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Decisione

15.2023.60

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria

4 agosto 2023Italiano13 min

43 esecuzioni (formanti i gruppi n. 3 e 4) promosse in via di pignoramento dal 2019

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.60

Lugano

4 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza presentata il 25 maggio 2023 dall’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione

dell’interessenza spettante a

PI 3,

nella comunione ereditaria del padre fu PI 2

(† 2017), composta, oltreché dall’escusso, anche di

PI 4,

PI 1,

nelle 38 esecuzioni dei gruppi n. 3 e 4 promosse nei

confronti di PI 3 da

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato in alcune esecuzioni dall’Ufficio

delle imposte alla fon-

te e in altre dall’Ufficio esazioni e

condoni, ambedue in Bellinzona)

PI 8

(rappresentata dalla sua Agenzia di )

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni,

Berna)

PI 9

(rappresentata dalla sua Agenzia regionale della Svizzera italiana,

Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI

2 è deceduto il 16 gennaio 2017. Gli sono

succeduti in comunione ereditaria (CE) la vedova PI 4 e i figli PI 3 e PI

1.

B. Nelle

43 esecuzioni (formanti i gruppi n. 3 e 4) promosse in via di pignoramento dal 2019

al 2022 nei confronti di PI 3 per oltre fr. 85'300.– (al 26 luglio 2023), il

7 marzo e il 9 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha

pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre.

In

tutti i verbali di pignoramento, l’UE ha indicato che la CE è composta,

oltreché dell’escusso, anche di PI 4 e PI 1

e ha elencato quali beni appartenenti alla comunio­ne “in particolare” gl’immobili n. __________ e __________

RFD di __________ e n. __________, __________ e __________

RFD __________-__________, nonché la quota di proprietà per piani (PPP) n. __________

sull’immobile n. __________ RFD __________. Alla quota ereditaria di PI 3 è

stato attribuito il valore di stima di fr. 50'000.–.

C. Il

7 settembre 2022 l’Ufficio ha rilasciato alla Confederazione Svizzera un attestato di carenza beni (ACB) nelle

esecuzioni n. __________ per fr. 1'734.55, __________ per fr. 1'827.20,

__________ per fr. 912.40 e __________ per fr. 3'183.85, che facevano

parte dei gruppi n. 2 e 3 (in seguito al pignoramento complementare d’ufficio

del 5 aprile 2022 giusta l’art. 145 LEF). Il

20 ottobre 2022, a richiesta della Cas­sa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG, l’UE ha annullato l’e­­secuzione n. __________ (promossa per fr. 1'283.95),

parte anch’es­­sa dei gruppi n. 2 e 3.

D. Avendo

i creditori di PI 3 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio

li ha convocati a un’u­­dienza tenutasi il 14 dicembre 2022 a norma dell’art. 9

dell’Ordi­­nanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione

della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo

presenti solo PI 4 e PI 1, e ancorché un creditore avesse dichiarato di “non opporsi a tali pratiche di conciliazio­ne ed [essere] favorevole al metodo di realizzazione più

vantaggioso per i creditori”. Il verbale riporta il valore di stima

ufficiale di tutti i fondi e quello attribuito dall’UE (fr. 1'301'381.–), l’ammontare

complessivo dei pegni che gravano sui fondi (fr. 503'000.–) e, di

conseguenza, il valore dell’asse ereditario – secondo il valore dei fon­di attribuito

dall’Ufficio – al netto dei pegni (fr. 798'381.–); indica poi il valore

dell’interessenza dell’escusso nell’asse ereditario, pari a 1⁄3 del

totale, ossia fr. 266'127.–, ridotto a fr. 145'992.– dopo deduzione

dei debiti per cui l’interessenza è stata pignorata.

E. Il

13 febbraio 2023 l’UE ha quindi assegnato agl’interessati un termine di dieci

giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine

impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta.

F. Il 25 maggio 2023 l’UE ha chiesto a questa Camera

di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza di PI 3. Ha precisato

di chiederla non solo per i creditori dei gruppi n. 3 e 4, ma anche per esecuzioni successive, in cui aveva nel frat­tempo comunicato l’avviso di pignoramento dell’interessenza.

G. Il 25 luglio 2023 l’Ufficio ha nuovamente pignorato i diritti spettanti a

PI 3 nella CE del padre a favore di 7 esecuzioni (formanti il gruppo n.

5), promosse sempre in via di pignoramento nel 2023 nei suoi confronti per

oltre fr. 49'000.–. Nel verba­le interno delle operazioni di

pignoramento l’UE ha fornito le stes­se informazioni riguardo alla composizione

della comunione e ai beni che le appartengono, così come al valore attribuito

alla quota ereditaria dell’escusso, di quelle comunicate per i gruppi n. 3

e 4.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione

convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione

(art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di

realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)

scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con

consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in:

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della

quota pignorata (DTF 96 III 16, con-sid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile

rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota supera

ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in

effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare

quando l’of­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il

rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente

inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce

invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale

eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.2 del 4 maggio 2023, consid.

1, 15.2022.158 del 24 aprile 2023, consid. 1, e 15.2022.154 del 22 marzo 2023,

consid. 1).

2.

Vanno

invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori

a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti

ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un

gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di

quei diritti prima dell’in­­vito all’udienza di conciliazione. Appare però

opportuno che l’uffi­­cio d’esecuzione impartisca il termine per proporre

misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto

di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione (citata

15.2022.154, consid. 2, e i rinvii).

Nel

caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 5 è stato eseguito il 25

luglio 2023, vale a dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi il 14 dicembre

2022.

I creditori partecipanti a questo

gruppo non dovevano (e non potevano) partecipare all’espe­­rimento di

conciliazione. Non sarebbe stato neppure possibile invitarli, quello stesso giorno, a proporre misure di realizzazione

(art. 10 cpv. 1 ODiC). Si sarebbe forse dovuto sentirli nella presente

procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aper­ta nella

citata 15.2022.154 consid. 2 e in quelle anteriori). Tuttavia, visto che l’UE

dovrà comunque comunicare il modo di realizzazio­ne stabilito da questa Camera

anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare

alla realizzazione dei diritti ereditari

pignorati, notificando loro una copia della decisione odier­na (sotto dispositivo

n. 3), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota

ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione

degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero

improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova,

indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta

chiedere alla Camera di modificare il modo di realizzazione delle quote (nello

stes­so senso: citate 15.2022.154 consid. 2).

3.

L’UE ha implicitamente stabilito che l’interessenza

dell’escusso nella comunione ereditaria è di 1⁄3. Non

risulta invero accertato in modo certo, neppure ufficialmente attraverso un

certificato ereditario, che gli unici eredi superstiti di PI 2 siano la vedova PI

4.

e i figli PI 3 e PI 1. Non è tuttavia d’intralcio nella procedura in esame,

poiché l’esatta composizione della comunione potrà essere appurata nella

procedura di scioglimento della stessa che chiederà l’Ufficiale di esecuzione

(v. sotto consid. 4.2 e 5). Basandosi sui dati disponibili, la quota dell’escusso

può (e deve) però essere rettificata ai fini del giudizio odierno. In

assenza di disposizioni mortis causa

del defunto, la vedova gli è infatti succeduta per ½ (art. 462 n. 1 CC) e

dunque i figli, complessivamente, per l’altro ½ (art. 462 n. 1 CC a

contrario) ovvero, individualmente, per ¼ ciascuno (art. 457 cpv. 2 CC).

Fermo

restando che nessuno ha contestato quanto indicato dal­l’Ufficio quale

ammontare complessivo dei pegni gravanti sui fondi e quale valore dell’asse

ereditario al lordo degli stessi, sicché di principio non c’è motivo di

discostarsene, anche l’importo dei pegni va però rettificato, o meglio

aumentato. Trattandosi di un even­to successivo all’istanza, l’UE non poteva

infatti sapere che nel frattempo sulla PPP n. __________ sono state iscritte

tre ipoteche legali a favore della comunione dei comproprietari dell’immobile

n. __________ RFD __________, per un importo totale di fr. 7'488.91 oltre

agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2021 su fr. 2'250.50, dal 1° gennaio

2022.

su fr. 2'439.31 e dal 1° gennaio 2023 su fr. 2'799.10. Tenuto

conto anche degl’interessi ipotecari (già) maturati e maturandi in un tempo

ragionevolmente lungo a partire da oggi, ovvero cinque anni, pari a circa fr. 900.20

per la prima ipoteca, fr. 853.76 per la seconda e fr. 839.73 per la

terza, l’ammontare complessivo dei pegni sale dunque a fr. 513'082.60 (503'000.–

[sopra ad D] + fr. 7'488.91 + fr. 900.20 + fr. 853.76 + fr. 839.73).

Il valore del­l’asse ereditario al netto dei pegni gravanti sui fondi scende

così a fr. 788'298.40 (fr. 1'301'381.– [sopra ad D] ./. fr. 513'082.60),

di modo che il valore della quota ereditaria di PI 3 risulta di fr. 197'000.–

arrotondati (fr. 788'298.40 ÷ 4).

4.

Poiché

il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione

sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all’asta della

relativa quota ereditaria dell’escusso.

4.1

Nella

fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota

ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è

stato ottenuto il pignoramento dell’inte­­ressenza a favore dei gruppi n. 3 e 4

(fr. 85'300.–), sommato a quello (di fr. 49'000.–) per il gruppo n. 5

(sopra ad G) e diminuito dell’importo delle

quattro esecuzioni in cui è stato rilasciato un ACB e dell’esecuzione annullata

(sopra ad C), pari a circa fr. 125'400.– (fr. 85'300.– + 49'000.– ./.

~8'900.–), è nettamente inferiore al valore della quota

ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria, di fr. 197'000.–

(sopra consid. 3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una

vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).

4.2

Va

dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della

comunione ereditaria. La soluzione

alternativa dell’as­­segnazione della quota ai creditori giusta l’art.

131.

cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di

quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del

valore dell’interessenza, le spese connesse

alla divisione della successione – da

saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2

ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a

richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2022.154 consid. 4.2 e sentenza

15.2008.80

del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762

seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la madre e il fratello

dell’escusso (e per eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento

pagando i crediti per i quali la quota di PI 3 è stata pignorata oppure

formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa

essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF;

v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad

art. 132).

5.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).

5.1

Incomberà

quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità –

ipotesi qui solo virtuale – qualora il coerede dovesse opporvisi (art. 12 e 13

cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (citate

15.2023.2

consid. 4.1, 15.2022.154 consid. 5.1 e 15.2022.121/122/123 consid.

5.1). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate

dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la

decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto

sostenuto da Gilliéron (op. cit.,

n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inappli-cabili,

altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art.

10.

cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

5.2

Nei

limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine

dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito

dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei

creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la

domanda di realizzazione pri­ma del riparto (v. sopra consid. 2).

6.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio

d’ese­­cuzione di sostituirsi a PI 3 nella

comunione ere­ditaria fu PI 2, di chiederne lo scioglimen­to e di

procedere alla realizzazione di quanto attribuito

all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1

e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi

2.

e 4.2.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, e, per il

suo tramite, all’escusso, agli altri due membri della comunione

ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata

presentata la domanda di realizzazione.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.