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Decisione

15.2023.42

Esecuzione del sequestro di azioni nominative. Diritto ai dividendi e all’avanzo di liquidazione. Rivendicazione dell’intero capitale sociale

7 settembre 2023Italiano8 min

accoglimento dell’istanza del 27 marzo 2023, il 31 marzo la Pretura del Distretto

Source ti.ch

Incarti n.

15.2023.42

15.2023.43

15.2023.44

15.2023.45

15.2023.46

15.2023.47

Lugano

7 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 12 aprile 2023 delle società

RI 1

RI 2, __________

RI 3, __________

RI 4, __________

(rappresentate da RA 1, __________)

RI 5, __________

RI 6, __________(rappresentate da RA 2, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ avvenuta

il 3 aprile 2023 a domanda di

nei

confronti di

PI 1__________

(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)

RA 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. In

accoglimento dell’istanza del 27 marzo 2023, il 31 marzo la Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, ha emanato un decreto di sequestro (SO.2023.1569) a

favore di PI 1 nei confronti di RA 1 per un credito di fr. 88'485.60 oltre

agli interessi del 5% su fr. 83'838.86 dal 28 marzo 2023. Gli oggetti da

sequestrare menzionati erano le unità

di proprietà per piani (PPP)__________ e __________

della particella n. __________ RFD di __________ e n. __________ della

particella n. __________ RFD di __________ intestate all’RI 1, nonché sei cento

azioni nominative di fr. 1'000.– cadauna di sei società (cento a testa),

ovvero l’RI 1, la RI 2, la RI 3, la RI 4, la RI 5 e l’RI 6.

B. Con scritti del 3 aprile 2023 la sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato a tutte e sei le società il

sequestro delle sei cento azioni nominative di spettanza di RA 1 (cento per

società), avvertendole che ogni importo spettante a quest’ultimo “in virtù dei suoi diritti di azionista o

avente diritto (quote degli utili o dell’avanzo di liquidazione, art. 660 CO)”, che venisse a scadenza durante il

sequestro, avrebbe dovuto essere versato non più al titolare (debitore

escusso), bensì all’UE, pena la loro responsabilità per il danno in caso d’inosservanza

della diffida.

C. Mediante

ricorsi del 12 aprile 2023, tutte le società sono insorte contro le

comunicazioni appena menzionate.

D. Con

osservazioni del 17 aprile 2023 RA 1 ha comunicato di considerare fondati i

ricorsi, mentre nelle sue del 25 aprile 2023 PI 1 vi si è opposta e il 5 maggio

2023 l’UE si è riconfermato nei propri provvedimenti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica degli atti impugnati emessi il 3 aprile 2023 dall’UE, tutti e

sei i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL

165.100), cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’i­­struzione

o della decisione delle altre. Nel caso in esame, i ricorsi sono di analogo

contenuto e riguardano il medesimo sequestro (n. __________): si giustifica

pertanto di decidere i gravami con una sola

sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i di­spositivi restano

separati e possono essere impugnati anche sin­golarmente (sentenza della CEF 15.2023.22/62 del 22 agosto 2023

consid. 2.1).

3.

Nei

ricorsi ciascuna delle società ricorrenti sostiene di non essere in possesso delle azioni di RA 1 e rileva che il decreto

di sequestro menziona come oggetto

da sequestrare unicamente le cento azioni nominative di RA 1 in ognuna

delle sei società, e non eventuali suoi diritti d’azionista nei confronti delle

(singole) società. A mente delle ricorrenti, il verbale di sequestro non

combacia quindi con il decreto di

Dispositivo

sequestro. Per questi motivi ritengono il sequestro nullo.

3.1 Orbene,

il verbale di sequestro non è ancora stato emesso. Nelle osservazioni ai ricorsi l’UE ha infatti spiegato che

sta ancora aspet­tando di sapere dove si trovano i certificati azionari

e se del caso di ottenerne la consegna, precisando che il debitore non si è

ancora determinato al riguardo. La censura principale delle ricorrenti appare

quindi prematura, da una parte perché non esiste nessun verbale con cui

confrontare il decreto di sequestro, e dall’altra poiché la loro argomentazione

diventerebbe senza oggetto se i titoli dovessero essere consegnati all’UE.

3.2 Che le società ricorrenti non siano in possesso

delle azioni sequestrate è poi senza rilievo per quanto riguarda i

provvedimenti impugnati. L’UE non ha chiesto alle ricorrenti di consegnare le

azioni di RA 1 in loro possesso,

bensì solo di trasmettergli ogni

importo spettante a quest’ultimo “in virtù dei suoi diritti di

azionista o avente diritto (quote degli utili o dell’avanzo di liquidazione,

art. 660 CO)”, ove

dovessero venire a scadenza durante il sequestro. Anche nel merito, la

censura delle ricorrenti si rivela infondata.

3.3 Proprio perché il debitore

non ha ancora risposto alla domanda di sapere se le azioni sono in suo possesso

né le ha consegnate, sono senz’altro giustificate le misure conservative adottate

dall’UE in virtù dell’art. 99 LEF (per il rinvio dell’art. 275).

3.4 Le “azioni nominative”

menzionate nel decreto di sequestro incorporano tutti i diritti

societari previsti dalla legge e dagli statuti, se-gnatamente i diritti a una

quota proporzionale degli utili (dividen­do) e all’avanzo di liquidazione (art.

660 cpv. 1 CO). Il sequestro di un’azione nominativa si estende quindi a tali

diritti patrimoniali, che sono parte integrante dell’azione. Del resto anche l’azione

non incorporata in una cartavalore può essere sequestrata alla stregua di un credito, mediante notificazione alla

società in virtù dell’art. 99 LEF (per il rinvio dell’art. 275) (sentenza della

CEF 15. 2017.95 del 1° marzo 2018, consid. 4). I ricorsi sono pertanto

infondati anche su questo punto.

4. L’RI 1 rivendica inoltre la proprietà

degl’immobili sequestrati e il rappresentante delle società RI 5 e RI 6, RA 2,

rivendica la proprietà “spotica” dell’intero capitale sociale di entrambe le società. Come rilevato

dall’UE, la procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF verrà avviata solo al momento del rilascio del

verbale di sequestro. Le rivendicazioni

sono pertanto irricevibili in questa sede. È del resto molto dubbio che

la pretesa di RA 2 vertente sulla proprietà

dell’intero capitale sociale delle società da lui amministrate sia da

trattare quale rivendicazione nel senso degli art. 106 segg. LEF, poiché l’oggetto

del sequestro sono le azioni e non il capitale sociale, il quale è per

definizione, comunque sia, proprietà della società (a garanzia dei suoi

creditori) e non dell’azionista, che non ne può pretendere la restituzione

(cfr. art. 680 cpv. 2 CO).

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Le sei procedure dipendenti dai ricorsi negli inc. 15.2023.42-47

sono congiunte.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 1 (inc. 15.2023.42) è respinto.

3. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 2 (inc.

15.2023.43) è respinto.

4. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 3 (inc. 15.2023.44) è respinto.

5. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 4 (inc. 15.2023.45) è respinto.

6. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 5 (inc. 15.2023.46) è respinto.

7. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 6 (inc. 15.2023.47) è respinto.

8. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

9. Notificazione a:

– RI 1, __________;

RI 2, __________;

RI 3, __________;

RI 4, __________;

RI 5, __________;

– RI 6 __________;

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.