15.2023.59
Rettifica delle decisioni dell’autorità di vigilanza
15 novembre 2023Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.59
Rettifica
Lugano
15 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
Statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa dipendente dal ricorso interposto il 25 aprile 2023 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 18 aprile
2023 nell’esecuzione in via pignoramento n. __________ promossa nei confronti
del ricorrente dall’
PI 1, __________
(rappresentata dalla RA 1, __________)
e
ora sulla segnalazione dell’Ufficio d’esecuzione in merito a un errore di
calcolo contenuto nella decisione emessa il 18 ottobre 2023 da questa Camera
con cui ha parzialmente accolto il ricorso;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con sentenza del 18 ottobre 2023, la Camera ha parzialmente
accolto il ricorso 25 aprile 2023 di RI 1, riformando il provvedimento
impugnato nel senso che il pignoramento del reddito del ricorrente, determinato
dalla sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) come la quota eccedente fr. 1'486.80
(pari al 55.07% del reddito comune dell’escusso e della concubina, ac-certato in fr. 4'954.–), è stato limitato
alla quota del suo reddito eccedente fr. 2'638.85, “pari
alla differenza tra il salario del ricorrente (fr. 2'955.85) e il 47.83%
della sua parte del minimo d’esistenza familiare di fr. 4'533.45”
(consid. 10 i.f.);
che
l’UE ha segnalato alla Camera come il calcolo appena esposto è errato, nella
misura in cui il 47.83% di fr. 4'533.45 non equivale a fr. 2'638.85,
bensì a fr. 2'168.35;
che
giusta l’art. 30 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), se in una sentenza dell’autorità di vigilanza vi sono dispositivi
ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l’autorità
Fatti
li interpreta o li rettifica;
che
la rettifica presuppone di principio la presentazione di un’apposita domanda
scritta entro dieci giorni dalla notifica della decisione da rettificare (art.
31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LPR);
che
l’autorità di vigilanza può però rettificare d’ufficio gli errori di redazione e di calcolo contenuti nel dispositivo
delle sue decisioni (art. 129 cpv. 1 LTF e 334 cpv. 1 CPC per analogia),
anche se l’art. 62 cpv. 1 LPAmm (RL 165.100),
applicabile per analogia alla procedura di ricorso LEF per il rinvio dell’art.
5 cpv. 1 LPR), non contempla tale facoltà, in conformità apparentemente alla
volontà del legislatore ticinese (Messaggio n. 6645 del Consiglio di Stato
sulla revisione totale della LPAmm del 19 aprile 1966 pag. 32 ad 22.1), pur
essendosi esso ispirato agli art. 129 LTF e 334 CPC, poiché da una parte la
rettifica d’ufficio degli errori di redazione e di calcolo che riguardano il dispositivo è un principio generale del diritto
federale che s’impone ai Cantoni, perlomeno nell’ambito delle assicurazioni
Considerandi
sociali (DTF 99 V 62 consid. 2/b), ma ciò deve valere anche per la procedura di
esecuzione e fallimenti, in cui sono pure emanate numerose decisioni
suscettibili di contenere errori di calcolo, in particolare per quanto riguarda
il pignoramento di redditi, e dall’altra perché non modifica la decisione dal
profilo materiale, sicché pare escluso il suo annullamento in un’eventuale
procedura di ricorso contro la decisione rettificata (cfr. Adelio
Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, 2a ed., 2002, n. 905; v. pure in merito all’art. 69 PA, che come l’art.
62.
LPAmm non prevede
esplicitamente la rettifica d’ufficio: Wiederkehr/Meyer/
Böhme in: VwVG Kommentar, 2022, n. 3 ad art. 69 PA; Vogel in: Auer/Müller/Schindler (a
cura di), Kommentar, VwVG, 2a
ed. 2019, n. 7 ad art. 69 PA);
che
ad ogni modo si giustifica di riconoscere anche all’autorità in-feriore o di
esecuzione, in concreto l’UE, la facoltà di chiedere l’interpretazione o la rettifica della decisione alla
quale deve dare esecuzione (Scherrer Reber in: VwVG – Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ed. 2023, n. 5 ad art. 69 PA);
che
nel caso in esame l’errore di calcolo è manifesto, come il suo influsso sul
Dispositivo
dispositivo, sicché occorre correggerlo d’ufficio senza necessità d’interpellare
preventivamente le parti (art. 334 cpv. 2 CPC per analogia);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF e 16 cpv. 1 LPR).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il dispositivo n. 1 della sentenza 15.2023.59 del 18 ottobre 2023 è
rettificato d’ufficio come segue:
1.
Nella misura in cui è
ammissibile il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento
di pignoramento impugnato è riformato nel senso che il pignoramento è limitato
all’importo eccedente fr. 2'168.35.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– St.
Gallen.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.