Lexipedia

Decisione

15.2023.59

Rettifica delle decisioni dell’autorità di vigilanza

15 novembre 2023Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

li interpreta o li rettifica;

che

la rettifica presuppone di principio la presentazione di un’ap­posita domanda

scritta entro dieci giorni dalla notifica della decisione da rettificare (art.

31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LPR);

che

l’autorità di vigilanza può però rettificare d’ufficio gli errori di redazione e di calcolo contenuti nel dispositivo

delle sue decisioni (art. 129 cpv. 1 LTF e 334 cpv. 1 CPC per analogia),

anche se l’art. 62 cpv. 1 LPAmm (RL 165.100),

applicabile per analogia alla procedura di ricorso LEF per il rinvio dell’art.

5 cpv. 1 LPR), non contempla tale facoltà, in conformità apparentemente alla

volontà del legislatore ticinese (Messaggio n. 6645 del Consiglio di Stato

sulla revisione totale della LPAmm del 19 aprile 1966 pag. 32 ad 22.1), pur

essendosi esso ispirato agli art. 129 LTF e 334 CPC, poiché da una parte la

rettifica d’ufficio degli errori di redazione e di calcolo che riguardano il dispositivo è un principio generale del di­ritto

federale che s’impone ai Cantoni, perlomeno nell’ambito delle assicurazioni

Considerandi

sociali (DTF 99 V 62 consid. 2/b), ma ciò deve valere anche per la procedura di

esecuzione e fallimenti, in cui sono pure emanate numerose decisioni

suscettibili di contenere errori di calcolo, in particolare per quanto riguarda

il pignoramento di redditi, e dall’altra perché non modifica la decisione dal

profilo materiale, sicché pare escluso il suo annullamento in un’eventuale

procedu­ra di ricorso contro la decisione rettificata (cfr. Adelio

Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, 2a ed., 2002, n. 905; v. pure in merito all’art. 69 PA, che come l’art.

62.

LPAmm non prevede

esplicitamente la rettifica d’ufficio: Wiederkehr/Meyer/

Böhme in: VwVG Kommentar, 2022, n. 3 ad art. 69 PA; Vogel in: Auer/Müller/Schindler (a

cura di), Kommentar, VwVG, 2a

ed. 2019, n. 7 ad art. 69 PA);

che

ad ogni modo si giustifica di riconoscere anche all’autorità in-feriore o di

esecuzione, in concreto l’UE, la facoltà di chiedere l’in­terpretazione o la rettifica della decisione alla

quale deve dare ese­cuzione (Scherrer Reber in: VwVG – Praxiskommentar

Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ed. 2023, n. 5 ad art. 69 PA);

che

nel caso in esame l’errore di calcolo è manifesto, come il suo influsso sul

Dispositivo

dispositivo, sicché occorre correggerlo d’ufficio senza necessità d’interpellare

preventivamente le parti (art. 334 cpv. 2 CPC per analogia);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF e 16 cpv. 1 LPR).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il dispositivo n. 1 della sentenza 15.2023.59 del 18 ottobre 2023 è

rettificato d’ufficio come segue:

1.

Nella misura in cui è

ammissibile il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento

di pignoramento impugnato è riformato nel senso che il pignoramento è limitato

all’importo eccedente fr. 2'168.35.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– St.

Gallen.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.