15.2023.55
Ricorso contro la notifica di diversi precetti esecutivi
12 settembre 2023Italiano5 min
di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato a RI 1 che l’escutente
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.55
Lugano
12 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 maggio 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro la notifica dei precetti esecutivi e contro i
successivi atti eseguiti nelle 36 esecuzioni in via di realizzazione di pegno
immobiliare (ipoteche legali) n. __________,
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avviate tutte l’8 agosto 2022 a domanda dello
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni appena menzionate, dopo aver appurato che le
opposizioni interposte dall’escusso erano state tutte rigettate in via
definitiva con decisioni del 13 febbraio 2023, il successivo 24 aprile la sede
Fatti
di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato a RI 1 che l’escutente
aveva presentato le domande di realizzazione dei pegni;
che con il ricorso in esame, del 16 maggio 2023, RI
1 chiede di dichiarare nulle le notifiche di tutti gli atti esecutivi
emessi nelle 36 esecuzioni citate in precedenza, in particolare dei precetti
esecutivi, e di annullare “i
pignoramenti” e “le domande di realizzazione”,
dichiarando in via subordinata d’interporre opposizione a tutti i precetti
esecutivi, protestate spese e ripetibili;
che
il ricorrente allega di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni impugnate
solo il 4 maggio 2023 a ricezione delle comunicazioni delle domande di
realizzazione, ritirate da tale RA 1, che gliele ha consegnate solo il 4 maggio
2023, in quanto egli si “trovav[a]
precedentemente fuori Cantone”;
che
RI 1 considera il ricorso tempestivo, siccome inoltrato entro il termine d’impugnazione
di dieci giorni, venuto a scadenza il 14 maggio 2023;
che, tuttavia, egli ha consegnato il ricorso alla
posta solo il 16 maggio, come risulta dal timbro della posta sulla
busta d’invio, di modo che l’impugnativa si rivela tardiva (art. 17 cpv. 2 LEF)
e pertanto irricevibile;
che
RI 1 pare invero eccepire la nullità delle esecuzioni, da accertare d’ufficio
in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF), laddove fa notare come la consegna degli
atti non sia stata effettuata né nelle mani di un suo famigliare, né in quelle
di un suo dipendente o collaboratore e neppure a una persona da lui preposta al
ricevimento di atti esecutivi;
che
nelle sue osservazioni del 2 giugno 2023, l’UE ha tuttavia rilevato che tutti i
precetti esecutivi sono stati notificati all’escusso il 13 ottobre 2022 per il
tramite di RA 1 sulla scorta della procura rilasciatagli da RI 1 il 7 ottobre
2022 ed estesa il successivo 13 ottobre a “PE azioni legali antecedente il 2012”;
che
il ricorrente non ha ritenuto necessario esprimersi su quelle osservazioni
notificategli il 24 aprile 2023;
che in tali circostanze, oltre che tardivo il
ricorso si avvera pure manifestamente infondato, se non al limite del
temerario, nella misura in cui i precetti esecutivi sono stati
validamente notificati al rappresentante dell’escusso, in base a una procura
non contestata;
che
la contestazione dei precetti esecutivi, come le opposizioni, interposte (un’altra
volta) in via subordinata, sono di conseguenza manifestamente tardive;
che
le comunicazioni delle domande di realizzazione sono così valide, mentre non
sono stati eseguiti pignoramenti, trattandosi di procedure di realizzazione di
pegno;
che
in definitiva, nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va
respinto;
che
con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo contenuta
nel reclamo diventa senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), ricordato tuttavia, a futura memoria, che la parte o il suo
rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati
a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a
cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.