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Decisione

15.2023.41

Ricorso per ritardata giustizia. Realizzazione fondi

18 agosto 2023Italiano5 min

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa mediante decisione

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

15.2023.41

Lugano

18 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso per ritardata giustizia

presentato il 30 aprile 2023 da

RI 1,

RA 2,

RI 3,

(rappresentata dai curatori RI 1 e RI 2)

contro

l’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno

nell’esecuzione n. __________ promossa dai ricorrenti nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________ emesso il 18 di­cembre 2020 dalla sede di

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1, RI 2 e RI 3 procedono contro PI 1

per l’incasso di fr. 168'569.75 oltre agli interessi del 5% dal 1°

dicembre 2020, in base alla sentenza emessa dalla Pretura di Locarno-Campagna

il 28 ottobre 2020 in una causa ereditaria iniziata nel 2017;

che

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa mediante decisione

del 17 marzo 2021, confermata da questa Camera con sentenza del 31 maggio 2021

(inc. 14.2021.51), gli escutenti hanno ottenuto il 21 giugno 2021 il

pignoramento del fondo n. __________ del RFD di __________, di proprietà del­l’escussa,

valutato dall’UE in fr. 520'000.–, e di una cartella ipotecaria al

portatore di nominali fr. 45'000.– gravante il fondo e depositata presso l’UE;

che

il 17 agosto 2021, gli escutenti hanno presentato la domanda di realizzazione

dei beni mobili pignorati, ossia della cartella ipotecaria;

che

il 31 agosto 2021, l’UE ha concesso all’escussa una dilazione di 12 mesi (art.

123 LEF), subordinata al versamento di una rata di fr. 14'470.–, versata

il 30 agosto 2021, di undici rate mensili di fr. 14'465.– ognuna e del

saldo entro il 30 agosto 2022;

che

non avendo l’escussa rispettato le scadenze della decisione di dilazione, il 7

ottobre 2021 l’UE ha comunicato alle parti l’avviso d’incanto della cartella

ipotecaria, fissato per il 20 ottobre 2021;

che

il 12 gennaio 2022 gli escutenti hanno postulato la vendita del fondo;

che

il 20 gennaio 2022, l’UE ha trasmesso alle parti il verbale d’in­canto della

cartella ipotecaria, aggiudicata per fr. 100.– agli escutenti, cui è stato

bonificato un ricavo netto di fr. 40.30;

che

l’UE ha assegnato il 20 maggio 2022 all’ing. __________ la perizia estimativa

del fondo;

che

Considerandi

sollecitato al riguardo dagli escutenti, con e-mail del 9 agosto 2022 il

caposervizio del settore immobiliare del Sopraceneri ha risposto che la perizia

era conclusa e che l’asta sarebbe stata eseguita dopo l’aprile del 2023;

che

gli escutenti hanno nuovamente sollecitato la tenuta dell’asta con scritto del 6 aprile 2023, cui l’UE ha

risposto il seguente 11 apri­le comunicando che l’incanto sarebbe stato

fissato il 7 novembre 2023, “salvo

imprevisti”;

che

il 30 aprile 2023, RI 1, RI 2 e RI 3 hanno inoltrato una segnalazione per

ritardata giustizia per ottenere un intervento della Camera presso l’UE,

facendo valere di non capire il motivo del rinvio dell’asta al 7 novembre 2023,

giacché l’art. 133 cpv. 1 LEF prevede che l’asta debba avvenire entro tre mesi

dalla domanda di realizzazione, presenta­ta in concreto il 5 gennaio 2022, e

che “queste lungaggini” stanno veramente creando loro

problemi, anche di natura finanziaria, sen­za contare che l’immobile versa

in uno stato di totale degrado, vista l’incuranza dell’escussa che vi abita

tuttora, di modo che il ritardo a procedere

causerà verosimilmente un minor valore del fon­do e il rischio che l’asta

vada poi deserta;

che

interpellato dalla Camera, il 13 giugno 2023 l’Ufficio ha risposto di poter

solo confermare il contenuto del ricorso, il problema essendo noto da anni, e

di aver anticipato l’asta al 12 ottobre 2023 anziché alla data inizialmente

prevista (7 novembre 2023);

che

assunto l’avviso d’incanto del 6 luglio 2023, il giorno successivo il presidente

della Camera ha impartito ai ricorrenti un termine fino al 4 agosto 2023 per presentare

eventuali osservazioni in merito all’ipotesi di uno stralcio della causa;

che

entro il termine impartito i ricorrenti non hanno fatto pervenire

determinazioni;

che

con la fissazione dell’asta, pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio e sul Foglio ufficiale cantonale del 14 luglio 2023, il ricorso è

diventato senza oggetto, l’UE avendo eseguito quanto richiesto dai ricorrenti;

che

in assenza di una domanda volta a constatare un eventuale ritardo a decidere,

il cui interesse giuridico comunque sarebbe decaduto con l’esecuzione dell’atto

richiesto dalla ricorrente (senten­za del Tribunale federale 5A_918/2015 del 28

ottobre 2016 consid. 4.2), occorre stralciare la causa dal ruolo (art. 24b

Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che,

comunque sia, la Camera delegherà il suo ispettore per una verifica dei settori

di realizzazione immobiliare dell’UE e per la formulazione di proposte volte a

riassorbire i ritardi e permettere la realizzazione dei fondi entro i termini

di legge (tre mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione, art. 133

cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 156 cpv. 1 LEF nell’esecuzione in via di

realizzazione di pegno);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.