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Decisione

15.2023.53

Ricorso tardivo di un creditore contro la mancata inventariazione nel fallimento di una pretesa assicurativa. Riconsiderazione. Ricorso dell’assicuratore

11 ottobre 2023Italiano11 min

dei fallimenti (UF), il 24 novembre 2021 RI 1 ha insinuato nel fallimento un credito risarcitorio di fr. 464'541.50 per il

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.53

Lugano

11 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 aprile 2023 di

RI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di

Locarno, o meglio contro il provvedimento del 30 marzo 2023 con cui non

ha ammesso il diritto di pegno su una pretesa assicurativa vantato dalla

ricorrente a garanzia del credito da lei insinuato nella procedura di

fallimento n. __________ aperta nei confronti dell’

PI 1, __________

come pure sul ricorso 24 maggio 2023 dell’

RI 2, __________

(patrocinata dall’avv. PR 1, __________)

contro il provvedimento di riconsiderazione dell’11

maggio 2023, con cui l’Ufficio ha inventariato la citata indennità tra gli

attivi della fallita;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

4 marzo 2020 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha dichiarato

il fallimento dell’PI 1 a far tempo dal giorno successivo alle ore 10:00.

B. Nel termine impartito dalla sede di Locarno dell’Ufficio

dei fallimenti (UF), il 24 novembre 2021 RI 1 ha insinuato nel fallimento un credito risarcitorio di fr. 464'541.50 per il

danno da lei patito a causa del crash di un aereo locato dalla fallita

ad PI 2 e da lui pilotato al momento dei fatti. A garanzia del suo credito ella

ha rivendicato un diritto di pegno giusta l’art. 60 LCA sulle indennità dovute

alla fallita dall’assicuratore dell’aereo, l’RI 2, anche per quanto concerne il

danno provocato ai passeggeri.

C. Invitata

dall’Ufficio ha esprimersi in merito al vantato diritto di pegno, il 7 luglio

2022 l’RI 2 ha risposto in particolare di contestare il credito alla base del

diritto di pegno, negando la propria responsabilità e rinviando alla sua ultima

lettera di rifiuto del 21 marzo 2019.

D. Mediante

atto del 30 marzo 2023, l’UF ha comunicato a RI 1 che “il diritto di pegno fatto valere […] sulle indennità dovute alla fallita […], derivanti dal sinistro aviatorio […], non può essere

fatto valere stante la presa di posizione dell’RI 2 […]

dal­la quale si evince che non vi è alcuna pretesa a favore dalla fallita”.

Con

provvedimento separato dello stesso giorno, l’Ufficio ha ammesso in graduatoria

il credito insinuato da RI 1, ma solo nella misura di fr. 263'661.50,

siccome il saldo non era “stato

riconosciut[o] mediante

decisione giudiziale cresciuta in giudicato”.

La

graduatoria e l’inventario sono stati depositati il 31 marzo 2023.

E. Con

ricorso del 17 aprile 2023, RI 1 si è aggravata contro l’atto del 30 marzo

2023, chiedendo di far ordine all’Ufficio “di inserire nell’inventario della fallita […] un credito garantito da pegno ex art.

60 LCA, nei confronti dell’RI 2 per l’intero importo insinuato […] di

CHF 464'541.50, con menzione della contestazione”, e

di addebitare spese e ripetibili al Cantone Ticino.

F. Nelle

sue osservazioni del 28 aprile 2023, l’RI 2 ha concluso implicitamente, in via

principale, per l’irricevibilità del ricorso

e, in via subordinata, per la sua reiezione, mentre nelle sue del 2

maggio 2023 PI 2 ha concluso per l’accoglimen­­to del ricorso, sempre con

addebito di spese e ripetibili al Cantone.

G. Mediante provvedimento dell’11 maggio 2023, l’UF

ha riconsidera­to il provvedimento impugnato, inventariando “un credito garantito da

pegno ex art. 60 LCA per l’importo di fr. 464'541.50 nei confronti di RI 2, __________, con la menzione ’contestato’”.

H. Con

ricorso del 24 maggio 2023, l’RI 2 si è aggravata contro il provvedimento di

riconsiderazione, chiedendo di annullarlo nel senso di non inventariare l’indennità

assicurativa, protestate tasse, spese e ripetibili.

I. Nelle

sue osservazioni del 7 giugno 2023, PI 2 ha postulato la reiezione del secondo

ricorso, protestate tasse, spese e

ripetibili, mentre nelle sue, sempre del 7 giugno 2023, RI 1 ha chiesto,

in via principale, di dichiarare il ricorso irricevibile e, in via subordinata,

di respingerlo, in entrambi i casi protestate tasse, spese e ripetibili.

L. Nelle osservazioni del 19 giugno 2023, l’Ufficio

ha dichiarato di ri­tenere il primo ricorso senza oggetto, in virtù del

provvedimento di riconsiderazione, e il secondo infondato, quindi da

respingere.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Vertendo sulla stessa questione di natura esecutiva – ossia

inventariare o no una pretesa della massa contro l’RI 2 – le due procedure di

ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR [RL

280.200] e 51 LPamm [RL 165.100]), pur conservando la loro individualità nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

1.1

Nelle

osservazioni al primo ricorso, rilevato che RI 1 ha affermato di aver ricevuto

l’atto del 30 marzo 2023 il 3 aprile, l’RI 2 sostiene che il termine di dieci

giorni per impugnarlo non è sospeso dalle ferie esecutive, sicché il ricorso è

tardivo. Chiede pertanto implicitamente di dichiararlo irricevibile.

1.1.1

Il

ricorso all’autorità di vigilanza contro un provvedimento dell’uffi­cio d’esecuzione

o dei fallimenti dev’essere interposto entro il termine di dieci giorni dalla

conoscenza del provvedimento stesso (art. 17 cpv. 2 LEF). Salvo disposizione

contraria, il computo, l’os­servanza e il decorso dei termini previsti dalla

LEF sono disciplinati dal Codice di procedura civile (art. 31 LEF), sicché

anche il termine di ricorso all’autorità di vigilanza decorre dal giorno

successivo alla conoscenza del provvedimento stesso (art. 142 cpv. 1 CPC). Le

ferie esecutive e la sospensione dei termini stabiliti dalla LEF, come pure le

conseguenze delle stesse, invece, resta­no disciplinate dalla stessa legge, e

precisamente dagli art. 56 e 63 (art. 31 LEF

a contrario e art. 145 cpv.

4.

CPC; DTF 141 III 170 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 5A_471/2013

del 17 marzo 2014, consid. 2.2-2.3, e della

CEF 15.2015.64 del 15 dicem-bre 2015, consid. 1). In

virtù dell’art. 63 LEF, i termini continuano a decorrere durante le ferie esecutive stabilite dall’art. 56 n. 2 LEF, ma, se

scadono durante le stesse, sono prorogati fino al terzo giorno dopo la fine delle

ferie, esclusi dal calcolo sabati, domeniche e altri giorni ufficialmente

riconosciuti come festivi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’applicazione

dell’art. 63 LEF presuppone l’esistenza di un “atto esecutivo” nel senso del­l’art.

56.

LEF, ciò che non sarebbe il caso degli atti degli organi fallimentari,

sicché il termine di ricorso contro i loro provvedimenti non sono sospesi

durante le ferie (DTF 149 III 179 consid. 4.1, pag. 183; sentenze del Tribunale

federale 5A_825+919/2015 del 7 marzo 2016, consid. 3.2).

A

ben vedere, anche gli atti degli organi fallimentari sono generalmente atti

esecutivi, nella misura in cui avvicinano i creditori allo scopo di soddisfarli

per mezzo degli attivi del debitore, e quindi a suo pregiudizio, perlomeno fino

alla realizzazione di siffatti attivi (DTF 114 III 60 consid. 2/b, pag. 62);

che dalla pronuncia del fallimento il debitore sia privo del diritto di

disporre dei propri beni facenti parte della massa attiva (art. 204 LEF) non è determinante,

perché è pure il caso del debitore i cui beni sono stati pignorati (art. 96

cpv. 1 LEF), a cui è riconosciuto il diritto a prevalersi delle ferie esecutive. Il vero motivo dell’inapplicabilità

dell’art. 63 LEF agli atti fallimentari è in realtà di ordine

sistematico: gli art. 56 e 63 LEF non sono inseriti (a differenza dell’art. 31

LEF) nel titolo primo “Disposizioni generali” (art. 1-37) bensì nel titolo

secondo “Della esecuzione” (art. 38-88), il cui campo d’applicazione è limitato

agli atti (esecutivi) e ai termini delle esecuzioni individuali, ovvero l’esecu­zione

in via di pignoramento e di realizzazione di pegno, l’esecu­zione preventiva in

via di fallimento fino – e compresa – la dichiarazione di fallimento e la

procedura di sequestro (per il rinvio del­l’art. 275 LEF) (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 29 ad art. 63 LEF e i rinvii). La volontà di

esonerare il debitore durante determinati periodi dalla cura dei propri

interessi nelle esecuzioni dirette nei suoi confronti è irrilevante in materia

di fallimento (DTF 96 III 74 consid. 1, pag. 77) e di concordato, o perlomeno è

meno rilevante viste le limitate possibilità di ricorso del debitore, in particolare in tema di appuramento

del passivo e di ripartizione dei ricavi (sentenza della CEF 15.2022.48 del 6

maggio 2022, pag. 3).

1.1.2

Nella

fattispecie, nel primo ricorso RI 1 ha affermato di aver ricevuto l’atto

impugnato il 3 aprile 2023, sicché il termine per impugnare tale provvedimento,

iniziato a decorrere il giorno successivo, come appena detto senza sospensione

durante le ferie esecutive, è scaduto dieci giorni dopo, ovvero giovedì 13

aprile. Presentato solo il 17 aprile 2023, il ricorso è tardivo e dunque

irricevibile.

1.2

Poiché

il primo ricorso è tardivo, l’UE non era abilitato a riconsiderare il

provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 4 LEF

a contrario), di modo che la

decisione di riconsiderazione è da considerare nul­la (DTF 97 III 3 consid. 2; Franco

Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 314 ad art. 17).

Ne segue che il secondo ricorso è senza oggetto e pertanto anch’esso

irricevibile nella misura in cui è diretto contro la decisione di

riconsiderazione. Ci si potrebbe invero chiedere perché il provvedimento che ne

modifica uno precedente all’infuori di una procedura di ricorso valida dovrebbe

essere nulla qualora non sia stato contestato dagl’interessati, cui è stato

debitamente comunicato. La questione può

però rimanere aperta, siccome l’UE poteva – e anzi do­veva – in ogni

caso inventariare la pretesa assicurativa anche sen­za riconsiderazione del suo

precedente provvedimento.

1.3

In

effetti, anche dopo il deposito dell’inventario e fino alla chiusura del

fallimento l’amministrazione del fallimento deve inventariare i beni del

fallito di cui scopre l’esistenza, ovvero che non gli erano noti al momento del

deposito, oppure il cui vero valore o appartenenza alla massa si sono rivelati

solo in seguito a circostanze successivamente venute a conoscenza dell’ufficio

e dei creditori (sentenza della CEF 15.2022.37 del 22 agosto 2022, consid. 2.1,

con un rinvio a Lustenberger/Schenker in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed.

2021, n. 29a ad art. 221).

1.3.1

Nella

fattispecie, l’UF, alla lettura del primo ricorso, si è reso conto di aver

omesso d’inventariare l’indennità assicurativa sulla quale la ricorrente

vantava un diritto di pegno. Nel provvedimento del 30 marzo 2023, esso si era

invero determinato solo sul diritto di pegno e non esplicitamente sull’indennità

assicurativa quale attivo della fallita. Nulla ostava pertanto al suo

successivo inserimento nell’inventario. Al riguardo, il secondo ricorso risulta

tuttora rivesti­re un interesse concreto e, da questo profilo, essere ricevibile.

1.3.2

Sennonché,

il provvedimento di ammissione di un bene nell’inven­­tario

non è impugnabile mediante ricorso giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF (sentenza

del Tribunale federale 5A_53/2013 del 17

maggio 2013, consid. 4.2), a fortiori da un terzo non parte della

procedura di fallimento (DTF 54 III 15 consid. 2; sentenza del Tribunale

federale 5A_517/2012 del 24 agosto 2012, consid. 4.1.2);

diverso discorso – e solo per i creditori del fallito – vale invece per il

provvedimento che rifiuta d’inventariare un bene (DTF 114 III 21 consid. 5/b;

sentenza della CEF 15.2022.37 del 22 agosto 2022, consid. 1.1). L’in-ventario è

infatti un semplice atto interno dell’amministrazione del fallimento, che non

produce alcun effetto nei confronti dei terzi e non stabilisce definitivamente

l’appartenenza alla massa (attiva) dei beni inventariati (DTF 90 III 18 consid.

1; citata 5A_53/2013 consid. 4.2). Se l’esistenza del bene è litigiosa o

dubbia, l’amministrazione del fallimento deve nondimeno inventariarlo secondo le

indicazioni del creditore (DTF 114 III 21 consid. 5/b; sentenza

della CEF 15.2022.127 del 2 febbraio 2023, consid. 3).

1.3.3

In concreto, l’RI 2, che non ha insinuato alcun cre­dito

nel fallimento, non poteva dunque presentare ricorso contro la decisione d’inventariare

la pretesa assicurativa. Sotto questo punto di vista, la sua impugnativa è

dunque irricevibile.

2.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.

2.

Il ricorso dell’RI 2 è irricevibile.

3.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– avv. PA

1, Studio legale e notarile __________, __________, CP ____________________;

– avv. PR

1, __________, __________

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.