15.2023.59
Minimo di esistenza. Indicazione errata dei salari. Spese per l’alloggio in locazione in particolare di riscaldamento a gas. Premi dell’assicurazione malattia obbligatoria e complementare
15 novembre 2023Italiano19 min
summenzionata esecuzione, il 18 aprile 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.59
Lugano
18 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 aprile 2023 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 18 aprile
2023 nell’esecuzione in via pignoramento n. __________ promossa nei confronti
del ricorrente dall’
PI 1, __________
(rappresentata dalla RA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nella
summenzionata esecuzione, il 18 aprile 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito di RI 1 sulla
base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
2'728.00
55.07%
Concubina (PI 6
)
fr.
2'226.00
44.93%
Totale
fr.
4'954.00
100%
Minimo
d’esistenza
Importo base (comune)
fr.
1'700.00
Supplemento per figlia minorenne, di oltre 10 anni
fr.
600.00
PI 7
Supplemento per figlio minorenne, fino a 10 anni
fr.
400.00
PI 8
Totale
fr.
2'700.00
100%
L’UE ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso
la datrice di lavoro dell’escusso, laPI 2, l’importo eccedente fr. 1'486.80
(indicativamente fr. 1'241.–), pari alla differenza tra il suo salario (fr. 2'728.–)
e il 55.07% della sua parte del minimo d’esistenza familiare (fr. 2'700.–).
B. Con
ricorso del 25 aprile 2023, RI 1 ha chiesto all’Ufficio la “revisione” del pignoramento. Ha rilevato che i redditi accertati dall’UE sono
errati, indicando il suo in fr. 2'955.85 mensili e
quello della convivente in fr. 3'224.10 mensili. Ha chiesto il computo nel
fabbisogno familiare minimo di supplementi per l’alloggio familiare di fr. 1'100.–
e per i premi dell’assicurazione malattia di fr. 782.– al netto della
riduzione cantonale. Senza produrre alcuna pezza giustificativa, egli ha d’altronde
osservato che rimangono da pagare “abbonamenti del telefono, assicurazione RC e mobilia domestica,
assicurazione e tasse della circolazione auto, abbigliamento, mensa e attività
extrascolastiche dei figli, ecc.”, nonché “spese mediche […] importanti, considerando che sia mia figlia
che la mia compagna seguono attualmente, a diverso titolo, una terapia”; ha inoltre informato di effettuare pagamenti mensili di fr. 200.–
all’PI, di fr. 200.– all’PI e di fr. 50.– a PI.
C. Con
scritto del 28 aprile 2023, l’Ufficio ha assegnato a RI 1 un termine per allegare
documenti comprovanti il pagamento dei premi dell’assicurazione malattia, per tutta la famiglia, come
pure della fornitura del gas, limitatamente a quello necessario per il
riscaldamento (escluso dunque quello eventualmente necessario per i fornelli). Lo
ha informato che non avrebbe riconosciuto né le “spese accessorie”, né i tre
pagamenti mensili ricorrenti.
D. Il
3 maggio 2023, RI 1 ha trasmesso all’UE fatture delle spese per cui gli
era stato assegnato il termine. Gli ha comunicato che i fornelli del suo
alloggio sono alimentati elettricamente; gli ha comunicato inoltre che PI 6 stava
per concludere un contratto di locazione di un nuovo alloggio, a partire dal 1°
giugno 2023, con una pigione di fr. 1'420.– mensili, spese accessorie di fr. 300.–
e una spesa per il posteggio di fr. 200.–.
E. Nelle
sue osservazioni del 12 maggio 2023, l’PI 1 (in seguito: PI 1) ha chiesto all’UE
di effettuare un pignoramento tacito del salario di RI 1.
Nelle
sue del 24 maggio 2023, l’Ufficio ha concluso per il parziale accoglimento del
ricorso, nel senso di computare nel fabbisogno familiare minimo anche un
supplemento di fr. 1'100.– per l’alloggio.
F. Con
replica spontanea del 30 maggio 2023, RI 1 ha spiegato di non aver allegato le
prove del pagamento delle spese per l’assicurazione malattia e per il gas,
perché credeva che bastasse allegare le relative fatture; ha prodotto un
estratto conto. Il 16 giugno 2023 l’PI 1 ha
preso nota della replica del ricorrente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 18 aprile 2023 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 10 consid. 4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indi-spensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.
RI
1.
si duole dapprima che gl’importi dei salari mensili accertati nel
provvedimento impugnato sono errati, il suo ammontando a fr. 2'955.85
(anziché fr. 2'728.–) e quello della convivente a fr. 3'224.10 (in
luogo di fr. 2'226.–). L’errore è invero dovuto al ricorrente medesimo, che non ha risposto alle
diverse convocazioni dell’UE né prodotto giustificativi delle spese sue
e della famiglia, obbligando l’Ufficio a eseguire il calcolo d’ufficio sulla
base delle informazioni fiscali a disposizione. Ciò posto, occorre nondimeno
prendere in considerazione i dati forniti dal ricorrente, che risultano dai
documenti da lui prodotti (estratto conto [doc. 1] e conteggio di salario della
compagna [doc. 2]), ma siccome hanno quale effetto di aumentare la quota
pignorabile in seguito all’incremento della percentuale del reddito della
convivente rispetto al totale dei redditi
comuni, che passa dal 44.93% al 52.15% (pari a fr. 3'224.10 ÷ [fr. 2'955.85 + fr. 3'224.10), stante
il divieto della reformatio in
peius (art. 22 LPR) bisogna verificare che l’esito
finale del ricorso non peggiori la situazione del ricorrente rispetto a quella
risultante dal calcolo impugnato, ciò che in concreto non è il caso (sotto
consid. 10).
4.
RI
1.
chiede poi di computare nel minimo d’esistenza familiare la spesa per l’alloggio
familiare, quantificata nel ricorso, in fr. 1'100.–. Nello scritto del 3
maggio 2023, egli rileva che il nuovo contratto di locazione che la compagna
sta per concludere prevede una spesa totale di fr. 1'920.– (di cui fr. 1'420.–
per la pigione, fr. 300.– per le spese accessorie e fr. 200.– per il
posteggio).
4.1
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso
locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le
spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF
129.
II 527 consid. 2; 114 III 14 consid.
2/a; 104 III 41 consid. 2; sentenze della CEF 15.2022.137 del 16 febbraio 2023,
consid. 3, e 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a).
4.2
Nella
fattispecie, non è contestabile che una pigione di fr. 1'100.– per un
alloggio adeguato a una famiglia di due genitori e due figli a __________ non è
eccessiva. L’UE ha del resto concluso per l’ammissione di tale supplemento.
Siccome il ricorrente ne ha provato, ancorché tardivamente solo con il ricorso,
il regolare pagamento per gli ultimi tre mesi (da gennaio a marzo 2023, doc.
3), il sup-plemento va aggiunto al minimo esistenziale della famiglia, poiché
non farlo renderebbe il provvedimento nullo, nella misura in cui lederebbe manifestamente il minimo di esistenza dell’escusso
e della sua famiglia, ponendoli in una situazione
insopportabile (DTF 110 III 32 consid. 2; sentenze della CEF 15.2023.4
del 16 maggio 2023, consid. 4, e 15.2012.54
del 6 giugno 2012 consid. 1), ciò che la Camera deve rilevare ed evitare
d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF). Tuttavia, RI
1, che è stato del tutto latitante nella procedura di pignoramento,
aspettando il ricorso o addirittura la replica spontanea (v. sotto consid. 5.2 e 6.2) per produrre i giustificativi delle
spese da inserire nel minimo vitale e del loro pagamento (malgrado l’avvertenza
contenuta nello scritto 28 aprile 2023 dell’UE), è invitato in futuro a
prestare la collaborazione che gl’impone la legge (art. 91 cpv. 1 LEF) già davanti
all’UE, onde evitare sia ricorsi che impegnano inutilmente le autorità, sia il
rischio che la sua mancata collaborazione venga sanzionata con l’irricevibilità
delle sue conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR).
4.3
Poiché
il nuovo contratto di locazione inizierà, al più presto dal 1° giugno
2023, dopo l’esecuzione del pignoramento (del 18 aprile 2023), la questione del
computo delle nuove spese locative di fr. 1'920.– mensili esula dalla
competenza di questa Camera. Infatti, circostanze successive al pignoramento di
redditi vanno esaminate nell’ambito di una revisione del provvedimento (art. 93
cpv. 3 LEF e sopra consid. 2; tra tante: sentenza della CEF 15.2023.32 del 18
settembre 2023, consid. 7). Incomberà all’UE valutare d’ufficio se l’età dei
figli giustifica la locazione di un appartamento più grande, se la pigione del
nuovo alloggio è conforme all’uso locale ed è adeguata alle necessità e
possibilità della famiglia del ricorrente, e se si giustifica la necessità di
un posteggio, procedendo se del caso a una revisione del pignoramento,
sempreché RI 1 produca la prova dell’effettivo e regolare pagamento della (nuova)
spesa per l’alloggio (sopra consid. 2).
5.
Nel
ricorso, RI 1 postula l’aggiunta nel minimo d’esistenza
familiare mensile anche delle “spese accessorie” di fr. 363.–, di cui fr. 187.40
(fr. 2'248.35 ÷ 12) per la
fornitura di gas, fr. 86.65 (fr. 1'039.75 ÷ 12) per la fornitura di elettricità, fr. 44.50 (fr. 533.80 ÷ 12) per la fornitura di acqua, fr. 9.95 (fr. 119
÷ 12) per la tassa d’uso delle
canalizzazioni e fr. 34.10 (fr. 409.25 ÷ 12) per il costo di manutenzione del contatore del gas. Nella lettera del 3 maggio 2023, egli ha comunicato che la sua cucina è alimentata elettricamente.
5.1
Altre spese indispensabili connesse con l’alloggio, secondo il
punto II/2 della Tabella, sono quelle di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata (sentenza
della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017, consid. 3 e riferimenti indicati),
senza però le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, perché sono
già considerate nell’importo di base
(Tabella, n. II/1; citata 15.2023.32, consid. 4.2).
5.2
Nel
caso in esame non vi sono fondati motivi di dubitare che i costi della
fornitura di gas assunti dal ricorrente siano riferiti al riscaldamento, ciò
che risulta anche indirettamente dalla fattura di manutenzione dell’apparecchio
Vaillant (all. 4, ultima pagina) né che la cucina sia alimentata con l’elettricità
e non con il gas. Del resto, l’UE non lo mette in dubbio, ma rileva solo che il
ricorrente non ha dimostrato il pagamento del costo del gas. Lo ha fatto però,
ancorché molto tardivamente, con la replica spontanea, sicché per i motivi già
esposti (sopra consid. 4.2), con le relative cautele, il costo di fr. 1'588.34
annui (dal 22 giugno 2021 al 22 giugno 2022, all. 4 terzo foglio), pari a fr. 132.35
mensili, va aggiunto al minimo esistenziale, non potendosi tenere conto della
fattura del 31 gennaio 2023 (secondo foglio), che concerne solo un acconto,
fermo restando che se le spese effettive dovessero essere superiori, il
ricorrente potrà chiedere all’UE una revisione del calcolo (art. 93 cpv. 3
LEF). Il costo della manutenzione dell’impianto di riscaldamento
a gas non può invece essere riconosciuto perché il ricorrente non ne ha
dimostrato il pagamento.
6.
Nel
ricorso, RI 1 pretende che nel fabbisogno familiare minimo sia incluso un
supplemento di fr. 782.– mensili per i premi dell’assicurazione malattia,
sua e dei suoi familiari. Allude anche “a spese mediche […]
importanti, considerando che sia mia figlia
che la mia compagna seguono attualmente, a diverso titolo, una terapia”.
6.1
Secondo il punto II/8 della Tabella, all’escusso
va riconosciuto un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese
mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi
famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del
pignoramento. Comprende in particolare i premi dell’assicurazione
malattia obbligatoria (DTF 134 III 323 consid. 3; sentenze della CEF 15.2022.41
del 20 settembre 2022, consid. 6, e 15.2021.56 del 15 ottobre 2021, consid.
3.2; cfr. Tabella, n. II/3), ove siano effettivamente pagati (sopra
consid. 2). Solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono
essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, ad
esclusione dei premi dell’assicurazione
malattie complementare (DTF 134 III 323, consid. 3). Anche l’ammontare
della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella
parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64
LAMal), può es-sere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il
pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa
di una malattia cronica (DTF 129 III 242
consid. 4.1; sentenze della CEF 15.2023.32
del 18 settembre 2023, consid. 4.2, e già citata 15.2022.41 consid. 6; Ochsner,
op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93).
6.2
Nel
caso in esame, anche la prova del pagamento dei premi dell’assicurazione
malattia è tardiva, ma per il motivo già esposto sopra (al consid. 4.2), la
Camera ne deve tenere conto d’ufficio per evitare una grave lesione del minimo
esistenziale del ricorrente e dei suoi famigliari e una possibile sospensione
della copertura assicurativa per le prestazioni sanitarie (art. 64a cpv.
7.
Legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal, RS 832.10]). Non può
tuttavia essere considerato l’intero importo di fr. 782.– di cui i
documenti prodotti da RI 1 provano l’effettivo e regolare pagamento mensile a vari assicuratori malattia, al
netto della riduzione cantonale. I premi di fr. 118.95
pagati da PI 6 alla Sanitas e di fr. 28.45
versati alla Visana per PI 7 riguardano
infatti assicurazioni malattie complementari, e il premio per l’assicurazione
obbligatoria di PI 8 comprende anche una quota di fr. 33.50
(assicurazione “Completa Top, “Completa Praeventa” e “Hospita semi-Privata”). Nel
minimo vitale familiare possono però essere computati solo i premi per l’assicurazione
obbligatoria (sopra consid. 6.1), i quali in concreto ammontano a fr. 601.10
(fr. 782.– ./. 118.95 ./. 28.45 ./. 33.50). Di conseguenza, su
questo punto il ricorso va parzialmente accolto limitatamente all’aggiunta di
un supplemento di fr. 601.10.
6.3
Quanto alle “spese
mediche […] importanti” cui allude il ricorrente, egli non le specifica né le quantifica, non
ne prova il carattere indispensabile secondo l’art. 93 LEF né il fatto che non siano
prese a carico dall’assicurazione obbligatoria e non ne dimostra il pagamento.
Non se ne può quindi tenere conto ai fini del giudizio.
7.
In sé la tassa d’uso delle canalizzazioni fa parte del minimo
esistenziale dell’escusso se il contratto di locazione ne mette il costo a suo
carico (v. citata 15.2023.4 consid. 6.1), ma nel caso concreto, RI 1 ha
prodotto solo una fattura (di fr. 124.99, all. 4 penultimo foglio), senza
provarne l’effettivo pagamento, di modo che non se ne può tenere conto nel
minimo esistenziale (se non mediante revisione in occasione del pagamento del
prossimo conguaglio).
8.
Nel
ricorso RI 1 afferma che “rimangono
poi da pagare
abbonamenti del telefono,
assicurazione RC e mobilia domestica, as-sicurazione e tasse della circolazione auto,
abbigliamento, mensa e attività extrascolastiche dei figli, ecc.”. Egli, tuttavia, non quantifica né dimostra di pagare tali spese,
tranne per quanto riguarda quelle di fornitura di
elettricità e di acqua. E comunque sia, anche queste ultime due spese, come la
maggior parte delle altre da lui citate, sono già comprese nel minimo
esistenziale di base (nella fattispecie di fr. 1'700.–, oltre ai
supplementi per i figli di fr. 1'000.– mensili complessivi) – importi forfettari
destinati a coprire le spese cui in media il debitore e gli altri membri della
sua economia domestica devono far fronte per sopperire ai loro bisogni vitali
(sentenza della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022 consid. 4.1) – che include
segnatamente le spese di abbigliamento e biancheria, di assicurazioni private
usuali, come l’assicurazione economia domestica e di responsabilità
civile (citata 15.2022.33 consid. 3.4 e sentenza della CEF 15.2009.115
del 19.01.2010 RtiD 2010 II 720, consid. 4), di elettricità e/o gas
per la luce e la cucina, di acqua potabile e di scarico (sentenza della CEF
15.2021.129
del 3 maggio 2022 consid. 6 e 7), e di comunicazione,
come i costi di telefonia privati o di allacciamento radio/TV/internet (citata
15.2023.4, consid. 4.2.1) (v. il punto I della Tabella). Di
conseguenza, su questi punti il ricorso è infondato.
9.
Nel
ricorso, RI 1 ha comunicato all’UE di pagare mensilmente fr. 200.– all’PI1, fr. 200.– all’PI2 e fr. 50.–
a PI3, secondo accordi presi con i creditori. Ha precisato essere una sua
priorità saldare i suoi debiti nei confronti dell’PI 3 perché il 3 aprile 2020
l’Istituto delle assicurazioni sociali ha ordinato la revoca della sospensione
della copertura fornitagli dall’assicurazione malattia.
Tutti
i debiti in questione sono anteriori al pignoramento, di modo che non rientrano
nel minimo esistenziale, il quale comprende solo le spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF al sostentamento dell’escusso
e della sua famiglia dal momento dell’esecuzione del pignoramento fino alla sua
conclusione (cfr. DTF 85 III 67; sentenza della CEF 15.2021.52 del 1°
luglio 2021 consid. 6). Non sono neppure trattenute obbligatorie da dedurre dai
redditi del ricorrente (citata 15.2023.32 consid. 6). Per quanto attiene ai
pagamenti all’PI1, la loro sospensione non
può condurre alla limitazione della copertura assicurativa ai casi “d’urgenza
medica” nel senso dell’art. 64a cpv. 7 LAMal, poiché RI 1 e i suoi familiari
oggi non risultano più assicurati dall’PI1.
Tale limitazione pare del resto doversi applicare solo agli assicurati morosi solvibili,
cioè che sono in grado di pagare i premi (sentenza del Tribunale federale
9C_512/2022 del 6 aprile 2023 consid. 6.4).
10.
Riassumendo,
il provvedimento impugnato dev’essere modificato come segue:
Redditi
Debitore
fr.
2'955.85
47.83%
Concubina (PI 6)
fr.
3'224.10
52.17%
Totale
fr.
6'179.95
100% [consid.
3]
Minimo
d’esistenza
Importo base (comune)
fr.
1'700.00
Supplemento per figlia minorenne, di oltre 10 anni
fr.
600.00
PI 7
Supplemento per figlio minorenne, fino a 10 anni
fr.
400.00
PI 8
Spesa per l’alloggio
fr.
1'100.00
[consid. 4.2]
Spese di riscaldamento
fr.
132.35
[consid. 5.2]
Premi dell’assicurazione malattia obbligatoria
fr.
601.10
[consid. 6.2]
Totale
fr.
4'533.45
100%
Il pignoramento va dunque limitato all’importo
eccedente fr. 2'638.85 (indicativamente fr. 787.50 anziché fr. 1'241.–),
pari alla differenza tra il salario del ricorrente (fr. 2'955.85) e il 47.83%
della sua parte del minimo d’esistenza familiare di fr. 4'533.45.
11.
Da
ultimo, nella replica spontanea RI 1 ha asserito che la PI 2 non lo paga
regolarmente, ciò che contribuisce a mettere la sua famiglia in difficoltà dal
punto di vista finanziario e a diminuire la capacità di lui di rimborsare i
suoi debiti. Aggiunge che ciò creerà difficoltà anche nel pignoramento, poiché
non c’è alcuna certezza che la datrice di lavoro gli verserà il salario. Chiede pertanto di ricevere l’intero salario e provvedere
lui stesso a versarne la quota pignorabile all’UE, conclusione cui giunge anche
l’PI 1, senza motivazione, laddove postula un “pignoramento
tacito”.
Ebbene,
il mancato o tardivo pagamento del salario non pregiudica gl’interessi del
ricorrente dal profilo esecutivo poiché viene trattenuto solo quello che versa
effettivamente la datrice di lavoro. Da questo profilo non cambierebbe nulla se
il pignoramento fosse ordinato nelle sue mani invece che alla datrice di
lavoro. La Camera non è d’altronde competente per intervenire direttamente
presso la PI 2, è semmai competenza del giudice civile. Ad ogni modo, se la
sospensione del versamento del salario dovesse prolungarsi o se alla fine del
termine annuo di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF) si dovesse constatare che la
datrice di lavoro non ha versato tutte le quote pignorate, l’UE dovrà assegnare
ai creditori la pretesa alle quote non versate in virtù dell’art. 131 LEF
perché procedano nei confronti della datrice di lavoro e denunciarla penalmente
per appropriazione indebita di trattenute salariali (art. 159 CP).
12.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto
e di conseguenza il provvedimento di pignoramento impugnato è riformato nel
senso che il pignoramento è limitato all’importo eccedente fr. 2'638.85.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RI 1, __________, __________;
– RA 1, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.