Lexipedia

Decisione

15.2023.57

Ricorso contro la notifica di diversi precetti esecutivi

12 settembre 2023Italiano5 min

RI 1 considera il ricorso tempestivo, siccome inoltrato entro il termine d’impugnazione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.57

Lugano

12 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 maggio 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, o meglio

contro la notifica dei precetti esecutivi e contro i successivi atti eseguiti

nelle 119 esecuzioni in via di realizzazione di pegno immobiliare (ipoteche

legali) avviate tra il 4 e il 5 agosto 2022 dalle sedi di

Mendrisio: n. __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________

Lugano: __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________

tutte promosse nei confronti del ricorrente dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nelle esecuzioni appena menzionate, dopo

aver appurato che le opposizioni interposte dall’escusso erano state tutte

rigettate in via definitiva, il 27 aprile e l’8 maggio 2023 le sedi di

Mendrisio e di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), hanno comunicato all’e­­scusso

che l’escutente aveva presentato le domande di realizzazione dei pegni;

che con il ricorso in esame, del 19 maggio 2023, RI

Fatti

1 chiede di dichiarare nulle le notifiche di tutti gli atti esecutivi

emessi nelle 119 esecuzioni citate in precedenza, in particolare i precetti

esecutivi, e di annullare “i pignoramenti” e “le domande di

realizzazione”, dichiarando in via subordinata d’interporre opposizione a

tutti i precetti esecutivi, protestate spese e ripetibili;

che

il ricorrente allega di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni impugnate

solo il 4 maggio 2023 a ricezione delle comunicazioni delle domande di

realizzazione, ritirate da tale RA 1, che gliele ha consegnate solo il 4 maggio

2023, in quanto egli si “trovav[a] precedentemente fuori Cantone”;

che

RI 1 considera il ricorso tempestivo, siccome inoltrato entro il termine d’impugnazione

di dieci giorni, venuto a scadenza il 14 maggio 2023;

che, tuttavia, egli ha consegnato il ricorso alla

posta solo il 19 mag­gio, come risulta dal timbro della posta sulla

busta d’invio, di modo che l’impugnativa si rivela tardiva (art. 17 cpv. 2 LEF)

e pertanto irricevibile;

che

RI 1 pare invero eccepire la nullità delle esecuzioni, da accertare d’ufficio

in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF), laddove fa notare come la consegna degli

atti non sia stata effettuata né nelle mani di un suo famigliare, né in quelle

di un suo dipendente o collaboratore e neppure a una persona da lui preposta al

ricevimento di atti esecutivi;

che

nelle sue osservazioni del 31 maggio 2023, la sede di Mendrisio dell’UE ha

tuttavia rilevato che dalle decisioni di rigetto delle opposizioni allegate

alle domande di realizzazione si evince che l’escusso ha presentato

osservazioni, sicché sapeva dell’esisten­­za delle procedure esecutive almeno

Considerandi

dal 24 gennaio 2023;

che

il ricorrente non ha ritenuto necessario esprimersi su quelle osservazioni speditegli

il 1° giugno 2023 e da considerare notificate sette giorni dopo il tentativo di

consegna infruttuoso del 2 giu-gno, ovvero il 9 giugno, RI 1 dovendosi

aspettare comunicazioni nella procedura di ricorso da lui stesso inoltrata

(art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);

che

in tali circostanze, oltre che tardivo il ricorso si avvera pure manifestamente

infondato, se non al limite del temerario;

che

infatti RI 1 ha avuto conoscenza dei precetti esecutivi almeno dal 24 gennaio

2023.

e ha aspettato la comunicazione delle

domande di realizzazione impugnate, il 4 maggio 2023, per chiederne l’annullamento;

che

la contestazione dei precetti esecutivi, come le opposizioni, interposte (un’altra volta) in via subordinata, sono di conseguenza manifestamente

tardive;

che

le comunicazioni delle domande di realizzazione sono così valide, mentre non

sono stati eseguiti pignoramenti, trattandosi di procedure di realizzazione di

pegno;

che

in definitiva, nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va

respinto;

che

con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo

contenuta nel reclamo diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

va tuttavia ricordato, a futura memoria, che la parte o il suo rappresentante

che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una

multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a

cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF);

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.