15.2023.53
Ricorso tardivo di un creditore contro la mancata inventariazione nel fallimento di una pretesa assicurativa. Riconsiderazione. Ricorso dell’assicuratore
11 ottobre 2023Italiano11 min
dei fallimenti (UF), il 24 novembre 2021 RI 1 ha insinuato nel fallimento un credito risarcitorio di fr. 464'541.50 per il
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Incarto n.
15.2023.53
Lugano
11 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 aprile 2023 di
RI 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di
Locarno, o meglio contro il provvedimento del 30 marzo 2023 con cui non
ha ammesso il diritto di pegno su una pretesa assicurativa vantato dalla
ricorrente a garanzia del credito da lei insinuato nella procedura di
fallimento n. __________ aperta nei confronti dell’
PI 1, __________
come pure sul ricorso 24 maggio 2023 dell’
RI 2, __________
(patrocinata dall’avv. PR 1, __________)
contro il provvedimento di riconsiderazione dell’11
maggio 2023, con cui l’Ufficio ha inventariato la citata indennità tra gli
attivi della fallita;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
4 marzo 2020 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha dichiarato
il fallimento dell’PI 1 a far tempo dal giorno successivo alle ore 10:00.
B. Nel termine impartito dalla sede di Locarno dell’Ufficio
dei fallimenti (UF), il 24 novembre 2021 RI 1 ha insinuato nel fallimento un credito risarcitorio di fr. 464'541.50 per il
danno da lei patito a causa del crash di un aereo locato dalla fallita
ad PI 2 e da lui pilotato al momento dei fatti. A garanzia del suo credito ella
ha rivendicato un diritto di pegno giusta l’art. 60 LCA sulle indennità dovute
alla fallita dall’assicuratore dell’aereo, l’RI 2, anche per quanto concerne il
danno provocato ai passeggeri.
C. Invitata
dall’Ufficio ha esprimersi in merito al vantato diritto di pegno, il 7 luglio
2022 l’RI 2 ha risposto in particolare di contestare il credito alla base del
diritto di pegno, negando la propria responsabilità e rinviando alla sua ultima
lettera di rifiuto del 21 marzo 2019.
D. Mediante
atto del 30 marzo 2023, l’UF ha comunicato a RI 1 che “il diritto di pegno fatto valere […] sulle indennità dovute alla fallita […], derivanti dal sinistro aviatorio […], non può essere
fatto valere stante la presa di posizione dell’RI 2 […]
dalla quale si evince che non vi è alcuna pretesa a favore dalla fallita”.
Con
provvedimento separato dello stesso giorno, l’Ufficio ha ammesso in graduatoria
il credito insinuato da RI 1, ma solo nella misura di fr. 263'661.50,
siccome il saldo non era “stato
riconosciut[o] mediante
decisione giudiziale cresciuta in giudicato”.
La
graduatoria e l’inventario sono stati depositati il 31 marzo 2023.
E. Con
ricorso del 17 aprile 2023, RI 1 si è aggravata contro l’atto del 30 marzo
2023, chiedendo di far ordine all’Ufficio “di inserire nell’inventario della fallita […] un credito garantito da pegno ex art.
60 LCA, nei confronti dell’RI 2 per l’intero importo insinuato […] di
CHF 464'541.50, con menzione della contestazione”, e
di addebitare spese e ripetibili al Cantone Ticino.
F. Nelle
sue osservazioni del 28 aprile 2023, l’RI 2 ha concluso implicitamente, in via
principale, per l’irricevibilità del ricorso
e, in via subordinata, per la sua reiezione, mentre nelle sue del 2
maggio 2023 PI 2 ha concluso per l’accoglimento del ricorso, sempre con
addebito di spese e ripetibili al Cantone.
G. Mediante provvedimento dell’11 maggio 2023, l’UF
ha riconsiderato il provvedimento impugnato, inventariando “un credito garantito da
pegno ex art. 60 LCA per l’importo di fr. 464'541.50 nei confronti di RI 2, __________, con la menzione ’contestato’”.
H. Con
ricorso del 24 maggio 2023, l’RI 2 si è aggravata contro il provvedimento di
riconsiderazione, chiedendo di annullarlo nel senso di non inventariare l’indennità
assicurativa, protestate tasse, spese e ripetibili.
I. Nelle
sue osservazioni del 7 giugno 2023, PI 2 ha postulato la reiezione del secondo
ricorso, protestate tasse, spese e
ripetibili, mentre nelle sue, sempre del 7 giugno 2023, RI 1 ha chiesto,
in via principale, di dichiarare il ricorso irricevibile e, in via subordinata,
di respingerlo, in entrambi i casi protestate tasse, spese e ripetibili.
L. Nelle osservazioni del 19 giugno 2023, l’Ufficio
ha dichiarato di ritenere il primo ricorso senza oggetto, in virtù del
provvedimento di riconsiderazione, e il secondo infondato, quindi da
respingere.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Vertendo sulla stessa questione di natura esecutiva – ossia
inventariare o no una pretesa della massa contro l’RI 2 – le due procedure di
ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR [RL
280.200] e 51 LPamm [RL 165.100]), pur conservando la loro individualità nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.1
Nelle
osservazioni al primo ricorso, rilevato che RI 1 ha affermato di aver ricevuto
l’atto del 30 marzo 2023 il 3 aprile, l’RI 2 sostiene che il termine di dieci
giorni per impugnarlo non è sospeso dalle ferie esecutive, sicché il ricorso è
tardivo. Chiede pertanto implicitamente di dichiararlo irricevibile.
1.1.1
Il
ricorso all’autorità di vigilanza contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione
o dei fallimenti dev’essere interposto entro il termine di dieci giorni dalla
conoscenza del provvedimento stesso (art. 17 cpv. 2 LEF). Salvo disposizione
contraria, il computo, l’osservanza e il decorso dei termini previsti dalla
LEF sono disciplinati dal Codice di procedura civile (art. 31 LEF), sicché
anche il termine di ricorso all’autorità di vigilanza decorre dal giorno
successivo alla conoscenza del provvedimento stesso (art. 142 cpv. 1 CPC). Le
ferie esecutive e la sospensione dei termini stabiliti dalla LEF, come pure le
conseguenze delle stesse, invece, restano disciplinate dalla stessa legge, e
precisamente dagli art. 56 e 63 (art. 31 LEF
a contrario e art. 145 cpv.
4.
CPC; DTF 141 III 170 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 5A_471/2013
del 17 marzo 2014, consid. 2.2-2.3, e della
CEF 15.2015.64 del 15 dicem-bre 2015, consid. 1). In
virtù dell’art. 63 LEF, i termini continuano a decorrere durante le ferie esecutive stabilite dall’art. 56 n. 2 LEF, ma, se
scadono durante le stesse, sono prorogati fino al terzo giorno dopo la fine delle
ferie, esclusi dal calcolo sabati, domeniche e altri giorni ufficialmente
riconosciuti come festivi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’applicazione
dell’art. 63 LEF presuppone l’esistenza di un “atto esecutivo” nel senso dell’art.
56.
LEF, ciò che non sarebbe il caso degli atti degli organi fallimentari,
sicché il termine di ricorso contro i loro provvedimenti non sono sospesi
durante le ferie (DTF 149 III 179 consid. 4.1, pag. 183; sentenze del Tribunale
federale 5A_825+919/2015 del 7 marzo 2016, consid. 3.2).
A
ben vedere, anche gli atti degli organi fallimentari sono generalmente atti
esecutivi, nella misura in cui avvicinano i creditori allo scopo di soddisfarli
per mezzo degli attivi del debitore, e quindi a suo pregiudizio, perlomeno fino
alla realizzazione di siffatti attivi (DTF 114 III 60 consid. 2/b, pag. 62);
che dalla pronuncia del fallimento il debitore sia privo del diritto di
disporre dei propri beni facenti parte della massa attiva (art. 204 LEF) non è determinante,
perché è pure il caso del debitore i cui beni sono stati pignorati (art. 96
cpv. 1 LEF), a cui è riconosciuto il diritto a prevalersi delle ferie esecutive. Il vero motivo dell’inapplicabilità
dell’art. 63 LEF agli atti fallimentari è in realtà di ordine
sistematico: gli art. 56 e 63 LEF non sono inseriti (a differenza dell’art. 31
LEF) nel titolo primo “Disposizioni generali” (art. 1-37) bensì nel titolo
secondo “Della esecuzione” (art. 38-88), il cui campo d’applicazione è limitato
agli atti (esecutivi) e ai termini delle esecuzioni individuali, ovvero l’esecuzione
in via di pignoramento e di realizzazione di pegno, l’esecuzione preventiva in
via di fallimento fino – e compresa – la dichiarazione di fallimento e la
procedura di sequestro (per il rinvio dell’art. 275 LEF) (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 29 ad art. 63 LEF e i rinvii). La volontà di
esonerare il debitore durante determinati periodi dalla cura dei propri
interessi nelle esecuzioni dirette nei suoi confronti è irrilevante in materia
di fallimento (DTF 96 III 74 consid. 1, pag. 77) e di concordato, o perlomeno è
meno rilevante viste le limitate possibilità di ricorso del debitore, in particolare in tema di appuramento
del passivo e di ripartizione dei ricavi (sentenza della CEF 15.2022.48 del 6
maggio 2022, pag. 3).
1.1.2
Nella
fattispecie, nel primo ricorso RI 1 ha affermato di aver ricevuto l’atto
impugnato il 3 aprile 2023, sicché il termine per impugnare tale provvedimento,
iniziato a decorrere il giorno successivo, come appena detto senza sospensione
durante le ferie esecutive, è scaduto dieci giorni dopo, ovvero giovedì 13
aprile. Presentato solo il 17 aprile 2023, il ricorso è tardivo e dunque
irricevibile.
1.2
Poiché
il primo ricorso è tardivo, l’UE non era abilitato a riconsiderare il
provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 4 LEF
a contrario), di modo che la
decisione di riconsiderazione è da considerare nulla (DTF 97 III 3 consid. 2; Franco
Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 314 ad art. 17).
Ne segue che il secondo ricorso è senza oggetto e pertanto anch’esso
irricevibile nella misura in cui è diretto contro la decisione di
riconsiderazione. Ci si potrebbe invero chiedere perché il provvedimento che ne
modifica uno precedente all’infuori di una procedura di ricorso valida dovrebbe
essere nulla qualora non sia stato contestato dagl’interessati, cui è stato
debitamente comunicato. La questione può
però rimanere aperta, siccome l’UE poteva – e anzi doveva – in ogni
caso inventariare la pretesa assicurativa anche senza riconsiderazione del suo
precedente provvedimento.
1.3
In
effetti, anche dopo il deposito dell’inventario e fino alla chiusura del
fallimento l’amministrazione del fallimento deve inventariare i beni del
fallito di cui scopre l’esistenza, ovvero che non gli erano noti al momento del
deposito, oppure il cui vero valore o appartenenza alla massa si sono rivelati
solo in seguito a circostanze successivamente venute a conoscenza dell’ufficio
e dei creditori (sentenza della CEF 15.2022.37 del 22 agosto 2022, consid. 2.1,
con un rinvio a Lustenberger/Schenker in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed.
2021, n. 29a ad art. 221).
1.3.1
Nella
fattispecie, l’UF, alla lettura del primo ricorso, si è reso conto di aver
omesso d’inventariare l’indennità assicurativa sulla quale la ricorrente
vantava un diritto di pegno. Nel provvedimento del 30 marzo 2023, esso si era
invero determinato solo sul diritto di pegno e non esplicitamente sull’indennità
assicurativa quale attivo della fallita. Nulla ostava pertanto al suo
successivo inserimento nell’inventario. Al riguardo, il secondo ricorso risulta
tuttora rivestire un interesse concreto e, da questo profilo, essere ricevibile.
1.3.2
Sennonché,
il provvedimento di ammissione di un bene nell’inventario
non è impugnabile mediante ricorso giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF (sentenza
del Tribunale federale 5A_53/2013 del 17
maggio 2013, consid. 4.2), a fortiori da un terzo non parte della
procedura di fallimento (DTF 54 III 15 consid. 2; sentenza del Tribunale
federale 5A_517/2012 del 24 agosto 2012, consid. 4.1.2);
diverso discorso – e solo per i creditori del fallito – vale invece per il
provvedimento che rifiuta d’inventariare un bene (DTF 114 III 21 consid. 5/b;
sentenza della CEF 15.2022.37 del 22 agosto 2022, consid. 1.1). L’in-ventario è
infatti un semplice atto interno dell’amministrazione del fallimento, che non
produce alcun effetto nei confronti dei terzi e non stabilisce definitivamente
l’appartenenza alla massa (attiva) dei beni inventariati (DTF 90 III 18 consid.
1; citata 5A_53/2013 consid. 4.2). Se l’esistenza del bene è litigiosa o
dubbia, l’amministrazione del fallimento deve nondimeno inventariarlo secondo le
indicazioni del creditore (DTF 114 III 21 consid. 5/b; sentenza
della CEF 15.2022.127 del 2 febbraio 2023, consid. 3).
1.3.3
In concreto, l’RI 2, che non ha insinuato alcun credito
nel fallimento, non poteva dunque presentare ricorso contro la decisione d’inventariare
la pretesa assicurativa. Sotto questo punto di vista, la sua impugnativa è
dunque irricevibile.
2.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.
2.
Il ricorso dell’RI 2 è irricevibile.
3.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– avv. PA
1, Studio legale e notarile __________, __________, CP ____________________;
– avv. PR
1, __________, __________
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.