Lexipedia

Decisione

15.2023.59

Minimo di esistenza. Indicazione errata dei salari. Spese per l’alloggio in locazione in particolare di riscaldamento a gas. Premi dell’assicurazione malattia obbligatoria e complementare

15 novembre 2023Italiano19 min

summenzionata esecuzione, il 18 aprile 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.59

Lugano

18 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 aprile 2023 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 18 aprile

2023 nell’esecuzione in via pignoramento n. __________ promossa nei confronti

del ricorrente dall’

PI 1, __________

(rappresentata dalla RA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nella

summenzionata esecuzione, il 18 aprile 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito di RI 1 sulla

base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

2'728.00

55.07%

Concubina (PI 6

)

fr.

2'226.00

44.93%

Totale

fr.

4'954.00

100%

Minimo

d’esistenza

Importo base (comune)

fr.

1'700.00

Supplemento per figlia minorenne, di oltre 10 anni

fr.

600.00

PI 7

Supplemento per figlio minorenne, fino a 10 anni

fr.

400.00

PI 8

Totale

fr.

2'700.00

100%

L’UE ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso

la datrice di la­voro dell’escusso, laPI 2, l’impor­­to eccedente fr. 1'486.80

(indicativamente fr. 1'241.–), pari alla differenza tra il suo salario (fr. 2'728.–)

e il 55.07% della sua parte del minimo d’esistenza familiare (fr. 2'700.–).

B. Con

ricorso del 25 aprile 2023, RI 1 ha chiesto all’Uffi­cio la “revisione” del pignoramento. Ha rilevato che i redditi accertati dall’UE sono

errati, indicando il suo in fr. 2'955.85 mensili e

quello della convivente in fr. 3'224.10 mensili. Ha chiesto il computo nel

fabbisogno familiare minimo di supplementi per l’alloggio familiare di fr. 1'100.–

e per i premi dell’assicurazione malattia di fr. 782.– al netto della

riduzione cantonale. Senza produrre alcuna pezza giustificativa, egli ha d’altronde

osservato che rimangono da pagare “abbonamenti del telefono, assicurazione RC e mobilia domestica,

assicurazione e tasse della circolazione auto, abbigliamento, mensa e attività

extrascolastiche dei figli, ecc.”, nonché “spese mediche […] importanti, considerando che sia mia figlia

che la mia compagna seguono attualmente, a diverso titolo, una terapia”; ha inoltre informato di effettuare pagamenti mensili di fr. 200.–

all’PI, di fr. 200.– all’PI e di fr. 50.– a PI.

C. Con

scritto del 28 aprile 2023, l’Ufficio ha assegnato a RI 1 un termine per allegare

documenti comprovanti il pagamen­to dei premi dell’assicurazione malattia, per tutta la famiglia, come

pure della fornitura del gas, limitatamente a quello necessario per il

riscaldamento (escluso dunque quello eventualmente necessario per i fornelli). Lo

ha informato che non avrebbe riconosciuto né le “spese accessorie”, né i tre

pagamenti mensili ricorrenti.

D. Il

3 maggio 2023, RI 1 ha trasmesso all’UE fatture del­le spese per cui gli

era stato assegnato il termine. Gli ha comunicato che i fornelli del suo

alloggio sono alimentati elettricamente; gli ha comunicato inoltre che PI 6 stava

per concludere un contratto di locazione di un nuovo alloggio, a partire dal 1°

giugno 2023, con una pigione di fr. 1'420.– mensili, spese accessorie di fr. 300.–

e una spesa per il posteggio di fr. 200.–.

E. Nelle

sue osservazioni del 12 maggio 2023, l’PI 1 (in seguito: PI 1) ha chiesto all’UE

di effettuare un pignoramento tacito del salario di RI 1.

Nelle

sue del 24 maggio 2023, l’Ufficio ha concluso per il parziale accoglimento del

ricorso, nel senso di computare nel fabbisogno familiare minimo anche un

supplemento di fr. 1'100.– per l’allog­gio.

F. Con

replica spontanea del 30 maggio 2023, RI 1 ha spiegato di non aver allegato le

prove del pagamento delle spese per l’assicurazione malattia e per il gas,

perché credeva che bastasse allegare le relative fatture; ha prodotto un

estratto conto. Il 16 giugno 2023 l’PI 1 ha

preso nota della replica del ricorrente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 18 aprile 2023 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 10 consid. 4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indi-spensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

RI

1.

si duole dapprima che gl’importi dei salari mensili accertati nel

provvedimento impugnato sono errati, il suo ammontando a fr. 2'955.85

(anziché fr. 2'728.–) e quello della convivente a fr. 3'224.10 (in

luogo di fr. 2'226.–). L’errore è invero dovuto al ricorrente medesimo, che non ha risposto alle

diverse convocazio­ni dell’UE né prodotto giustificativi delle spese sue

e della famiglia, obbligando l’Ufficio a eseguire il calcolo d’ufficio sulla

base delle informazioni fiscali a disposizione. Ciò posto, occorre nondimeno

prendere in considerazione i dati forniti dal ricorrente, che risulta­no dai

documenti da lui prodotti (estratto conto [doc. 1] e conteggio di salario della

compagna [doc. 2]), ma siccome hanno quale effetto di aumentare la quota

pignorabile in seguito all’incremento della percentuale del reddito della

convivente rispetto al totale dei redditi

comuni, che passa dal 44.93% al 52.15% (pari a fr. 3'224.10 ÷ [fr. 2'955.85 + fr. 3'224.10), stante

il divieto della reformatio in

peius (art. 22 LPR) bisogna verificare che l’esito

finale del ricorso non peggiori la situazione del ricorrente rispetto a quella

risultante dal calcolo impugnato, ciò che in concreto non è il caso (sotto

consid. 10).

4.

RI

1.

chiede poi di computare nel minimo d’esistenza familiare la spesa per l’alloggio

familiare, quantificata nel ricorso, in fr. 1'100.–. Nello scritto del 3

maggio 2023, egli rileva che il nuo­vo contratto di locazione che la compagna

sta per concludere prevede una spesa totale di fr. 1'920.– (di cui fr. 1'420.–

per la pigio­ne, fr. 300.– per le spese accessorie e fr. 200.– per il

posteggio).

4.1

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenu­to l’imperativo categorico di ridurre al minimo le

spese per un’abita­zione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF

129.

II 527 consid. 2; 114 III 14 consid.

2/a; 104 III 41 consid. 2; sentenze della CEF 15.2022.137 del 16 febbraio 2023,

consid. 3, e 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a).

4.2

Nella

fattispecie, non è contestabile che una pigione di fr. 1'100.– per un

alloggio adeguato a una famiglia di due genitori e due figli a __________ non è

eccessiva. L’UE ha del resto concluso per l’am­missione di tale supplemento.

Siccome il ricorrente ne ha provato, ancorché tardivamente solo con il ricorso,

il regolare pagamento per gli ultimi tre mesi (da gennaio a marzo 2023, doc.

3), il sup-plemento va aggiunto al minimo esistenziale della famiglia, poiché

non farlo renderebbe il provvedimento nullo, nella misura in cui lederebbe manifestamente il minimo di esistenza dell’escusso

e della sua famiglia, ponendoli in una situazione

insopportabile (DTF 110 III 32 consid. 2; sentenze della CEF 15.2023.4

del 16 maggio 2023, consid. 4, e 15.2012.54

del 6 giugno 2012 consid. 1), ciò che la Camera deve rilevare ed evitare

d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF). Tuttavia, RI

1, che è stato del tutto latitante nella procedura di pignoramento,

aspettando il ricorso o addirittura la replica spontanea (v. sotto consid. 5.2 e 6.2) per produrre i giustificativi delle

spese da inserire nel minimo vitale e del loro pagamen­to (malgrado l’avvertenza

contenuta nello scritto 28 aprile 2023 dell’UE), è invitato in futuro a

prestare la collaborazione che gl’im­pone la legge (art. 91 cpv. 1 LEF) già davanti

all’UE, onde evitare sia ricorsi che impegnano inutilmente le autorità, sia il

rischio che la sua mancata collaborazione venga sanzionata con l’irricevibilità

delle sue conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR).

4.3

Poiché

il nuovo contratto di locazione inizierà, al più presto dal 1° giugno

2023, dopo l’esecuzione del pignoramento (del 18 aprile 2023), la questione del

computo delle nuove spese locative di fr. 1'920.– mensili esula dalla

competenza di questa Camera. Infatti, circostanze successive al pignoramento di

redditi vanno esaminate nell’ambito di una revisione del provvedimento (art. 93

cpv. 3 LEF e sopra consid. 2; tra tante: sentenza della CEF 15.2023.32 del 18

settembre 2023, consid. 7). Incomberà all’UE valutare d’uf­ficio se l’età dei

figli giustifica la locazione di un appartamento più grande, se la pigione del

nuovo alloggio è conforme all’uso locale ed è adeguata alle necessità e

possibilità della famiglia del ricorrente, e se si giustifica la necessità di

un posteggio, procedendo se del caso a una revisione del pignoramento,

sempreché RI 1 produca la prova dell’effettivo e regolare pagamento della (nuova)

spesa per l’alloggio (sopra consid. 2).

5.

Nel

ricorso, RI 1 postula l’aggiunta nel minimo d’esi­stenza

familiare mensile anche delle “spese accessorie” di fr. 363.–, di cui fr. 187.40

(fr. 2'248.35 ÷ 12) per la

fornitura di gas, fr. 86.65 (fr. 1'039.75 ÷ 12) per la fornitura di elettricità, fr. 44.50 (fr. 533.80 ÷ 12) per la fornitura di acqua, fr. 9.95 (fr. 119

÷ 12) per la tassa d’uso delle

canalizzazioni e fr. 34.10 (fr. 409.25 ÷ 12) per il costo di manutenzione del contatore del gas. Nella lettera del 3 maggio 2023, egli ha comunicato che la sua cucina è alimentata elettricamente.

5.1

Altre spese indispensabili connesse con l’alloggio, secondo il

pun­to II/2 della Tabella, sono quelle di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata (sentenza

della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017, consid. 3 e riferimenti indicati),

senza però le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, perché sono

già considerate nell’importo di base

(Tabella, n. II/1; citata 15.2023.32, consid. 4.2).

5.2

Nel

caso in esame non vi sono fondati motivi di dubitare che i costi della

fornitura di gas assunti dal ricorrente siano riferiti al riscaldamento, ciò

che risulta anche indirettamente dalla fattura di manutenzione dell’apparecchio

Vaillant (all. 4, ultima pagina) né che la cucina sia alimentata con l’elettricità

e non con il gas. Del resto, l’UE non lo mette in dubbio, ma rileva solo che il

ricorrente non ha dimostrato il pagamento del costo del gas. Lo ha fatto però,

ancorché molto tardivamente, con la replica spontanea, sicché per i motivi già

esposti (sopra consid. 4.2), con le relative cautele, il costo di fr. 1'588.34

annui (dal 22 giugno 2021 al 22 giugno 2022, all. 4 terzo foglio), pari a fr. 132.35

mensili, va aggiunto al minimo esistenziale, non potendosi tenere conto della

fattura del 31 gennaio 2023 (secondo foglio), che concerne solo un acconto,

fermo restando che se le spese effettive dovessero essere superiori, il

ricorrente potrà chiedere all’UE una revisione del calcolo (art. 93 cpv. 3

LEF). Il costo della manutenzione dell’impianto di riscaldamento

a gas non può invece essere riconosciuto perché il ricorrente non ne ha

dimostrato il pagamento.

6.

Nel

ricorso, RI 1 pretende che nel fabbisogno familiare minimo sia incluso un

supplemento di fr. 782.– mensili per i premi dell’assicurazione malattia,

sua e dei suoi familiari. Allude anche “a spese mediche […]

importanti, considerando che sia mia figlia

che la mia compagna seguono attualmente, a diverso titolo, una terapia”.

6.1

Secondo il punto II/8 della Tabella, all’escusso

va riconosciuto un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese

mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi

famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del

pignoramento. Comprende in particolare i premi dell’assi­curazione

malattia obbligatoria (DTF 134 III 323 consid. 3; sentenze della CEF 15.2022.41

del 20 settembre 2022, consid. 6, e 15.2021.56 del 15 ottobre 2021, consid.

3.2; cfr. Tabella, n. II/3), ove siano effettivamente pagati (sopra

consid. 2). Solo i premi del­l’assicurazione malattie obbligatoria possono

essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, ad

esclusione dei premi dell’assicurazione

malattie complementare (DTF 134 III 323, consid. 3). Anche l’ammontare

della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella

parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64

LAMal), può es-sere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il

pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa

di una malattia cronica (DTF 129 III 242

consid. 4.1; sentenze della CEF 15.2023.32

del 18 settembre 2023, consid. 4.2, e già citata 15.2022.41 consid. 6; Ochsner,

op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93).

6.2

Nel

caso in esame, anche la prova del pagamento dei premi del­l’assicurazione

malattia è tardiva, ma per il motivo già esposto sopra (al consid. 4.2), la

Camera ne deve tenere conto d’ufficio per evitare una grave lesione del minimo

esistenziale del ricorrente e dei suoi famigliari e una possibile sospensione

della copertura assicurativa per le prestazioni sanitarie (art. 64a cpv.

7.

Legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal, RS 832.10]). Non può

tuttavia essere considerato l’intero importo di fr. 782.– di cui i

documenti prodotti da RI 1 provano l’effettivo e regolare pagamento mensile a vari assicuratori malattia, al

netto della riduzio­ne cantonale. I premi di fr. 118.95

pagati da PI 6 alla Sanitas e di fr. 28.45

versati alla Visana per PI 7 riguardano

infatti assicurazioni malattie complementari, e il premio per l’assicu­razione

obbligatoria di PI 8 comprende anche una quo­ta di fr. 33.50

(assicurazione “Completa Top, “Completa Praeven­ta” e “Hospita semi-Privata”). Nel

minimo vitale familiare possono però essere computati solo i premi per l’assicurazione

obbligatoria (sopra consid. 6.1), i quali in concreto ammontano a fr. 601.10

(fr. 782.– ./. 118.95 ./. 28.45 ./. 33.50). Di conseguenza, su

questo punto il ricorso va parzialmente accolto limitatamente all’aggiunta di

un supplemento di fr. 601.10.

6.3

Quanto alle “spese

mediche […] importanti” cui allude il ricorrente, egli non le specifica né le quantifica, non

ne prova il carattere indispensabile secondo l’art. 93 LEF né il fatto che non siano

prese a carico dall’assicurazione obbligatoria e non ne dimostra il pagamento.

Non se ne può quindi tenere conto ai fini del giudizio.

7.

In sé la tassa d’uso delle canalizzazioni fa parte del minimo

esistenziale dell’escusso se il contratto di locazione ne mette il costo a suo

carico (v. citata 15.2023.4 consid. 6.1), ma nel caso concreto, RI 1 ha

prodotto solo una fattura (di fr. 124.99, all. 4 penultimo foglio), senza

provarne l’effettivo pagamento, di modo che non se ne può tenere conto nel

minimo esistenziale (se non mediante revisione in occasione del pagamento del

prossimo conguaglio).

8.

Nel

ricorso RI 1 afferma che “rimangono

poi da pagare

abbonamenti del telefono,

assicurazione RC e mobilia domestica, as­-sicurazione e tasse della circolazione auto,

abbigliamento, mensa e attività extrascolastiche dei figli, ecc.”. Egli, tuttavia, non quantifica né dimostra di pagare tali spese,

tranne per quanto riguarda quelle di fornitura di

elettricità e di acqua. E comunque sia, anche queste ultime due spese, come la

maggior parte delle altre da lui citate, sono già comprese nel minimo

esistenziale di base (nella fattispecie di fr. 1'700.–, oltre ai

supplementi per i figli di fr. 1'000.– mensili complessivi) – importi forfettari

destinati a coprire le spese cui in media il debitore e gli altri membri della

sua economia domestica devono far fronte per sopperire ai loro bisogni vitali

(sentenza della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022 consid. 4.1) – che include

segnatamente le spese di abbigliamento e biancheria, di assicurazioni private

usuali, come l’assicurazione economia domestica e di responsabilità

civile (citata 15.2022.33 consid. 3.4 e sentenza della CEF 15.2009.115

del 19.01.2010 RtiD 2010 II 720, consid. 4), di elettricità e/o gas

per la luce e la cucina, di acqua potabile e di scarico (sentenza della CEF

15.2021.129

del 3 maggio 2022 consid. 6 e 7), e di comunicazione,

come i costi di telefonia privati o di allacciamento radio/TV/internet (citata

15.2023.4, consid. 4.2.1) (v. il punto I della Tabella). Di

conseguenza, su questi punti il ricorso è infondato.

9.

Nel

ricorso, RI 1 ha comunicato all’UE di pagare mensilmente fr. 200.– all’PI1, fr. 200.– all’PI2 e fr. 50.–

a PI3, secondo accordi presi con i creditori. Ha precisato essere una sua

priorità saldare i suoi debiti nei confronti dell’PI 3 perché il 3 aprile 2020

l’Istituto delle assicurazioni sociali ha ordinato la revoca della sospensione

della copertura fornitagli dall’assicurazione malattia.

Tutti

i debiti in questione sono anteriori al pignoramento, di modo che non rientrano

nel minimo esistenziale, il quale comprende so­lo le spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF al sostentamento del­l’escusso

e della sua famiglia dal momento dell’esecuzione del pignoramento fino alla sua

conclusione (cfr. DTF 85 III 67; sentenza della CEF 15.2021.52 del 1°

luglio 2021 consid. 6). Non sono neppure trattenute obbligatorie da dedurre dai

redditi del ricorrente (citata 15.2023.32 consid. 6). Per quanto attiene ai

pagamenti al­l’PI1, la loro sospensione non

può condurre alla limitazione della copertura assicurativa ai casi “d’urgenza

medica” nel senso dell’art. 64a cpv. 7 LAMal, poiché RI 1 e i suoi familiari

oggi non risultano più assicurati dall’PI1.

Tale limitazione pare del resto doversi applicare solo agli assicurati morosi solvibili,

cioè che sono in grado di pagare i premi (sentenza del Tribunale federale

9C_512/2022 del 6 aprile 2023 consid. 6.4).

10.

Riassumendo,

il provvedimento impugnato dev’essere modificato come segue:

Redditi

Debitore

fr.

2'955.85

47.83%

Concubina (PI 6)

fr.

3'224.10

52.17%

Totale

fr.

6'179.95­

100% [consid.

3]

Minimo

d’esistenza

Importo base (comune)

fr.

1'700.00

Supplemento per figlia minorenne, di oltre 10 anni

fr.

600.00

PI 7

Supplemento per figlio minorenne, fino a 10 anni

fr.

400.00

PI 8

Spesa per l’alloggio­

fr.

1'100.00

[consid. 4.2]

Spese di riscaldamento

fr.

132.35

[consid. 5.2]

Premi dell’assicurazione malattia obbligatoria

fr.

601.10

[consid. 6.2]

Totale

fr.

4'533.45

100%

Il pignoramento va dunque limitato all’importo

eccedente fr. 2'638.85 (indicativamente fr. 787.50 anziché fr. 1'241.–),

pari alla differenza tra il salario del ricorrente (fr. 2'955.85) e il 47.83%

della sua parte del minimo d’esistenza familiare di fr. 4'533.45.

11.

Da

ultimo, nella replica spontanea RI 1 ha asserito che la PI 2 non lo paga

regolarmente, ciò che contribuisce a mettere la sua famiglia in difficoltà dal

punto di vista finanziario e a diminuire la capacità di lui di rimborsare i

suoi debiti. Aggiunge che ciò creerà difficoltà anche nel pignoramento, poiché

non c’è alcuna certezza che la datrice di lavoro gli verserà il salario. Chiede pertanto di ricevere l’intero salario e prov­vedere

lui stesso a versarne la quota pignorabile all’UE, conclusione cui giunge anche

l’PI 1, senza motivazione, laddove postula un “pignoramento

tacito”.

Ebbene,

il mancato o tardivo pagamento del salario non pregiudi­ca gl’interessi del

ricorrente dal profilo esecutivo poiché viene trattenuto solo quello che versa

effettivamente la datrice di lavoro. Da questo profilo non cambierebbe nulla se

il pignoramento fosse ordinato nelle sue mani invece che alla datrice di

lavoro. La Camera non è d’altronde competente per intervenire direttamente

presso la PI 2, è semmai competenza del giudice civile. Ad ogni modo, se la

sospensione del versamento del salario dovesse prolungarsi o se alla fine del

termine annuo di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF) si dovesse constatare che la

datrice di lavoro non ha versato tutte le quote pignorate, l’UE dovrà assegnare

ai creditori la pretesa alle quote non versate in virtù dell’art. 131 LEF

perché procedano nei confronti della datrice di lavoro e denunciarla penalmente

per appropriazione indebita di trattenute salariali (art. 159 CP).

12.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

e di conseguenza il provvedimento di pignoramento impugnato è riformato nel

senso che il pignoramento è limitato all’importo eccedente fr. 2'638.85.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI 1, __________, __________;

– RA 1, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.