15.2023.54
Ricorso contro il precetto esecutivo. Abuso di diritto. Richiesta di annullamento dell’esecuzione
29 settembre 2023Italiano9 min
il termine assegnatogli per formulare osservazioni PI 1 è rimasto silente, mentre l’UE si è riconfermato
Source ti.ch
__________
Incarto n.
15.2023.54
Lugano
29 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 14 aprile 2023 della
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 30 marzo 2023 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
(titolare della ditta individuale PI 1)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 marzo 2023 dalla sede
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1,
titolare della ditta individuale PI 1, procede contro la RI 1 per l’incasso
di complessivi fr. 14'581.80.
B. Con ricorso del 14 aprile 2023, la RI 1 chiede
alla scrivente Camera di accertare la nullità sia della domanda d’esecuzione
sia del precetto esecutivo e di ordinare all’UE di procedere alle relative
cancellazioni, mentre in via subordinata postula la presa in considerazione del
ricorso come tempestiva opposizione al precetto esecutivo.
C. Entro
il termine assegnatogli per formulare osservazioni PI 1 è rimasto silente, mentre l’UE si è riconfermato
nel proprio operato.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 30 marzo 2023 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). La domanda subordinata della ricorrente volta a considerare il ricorso
come tempestiva opposizione al precetto esecutivo è diventata senza oggetto
poiché l’UE ha registrato l’opposizione nel suo registro il 17 aprile 2023.
2.
In
via principale, la ricorrente si duole che l’escutente si è servito di uno
strumento offerto dal diritto esecutivo in maniera impropria, solamente con lo
scopo di angariarla, allegando di non aver mai sottoscritto alcun contratto con
la PI 1 – ditta individuale che si occupa della creazione e della distribuzione
di mappe e cartine stradali, con contenuto regionale, combinate con pubblicità
– nota per inviare fatture fittizie.
3.
La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente
abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può
essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza
del credito (DTF 125 III 149 consid. 2/a; 113
III 2 consid. 2/b; sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1).
Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa
dedotta in esecuzione (DTF 140 III 481 consid. 2.3.1, pag. 483).
Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la
minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (DTF
115.
III 18 consid. 3/b; sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve
– sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto
eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (già citata DTF 115
III 18 consid. 3/b e 3/c).
3.1
Per
il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa
dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere
i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto
(art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 2 consid. 2/b, pag. 4, e
102.
III 1 consid. 1/b, pag. 5), a meno che il creditore persegua in modo
evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova
diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai
chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del
credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di
ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione
o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore
(sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I
190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le
aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento
adottato in precedenza dall’escutente (venire
contra factum proprium, già citata DTF
140.
III 481 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto
ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal
diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del
Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012,
173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; già citata 15.2021.108 consid. 3.1).
3.2
L’ufficio
d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nul-lità dei precetti
esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale
competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF). Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo
genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv.
3.
lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi
di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio
2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2), che permette all’escusso di
bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in modo relativamente
semplice e veloce (già citata 15.2021.108 consid.
3.2
e il rinvio).
3.3
Nella
fattispecie la ricorrente espone di aver ritenuto immediatamente sospetta la
fattura della PI 1 e di aver verificato che nessuno all’interno della banca
aveva mai sentito parlare di questa ditta. Da una ricerca in internet è emerso
che secondo un’inchiesta dell’azienda radiotelevisiva pubblica della svizzera
tedesca e romancia (SFR) la PI 1 è conosciuta per inviare fatture e solleciti
fittizi a persone alle quali aveva spontaneamente offerto i suoi servizi, con
un’insistenza e un’intensità tali da essere definite delle molestie. A
rafforzare il carattere abusivo dell’agire dell’escutente la ricorrente cita
alcune circostanze concrete della fattispecie, come il fatto che gli anni cui
si riferiscono le pretese indicate nel precetto esecutivo (2013, 2018, 2019 e
2022) non hanno alcuna logica apparente, che gl’importi indicati nell’ultimo
sollecito non corrispondono a quelli indicati nel precetto e che l’emissione dello stesso è avvenuta prima del termine di
pagamento accordato nell’ultimo sollecito. Per la ricorrente la ditta non cerca
quindi di ottenere il pagamento di prestazioni reali effettivamente offerte, ma
sperava che il pagamento richiesto passasse inosservato nell’ingente flusso di
denaro che caratterizza quotidianamente l’attività di una banca e sta cercando di
angariarla e danneggiarla, nella speranza di estenuarla fino a costringerla a
pagare la fattura fittizia.
3.3.1
Ora,
l’articolo della SFR (doc. D) riferisce sì di un’esperienza negativa avuta da
un cliente della PI 1, di una dozzina di recensioni negative su google e dell’evasività
del titolare di fronte alle domande del giornalista che lo ha contattato. Non
sono però note le circostanze oggettive su cui si fondano i commenti critici.
Ad ogni modo, ciò non basta ancora a concludere che ogni precetto esecutivo – e
in particolare quello notificato alla
ricorrente – fatto spiccare dal titolare della ditta è manifestamente
abusivo, specie perché non è dato di sapere quale sia la percentuale dei
clienti scontenti. La fondatezza del credito posto in esecuzione nel caso
concreto va verificata nella procedura di rigetto dell’opposizione.
3.3.2
Non
si disconosce che la causale del credito indicata sul precetto esecutivo non è
del tutto chiara. Apparentemente l’escutente intende incassare la mercede e
gl’interessi di mora per i quattro periodi triennali dal 2013 al 2025, pagabili
in anticipo ogni 1° maggio del primo anno di riferimento del relativo periodo (la
data di decorrenza del secondo periodo essendo verosimilmente indicata per
errore come il 1° maggio 2018 anziché 2016). Si tratta in ogni caso di una
questione che riguarda la pretesa litigiosa in sé e non l’uso
dei mezzi offerti dal diritto esecutivo. Esula dal potere di cognizione della
Camera (sopra consid. 3.1 i.f.).
Lo stesso dicasi del raffronto degl’importi indicati nell’ultimo
sollecito e di quelli indicati nel precetto, che divergono, perché nel primo
l’IVA è fatturata a parte, mentre nel secondo è inclusa nelle mercedi e sono state
aggiunte “Bearbeitungsgebühren per fr. 150.–.
3.3.3
Che
PI 1 abbia cercato di ottenere il pagamento di prestazioni inesistenti
confidando che la sua richiesta sarebbe passata inosservata nell’ingente flusso di denaro gestito dalla banca è un’affermazione
che non poggia su circostanze
manifeste. Non risulta neppure dagli atti che l’escutente stia cercando di
angariare e danneggiare la ricorrente, nella speranza di estenuarla fino a
costringerla a pagare la fattura fittizia, poiché l’esecuzione di cui è chiesto
l’annullamento è l’unica promossa a nome della PI 1 contro la banca e prima di
allora nessuno in seno alla RI 1 ne aveva sentito parlare.
3.3.4
La
ricorrente ritiene abusivo che la ditta abbia inoltrato la domanda d’esecuzione,
acclusa all’ultima diffida del 27 marzo 2023 e recante la stessa data (doc. C), prima della scadenza del termine indicato
nel sollecito, ossia il 5 aprile 2023, data di notifica del precetto esecutivo
(doc. B). Non si può però considerare che l’escutente abbia contraddetto
le aspettative che l’escussa poteva legittimamente fondare sulla diffida,
giacché la banca ha subito reputato dubbia la fattura e non ha mai ipotizzato
di pagarla.
3.4
In definitiva, a fronte
di un unico precetto esecutivo emesso in tempi recenti, non si può d’acchito
escludere che il procedente prosegua l’esecuzione per un motivo non
manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione, ovvero l’incasso di un
credito sulla base di un contratto d’appalto. Non appaiono
quindi realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina
impongono per ammettere un chiaro abuso di diritto. Il ricorso va pertanto
respinto. Alla ricorrente rimane sempre la possibilità di presentare all’UE una
domanda di non divulgazione giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–__________
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.