15.2023.57
Ricorso contro la notifica di diversi precetti esecutivi
12 settembre 2023Italiano5 min
RI 1 considera il ricorso tempestivo, siccome inoltrato entro il termine d’impugnazione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.57
Lugano
12 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 maggio 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, o meglio
contro la notifica dei precetti esecutivi e contro i successivi atti eseguiti
nelle 119 esecuzioni in via di realizzazione di pegno immobiliare (ipoteche
legali) avviate tra il 4 e il 5 agosto 2022 dalle sedi di
Mendrisio: n. __________,
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Lugano: __________, __________, __________,
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tutte promosse nei confronti del ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni appena menzionate, dopo
aver appurato che le opposizioni interposte dall’escusso erano state tutte
rigettate in via definitiva, il 27 aprile e l’8 maggio 2023 le sedi di
Mendrisio e di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), hanno comunicato all’escusso
che l’escutente aveva presentato le domande di realizzazione dei pegni;
che con il ricorso in esame, del 19 maggio 2023, RI
Fatti
1 chiede di dichiarare nulle le notifiche di tutti gli atti esecutivi
emessi nelle 119 esecuzioni citate in precedenza, in particolare i precetti
esecutivi, e di annullare “i pignoramenti” e “le domande di
realizzazione”, dichiarando in via subordinata d’interporre opposizione a
tutti i precetti esecutivi, protestate spese e ripetibili;
che
il ricorrente allega di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni impugnate
solo il 4 maggio 2023 a ricezione delle comunicazioni delle domande di
realizzazione, ritirate da tale RA 1, che gliele ha consegnate solo il 4 maggio
2023, in quanto egli si “trovav[a] precedentemente fuori Cantone”;
che
RI 1 considera il ricorso tempestivo, siccome inoltrato entro il termine d’impugnazione
di dieci giorni, venuto a scadenza il 14 maggio 2023;
che, tuttavia, egli ha consegnato il ricorso alla
posta solo il 19 maggio, come risulta dal timbro della posta sulla
busta d’invio, di modo che l’impugnativa si rivela tardiva (art. 17 cpv. 2 LEF)
e pertanto irricevibile;
che
RI 1 pare invero eccepire la nullità delle esecuzioni, da accertare d’ufficio
in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF), laddove fa notare come la consegna degli
atti non sia stata effettuata né nelle mani di un suo famigliare, né in quelle
di un suo dipendente o collaboratore e neppure a una persona da lui preposta al
ricevimento di atti esecutivi;
che
nelle sue osservazioni del 31 maggio 2023, la sede di Mendrisio dell’UE ha
tuttavia rilevato che dalle decisioni di rigetto delle opposizioni allegate
alle domande di realizzazione si evince che l’escusso ha presentato
osservazioni, sicché sapeva dell’esistenza delle procedure esecutive almeno
Considerandi
dal 24 gennaio 2023;
che
il ricorrente non ha ritenuto necessario esprimersi su quelle osservazioni speditegli
il 1° giugno 2023 e da considerare notificate sette giorni dopo il tentativo di
consegna infruttuoso del 2 giu-gno, ovvero il 9 giugno, RI 1 dovendosi
aspettare comunicazioni nella procedura di ricorso da lui stesso inoltrata
(art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che
in tali circostanze, oltre che tardivo il ricorso si avvera pure manifestamente
infondato, se non al limite del temerario;
che
infatti RI 1 ha avuto conoscenza dei precetti esecutivi almeno dal 24 gennaio
2023.
e ha aspettato la comunicazione delle
domande di realizzazione impugnate, il 4 maggio 2023, per chiederne l’annullamento;
che
la contestazione dei precetti esecutivi, come le opposizioni, interposte (un’altra volta) in via subordinata, sono di conseguenza manifestamente
tardive;
che
le comunicazioni delle domande di realizzazione sono così valide, mentre non
sono stati eseguiti pignoramenti, trattandosi di procedure di realizzazione di
pegno;
che
in definitiva, nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va
respinto;
che
con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo
contenuta nel reclamo diventa senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che
va tuttavia ricordato, a futura memoria, che la parte o il suo rappresentante
che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una
multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a
cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF);
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.