15.2023.60
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria
4 agosto 2023Italiano13 min
43 esecuzioni (formanti i gruppi n. 3 e 4) promosse in via di pignoramento dal 2019
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.60
Lugano
4 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza presentata il 25 maggio 2023 dall’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione
dell’interessenza spettante a
PI 3,
nella comunione ereditaria del padre fu PI 2
(† 2017), composta, oltreché dall’escusso, anche di
PI 4,
PI 1,
nelle 38 esecuzioni dei gruppi n. 3 e 4 promosse nei
confronti di PI 3 da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato in alcune esecuzioni dall’Ufficio
delle imposte alla fon-
te e in altre dall’Ufficio esazioni e
condoni, ambedue in Bellinzona)
PI 8
(rappresentata dalla sua Agenzia di )
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni,
Berna)
PI 9
(rappresentata dalla sua Agenzia regionale della Svizzera italiana,
Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI
2 è deceduto il 16 gennaio 2017. Gli sono
succeduti in comunione ereditaria (CE) la vedova PI 4 e i figli PI 3 e PI
1.
B. Nelle
43 esecuzioni (formanti i gruppi n. 3 e 4) promosse in via di pignoramento dal 2019
al 2022 nei confronti di PI 3 per oltre fr. 85'300.– (al 26 luglio 2023), il
7 marzo e il 9 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha
pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre.
In
tutti i verbali di pignoramento, l’UE ha indicato che la CE è composta,
oltreché dell’escusso, anche di PI 4 e PI 1
e ha elencato quali beni appartenenti alla comunione “in particolare” gl’immobili n. __________ e __________
RFD di __________ e n. __________, __________ e __________
RFD __________-__________, nonché la quota di proprietà per piani (PPP) n. __________
sull’immobile n. __________ RFD __________. Alla quota ereditaria di PI 3 è
stato attribuito il valore di stima di fr. 50'000.–.
C. Il
7 settembre 2022 l’Ufficio ha rilasciato alla Confederazione Svizzera un attestato di carenza beni (ACB) nelle
esecuzioni n. __________ per fr. 1'734.55, __________ per fr. 1'827.20,
__________ per fr. 912.40 e __________ per fr. 3'183.85, che facevano
parte dei gruppi n. 2 e 3 (in seguito al pignoramento complementare d’ufficio
del 5 aprile 2022 giusta l’art. 145 LEF). Il
20 ottobre 2022, a richiesta della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG, l’UE ha annullato l’esecuzione n. __________ (promossa per fr. 1'283.95),
parte anch’essa dei gruppi n. 2 e 3.
D. Avendo
i creditori di PI 3 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio
li ha convocati a un’udienza tenutasi il 14 dicembre 2022 a norma dell’art. 9
dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione
della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo
presenti solo PI 4 e PI 1, e ancorché un creditore avesse dichiarato di “non opporsi a tali pratiche di conciliazione ed [essere] favorevole al metodo di realizzazione più
vantaggioso per i creditori”. Il verbale riporta il valore di stima
ufficiale di tutti i fondi e quello attribuito dall’UE (fr. 1'301'381.–), l’ammontare
complessivo dei pegni che gravano sui fondi (fr. 503'000.–) e, di
conseguenza, il valore dell’asse ereditario – secondo il valore dei fondi attribuito
dall’Ufficio – al netto dei pegni (fr. 798'381.–); indica poi il valore
dell’interessenza dell’escusso nell’asse ereditario, pari a 1⁄3 del
totale, ossia fr. 266'127.–, ridotto a fr. 145'992.– dopo deduzione
dei debiti per cui l’interessenza è stata pignorata.
E. Il
13 febbraio 2023 l’UE ha quindi assegnato agl’interessati un termine di dieci
giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine
impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta.
F. Il 25 maggio 2023 l’UE ha chiesto a questa Camera
di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza di PI 3. Ha precisato
di chiederla non solo per i creditori dei gruppi n. 3 e 4, ma anche per esecuzioni successive, in cui aveva nel frattempo comunicato l’avviso di pignoramento dell’interessenza.
G. Il 25 luglio 2023 l’Ufficio ha nuovamente pignorato i diritti spettanti a
PI 3 nella CE del padre a favore di 7 esecuzioni (formanti il gruppo n.
5), promosse sempre in via di pignoramento nel 2023 nei suoi confronti per
oltre fr. 49'000.–. Nel verbale interno delle operazioni di
pignoramento l’UE ha fornito le stesse informazioni riguardo alla composizione
della comunione e ai beni che le appartengono, così come al valore attribuito
alla quota ereditaria dell’escusso, di quelle comunicate per i gruppi n. 3
e 4.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione
convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione
(art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di
realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)
scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con
consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in:
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della
quota pignorata (DTF 96 III 16, con-sid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile
rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera
ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in
effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare
quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il
rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente
inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce
invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale
eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.2 del 4 maggio 2023, consid.
1, 15.2022.158 del 24 aprile 2023, consid. 1, e 15.2022.154 del 22 marzo 2023,
consid. 1).
2.
Vanno
invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori
a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti
ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un
gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di
quei diritti prima dell’invito all’udienza di conciliazione. Appare però
opportuno che l’ufficio d’esecuzione impartisca il termine per proporre
misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto
di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione (citata
15.2022.154, consid. 2, e i rinvii).
Nel
caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 5 è stato eseguito il 25
luglio 2023, vale a dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi il 14 dicembre
2022.
I creditori partecipanti a questo
gruppo non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento di
conciliazione. Non sarebbe stato neppure possibile invitarli, quello stesso giorno, a proporre misure di realizzazione
(art. 10 cpv. 1 ODiC). Si sarebbe forse dovuto sentirli nella presente
procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella
citata 15.2022.154 consid. 2 e in quelle anteriori). Tuttavia, visto che l’UE
dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera
anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare
alla realizzazione dei diritti ereditari
pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo
n. 3), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota
ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione
degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero
improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova,
indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta
chiedere alla Camera di modificare il modo di realizzazione delle quote (nello
stesso senso: citate 15.2022.154 consid. 2).
3.
L’UE ha implicitamente stabilito che l’interessenza
dell’escusso nella comunione ereditaria è di 1⁄3. Non
risulta invero accertato in modo certo, neppure ufficialmente attraverso un
certificato ereditario, che gli unici eredi superstiti di PI 2 siano la vedova PI
4.
e i figli PI 3 e PI 1. Non è tuttavia d’intralcio nella procedura in esame,
poiché l’esatta composizione della comunione potrà essere appurata nella
procedura di scioglimento della stessa che chiederà l’Ufficiale di esecuzione
(v. sotto consid. 4.2 e 5). Basandosi sui dati disponibili, la quota dell’escusso
può (e deve) però essere rettificata ai fini del giudizio odierno. In
assenza di disposizioni mortis causa
del defunto, la vedova gli è infatti succeduta per ½ (art. 462 n. 1 CC) e
dunque i figli, complessivamente, per l’altro ½ (art. 462 n. 1 CC a
contrario) ovvero, individualmente, per ¼ ciascuno (art. 457 cpv. 2 CC).
Fermo
restando che nessuno ha contestato quanto indicato dall’Ufficio quale
ammontare complessivo dei pegni gravanti sui fondi e quale valore dell’asse
ereditario al lordo degli stessi, sicché di principio non c’è motivo di
discostarsene, anche l’importo dei pegni va però rettificato, o meglio
aumentato. Trattandosi di un evento successivo all’istanza, l’UE non poteva
infatti sapere che nel frattempo sulla PPP n. __________ sono state iscritte
tre ipoteche legali a favore della comunione dei comproprietari dell’immobile
n. __________ RFD __________, per un importo totale di fr. 7'488.91 oltre
agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2021 su fr. 2'250.50, dal 1° gennaio
2022.
su fr. 2'439.31 e dal 1° gennaio 2023 su fr. 2'799.10. Tenuto
conto anche degl’interessi ipotecari (già) maturati e maturandi in un tempo
ragionevolmente lungo a partire da oggi, ovvero cinque anni, pari a circa fr. 900.20
per la prima ipoteca, fr. 853.76 per la seconda e fr. 839.73 per la
terza, l’ammontare complessivo dei pegni sale dunque a fr. 513'082.60 (503'000.–
[sopra ad D] + fr. 7'488.91 + fr. 900.20 + fr. 853.76 + fr. 839.73).
Il valore dell’asse ereditario al netto dei pegni gravanti sui fondi scende
così a fr. 788'298.40 (fr. 1'301'381.– [sopra ad D] ./. fr. 513'082.60),
di modo che il valore della quota ereditaria di PI 3 risulta di fr. 197'000.–
arrotondati (fr. 788'298.40 ÷ 4).
4.
Poiché
il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione
sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all’asta della
relativa quota ereditaria dell’escusso.
4.1
Nella
fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota
ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è
stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza a favore dei gruppi n. 3 e 4
(fr. 85'300.–), sommato a quello (di fr. 49'000.–) per il gruppo n. 5
(sopra ad G) e diminuito dell’importo delle
quattro esecuzioni in cui è stato rilasciato un ACB e dell’esecuzione annullata
(sopra ad C), pari a circa fr. 125'400.– (fr. 85'300.– + 49'000.– ./.
~8'900.–), è nettamente inferiore al valore della quota
ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria, di fr. 197'000.–
(sopra consid. 3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una
vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).
4.2
Va
dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della
comunione ereditaria. La soluzione
alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art.
131.
cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di
quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del
valore dell’interessenza, le spese connesse
alla divisione della successione – da
saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2
ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a
richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2022.154 consid. 4.2 e sentenza
15.2008.80
del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762
seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la madre e il fratello
dell’escusso (e per eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento
pagando i crediti per i quali la quota di PI 3 è stata pignorata oppure
formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa
essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF;
v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad
art. 132).
5.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire
nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state
pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).
5.1
Incomberà
quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità –
ipotesi qui solo virtuale – qualora il coerede dovesse opporvisi (art. 12 e 13
cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (citate
15.2023.2
consid. 4.1, 15.2022.154 consid. 5.1 e 15.2022.121/122/123 consid.
5.1). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate
dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la
decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto
sostenuto da Gilliéron (op. cit.,
n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inappli-cabili,
altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art.
10.
cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
5.2
Nei
limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine
dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito
dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei
creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la
domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2).
6.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione di sostituirsi a PI 3 nella
comunione ereditaria fu PI 2, di chiederne lo scioglimento e di
procedere alla realizzazione di quanto attribuito
all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1
e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi
2.
e 4.2.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, e, per il
suo tramite, all’escusso, agli altri due membri della comunione
ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata
presentata la domanda di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.