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Decisione

15.2023.6

Esecuzione di un sequestro di conti bancari e fondi. Limitazione e ordine del sequestro a fronte dell’incertezza del suo esito circa i conti

17 maggio 2023Italiano11 min

19 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE), a concorrenza di fr. 611'416.05 oltre agli accessori, chiese

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.6

Lugano

17 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 2 gennaio 2023 di

RI 1,

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, riferito all’esecuzione del sequestro n. __________92 decretato il 3

novembre 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nei confronti del

ricorrente su istanza di

PI 1,

DE –

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. In

esecuzione di un decreto di sequestro del 18

agosto 2022, emesso dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, il

19 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE), a concorrenza di fr. 611'416.05 oltre agli accessori, chiese

l’annotazione nel registro fondiario della restrizione al potere di disporre di

RI 1 sulle unità

di proprietà per piani (PPP)

n. __________ e __________ del fondo n. __________ __________ e delle

particelle n. __________ e __________ __________, notificò alla PI 2 il

sequestro del “credito […] di fr. 611'416.05 + interessi e spese, e

precisamente il conto corrente __________, non-ché [di] ogni altro avere

(titoli, crediti, valori di ogni genere), cassette di sicurezza intestati [a

RI 1] o dei quali egli possa disporre e/o di cui sia avente diritto economico” e sequestrò presso il domicilio di quest’ultimo l’arredamento,

gli oggetti di valore, i mobili e le suppellettili, pur lasciandoli in suo

possesso, ma con l’obbligo di tenerli a disposizione.

B. Il

16 settembre 2022 l’UE emise il verbale di sequestro, in cui indicò un valore

di stima di fr. 1'500'000.– per la PPP __________, di fr. 33'000.–

per la PPP __________, di fr. 450'000.– per il fondo n__________, di fr. 2'200'000.–

e per il fondo n__________, e il saldo del conto al 29 agosto 2022 in fr. 226'792.27.

Era pure menzionato un secondo conto __________) presso la stessa banca, con un

saldo di fr. 1'333'027.50 (controvalore di € 1'386'644.90 al 16 settembre 2022), ma nessun bene mobile. In calce al verbale, l’Uf­­ficio precisò che “il

sequestro viene limitato ai valori e agli immobili sulla base dell’art. 97 cpv.

2 LEF, in quanto i beni sequestrati soddisfano ampiamente il credito in

capitale, interessi e spese”.

C. RI

1 si aggravò contro tale verbale con un ricorso del 29 settembre 2022, che

la Camera respinse con decisione dell’11 gennaio 2023 (inc. 15.2022.130).

D. A

richiesta di PI 1, con un secondo decreto del 3 novembre 2022 lo stesso Pretore ha riconosciuto e dichiarato esecutive le stesse

sentenze; sino a concorrenza di fr. 431'973.10 oltre agl’interessi del 5%

su fr. 385'000.– dal 22 giugno 2017, su fr. 26'443.60 dal 22 novembre

2018 e su fr. 20'529.50 dal 28 gennaio 2022, il Pretore ha contestualmente

ordinato nei confronti di RI 1 il sequestro dei medesimi immobili, del “conto corrente IBAN __________

nonché [di]

ogni altro avere (titoli, crediti, valori di ogni genere), cassette di

sicurezza intestati a RI 1 o dei quali egli possa disporre (compresa in

particolare la relazione bancaria IBAN __________ qualora intestata a RI 1)” presso

la PI 2 e nei limiti della loro

pignorabilità dell’arredamento, degli oggetti di valore, dei mobili e

suppellettili al domicilio del debitore.

E. In esecuzione del secondo decreto di sequestro, il 4 novembre

2022 l’Ufficio, a concorrenza di fr. 543'991.– oltre

agl’interessi e alle spese, ha proceduto esattamente come per il primo

sequestro, salvo per quanto attiene al conto bancario, per cui ha ordinato di

“bloccare” il “credito […] di fr. 544'050.30 + interessi e spese, e

precisamente il conto corrente __________, nonché [di] ogni altro avere

(titoli, crediti, valori di ogni genere), cassette di sicurezza intestati a RI

1 o dei quali egli possa disporre (compresa in particolare la relazione

bancaria IBAN __________ qualora intestata a RI 1).

F. Il

15 dicembre 2022 l’UE ha emesso il verbale di sequestro, identico a quello del

primo sequestro, salvo per la menzione di un diverso saldo sul secondo conto __________)

– ora esplicitamente indicato nel secondo decreto di sequestro –, ossia fr. 1'365'677.45

(controvalore di € 1'386'644.90 al 15 dicembre

2022), in luogo di fr. 1'333'027.50. In calce al

verbale, l’Ufficio ha nuovamente precisato che “il sequestro viene limitato ai valori e agli

immobili sulla base dell’art. 97 cpv. 2 LEF, in quanto i beni sequestrati

soddisfano ampiamente il credito in capitale, interessi e spese”.

G. Con

ricorso del 2 gennaio 2023, RI 1 chiede di annullare il sequestro degl’immobili, del primo conto, nonché di ogni altro ave­re

[…]

presso la PI 2” e di ordinare all’Ufficio del registro fondiario di

radiare le annotazioni della restrizione del potere di disporre dai fondi,

protestate spese, tasse e ripetibili.

H. Con

osservazioni del 12 gennaio 2023, PI 1 postula la reiezione del ricorso per

quanto concerne i conti e si rimette al giudizio dell’Ufficio e della Camera

per quanto riguarda le PPP e gl’immobili, protestate spese e ripetibili. Nelle

sue del 19 gennaio 2023 l’Ufficio si riconferma nel proprio operato.

I. Con

scritto del 27 gennaio 2023, l’UE ha trasmesso una lettera della PI 2 del 24

gennaio 2023, la quale, a suo dire, conferma la correttezza del sequestro (anche)

delle PPP e delle particelle.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 dicembre 2022 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

I

mezzi di prova devono essere allegati alla prima scrittura (art. 7 cpv. 3 e 4

LPR per il ricorso, 9 cpv. 4 LPR per le osservazioni). In replica (e in

duplica), anche se ordinata dal presidente della Camera (art. 12 LPR), in linea

di massima non è quindi possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova (detti pseudo nova) già

proponibili in occasione del primo scambio di allegati (sentenza della CEF 15.2005.47

del 2 giugno 2025, consid. 3). Fatti o mezzi di prova sorti o di

cui le parti sono venute a conoscenza dopo lo scambio di allegati (detti nova

autentici o “echte Nova”) sono invece ricevibili (senten­za della CEF 15.2017.10 del 9 marzo

2017.

consid. 1 e i rinvii). È il caso della lettera 24 gennaio 2023 della PI 2 allegato

allo scritto (spontaneo) dell’UE, inviata dopo la presentazione delle

osservazioni dell’Ufficio.

3.

Nel

ricorso, RI 1 si duole che l’UE non ha limitato il sequestro alla

somma di fr. 431'973.10 oltre agl’interessi del 5% indicata nel decreto di

sequestro, sebbene, in una procedura di

sequestro parallela, egli avesse “spontaneamente consegnato un

estrat­to conto aggiornato

dal quale si evincevano conti attivi per oltre un milione e mezzo, cifra

certamente sufficiente ad assicurare il preteso credito”. Sostiene che l’Ufficio ha violato in modo “palese” l’art. 97 cpv. 2

LEF, segnatamente sequestrando

(inutilmente) anche le PPP e gl’immobili. Chiede quindi di circoscrivere il sequestro al solo secondo conto e di

cancellare le restrizioni del diritto di disporre dei fondi. Per abbondanza, il

ricorrente rileva che il valore di stima delle PPP e degl’immobili, al netto

dei pegni gravanti su di essi, è di fr. 633'000.– per le prime e di fr. 670'000.–

per i secondi, sicché l’UE, anche se avesse considerato insufficienti i conti,

avrebbe dovuto sequestrare solo alcuni fondi, non tutti.

Nelle sue osservazioni, l’UE premette di aver notificato il sequestro

alla PI 2 così come indicato nel relativo decreto, ossia con la menzione non

solo dei conti, senz’altro, bensì anche dell’importo del credito indicato nel

decreto di sequestro. Precisa di aver sequestrato anche le PPP e le particelle

poiché nell’estratto conto prodotto da RI 1 figura la dicitura “Posizione bloccata: CHF 615'000.00” in relazione a entrambi i conti. In proposito, l’Ufficio afferma che

il 15 dicembre 2022 la banca gli ha comunicato che i conti sono gravati da

pegni precedentemente sottoscritti, ma, in seguito interpellata sull’entità dei

pegni, essa è rimasta silente. Per il che, non avendo (ancora) le informazioni

necessarie per limitare il sequestro, l’UE si riconfer­ma nel proprio operato. Sulla

scorta della lettera del 24 gennaio 2023, si riconferma,

in particolare, nel sequestro anche dei fondi.

3.1

Nella precedente procedura ricorsuale (inc. 15.2022.130, consid. 4.1), la

Camera ha già avuto modo di precisare che l’estratto conto

del 29 agosto

2022.

prodotto da RI 1 non permetteva di chiarire la portata del sequestro del

conto, giacché indica una “Posizione

bloccata” di € 615'000.– per il primo conto e di fr. 615'000.– per il secondo.

Pure l’estratto conto del 28 ottobre 2022 (doc. F accluso al ricorso)

non è risolutivo, anche perché è anteriore all’e­-secuzione del secondo

sequestro (del 4 novembre 2022) e indica oltre

alla “Posizione

bloccata” di € 615'000.– un impegno eventuale di fr. 861'422.05

per garanzia di pagamento a favore dell’UE di Lugano. Ad ogni modo, la banca ha

poi comunicato con e-mail del 15 dicembre 2022 che i conti sono gravati da

pegni precedentemente sottoscritti, senza peraltro specificare l’entità dei

pegni. Il ricorrente non ha replicato al riguardo né pare essere intervenuto presso

la banca perché

informasse esaurientemente l’UE sull’esito del sequestro dei conti come

suggerito nella precedente sentenza dell’11 gennaio 2023 (consid. 4.2). L’UE

considera pertanto a giusto titolo di non disporre ancora delle informazioni

necessarie per limitare il sequestro in base agli art. 97 cpv. 2 e 95 (per il

rinvio dell’art. 275 LEF.)

3.2

La

lettera della banca del 24 gennaio 2023 pare del resto confermare l’indisponibilità

dei conti, nella misura in cui “il saldo […] è

oggetto, per la totalità, di un pegno sottoscritto dai clienti precedentemente

la notifica della procedura citata a margine”. La risposta è però

ancora una volta incompleta, poiché non sono indicati né il titolare del

credito garantito né la causa della sua pretesa, sicché non permette di

giudicare della validità del pegno e della sua reale estensione, ciò che osta a

una stima attendibile del valore dei con­ti (ricordato che l’esistenza di un

pegno non esclude di per sé il sequestro né il pignoramento del credito

gravato, cfr. art. 106 cpv. 1 LEF). In ogni caso, secondo le informazioni

attualmente in possesso dell’UE il mantenimento del sequestro dei fondi risulta

giustificato.

3.3

Nelle circostanze descritte, appare pure prematuro circoscrivere il

sequestro a uno o più fondi, giacché in prima linea andrebbero sequestrati uno

o entrambi i conti (art. 95 cpv. 1 LEF), come peraltro richiesto dallo stesso

ricorrente.

I

calcoli del ricorrente riguardante i fondi sono del resto incompleti. La somma

totale da garantire dai sequestri ammonta infatti ad almeno fr. 861'422.05

– stabilita dall’UE il 30 agosto 2022 in risposta alla domanda di dissequestro

fondata sull’art. 277 LEF – e in assenza d’informazioni più precise al capitale

degli oneri fondiari, di complessivi fr. 3'245'000.–, ritenuto che secondo

il registro fondiario le PPP __________ e __________ sono gravate con una

cartella ipotecaria di fr. 990'000.– (non fr. 900'000.– come indicato

nel verbale di sequestro) e sulla prima quota è anche iscritta un’ulteriore

cartella ipotecaria di fr. 275'000.–, non menzionata nel verbale, occorre

aggiungere interessi ipotecari del 10% per tre anni (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC),

per un totale di oltre fr. 4'200'000.– a fronte di un valore di stima

totale di fr. 4'183'000.–.

Anche

sotto questo profilo la decisione impugnata resiste dunque alla critica.

3.4

In

conclusione può solo essere ribadito che per ottenere una veloce definizione

dell’esecuzione dei sequestri incombe al ricorren­te fornire le informazioni

necessarie all’UE e intervenire all’uopo presso la PI 2 (v. già la precedente

sentenza, consid. 4.2). Una sua collaborazione è anche richiesta per la stima

dei fondi, affinché i titolari di pegni

forniscano un aggiornamento sull’am­montare dei rispettivi crediti ipotecari.

4.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________, __________;

– avv. PA

2, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.