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Decisione

15.2023.54

Ricorso contro il precetto esecutivo. Abuso di diritto. Richiesta di annullamento dell’esecuzione

29 settembre 2023Italiano9 min

il termine assegnatogli per formulare osservazioni PI 1 è rimasto silente, mentre l’UE si è riconfermato

Source ti.ch

__________

Incarto n.

15.2023.54

Lugano

29 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo sul ricorso 14 aprile 2023 della

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 30 marzo 2023 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

(titolare della ditta individuale PI 1)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 marzo 2023 dalla sede

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1,

titolare della ditta individuale PI 1, procede contro la RI 1 per l’incasso

di complessivi fr. 14'581.80.

B. Con ricorso del 14 aprile 2023, la RI 1 chiede

alla scrivente Camera di accertare la nullità sia della domanda d’esecuzione

sia del precetto esecutivo e di ordinare all’UE di procede­re alle relative

cancellazioni, mentre in via subordinata postula la presa in considerazione del

ricorso come tempestiva opposizione al precetto esecutivo.

C. Entro

il termine assegnatogli per formulare osservazioni PI 1 è rimasto silente, mentre l’UE si è riconfermato

nel proprio operato.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 30 marzo 2023 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). La domanda subordinata della ricorrente volta a considerare il ricorso

come tempestiva opposizione al precetto esecutivo è diventata senza oggetto

poiché l’UE ha registrato l’opposizione nel suo registro il 17 aprile 2023.

2.

In

via principale, la ricorrente si duole che l’escutente si è servito di uno

strumento offerto dal diritto esecutivo in maniera impropria, solamente con lo

scopo di angariarla, allegando di non aver mai sottoscritto alcun contratto con

la PI 1 – ditta individuale che si occupa della creazione e della distribuzione

di mappe e cartine stradali, con contenuto regionale, combinate con pubblicità

– nota per inviare fatture fittizie.

3.

La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente

abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può

essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemen­te dalla reale esistenza

del credito (DTF 125 III 149 consid. 2/a; 113

III 2 consid. 2/b; sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 con­sid. 4.1).

Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa

dedotta in ese­cuzione (DTF 140 III 481 consid. 2.3.1, pag. 483).

Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la

minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (DTF

115.

III 18 consid. 3/b; sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve

– sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto

eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (già citata DTF 115

III 18 consid. 3/b e 3/c).

3.1

Per

il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa

dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto

(art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 2 consid. 2/b, pag. 4, e

102.

III 1 consid. 1/b, pag. 5), a meno che il creditore persegua in modo

evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova

diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai

chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamen­to giudiziario del

credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di

ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione

o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore

(sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I

190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le

aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento

adottato in precedenza dall’escutente (venire

contra factum proprium, già citata DTF

140.

III 481 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto

ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal

diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del

Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012,

173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; già citata 15.2021.108 consid. 3.1).

3.2

L’ufficio

d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nul-lità dei precetti

esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale

competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF). Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo

genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv.

3.

lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi

di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio

2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2), che permette all’escusso di

bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in modo relativamente

semplice e veloce (già citata 15.2021.108 consid.

3.2

e il rinvio).

3.3

Nella

fattispecie la ricorrente espone di aver ritenuto immediatamente sospetta la

fattura della PI 1 e di aver verificato che nessuno all’interno della banca

aveva mai sentito parlare di questa ditta. Da una ricerca in internet è emerso

che secondo un’inchiesta dell’azienda radiotelevisiva pubblica della svizzera

tedesca e romancia (SFR) la PI 1 è conosciuta per inviare fatture e solleciti

fittizi a persone alle quali aveva spontaneamente offerto i suoi servizi, con

un’insistenza e un’intensità tali da essere definite delle molestie. A

rafforzare il carattere abusivo dell’agire del­l’escutente la ricorrente cita

alcune circostanze concrete della fattispecie, come il fatto che gli anni cui

si riferiscono le pretese indicate nel precetto esecutivo (2013, 2018, 2019 e

2022) non hanno alcuna logica apparente, che gl’importi indicati nell’ultimo

sollecito non corrispondono a quelli indicati nel precetto e che l’emissione dello stesso è avvenuta prima del termine di

pagamento accordato nell’ultimo sollecito. Per la ricorrente la ditta non cerca

quindi di ottenere il pagamento di prestazioni reali effettivamente offerte, ma

sperava che il pagamento richiesto passasse inosservato nell’ingente flusso di

denaro che caratterizza quotidianamente l’attività di una banca e sta cercando di

angariarla e danneggiarla, nella speranza di estenuarla fino a costringerla a

pagare la fattura fittizia.

3.3.1

Ora,

l’articolo della SFR (doc. D) riferisce sì di un’esperienza negativa avuta da

un cliente della PI 1, di una dozzina di recensioni negative su google e dell’evasività

del titolare di fronte alle domande del giornalista che lo ha contattato. Non

sono però note le circostanze oggettive su cui si fondano i commenti critici.

Ad ogni modo, ciò non basta ancora a concludere che ogni precetto esecutivo – e

in particolare quello notificato alla

ricorrente – fatto spiccare dal titolare della ditta è manifestamente

abusivo, specie perché non è dato di sapere quale sia la percentuale dei

clienti scontenti. La fondatezza del credito posto in esecuzione nel caso

concreto va verificata nella procedura di rigetto dell’opposizione.

3.3.2

Non

si disconosce che la causale del credito indicata sul precetto esecutivo non è

del tutto chiara. Apparentemente l’escutente intende incassare la mercede e

gl’interessi di mora per i quattro periodi triennali dal 2013 al 2025, pagabili

in anticipo ogni 1° maggio del primo anno di riferimento del relativo periodo (la

data di decorrenza del secondo periodo essendo verosimilmente indicata per

errore come il 1° maggio 2018 anziché 2016). Si tratta in ogni caso di una

questione che riguarda la pretesa litigiosa in sé e non l’uso

dei mezzi offerti dal diritto esecutivo. Esula dal potere di cognizio­ne della

Camera (sopra consid. 3.1 i.f.).

Lo stesso dicasi del raffronto degl’importi indicati nell’ultimo

sollecito e di quelli indicati nel precetto, che divergono, perché nel primo

l’IVA è fatturata a parte, mentre nel secondo è inclusa nelle mercedi e sono state

aggiunte “Bearbeitungsgebühren per fr. 150.–.

3.3.3

Che

PI 1 abbia cercato di ottenere il pagamento di prestazioni inesistenti

confidando che la sua richiesta sarebbe passata inosservata nell’ingente flusso di denaro gestito dalla banca è un’af­fermazione

che non poggia su circostanze

manifeste. Non risulta neppure dagli atti che l’escutente stia cercando di

angariare e danneggiare la ricorrente, nella speranza di estenuarla fino a

costringerla a pagare la fattura fittizia, poiché l’esecuzione di cui è chiesto

l’annullamento è l’unica promossa a nome della PI 1 contro la banca e prima di

allora nessuno in seno alla RI 1 ne aveva sentito parlare.

3.3.4

La

ricorrente ritiene abusivo che la ditta abbia inoltrato la domanda d’esecuzione,

acclusa all’ultima diffida del 27 marzo 2023 e recante la stessa data (doc. C), prima della scadenza del termine in­dicato

nel sollecito, ossia il 5 aprile 2023, data di notifica del precetto esecutivo

(doc. B). Non si può però considerare che l’escutente abbia contraddetto

le aspettative che l’escussa poteva legittimamente fondare sulla diffida,

giacché la banca ha subito reputato dubbia la fattura e non ha mai ipotizzato

di pagarla.

3.4

In definitiva, a fronte

di un unico precetto esecutivo emesso in tem­pi recenti, non si può d’acchito

escludere che il procedente prosegua l’esecuzione per un motivo non

manifestamente estraneo al­l’istituto dell’esecuzione, ovvero l’incasso di un

credito sulla base di un contratto d’appalto. Non appaiono

quindi realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina

impongono per ammettere un chiaro abuso di diritto. Il ricorso va pertanto

respinto. Alla ricorrente rimane sempre la possibilità di presentare all’UE una

domanda di non divulgazione giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

–__________

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.