr. 520'000.–, e di una cartella ipotecaria al
portatore di nominali fr. 45'000.– gravante il fondo e depositata presso l’UE;
che
il 17 agosto 2021, gli escutenti hanno presentato la domanda di realizzazione
dei beni mobili pignorati, ossia della cartella ipotecaria;
che
il 31 agosto 2021, l’UE ha concesso all’escussa una dilazione di 12 mesi (art.
123 LEF), subordinata al versamento di una rata di fr. 14'470.–, versata
il 30 agosto 2021, di undici rate mensili di fr. 14'465.– ognuna e del
saldo entro il 30 agosto 2022;
che
non avendo l’escussa rispettato le scadenze della decisione di dilazione, il 7
ottobre 2021 l’UE ha comunicato alle parti l’avviso d’incanto della cartella
ipotecaria, fissato per il 20 ottobre 2021;
che
il 12 gennaio 2022 gli escutenti hanno postulato la vendita del fondo;
che
il 20 gennaio 2022, l’UE ha trasmesso alle parti il verbale d’incanto della
cartella ipotecaria, aggiudicata per fr. 100.– agli escutenti, cui è stato
bonificato un ricavo netto di fr. 40.30;
che
l’UE ha assegnato il 20 maggio 2022 all’ing. __________ la perizia estimativa
del fondo;
che
Considerandi
sollecitato al riguardo dagli escutenti, con e-mail del 9 agosto 2022 il
caposervizio del settore immobiliare del Sopraceneri ha risposto che la perizia
era conclusa e che l’asta sarebbe stata eseguita dopo l’aprile del 2023;
che
gli escutenti hanno nuovamente sollecitato la tenuta dell’asta con scritto del 6 aprile 2023, cui l’UE ha
risposto il seguente 11 aprile comunicando che l’incanto sarebbe stato
fissato il 7 novembre 2023, “salvo
imprevisti”;
che
il 30 aprile 2023, RI 1, RI 2 e RI 3 hanno inoltrato una segnalazione per
ritardata giustizia per ottenere un intervento della Camera presso l’UE,
facendo valere di non capire il motivo del rinvio dell’asta al 7 novembre 2023,
giacché l’art. 133 cpv. 1 LEF prevede che l’asta debba avvenire entro tre mesi
dalla domanda di realizzazione, presentata in concreto il 5 gennaio 2022, e
che “queste lungaggini” stanno veramente creando loro
problemi, anche di natura finanziaria, senza contare che l’immobile versa
in uno stato di totale degrado, vista l’incuranza dell’escussa che vi abita
tuttora, di modo che il ritardo a procedere
causerà verosimilmente un minor valore del fondo e il rischio che l’asta
vada poi deserta;
che
interpellato dalla Camera, il 13 giugno 2023 l’Ufficio ha risposto di poter
solo confermare il contenuto del ricorso, il problema essendo noto da anni, e
di aver anticipato l’asta al 12 ottobre 2023 anziché alla data inizialmente
prevista (7 novembre 2023);
che
assunto l’avviso d’incanto del 6 luglio 2023, il giorno successivo il presidente
della Camera ha impartito ai ricorrenti un termine fino al 4 agosto 2023 per presentare
eventuali osservazioni in merito all’ipotesi di uno stralcio della causa;
che
entro il termine impartito i ricorrenti non hanno fatto pervenire
determinazioni;
che
con la fissazione dell’asta, pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio e sul Foglio ufficiale cantonale del 14 luglio 2023, il ricorso è
diventato senza oggetto, l’UE avendo eseguito quanto richiesto dai ricorrenti;
che
in assenza di una domanda volta a constatare un eventuale ritardo a decidere,
il cui interesse giuridico comunque sarebbe decaduto con l’esecuzione dell’atto
richiesto dalla ricorrente (sentenza del Tribunale federale 5A_918/2015 del 28
ottobre 2016 consid. 4.2), occorre stralciare la causa dal ruolo (art. 24b
Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che,
comunque sia, la Camera delegherà il suo ispettore per una verifica dei settori
di realizzazione immobiliare dell’UE e per la formulazione di proposte volte a
riassorbire i ritardi e permettere la realizzazione dei fondi entro i termini
di legge (tre mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione, art. 133
cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 156 cpv. 1 LEF nell’esecuzione in via di
realizzazione di pegno);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.