15.2023.42
Esecuzione del sequestro di azioni nominative. Diritto ai dividendi e all’avanzo di liquidazione. Rivendicazione dell’intero capitale sociale
7 settembre 2023Italiano8 min
accoglimento dell’istanza del 27 marzo 2023, il 31 marzo la Pretura del Distretto
Source ti.ch
Incarti n.
15.2023.42
15.2023.43
15.2023.44
15.2023.45
15.2023.46
15.2023.47
Lugano
7 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 12 aprile 2023 delle società
RI 1
RI 2, __________
RI 3, __________
RI 4, __________
(rappresentate da RA 1, __________)
RI 5, __________
RI 6, __________(rappresentate da RA 2, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ avvenuta
il 3 aprile 2023 a domanda di
nei
confronti di
PI 1__________
(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)
RA 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. In
accoglimento dell’istanza del 27 marzo 2023, il 31 marzo la Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, ha emanato un decreto di sequestro (SO.2023.1569) a
favore di PI 1 nei confronti di RA 1 per un credito di fr. 88'485.60 oltre
agli interessi del 5% su fr. 83'838.86 dal 28 marzo 2023. Gli oggetti da
sequestrare menzionati erano le unità
di proprietà per piani (PPP)__________ e __________
della particella n. __________ RFD di __________ e n. __________ della
particella n. __________ RFD di __________ intestate all’RI 1, nonché sei cento
azioni nominative di fr. 1'000.– cadauna di sei società (cento a testa),
ovvero l’RI 1, la RI 2, la RI 3, la RI 4, la RI 5 e l’RI 6.
B. Con scritti del 3 aprile 2023 la sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato a tutte e sei le società il
sequestro delle sei cento azioni nominative di spettanza di RA 1 (cento per
società), avvertendole che ogni importo spettante a quest’ultimo “in virtù dei suoi diritti di azionista o
avente diritto (quote degli utili o dell’avanzo di liquidazione, art. 660 CO)”, che venisse a scadenza durante il
sequestro, avrebbe dovuto essere versato non più al titolare (debitore
escusso), bensì all’UE, pena la loro responsabilità per il danno in caso d’inosservanza
della diffida.
C. Mediante
ricorsi del 12 aprile 2023, tutte le società sono insorte contro le
comunicazioni appena menzionate.
D. Con
osservazioni del 17 aprile 2023 RA 1 ha comunicato di considerare fondati i
ricorsi, mentre nelle sue del 25 aprile 2023 PI 1 vi si è opposta e il 5 maggio
2023 l’UE si è riconfermato nei propri provvedimenti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica degli atti impugnati emessi il 3 aprile 2023 dall’UE, tutti e
sei i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL
165.100), cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), quando siano proposti
davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione
o della decisione delle altre. Nel caso in esame, i ricorsi sono di analogo
contenuto e riguardano il medesimo sequestro (n. __________): si giustifica
pertanto di decidere i gravami con una sola
sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (sentenza della CEF 15.2023.22/62 del 22 agosto 2023
consid. 2.1).
3.
Nei
ricorsi ciascuna delle società ricorrenti sostiene di non essere in possesso delle azioni di RA 1 e rileva che il decreto
di sequestro menziona come oggetto
da sequestrare unicamente le cento azioni nominative di RA 1 in ognuna
delle sei società, e non eventuali suoi diritti d’azionista nei confronti delle
(singole) società. A mente delle ricorrenti, il verbale di sequestro non
combacia quindi con il decreto di
Dispositivo
sequestro. Per questi motivi ritengono il sequestro nullo.
3.1 Orbene,
il verbale di sequestro non è ancora stato emesso. Nelle osservazioni ai ricorsi l’UE ha infatti spiegato che
sta ancora aspettando di sapere dove si trovano i certificati azionari
e se del caso di ottenerne la consegna, precisando che il debitore non si è
ancora determinato al riguardo. La censura principale delle ricorrenti appare
quindi prematura, da una parte perché non esiste nessun verbale con cui
confrontare il decreto di sequestro, e dall’altra poiché la loro argomentazione
diventerebbe senza oggetto se i titoli dovessero essere consegnati all’UE.
3.2 Che le società ricorrenti non siano in possesso
delle azioni sequestrate è poi senza rilievo per quanto riguarda i
provvedimenti impugnati. L’UE non ha chiesto alle ricorrenti di consegnare le
azioni di RA 1 in loro possesso,
bensì solo di trasmettergli ogni
importo spettante a quest’ultimo “in virtù dei suoi diritti di
azionista o avente diritto (quote degli utili o dell’avanzo di liquidazione,
art. 660 CO)”, ove
dovessero venire a scadenza durante il sequestro. Anche nel merito, la
censura delle ricorrenti si rivela infondata.
3.3 Proprio perché il debitore
non ha ancora risposto alla domanda di sapere se le azioni sono in suo possesso
né le ha consegnate, sono senz’altro giustificate le misure conservative adottate
dall’UE in virtù dell’art. 99 LEF (per il rinvio dell’art. 275).
3.4 Le “azioni nominative”
menzionate nel decreto di sequestro incorporano tutti i diritti
societari previsti dalla legge e dagli statuti, se-gnatamente i diritti a una
quota proporzionale degli utili (dividendo) e all’avanzo di liquidazione (art.
660 cpv. 1 CO). Il sequestro di un’azione nominativa si estende quindi a tali
diritti patrimoniali, che sono parte integrante dell’azione. Del resto anche l’azione
non incorporata in una cartavalore può essere sequestrata alla stregua di un credito, mediante notificazione alla
società in virtù dell’art. 99 LEF (per il rinvio dell’art. 275) (sentenza della
CEF 15. 2017.95 del 1° marzo 2018, consid. 4). I ricorsi sono pertanto
infondati anche su questo punto.
4. L’RI 1 rivendica inoltre la proprietà
degl’immobili sequestrati e il rappresentante delle società RI 5 e RI 6, RA 2,
rivendica la proprietà “spotica” dell’intero capitale sociale di entrambe le società. Come rilevato
dall’UE, la procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF verrà avviata solo al momento del rilascio del
verbale di sequestro. Le rivendicazioni
sono pertanto irricevibili in questa sede. È del resto molto dubbio che
la pretesa di RA 2 vertente sulla proprietà
dell’intero capitale sociale delle società da lui amministrate sia da
trattare quale rivendicazione nel senso degli art. 106 segg. LEF, poiché l’oggetto
del sequestro sono le azioni e non il capitale sociale, il quale è per
definizione, comunque sia, proprietà della società (a garanzia dei suoi
creditori) e non dell’azionista, che non ne può pretendere la restituzione
(cfr. art. 680 cpv. 2 CO).
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Le sei procedure dipendenti dai ricorsi negli inc. 15.2023.42-47
sono congiunte.
2. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 1 (inc. 15.2023.42) è respinto.
3. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 2 (inc.
15.2023.43) è respinto.
4. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 3 (inc. 15.2023.44) è respinto.
5. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 4 (inc. 15.2023.45) è respinto.
6. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 5 (inc. 15.2023.46) è respinto.
7. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 6 (inc. 15.2023.47) è respinto.
8. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
9. Notificazione a:
– RI 1, __________;
–
RI 2, __________;
–
RI 3, __________;
–
RI 4, __________;
–
RI 5, __________;
– RI 6 __________;
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.