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Decisione

15.2023.55

Ricorso contro la notifica di diversi precetti esecutivi

12 settembre 2023Italiano5 min

di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato a RI 1 che l’escutente

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.55

Lugano

12 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 maggio 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro la notifica dei precetti esecutivi e contro i

successivi atti eseguiti nelle 36 esecuzioni in via di realizzazione di pegno

immobiliare (ipoteche legali) n. __________,

__________ __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________,__________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________

avviate tutte l’8 agosto 2022 a doman­da dello

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nelle esecuzioni appena menzionate, dopo aver appurato che le

opposizioni interposte dall’escusso erano state tutte rigettate in via

definitiva con decisioni del 13 febbraio 2023, il successivo 24 aprile la sede

Fatti

di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato a RI 1 che l’escutente

aveva presentato le domande di realizzazione dei pegni;

che con il ricorso in esame, del 16 maggio 2023, RI

1 chiede di dichiarare nulle le notifiche di tutti gli atti esecutivi

emessi nelle 36 esecuzioni citate in precedenza, in particolare dei precetti

esecutivi, e di annullare “i

pignoramenti” e “le domande di realizzazione”,

dichiarando in via subordinata d’interporre opposizione a tutti i precetti

esecutivi, protestate spese e ripetibili;

che

il ricorrente allega di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni impugnate

solo il 4 maggio 2023 a ricezione delle comunicazioni delle domande di

realizzazione, ritirate da tale RA 1, che gliele ha consegnate solo il 4 maggio

2023, in quanto egli si “trovav[a]

precedentemente fuori Cantone”;

che

RI 1 considera il ricorso tempestivo, siccome inoltrato entro il termine d’impugnazione

di dieci giorni, venuto a scadenza il 14 maggio 2023;

che, tuttavia, egli ha consegnato il ricorso alla

posta solo il 16 mag­gio, come risulta dal timbro della posta sulla

busta d’invio, di modo che l’impugnativa si rivela tardiva (art. 17 cpv. 2 LEF)

e pertanto irricevibile;

che

RI 1 pare invero eccepire la nullità delle esecuzioni, da accertare d’ufficio

in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF), laddove fa notare come la consegna degli

atti non sia stata effettuata né nelle mani di un suo famigliare, né in quelle

di un suo dipendente o collaboratore e neppure a una persona da lui preposta al

ricevimento di atti esecutivi;

che

nelle sue osservazioni del 2 giugno 2023, l’UE ha tuttavia rilevato che tutti i

precetti esecutivi sono stati notificati all’escusso il 13 ottobre 2022 per il

tramite di RA 1 sulla scorta della procura rilasciatagli da RI 1 il 7 ottobre

2022 ed estesa il successivo 13 ottobre a “PE azioni legali antecedente il 2012”;

che

il ricorrente non ha ritenuto necessario esprimersi su quelle osservazioni

notificategli il 24 aprile 2023;

che in tali circostanze, oltre che tardivo il

ricorso si avvera pure ma­nifestamente infondato, se non al limite del

temerario, nella misura in cui i precetti esecutivi sono stati

validamente notificati al rappresentante dell’escusso, in base a una procura

non contestata;

che

la contestazione dei precetti esecutivi, come le opposizioni, interposte (un’altra

volta) in via subordinata, sono di conseguenza manifestamente tardive;

che

le comunicazioni delle domande di realizzazione sono così valide, mentre non

sono stati eseguiti pignoramenti, trattandosi di procedure di realizzazione di

pegno;

che

in definitiva, nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va

respinto;

che

con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo contenuta

nel reclamo diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), ricordato tuttavia, a futura memoria, che la parte o il suo

rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati

a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a

cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.