15.2023.6
Esecuzione di un sequestro di conti bancari e fondi. Limitazione e ordine del sequestro a fronte dell’incertezza del suo esito circa i conti
17 maggio 2023Italiano11 min
19 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE), a concorrenza di fr. 611'416.05 oltre agli accessori, chiese
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Incarto n.
15.2023.6
Lugano
17 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 2 gennaio 2023 di
RI 1,
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, riferito all’esecuzione del sequestro n. __________92 decretato il 3
novembre 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nei confronti del
ricorrente su istanza di
PI 1,
DE –
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. In
esecuzione di un decreto di sequestro del 18
agosto 2022, emesso dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, il
19 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE), a concorrenza di fr. 611'416.05 oltre agli accessori, chiese
l’annotazione nel registro fondiario della restrizione al potere di disporre di
RI 1 sulle unità
di proprietà per piani (PPP)
n. __________ e __________ del fondo n. __________ __________ e delle
particelle n. __________ e __________ __________, notificò alla PI 2 il
sequestro del “credito […] di fr. 611'416.05 + interessi e spese, e
precisamente il conto corrente __________, non-ché [di] ogni altro avere
(titoli, crediti, valori di ogni genere), cassette di sicurezza intestati [a
RI 1] o dei quali egli possa disporre e/o di cui sia avente diritto economico” e sequestrò presso il domicilio di quest’ultimo l’arredamento,
gli oggetti di valore, i mobili e le suppellettili, pur lasciandoli in suo
possesso, ma con l’obbligo di tenerli a disposizione.
B. Il
16 settembre 2022 l’UE emise il verbale di sequestro, in cui indicò un valore
di stima di fr. 1'500'000.– per la PPP __________, di fr. 33'000.–
per la PPP __________, di fr. 450'000.– per il fondo n__________, di fr. 2'200'000.–
e per il fondo n__________, e il saldo del conto al 29 agosto 2022 in fr. 226'792.27.
Era pure menzionato un secondo conto __________) presso la stessa banca, con un
saldo di fr. 1'333'027.50 (controvalore di € 1'386'644.90 al 16 settembre 2022), ma nessun bene mobile. In calce al verbale, l’Ufficio precisò che “il
sequestro viene limitato ai valori e agli immobili sulla base dell’art. 97 cpv.
2 LEF, in quanto i beni sequestrati soddisfano ampiamente il credito in
capitale, interessi e spese”.
C. RI
1 si aggravò contro tale verbale con un ricorso del 29 settembre 2022, che
la Camera respinse con decisione dell’11 gennaio 2023 (inc. 15.2022.130).
D. A
richiesta di PI 1, con un secondo decreto del 3 novembre 2022 lo stesso Pretore ha riconosciuto e dichiarato esecutive le stesse
sentenze; sino a concorrenza di fr. 431'973.10 oltre agl’interessi del 5%
su fr. 385'000.– dal 22 giugno 2017, su fr. 26'443.60 dal 22 novembre
2018 e su fr. 20'529.50 dal 28 gennaio 2022, il Pretore ha contestualmente
ordinato nei confronti di RI 1 il sequestro dei medesimi immobili, del “conto corrente IBAN __________
nonché [di]
ogni altro avere (titoli, crediti, valori di ogni genere), cassette di
sicurezza intestati a RI 1 o dei quali egli possa disporre (compresa in
particolare la relazione bancaria IBAN __________ qualora intestata a RI 1)” presso
la PI 2 e nei limiti della loro
pignorabilità dell’arredamento, degli oggetti di valore, dei mobili e
suppellettili al domicilio del debitore.
E. In esecuzione del secondo decreto di sequestro, il 4 novembre
2022 l’Ufficio, a concorrenza di fr. 543'991.– oltre
agl’interessi e alle spese, ha proceduto esattamente come per il primo
sequestro, salvo per quanto attiene al conto bancario, per cui ha ordinato di
“bloccare” il “credito […] di fr. 544'050.30 + interessi e spese, e
precisamente il conto corrente __________, nonché [di] ogni altro avere
(titoli, crediti, valori di ogni genere), cassette di sicurezza intestati a RI
1 o dei quali egli possa disporre (compresa in particolare la relazione
bancaria IBAN __________ qualora intestata a RI 1).
F. Il
15 dicembre 2022 l’UE ha emesso il verbale di sequestro, identico a quello del
primo sequestro, salvo per la menzione di un diverso saldo sul secondo conto __________)
– ora esplicitamente indicato nel secondo decreto di sequestro –, ossia fr. 1'365'677.45
(controvalore di € 1'386'644.90 al 15 dicembre
2022), in luogo di fr. 1'333'027.50. In calce al
verbale, l’Ufficio ha nuovamente precisato che “il sequestro viene limitato ai valori e agli
immobili sulla base dell’art. 97 cpv. 2 LEF, in quanto i beni sequestrati
soddisfano ampiamente il credito in capitale, interessi e spese”.
G. Con
ricorso del 2 gennaio 2023, RI 1 chiede di annullare il sequestro degl’immobili, del primo conto, nonché di ogni altro avere
[…]
presso la PI 2” e di ordinare all’Ufficio del registro fondiario di
radiare le annotazioni della restrizione del potere di disporre dai fondi,
protestate spese, tasse e ripetibili.
H. Con
osservazioni del 12 gennaio 2023, PI 1 postula la reiezione del ricorso per
quanto concerne i conti e si rimette al giudizio dell’Ufficio e della Camera
per quanto riguarda le PPP e gl’immobili, protestate spese e ripetibili. Nelle
sue del 19 gennaio 2023 l’Ufficio si riconferma nel proprio operato.
I. Con
scritto del 27 gennaio 2023, l’UE ha trasmesso una lettera della PI 2 del 24
gennaio 2023, la quale, a suo dire, conferma la correttezza del sequestro (anche)
delle PPP e delle particelle.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 dicembre 2022 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
I
mezzi di prova devono essere allegati alla prima scrittura (art. 7 cpv. 3 e 4
LPR per il ricorso, 9 cpv. 4 LPR per le osservazioni). In replica (e in
duplica), anche se ordinata dal presidente della Camera (art. 12 LPR), in linea
di massima non è quindi possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova (detti pseudo nova) già
proponibili in occasione del primo scambio di allegati (sentenza della CEF 15.2005.47
del 2 giugno 2025, consid. 3). Fatti o mezzi di prova sorti o di
cui le parti sono venute a conoscenza dopo lo scambio di allegati (detti nova
autentici o “echte Nova”) sono invece ricevibili (sentenza della CEF 15.2017.10 del 9 marzo
2017.
consid. 1 e i rinvii). È il caso della lettera 24 gennaio 2023 della PI 2 allegato
allo scritto (spontaneo) dell’UE, inviata dopo la presentazione delle
osservazioni dell’Ufficio.
3.
Nel
ricorso, RI 1 si duole che l’UE non ha limitato il sequestro alla
somma di fr. 431'973.10 oltre agl’interessi del 5% indicata nel decreto di
sequestro, sebbene, in una procedura di
sequestro parallela, egli avesse “spontaneamente consegnato un
estratto conto aggiornato
dal quale si evincevano conti attivi per oltre un milione e mezzo, cifra
certamente sufficiente ad assicurare il preteso credito”. Sostiene che l’Ufficio ha violato in modo “palese” l’art. 97 cpv. 2
LEF, segnatamente sequestrando
(inutilmente) anche le PPP e gl’immobili. Chiede quindi di circoscrivere il sequestro al solo secondo conto e di
cancellare le restrizioni del diritto di disporre dei fondi. Per abbondanza, il
ricorrente rileva che il valore di stima delle PPP e degl’immobili, al netto
dei pegni gravanti su di essi, è di fr. 633'000.– per le prime e di fr. 670'000.–
per i secondi, sicché l’UE, anche se avesse considerato insufficienti i conti,
avrebbe dovuto sequestrare solo alcuni fondi, non tutti.
Nelle sue osservazioni, l’UE premette di aver notificato il sequestro
alla PI 2 così come indicato nel relativo decreto, ossia con la menzione non
solo dei conti, senz’altro, bensì anche dell’importo del credito indicato nel
decreto di sequestro. Precisa di aver sequestrato anche le PPP e le particelle
poiché nell’estratto conto prodotto da RI 1 figura la dicitura “Posizione bloccata: CHF 615'000.00” in relazione a entrambi i conti. In proposito, l’Ufficio afferma che
il 15 dicembre 2022 la banca gli ha comunicato che i conti sono gravati da
pegni precedentemente sottoscritti, ma, in seguito interpellata sull’entità dei
pegni, essa è rimasta silente. Per il che, non avendo (ancora) le informazioni
necessarie per limitare il sequestro, l’UE si riconferma nel proprio operato. Sulla
scorta della lettera del 24 gennaio 2023, si riconferma,
in particolare, nel sequestro anche dei fondi.
3.1
Nella precedente procedura ricorsuale (inc. 15.2022.130, consid. 4.1), la
Camera ha già avuto modo di precisare che l’estratto conto
del 29 agosto
2022.
prodotto da RI 1 non permetteva di chiarire la portata del sequestro del
conto, giacché indica una “Posizione
bloccata” di € 615'000.– per il primo conto e di fr. 615'000.– per il secondo.
Pure l’estratto conto del 28 ottobre 2022 (doc. F accluso al ricorso)
non è risolutivo, anche perché è anteriore all’e-secuzione del secondo
sequestro (del 4 novembre 2022) e indica oltre
alla “Posizione
bloccata” di € 615'000.– un impegno eventuale di fr. 861'422.05
per garanzia di pagamento a favore dell’UE di Lugano. Ad ogni modo, la banca ha
poi comunicato con e-mail del 15 dicembre 2022 che i conti sono gravati da
pegni precedentemente sottoscritti, senza peraltro specificare l’entità dei
pegni. Il ricorrente non ha replicato al riguardo né pare essere intervenuto presso
la banca perché
informasse esaurientemente l’UE sull’esito del sequestro dei conti come
suggerito nella precedente sentenza dell’11 gennaio 2023 (consid. 4.2). L’UE
considera pertanto a giusto titolo di non disporre ancora delle informazioni
necessarie per limitare il sequestro in base agli art. 97 cpv. 2 e 95 (per il
rinvio dell’art. 275 LEF.)
3.2
La
lettera della banca del 24 gennaio 2023 pare del resto confermare l’indisponibilità
dei conti, nella misura in cui “il saldo […] è
oggetto, per la totalità, di un pegno sottoscritto dai clienti precedentemente
la notifica della procedura citata a margine”. La risposta è però
ancora una volta incompleta, poiché non sono indicati né il titolare del
credito garantito né la causa della sua pretesa, sicché non permette di
giudicare della validità del pegno e della sua reale estensione, ciò che osta a
una stima attendibile del valore dei conti (ricordato che l’esistenza di un
pegno non esclude di per sé il sequestro né il pignoramento del credito
gravato, cfr. art. 106 cpv. 1 LEF). In ogni caso, secondo le informazioni
attualmente in possesso dell’UE il mantenimento del sequestro dei fondi risulta
giustificato.
3.3
Nelle circostanze descritte, appare pure prematuro circoscrivere il
sequestro a uno o più fondi, giacché in prima linea andrebbero sequestrati uno
o entrambi i conti (art. 95 cpv. 1 LEF), come peraltro richiesto dallo stesso
ricorrente.
I
calcoli del ricorrente riguardante i fondi sono del resto incompleti. La somma
totale da garantire dai sequestri ammonta infatti ad almeno fr. 861'422.05
– stabilita dall’UE il 30 agosto 2022 in risposta alla domanda di dissequestro
fondata sull’art. 277 LEF – e in assenza d’informazioni più precise al capitale
degli oneri fondiari, di complessivi fr. 3'245'000.–, ritenuto che secondo
il registro fondiario le PPP __________ e __________ sono gravate con una
cartella ipotecaria di fr. 990'000.– (non fr. 900'000.– come indicato
nel verbale di sequestro) e sulla prima quota è anche iscritta un’ulteriore
cartella ipotecaria di fr. 275'000.–, non menzionata nel verbale, occorre
aggiungere interessi ipotecari del 10% per tre anni (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC),
per un totale di oltre fr. 4'200'000.– a fronte di un valore di stima
totale di fr. 4'183'000.–.
Anche
sotto questo profilo la decisione impugnata resiste dunque alla critica.
3.4
In
conclusione può solo essere ribadito che per ottenere una veloce definizione
dell’esecuzione dei sequestri incombe al ricorrente fornire le informazioni
necessarie all’UE e intervenire all’uopo presso la PI 2 (v. già la precedente
sentenza, consid. 4.2). Una sua collaborazione è anche richiesta per la stima
dei fondi, affinché i titolari di pegni
forniscano un aggiornamento sull’ammontare dei rispettivi crediti ipotecari.
4.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________, __________;
– avv. PA
2, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.